CIRCOLARI INAIL. Circolari INAIL. Nomina dei Componenti dell Organismo Indipendente di Valutazione della performance.

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1 Circolari INAIL Circolare n. 28 del 19 luglio 2010 Nomina dei Componenti dell Organismo Indipendente di Valutazione della performance. Premessa Con determinazione n 8 del 0 aprile 2010 il Presidente dell Istituto ha nominato per un periodo di tre anni - ai sensi dell art. 14, comma del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n i componenti dell Organismo Indipendente di Valutazione della performance. Composizione dell Organismo Indipendente di Valutazione della performance. Per effetto di tale provvedimento il suddetto Organismo risulta così composto: Prof. Francesco COLOMBI Presidente Prof. Massimo SOLBIATI membro Ing. Michele Enrico VIVIANO membro Circolare n. 1 del 27 luglio 2010 Riconoscimento provvisorio dell Istituto di Patronato e assistenza sociale Patronato ANMIL. Premessa Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato (1) la costituzione, in via provvisoria, da parte dell Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro - ANMIL - del Patronato ANMIL. Il riconoscimento definitivo è subordinato all accertamento, entro un anno dalla domanda, della realizzazione del progetto presentato dal Patronato stesso (2). Disposizioni Le Sedi instaureranno con il Patronato ANMIL le normali relazioni sulla base della normativa vigente in materia (). La sede legale del predetto Patronato è in via Adolfo Ravà, n Roma. (1) DM. 16 luglio pubblicato sulla G.U. n. 164 del 16 luglio (2) Legge n. 152/2001, art., comma 2. () Legge n. 152/2001; Protocollo d intesa INAIL Patronati del 28 giugno 2002 e Regolamento per il funzionamento degli Istituti di patronato di cui al D.M. n. 19/

2 CIRCOLARI INAIL Circolare n. 2 del 27 luglio 2010 Nuovo assetto organizzativo delle Sedi di Empoli (FI) e di Massa (MS). Attuazione del cambio di tipologia. Dal 1 luglio 2010 le Sedi di Empoli e di Massa sono state riclassificate come segue. da tipologia C a tipologia B Empoli (cod.210) da tipologia B a tipologia C Massa (cod.21210) Tali sedi manterranno la preesistente Unità Dirigenziale di riferimento: UNITÀ Empoli Massa SEDE DI RIFERIMENTO Firenze Carrara Disposizioni Considerato che la riclassificazione di cui si tratta avviene in corso di esercizio di bilancio, nel primo riallineamento utile si provvederà ad effettuare le assegnazioni delle risorse finanziarie relative alle unità interessate. Le Strutture terranno conto della riclassificazione delle Sedi in oggetto ai fini del costante aggiornamento delle informazioni, in particolare sui canali tecnologici di comunicazione interna ed esterna. 22

3 Circolare n. 4 del 18 agosto 2010 Sisma Abruzzo del Ulteriore proroga della sospensione dei versamenti dei premi assicurativi. Modalità di recupero e ripresa della riscossione dei versamenti non prorogati. Quadro Normativo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009 Dichiarazione dell eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa del terremoto che ha interessato la provincia di L Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, ai sensi dell articolo, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni dall articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 ; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009 Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ; Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 75 del 6 aprile 2009 Primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia di L Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 754 del 9 aprile 2009 Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia di L Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ; Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 755 del 15 aprile 2009 Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia di L Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ; Decreto del Commissario delegato n. del 16 aprile 2009 Individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 757 del 21 aprile 2009 Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ; Decreto-legge 28 aprile 2009, n. 9 convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77 Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile ; Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 76 del 6 maggio 2009 Attuazione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 9, recante: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile ; Decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge agosto 2009 n. 102 Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali ; Decreto del Commissario delegato n. 11 del 17 luglio 2009 Modifiche ed integrazioni al decreto n. del 16 aprile 2009, recante Individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia di L Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ; Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 799 del 6 agosto 2009 Disposizioni urgenti di protezione civile ; Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 817 del 16 ottobre 2009 Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile ; Legge 2 dicembre 2009, n. 191 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010); Decreto legge 0 dicembre 2009, n. 194, convertito con modifiche dalla legge n. 25 del 25 febbraio 2010 (Mille proroghe) Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ; Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 87 del 0 dicembre 2009 Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ; Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 84 del 19 gennaio 2010 Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile ; Decreto-legge 1 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 0 luglio 2

