Manuali del volontariato 1

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1 Manuali del volontariato 1

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3 Le Associazioni di Promozione Sociale: l iscrizione al registro regionale e altri adempimenti a cura di Antonio Sisca Stefania Ricciarelli Valerio Ribichini

4 Cesvol Centro Servizi Volontariato della Provincia di Perugia Via Sandro Penna, 104/106 Sant Andrea delle Fratte Perugia tel. 075/ fax: 075/ Coordinamento editoriale Chiara Gagliano Pubblicazione a cura di Antonio Sisca Stefania Ricciarelli Valerio Ribichini Dottori commercialisti-consulenti dei CESVOL di Perugia e Terni Progetto grafico e videoimpaginazione Studio Fabbri, Perugia Stampa Grafiche Dimme, Bastia Umbra 2007 CESVOL 2007 EFFE Fabrizio Fabbri Editore srl ISBN:

5 Sommario 7 9 Presentazione 1. Le Associazioni di Promozione Sociale e le Organizzazioni di Volontariato a confronto La legge e l iscrizione al registro Le APS: la normativa nazionale e regionale 3. Le finalità della legge sulle APS 3.1 Chi può essere APS 3.2 I requisiti per essere APS 4. Il Registro Nazionale 5. Il Registro Regionale 5.1 La domanda di iscrizione al registro 5.2 Le variazioni ed i controlli regionali sugli iscritti al registro 5.3 Gli schemi di domanda per l iscrizione al registro 6. Agevolazioni per le APS 6.1 Le convenzioni con gli enti pubblici 6.2 La deducibilità/detraibilità dei contributi versati La gestione ordinaria di un APS Gli adempimenti generali e la tenuta dei libri 8. Gli organi sociali Assemblea Consiglio Direttivo Presidente Gli altri organi (eventuali) 9. Il Bilancio annuale

6 Gli aspetti fiscali I redditi da dichiarare 11. Attività Istituzionale e attività commerciale 12. L apertura della partita iva 13. Le APS e l Irap 14. Le APS come sostituti di imposta Sezione normativa e modulistica La normativa generale di riferimento - Legge 07 Dicembre 2000 n L.R. 16 Novembre 2004 n. 22 Norme sull associazionismo di promozione sociale - Deliberazione della Giunta Regionale del 12/01/2005, n. 31 Attuazione art. 5 L.R. 16 novembre 2004, n. 22 Norme sull associazionismo di promozione sociale. Disciplina del procedimento amministrativo. - Legge Regionale 27 Dicembre 2006, n. 18 Legislazione turistica regionale (Estratto, artt ) Modulistica (Fac simili di) - Atto Costitutivo e Statuto - Domanda di ammissione a socio - Convocazione assemblea - Verbale assemblea - Delega socio per partecipazione assemblea - Lettera incarico per missione - Scheda rimborso spese - Elenco Associazioni Iscritte Registro Nazionale

7 Presentazione La presente pubblicazione curata dalla Regione Umbria Direzione Sanità e Servizi Sociali Servizio VI Sezione Terzo Settore ed Economia sociale e dai Centri di Servizio per il Volontariato dell Umbria (Cesvol di Perugia e Cesvol di Terni) vuole essere uno strumento operativo utile per le associazioni di promozione sociale (APS). È un momento in cui gli enti senza scopo di lucro assumono un importanza sempre maggiore costituendo una vasta area di collegamento tra società e Stato. Sulla base di un principio di sussidarietà condiviso lo Stato e gli enti locali assumono sempre più la funzione di soggetti regolatori con attività di indirizzo nella programmazione delle politiche sociali e, in particolare, assumono sempre più il ruolo di coordinatore dell azione dei soggetti erogatori dei servizi alla persona. In un contesto di domanda di servizi sociali sempre crescente e sempre, giustamente, più esigente in termini qualitativi si aprono significativi spazi di attività per l iniziativa privata ed in particolare per il settore non profit, inteso sempre più come momento di partecipazione e di interesse dei cittadini che si mettono insieme per dare risposte unitarie e sistematiche. In questo ampio quadro si inserisce l attività della associazioni di promozione sociale. Con l emanazione della Legge 07 Dicembre 2000, n. 383, recepita poi nella Regione Umbria con la L.R. 16 Novembre 2004, n. 22 è stata disciplinata una nuova figura nell ambito degli enti non profit che si va ad aggiungere a quelle già esistenti (organizzazioni di volontariato ed altre) con tratti che molte volte sono coincidenti e che invece per alcuni aspetti sono peculiari e specifici delle APS. La guida illustra in maniera sintetica le caratteristiche soggettive e oggettive delle APS, ossia chi può essere qualificata come tale, quali requisiti deve avere e quali sono i settori di intervento di questi soggetti. Illustra gli adempimenti necessari ai fini dell iscrizione al registro regionale delle APS e la relativa disciplina. Passa in rassegna quelli che sono i momenti salienti della vita associativa, dalla costituzione alla gestione ordinaria, dallo svolgimento di un eventuale attività commerciale ai rapporti con i soci. È corredata altresì di una serie di fac-simili atto costitutivo, statuto, documenti sociali e contabili che possono essere utili nella vita di tutti i giorni di un associazione. Con la presente pubblicazione non si ha la pretesa di analizzare approfonditamente tutti gli aspetti che riguardano le APS ma si vuole fornire uno strumento immediato e facilmente consultabile da parte delle associazioni. 7

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9 1. Le Associazioni di Promozione Sociale e le Organizzazioni di Volontariato a confronto Il mondo degli enti senza scopo di lucro (enti non profit) si presenta articolato e vario e formato da una serie da soggetti che se da un lato presentano aspetti comuni dall altro assumono proprie peculiarità che li rendono diversi tra loro. In questa guida che prende in esame le associazioni di promozione sociale si vuole tracciare brevemente, in questo primo paragrafo, un parallelismo tra questa tipologia di ente e le organizzazioni di volontariato in quanto presentano tratti talmente comuni che non sempre è facile capire e scegliere la tipologia di ente che meglio si addice allo svolgimento di determinate attività. Rispetto ad altre associazioni generiche le Organizzazioni di Volontariato (OdV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) hanno la caratteristica comune di avere nel fine solidaristico la propria dimensione fondante, la propria ragione d essere: in altre parole sono produttori di utilità sociale. Si osservi come le OdV e gli enti con qualifica di Onlus devono rivolgere in via prevalente o esclusiva l attività sociale verso i terzi mentre le APS possono apportare utilità sociale svolgendo attività anche a favore dei propri soci oltre che rivolgersi a terzi. La dimensione dell utilità sociale, dell apportare benefici alla collettività, non è scontata in un ente non profit dato che un associazione, sia pure senza fini di lucro, potrebbe benissimo essere rivolta esclusivamente ai propri associati ed avere finalità diverse dalla solidarietà verso terzi. Altri elementi comuni più particolari possono essere evidenziati facendo riferimento alle leggi che disciplinano tali enti. In particolare tali aspetti comuni possono essere così sintetizzati: - L esistenza di un atto costitutivo e/o statuto da cui risultino gli accordi degli aderenti; - l assenza del fine di lucro considerato come divieto di distribuire gli eventuali avanzi di gestione; - la democraticità della struttura; - l elettività delle cariche associative; - i criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti, i loro obblighi e diritti; - la redazione di un bilancio o rendiconto della gestione; - l obbligo di devolvere il patrimonio in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, a fini di utilità sociale. 1.1 Il rapporto con i soci Le organizzazioni di volontariato sono disciplinate dalla legge quadro n. 266 recepita poi a livello locale dalle singole leggi regionali 1 (che istituiscono i Registri Regionali cui le organizzazioni si devono iscrivere per poter godere delle agevolazioni previste dalla legge). La legge n. 266/91 (art. 3) definisce organizzazioni di volontariato ogni organismo che venga liberamente costituito per svolgere attività di solidarietà e senza scopo di lucro. L organizzazione si avvale, in modo determinante e prevalente, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. (art. 1 In Umbria Legge Regionale 25 Maggio 1994 n

10 2, L. n. 266/91). Il concetto della gratuità delle prestazioni degli aderenti è rafforzata dai successivi commi dell art. 2 laddove si prevede che l attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate ( ) le spese effettivamente sostenute. ( ) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l organizzazione. La portata della prescrizione suddetta non deve essere sottovalutata, in quanto l organizzazione dell ente potrebbe risultare incompatibile con questa norma. A ben vedere questa impostazione molto netta e definita nelle OdV è mitigata nelle associazioni di promozione sociale. L art. 18 della legge istitutiva (Legge 7 dicembre 2003, n. 383) a fronte di un primo comma che sostanzialmente riprende quanto già stabilito per le OdV (laddove è previsto che le stesse si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati ), aggiunge un secondo comma che così recita: le associazioni possono inoltre, in casi di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati. Vengono pertanto previsti, per le APS, casi di particolare necessità (al momento abbastanza indistinti e di difficile individuazione) in cui poter instaurare un rapporto di lavoro tra associato e associazione. Resta naturalmente fermo anche per le APS la possibilità di effettuare il rimborso delle spese sostenute dal socio volontario per l attività sociale, opportunamente documentate e nei limiti stabiliti dalla stessa associazione. Nessun limite ad eventuali rapporti di lavoro tra socio e associazione è prevista invece per enti che assumono la qualifica di Onlus e che non siano né ODV né APS. È necessario chiarire che Onlus è solo una qualifica di carattere fiscale e che quindi le stesse non rappresentano un nuovo soggetto giuridico. Il D.Lgs. del 04 Dicembre 1997, n. 460 disciplina gli enti che possono assumere la qualifica di Onlus (associazioni, comitati, fondazioni, soc. cooperative) avuto riguardo ai settori esclusivi in cui intervengono o ai destinatari della propria attività. Si segnala come le OdV iscritte nei Registri Regionali siano considerate Onlus di diritto. Rispetto alla corresponsione di compensi ai soci per le Onlus è previsto solo un tetto agli emolumenti individuali annui corrisposti ai componenti degli organi amministrativi che non possono superare il compenso massimo previsto per il presidente di una Spa. 1.2 Le assicurazioni per i volontari Si osservi come per le OdV è previsto l obbligo di stipulare, per gli aderenti che prestano attività di volontariato, un assicurazione sulla responsabilità civile, sugli infortuni e sulle malattie connessi allo svolgimento dell attività prestata. Il decreto del Ministro dell Industria del 14 Febbraio 1992, successivamente modificato dal D.M. 16 Novembre 1992, ha stabilito le modalità ed i meccanismi per la stipula di tali assicurazioni. Tale obbligo scatta per le APS solo in presenza di un attività svolta in regime di convenzione con lo Stato o gli enti locali (Art L. n. 383/2000). 1.3 Le eventuali attività commerciali Altro aspetto, di importanza non secondaria, risiede nello svolgimento di eventuali attività di carattere commerciale. Le organizzazioni di volontariato sotto questo 10

11 punto di vista sembrano abbastanza limitate potendo svolgere attività produttive marginali i cui proventi comunque non costituiscono redditi imponibili. L elenco di tali attività produttive marginali è riportato dal D.M. 25 Maggio 1995 che ha individuato cinque fattispecie di operazioni. L elencazione è tassativa e, pertanto, solo tali operazioni poste in essere dalle OdV, secondo le modalità ed i limiti individuati, possono godere delle agevolazioni fiscali. Per quanto riguarda l Iva l art. 8, comma 2, L. n. 266/1991 stabilisce che le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato ( ) non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell imposta sul valore aggiunto. Si osservi come a differenza delle imposte dirette dove è previsto un elenco di attività produttive marginali per l Iva il legislatore non ha specificato quali siano le attività da considerare fuori dal campo di applicazione del tributo. In ogni caso nel disporre la non applicazione dell Iva sulle operazioni effettuate, per parte consistente della dottrina, il legislatore si è voluto riferire solo alle attività commerciali marginali e dunque l irrilevanza commerciale delle attività realizzate sarebbe già insita nel concetto di marginalità/occasionalità. Per gli enti che assumono la qualifica di Onlus non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale. È una delle agevolazioni di maggiore portata dato che i proventi delle attività istituzionali, secondo quanto dettato dal D.Lgs. n. 460/1997, non sono considerati commerciali e quindi non imponibili ai fini delle imposte dirette. Da sottolineare come l irrilevanza commerciale delle attività istituzionali delle Onlus valga solo ai fini delle imposte dirette e non ai fini Iva, anche se molte delle attività espletate dalle Onlus pur rientrando nel campo di applicazione dell Iva sono comunque considerate esenti così come stabilito dall art. 14 del D.Lgs. n. 460/1997 che ha modificato l art. 10 del D.P.R. n. 633/1972. Le attività delle Onlus che possono essere considerate connesse a quelle istituzionali (così come esplicitate e chiarite dalla C.M. n. 168/E del 26 Giugno 1998), possono essere svolte a patto che i relativi proventi non superino il 66% delle spese complessive dell organizzazione. Nel rispetto di tali limiti le suddette attività pur essendo considerate commerciali non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Bisogna comunque sottolineare, come a fronte delle agevolazioni suddette previste a favore delle Onlus, le stesse devono svolgere esclusivamente le attività previste dallo statuto e rientranti in una delle fattispecie dell art 10 D.Lgs. n. 460/1997 (con aggiunta delle sole eventuali attività connesse). Le APS possono svolgere attività commerciali che siano ausiliarie e sussidiarie rispetto a quella principale e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali. La norma riprende in buona sostanza il principio di carattere generale previsto per tutti gli enti non commerciali. Si ricorda al riguardo per tutti gli enti non profit, la possibilità di perdita di qualifica di ente non commerciale qualora si eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo di imposta, introdotta dall art. 6 del D.Lgs. n. 460/1997. Lo stesso articolo illustra i parametri ed i criteri per tale valutazione e successivamente la C.M. n. 124/E del 12 Maggio 1998 ne ha ulteriormente chiarito l ambito di applicazione. 11

12 In conclusione possiamo osservare come i continui e frammentari interventi legislativi sono intervenuti su specifici aspetti (tipo le Onlus) o dato vita ogni volta a nuove figure giuridiche le quali, tra di loro, sono assimilabili al punto tale da sovrapporsi e quindi confondersi. Dal rapporto con i soci volontari, alle eventuali attività commerciali da svolgere: sono solo alcuni esempi di come la disciplina prevista per tali tipi di enti sia diversa tra loro. Nella scelta di un soggetto piuttosto che di un altro bisogna quindi prestare particolare attenzione ai propri bisogni, alla natura ed alle modalità di svolgimento della propria attività per costituire il soggetto più confacente ed idoneo. ODV e APS: uno schema di confronto Organizzazione di volontariato (OdV) È tale ogni ente liberamente costituito al fine di svolgere l attività di volontariato, cioè quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà Associazione di promozione sociale (APS) Sono quegli enti costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza fini di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati Sono rette da un principio solidaristico, di conseguenza, dalla partecipazione all organizzazione i soci nono possono trarre alcuna forma di lucro, anche indiretto. I soci non possono avere nessun rapporto di lavoro né patrimoniale con l associazione e prestano la propria attività liberamente, gratuitamente e spontaneamente Il principio solidaristico regola anche le APS che in maniera prevalente si avvalgono delle prestazioni libere spontanee, gratuite dei propri soci. In casi di particolare necessità l Associazione può però instaurare un rapporto di lavoro anche con i propri associati Nell atto costitutivo o statuto dell organizzazione devono essere espressamente previsti: - Finalità di solidarietà e l assenza di fini di lucro; - la democraticità della struttura; - l elettività e la gratuità delle cariche associative; - la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti; - i criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti, i loro obblighi e diritti; - obbligo di formazione del bilancio e di iscrivere in esso i beni, i contributi o lasciti ricevuti; - modalità di approvazione del bilancio da parte dell Assemblea; - indicazione del quorum per la validità delle deliberazioni dell Assemblea; - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento conformemente all art. 5.4 L. n. 266/91 L atto costitutivo e lo statuto devono necessariamente avere la forma scritta che sia sotto forma di atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata. Nello statuto devono essere previsti: - La denominazione; - La sede legale; - L oggetto sociale; - L assenza del fine di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette; - L obbligo di reinvestire l eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste; - Le norme sull ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione delle cariche associative; - I criteri di ammissione e di esclusione dei soci e i loro diritti e obblighi; - L obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione da parte degli organi statutari; - Le modalità di scioglimento dell associazione; - L obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale. 12

13 Organizzazione di volontariato (OdV) Le risorse economiche di una Odv possono venire da: - Contributi degli aderenti e privati; - Contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; - Contributi di organismi internazionali; - Donazioni e lasciti testamentari; - Rimborsi derivanti da convenzioni; - Entrate da attività commerciali e produttive marginali. Associazione di promozione sociale (APS) Le Aps possono: - Ricevere quote o contributi da parte degli associati nonché eredità, donazioni e legati; - Ricevere contributi dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali o da altri enti o istituzioni pubbliche; - Svolgere prestazioni di servizi su convenzione; - Svolgere attività di cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; - Ricevere erogazioni liberali da associati e da terzi. Ai fini Ires, per tali enti si prevede che i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili qualora sia documentato il loro totale impiego per fini istituzionali dell organizzazione stessa. Sono Onlus di diritto Qualora svolgano attività commerciale ausiliaria e sussidiaria tassano i relativi utili secondo il regime contabile-fiscale adottato. Le APS, iscritte nel Registro Nazionale possono qualificare un ramo di attività come Onlus. In quanto Onlus di diritto le eventuali erogazioni liberali da parte di aziende o privati sono deducibili/detraibili secondo i parametri di legge Agevolazioni sono previsti dall art 22 della legge per chi contribuisce al sostentamento, attraverso erogazioni liberali, delle attività delle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri. 13

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15 La legge e l iscrizione al registro

