RIFORMA DELLE PROFESSIONI Contrattazione dell'incarico professionale RC professionale Compensi
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- Luigi Ferro
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1 RIFORMA DELLE PROFESSIONI Contrattazione dell'incarico professionale RC professionale Compensi
2 LEGGE 14 settembre 2011, n. 148 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari. (GU n. 216 del ) Entrata in vigore del provvedimento: 17/09/2011
3 LEGGE 14 settembre 2011, n. 148 Titolo II LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO Art. 3 Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attivita' economiche. d) il compenso spettante al professionista e' pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe.
4 LEGGE 14 settembre 2011, n. 148 Il professionista e' tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente e' un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale e' resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;
5 LEGGE 14 settembre 2011, n. 148 e) a tutela del cliente, il professionista e' tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilita' professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;
6 DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita' LEGGE 24 marzo 2012, n. 27 Conversione in legge recante: «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'.».
7 decreto legge n. 1 del 24 Gennaio 2012 coordinato con la legge di conversione n. 27/2012 Art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate). 1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
8 decreto legge n. 1 del 24 Gennaio 2012 coordinato con la legge di conversione n. 27/ Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali
9 decreto legge n. 1 del 24 Gennaio 2012 coordinato con la legge di conversione n. 27/ Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
10 decreto legge n. 1 del 24 Gennaio 2012 coordinato con la legge di conversione n. 27/ Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale.
11 decreto legge n. 1 del 24 Gennaio 2012 coordinato con la legge di conversione n. 27/2012 Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico
12 decreto legge n. 1 del 24 Gennaio 2012 coordinato con la legge di conversione n. 27/2012 e deve altresi' indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attivita' professionale.
13 decreto legge n. 1 del 24 Gennaio 2012 coordinato con la legge di conversione n. 27/2012 In ogni caso la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
14 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n (12G0159) Il presente decreto si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti.
15 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137 gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi: [d) il compenso spettante al professionista e' pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista e' tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico.
16 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137 In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente e' un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale e' resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;
17 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137 e) a tutela del cliente, il professionista e' tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilita' professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;
18 Il DPR 7 agosto 2012, n. 137 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012, è entrato in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta, si applica a partire dal 15 agosto 2012.
19 OBBLIGO DI: - pattuire il compenso spettante al professionista (per iscritto) all'atto del conferimento dell'incarico professionale. - la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
20 OBBLIGO DI: - rendere noto al cliente il livello della complessità dell incarico. - fornire tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico.
21 OBBLIGO DI: - stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' professionale - rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza per la responsabilita' professionale e il relativo massimale.
22 NECESSITA DI STIPULARE UN CONTRATTO SCRITTO IN CUI SI CHIARISCONO: TUTTE LE PRESTAZIONI NECESSARIE ALL ESPLETAMENTODDELL INCARICO SPECIFICANDO LE PRESTAZIONI CHE VERRANNO RESE E QUELLE CHE DOVRANNO ESSERE RESE DA ALTRO PROFESSIONISTA ED I TEMPI IN CUI VERRANNO RESE I COMPENSI RELATIVI SUDDIVISI PER LE SINGOLE PRESTAZIONI ED I MODI E I TERMINI DEI PAGAMENTI RELATIVI GLI ESTREMI DELLA POLIZZA PER LA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE ED IL RELATIVO MASSIMALE
23 NECESSITA DI STIPULARE UN CONTRATTO SCRITTO IN CUI SI CHIARISCA: TUTTO QUANTO E NECESSARIO RENDERE NOTO AL CLIENTE FORNENDO TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA,
24 NECESSITA DI STIPULARE UN CONTRATTO SCRITTO IN CUI SI CHIARISCA: TUTTO QUANTO E NECESSARIO A TUTELARE IL PROFESSIONISTA SENZA INSERIRE CLAUSOLE VESSATORIE MEDIANTE ADESIONE A CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO O CON LA SOTTOSCRIZIONE DI MODULI, MODELLI O FORMULARI CHE POTREBBERO RENDERE NULLO IL CONTRATTO.
25 In caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale e' resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia.
26 IL CONTRATTO CONTRATTO Il principio di stabilire patti chiari tra professionista e committenti prima di assumere un incarico professionale è un elemento fondamentale, sancito dall articolo 9, comma 4 della L. 24 marzo 2012 n. 27. Le interpretazioni forzate che ritengono sufficiente l accordo verbale sono surrettizie : è indispensabile che il professionista ed il committente sottoscrivano un accordo chiaro sulle prestazioni da svolgere, sui tempi ed i compensi. l inottemperanza si configurerà come illecito disciplinare
27 IL CONTRATTO IL CONTENZIOSO Il 22 agosto 2012 è stato pubblicato sulla G.U. n. 195 il Decreto del Ministero della Giustizia n. 140/2012 che fornisce le regole che, in caso di contenzioso, il giudice deve tenere presente per la determinazione dei compensi professionali per le professioni regolamentate. E bene ricordare che, da parte dei giudici, la mancanza della prova di un contratto o di un del preventivo di massima e del criterio per calcolarlo costituisce un elemento di valutazione negativa per la liquidazione del compenso professionale.