4 CIRCOLARI INAIL 2010, n. 122 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica ; Circolare dell Agenzia delle Entrate del 1 agosto 2010 n. 44/E ad oggetto: Eventi sismici del 6 aprile Ripresa degli adempimenti e dei versamenti ; Premessa A seguito del terremoto che ha interessato la provincia dell Aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo in data 6 aprile 2009, sono state emanate le suddette disposizioni normative dirette a fronteggiare l emergenza. Da ultimo, l articolo 9, commi 1 e, del decreto-legge n. 78 del 1 maggio 2010 (1), ha disposto la prosecuzione della sospensione sino al 15 dicembre 2010 dei versamenti tributari, contributivi e assicurativi nei confronti di determinati soggetti colpiti dall evento sismico in parola. (2) La legge n. 122 del 0 luglio 2010 () ha modificato ed integrato il suddetto articolo 9. In particolare, la normativa citata ha espressamente individuato i soggetti beneficiari di tale proroga (4) e stabilito le relative modalità di recupero dei premi sospesi sino al 15 dicembre 2010 (5). La suddetta legge (6) ha altresì disposto le modalità di riscossione dei premi già sospesi dal 6 aprile 2009 al 0 giugno 2010, per effetto di quanto previsto dall art. 2, comma 1, dell OPCM n. 754 del 2009 e dall art. 1 dell OPCM n. 87 del 2009 e successive integrazioni (7). Soggetti beneficiari della proroga della sospensione dei premi INAIL sino al Il novellato articolo 9, comma 1, individua i seguenti soggetti beneficiari: le persone fisiche di cui all art.1, comma 1, dell OPCM n. 87/2009, titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo; i soggetti diversi dalle persone fisiche (titolari dei medesimi redditi) con volume d affari non superiore a euro. In attuazione di quanto disposto dalla citata normativa tale proroga riguarda, in sostanza: 1. i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti alla data del 6 aprile 2009 nei comuni individuati dal Commissario delegato con i decreti n. e 11 del 2009 che sono stati ammessi alla sospensione dei versamenti dei premi assicurativi sino al 0 giugno 2010 che esercitano attività in forma individuale, a prescindere dal volume d affari realizzato (8); 2. i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti alla data del 6 aprile 2009 nei suddetti comuni che sono stati ammessi alla sospensione dei versamenti dei premi assicurativi sino al 0 giugno 2010, diversi dalle persone fisiche, con volume d affari sino a euro. Per usufruire di tale proroga, i soggetti di cui al punto 2 debbono trasmettere apposita dichia- (1) recante: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competetività economica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del Suppl. Ordinario n (2) Soggetti di cui all articolo 1, comma 1, dell Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 0 dicembre 2009, n. 87. Tale articolo fa riferimento a sua volta ai soggetti di cui all art. 1, commi 1 e 2, dell OPCM n. 780/2009: 1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d imposta, che, alla data del 6 aprile 2009, avevano domicilio fiscale nei comuni individuati dal art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 9, sono sospesi dal 6 aprile al 0 novembre 2009, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, scadenti nel medesimo periodo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche, comprese i sostituti d imposta, aventi il domicilio fiscale o la sede operativa nei comuni di cui al comma 1. () di conversione del decreto-legge n.78/2010, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 176 del Suppl. Ordinario n (4) Articolo 9, commi 1 e. (5) Articolo 9, comma -bis. (6) Articolo 9, comma -quater della legge n. 122/2010. (7) A scioglimento della riserva contenuta nell articolo 1, comma, dell OPCM n. 87/2009 e successive modifiche. (8) Articolo 2, comma 1, del OPCM n. 754/2009 e dall articolo 1 dell OPCM n. 87/2009, come modificato dall art. 9, comma 1, dell OPCM n. 84/2009. (9) Ai sensi del DPR n. 445/