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17 2. Le APS: la Normativa nazionale e regionale Le Associazioni di Promozione Sociale (APS) sono disciplinate dalla Legge quadro del 07 Dicembre 2000, n. 383 che demanda alle regioni il recepimento della normativa a livello locale. La Regione Umbria ha emanato la L. R. 16 Novembre 2004 n. 22 in attuazione di tale delega ed istituito il Registro Regionale delle APS con regolamento del 21 Gennaio 2005, n. 31. La locuzione associazioni di promozione sociale, a ben vedere, non è nuova nel panorama legislativo italiano, dato che la stessa era presente nell art. 5, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 460/1997 e faceva riferimento alle associazioni ricomprese fra gli enti di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, art. 3, comma 6, lett. b), le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero degli Interni. Tale disposizione in realtà non dà alcuna definizione di APS, ma stabilisce semplicemente che a favore di determinati enti non si applicano i limiti ordinariamente previsti per il rilascio delle autorizzazioni comunali concernenti la somministrazioni di alimenti e bevande. Non viene pertanto data alcuna definizione di tali enti, mentre il requisito determinante risulta il riconoscimento ministeriale. La legge in commento prevede invece un sistema organico di disciplina di tali enti stabilendo che esse, per fruire di particolari agevolazioni debbano essere iscritte nei registri regionali e/o nazionale. È vero comunque che tale disciplina non sostituisce la precedente, ma si aggiunge a questa per cui potremmo avere APS che sono tali in base alla precedente disciplina, altre che lo sono in quanto iscritte nei registri regionali e/o nazionali previsti dalla L. n. 383/2000, oppure, e pensiamo possano essere la maggioranza delle APS, che godano di entrambe i regimi in quanto aderenti ad un associazione nazionale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero degli interni e contestualmente si iscrivono al registro regionale. Le APS, quali enti senza scopo di lucro, si vanno inoltre ad aggiungere ad una serie di altri soggetti già esistenti (organizzazioni di volontariato, enti che possono avere la qualifica di Onlus, ed altri) ponendo un altro tassello in un mondo che si presenta sempre più articolato e vario e che ha la necessità di una semplificazione a livello normativo piuttosto che di un proliferare di nuove figure. Se è vero infatti che le APS vanno a coprire un vuoto lasciato dalle precedenti normative sembra altrettanto vero che l istituzione di nuovi soggetti rischia di creare confusione per l accavallarsi di soggetti che presentano tratti comuni non distinguibili l uno dall altro. Nei paragrafi precedenti sono stati analizzati alcuni aspetti comuni e differenze delle APS con le Organizzazioni di Volontariato (ODV). Al momento della sua costituzione è infatti opportuno che un associazione valuti qual è la veste giuridica che vuole assumere, se quella di APS o di ODV (rimanendo ovviamente nell ambito dei soggetti che presentano caratteristiche simili e che sono oggetto (le APS) di analisi nella presente guida). Si osservi che entrambe le tipologie (APS e ODV) sono regolamentate a livello regionale 17

18 dall iscrizione in uno specifico registro e che l iscrizione in uno dei due registri è incompatibile con l iscrizione nell altro registro. Esempio: un organizzazione di volontariato, attualmente iscritta al registro regionale delle Odv, se volesse iscriversi al registro regionale delle APS, nel momento in cui è accettata la relativa domanda, e quindi viene iscritta nel registro delle APS, viene automaticamente cancellata dal registro delle organizzazioni di volontariato. Tale impostazione appare del tutto condivisibile in quanto appare netta la scelta fatta dal legislatore di disciplinare, con la legge n. 383/2000, tutto l associazionismo che non possiede i requisiti per l iscrizione al registro del volontariato. Al contrario dell incompatibilità con l iscrizione nel registro del volontariato, si segnala invece come le Associazioni Pro-loco, possono continuare ad essere iscritte nello specifico albo regionale delle Pro-loco (ora di competenza delle province, anche se la delega non è stata ad oggi resa operativa) ed essere altresì iscritte, - qualora ovviamente abbiano i requisiti richiesti dalla legge anche al registro delle APS. organi regionali in materia di associazionismo; d) incentivazione di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori delle associazioni di promozione sociale; e) formulazione di pareri sugli atti di programmazione di cui all articolo 9; f) promozione di scambi di conoscenza e di forme di collaborazione fra le associazioni di promozione sociale umbre, quelle nazionali ed estere e quelle di volontariato. Osservatorio Regionale dell associazionismo In conformità a quanto previsto dall art 14 della legge nazionale, la Regione Umbria ha previsto l istituzione dell Osservatorio Regionale dell Associazionismo. A norma dell art. 10 della legge regionale all Osservatorio sono demandati i seguenti compiti: a) promozione di studi e ricerche sull associazionismo; b) pubblicazione di un rapporto triennale sull andamento del fenomeno associativo in Umbria; c) formulazione di pareri e proposte agli 18

19 3. Le finalità della legge sulle APS La L. n. 383/2000 nel disciplinare le APS chiarisce che si vuole riconoscere il valore dell associazionismo come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Ne promuove pertanto lo sviluppo nella salvaguardia della propria autonomia. Un altro soggetto del terzo settore che viene istituito come affermazione della volontà di riconoscere e dare legittimità giuridica a quel privato-sociale che sempre di più si diffonde nella nostra società come espressione della capacità di auto organizzazione dei cittadini per dare risposte a situazioni di carattere sociale, culturale, civile. Scopo della legge è infatti anche quello di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti. Le APS sono costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza fini di lucro nel pieno rispetto della libertà e di dignità degli associati. Si sottolinea come già in questa definizione delle finalità si possa cogliere una differenziazione (sostanziale) con le organizzazioni di volontariato: le APS sono costituite al pari delle ODV per finalità di utilità sociale, quindi per apportare con la loro attività un contributo alla collettività diffusa, ma a differenza delle ODV possono indirizzare la propria attività anche ai propri soci oltre che nei confronti di terzi. Si pensi al caso di un centro sociale culturale, ricreativo per anziani: è ovviamente un attività socialmente utile in quanto è di notevole rilevanza sociale offrire un punto di ritrovo, che possa assolvere a funzioni di socializzazione e prevenzione di emarginazione molto importanti in una società come la nostra sempre più anziana. In ogni caso queste attività di utilità sociali sono offerte all interno del proprio tessuto associativo, a favore dei propri soci: è anche vero che questo associazioni rivolgono spesso anche la loro attività all esterno (ed in questo fanno tipicamente volontariato ) ma con questo completano in maniera significativa quella funzione di promozione sociale per cui sono nate. 3.1 Chi può essere APS Possono assumere la qualifica di APS: - Le associazioni riconosciute o non riconosciute; - I gruppi ed i loro coordinamenti o federazioni. Nono possono mai essere qualificati come APS: - I partiti politici; - Le organizzazioni sindacali; - Le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati. 3.2 I requisiti per essere APS Per potere essere qualificate come APS bisogna essere costituiti tramite atto scritto, regi- 19

20 strato o autenticato, o redatto nella forma di atto pubblico 2. Nell atto costitutivo (o statuto) devono essere obbligatoriamente riportati: - La denominazione; - La sede legale; - L oggetto sociale; - L assenza del fine di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette; - L obbligo di reinvestire l eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste; - Le norme sull ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione delle cariche associative 3 ; - I criteri di ammissione e di esclusione dei soci e i loro diritti e obblighi; - L obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione da parte degli organi statutari; - Le modalità di scioglimento dell associazione; - L obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale. 2 La legge quadro nazionale parla solo di atto scritto. L obbligo di essere dotati di un atto che oltre alla forma scritta sia registrato, autenticato o redatto nella forma di atto pubblico è stato previsto dalla legge della Regione Umbria che ha in maniera opportuna ripreso quanto già era stato previsto, a livello fiscale, dal D.Lgs. n. 460/1997 sugli enti di tipo associativo. 3 In relazione alla particolare natura di alcune associazioni, tale disposizione può essere derogata, sentito il parere dell Osservatorio regionale dell associazionismo. Ognuno di questi requisiti è da considerarsi essenziale tanto che la perdita anche di uno solo di tali requisiti comporta la cancellazione dal registro. Si segnala come la maggior parte delle clausole previste per essere qualificate come APS siano coincidenti con quanto il legislatore fiscale ha previsto nel D. Lgs. n. 460/1997 per gli enti di tipo associativo per godere delle agevolazioni previste dalla legge. In relazione ad alcuni punti più significativi dei suddetti requisiti si chiarisce: Oggetto sociale e assenza di scopo di lucro: Siamo nel mondo degli enti che non hanno come scopo principale quello del profitto.. Scopo (missione) principale è sempre di natura ideale e mai economica: è il raggiungimento di finalità di carattere sociale, culturale, civile, ecc. Le attività che l associazione svolgerà sarà quindi diretta a raggiungere lo scopo sociale e che sono quindi riportate negli statuti. Se lo scopo dell associazione non può essere di tipo economico, può darsi però che, per raggiungere tale scopo, l associazione svolga anche un attività di tipo economico: bisogna in questi casi porsi il problema di carattere fiscale se, ed in quale misura, l associazione può porre in essere tale attività e gli adempimenti conseguenti allo svolgimento di un attività che fiscalmente assuma la qualifica di attività commerciale La democraticità dell ente Il criterio su cui deve essere basata la vita associativa è quello della democraticità e dell uguaglianza dei soci. L atto costitutivo deve contenere l indicazione dei diritti e degli 20

21 obblighi dei soci. Ai membri dell associazione non potranno essere richiesti obblighi, né essi potranno vantare diritti all infuori di quelli che sono esplicitamente contemplati nell atto costitutivo e/o connaturati al contratto stesso di associazione (quali: diritto di intervento in assemblea, diritto di voto, diritto di impugnare le delibere assembleari, diritto di recesso, ecc.). Fra gli obblighi vi sono tipicamente quello di versare la quota associativa annuale, i contributi periodici, o di prestare la propria opera personale, versare somme supplementari in caso l associazione presenti determinate esigenze. Se è possibile prevedere contribuzioni differenziate fra gli associati in merito alle diverse categorie di appartenenza (es. soci ordinari e soci sostenitori) non è però ammissibile che si creino fra gli associati disuguaglianze, in merito a diritti di tipo amministrativo, prevedendo per esempio che solo determinate categorie di associati godano del diritto di voto (attivo o passivo) I criteri di ammissione e di esclusione degli associati Uno degli elementi obbligatori che deve contenere lo statuto riguarda le condizioni in base alle quali vengono ammessi/esclusi gli associati. I soci sono interessati al fatto che chi vuole entrare a far parte dell associazione possegga determinati requisiti: l associazione è un contratto a struttura aperta, per cui non sarebbero valide clausole che vietassero nuove adesioni all associazione e che rimettessero al mero arbitrio degli amministratori il giudizio sull ammissione di nuovi soci, però è possibile subordinare l ingresso nell associazione al possesso delle condizioni richieste nell atto costitutivo. In ogni caso questo non vuol dire che coloro che dimostrino di avere i requisiti richiesti per l ammissione abbiano perciò stesso il diritto di entrare a far parte dell associazione: l adesione di richiesta di adesione all associazione è una proposta di tipo contrattuale e quindi l associazione, come controparte contrattuale, può accettarla o meno Il rendiconto dell esercizio La legge in argomento prevede l obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione da parte degli organi statutari. Con tale formulazione il legislatore ha espressamente ripreso quanto già previsto nel D.Lgs. n. 460/1997 relativamente alle clausole obbligatorie che devono contenere gli enti di tipo associativo per godere delle agevolazioni fiscali previste. La necessità di redigere il rendiconto alla fine di ogni anno sociale è data non solo per ottemperare a disposizioni legislative ma anche (e soprattutto) per esigenza di trasparenza interna e esterna. Una corretta rappresentazione di quelle che sono i movimenti finanziari, economici e patrimoniali dell ente garantisce innanzi tutto i soci ed in secondo luogo attesta serietà nella gestione che è in genere apprezzata da tutti i soggetti che a diverso titolo interagiscono con l associazione (volontari, donatori, utenti, enti locali, fondazioni bancarie, fornitori, ecc.). L approvazione del bilancio quindi non dovrebbe essere solo l espletamento di un adempimento per ottemperare a disposizioni di legge e statutarie ma essere il punto cruciale in cui l associazione rendiconta la propria attività non solo in termini finanziari ed economici ma anche e soprattutto in termini 21

22 sociali, ossia valutando l impatto della propria attività sul contesto sociale e territoriale in cui agisce. Tale documento non può prescindere dai documenti numerici rappresentativi dei dati economici, finanziari e patrimoniali, ma deve andare oltre e illustrare nel concreto l attività svolta. nel rendiconto finanziario (o economico) dell esercizio. Per questo motivo è sempre opportuno corredare i documenti contabili (Rendiconto finanziario, stato patrimoniale, conto economico ecc.) di una specifica relazione sociale che rendiconta le attività associative nei termini suddetti. Per quanto riguarda i prospetti contabili bisogna dire che in genere nelle associazioni di minori dimensioni potrebbe essere sufficiente un rendiconto finanziario di pura cassa (che sintetizza le voci di entrate/uscite monetarie) con la conseguente disponibilità finanziaria a fine anno (saldo di cassa/banca); a tale documento si può accompagnare uno stato patrimoniale che riporta le attività, le passività ed il fondo sociale. Nelle organizzazioni più complesse la redazione dei rendiconti finanziari suddetti è accompagnata da un rendiconto economico (conformemente tra l altro a quanto indicato dalla legge) che esprime il risultato della gestione come differenza tra costi e ricavi (con un criterio quindi di competenza economica al di là delle movimentazioni finanziarie). Indipendentemente dai prospetti contabili adottati si segnala come nel caso di svolgimento di attività che sia commerciale (rilevante ai fini fiscali) questa debba essere contabilizzata separatamente dall attività istituzionale e trovare separata esposizione anche 22

23 4. Il Registro Nazionale delle APS Il Registro Nazionale delle APS, previsto dall art. 7, comma 1, della L.n. 383/2000, è stato istituito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con D.M. 14 Novembre 2001, n. 471 (G.U. 25 Gennaio 2002, n. 21). Possono iscriversi le associazioni a carattere nazionale che sono quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale. Requisiti e procedure di iscrizione Possono iscriversi le associazioni a carattere nazionale operanti da almeno un anno che svolgono attività sociale di cui all art. 2 della legge, presentando domanda corredata da: a) atto costitutivo e statuto contenenti gli elementi già visti in precedenza e necessari per essere qualificati come APS (Art. 3 della legge). b) Indicazione dell ambito di diffusione territoriale dell associazione comprovante al presenza in almeno cinque regioni e in almeno venti province del territorio nazionale. c) Nominativo del legale rappresentante e eventuali altri soggetti che ricoprono cariche di rappresentanza istituzionale; d) Sintetica relazione descrittiva della fisionomia istituzionale dell associazione (modelli organizzativi, numero iscritti, criteri e mezzi di informazione e/o comunicazione per consentire la loro piena partecipazione) e) Indicazione degli ambiti prevalenti di attività, delle iniziative più significative realizzate e dei principali programmi di intervento effettuati. La domanda è inoltrata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali- Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali- Direzione generale per il volontariato, l associazionismo sociale e le politiche giovanili- esclusivamente per posta, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell iscrizione vige l istituto del silenzio-assenso: ove la domanda non venga rigettata nel termine di sessanta giorni dalla presentazione (per la quale fa fede il timbro a data apposto dall ufficio postale accettante) l iscrizione si intende perfezionata. Le Associazioni iscritte devono comunicare entro novanta giorni ogni modifica dell atto costitutivo, dello statuto ed eventuale scioglimento. Nel caso di provvedimento di rifiuto di iscrizione (così come nel caso di cancellazione) è ammesso ricorso in via amministrativa, entro trenta giorni dalla comunicazione, al ministro del lavoro e delle politiche sociali, che decide previa acquisizione del parere vincolante dell Osservatorio nazionale. Si segnala come l iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo comunque per tali soggetti la possibilità di iscrizione, e relativi benefici, al registro regionale. 23

24 L automatica iscrizione dei livelli territoriali si attua attraverso certificazione del Presidente nazionale attestante l appartenenza dei suddetti soggetti all associazione medesima e la conformità dei loro statuti ai requisiti di legge; alla certificazione è allegato l elenco dei soggetti affiliati con l indicazione dei loro legali rappresentanti. 24

25 5. Il Registro Regionale delle APS 5.1 La domanda di iscrizione al Registro Al registro regionale possono iscriversi: a) le associazioni a carattere regionale. Sono quelle costituite e che svolgono attività in almeno quindici comuni della Regione; b) le associazioni a carattere locale. Sono tutte le altre che non possono definirsi regionali ; c) le associazioni a carattere nazionale presenti nel territorio regionale; d) in apposita sezione, le associazioni ed i circoli affiliati ad associazioni a carattere nazionale e presenti sul territorio regionale. Possono chiedere l iscrizione al registro le Associazioni che svolgono attività di utilità sociale e costituite da almeno due anni. Le Associazioni che aderiscono ad un associazione nazionale, si iscrivono in una specifica sezione del Registro, e devono essere costituite da almeno un anno. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, è inoltrata a: Regione Umbria Direzione Sanità e Servizi Sociali Servizio VI Via Angeloni, Perugia, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. La data di presentazione è quella risultante dal timbro postale, nel caso in cui l istanza sia presentata a mano l archivio della Giunta regionale rilascia ricevuta attestante la data di presentazione. All iscrizione provvede il Dirigente del Servizio VI della Direzione Sanità e Servizi Sociali, entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda. Gli elementi della domanda: La domanda deve contenere: a) generalità del legale rappresentante e dei componenti gli organi di amministrazione; b) forma giuridica dell associazione; c) sede legale; d) numero totale degli iscritti; e) ambiti di prevalente attività 4 ; f) data di inizio attività; g) numero dei Comuni in cui l associazione ha sedi e svolge attività; h) indicazione dell eventuale iscrizione al Registro delle organizzazioni di volontariato di cui alla L. R. 15/1994. Anche se non espressamente previsto dal decreto è opportuno inserire sempre nella domanda un recapito telefonico e/o indi- 4 Per quanto riguarda gli ambiti di attività il regolamento regionale rinvia a quanto previsto dalla legge regionale sulle organizzazioni di volontariato (L. R. 15/1994) per cui gli ambiti di attività in cui un associazione può operare sono: a) Attività sociali; b) attività sanitarie; c) attività culturali ed artistiche; d) attività scientifiche; e) attività educative; f) attività sportive, ricreative e del tempo libero; g) attività turistico-naturali; h) attività di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico ed ambientale; i) attività di protezione civile. 25