28 IL CONTRATTO CONTRATTO E dunque fondamentale per i professionisti redigere un contratto all atto di conferimento dell incarico adeguato all importanza dell opera e con l indicazione per le singole prestazioni di tutte le voci di costo, comprensivo di spese, oneri e contributi, fornendo altresì, ai sensi del 4 comma dell art.9 della L. 27/2012, tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell incarico.
29 IL CONTRATTO PREVENTIVO Il sistema di calcolo del contratto o del preventivo dell onorario è libero, fermo restando che lo stesso deve essere adeguato all importanza dell opera; potranno quindi essere utilizzati, a scelta, i parametri della L. 143/49, quelli del D.M. 4/4/2001, le nuove tabelle parametriche del D.M. 140/2012, quelli del nuovo D.M. in fase di definizione, purchè il cliente ne sia stato preventivamente reso edotto, sottoscrivendo il preventivo sommario.
30 IL CONTRATTO ESEMPI DI CONTRATTI PROFESSIONALI PER SERVIZI DI ARCHITETTURA - Esempio Contratto relativo a Progettazione Architettonica Integrata per Committenza Privata allegato A prestazioni richieste al professionista - Esempio di contratto Semplificato relativo a Progettazione Architettonica Integrata per Committenza Privata - Esempio di Contratto relativo a Progettazione di Piani Urbanistici Attuativi
31 IL CONTRATTO Gli esempi di contratto professionale di seguito riportati sono redatti a mero scopo indicativo e di supporto e non costituiscono opinioni ed atti di indirizzo del Consiglio Nazionale e della Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti P.P. e C. VEDI ALLEGATO
32 LA POLIZZA PROFESSIONALE OBBLIGO DI ASSICURAZIONE Il professionista e' tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attivita' professionale, comprese le attivita' di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. La violazione della disposizione costituisce illecito disciplinare.
33 LA POLIZZA PROFESSIONALE L obbligo di assicurazione è stato prorogato e partirà dal 15 agosto 2013, per consentire di poter negoziare convenzioni collettive da parte del Consiglio Nazionale. In tal modo è stata cambiata la normativa relativamente all obbligo di copertura assicurativa, in precedenza fissato nel D.L. 138/2011 al 13 agosto 2012 e successivamente anticipato nel D.L. 1/2012 al 24 gennaio 2012, con una data esplicita di entrata in vigore, non chiarita nei precedenti D.L.
34 LA POLIZZA PROFESSIONALE Dal 15 agosto 2013 il professionista dovrà anche obbligatoriamente rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico gli estremi della polizza professionale, il massimale ed ogni variazione successiva della polizza; al momento tali indicazioni sono facoltative; sono comunque previste nel D.L. 1/2012 all art. 9. La violazione di tali disposizioni costituirà illecito disciplinare.
35 LA POLIZZA PROFESSIONALE Chi si deve assicurare?
36 LA POLIZZA PROFESSIONALE Si deve assicurare chi fa attività a rilevanza esterna I collaboratori non necessitano di assicurazione perché vengono coperti dall assicurazione del datore di lavoro
37 LA POLIZZA PROFESSIONALE Cosa si deve guardare in una polizza? studio comparativo del gruppo di lavoro cnappc
38 LA POLIZZA PROFESSIONALE 1 attivita assicurate ( all risk ), 2 attivita particolari, coperture aggiuntive (terzi e operatori) 3 soggetti assicurati (anche collaboratori) 4 tipologia, forma contrattuale ( claims made richiesta di risarcimento durante validità polizza) 5 termini denuncia sinistro 6 franchige e scoperti 8 premio 9 danni corporali e materiali 10 danni patrimoniali 11 danni di mancata rispondenza dell opera e da interruzione o sospensione attività terzi. 12 retroattività 13 massimali 14 garanzie merloni 15 sicurezza 81/08 16 tutela legale
39 LA POLIZZA PROFESSIONALE DIFFICOLTA PER LE COMPAGNIE DATA LA NULLA REMUNERAZIONE DI QUESTO TIPO DI RAMO CONVENZIONE A LIVELLO NAZIONALE ANCORA ALLO STUDIO DEL CNA POSSIBILI CONVENZIONI LOCALI PIU ADEGUATE ALLO SPECIFICO RISCHIO DELLA ZONA
40 IL PREVENTIVO CRITERI PER LA STESURA DEL PREVENTIVO L. 143/49 tariffa professionale D.M. 4/4/2001 tariffa lavori pubblici D.M. 140/2012 liquidazione in giudizio D.M. in fase di definizione, per stimare i corrispettivi da porre a base di gara, nei lavori pubblici tariffa oraria costi industriali altri criteri personalizzati Tutti i criteri vanno bene purchè il cliente ne sia stato preventivamente reso edotto, sottoscrivendo il preventivo sommario.