5 razione di responsabilità (9) attestante il possesso del requisito, nell anno d imposta 2009, di un volume d affari non superiore a euro, come espressamente indicato dall Agenzia delle Entrate. (10) Tale dichiarazione deve essere presentata alla competente Sede INAIL, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente circolare. L Istituto si riserva di verificare la sussistenza dei requisiti di legge, recuperando eventuali crediti derivanti da eventuali sospensioni indebite con l applicazione dell ordinario regime sanzionatorio. La norma espressamente prevede che non si dia luogo al rimborso di quanto già versato (11). Si ricorda che per gli Istituti di credito ed assicurativi la sospensione del versamento dei premi è terminata al 0 novembre 2009, in quanto tali soggetti sono stati espressamente esclusi dalla proroga della sospensione dal al (12). Per tali soggetti le modalità di recupero dei premi sospesi dal 6 aprile 2009 al 0 novembre 2009, sono state stabilite in 60 rate mensili di pari importo di cui la prima già scaduta il 16 giugno 2010 (1). Infine, per i datori di lavoro pubblici la sospensione del versamento dei premi è terminata al 0 aprile 2009, in quanto dal 1 maggio 2009 la sospensione dei versamenti è stata applicata unicamente nei confronti dei datori di lavoro privati (14). VERSAMENTI DEI PREMI ASSICURATIVI OGGETTO DI SOSPENSIONE DAL 1 LUGLIO 2010 AL 15 DICEMBRE Per quanto riguarda i versamenti la cui riscossione è sospesa per effetto della proroga al 15 dicembre 2010, si indicano a scopo esemplificativo, le rate del 16 agosto 2010 (15) e 16 novembre 2010 del premio di Autoliquidazione 2009/2010, le rate mensili relative a rateazioni concesse ai sensi della legge n. 89/1989 e tutti gli eventuali pagamenti aventi scadenza in detto periodo, sempreché sussistano i requisiti soggettivi per poter beneficiare della sospensione. MODALITA DI RECUPERO DEI PREMI SOSPESI La legge n. 122 del 2010, all articolo 9 dispone altresì la ripresa della riscossione dei premi sospesi dal 6 aprile 2009 al 15 dicembre 2010 (comma -bis), nonché il recupero dei premi sospesi (16) dal 6 aprile 2009 al 0 giugno 2010 (comma -quater) per i soggetti non interessati alla proroga della norma in esame. La ripresa della riscossione avverrà in entrambe le fattispecie in 120 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 gennaio 2011, senza applicazione di oneri accessori. Si fa riserva di successive istruzioni operative a cura della competente Direzione Centrale Rischi, anche in esito al rilascio in procedura delle relative implementazioni per la corretta applicazione della normativa. Allegato 1 (10) Circolare Agenzia delle Entrate n. 44/E del 1 agosto 2010: Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la proroga della sospensione fino al 20 dicembre 2010 è fissata solo in caso di volume d affari inferiore a 200 mila euro. Al riguardo si ritiene che, non potendo farsi riferimento all ultima dichiarazione IVA presentata....in assenza di una espressa previsione legislativa, debba essere assunto il volume d affari dell anno anno precedente a quello in cui opera la nuova sospensione. Il volume d affari deve risultare dalla dichiarazione IVA relativa a tale anno se presentata ovvero, se la dichiarazione IVA non è stata presentata il contribuente potrà desumere il superamento del limite di euro di volume d affari dai dati contabili in suo possesso. (11) Articolo 9, comma, ultimo periodo. (12) Articolo 1, comma 2, dell OPCM n. 87/2009 e successive modifiche. (1) Articolo 2, comma 198, lett. b) della legge n. 191/2009: (14) Articolo 2, c. 1, dell OPCM n. 754/2009 e articolo 2, comma 1, dell OPCM n. 757/2009. (15) Il DPCM 27 luglio 2010 ha previsto la possibilità di effettuare entro il 20 agosto il versamento dei premi assicurativi, dei versamenti rateali, sanzioni, etc, aventi scadenza tra il 1 ed il 20 agosto (16) Articolo 2, comma 1, dell OPCM n. 754/2009 e dall articolo 1 dell OPCM n. 87/2009 e siccessive modifiche. 25