26 rizzo per ricevere in anticipo in via immediata le eventuali richieste degli uffici regionali. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: a) atto costitutivo e statuto dell associazione registrato o autenticato o redatto nella forma di atto pubblico con l indicazione della sede legale e con gli elementi previsti all art. 3 comma 2 della Legge regionale n. 22/2004, ossia gli elementi di cui si è già detto nel capitolo riguardanti gli statuti 5 ; b) relazione illustrativa delle iniziative più significative realizzate ed indicazione dei principali programmi; 5 Nello statuto associativo delle associazioni ( ) debbono essere espressamente previsti i seguenti elementi: a) la denominazione; b) l oggetto sociale; c) l attribuzione della rappresentanza legale; d) l assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; e) l obbligo di reinvestire l eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste; f) le norme sull ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione delle cariche associative. In relazione alla particolare natura di alcune associazioni, tale disposizione può essere derogata, sentito il parere dell Osservatorio di cui all articolo 10; g) i criteri di ammissione e di esclusione dei soci e i loro diritti e obblighi; h) l obbligo di redazione di rendiconti economicofinanziari, nonché le modalità di approvazione da parte degli organi statutari; i) le modalità di scioglimento dell associazione; l) l obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale. c) copia dell ultimo documento contabile approvato. Le associazioni che aderiscono ad un associazione nazionale devono allegare altresì una certificazione del Presidente nazionale attestante l iscrizione dell associazione al registro nazionale e dell associazione richiedente. 5.2 Le variazioni ed i controlli regionali sugli iscritti al registro Eventuali modifiche dell atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e le deliberazioni di scioglimento devono essere comunicate con le stesse modalità sopra riportate affinché la Regione possa procedere all aggiornamento dei dati del Registro. Tali comunicazioni devono avvenire tempestivamente e comunque non oltre centoventi giorni dall evento. Il mancato rispetto dei termini comporta la esclusione dal registro stesso. La permanenza dei requisiti delle associazioni per l iscrizione al registro è verificata annualmente dalla Regione. Vengono cancellate dal Registro le associazioni che: a) ne facciano espressa richiesta con le modalità prescritte per l iscrizione; b) perdano i requisiti per l iscrizione previsti dall art. 3 della Legge regionale 16 novembre 2004, n. 22; c) non comunichino le variazioni di atto costitutivo e statuto come già sopra riportato. 26

27 5.3 Gli schemi di domanda per l iscrizione al registro FAC-SIMILE DOMANDA IN CARTA LIBERA PER ASSOCIAZIONI NON ADERENTI AD ALCUNA ASSOCIAZIONE A CARATTERE NAZIONALE Alla Regione Umbria Direzione Sanità e Servizi Sociali Servizio VI Via Angeloni, P E R U G I A Oggetto: Domanda di iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale ai sensi dell art. 2 comma 1 lett. a), b) e c) della Legge regionale 16 novembre 2004, n. 22. Il/la sottoscritto/a, nato/a il residente in, Via nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell Associazione, CHIEDE L iscrizione dell Associazione sopra indicata al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale ai sensi dell art. 2 comma 1 lett. a), b) e c) della Legge regionale 16 novembre 2004, n. 22. A tal fine dichiara: 1. generalità dei componenti degli organi di amministrazione ; 2. forma giuridica dell Associazione ; 3. sede legale ; 4. numero totale degli iscritti ; 5. ambiti di prevalente attività (1) ; 6. data inizio attività ; 7. numero dei Comuni in cui l Associazione ha sedi e svolge attività ; 8. indicazione dell eventuale iscrizione nel Registro regionale del volontariato (2) ; Luogo e data Allegati: copia dell atto costitutivo e dello Statuto; relazione illustrativa sottoscritta dal legale rappresentante; copia dell ultimo documento contabile approvato. (1) nel caso si descrivano diversi ambiti, indicare, anche, quello prevalente. (2) di cui alla legge regionale 25 maggio 1994, n. 15. Il Presidente Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell art.38 del D.P.R. n. 445/

28 5.3.2 FAC-SIMILE DOMANDA IN CARTA LIBERA PER ASSOCIAZIONi ADERENTI AD ASSOCIAZIONE A CARATTERE NAZIONALE Alla Regione Umbria Direzione Sanità e Servizi Sociali Servizio VI Via Angeloni, P E R U G I A Oggetto: Domanda di iscrizione nella apposita sezione del Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale ai sensi dell art. 2 comma 1 lett. d) della Legge regionale 16 novembre 2004, n. 22. Il/la sottoscritto/a, nato/a il residente in, Via nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell Associazione, CHIEDE L iscrizione dell Associazione sopra indicata nella apposita sezione del Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale ai sensi dell art. 2 comma 1 lett. d) della Legge regionale 16 novembre 2004, n. 22. A tal fine dichiara: 1. generalità dei componenti degli organi di amministrazione ; 2. forma giuridica dell Associazione ; 3. sede legale ; 4. numero totale degli iscritti ; 5. ambiti di prevalente attività (1) ; Luogo e data Il Presidente Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell art.38 del D.P.R. n. 445/2000 Allegati: certificazione del Presidente nazionale attestante l iscrizione dell Associazione al Registro nazionale e dell associazione richiedente; copia dell atto costitutivo e dello Statuto; sintetica relazione sottoscritta dal legale rappresentante; copia dell ultimo documento contabile approvato. (1) nel caso si descrivano diversi ambiti, indicare, anche, quello prevalente. 28

29 6. Le agevolazioni per le APS 6.1 Convenzioni con gli enti pubblici e sostegno alle APS L art. 30 della legge prevede che lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali possano stipulare convenzioni con le APS per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso i terzi. Per tali attività l associazione deve stipulare un assicurazione sulla responsabilità civile, gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell attività. Si sottolinea come l onere di tale assicurazione è a carico dell ente con cui si svolge in convenzione l attività. Anche la legge regionale all art 8 prevede che la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici, nell ambito dei propri compiti istituzionali, possono stipulare convenzioni con le associazioni iscritte per la realizzazione di progetti, anche sperimentali, con riferimento agli articoli 32 e 33 della legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3, ai sensi dell articolo 30 della legge n. 383/2000, e nel rispetto delle indicazioni del piano sociale regionale in materia di convenzionamento. Ovviamente per poter stipulare tali convenzioni è necessaria l iscrizione al Registro Regionale (Art. 2, comma 4, legge regionale). Per quanto riguarda la promozione ed il sostegno delle APS, si ricorda che l art. 6 della legge regionale stabilisce che: La Regione promuove e sostiene le associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale attraverso i seguenti interventi: a) contributi a fondo perduto alle associazioni per specifici progetti previsti da normative regionali; b) organizzazione e finanziamento di attività di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione degli operatori delle associazioni; c) concessione di uso particolare a titolo gratuito dei beni del patrimonio indisponibile; d) comodato a titolo gratuito di beni del patrimonio disponibile; e) erogazione di servizi informativi, di banche dati e di assistenza tecnica; f) accesso agevolato al credito con criteri e modalità stabiliti con provvedimento della Giunta regionale. Gli enti locali hanno inoltre la facoltà di ridurre i tributi di propria competenza a favore delle APS iscritte nei registri regionali. Gli enti pubblici possono altresì prevedere forme e modi per l utilizzazione non onerosa di beni mobili ed immobili per manifestazioni ed iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale, nei cui confronti, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, il Sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri di cui alla legge n. 287/1991. Altra possibilità di rapporti con gli enti pubblici è data dall art 32 laddove si prevede la possibilità di ottenere beni mobili ed immobili pubblici in comodato d uso, che è un contratto essenzialmente gratuito. Viene infine previsto che le sedi delle associazioni di promozione sociale e i locali nei quali si svolgono attività siano compatibili con qualsiasi 29

30 destinazione d uso indipendentemente dalla destinazione urbanistica. 6.2 La deducibilità (o detraibilità) dei contributi versati alle APS Una delle modalità attraverso la quale il legislatore è intervenuto negli ultimi anni a favore degli enti non profit è stato il sostegno indiretto attraverso la leva fiscale rendendo detraibili (o deducibili) i contributi versati dalle imprese e dalle persone fisiche a particolari tipi di enti. Le APS rientrano tra questi soggetti, per cui i contributi versati alle stesse, con determinate modalità e secondo i limiti previsti dalla legge, possono essere dedotti (o detratti) in sede di dichiarazione dei redditi. Al riguardo bisogna distinguere due possibilità di agevolazioni che coesistono per le APS a seconda che le stesse aderiscano o meno ad un associazione nazionale dato che l ultimo intervento legislativo in questo settore 6, a ben vedere, ha interessato solo le APS a carattere nazionale (e relative strutture territoriali). Le erogazioni a favore di tutte le APS (iscritte ad associazioni nazionali o meno). Quali contributi Si osserva in proposito che quando si parla di liberalità, contributi ed espressioni similari ci si riferisce unicamente a versamenti effettuati liberamente da un soggetto senza alcun tipo di impegno o obbligo da parte dell associazione: non si deve pertanto trattare di pagamenti di servizi specifici da parte dell associazione (es. pagamento di sponsorizzazioni, pagamento di un corso ecc.). 6 D.L. 14 Marzo 2005, n. 35, meglio conosciuto come + dai Versi. Le modalità dell erogazione: L erogazione deve essere effettuata tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall art. 23 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n In buona sostanza il versamento deve essere effettuato tramite - bollettino di conto corrente postale; - bonifico bancario; - assegno circolare o bancario (preferibilmente non trasferibile); - carte di credito, carte di debito, carte prepagate. A fronte del contributo ricevuto l associazione potrebbe rilasciare opportunamente una ricevuta con gli estremi del versamento attestando che si tratta di una erogazione liberale che beneficia del trattamento fiscale di cui all art 15, comma 1, lett. i-quater o art. 100, comma 2 lett. l, del DPR 917/1986. Chi può usufruire della detraibilità o deducibilità dei contributi Persone fisiche non imprenditori: Possono detrarre dall Irpef, ai sensi dell art. 15, comma 1, lett. i-quater, del DPR 917/1986, il 19% delle erogazioni liberali in denaro su un importo massimo di 2.065,83 Euro. Es. su un versamento di Euro si detraggono, in sede di dichiarazione dei redditi, 190 Euro ai fini Irpef. Su un versamento di Euro il recupero fiscale dell Irpef è pari a 392 (=2.065*19%). Imprese: Sono deducibili dal reddito imponibile, ai sensi dell art. 100, comma 2 lett. l) del DPR 917/1986, le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 1.549,37 Euro o 30

31 al 2% del reddito di impresa dichiarato. La contemporanea presenza dei due limiti quantitativi va intesa nel senso che se il 2% del reddito di impresa risulta inferiore a euro 1.549,37 il limite di deducibilità è rappresentato da quest ultimo importo; mentre se il 2% del reddito di impresa risulta superiore a euro 1.549,37, il limite di deducibilità è rappresentato dal valore assunto da tale percentuale. Le erogazioni a favore delle APS iscritte ad associazioni nazionali e circoli affiliati Fermo restando le modalità tramite cui effettuare l erogazione riportate nel paragrafo precedente si osserva come il D.L. 14 Marzo 2005, n. 35, meglio conosciuto come + DAI VERSI ha introdotto ed ampliato la possibilità delle detrazioni/deduzioni a favore delle APS. In ogni caso come altresì confermato dall Agenzia delle Entrate (Circ. n. 39 E del 19 Agosto 2005) i soggetti beneficiari di tale erogazioni devono essere 7 Associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall art. 7, commi 1-2, Legge n. 383/2000. Dato il riferimento puntuale ai commi 1-2 del citato art. 7 della L. n. 383/2000 si ritiene che le beneficiarie delle erogazioni in argomento sono le Associazioni nazionali, in virtù della previsione di cui al successivo comma 3, i relativi livelli di organizzazione territoriale e circoli affiliati aventi diritto ad automatica iscrizione nel medesimo registro nazionale. Restano escluse pertanto da tale provvedimento le altre APS che non sono affiliate ad un associazione nazionale. 7 Oltre agli altri soggetti individuati quali Onlus, Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al D.Lgs. 22 Gennaio 2004, n. 42. Soggetti erogatori I soggetti beneficiari delle deduzioni sono: - Persone fisiche soggette all Irpef - Enti soggetti all IRES. Oggetto, limiti e modalità delle erogazioni liberali In base alla disposizione in commento le erogazioni liberali che danno diritto alla deducibilità possono essere effettuate in denaro e in natura, nel limite del 10% del reddito complessivamente dichiarato e comunque nella misura massima di ,00 euro annui. Considerata la rilevanza di entrambi i limiti di deducibilità previsti dalla norma (70.000,00 euro annui e 10% del reddito complessivo) deve ritenersi che l erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti. L importo massimo di ,00 euro vale, quindi, solo nel caso in cui tale cifra corrisponda o sia inferiore al 10% del reddito complessivo del soggetto erogante (quindi per redditi uguali o superiori a ,00 euro). Nel caso in cui il reddito dell erogante sia inferiore a ,00 euro il limite che si deve prendere in considerazione è comunque il 10% del reddito medesimo. Per i titolari di reddito di impresa è confermata la possibilità di avvalersi, in relazione alla liberalità effettuata, della disposizione esaminata in precedenza prevista dall art. 100 del Dpr 917/86. Come sopra evidenziato possono costituire oggetto di erogazione liberale anche beni in natura. La circolare ministeriale chiarisce che ai fini della rilevazione dei limiti indicati dalla norma si dovrà prendere in considerazione il valore normale del bene, inteso, in via gene- 31

32 rale e ai sensi dell articolo 9, comma 3 del TUIR, come il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni vengono erogati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. In sostanza per l identificazione del valore normale del bene si dovrà fare riferimento al valore desumibile in modo oggettivo da listini, tariffari, mercuriali o simili. In ogni caso il donante avrà cura di acquisire, a comprova delle effettività della donazione e della congruità del valore attribuito al bene oggetto della donazione in natura, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale come sopra determinato (listini, tariffari o mercuriali, perizia, etc...), anche una ricevuta da parte del donatario che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l indicazione dei relativi valori. erogatore delle liberalità, che perde il beneficio della deduzione fiscale. I presupposti in argomento sono: a) la tenuta di scritture contabili, complete e analitiche, rappresentative dei fatti di gestione; b) la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio, di un apposito documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria. Obblighi contabili (comma 2) Il comma 2 dell articolo 14 del D.L. n. 35 del 2005 dispone che costituisce in ogni caso presupposto per l applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria. Dalla disposizione sopra riportata emergono, pertanto, due presupposti (ulteriori rispetto a quelli del comma 1) per la deducibilità delle erogazioni liberali posti a carico del soggetto beneficiario delle erogazioni, il cui inadempimento si riflette però a carico del soggetto 32

33 La gestione ordinaria di un APS

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35 7. Gli adempimenti generali e la tenuta dei libri Di seguito sono riportati schematicamente gli obblighi di carattere generale che un APS dovrebbe adempiere ai fini di una corretta gestione da un punto di vista amministrativofiscale. Costituzione ed adempimenti iniziali - Statuto e Atto Costitutivo (redatti nella forma dell atto pubblico oppure della scrittura privata autenticata o registrata, come spesso avviene dato i minori costi); - Apertura del Codice Fiscale. Libri Sociali - Libro dei Soci; - Verbali delle Assemblee dei soci; - Verbali del Consiglio Direttivo; - Verbali di altri organi eventualmente previsti (Collegio dei Revisori, Probi Viri ecc.). Adempimenti fiscali In caso di svolgimento di attività commerciale abituale: - Apertura della partita iva e tenuta di una contabilità separata tra attività istituzionale e attività commerciale; - Istituzione dei libri contabili e fiscali in base al regime adottato; - Adempimenti periodici relativi al versamento iva (e dichiarazione) ed altri tipi di adempimenti che variano in base al regime contabile-fiscale adottato; - Dichiarazione dei redditi a fine anno se in presenza di redditi imponibili; In presenza di lavoratori dipendenti, collaboratori, lavoratori autonomi l associazione è obbligata al pagamento e dichiarazione dell Irap e alla dichiarazione dei sostituti di imposta (Mod. 770). Contabilità e bilancio - Tenuta di un libro di prima nota cassa e conservazione della documentazione relativa ai documenti fiscali (ricevute e fatture di acquisto, scontrini, ricevute emesse per quote, contributi, contabili bancarie ed altri tipi di documenti fiscali); - Redazione ed approvazione di un rendiconto economico-finanziario (bilancio annuale) e tenuta del libro degli inventari; - Rendiconto specifico per ogni raccolta fondi; 35

36 8. Gli organi sociali Di seguito si riportano le caratteristiche generali dei principali organi di un associazione fermo restando che per quanto riguarda funzioni, modalità di funzionamento, termini di convocazione ed altri aspetti specifici bisogna comunque far riferimento a quanto stabilito nello statuto della singola associazione. Gli Organi obbligatori: Assemblea L assemblea è l organo con funzione deliberante dell organizzazione composto dalla totalità degli aderenti. L assemblea decide secondo il principio maggioritario, che nel nostro ordinamento costituisce il criterio generale, attraverso cui la collegialità si risolve in unità di attività. Il primo passo della fase deliberativa è rappresentata dalla convocazione, inviata agli associati al loro domicilio mediante avviso, in genere, spedito o notificato. Non è richiesta alcuna forma specifica per la convocazione dell assemblea se non viene espressamente stabilito dall atto costitutivo. Deve essere indicato l ordine del giorno degli argomenti da trattare oltre al luogo, giorno e ora dell adunanza. In ogni caso, la comunicazione deve avvenire in tempo utile e deve essere formulata in modo da permettere all associato di prepararsi sugli argomenti oggetto di discussione in assemblea. L assemblea deve essere convocata dagli amministratori in genere: - una volta all anno per l approvazione del bilancio; - quando ve ne sia la necessità; - quando almeno un decimo degli associati ne faccia richiesta motivata; in questo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale. In genere compiti istituzionali dell assemblea sono: - Eleggere gli organi sociali; - Dettare le linee guida, gli indirizzi programmatici dell attività sociale; - Approvare il bilancio consuntivo e preventivo dell associazione; - Ratificare sull operato del Consiglio Direttivo circa l accettazione/esclusione dei soci; - deliberare lo scioglimento dell associazione e la devoluzione del suo patrimonio; In prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione l assemblea, in genere, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Il quorum costitutivo è diverso qualora si debba deliberare sulle modifiche dell atto costitutivo o sullo scioglimento dell associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Hanno diritto di intervenire all assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta 8. 8 Nella modulistica è riportato un fac simile di delega. 36

