Manuali del volontariato 1

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1 Manuali del volontariato 1

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3 Le Associazioni di Promozione Sociale: l iscrizione al registro regionale e altri adempimenti a cura di Antonio Sisca Stefania Ricciarelli Valerio Ribichini

4 Cesvol Centro Servizi Volontariato della Provincia di Perugia Via Sandro Penna, 104/106 Sant Andrea delle Fratte Perugia tel. 075/ fax: 075/ Coordinamento editoriale Chiara Gagliano Pubblicazione a cura di Antonio Sisca Stefania Ricciarelli Valerio Ribichini Dottori commercialisti-consulenti dei CESVOL di Perugia e Terni Progetto grafico e videoimpaginazione Studio Fabbri, Perugia Stampa Grafiche Dimme, Bastia Umbra 2007 CESVOL 2007 EFFE Fabrizio Fabbri Editore srl ISBN:

5 Sommario 7 9 Presentazione 1. Le Associazioni di Promozione Sociale e le Organizzazioni di Volontariato a confronto La legge e l iscrizione al registro Le APS: la normativa nazionale e regionale 3. Le finalità della legge sulle APS 3.1 Chi può essere APS 3.2 I requisiti per essere APS 4. Il Registro Nazionale 5. Il Registro Regionale 5.1 La domanda di iscrizione al registro 5.2 Le variazioni ed i controlli regionali sugli iscritti al registro 5.3 Gli schemi di domanda per l iscrizione al registro 6. Agevolazioni per le APS 6.1 Le convenzioni con gli enti pubblici 6.2 La deducibilità/detraibilità dei contributi versati La gestione ordinaria di un APS Gli adempimenti generali e la tenuta dei libri 8. Gli organi sociali Assemblea Consiglio Direttivo Presidente Gli altri organi (eventuali) 9. Il Bilancio annuale

6 Gli aspetti fiscali I redditi da dichiarare 11. Attività Istituzionale e attività commerciale 12. L apertura della partita iva 13. Le APS e l Irap 14. Le APS come sostituti di imposta Sezione normativa e modulistica La normativa generale di riferimento - Legge 07 Dicembre 2000 n L.R. 16 Novembre 2004 n. 22 Norme sull associazionismo di promozione sociale - Deliberazione della Giunta Regionale del 12/01/2005, n. 31 Attuazione art. 5 L.R. 16 novembre 2004, n. 22 Norme sull associazionismo di promozione sociale. Disciplina del procedimento amministrativo. - Legge Regionale 27 Dicembre 2006, n. 18 Legislazione turistica regionale (Estratto, artt ) Modulistica (Fac simili di) - Atto Costitutivo e Statuto - Domanda di ammissione a socio - Convocazione assemblea - Verbale assemblea - Delega socio per partecipazione assemblea - Lettera incarico per missione - Scheda rimborso spese - Elenco Associazioni Iscritte Registro Nazionale

7 Presentazione La presente pubblicazione curata dalla Regione Umbria Direzione Sanità e Servizi Sociali Servizio VI Sezione Terzo Settore ed Economia sociale e dai Centri di Servizio per il Volontariato dell Umbria (Cesvol di Perugia e Cesvol di Terni) vuole essere uno strumento operativo utile per le associazioni di promozione sociale (APS). È un momento in cui gli enti senza scopo di lucro assumono un importanza sempre maggiore costituendo una vasta area di collegamento tra società e Stato. Sulla base di un principio di sussidarietà condiviso lo Stato e gli enti locali assumono sempre più la funzione di soggetti regolatori con attività di indirizzo nella programmazione delle politiche sociali e, in particolare, assumono sempre più il ruolo di coordinatore dell azione dei soggetti erogatori dei servizi alla persona. In un contesto di domanda di servizi sociali sempre crescente e sempre, giustamente, più esigente in termini qualitativi si aprono significativi spazi di attività per l iniziativa privata ed in particolare per il settore non profit, inteso sempre più come momento di partecipazione e di interesse dei cittadini che si mettono insieme per dare risposte unitarie e sistematiche. In questo ampio quadro si inserisce l attività della associazioni di promozione sociale. Con l emanazione della Legge 07 Dicembre 2000, n. 383, recepita poi nella Regione Umbria con la L.R. 16 Novembre 2004, n. 22 è stata disciplinata una nuova figura nell ambito degli enti non profit che si va ad aggiungere a quelle già esistenti (organizzazioni di volontariato ed altre) con tratti che molte volte sono coincidenti e che invece per alcuni aspetti sono peculiari e specifici delle APS. La guida illustra in maniera sintetica le caratteristiche soggettive e oggettive delle APS, ossia chi può essere qualificata come tale, quali requisiti deve avere e quali sono i settori di intervento di questi soggetti. Illustra gli adempimenti necessari ai fini dell iscrizione al registro regionale delle APS e la relativa disciplina. Passa in rassegna quelli che sono i momenti salienti della vita associativa, dalla costituzione alla gestione ordinaria, dallo svolgimento di un eventuale attività commerciale ai rapporti con i soci. È corredata altresì di una serie di fac-simili atto costitutivo, statuto, documenti sociali e contabili che possono essere utili nella vita di tutti i giorni di un associazione. Con la presente pubblicazione non si ha la pretesa di analizzare approfonditamente tutti gli aspetti che riguardano le APS ma si vuole fornire uno strumento immediato e facilmente consultabile da parte delle associazioni. 7

