MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

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1 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE SPECIALE L DELITTI CONTRO L INDUSTRIA E IL COMMERCIO Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data

2 INDICE SOMMARIO 1. Funzione della Parte Speciale L Le Fattispecie dei delitti previsti dall`art. 25-bis.1 del D.Lgs. n. 231 del Le Sanzioni previste in relazione ai delitti previsti all`art. 25-bis.1 del D.Lgs. n. 231 del Le Aree a Rischio Reato Principi Generali di Comportamento in tutte le Aree a Rischio Reato Regole specifiche di Comportamento nelle singole Aree a Rischio Reato Compiti dell OdV

3 DELITTI CONTRO L INDUSTRIA E IL COMMERCIO 1. Funzione della Parte Speciale L Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire il verificarsi dei reati previsti dall art. 25-bis.1 del D.Lgs. n. 231 del 2001 (di seguito in breve il Decreto) e considerati in relazione all attività svolta da Banca Popolare FriulAdria S.p.A. (di seguito in breve FriulAdria o Banca). Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di: - indicare le regole che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito in breve il Modello o MOG); - fornire all'organismo di Vigilanza ed ai Responsabili delle altre funzioni aziendali e di Capogruppo che cooperano con esso, i riferimenti utili per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica. La presente Parte Speciale ha la finalità di fornire, inoltre, indicazioni in merito a ciascuna delle fattispecie di reato disciplinate e di seguito riportate, al fine di facilitare la comprensione delle attività e delle funzioni nell ambito delle quali possono essere potenzialmente commessi i reati di cui al Decreto. Alcune aree di rischio attengono ad attività che FriulAdria ha esternalizzato presso la Capogruppo Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza (di seguito in breve Cariparma ) e sono dettagliate in appositi Contratti di Service. Ferma restando la responsabilità della Banca nell adozione e attuazione del Modello, e fermo restando il ruolo dell Organismo di Vigilanza di FriulAdria, le competenti funzioni di Capogruppo forniscono a FriulAdria stessa collaborazione per l espletamento dei compiti e l adozione dei presidi, e supporto per la realizzazione dei controlli negli ambiti accentrati. Oltre alla più ampia attività di direzione e coordinamento, con specifico riguardo alle attività che costituiscono aree a rischio di delitti contro l industria e il commercio, Cariparma svolge direttamente per FriulAdria attività nei seguenti ambiti: Comunicazione brand identity. 3

4 2. Le Fattispecie dei delitti previsti dall`art. 25-bis.1 del D.Lgs. n. 231 del 2001 Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato per le quali, all art. 25-bis.1 del Decreto, è prevista una responsabilità degli enti nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio degli stessi. In particolare, sono contemplate le fattispecie delittuose di seguito elencate: Turbata libertà dell industria o del commercio (art. 513 c.p.) Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro Il reato in esame è commesso da chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici. Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, nell esercizio di un attività commerciale, industriale, produttiva o finanziaria compia illecitamente atti di concorrenza con minaccia o violenza. Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474. Il reato si configura ove chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagioni un nocumento all'industria nazionale. Frode nell esercizio del commercio (art. 515 c.p.) Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103. Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. 4

5 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro Il reato è commesso da chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro. La condotta sanzionata è quella di chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) Salva l applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. Il reato in esame si configura nel caso in cui chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Il medesimo reato è commesso anche da chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma dello stesso articolo. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (517-quater c.p.) Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. 5

6 Il reato è commesso da chiunque contraffa o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. 6

7 3. Le Sanzioni previste in relazione ai delitti previsti all`art. 25-bis.1 del D.Lgs. n. 231 del 2001 Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni a carico degli enti previste dall`art. 25-bis.1 del Decreto in riferimento ai reati indicati al precedente paragrafo 2. Reato Sanzione Pecuniaria 1 Sanzione Interdittiva Turbata libertà dell industria o del commercio (art. 513 c.p.) Frode nell esercizio del commercio (art. 515 c.p.) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (517-quater c.p.) Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art bis c.p.) Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) Fino a 500 quote Fino a 800 quote Nessuna Sanzioni di cui all art. 9, comma 2 del Decreto In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (i.e.: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l eventuale pubblicazione della sentenza di condanna). 1 Si ricorda che come previsto nel paragrafo 3.2 della Parte Generale, le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille, la cui commisurazione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell ente, dall attività svolta dall ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; ogni singola quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro e l importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell ente; l ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota). 7