37 Non è ammessa, in genere, più di una delega alla stessa persona. Spetta al Presidente dell assemblea constatare la regolarità delle deleghe. Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto in genere da un numero dispari di membri ed è eletto dall Assemblea. Esso può cooptare altri membri, in qualità di esperti, con un solo voto consultivo. Si riunisce, su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. Esso è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei membri effettivi, e delibera a maggioranza semplice dei presenti; lo statuto può prevedere che in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce. La riunione è presieduta dal Presidente dell associazione o, in caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Al Tesoriere spetta il compito il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario. Il Consiglio Direttivo ha in genere i seguenti compiti: - fissare le norme per l organizzazione e il funzionamento dell associazione; - sottoporre all approvazione dell assemblea il preventivo di spesa ed il bilancio consuntivo annuali; - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall assemblea; - compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; - ammettere i nuovi soci e escludere i soci salva successiva ratifica; - stabilire le quote annuali dovute dai soci; - assumere eventualmente personale dipendente o collaboratori. Presidente Il Presidente è il responsabile dell organizzazione e rappresenta legalmente l associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell assemblea e del consiglio direttivo e ne garantisce l esecuzione delle deliberazioni. Nello statuto va indicata anche la durata della carica che di norma è di tre anni ed è rinnovabile. Per i casi d indisponibilità ovvero d assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vice-Presidente. Gli organi facoltativi: Collegio dei sindaci revisori Frequentemente gli statuti prevedono anche l istituzione di un organo di controllo, simile al collegio sindacale delle società di capitali. Lo statuto determina la composizione dell organo, le modalità di nomina dei suoi componenti, nonché i tempi di revoca e di durata della carica, e l ambito dei poteri attribuitigli. Il collegio dei revisori dei conti è costituito in genere da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti all assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi, oppure del consiglio 37

38 direttivo dell associazione, fatta per iscritto e firmata. Il collegio riferisce annualmente con relazione specifica sul bilancio dell associazione. Collegio dei probiviri L assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio dei Probiviri. In genere tale organo è formato da un massimo di tre persone e dura in carica tre anni. Allo stesso viene demandato secondo modalità stabilite nello statuto la vigilanza sulle attività dell associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. I libri sociali e contabili Non è previsto per le APS alcun obbligo in ordine alla tenuta di particolari scritture contabili o libri sociali. Considerato ciò va fatto notare che i libri sociali sono gli unici strumenti che in un qualche modo forniscono agli associati, ed ai soggetti esterni interessati, una valida e completa sintesi dell attività istituzionale svolta, e quindi è necessaria la tenuta di: - un libro dei verbali delle delibere assembleari (nel quale devono essere registrati i verbali, dai quali risultano le operazioni decisioni adottate dall assemblea dei soci); - un libro dei verbali del Consiglio direttivo (nel quale devono essere registrate le decisioni del Consiglio direttivo); - un registro degli associati ( nel quale devono essere trascritti, con l indicazione dell anno di riferimento, tutti i dati anagrafici degli associati, nonché la quota sociale da loro versata). A titolo di esempio la compilazione del Libro soci potrà risultare come segue: Nome e cognome Luogo e data di nascita Luogo di residenza Data adesione Data cessazione Data e firma del compilatore un libro cassa (nel quale devono comparire le entrate e le uscite in denaro). Esempio: Data Descrizione operazione Entrate Uscite Saldo finale 38

39 9. Il Bilancio annuale Le APS, come tutti gli enti non commerciali, devono predisporre un bilancio (rendiconto economico-finanziario) o magari un semplice rendiconto finanziario di entrate/uscite per diversi motivi che si possono sinteticamente così elencare: - Obblighi di legge: Codice Civile, L. n. 383/2000 Leggi regionali D.Lgs. n. 460/97; - Obblighi previsti dallo Statuto; - Informare i volontari, i terzi che hanno rapporti con l ente (enti pubblici, fornitori, banche, donatori); - Dotarsi di uno strumento che permetta una gestione corretta e trasparente. beni: mobili, arredi, computers e macchine elettroniche ecc. Di seguito si riporta un fac simile di rendiconto finanziario. Il tipo di bilancio più opportuno da adottare varia in base alle dimensioni dell associazione, al volume delle movimentazioni in un anno, dal tipo di informazione che si vogliono avere dallo stesso. Le associazioni di dimensioni limitate molto spesso si accontentano di un rendiconto di pura cassa (entrata/uscite monetarie) che riepiloga appunto le entrate e le uscite monetarie raggruppate per attività/progetto e per voci omogenee. Preme sottolineare come anche per le associazioni di piccole dimensioni sia opportuno predisporre un libro degli inventari dove annotare l acquisto nel corso degli anni dei beni che hanno vita durevole e che rimangono nel patrimonio dell Associazione. Questo perché elaborando il solo rendiconto entrate/uscite di cassa nel corso degli anni si perde traccia di tali beni e spesso diventa difficile ricostruire le disponibilità dell associazione in termini di 39

40 RENDICONTO GESTIONALE DI PURA CASSA Entrate/Uscite Finanziarie ENTRATE DA - Tesseramento Associati - Oblazioni ed erogazioni liberali - Contributi da enti pubblici e privati USCITE PER ONERI ASSOCIATIVI - Iniziative per volontari - Immagine e divulgazione - Formazione - Adesione ad enti ENTRATE DA ATTIVITA TIPICA E CARATTERISTICA Proventi da convenzioni Proventi da Progetti USCITE PER ATTIVITA TIPICA E CARATTERISTICA - Costi diretti per la gestione specifica - Costi personale impiegato nelle attività specifiche - Costi per volontari delle attività specifiche ENTRATE DA RACCOLTA FONDI - Attività 1 - Attività 2 USCITE PER RACCOLTA FONDI - Attività 1 - Attività 2 ENTRATE DA ATTIVITA COMMERCIALI - Attività X - Attività Y USCITE PER ATTIVITA COMMERCIALI - Attività X - Attività Y USCITE PER ONERI COMUNI DI GESTIONE - Spese relative alla struttura - Spese per personale amm.vo - Spese amministrative ENTRATE FINANZIARIE E STRAORDINARIE USCITE FINANZIARIE E STRAORDINARIE ENTRATE IN CONTO CAPITALE - Disinvestimenti - Finanziamenti USCITE IN CONTO CAPITALE - Investimenti - Estinzione prestiti TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE AVANZO (DISAVANZO) DELLA GESTIONE FONDI FINANZIARI DI INIZIO PERIODO (+) FONDI FINANZIARI DI FINE PERIODO 40

41 L Associazione che ha invece un volume di attività non limitato dovrebbe viceversa adottare un sistema contabile più evoluto passando ad un bilancio che rendiconti in termini economici e patrimoniali-finanziari la situazione a fine anno. In questo caso avremmo un rendiconto economico (dove gli oneri dell esercizio vengono considerati secondo il principio della competenza economica) e uno stato patrimoniale (oltre ad avere un rendiconto entrate/uscite che conserva la sua validità). Di seguito si riporta uno schema di: STATO PATRIMONIALE A) CREDITI V/ASSOC. PER VERSAMENTO QUOTE A) PATRIMONIO NETTO Patrimonio libero 1. Risultato Esercizio in corso B) IMMOBILIZZAZIONI Immateriali Materiali 1. Terreni e Fabbricati 2. Impianti e attrezzature 3. Altri beni 2. Risultato Eserc. precedenti 3. Riserve Statutarie F.do di dotazione (se previsto) Patrimonio Vincolato 1. F.di Vincolati destinati da terzi 2. F.di Vincolati per decisione organi statutari 4. Imm.ni in corso Finanziarie B) F.DI RISCHI E ONERI C) ATTIVO CIRCOLANTE C) TFR Rimanenze Crediti Attività finanziarie Disponibilità liquide D) DEBITI 1. Debiti v/banche 2. Debiti v/altri finanziatori 3. Debiti v/fornitori D) RATEI E RISCONTI 4. Debiti tributari 5. Debiti v/istituti previdenza 6. Altri debiti E) RATEI E RISCONTI 41

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43 Gli aspetti fiscali

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45 10. I redditi e la loro dichiarazione 10.1 Le APS quali enti non commerciali Per quanto riguarda gli aspetti fiscali per le APS, non sono previste facilitazioni specifiche ai fini Ires, Iva e Irap e di conseguenza si fa riferimento alla disciplina ordinaria prevista per la generalità degli enti non commerciali ed in particolare agli aspetti specifici riservati agli enti di tipo associativo Da un punto di vista fiscale le APS rientrano infatti tra gli enti non commerciali. Il D.Lgs. n. 460/1997 ha introdotto dal importanti modifiche alla disciplina di tali enti oltre ad aver introdotto e disciplinato gli enti con qualifica di Onlus. La qualifica di ente non commerciale deriva dall oggetto esclusivo o principale dell ente che è determinato in base alla legge, all atto costitutivo o allo statuto redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autentica o registrata e comunque in base all attività effettiva. Per oggetto principale o esclusivo si intende l attività essenziale svolta direttamente per gli scopi primari previsti dalla legge, dall atto costitutivo o dallo statuto. Affinché trovino applicazione tutte le norme agevolative previste è necessario che negli statuti siano presenti le clausole di cui è stato già detto e riportate nei paragrafi precedenti. Si evidenzia in proposito come ai fini fiscali sia necessario che statuto e atto costitutivo abbiano quanto meno la forma della scrittura privata registrata (ma questo per le associazioni della Regione Umbria è richiesto altresì dalla legge regionale). Una novità prevista per le APS è quella dell istituzione di quella figura che potremmo chiamare socio-famiglia stabilendo all art. 20 che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati ; (il problema operativo di gestione per l associazione è dotarsi di un sistema di rilevazione dei dati dei soci per accertarsi chi siano i familiari conviventi dello stesso socio.) I Redditi di un APS Il reddito complessivo di un APS è dato dalla somma delle seguenti singole categorie di reddito: - Fondiari (quando sono proprietari di terreni o fabbricati); - d impresa (quando svolgono in maniera abituale un attività commerciale per la quale è richiesta anche l apertura di una partita iva); - Diversi; - Redditi di capitale. In presenza anche di una sola di categoria di reddito l Associazione è obbligata a presentare dichiarazione dei redditi che sono determinati distintamente per ciascuna categoria in base alle norme esistenti per le persone fisiche ovunque siano prodotti e qualunque ne sia la destinazione, esclusi i redditi esenti o soggetti a ritenuta definitiva o imposta sostitutiva. In questa sede ci si sofferma brevemente solo sui redditi derivanti dall eventuale attività commerciale (che produce reddito d impresa) svolta essendo la tipologia di reddito più frequente per le associazioni soprattutto se di piccole dimensioni. 45

46 11. Le Attività Istituzionali (non commerciali, non imponibili) e le attività commerciali (imponibili) Le Associazioni di promozione sociale devono avere come oggetto esclusivo o prevalente l attività istituzionale, cioè l attività svolta in conformità alle finalità statutarie che non si configuri come attività commerciale. La stessa legge n. 383/2000 ammette comunque che possono essere svolte dalle APS attività che si configurino come commerciali a condizione che le stesse siano svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali (art. 4, comma 1 lett. f). La nozione di attività non commerciale va ricavata in negativo dalla nozione di attività commerciale la quale si ricava dall art. 55 del T.U.I.R. 9 cui va aggiunto l art. 143 specifico per gli enti non commerciali. L attività commerciale consiste: - nell esercizio abituale delle attività indicate nell art del codice civile: attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; attività intermediaria nella circolazione dei beni; attività di trasporto; attività bancaria o assicurativa; attività ausiliarie alle precedenti; - nell esercizio di attività organizzate in forma di impresa dirette a prestazioni di servizi non rientranti nell art del codice civile (escluse quelle rese in conformità alle finalità istituzionali dell ente senza specifica organizzazione e verso corrispettivi specifici che non eccedono i costi di diretta imputazione); 9 D.P.R n nell esercizio di determinate attività agricole anche se non organizzate in forma di impresa. Si evidenzia quindi che bisogna tenere conto delle attività esercitate: nessun rilievo assume, invece, ai fini della qualificazione dell ente non commerciale la natura (pubblica o privata) del soggetto, la rilevanza sociale delle finalità perseguite, l assenza del fine di lucro o la destinazione dei risultati. E possibile pertanto che un ente sia civilisticamente un ente privato senza scopo di lucro, diverso dalle società, e sia, invece, a causa delle attività esercitata, fiscalmente ente commerciale Le attività non commerciali Per gli enti di tipo associativo non si considerano attività commerciali: - i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali attuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Le raccolte possono essere effettuate anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi. Entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio bisogna redigere un apposito e separato rendiconto indicante in modo chiaro e trasparente (anche a mezzo di relazione illustrativa) le entrate e le spese relativa alla raccolta fondi; - i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in modo convenzionato o in regime di accreditamento di attività con finalità 46

47 sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali dell Ente senza alcuna distinzione tra quelli a fondo perduto e quelli con natura di corrispettivi (C.M , n. 124/E); Per gli enti di tipo associativo (quali le APS) inoltre non costituisce attività commerciale (art. 148 c. 1 e 2 DPR 917/86): - l attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti in conformità alle finalità istituzionali; - le prestazioni di servizi non rientranti nell art. 2195, rese in conformità alle finalità istituzionali dell ente senza specifica organizzazione e per corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione Per una vasta categoria di soggetti 10, tra cui le APS, inoltre non si considerano commerciali le attività: - svolte in favore degli associati, iscritti e partecipanti verso corrispettivi specifici; - svolte nei confronti di altre associazioni e relativi associati che svolgono la stessa attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un unica organizzazione locale o nazionale; - di cessione, anche a terzi, di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati. 10 La legge specifica che si tratta di: Associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali e culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica in diretta attuazione degli scopi statutari. La definizione sembra di così vasta portata che include molti soggetti del mondo non profit. Attenzione: Indipendentemente dall esclusione di commercialità sopra riportata, sono considerate commerciali in ogni caso, le attività di: - gestione di spacci aziendali e mense; - organizzazioni di viaggi e soggiorni turistici (si veda in proposito l esclusione per alcune tipologie di APS di cui si dirà in seguito); - gestione di fiere; - pubblicità commerciale; - telecomunicazioni e radiodiffusioni; - cessioni di beni nuovi prodotti la vendita; - somministrazione di pasti; - erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore; - prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto; - servizi portuali e aeroportuali. Particolare agevolazioni per le APS a carattere nazionale Per tali Associazioni non si considerano commerciali: la somministrazione di alimenti e bevande e l organizzazione di viaggi e soggiorni turistici effettuate a favore dei propri soci da associazioni di promozione sociale le cui finalità siano riconosciute dal Ministero degli Interni ex L. n. 287/1991 (si tratta in genere delle grandi associazioni di promozione sociale iscritte, molto probabilmente, oggi anche nel registro nazionale delle APS 11 ). Per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande bisogna specificare che, 11 L elenco delle Associazioni iscritte nel Registro Nazionale delle APS è riportata tra la modulistica della presente guida. 47

48 per non essere considerata commerciale deve essere: - rivolta ai propri soci; - svolta presso la sede dell attività istituzionale; - strettamente complementare (accessoria) all attività istituzionale; - i locali devono possedere idonei requisiti per il rispetto delle norme igienico-sanitarie (è necessaria la preventiva autorizzazione della Asl). Per quanto riguarda l organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, bisogna far presente, che indipendentemente dalle agevolazioni fiscali previste dalla legge come sopra riportate, bisogna comunque rispettare la normativa regionale (che recepisce la norma statale) laddove dispone che tali attività possono essere svolte direttamente dalle associazioni solo entro determinati limiti (in quanto lo svolgimento di tali attività è riservato a soggetti in possesso di particolari requisiti/abilitazioni) La perdita di qualifica di ente non commerciale Dal 01 gennaio 1998 è prevista la perdita di qualifica di ente non commerciale nel caso di esercizio prevalente o essenziale di attività commerciale per un intero periodo di imposta indipendentemente dalle previsioni dello statuto e dell atto costitutivo; la perdita di qualifica ha effetto nello stesso periodo di imposta. Per l accertamento della perdita di qualifica gli organi di controllo possono prendere in considerazione una serie parametri fissati dalla legge che sono indicativi dell esercizio 12 Si veda in particolare la recente Legge Regionale 27 Dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale). In particolare gli artt riportati nella sezione normativa della presente guida. predominante di attività commerciali. Essi non comportano automaticamente la perdita di qualifica di ente non commerciale ma sono particolarmente significativi e inducono ad un giudizio complessivo sull attività effettivamente esercitata La contabilità separata In presenza di attività commerciale è previsto l obbligo di tenere una contabilità separata distinguendo tra attività istituzionale e attività commerciale. I regimi di contabilità adottati possono essere diversi (da quello ordinario a quello semplificato, al regime forfetario di determinazione del reddito ex art. 145 Dpr 917/86) anche se molte associazioni la cui attività rientra entro determinati limiti (attualmente 250mila Euro di proventi in un anno) optano per il regime contabile e fiscale previsto dalla L. n. 398/1991 (anche questo prevede un regime forfetario di determinazione del reddito e dell iva oltre ad una serie di semplificazioni da un punto di vista contabile-fiscale). Seguono due tabelle esemplificative circa l individuazione delle attività non commerciali (oltre ai contributi pubblici ed ai proventi dalla raccolta fondi di cui si è detto in precedenza) e di quanto previsto dal regime forfetario della Legge n. 398/ I parametri da prendere in considerazione sono: - prevalenza delle immobilizzazioni (materiali, immateriali e finanziarie) nette, cioè dedotti gli ammortamenti, relative all attività commerciale rispetto alle restanti attività; - prevalenza dei ricavi risultanti dalle attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni riguardanti l attività istituzionale; - prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, quali sovvenzioni, contributi liberalità e quote associative; - prevalenza dei componenti negativi inerenti all attività commerciale rispetto alle altre spese. 48