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9 1. Le Associazioni di Promozione Sociale e le Organizzazioni di Volontariato a confronto Il mondo degli enti senza scopo di lucro (enti non profit) si presenta articolato e vario e formato da una serie da soggetti che se da un lato presentano aspetti comuni dall altro assumono proprie peculiarità che li rendono diversi tra loro. In questa guida che prende in esame le associazioni di promozione sociale si vuole tracciare brevemente, in questo primo paragrafo, un parallelismo tra questa tipologia di ente e le organizzazioni di volontariato in quanto presentano tratti talmente comuni che non sempre è facile capire e scegliere la tipologia di ente che meglio si addice allo svolgimento di determinate attività. Rispetto ad altre associazioni generiche le Organizzazioni di Volontariato (OdV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) hanno la caratteristica comune di avere nel fine solidaristico la propria dimensione fondante, la propria ragione d essere: in altre parole sono produttori di utilità sociale. Si osservi come le OdV e gli enti con qualifica di Onlus devono rivolgere in via prevalente o esclusiva l attività sociale verso i terzi mentre le APS possono apportare utilità sociale svolgendo attività anche a favore dei propri soci oltre che rivolgersi a terzi. La dimensione dell utilità sociale, dell apportare benefici alla collettività, non è scontata in un ente non profit dato che un associazione, sia pure senza fini di lucro, potrebbe benissimo essere rivolta esclusivamente ai propri associati ed avere finalità diverse dalla solidarietà verso terzi. Altri elementi comuni più particolari possono essere evidenziati facendo riferimento alle leggi che disciplinano tali enti. In particolare tali aspetti comuni possono essere così sintetizzati: - L esistenza di un atto costitutivo e/o statuto da cui risultino gli accordi degli aderenti; - l assenza del fine di lucro considerato come divieto di distribuire gli eventuali avanzi di gestione; - la democraticità della struttura; - l elettività delle cariche associative; - i criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti, i loro obblighi e diritti; - la redazione di un bilancio o rendiconto della gestione; - l obbligo di devolvere il patrimonio in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, a fini di utilità sociale. 1.1 Il rapporto con i soci Le organizzazioni di volontariato sono disciplinate dalla legge quadro n. 266 recepita poi a livello locale dalle singole leggi regionali 1 (che istituiscono i Registri Regionali cui le organizzazioni si devono iscrivere per poter godere delle agevolazioni previste dalla legge). La legge n. 266/91 (art. 3) definisce organizzazioni di volontariato ogni organismo che venga liberamente costituito per svolgere attività di solidarietà e senza scopo di lucro. L organizzazione si avvale, in modo determinante e prevalente, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. (art. 1 In Umbria Legge Regionale 25 Maggio 1994 n

10 2, L. n. 266/91). Il concetto della gratuità delle prestazioni degli aderenti è rafforzata dai successivi commi dell art. 2 laddove si prevede che l attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate ( ) le spese effettivamente sostenute. ( ) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l organizzazione. La portata della prescrizione suddetta non deve essere sottovalutata, in quanto l organizzazione dell ente potrebbe risultare incompatibile con questa norma. A ben vedere questa impostazione molto netta e definita nelle OdV è mitigata nelle associazioni di promozione sociale. L art. 18 della legge istitutiva (Legge 7 dicembre 2003, n. 383) a fronte di un primo comma che sostanzialmente riprende quanto già stabilito per le OdV (laddove è previsto che le stesse si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati ), aggiunge un secondo comma che così recita: le associazioni possono inoltre, in casi di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati. Vengono pertanto previsti, per le APS, casi di particolare necessità (al momento abbastanza indistinti e di difficile individuazione) in cui poter instaurare un rapporto di lavoro tra associato e associazione. Resta naturalmente fermo anche per le APS la possibilità di effettuare il rimborso delle spese sostenute dal socio volontario per l attività sociale, opportunamente documentate e nei limiti stabiliti dalla stessa associazione. Nessun limite ad eventuali rapporti di lavoro tra socio e associazione è prevista invece per enti che assumono la qualifica di Onlus e che non siano né ODV né APS. È necessario chiarire che Onlus è solo una qualifica di carattere fiscale e che quindi le stesse non rappresentano un nuovo soggetto giuridico. Il D.Lgs. del 04 Dicembre 1997, n. 460 disciplina gli enti che possono assumere la qualifica di Onlus (associazioni, comitati, fondazioni, soc. cooperative) avuto riguardo ai settori esclusivi in cui intervengono o ai destinatari della propria attività. Si segnala come le OdV iscritte nei Registri Regionali siano considerate Onlus di diritto. Rispetto alla corresponsione di compensi ai soci per le Onlus è previsto solo un tetto agli emolumenti individuali annui corrisposti ai componenti degli organi amministrativi che non possono superare il compenso massimo previsto per il presidente di una Spa. 1.2 Le assicurazioni per i volontari Si osservi come per le OdV è previsto l obbligo di stipulare, per gli aderenti che prestano attività di volontariato, un assicurazione sulla responsabilità civile, sugli infortuni e sulle malattie connessi allo svolgimento dell attività prestata. Il decreto del Ministro dell Industria del 14 Febbraio 1992, successivamente modificato dal D.M. 16 Novembre 1992, ha stabilito le modalità ed i meccanismi per la stipula di tali assicurazioni. Tale obbligo scatta per le APS solo in presenza di un attività svolta in regime di convenzione con lo Stato o gli enti locali (Art L. n. 383/2000). 1.3 Le eventuali attività commerciali Altro aspetto, di importanza non secondaria, risiede nello svolgimento di eventuali attività di carattere commerciale. Le organizzazioni di volontariato sotto questo 10