41 IL PREVENTIVO Liquidazione dei compensi professionali in giudizio: il testo del DM 20 luglio 2012 n. 140 Decreto sui compensi ai professionisti, per le professioni vigilate dal Ministero della giustizia. In vigore dal 23 agosto 2012
42 I PARAMETRI GIUDIZIARI Liquidazione dei compensi professionali in giudizio: il testo del DM 20 luglio 2012 n.140 Disposizioni concernenti le professioni dell area tecnica Art. 33 Ambito di applicazione 1. Il presente capo si applica alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, tecnologo alimentare.
43 I PARAMETRI GIUDIZIARI Liquidazione dei compensi professionali in giudizio: il testo del DM 20 luglio 2012 n.140 Art. 34 Parametri generali per la liquidazione del compenso 1. Il compenso per la prestazione dei professionisti di cui all articolo 33 e stabilito tenendo conto dei seguenti parametri: a) il costo economico delle singole categorie componenti l opera, definito parametro «V»; b) il parametro base che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l opera, definito parametro «P»; c) la complessita della prestazione, definita parametro «G»; d) la specificita della prestazione, definita parametro «Q».
44 I PARAMETRI GIUDIZIARI Liquidazione dei compensi professionali in giudizio: il testo del DM 20 luglio 2012 n.140 Art. 35 Costo economico dell opera 1. Il costo economico dell opera, parametro «V», e individuato tenendo conto del suo valore determinato, di regola, con riferimento al mercato, tenendo anche conto dell eventuale preventivo, del consuntivo lordo nel caso di opere o lavori gia eseguiti, ovvero, in mancanza, dei criteri individuati dalla tavola Z-1 allegata. 2. Il parametro base «P» e determinato mediante l espressione: P=0,03+10/V 0,4 applicato al costo economico delle singole categorie componenti l opera come individuato in base alla tavola Z-1 allegata.
45 I PARAMETRI GIUDIZIARI Liquidazione dei compensi professionali in giudizio: il testo del DM 20 luglio 2012 n.140 Art. 36 Complessita della prestazione 1. La complessita della prestazione, parametro «G», e compresa, di regola, tra un livello minimo, per la complessita ridotta, e un livello massimo, per la complessita elevata, secondo quanto indicato nella tavola Z-1 allegata. 2. In considerazione, altresi, della natura dell opera, pregio della prestazione, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell eventuale urgenza della prestazione, l organo giurisdizionale puo aumentare o diminuire il compenso di regola fino al 60 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.
46 I PARAMETRI GIUDIZIARI Liquidazione dei compensi professionali in giudizio: il testo del DM 20 luglio 2012 n.140 Art. 37 Specificazione delle prestazioni 1. Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi : a) definizione delle premesse, consulenza e studio di fattibilita ; b) progettazione; c) direzione esecutiva; d) verifiche e collaudi. 2. Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, specificate nella tavola Z-1 allegata: a) edilizia; b) strutture; c) impianti; d) viabilita ; e) idraulica; f) tecnologie dell informazione e della comunicazione (ICT); g) paesaggio, ambiente, naturalizzazione; h) agricoltura e foreste, sicurezza alimentare; i) territorio e urbanistica.
47 I PARAMETRI GIUDIZIARI Liquidazione dei compensi professionali in giudizio: il testo del DM 20 luglio 2012 n Ad ogni singola prestazione effettuata, corrisponde un valore specifico del parametro «Q», distinto in base alle singole categorie componenti l opera come indicato nella tavola Z-2 allegata. 4. Il compenso per le prestazioni non comprese nelle fasi di cui al comma 1, e nelle categorie di cui al comma 2, e liquidato per analogia.
48 I PARAMETRI GIUDIZIARI Liquidazione dei compensi professionali in giudizio: il testo del DM 20 luglio 2012 n.140 Art. 38 Consulenze, analisi ed accertamento 1. Il compenso per le prestazioni di consulenza, analisi ed accertamento, se non determinabile analogicamente, e liquidato tenendo particolare conto dell impegno del professionista e dell importanza della prestazione.
49 I PARAMETRI GIUDIZIARI Liquidazione dei compensi professionali in giudizio: il testo del DM 20 luglio 2012 n.140 Art. 39 Determinazione del compenso 1. Il compenso per la prestazione professionale «CP» e determinato, di regola, dal prodotto tra il valore dell opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessita delle prestazioni e alle categorie dell opera, il parametro «Q» corrispondente alla prestazione o alla somma delle prestazioni eseguite, e il parametro «P», secondo l espressione che segue: CP=V G Q P
50 I PARAMETRI GIUDIZIARI Liquidazione dei compensi professionali in giudizio: il testo del DM 20 luglio 2012 n.140 ESEMPIO DI FOGLIO DI CALCOLO COMPENSI DI CUI AL CAPO V DEL DMG 20/07/2012, N.140 SOFTWARE FREE VEDI ALLEGATO (Calcolo parcella DM 140_2012.xls)
51 La violazione delle disposizioni costituisce/ costituira illecito disciplinare!!!! La violazione delle disposizioni rischia di rendere nullo il contratto!!!!
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
TESTO COORDINATO DELL ARTICOLO 3, COMMA 5, decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (c.d. manovra economica bis), conv. in L. 14 settembre 2011, n. 148, integrato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 (c.d.
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