49 Enti Attività decommercializzate Note Enti di tipo associativo generici Attività svolte nei confronti degli associati, in conformità alle finalità istituzionali, a fronte di quote o contributi associativi Sono commerciali le cessioni e prestazioni a favore dei soci a seguito di corrispettivi specifici o quote supplementari Associazioni privilegiate: a) politiche; b) sindacali; c) di categoria d) religiose e) assistenziali f) culturali g) sportive dilettantistiche; h) di promozione sociale; i) di formazione extrascolastica della persona Attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali verso il pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli associati Cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati Le attività possono essere svolte anche a favore di altri membri che svolgono la stessa attività e che fanno parte di un unica organizzazione Associazioni superprivilegiate: 1. Associazioni di promozione sociale 2. Associazioni politiche sindacali e di categoria e Ass. riconosciute da confessioni religiose concordarie Somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l attività istituzionale; Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici (per questa attività la decommercializzazione non è valida ai fini Iva) Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici (per questa attività la decommercializzazione non è valida ai fini Iva) Attività svolte nei confronti dei soggetti di cui sopra: Le finalità assistenziali dell ente devono essere riconosciute dal Ministero dell Interno; Le attività devono essere strettamente complementari quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali. 49

50 Aspetti REGIME FORFETTARIO EX L. n. 398/91 Caratteristiche Note Ricavi Commerciali Non superiori a euro nell anno precedente Se il limite viene superato nel corso d anno, si applica il regime ordinario dal mese successivo Adempimenti formali Esercizio di apposita opzione mediante comunicazione a: - SIAE - Ufficio Entrate Ires Reddito d impresa = 3% dei ricavi al reddito determinato forfetariamente vanno sommate le plusvalenze patrimoniali; dichiarazione dei redditi obbligatoria anche in assenza di base imponibile Iva Detrazione forfetaria = 50% imposta applicabile alle operazioni imponibili Percentuale di detrazione ridotta per: Sponsorizzazioni = 10%; Cessioni di diritti televisivi e radiofonici = 33% Dichiarazione Annuale Iva Non dovuta Irap Base imponibile = Reddito forfetario + Retribuzioni dipendenti + Compensi Collaborazioni a progetto + Compensi lavoro autonomo occasionale + Interessi Passivi Adempimenti contabili Esonero dall obbligo di tenuta della contabilità; Obbligo di conservazione e numerazione delle fatture ricevute e di quelle eventualmente emesse; Registrazioni corrispettivi e fatture emesse in apposito prospetto sostitutivo dei registri Iva Si ha obbligo di certificazione delle operazioni attive poste in essere sole se il cliente richiede la fattura; Il prospetto per l annotazione dei corrispettivi è quello approvato con D:M: 11 Febbraio

51 12. L apertura della Partita Iva L Imposta sul valore aggiunto (Iva) si applica alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi, effettuate nel territorio dello Stato, nell esercizio di imprese o nell esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate. La normativa sull IVA presuppone l esercizio di impresa ossia l esercizio abituale anche se non esclusivo, delle attività commerciali o agricole di cui agli artt e 2195 c.c. indipendentemente dalla forma organizzativa Da quanto detto deriva la necessità per gli enti non commerciali di distinguere tra l attività istituzionale e l eventuale attività commerciale, condotta in maniera sussidiaria ed accessoria a quella istituzionale. importa il fatto di svolgere operazioni commerciali o agricole. Anche ai fini Iva è previsto l obbligo della contabilità separata di cui si è detto in precedenza per le imposte dirette. L ente non commerciale non è soggetto a formalità fiscali (contabilità iva e dichiarazione annuale) per tutto quanto attiene la sfera istituzionale; esso viene considerato in tale caso un consumatore finale e non può detrarre l IVA che i fornitori gli addebitano. Al contrario, per le operazioni considerate commerciali, tali enti sono considerati come soggetti passivi di imposta e quindi del tutto simili alle imprese. Qualora quindi l Associazione inizia a porre in essere un attività che sia qualificata come commerciale ai sensi del Dpr 633/72 (che coincidono sostanzialmente con quanto precedentemente riportato) è obbligato a richiedere un numero di Partita Iva in quanto svolge un attività economica rilevante ai fini dell imposta sul valore aggiunto (Iva). Non importa pertanto che l ente agisca secondo i fini statutari e senza scopo di lucro, 51

52 13. Le APS e l Irap Un ente non commerciale, quale un APS, che svolge esclusivamente attività istituzionale può essere assoggettato ad Irap (con relativo obbligo di versamento e dichiarazione annuale) ancorché non eserciti alcuna attività di carattere commerciale. A far scattare l imposizione tributaria sono infatti alcune voci di spesa (se sostenute) quali: - le retribuzioni corrisposte al personale dipendente; - i compensi corrisposti per incarichi di collaborazioni a progetto (redditi assimilati a lavoro dipendente); - i compensi corrisposti per attività di lavoro autonomo occasionale. Per gli enti che esercitano anche attività commerciale la base imponibile su cui calcolare l Irap è determinata separatamente per le attività commerciali e per quelle istituzionali. 52

53 14. Le APS come sostituti di imposta: il lavoro volontario o retribuito nelle APS Fermo restando che ai sensi dell art. 18 della Legge n. 383/2000 le APS si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali bisogna sottolineare come lo stesso articolo prevede al secondo comma che le stesse APS possono in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati. In caso di lavoro volontario è consentito solo il rimborso delle spese sostenute dal socio per l attività svolta. Si consiglia di evitare rimborsi di spesa forfetari perché potrebbero essere considerati come strumenti per mascherare compensi senza applicare le dovute ritenute. La modalità consigliata è quella di ricorrere ai cosiddetti rimborsi a piè di lista che consistono nel rimborso delle spese dettagliatamente documentate 14 per la missione effettuata. Le spese sostenute vengono in genere poi riepilogate su un prospetto per natura di voce: spese per carburanti, alberghi, ristoranti ecc. allegando le relative ricevute. Preliminarmente è opportuno che l organo di competenza (assemblea dei soci, consiglio direttivo o simili) provveda a disciplinarne le modalità stabilendo con apposita delibera: - la preventiva autorizzazione da parte del Presidente (o consiglio direttivo) 14 Nella sezione modulistica è riportato un fac simile di scheda per rimborso delle spese. al sostenimento delle spese e/o delle missioni; - il tetto massimo di spesa rimborsabile; - la natura delle spese oggetto di rimborso; - i documenti giustificativi delle spese da produrre; - il responsabile dei controlli. E naturale che nell ambito delle propria attività le Aps possono avvalersi di prestazioni di terzi che possiamo distinguere in: - Prestazioni di lavoro dipendente o assimilato (collaboratori a progetto) - Lavoro autonomo (di carattere professionale o occasionale) In questi casi l Associazione fiscalmente assume la veste di sostituto di imposta: ossia deve porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa quale datore di lavoro. Nel caso di lavoratori dipendenti o collaboratori deve aprire le relative posizioni presso gli enti previdenziali specifici (in genere Inps- Inail, Enpals se parliamo di lavoratori dello sport e spettacolo, ecc.), dotarsi di libro matricola, paghe infortuni ecc., elaborare le buste paga, versare i contributi previdenziali e le ritenute fiscali, certificare i redditi corrisposti ai dipendenti/collaboratori tramite mod. Cud e fare la dichiarazione dei sostituti di imposta (Mod. 770). Nel caso di lavoro autonomo (anche occasionale) deve operare all atto di pagamento delle prestazioni del lavoratore le ritenute fiscali 53

54 previste dalla legge (in genere in misura del 20% del compenso lordo corrisposto) e versarle all erario, certificare i redditi corrisposti tramite specifico modello e fare la dichiarazione dei sostituti di imposta (Mod. 770). Conclusioni Per quanto riguarda soprattutto i temi di carattere fiscale-contabile la presente guida ha voluto solo dare sintetiche indicazioni sugli adempimenti di carattere generale per un associazione. Non sono certo stati trattati in maniera approfondita e sistematica tali questioni (in certi casi si tratta di semplici pillole informative ) ma si è voluto fornire solo una cornice generale entro cui le associazioni nella loro gestione ordinaria si muovono lasciando ad altri momenti informativi e formativi curati dai Cesvol dell Umbria i necessari approfondimenti che i singoli casi richiedono. 54

55 Sezione Normativa e Modulistica

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57 Legge 7 dicembre 2000, n. 383 Disciplina delle associazioni di promozione sociale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000 Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. (Finalità e oggetto della legge) 1. La Repubblica riconosce il valore sociale dell associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale. 2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta princìpi fondamentali e norme per la valorizzazione dell associazionismo di promozione sociale e stabilisce i princìpi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonchè i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti. 3. La presente legge ha, altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti che rispondono agli obiettivi di cui al presente articolo. Art. 2. (Associazioni di promozione sociale) 1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. 2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati. 3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Art. 3. (Atto costitutivo e statuto) 1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti: a) la denominazione; b) l oggetto sociale; c) l attribuzione della rappresentanza legale dell associazione; d) l assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; e) l obbligo di reinvestire l eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste; 57

58 f) le norme sull ordinamento interno ispirato a princìpi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell elettività delle cariche associative. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la solidarietà sociale, sentito l Osservatorio nazionale di cui all articolo 11, può consentire deroghe alla presente disposizione; g) i criteri per l ammissione e l esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi; h) l obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonchè le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; i) le modalità di scioglimento dell associazione; l) l obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale. Art. 4. (Risorse economiche) 1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da: a) quote e contributi degli associati; b) eredità, donazioni e legati; c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell ambito dei fini statutari; d) contributi dell Unione europea e di organismi internazionali; e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell associazionismo di promozione sociale. 2. Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonchè, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all articolo 22. Art. 5. (Donazioni ed eredità) 1. Le associazioni di promozione sociale prive di personalità giuridica possono ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall atto costitutivo e dallo statuto. 2. I beni pervenuti ai sensi del comma 1 sono intestati alle associazioni. Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile. Art. 6. (Rappresentanza) 1. Le associazioni di promozione sociale anche non riconosciute sono rappresentate in giudizio dai soggetti ai quali, secondo lo statuto, è conferita la rappresentanza legale. 2. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l associazione di promozione sociale i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell associazione. 58

59 Capo II REGISTRI E OSSERVATORI DELL ASSOCIAZIONISMO Sezione I Registri nazionale, regionali e provinciali Art. 7. (Registri) 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli affari sociali è istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell applicazione della presente legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all articolo 2, costituite ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali. 2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale. 3. L iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all articolo 2, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale. Art. 8. (Disciplina del procedimento per le iscrizioni ai registri nazionale, regionali e provinciali) 1. Il Ministro per la solidarietà sociale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito regolamento che disciplina il procedimento per l emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel registro nazionale di cui all articolo 7, comma 1, e la periodica revisione dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l istituzione dei registri di cui all articolo 7, comma 4, i procedimenti per l emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni che svolgono attività in ambito regionale o provinciale nel registro regionale o provinciale nonchè la periodica revisione dei registri regionali e provinciali, nel rispetto dei princìpi della legge 7 agosto 1990, n Le regioni e le province autonome trasmettono altresì annualmente copia aggiornata dei registri all Osservatorio nazionale di cui all articolo Il regolamento di cui al comma 1 e le leggi regionali e provinciali di cui al comma 2 devono prevedere un termine per la conclusione del procedimento e possono stabilire che, decorso inutilmente il termine prefissato, l iscrizione si intenda assentita. 4. L iscrizione nei registri è condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali e provinciali di cui al comma 2. Art. 9. (Atti soggetti ad iscrizione nei registri) 1. Nei registri di cui all articolo 7 devono risultare l atto costitutivo, lo statuto, la sede dell associazione e l ambito territoriale di attività. 2. Nei registri devono essere iscritti altresì le modificazioni dell atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento. 59

60 Art. 10. (Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni) 1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso in via amministrativa, nel caso si tratti di associazioni a carattere nazionale, al Ministro per la solidarietà sociale, che decide previa acquisizione del parere vincolante dell Osservatorio nazionale di cui all articolo 11; nel caso si tratti di associazioni che operano in ambito regionale o nell ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano, al presidente della giunta regionale o provinciale, previa acquisizione del parere vincolante dell osservatorio regionale previsto dall articolo Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso, in ogni caso, entro sessanta giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, che decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse modalità entro sessanta giorni. Sezione II Osservatorio nazionale e osservatori regionali dell associazionismo Art. 11. (Istituzione e composizione dell Osservatorio nazionale) 1. In sede di prima attuazione della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, è istituito l Osservatorio nazionale dell associazionismo, di seguito denominato Osservatorio, presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale, composto da 26 membri, di cui 10 rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative, 10 rappresentanti estratti a sorte tra i nominativi indicati da altre associazioni e 6 esperti. 2. Le associazioni di cui al comma 1 devono essere iscritte nei registri ai rispettivi livelli. 3. L Osservatorio elegge un vicepresidente tra i suoi componenti di espressione delle associazioni. 4. L Osservatorio si riunisce al massimo otto volte l anno, dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati per più di due mandati. 5. Per il funzionamento dell Osservatorio è autorizzata la spesa massima di lire 225 milioni per il 2000 e di lire 450 milioni annue a decorrere dal Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le Commissioni parlamentari competenti, emana un regolamento per disciplinare le modalità di elezione dei membri dell Osservatorio nazionale da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali. 7. Alle attività di segreteria connesse al funzionamento dell Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali. Art. 12. (Funzionamento e attribuzioni) 1. Per lo svolgimento dei suoi compiti l Osservatorio, che ha sede presso il Dipartimento per gli affari sociali, adotta un apposito regolamento entro sessanta giorni dall insediamento. 2. Con regolamento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le procedure per la gestione delle risorse assegnate all Osservatorio e i rapporti tra l Osservatorio e il Dipartimento per gli affari sociali. 3. All Osservatorio sono assegnate le seguenti competenze: 60

61 a) assistenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per gli affari sociali, nella tenuta e nell aggiornamento del registro nazionale; b) promozione di studi e ricerche sull associazionismo in Italia e all estero; c) pubblicazione di un rapporto biennale sull andamento del fenomeno associativo e sullo stato di attuazione della normativa europea, nazionale e regionale sull associazionismo; d) sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative nonchè di progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla presente legge; e) pubblicazione di un bollettino periodico di informazione e promozione di altre iniziative volte alla diffusione della conoscenza dell associazionismo, al fine di valorizzarne il ruolo di promozione civile e sociale; f) approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte nei registri di cui all articolo 7 per fare fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate; g) promozione di scambi di conoscenze e forme di collaborazione fra le associazioni di promozione sociale italiane e fra queste e le associazioni straniere; h) organizzazione, con cadenza triennale, di una conferenza nazionale sull associazionismo, alla quale partecipino i soggetti istituzionali e le associazioni interessate; i) esame dei messaggi di utilità sociale redatti dalle associazioni iscritte nei registri di cui all articolo 7, loro determinazione e trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 4. Per lo svolgimento dei propri compiti l Osservatorio si avvale delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dal Dipartimento per gli affari sociali. 5. Per gli oneri derivanti dall attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 745 milioni per il 2000 e di lire milioni annue a decorrere dal Art. 13. (Fondo per l associazionismo) 1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per l associazionismo, finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative ed i progetti di cui alle lettere d) e f) del comma 3 dell articolo Per il funzionamento del Fondo è autorizzata la spesa massima di lire milioni per il 2000, milioni per il 2001 e milioni annue a decorrere dal Art. 14. (Osservatori regionali) 1. Le regioni istituiscono osservatori regionali per l associazionismo con funzioni e modalità di funzionamento da stabilire con la legge regionale di cui all articolo 8, comma Per gli oneri derivanti dall attuazione del presente articolo e dell articolo 7, comma 4, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per il 2000 e di lire 300 milioni annue a decorrere dal Al riparto delle risorse di cui al comma 2 si provvede con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Art. 15. (Collaborazione dell ISTAT) 1. L Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è tenuto a fornire all Osservatorio adeguata assistenza per l effettuazione di indagini statistiche a livello nazionale e regionale e a collaborare nelle medesime materie con gli osservatori regionali. 2. Per gli oneri derivanti dall attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per il 2000 e di lire 100 milioni annue a decorrere dal

62 Art. 16. (Rapporti con l Osservatorio nazionale per il volontariato) 1. L Osservatorio svolge la sua attività in collaborazione con l Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sulle materie di comune interesse. 2. L Osservatorio e l Osservatorio nazionale per il volontariato sono convocati in seduta congiunta almeno una volta all anno, sotto la presidenza del Ministro per la solidarietà sociale o di un suo delegato. 3. Per gli oneri derivanti dall attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 50 milioni annue a decorrere dal Art. 17. (Partecipazione alla composizione del CNEL) 1. L Osservatorio e l Osservatorio nazionale per il volontariato designano dieci membri del Consiglio nazionale dell economia e del lavoro (CNEL), scelti fra le persone indicate dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative. 2. L alinea del comma 1 dell articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è sostituito dal seguente: Il Consiglio nazionale dell economia e del lavoro è composto di esperti, rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato e rappresentanti delle categorie produttive, in numero di centoventuno, oltre al presidente, secondo la seguente ripartizione:. 3. All articolo 2, comma 1, della citata legge n. 936 del 1986, dopo il numero I), è inserito il seguente: 1-bis) dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato dei quali, rispettivamente, cinque designati dall Osservatorio nazionale dell associazionismo e cinque designati dall Osservatorio nazionale per il volontariato;. 4. All articolo 4 della citata legge n. 936 del 1986, dopo il comma 2 è inserito il seguente: 2-bis. I rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato sono designati ai sensi delle norme vigenti. Le designazioni sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri. 5. Per gli oneri derivanti dall attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 240 milioni per il 2000 e di lire 482 milioni annue a decorrere dal Capo III PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI, DISCIPLINA FISCALE E AGEVOLAZIONI Sezione I Prestazioni degli associati Art. 18. (Prestazioni degli associati) 1. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. 2. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati. Art. 19. (Flessibilità nell orario di lavoro) 1. Per poter espletare le attività istituzionali svolte anche in base alle convenzioni di cui all articolo 30, i lavo- 62