8 4. Le Aree a Rischio Reato Sulla base di quanto previsto dall art. 6 comma 2 del D.Lgs. 231/01, sono state identificate, con riferimento a ciascuna categoria di reato, le aree aziendali nell ambito delle quali si potrebbe configurare la commissione dei reati contro l`industria e il commercio previsti dall art. 25-bis.1 del Decreto. All interno di ciascuna area sono state individuate le attività sensibili, i controlli ed i principi di comportamento che devono essere rispettati da tutti coloro che operano in nome e per conto della Banca. Nel corso dell attività di analisi, condotta a livello di Gruppo nell ambito delle funzioni aziendali di volta in volta interessate (c.d. risk assessment), ed in considerazione delle attività sensibili connesse a: promozione e sponsorizzazione, tramite attività di marketing, di prodotti e/o servizi offerti dalla Banca; diffusione e commercializzazione di nuovi prodotti e/o servizi offerti dalla Banca; FriulAdria ha individuato alcune Aree a Rischio Reato, di seguito elencate: 1. Gestione delle attività di marketing e di comunicazione 2. Gestione dei rapporti con la clientela 3. Gestione del credito verso clienti privati La Banca, in considerazione dell attività svolta, non ha rinvenuto rischi specifici di particolare rilevanza con riferimento alla presente Parte Speciale. L unico reato in astratto configurabile sembra essere quello potenzialmente comune a tutte le realtà economiche ed imprenditoriali di turbata libertà dell industria o del commercio (art. 513 c.p.). Sotto altro aspetto, ulteriore profilo di rischio può essere quello che i flussi finanziari erogati dalla Banca possa direttamente o indirettamente avere come destinatari soggetti coinvolti nei reati di cui alla presente Parte Speciale 2. 2 A tal fine, tuttavia, ci si richiama lo specifico obbligo per la Banca di verificare puntualmente la destinazione effettiva dei fondi da essa erogati. 8

9 5. Principi Generali di Comportamento in tutte le Aree a Rischio Reato In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati contro l industria e il commercio previsti dall`art. 25-bis.1 del Decreto, i Destinatari che svolgono la propria attività nell ambito delle Aree a Rischio Reato individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo 6, dal Codice Etico, dal Codice di Comportamento Interno e dalle specifiche Normative Aziendali, quali: astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato riportate nel precedente paragrafo 2; astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino di per sé alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 2, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi. A questo proposito, ai Destinatari della presente Parte Speciale, è fatto divieto in particolare di: compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia nei confronti di società concorrenti di FriulAdria, nell ambito anche, dei rapporti commerciali e/o con la clientela; mettere in vendita o comunque in commercio prodotti / servizi con nomi, marchi o segni distintivi atti ad indurre in inganno il compratore sull origine o qualità dei prodotti /servizi medesimi; introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita con offerta diretta ai consumatori o mettere comunque in circolazione beni/servizi realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale in titolarità di terzi. È fatto altresì obbligo ai Destinatari della presente Parte Speciale di: svolgere con la massima diligenza e accuratezza tutte le necessarie ricerche di anteriorità relative al marchio, brevetto, segno distintivo, disegno o modello che intendono utilizzare e/o mettere in commercio, al fine di verificare la sussistenza di eventuali diritti di esclusiva di terzi; ottenere dai rispettivi titolari e/o da coloro che concedono la licenza dei relativi diritti di utilizzo sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli in questione, specifiche dichiarazioni volte ad attestare le seguenti principali circostanze: essere i legittimi titolari dei diritti di sfruttamento economico sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto di cessione o comunque di aver ottenuto dai legittimi titolari l autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi; garantire che i marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto di cessione o di concessione in uso non violino alcun diritto di proprietà industriale in capo a terzi; impegnarsi a manlevare e tenere indenne FriulAdria da qualsivoglia danno o pregiudizio di natura patrimoniale che le potesse derivare per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione; includere, nel caso di marchi concessi in licenza, apposite clausole contrattuali nel contratto di licenza, tramite cui il terzo garantisce la piena disponibilità del segno distintivo e si obbliga a manlevare la Banca da qualsiasi eventuale pretesa di terzi al riguardo; verificare, prima della stipula di un contratto di concessione in licenza di un marchio, la veridicità delle dichiarazioni di proprietà o di disponibilità dei segni distintivi effettuati dal concedente la licenza. 9