6 CIRCOLARI INAIL Allegato 1 Testo del decreto-legge 1 maggio 2010, n. 78, coordinato con la legge di conversione 0 luglio 2010, n Art. 9 (Ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009) l. Nei confronti delle persone fisiche di cui all articolo 1, comma 1, dell ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 0 dicembre 2009, n. 87, titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, nonché nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d affari non superiore a euro, il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, ivi previsto, è prorogato al 20 dicembre Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano, comunque, alle banche ed alle imprese di assicurazione. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano con riferimento alle ritenute da operare sui redditi diversi da quelli di impresa e di lavoro autonomo e ai relativi versamenti.. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e con riferimento ai redditi indicati al medesimo comma 1, il termine di scadenza della sospensione relativa ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all articolo 2, comma 1, dell ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 754 e di cui all articolo 1, comma 1, dell ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 0 dicembre 2009, n. 87, è prorogato al 15 dicembre Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato. -bis. La ripresa della riscossione dei tributi di cui al comma 1 e dei contributi e dei premi di cui al comma avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate. -ter. La ripresa della riscossione dei tributi non versati dal 6 aprile 2009 al 0 giugno 2010, per effetto della sospensione disposta dall articolo 1 dell ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2009, n. 780, e dall articolo 1 dell ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 0 dicembre 2009, n. 87, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate. -quater. La ripresa della riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati dal 6 aprile 2009 al 0 giugno 2010 per effetto della sospensione prevista dall articolo 2, comma 1, dell ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 754, e dall articolo 1 dell ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 0 dicembre 2009, n. 87, avviene senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio quinquies. Agli oneri derivanti dai commi -bis, -ter e -quater, valutati in 617 milioni di euro per l anno 2010, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 0 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, affluite alla contabilità speciale prevista dall articolo 1-bis, comma 8, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge agosto 2009, n È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro quale contributo al comune de L Aquila per far fronte al disavanzo pregresso sul bilancio 2009 in relazione alle minori entrate verificatesi nello stesso anno a causa della situazione emergenziale connessa al sisma in Abruzzo. 26

7 Al predetto Comune non si applicano le disposizioni recate dall articolo 11, comma 1, dell Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 877 del 12 maggio bis. All articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole da: con una dotazione di 45 milioni di euro fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: con una dotazione di 90 milioni di euro che costituisce tetto massimo di spesa. 4-ter. Agli oneri derivanti dall attuazione dell articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, come modificato ai sensi del comma 4-bis del presente articolo, si provvede, per 45 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all articolo 14, comma 1, del predetto decreto-legge n. 9 del 2009, compatibilmente con gli utilizzi del citato decreto e, per 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 201, per gli anni 2011 e 2012 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 07, e per l anno 201 mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell articolo 8 del presente decreto. 4-quater. All articolo 4 del decreto-legge 2 dicembre 200, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 9, dopo il comma, è inserito il seguente: -bis. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma non risulti completato, anche in ragione del protrarsi delle conseguenze negative di ordine economico e produttivo generate dagli eventi sismici del 2009 nella regione Abruzzo, nonché delle conseguenti difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del Commissario straordinario, sentito il Comitato di sorveglianza, può disporre nel limite massimo di 1 milione di euro per il 2010 la proroga del termine di esecuzione del programma per i gruppi industriali con imprese ed unità locali nella regione Abruzzo, fino al 1 dicembre 2010, compatibilmente con il predetto limite di spesa. Agli oneri derivanti dall attuazione del presente comma si provvede, per l anno 2010, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell articolo 8. 27