63 ratori che facciano parte di associazioni iscritte nei registri di cui all articolo 7 hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l organizzazione aziendale. Sezione II Disciplina fiscale, diritti e altre agevolazioni Art. 20. (Prestazioni in favore dei familiari degli associati) 1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati. 2. Per gli oneri derivanti dall attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire milioni per il 2000, lire milioni per il 2001 e lire milioni a decorrere dal Art. 21. (Imposta sugli intrattenimenti) 1. In deroga alla disposizione di cui all articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell imposta sugli intrattenimenti. 2. Per gli oneri derivanti dall attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire milioni per il 2001 e lire milioni a decorrere dal Art. 22. (Erogazioni liberali) 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 13-bis: 1) al comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera i-ter) è aggiunta la seguente: i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l ultimo periodo della lettera i-bis) ; 2) al comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci di società semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla società medesima, le parole: Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) sono sostituite dalle seguenti: Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) ; b) all articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale deducibili ai fini della determinazione del reddito di impresa, dopo la lettera c-septies) è aggiunta la seguente: c-octies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 3 milioni di lire o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge ; c) all articolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole: oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell articolo 13-bis sono sostituite dalle seguenti: oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell articolo 13-bis ; d) all articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da società ed enti commerciali non residenti, le parole: oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell articolo 13-bis sono sostituite dalle seguenti: oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell articolo 13-bis ; 63

64 e) all articolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le parole: oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell articolo 13-bis sono sostituite dalle seguenti: oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell articolo 13-bis. 2. Per gli oneri derivanti dall attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire milioni per il 2001 e lire milioni a decorrere dal Art. 23. (Tributi locali) 1. Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni di promozione sociale, qualora non si trovino in situazioni di dissesto ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni. Art. 24. (Accesso al credito agevolato e privilegi) 1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme per le cooperative e i loro consorzi sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato iscritte nei rispettivi registri che, nell ambito delle convenzioni di cui all articolo 30, abbiano ottenuto l approvazione di uno o più progetti di opere e di servizi di interesse pubblico inerenti alle finalità istituzionali. 2. I crediti delle associazioni di promozione sociale per i corrispettivi dei servizi prestati e per le cessioni di beni hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell articolo 2751-bis del codice civile. 3. I crediti di cui al comma 2 sono collocati, nell ordine dei privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera c) del secondo comma dell articolo 2777 del codice civile. Art. 25. (Messaggi di utilità sociale) 1. Ai sensi dell articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo i messaggi di utilità sociale ricevuti dall Osservatorio. 2. All articolo 6, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole: alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, sono inserite le seguenti: alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,. Art. 26. (Diritto all informazione ed accesso ai documenti amministrativi) 1. Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle associazioni di promozione sociale. Art. 27. (Tutela degli interessi sociali e collettivi) 1. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate: a) a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell interesse dell associazione; 64

65 b) ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall associazione; c) a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui alla lettera b). 2. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate altresì ad intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n Art. 28. (Accesso al Fondo sociale europeo) 1. Il Governo, d intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove ogni iniziativa per favorire l accesso delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato ai finanziamenti del Fondo sociale europeo per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nonchè, in collaborazione con la Commissione delle Comunità europee, per facilitare l accesso ai finanziamenti comunitari, inclusi i prefinanziamenti da parte degli Stati membri e i finanziamenti sotto forma di sovvenzioni globali. Art. 29. (Norme regionali e delle province autonome) 1. Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo dell associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l autonomia di organizzazione e di iniziativa. Art. 30. (Convenzioni) 1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all articolo 7, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi. 2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività stabilite dalle convenzioni stesse. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonchè le modalità di rimborso delle spese. 3. Le associazioni di promozione sociale che svolgono attività mediante convenzioni devono assicurare i propri aderenti che prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell attività stessa, nonchè per la responsabilità civile verso terzi. 4. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive e sono disciplinati i relativi controlli. 5. La copertura assicurativa di cui al comma 3 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima. 6. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 31. (Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche) 1. Le amministrazioni statali, con le proprie strutture civili e militari, e quelle regionali, provinciali e comunali possono prevedere forme e modi per l utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza. 65

66 2. Alle associazioni di promozione sociale, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri di cui all articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n Tali autorizzazioni sono valide soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono e sono rilasciate alla condizione che l addetto alla somministrazione sia iscritto al registro degli esercenti commerciali. 3. Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive per i propri associati. Per tali attività le associazioni sono tenute a stipulare polizze assicurative secondo la normativa vigente. Possono, inoltre, promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi di informazione, con l obbligo di specificare che esse sono riservate ai propri associati. Art. 32. (Strutture per lo svolgimento delle attività sociali) 1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. 2. All articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo la lettera b), è inserita la seguente: b-bis) ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali;. 3. All articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole: senza fini di lucro, sono inserite le seguenti: nonchè ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,. Per gli oneri derivanti dall attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire milioni annue a decorrere dall anno La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica. 5. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le finalità di cui al comma 1, per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro gestione, le associazioni di promozione sociale sono ammesse ad usufruire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto attiene all accesso al credito agevolato. Capo IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE Art. 33. (Copertura finanziaria) 1. All onere derivante dall attuazione della presente legge, valutato nella misura di lire milioni per l anno 2000, di lire milioni per l anno 2001 e di lire milioni a decorrere dall anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale , nell ambito dell unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire milioni per l anno 2000, lire milioni per l anno 2001 e lire milioni a decorrere dall anno 2002, l accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e quanto a lire milioni per l anno 2001 e lire milioni a decorrere dall anno 2002, l accantonamento relativo al Ministero dell ambiente. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 66

67 Legge Regionale 16 novembre 2004, n. 22 Norme sull associazionismo di promozione sociale Art. 1 (Finalità e oggetto) 1. La presente legge promuove lo sviluppo dell associazionismo, salvaguardandone l autonomia, allo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle esistenti. Essa, in particolare, disciplina: a) i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale; b) il riconoscimento delle associazioni di promozione sociale; c) l incentivazione delle attività delle associazioni di promozione sociale; d) la programmazione regionale delle attività di promozione sociale, assicurando la partecipazione delle associazioni. 2. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni indicate all articolo 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 con l esclusione di quelle indicate ai commi 2 e 3 del medesimo articolo. Art. 2 (Registro regionale delle associazioni di promozione sociale) l. Presso la Giunta regionale è istituito il registro regionale delle associazioni di promozione sociale, al quale possono iscriversi: e) le associazioni a carattere regionale; f) le associazioni a carattere locale; g) le associazioni a carattere nazionale presenti nel territorio regionale; h) in apposita sezione, le associazioni ed i circoli affiliati ad associazioni a carattere nazionale e presenti sul territorio regionale. 2. Per associazioni a carattere regionale si intendono quelle costituite e che svolgono attività in almeno quindici comuni della Regione. 3. Per associazioni a carattere locale si intendono quelle non ricomprese tra quelle del comma L iscrizione al registro regionale è condizione per la stipula delle convenzioni di cui all articolo 8 e per l accesso agli interventi di sostegno previsti dalla presente legge e da altre leggi regionali nonché per l accesso ad altri benefici regionali. 5. Nel registro regionale devono risultare l atto costitutivo, lo statuto, la sede dell associazione e l ambito territoriale di attività. Nel registro devono essere iscritti altresì le modificazioni dell atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento. 6. II registro è pubblicato, entro il 31 marzo di ogni anno, nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (BURU). Art. 3 (Requisiti per l iscrizione) 1. Ai fini dell iscrizione al registro regionale, le associazioni di promozione sociale regionali e locali debbono: a) essere costituite con atto scritto, registrato o autenticato, o redatto nella forma di atto pubblico in cui tra l altro deve essere indicata la sede legale; b) svolgere la loro attività da almeno due anni a partire dalla loro costituzione. Per le associazioni ed i circoli affiliati ad associazioni a carattere nazionale presenti sul territorio regionale, il termine è ridotto ad un anno. 67

68 2. Nello statuto associativo delle associazioni di cui al comma 1 debbono essere espressamente previsti i seguenti elementi: a) la denominazione; b) l oggetto sociale; c) l attribuzione della rappresentanza legale; d) l assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; e) l obbligo di reinvestire l eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste; f) le norme sull ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione delle cariche associative. In relazione alla particolare natura di alcune associazioni, tale disposizione può essere derogata, sentito il parere dell Osservatorio di cui all articolo 10; g) i criteri di ammissione e di esclusione dei soci e i loro diritti e obblighi; h) l obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione da parte degli organi statutari; i) le modalità di scioglimento dell associazione; l) l obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale. 3. Ogni variazione che riguarda i requisiti di cui al comma 2 ed ogni modifica all atto costitutivo e allo statuto devono essere comunicate dalle associazioni alla Giunta regionale, entro trenta giorni dal loro verificarsi. 4. La perdita di uno o più requisiti comporta la cancellazione dal registro. 5. L iscrizione al registro regionale delle associazioni a carattere nazionale avviene su domanda delle stesse e dietro documentazione idonea a dimostrare l iscrizione al registro nazionale ai sensi dell articolo 7 della legge n. 383/2000. Art. 4 (Incompatibilità) l. L iscrizione nel registro di cui alla presente legge è incompatibile con l iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 25 maggio 1994, n. 15. L incompatibilità sussiste dal momento dell emanazione del provvedimento di iscrizione. Art. 5 (Disciplina del procedimento amministrativo per l iscrizione, cancellazione e revisione) l. La Giunta regionale stabilisce le modalità di iscrizione, cancellazione, revisione nonché i relativi termini del procedimento con deliberazione da pubblicarsi nel BURU. Art. 6 (Promozione e sostegno delle associazioni) l. La Regione promuove e sostiene le associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale attraverso i seguenti interventi: g) contributi a fondo perduto alle associazioni per specifici progetti previsti da normative regionali; h) organizzazione e finanziamento di attività di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione degli operatori delle associazioni; i) concessione di uso particolare a titolo gratuito dei beni del patrimonio indisponibile; j) comodato a titolo gratuito di beni del patrimonio disponibile; k) erogazione di servizi informativi, di banche dati e di assistenza tecnica; l) accesso agevolato al credito con criteri e modalità stabiliti con provvedimento della Giunta regionale. 68

69 Art. 7 (Tributi locali) 1. Gli enti locali hanno facoltà di ridurre i tributi di propria competenza a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale, ai sensi dell articolo 23 della legge n. 383/2000. Art. 8 (Convenzioni) l. La Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici, nell ambito dei propri compiti istituzionali, possono stipulare convenzioni con le associazioni iscritte per la realizzazione di progetti, anche sperimentali, con riferimento agli articoli 32 e 33 della legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3, ai sensi dell articolo 30 della legge n. 383/2000, e nel rispetto delle indicazioni del piano sociale regionale in materia di convenzionamento. Art. 9 (Programmazione regionale) l. Gli indirizzi programmatici inerenti l associazionismo di promozione sociale sono contenuti nei piani regionali triennali della programmazione di settore e nel Documento annuale di programmazione (DAP). 2. I soggetti dell associazionismo concorrono alla individuazione degli indirizzi programmatici, nelle forme stabilite dalla Giunta regionale. Art. 10 (Osservatorio regionale dell associazionismo) 1. È istituito presso la Giunta regionale l Osservatorio regionale dell associazionismo con i seguenti compiti: g) promozione di studi e ricerche sull associazionismo; h) pubblicazione di un rapporto triennale sull andamento del fenomeno associativo in Umbria; i) formulazione di pareri e proposte agli organi regionali in materia di associazionismo; j) incentivazione di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori delle associazioni di promozione sociale; k) formulazione di pareri sugli atti di programmazione di cui all articolo 9; l) promozione di scambi di conoscenza e di forme di collaborazione fra le associazioni di promozione sociale umbre, quelle nazionali ed estere e quelle di volontariato. 2. L Osservatorio, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica tre anni ed è composto: b) dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato con funzioni di presidente; c) da tre membri designati dalla Giunta regionale, fra esperti del settore; d) da due membri designati dalle organizzazioni territoriali e dai circoli affiliati alle associazioni a carattere nazionale iscritte al registro regionale; e) da quattro membri designati dalle associazioni a carattere regionale e locale iscritte al registro regionale; f) da un membro designato dal Forum regionale del terzo settore. 3. La Giunta regionale disciplina le modalità di elezione dei membri dell Osservatorio di cui alle lettere c) e d). Art. 11 (Conferenza regionale dell associazionismo di promozione sociale) l. La Giunta regionale indice ogni tre anni la Conferenza regionale dell associazionismo, avvalendosi dell Osservatorio regionale di cui all articolo La Conferenza: a) promuove il coinvolgimento delle associazioni nella definizione delle politiche regionali per l associazionismo; b) assicura lo scambio fra le esperienze realizzate nel settore; 69

70 c) raccoglie valutazioni e proposte in merito alle prospettive di azione locale, nazionale e comunitaria in materia di associazionismo, anche con riferimento alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale n. 15/1994. Art. 12 (Formazione professionale) l. La Regione e le Province nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 95, 96 e 97 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, assumono, tra gli obiettivi e gli interventi in materia di formazione professionale, progetti di formazione degli operatori da impiegare per le attività delle associazioni di promozione sociale. 2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1, può essere affidata alle stesse associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale o ad enti di loro emanazione, secondo la normativa vigente in materia di formazione professionale. Art. 13 (Norma finanziaria) l. Al finanziamento dell attività dell Osservatorio regionale dell associazionismo di cui all articolo 10 della presente legge si provvede con gli stanziamenti allocati nella unità previsionale di base denominata Interventi a favore del volontariato e sviluppo dell associazionismo e della cooperazione sociale (cap. 2625). 2. L unità previsionale di base di cui al comma 1 e per le finalità di cui alla presente legge è alimentata dalle risorse previste dalla legge n. 383/2000 che verranno assegnate alla Regione ed introitate nelle unità previsionali di base dell entrata denominata Assegnazioni correnti dello Stato per interventi nel settore socio-sanitario e veterinario (cap. 1929). 3. Per gli esercizi 2004 e successivi al finanziamento degli oneri connessi all attività di cui agli articoli 6, comma 1, lettere a), b) e f), e 8, comma 1 della presente legge, l entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità con imputazione all unità previsionale di base denominata Interventi a favore del volontariato e sviluppo dell associazionismo e della cooperazione sociale (cap. 2626). 4. La Giunta regionale a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa. 70

71 REGIONE DELL UMBRIA Oggetto: Attuazione art. 5 L.R. 16 novembre 2004, n. 22 Norme sull associazionismo di promozione sociale. Disciplina del procedimento amministrativo. Deliberazione della Giunta Regionale del 12/01/2005, n. 31 Omissis LA GIUNTA REGIONALE Visto il documento istruttorio concernente l argomento in oggetto e la conseguente proposta del Direttore Sanità e Servizi Sociali; Preso atto, ai sensi dell art. 21 del Regolamento interno di questa Giunta: a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l atto non comporta impegno di spesa resi dal Dirigente di Servizio; b) del parere di legittimità espresso dal Direttore; Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa; Visto il Regolamento interno di questa Giunta; A voti unanimi, espressi nei modi di legge, DELIBERA 2) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Direttore, corredati dai pareri di cui all art. 21 del Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute; 3) di approvare la Disciplina del procedimento amministrativo di cui all Art. 5 della Legge regionale 16 novembre 2004, n. 22 Norme sull Associazionismo di promozione sociale ; 4) di comunicare al Servizio competente l avvenuta iscrizione della associazione di promozione sociale, che risulta iscritta nel registro regionale del volontariato di cui alla legge regionale 25 maggio 1994, n. 15, ai sensi e per gli effetti dell art. 4 della legge regionale 16 novembre 2004, n. 22; 5) di approvare gli schemi di presentazione della domanda di iscrizione. Omissis DOCUMENTO ISTRUTTORIO Oggetto: Attuazione dell art. 5 Legge regionale 16 novembre 2004, n. 22 Norme sull Associazionismo di promozione sociale - Disciplina del procedimento amministrativo. Premesso che: - la Legge regionale 16 novembre 2004, n. 22 regola le Norme sull Associazionismo di promozione sociale ; - l art. 2 della Legge regionale 16 novembre 2004, n. 22 istituisce il Registro regionale delle 71

72 Associazioni di promozione sociale al quale possono iscriversi le Associazioni individuate nel medesimo articolo, che sono in possesso dei requisiti di cui all art. 3; - l art. 5 della Legge regionale 16 novembre 2004, n. 22 prevede che la Giunta regionale con propria deliberazione stabilisca le modalità di iscrizione, cancellazione, revisione nonché i relativi termini del procedimento. Considerato che occorre dare attuazione all art. 5 sopra citato si propone quanto segue: Art Possono chiedere l iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale le associazioni costituite da almeno due anni che svolgono attività di utilità sociale ai sensi dell art. 2 della Legge regionale 16 novembre 2004, n. 22 e in possesso dei requisiti di cui all art. 3 della L. R. n. 22/2004. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, è inoltrata a: Regione Umbria Direzione Sanità e Servizi Sociali Servizio VI Via Angeloni, Perugia, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; la data di presentazione è quella risultante dal timbro postale, nel caso in cui l istanza sia presentata a mano l archivio della Giunta regionale rilascia ricevuta attestante la data di presentazione. All iscrizione provvede il Dirigente del Servizio VI della Direzione Sanità e Servizi Sociali, entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda. 2. La domanda deve contenere: a) generalità del legale rappresentante e dei componenti gli organi di amministrazione, b) forma giuridica dell associazione, c) sede legale, d) numero totale degli iscritti, e) ambiti di prevalente attività, f) data di inizio attività, g) numero dei Comuni in cui l associazione ha sedi e svolge attività, h) indicazione dell eventuale iscrizione al Registro delle organizzazioni di volontariato di cui alla L. R. 15/1994. La domanda è corredata da: a) atto costitutivo e statuto dell associazione registrato o autenticato o redatto nella forma di atto pubblico con l indicazione della sede legale e con gli elementi previsti all art. 3 comma 2 della Legge regionale n. 22/2004; b) relazione illustrativa delle iniziative più significative realizzate ed indicazione dei principali programmi; c) copia dell ultimo documento contabile approvato. Art Sono iscritte, su domanda, in apposita Sezione del Registro regionale, le associazioni ed i circoli affiliati ad associazioni nazionali di cui art. 7, comma 3 della legge n. 383/2000 presenti sul territorio regionale costituite da almeno un anno. 2. La domanda, presentata con le modalità previste all art. 1, comma 2 della presente direttiva, deve essere corredata da: a) certificazione del Presidente nazionale attestante l iscrizione dell Associazione al Registro nazionale e dell associazione richiedente; b) copia dell atto costitutivo e dello statuto, con l indicazione della sede legale; c) copia dell ultimo documento contabile approvato; d) sintetica relazione da cui risulti: generalità del legale rappresentante e dei componenti gli organi di amministrazione, forma giuridica dell associazione, numero totale degli iscritti, ambiti di prevalente attività. 72