10 6. Regole specifiche di Comportamento nelle singole Aree a Rischio Reato Oltre ai principi generali sopra esposti e a quelli contenuti nella Parte Generale del MOG, devono essere rispettate le specifiche regole di comportamento indicate per ogni attività sensibile nelle Aree a Rischio Reato e di seguito elencate. 6.1 Aree a rischio Gestione delle attività di marketing e comunicazione All interno dell area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili: gestione delle attività di marketing e di comunicazione. Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono: turbata libertà dell industria o del commercio (art. 513 c.p.). A titolo esemplificativo e non esaustivo, la possibile modalità di commissione del reato può essere così descritta: adozione di politiche di marketing menzognere e ingannatorie, in relazione ai prodotti di una società concorrente tali da impedire l iniziativa economica di quella società; utilizzo di mezzi fraudolenti, ossia quei mezzi quali artifici, raggiri e menzogne, idonei a trarre in inganno la vittima, tra i quali potrebbero rientrare anche l'uso di marchi registrati altrui, la diffusione di notizie false e tendenziose e la pubblicità menzognera. In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, è stato implementato un sistema di controlli preventivi che prevede: segregazione dei compiti nell ambito delle attività di gestione del marketing e della comunicazione nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere; attività di verifica connesse alla gestione delle attività di marketing e comunicazione. Le attività prevedono tra l altro: l applicaizone di regole volte a disciplinare le attività relative alla pianificazione dei mezzi di comunicazione; la formale autorizzazione da parte del responsabile della divisione competente del documento di presentazione relativo alla campagna commerciale da lanciare; il monitoraggio delle attività relative alla comunicazione ed al marketing tramite formalizzazione di report redatti da ciascuna funzione aziendale coinvolta; tracciabilità di tutte le attività tramite la redazione ed archiviazione della documentazione a supporto delle decisioni prese. 10

11 6.1.2 Gestione dei rapporti con la clientela All interno dell area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili: sviluppo di nuovi prodotti/servizi. Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono: turbata libertà dell industria o del commercio (art. 513 c.p.). A titolo esemplificativo e non esaustivo, la possibile modalità di commissione del reato può essere così descritta: utilizzo di mezzi fraudolenti, ossia quei mezzi quali artifici, raggiri e menzogne, idonei a trarre in inganno un cliente nell ambito della diffusione e della commercializzazione di nuovi prodotti e servizi, tra i quali potrebbero rientrare anche l'uso di marchi registrati altrui, la diffusione di notizie false e tendenziose e la pubblicità menzognera. In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, è stato implementato un sistema di controlli preventivi che prevede: segregazione dei compiti in merito all attività di sviluppo di nuovi prodotti/servizi nel rispetto di quanto definito nella normativa interaziendale in essere; attività di verifica connesse allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi. Le attività prevedono tra l altro: la formale approvazione, da parte di un Comitato dedicato, dei nuovi prodotti e/o servizi offerti dalla Banca, verificandone l ottemperanza al contesto normativo di riferimento; tracciabilità di tutte le attività tramite l archiviazione di tutta la documentazione a supporto delle attività svolte e delle autorizzazioni ottenute Gestione del credito verso clienti privati All interno dell area a rischio sono state rilevate le seguenti attività sensibili: gestione delle attività di istruttoria del credito; gestione delle delibere di affidamento; gestione delle attività di monitoraggio crediti. Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono: Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.); Frode nell esercizio del commercio (art. 515 c.p.); Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); 11

12 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.); Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (517-quater c.p.); A titolo esemplificativo e non esaustivo, la possibile modalità di commissione del reato può essere così descritta: gestione da parte della Banca, o supporto diretto ad un soggetto, delle risorse economiche necessarie per la costituzione o il mantenimento di una struttura organizzativa finalizzata alla commissione dei reati qui in esame. In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, è stato implementato un sistema di controlli preventivi che prevede: segregazione dei compiti in merito alle attività di gestione del credito ai clienti privati nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base alla normativa aziendale in essere; attività di verifica connesse alla gestione del credito. Le attività prevedono tra l altro: l applicazione di regole volte a disciplinare le politiche commerciali per l affidamento del credito; la verifica di completezza e correttezza della documentazione necessaria all affidamento del credito; la verifica da parte dei Soggetti/Organi Deliberanti in merito alla valutazione dei requisiti del cliente al fine di deliberare sulla concessione del credito in funzione di determinate soglie di importo; il monitoraggio dell esecuzione degli impegni nell ambito del credito accordato; attivazione di un sistema di controlli alla concernente la valutazione del merito creditizio e del processo decisionale di affidamento; tracciabilità di tutte le attività tramite la redazione ed archiviazione della documentazione a supporto delle decisioni prese e la predisposizione di apposita reportistica volta a tracciare specifici aspetti. 12

13 7. Compiti dell OdV Fermi restando i compiti e le funzioni dell OdV, statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei delitti contro l industria e il commercio previsti dall art. 25-bis.1 del Decreto lo stesso è tenuto a: verificare il rispetto da parte dei Destinatari delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti paragrafi; monitorare l adozione e l effettiva implementazione delle azioni correttive che la Banca ha pianificato di porre in essere al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati contro l`industria e il commercio; verificare l adozione di un sistema di deleghe conforme ai principi dettati dal D.Lgs. n. 231/01. Si ricorda, inoltre, che, tra i suoi compiti, l OdV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di delitti contro l industria e il commercio al Consiglio di Amministrazione nonché al Collegio Sindacale. 13

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