8 CIRCOLARI INAIL Circolare n. 6 del 15 settembre 2010 Denuncia di malattia professionale per via telematica: modalità di acquisizione del certificato medico. Modifica dell articolo 5 del Testo Unico approvata con Decreto Interministeriale del 0 luglio Quadro Normativo D.P.R. n del 0 giugno 1965 Testo Unico delle disposizioni per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e successive modifiche ed integrazioni. Art. 5, comma 5. Circolare Inail n. 22 del 2 aprile 1998: Articolo 5 del Testo Unico: sanzione amministrativa di cui all articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 561/199. Chiarimenti interpretativi ed applicativi. D.Lgs. n. 8 del 2 febbraio 2000, art. 14, comma 1: concernente «Norme in materia di procedure e speditezza dell azione amministrativa», che prevede che il Consiglio di amministrazione dell INAIL possa adottare delibere intese a semplificare e a snellire aspetti procedurali, non aventi ad oggetto diritti soggettivi, della disciplina dell assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e che tali delibere siano soggette all approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze. Delibera del Presidente-Commissario Straordinario n. 168 del 7 aprile 2004: Acquisizione della denuncia di infortunio per via telematica. Modifica dell art. 5 del Testo Unico delle disposizioni per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 0 giugno 1965, n Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 50 dell 8 novembre 2004: Integrazione della delibera del Presidente-Commissario straordinario n. 168 del 7 aprile 2004 concernente la modifica dell art. 5 del Testo Unico delle disposizioni per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 0 giugno 1965, n Decreto Interministeriale del 15 luglio 2005: Modifica dell art. 5 del Testo Unico delle disposizioni per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 0 giugno 1965, n Circolare Inail n. 44 dell 11 ottobre 2005: Denuncia di infortunio per via telematica: modalità di acquisizione del certificato medico. Modifica dell articolo 5 del Testo Unico approvata con Decreto Interministeriale del 15 luglio Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 co. 1177: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). Delibera PRES-C.S. n. 42 del 14 aprile 2010: Acquisizione della denuncia di malattia professionale per via telematica. Modifica dell articolo 5 del Testo Unico delle disposizioni per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 0 giugno 1965, n Decreto Legislativo 2 febbraio 2000, n. 8 - Articolo 14, comma 1. Decreto Interministeriale del 0 luglio 2010: Approvazione della delibera n.42 del Presidente-Commissario straordinario dell INAIL del 14 aprile 2010, concernente la modifica dell articolo 5 del Testo Unico delle disposizioni per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 0 giugno 1965, n (G.U. n. 197 del ). PREMESSA Il decreto ministeriale del 0 luglio 2010 (1) ha approvato la delibera n. 42 del Presidente- Commissario straordinario dell INAIL del 14 aprile 2010 che ha modificato l art. 5, comma 5, del Testo Unico n. 1124/1965, nel senso di seguito precisato. (1) D.M. 0 luglio 2010, pubblicato sulla G.U. n. 197 del 24 agosto

9 NUOVA DISCIPLINA La suindicata delibera n. 42/2010 prevede che il datore di lavoro che effettui la denuncia di malattia professionale per via telematica sia esonerato dall obbligo di inviare il certificato medico, salvo che l Inail non ne faccia espressa richiesta, qualora tale certificato non sia stato direttamente inviato all Istituto dal lavoratore o dal medico certificatore. La modifica, in analogia a quanto già previsto per l invio telematico della denuncia di infortunio (2) e nell ottica della semplificazione dei rapporti tra Inail e datore di lavoro, mira ad evitare che quest ultimo sia tenuto ad inviare copia dello stesso certificato medico del quale l Inail sia già venuto in possesso tramite altra fonte (medici di famiglia, medici ospedalieri o lo stesso lavoratore). Ai sensi della nuova disposizione pertanto: Il datore di lavoro, che abbia tempestivamente provveduto alla trasmissione della denuncia di malattia professionale per via telematica, è sollevato dall onere dell invio contestuale del certificato medico L Istituto deve richiedere l invio del certificato medico al datore di lavoro nelle sole ipotesi in cui non lo abbia già ricevuto dal lavoratore o dal medico certificatore Il datore di lavoro, al quale l Inail faccia pervenire la richiesta specifica del certificato medico, è tenuto a trasmettere tale certificazione ai sensi dell art. 5, comma 5, del Testo Unico n. 1124/1965, così come modificato dal D.M. 0 luglio 2010 più volte menzionato. In caso di mancato invio restano confermate le disposizioni sanzionatorie di cui al punto 6 della Circolare Inail n. 22/1998, come modificate dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, co Allegati: 1 (2) D.M. 15 luglio 2005, pubblicato sulla G.U. n. 17 del 27 luglio

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IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE N. 2010/ 151122 Ripresa degli adempimenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione disposta in seguito agli eventi sismici del 6 aprile 2009 che hanno colpito il territorio della regione Abruzzo

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