73 Art Le Associazioni iscritte al Registro regionale comunicano, ai sensi dell art. 3, comma 3 della Legge regionale 16 novembre 2004, n. 22, con le stesse modalità prescritte dall art. 1 comma 1 della presente direttiva, le modifiche dell atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e le deliberazioni di scioglimento affinché la Regione possa procedere alle eventuali necessarie modificazioni al Registro regionale. Tale comunicazione deve avvenire, a pena di esclusione dal Registro regionale, tempestivamente e comunque entro centoventi giorni dall evento. Art La Regione provvede d ufficio, annualmente, alla revisione del Registro, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti delle associazioni iscritte previsti all art. 3 della Legge regionale 16 novembre 2004, n. 22. Art Sono cancellate, con atto del dirigente del Servizio preposto, le Associazioni iscritte al Registro regionale che: a) ne facciano espressa richiesta con le modalità prescritte dall art. 1 comma 1 della presente direttiva; b) perdano i requisiti per l iscrizione previsti dall art. 3 della Legge regionale 16 novembre 2004, n. 22; c) non comunichino le variazioni ai sensi dell art. 3 della presente direttiva. Art Alle Associazioni a carattere regionale e locale, avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione, è ammesso ricorso in via amministrativa, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione degli stessi alla Direzione Sanità e Servizi Sociali - Servizio VI. 2. Per il ricorso giurisdizionale si applica la procedura prevista dall art. 10, comma 2 della Legge 7 dicembre 2000, n Art La Giunta regionale approva gli schemi di domanda di iscrizione a Registro regionale, allegato alla presente direttiva come parte integrante e sostanziale. Perugia, 11/01/2005 L Istruttore (Dott. Francesco Freguglia) 73

74 VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Visto il documento istruttorio e riscontrata la regolarità del procedimento, ai sensi dell art. 21, comma 2, del Regolamento interno della Giunta, si trasmette al Direttore per le determinazioni di competenza. Perugia, 11/01/2005 Il Responsabile del procedimento (Dott. Francesco Freguglia) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA TECNICO-AMMINISTRATIVA E DICHIARAZIONE CONTABILE Ai sensi dell art. 21, commi 3 e 4, del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l atto non comporta impegno di spesa. Perugia, 11/01/2005 Il Dirigente di Servizio (Dott. Carlo Romagnoli) PROPOSTA E PARERE DI LEGITTIMITA Il Direttore Sanità e Servizi Sociali; Visto il documento istruttorio; Atteso che sull atto sono stati espressi il parere di regolarità tecnico-amministrativa e la dichiarazione contabile prescritti; Non ravvisando vizi sotto il profilo della legittimità; alla Giunta regionale l adozione del presente atto. Perugia, 11/01/2005 propone Il Direttore (Dott. Domenico De Salvo) FF/ 74

75 FAC-SIMILE DOMANDA IN CARTA LIBERA Alla Regione Umbria Direzione Sanità e Servizi Sociali Servizio VI Via Angeloni, P E R U G I A Oggetto: Domanda di iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale ai sensi dell art. 2 comma 1 lett. a), b) e c) della Legge regionale 16 novembre 2004, n. 22. Il/la sottoscritto/a, nato/a il residente in, Via nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell Associazione, CHIEDE L iscrizione dell Associazione sopra indicata al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale ai sensi dell art. 2 comma 1 lett. a), b) e c) della Legge regionale 16 novembre 2004, n. 22. A tal fine dichiara: 9. generalità dei componenti degli organi di amministrazione ; 10. forma giuridica dell Associazione ; 11. sede legale ; 12. numero totale degli iscritti ; 13. ambiti di prevalente attività (1) ; 14. data inizio attività ; 15. numero dei Comuni in cui l Associazione ha sedi e svolge attività ; 16. indicazione dell eventuale iscrizione nel Registro regionale del volontariato (2) ; Luogo e data Il Presidente Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell art.38 del D.P.R. n. 445/2000 Allegati: copia dell atto costitutivo e dello Statuto; relazione illustrativa sottoscritta dal legale rappresentante; copia dell ultimo documento contabile approvato. (1) nel caso si descrivano diversi ambiti, indicare, anche, quello prevalente. (2) di cui alla legge regionale 25 maggio 1994, n

76 FAC-SIMILE DOMANDA IN CARTA LIBERA Alla Regione Umbria Direzione Sanità e Servizi Sociali Servizio VI Via Angeloni, P E R U G I A Oggetto: Domanda di iscrizione nella apposita sezione del Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale ai sensi dell art. 2 comma 1 lett. d) della Legge regionale 16 novembre 2004, n. 22. Il/la sottoscritto/a, nato/a il residente in, Via nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell Associazione, CHIEDE L iscrizione dell Associazione sopra indicata nella apposita sezione del Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale ai sensi dell art. 2 comma 1 lett. d) della Legge regionale 16 novembre 2004, n. 22. A tal fine dichiara: 1. generalità dei componenti degli organi di amministrazione ; 2. forma giuridica dell Associazione ; 3. sede legale ; 4. numero totale degli iscritti ; 5. ambiti di prevalente attività (1) ; Luogo e data Il Presidente Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell art.38 del D.P.R. n. 445/2000 Allegati: certificazione del Presidente nazionale attestante l iscrizione dell Associazione al Registro nazionale e dell associazione richiedente; copia dell atto costitutivo e dello Statuto; sintetica relazione sottoscritta dal legale rappresentante; copia dell ultimo documento contabile approvato. (1) nel caso si descrivano diversi ambiti, indicare, anche, quello prevalente. 76

77 Legge Regionale 27 Dicembre 2006 n. 18 Legislazione turistica regionale (Estratto) CAPO II ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI E TURISMO IN FORMA NON PROFESSIONALE Art. 77. (Associazioni senza scopo di lucro) 1. Le associazioni nazionali senza scopo di lucro costituite per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, con rappresentanza sul territorio provinciale,iscritte all elenco provinciale di cui all articolo 3, comma 3, lettera g), svolgono, in conformità alla normativa vigente in materia, le attività di organizzazione e vendita di viaggi e soggiorni esclusivamente a favore dei propri associati. 2. L iscrizione all elenco provinciale è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa di garanzia dell esatto adempimento degli obblighi assunti verso gli associati, in relazione al costo complessivo dei servizi e per il risarcimento dei danni per un massimale minimo di due milioni di euro. La Giunta regionale aggiorna ogni tre anni i massimali minimi della polizza assicurativa. 3. Le associazioni di cui al comma 1 svolgono la propria attività nel rispetto delle norme del d.lgs. 206/ 2005 e della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio approvata con l. 1084/ Le associazioni iscritte nell elenco provinciale indicano, con apposita insegna posta all ingresso degli uffici, che le attività organizzate sono riservate esclusivamente agli associati. 5. Gli opuscoli informativi concernenti i pacchetti turistici o i viaggi di qualsiasi natura sono redatti in conformità a quanto previsto dall articolo 88 del d.lgs. 206/2005 e sono diffusi esclusivamente in ambito associativo. 6. La Provincia competente, fatta salva l applicazione delle sanzioni previste dall articolo 79, provvede a cancellare l associazione dall elenco di cui all articolo 3, comma 3, lettera g) in caso di reiterate irregolarità nello svolgimento delle attività. La reiscrizione a tale elenco non può avvenire prima di un anno. 7. La Giunta regionale stabilisce i criteri e i requisiti per l iscrizione all elenco di cui all articolo 3, comma 3, lettera g). Art. 78. (Organizzazione di viaggi esercitata in forma occasionale) 1. Gli enti, le associazioni, i sodalizi ed i comitati formalmente costituiti aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive, sociali ed ambientali possono occasionalmente effettuare, senza scopo di lucro ed esclusivamente a favore dei propri associati, gite di durata non superiore a un giorno. Ciascuna gita è effettuate previa stipulazione di una polizza assicurativa per un massimale minimo di due milioni di euro. La Giunta regionale aggiorna ogni tre anni i massimali minimi della polizza assicurativa. 2. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all articolo 2 della legge regionale 25 maggio 1994, n. 15 e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui all articolo 2 della legge regionale 16 novembre 2004, n. 22, possono organizzare, a favore di soggetti diversamente abili, viaggi di durata non superiore a cinque giorni. Ciascun viaggio è effettuato previa stipulazione di una polizza assicurativa per un massimale minimo di due milioni di euro. La Giunta regionale aggiorna ogni tre anni i massimali minimi della polizza assicurativa. 3. I soggetti organizzatori di cui ai commi 1 e 2 comunicano preventivamente alla Provincia competente le gite e i viaggi organizzati unitamente agli estremi della polizza assicurativa. 77

78 4. Le attività istituzionali svolte dagli enti locali in favore di anziani, minori e soggetti diversamente abili e i viaggi e soggiorni di durata non superiore alle quarantotto ore, organizzati dagli istituti scolastici nell ambito della programmazione annuale dell attività didattica, non sono soggette alla preventiva comunicazione alla Provincia competente, fermo restando l obbligo della stipula della polizza assicurativa di cui al comma 1. Art. 79. (Sanzioni amministrative) 1. Chiunque intraprende o svolge in forma continuativa od occasionale, eccettuati i casi previsti dagli articoli 77 e 78, con ogni modalità o mezzo idoneo, anche senza scopo di lucro, le attività di cui all articolo 63, senza avere ottenuto le prescritte autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro , Chiunque in possesso di autorizzazione all esercizio di attività diversa da quella di agenzia di viaggio e turismo intraprende o svolge, in forma continuativa od occasionale, le attività proprie dell agenzia di viaggio e turismo, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro , Le associazioni nazionali senza scopo di lucro che intraprendono o svolgono attività proprie dell agenzia di viaggi e turismo senza il possesso dei requisiti o in violazione degli obblighi previsti dall articolo 77, sono soggette alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro , L agenzia di viaggio e turismo che utilizza o espone una denominazione diversa da quella autorizzata, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000, L agenzia di viaggio e turismo che pubblica o diffonde programmi di viaggio in contrasto con quanto disposto dall articolo 88 del d.lgs. 206/2005 ovvero non rispetta il contenuto dei predetti programmi nell esecuzione del contratto di viaggio, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000, I soggetti di cui all articolo 78 che svolgono attività propria delle agenzie di viaggio e turismo senza le prescritte autorizzazioni e in violazione degli obblighi previsti dallo stesso articolo 78 sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro , La mancata comunicazione di cui all articolo 68, commi 1 e 2, è soggetta all applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000, I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati a titolo definitivo dal Comune cui spetta la determinazione e l irrogazione della sanzione, nel rispetto della normativa vigente. 78

79 ATTO COSTITUTIVO Associazione ********************** In data in, presso la sede della costituenda associazione si sono riuniti i sig.ri. ß Nome e Cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale ß Ecc. ß Ecc.; per costituire un associazione senza scopo di lucro I presenti chiamano a fungere da Presidente e da segretario che accettano l incarico. Il Presidente dell Assemblea illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori dell iniziativa volta a costituire un associazione orientata a promuovere la solidarietà sociale. Specificare gli obiettivi, lo scopo, le attività già riportate nello Statuto Il Presidente dell Assemblea dà lettura dello Statuto (che si riporta in allegato al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale), che dopo ampia e proficua discussione viene posto in votazione ed approvato all unanimità. Lo statuto associativo stabilisce in particolare che l adesione all Associazione é libera, che il funzionamento é basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che é assolutamente escluso ogni scopo di lucro. L Associazione è denominata ha sede a, in via ed ha durata a tempo indeterminato. L Associazione non ha fini di lucro. E vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L Associazione persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale. Le attività, il funzionamento degli organi sociali e le altre norme che regolano la vita dell Associazione sono stabiliti dallo Statuto. Si passa all elezione dei membri del Consiglio Direttivo con individuazione delle relative cariche e funzioni. Vengono all unanimità eletti: - Presidente; -, Vicepresidente; - Segretario; - Tesoriere; - Consigliere - Ecc. - Ecc. Al Presidente vengono conferiti tutti i poteri di gestione e di rappresentanza dell Associazione con firma sociale di fronte a terzi. Gli eletti dichiarano di accettare la carica. Il presente atto consta di pagine, viene letto, approvato e sottoscritto. Luogo e data Firma I soci fondatori 79

80 STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE ART. 1) 1. E costituita l Associazione denominata ART. 2) 1. L Associazione ha sede legale a, Via ed ha durata a tempo indeterminato. 2. Essa potrà istituire con delibera dell Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. 3. La variazione di sede legale deliberata dall Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto. ART. 3) 1. L Associazione non ha fini di lucro. 2. E vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge o effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria. 3. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. ART. 4) 1. L Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. 2. Specificare gli scopi di solidarietà e promozione sociale dell associazione 3. Allo scopo di realizzare le finalità sociali l Associazione potrà elencare le attività sociali istituzionali che possono essere svolte per raggiungere i fini di solidarietà sociale SOCI ART. 5) 1. L associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. L associazione può inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati. L associazione può avvalersi di tali prestazioni con le modalità e forme conformi alla legge. ART. 6) 1. Possono far parte dell Associazione le persone fisiche, le società, associazioni ed enti che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti: a. condividere gli scopi e la finalità dell Associazione; b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni. 2. La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. 3. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante. ART. 7) 1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l elettorato attivo e passivo. 2. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. 80

81 3. I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell Associazione. 4. Tutti gli associati regolarmente iscritti, ad eccezione dei soci minorenni, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell associazione. ART. 8) 1. Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all Associazione con l osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni: a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza; b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali. 2. È compito del Consiglio Direttivo dell Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. 3. In caso di non ammissione l interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo. ART. 9) 1. I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. 2. L adesione all Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E comunque facoltà degli aderenti all Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari. ART. 10) 1. Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione. I soci sono espulsi per i seguenti motivi: a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali; b. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti, anche dopo un richiamo, al versamento della quota associativa o d ingresso; c. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell Associazione o tali da lederne l onorabilità, il decoro ed il buon nome. 2. Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. ORGANI DELL ASSOCIAZIONE ART. 11) 1. Gli organi dell Associazione sono: a. L Assemblea dei Soci; b. Il Consiglio Direttivo; c. Il Presidente; d. Il Collegio dei Revisori solo se istituito dall assemblea o obbligatorio per legge. 2. L Assemblea ordinaria potrà altresì nominare un Presidente onorario tra le persone particolarmente significative per lo sviluppo delle attività o tra coloro che si sono particolarmente distinti con la propria opera per la promozione dei diritti umani e civili. ART. 12) 1. L Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l organo deliberativo dell Associazione. 2. All assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa. 81

82 3. All assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti: a. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo; b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell associazione; c. approvare le linee generali del programma di attività dell associazione; d. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere; 4. All assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti: a. deliberare sullo scioglimento dell associazione; b. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo. 5. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, , fax) purchè vi possa essere un riscontro scritto dell avvenuta comunicazione, contenente i punti all ordine del giorno, la data, l ora ed il luogo dell Assemblea, nonché la data, l ora ed il luogo dell eventuale Assemblea di seconda convocazione. ART. 13) 1. L Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l anno per l approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell esercizio. 2. L Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti. 3. L Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell Assemblea constatare al regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea. 4. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni. ART. 14) 1. Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all art. 21 C.C.. 2. L assemblea ordinaria sarà regolarmente costituite con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. 3. L assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (trequarti) degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. 4. L Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29. ART. 15) 1. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto. 2. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all articolo 2532, secondo comma, del codice civile. 82

83 ART. 16) 1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di consiglieri e massimo di membri eletti dall Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi. 2. I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina. 3. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere. 4. Il primo Consiglio Direttivo e le relative cariche di cui al comma precedente viene nominato nell atto costitutivo. ART. 17) 1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. 2. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. ART. 18) 1. Il Consiglio Direttivo : a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall Assemblea dei soci; b. cura l esecuzione delle deliberazioni dell Assemblea; c. redige i bilanci da sottoporre all approvazione dell Assemblea; d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all attività sociale; e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere; f. delibera circa l ammissione, la sospensione, la radiazione e l espulsione dei soci; g. determina l ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento; h. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale. ART. 19) 1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi. 2. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente. 3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente. ART. 20) 1. Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell Associazione e la firma sociale. 2. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell Associazione. 3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente. 4. Al Presidente dell Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l attività compiuta, l ordinaria amministrazione dell Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. 5. Il Presidente convoca l Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell Associazione, verifica l osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. 83

84 ART. 21) 1. Il Segretario cura l attività amministrativa dell associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell associazione. 2. Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e provvede alla conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo. ART. 22) 1. Il Collegio dei Sindaci Revisori, qualora istituito dall assemblea o obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall Assemblea anche tra persone non socie. 2. Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni. 3. Il Collegio dei Sindaci Revisori: - controlla l amministrazione dell Associazione ; - vigila sull osservanza delle leggi del presente Statuto e del Regolamento Interno; - accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio. 4. Il Collegio dei Sindaci Revisori può, nell ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. 5. I Sindaci Revisori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. PATRIMONIO DELL ASSOCIAZIONE ART. 23) 1. Il fondo patrimoniale dell Associazione è indivisibile ed è costituito: a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell Associazione; b. eventuali fondi di riserva costituiti con l eccedenza di bilancio; c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti. 2. Le risorse economiche dell Associazione sono costituite da: a. dai contributi annuali e straordinari degli associati; b. dai contributi dei privati; c. dai contributi dell Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; d. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell Associazione; e. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi; f. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; g. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; h. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell associazionismo sociale; j. proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore. Art. 24) 1. Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili. 84

85 SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO ART. 25) 1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all Associazione. 2. I libri dell Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall Associazione a spese del richiedente. ART. 26) 1. Il bilancio dell Associazione, comprendente l esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell anno successivo, e approvato dall Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell esercizio. 2. Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell Associazione, con distinzione tra quella attinente all attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti. ART. 27) 1. Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione. SCIOGLIMENTO DELL ASSOCIAZIONE ART. 28) 1. Lo scioglimento dell Associazione deve essere deliberato dall Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati. ART. 29) 1. In caso di scioglimento l Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. 2. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell Associazione, sentito, se obbligatorio per legge, l organismo di controllo di cui all art. 3, comma 190, della L. 23/12/96 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. DISPOSIZIONI FINALI ART. 30) 1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia. I SOCI FONDATORI 85

86 DOMANDA DI AMMISSIONE COME MEMBRO DELL ASSOCIAZIONE <...> con sede in <...>, via <...>, n. <...> Dati del richiedente l ammissione come socio nell Associazione Cognome e Nome: <...> Nato a <...> Comune di <...>, CAP <...>, Provincia <...> Indirizzo: via <...>, n. <...> C.F. <...> Professione <...> Tipo di rapporto associativo scelto: socio sostenitore: quota associativa annuale <...>; socio ordinario: quota associativa annuale <...>. Modalità di pagamento della quota annuale: - effettuato in contanti - effettuato sul conto corrente postale n. <...>; effettuato con carta di credito n. <...> il <...>; effettuato con assegno bancario n. <...> il <...>. Luogo <...>, data <...>. Firma <...> Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi sociali validamente costituiti. A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto sociale. Con la firma il sottoscritto autorizza l Associazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Luogo <...>, Data <...> Firma <...> PARTE RISERVATA ALL ASSOCIAZIONE Ammesso Non ammesso Delibera del Consiglio Direttivo n.del Iscritto nel libro soci il.al n.. Firma del Presidente 86

87 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI (Comunicazione da effettuare nelle forme previste dallo Statuto) Agli Associati dell Associazione <...> con sede in <...>, via <...>, n. <...> I Signori associati dell Associazione <...> sono convocati in assemblea ordinaria che si terrà in <...>, via <...>, n. <...>, presso la sede dell Associazione alle ore <...>, il giorno <...>, in prima convocazione; ed occorrendo, in seconda convocazione nello stesso luogo il giorno <...>, alle ore <...>, onde deliberare sull ordine del giorno sotto precisato: 1) <...>; 2) <...>; 3) <...>; 4) varie ed eventuali. Luogo <...>, Data <...> Il Consiglio di amministrazione <...> VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELL ASSOCIAZIONE <...> DEL <...> L anno <...>, il giorno <...> del mese di <...>, alle ore <...>, presso la sede sociale in <...>, via <...>, n. <...>, si è riunita l Assemblea ordinaria dell Associazione <...>, come da avviso inviato agli associati in data <...> con raccomandata n. <...>, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1) <...>; 2) <...>; 3) <...>; 4) <...>; 5) <...>. Sono presenti n. <...> soci su <...> iscritti. L Assemblea all unanimità designa quale Presidente il Signor <...> e segretario il Signor <...>. Il Presidente rileva che l Assemblea è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti supera quello richiesto dallo statuto per la validità dell Assemblea di prima [seconda] convocazione. Il Presidente dichiara l Assemblea validamente costituita e apre la discussione e invita a deliberare sul seguente ordine del giorno: 1) <...>; 2) <...>; 3) <...>; 4) <...>; 5) <...>. Il Presidente illustra gli argomenti all ordine del giorno e quindi apre la discussione. Il socio <...> chiede la parola per far presente che <...>. Esaurita la discussione, il Presidente mette in votazione quanto proposto ed illustrato in precedenza risultante al punto 1 dell ordine del giorno. La proposta del Presidente viene approvata all unanimità. Sul secondo punto all ordine del giorno non vengono avanzate proposte. [ ] Esaurito così l ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta l Assemblea alle ore <...> previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale. Il Segretario <...> Il Presidente <...> 87

88 DELEGA PER LA PARTECIPAZIONE IN ASSEMBLEA DEI SOCI [Da redigersi in carta libera] Luogo <...>, Data <...> Spett.le Associazione <...> via <...>, n. <...> CAP <...> località <...> Con la presente delego il Signor <...>, nato in <...>, il <...>, domiciliato in <...>, nella sua qualità di socio di codesta Associazione, a rappresentarmi a tutti gli effetti di legge all Assemblea generale (ordinaria o straordinaria) dei soci convocata per il giorno <...>, conferendogli i più ampi e necessari poteri. Dichiaro inoltre di approvare ritenere valido il suo operato. Il delegante <...> 88

89 FAC-SIMILE LETTERA D INCARICO PER MISSIONE Il/la sottoscritto/a nato/a a il documento d identità in qualità di responsabile del progetto per conto dell associazione AUTORIZZA il/la sig./sig.ra nato/a a il documento d identità a recarsi in missione a dal giorno al giorno utilizzando (barrare una o più caselle) TRENO AEREO METRO BUS NAVE AUTO DI SERVIZIO AUTO PROPRIA TAXI in relazione al progetto sopra menzionato per i seguenti motivi: Data Firma del responsabile del progetto 89

90 RICEVUTA RIMBORSO DELLE SPESE DOCUMENTATE DI VOLONTARI ASSOCIAZIONE Cognome e Nome: <...> Luogo di nascita: <...> Data di nascita: <...> Residenza: <...> Via <...> n. <...> CAP <...> Città <...> Prov. <...> C.F. <...> Scheda di liquidazione spese documentate Liquidazione spese documentate Sostenute per conto di <...> In riferimento al progetto avente per oggetto <...> Nel periodo <...>, come da lettera di incarico del <...> rimetto prospetto delle spese sostenute e da rimborsare. Spese di viaggio documentate Titolo di viaggio <...> Aereo <...> euro <...> Treno <...> A <...> Pullman <...> A <...> Metrobus <...> A <...> Taxi<...> A <...> Auto propria (non si può andare al di là delle tariffe ACI) Tipo <...> Targa <...> * Itinerario <...> Km. A/R <...> Euro/km A <...> * Pedaggi (allegare ricevute e scontrini) <...> A <...> * Totale spese di viaggio documentate <...> A <...> Spese vitto e alloggio documentate Pasti (allegare ricevute) <...> A <...> Pernottamento (allegare ricevute) <...> A <...> Totale spese di vitto ed alloggio documentate <...> A <...> Luogo <...>, Data <...> TOTALE SPESE A <...> 90

91 RENDICONTO SPECIFICO SU RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI Nome iniziativa/manifestazione e data Entrate USCITE Proventi raccolti da soci e/o privati Contributi erogati da enti pubblici Contributi erogati da imprese Altre entrate Spese per acquisto beni Spese per promozione iniziativa Spese per collaboratori Spese per. Euro TOTALI L art. 8 del D.LGS. 460/97 ha introdotto l obbligo, per gli enti non commerciali, di rendicontare singolarmente ed analiticamente (entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio) in un apposito e separato rendiconto le operazioni finanziarie connesse con l attività svolta in occasione delle pubbliche raccolte di fondi. Si ricorda che la non imponibilità dei fondi raccolti si realizza a condizione che si tratti di raccolte svolte occasionalmente ed in occasioni di particolari circostanze (celebrazioni, manifestazioni, campagne di sensibilizzazione, ecc.) Di seguito alcuni indirizzi di siti internet dove è possibile trovare documentazione e notizie utili alle APS Sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Sito dei Servizi Sociali della Regione Umbria dove si è possibile reperire normativa e informazioni sul sociale. Di seguito alcune pagine specifiche del sito. Link economia sociale in cui si possono leggere gli strumenti utilizzati dalla Regione Umbria Link Associazionismo dove si possono reperire sia la normativa nazionale che regionale e gli atti amministrativi di attuazione; Link Cooperazione sociale in cui è possibile reperire la normativa nazionale, regionale e gli atti amministrativi di attuazione; Link Volontariato in cui è possibile reperire la normativa e l albo aggiornato. 91

92

93 Direzione Generale per il Volontariato, l'associazionismo e le Formazioni Sociali Registro Nazionale delle Associazioni di promozione sociale aggiornato al 20 settembre 2006 Legge 7 dicembre 2000, n. 383 Le seguenti Associazioni nazionali di promozione sociale sono attualmente iscritte al Registro Nazionale: 1. LEGA NAVALE ITALIANA, con sede in Roma 2. LIBERA. ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE, con sede in Roma 3. C.A.P.I.T. Confederazione di Azione Popolare Italiana, con sede in Roma 4. A.S.I. Alleanza Sportiva Italiana, con sede in Roma 5. A.I.S.M. onlus Associazione Italiana Sclerosi Multipla, con sede in Roma 6. A.N.M.I.L. onlus Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro, con sede in Roma 7. C.S.I. Centro sportivo Italiano, con sede in Roma 8. C.T.S. Centro Turistico Studentesco e giovanile, con sede in Roma 9. E.N.D.A.S. Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale, con sede in Roma 10. M.A.C. Movimento Apostolico Ciechi, con sede in Roma 11. U.N.C.A.L.M. Unione Nazionale Circoli e Associazioni Lirico Musicali, con sede c/o Festival Pucciniano, Torre del Lago Puccini (LU) 12. O.N.M.I.C. Opera Nazionale Mutilati Invalidi Civili, con sede in Roma 13. A.I.G. Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, con sede in Roma 14. A.I.P.D. onlus Associazione Italiana Persone Down, con sede in Roma 15. A.I.A.S. onlus Associazione Italiana Assistenza Spastici, con sede in Roma 16. U.I.C. onlus Unione Italiana Ciechi, con sede in Roma 17. C.O.N.A.C.R.E.I.S. Coordinamento Nazionale Associazioni e Comunità di Ricerca Etica Interiore Spirituale, con sede in Milano 18. CODACONS Coordinamento delle Associazioni per la tutela dell'ambiente e per la Difesa dei Diritti degli Utenti e Consumatori, con sede in Roma 19. FE.NA.L.C. Federazione Nazionale Liberi Circoli, con sede in Roma 20. A.N.L.A. Associazione Nazionale Lavoratori Anziani di Azienda, con sede in Roma 21. C.S.D.C. onlus Centro Servizi per i Diritti del Cittadino, con sede in Roma 22. A.I.STOM. onlus Associazione Italiana Stomizzati, con sede in Bari 23. CODICI Centro per i Diritti del Cittadino, con sede in Roma 24. FEDER-ITALIA Federazione Italiana per l'assistenza Sport, Tempo Libero, Ecologia e Ambiente, con sede in Roma 25. M.C.L. Movimento Cristiano Lavoratori, con sede in Roma 26. F.I.S.H. Federazione Italiana Superamento Handicap, con sede in Roma 27. "Associazione A.R.C.I.", con sede in Roma 28. Federazione Centri di Solidarietà della Compagnia delle Opere, con sede in Milano 29. F.I.Tu.S. Federazione Italiana Turismo Sociale, con sede in Roma 30. ETSI Ente Turistico Sociale Italiano, con sede in Roma 31. F.I.Te.L. Federazione Italiana Tempo Libero, con sede in Roma 32. ANCeSCAO Associazione Nazionale Centri Sociali Comitati Anziani e Orti, con sede in Bologna 33. ANPVI Onlus Associazione Nazionale Privi della Vista e Ipovedenti, con sede in Roma 34. Accademia Europea C.R.S./I.D.E.A., con sede in Dalmine (BG) 35. A.I.C.S., Associazione Italiana Cultura e Sport, con sede in Roma 36. A.P.I.CI. Associazioni Provinciali Invalidi e Cittadini Anziani, con sede in Roma 37. AUSER Associazione per l'autogestione dei Servizi e la Solidarietà, con sede in Roma 38. E.N.S. Onlus, Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordomuti, con sede in Roma 39. ANGLAT Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti, con sede in Roma 40. ITALIA NOSTRA Onlus, Associazione nazionale per la tutela del patrimonio storico artistico e naturale della nazione, con sede in Roma 93

94 41. Federazione SCS/CNOS Servizi Civili e Sociali/Centro Nazionale Opere Salesiane, con sede in Roma 42. ACSI Associazione Centri Sportivi Italiani, con sede in Roma 43. ACLI Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani, con sede in Roma 44. Federazione dell'impresa Sociale Compagnia delle Opere, con sede in Milano 45. AZZURRI NEL MONDO, con sede in Roma 46. U.I.S.P. Unione Italiana Sport Per Tutti, con sede in Roma 47. U.S. ACLI Unione Sportiva ACLI, con sede in Roma 48. F.I.C. Federazione Italiana per la Cremazione, con sede in Torino 49. C.T.G. Centro Turistico Giovanile, con sede in Roma 50. A.I.C. Associazione Italiana per la Celiachia, con sede in Pisa 51. LEGAMBIENTE Onlus, con sede in Roma 52. UNPLI Unione Nazionale Pro Loco d'italia, con sede in Ladispoli (Roma) 53. Federazione Nazionale Pro Natura, con sede in Torino 54. A.N.S.P.I. Associazione Nazionale S. Paolo Italia, con sede in Brescia 55. M.S.P. Italia Movimento Sportivo Popolare Italia, con sede in Roma 56. The Ageing Society Onlus, con sede in Pomezia (Roma) 57. Forum delle Associazioni Familiari, con sede in Roma 58. PGS Polisportive Giovanili Salesiane, con sede in Roma 59. FIPEC Federazione Italiana per l'educazione Continua, con sede in Roma 60. Comunità di S.Egidio ACAP ONLUS, con sede in Roma 61. ARCIRAGAZZI, con sede Roma 62. AISE, con sede in Milano 63. ARCI PESCA FISA, con sede in Roma 64. Associazione Nazionale Italiana Familiari e Vittime della Strada, con sede in Roma 65. FIADDA Associazione Nazionale Famiglie Italiane per la Difesa dei Diritti degli Audiolesi, con sede in Genova 66. UNMIL Unione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, con sede in Roma 67. UNITALSI Unione Nazionale Italiana Trasporti Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali, con sede in Roma 68. AGESCI Associazione Nazionale Guide Scout Cattolici, con sede in Roma 69. CNSL Centro Nazionale Sportivo Libertas, con sede in Roma 70. FOCSIV Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario, con sede in Roma 71. Famiglie per l'accoglienza, con sede in Milano 72. Associazione Carta Giovani, con sede in Roma 73. C.S.E.N. Centro Sportivo Educativo Nazionale, con sede in Roma 74. Modavi Onlus, Movimento delle associazioni di volontariato italiano, con sede in Roma 75. Comitato Nazionale per il Telefono Azzurro Onlus, con sede in Milano 76. Associazione Meeting per l'amicizia fra i popoli, con sede in Rimini 77. Eurodesk Italy, con sede in Cagliari 78. Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, con sede in Roma 79. A.A. Alcolisti Anonimi, con sede in Roma 80. U.I.L.T. Unione Italiana Libero Teatro, con sede in Monza 81. ANMIC Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili, con sede in Roma 82. MOIGE Movimento Italiano Genitori, con sede in Roma 83. MO.I.CA. Movimento Italiano Casalinghe, con sede in Mompiano (BS) 84. Touring Club Italiano, con sede in Milano 85. Noi Associazione, con sede in Verona 86. C.N.C.A. Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza, con sede in Roma 87. FE.N.I.A.R.C.O. Federazione Nazionale Italiana delle Associazioni Regionali Corali, con sede in San Vito al Tagliamento (PN) 88. TREKKING ITALIA Associazione Amici del Trekking e della Natura, con sede in Milano 89. VISHWA NIRMALA DHARMA La Pura Religione Universale, con sede in Magliano Sabina (RI) 90. C.I.F. Centro Italiano Femminile, con sede in Roma 94

95 91. ANFFAS Onlus Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali, con sede in Roma 92. AES Italia Associazione Europea Sport Italia, con sede in Napoli 93. I.P.A.S. Istituti Permanenti Attività Sociali, con sede in Bergamo 94. U.N.M.S. Unione Nazionale Mutilati per Servizio, con sede in Roma 95. UCCA Unione Circoli Cinematografici ARCI, con sede in Roma 96. A.N.R.R.A. Associazione Nazionale Reduci Rimpatriati d'africa, con sede in Milano 97. A.I.U.T.O. Associazione Italiana Uguaglianza Tutela e Pari Opportunità Invalidi Civili e Pro Terza Età Disagiata Onlus, con sede a Torino 98. UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare Onlus, con sede a Roma 99. F.A.I.S. Federazione Associazioni Incontinenti e Stomizzati Onlus, con sede a Milano 100. UNIDOWN Unione Nazionale Down Onlus, con sede a Genova 101. AS.SO DI PRO - Associazione Solidarietà Diritto e Progresso, con sede a Roma 102. MOVIMENTO PER LA VITA ITALIANO, cone sede a Roma 103. PAX CHRISTI - Movimento Cattolico Internazionale per la pace, con sede a Impruneta (FI) 104. AIAB - Associazione Italiana per l'agricoltura Biologica, con sede a Roma 105. SANTA CATERINA DA SIENA, con sede a Ferrara 106. PARENT PROJECT ONLUS, con sede ad Aranova (RM) 107. CTA - Centro Turistico Acli, con sede a Roma 108. FEDERCONSUMATORI, Federazione Nazionale Consumatori e Utenti, con sede a Roma 109. LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE, con sede a Roma 110. MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO ONLUS, con sede a Roma 111. ARCIGAY, con sede a Bologna 112. OVEREATERS ANONYMOUS, con sede legale in Milano 113. ASI CIAO - Alleanza Sociale Italiana Coordinamento Imprese Sociale Associazioni, con sede legale in Roma 114. Associazione "Fondazione Italiana HHT per la Teleangectasia Emorragica Ereditaria o sindrome di Rendu - Osler - Weber", con sede legale in Piacenza 115. Movimento Consumatori, con sede legale in Roma 116. Associazione Nazionale delle Università della terza età - UNITRE - Università delle Tre Età, con sede legale in Torino 117. C.N.G.E.I. Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani, con sede legale in Roma N.B. La numerazione dell'elenco potrebbe non corrispondere al numero del Decreto d'iscrizione delle singole associazioni. L'elenco delle Associazioni di Promozione Sociale iscritte nel Registro Nazionale viene aggiornato periodicamente a cura della Divisione II Associazionismo sociale. 95

96 marzo 2007

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