11 punto di vista sembrano abbastanza limitate potendo svolgere attività produttive marginali i cui proventi comunque non costituiscono redditi imponibili. L elenco di tali attività produttive marginali è riportato dal D.M. 25 Maggio 1995 che ha individuato cinque fattispecie di operazioni. L elencazione è tassativa e, pertanto, solo tali operazioni poste in essere dalle OdV, secondo le modalità ed i limiti individuati, possono godere delle agevolazioni fiscali. Per quanto riguarda l Iva l art. 8, comma 2, L. n. 266/1991 stabilisce che le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato ( ) non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell imposta sul valore aggiunto. Si osservi come a differenza delle imposte dirette dove è previsto un elenco di attività produttive marginali per l Iva il legislatore non ha specificato quali siano le attività da considerare fuori dal campo di applicazione del tributo. In ogni caso nel disporre la non applicazione dell Iva sulle operazioni effettuate, per parte consistente della dottrina, il legislatore si è voluto riferire solo alle attività commerciali marginali e dunque l irrilevanza commerciale delle attività realizzate sarebbe già insita nel concetto di marginalità/occasionalità. Per gli enti che assumono la qualifica di Onlus non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale. È una delle agevolazioni di maggiore portata dato che i proventi delle attività istituzionali, secondo quanto dettato dal D.Lgs. n. 460/1997, non sono considerati commerciali e quindi non imponibili ai fini delle imposte dirette. Da sottolineare come l irrilevanza commerciale delle attività istituzionali delle Onlus valga solo ai fini delle imposte dirette e non ai fini Iva, anche se molte delle attività espletate dalle Onlus pur rientrando nel campo di applicazione dell Iva sono comunque considerate esenti così come stabilito dall art. 14 del D.Lgs. n. 460/1997 che ha modificato l art. 10 del D.P.R. n. 633/1972. Le attività delle Onlus che possono essere considerate connesse a quelle istituzionali (così come esplicitate e chiarite dalla C.M. n. 168/E del 26 Giugno 1998), possono essere svolte a patto che i relativi proventi non superino il 66% delle spese complessive dell organizzazione. Nel rispetto di tali limiti le suddette attività pur essendo considerate commerciali non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Bisogna comunque sottolineare, come a fronte delle agevolazioni suddette previste a favore delle Onlus, le stesse devono svolgere esclusivamente le attività previste dallo statuto e rientranti in una delle fattispecie dell art 10 D.Lgs. n. 460/1997 (con aggiunta delle sole eventuali attività connesse). Le APS possono svolgere attività commerciali che siano ausiliarie e sussidiarie rispetto a quella principale e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali. La norma riprende in buona sostanza il principio di carattere generale previsto per tutti gli enti non commerciali. Si ricorda al riguardo per tutti gli enti non profit, la possibilità di perdita di qualifica di ente non commerciale qualora si eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo di imposta, introdotta dall art. 6 del D.Lgs. n. 460/1997. Lo stesso articolo illustra i parametri ed i criteri per tale valutazione e successivamente la C.M. n. 124/E del 12 Maggio 1998 ne ha ulteriormente chiarito l ambito di applicazione. 11

12 In conclusione possiamo osservare come i continui e frammentari interventi legislativi sono intervenuti su specifici aspetti (tipo le Onlus) o dato vita ogni volta a nuove figure giuridiche le quali, tra di loro, sono assimilabili al punto tale da sovrapporsi e quindi confondersi. Dal rapporto con i soci volontari, alle eventuali attività commerciali da svolgere: sono solo alcuni esempi di come la disciplina prevista per tali tipi di enti sia diversa tra loro. Nella scelta di un soggetto piuttosto che di un altro bisogna quindi prestare particolare attenzione ai propri bisogni, alla natura ed alle modalità di svolgimento della propria attività per costituire il soggetto più confacente ed idoneo. ODV e APS: uno schema di confronto Organizzazione di volontariato (OdV) È tale ogni ente liberamente costituito al fine di svolgere l attività di volontariato, cioè quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà Associazione di promozione sociale (APS) Sono quegli enti costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza fini di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati Sono rette da un principio solidaristico, di conseguenza, dalla partecipazione all organizzazione i soci nono possono trarre alcuna forma di lucro, anche indiretto. I soci non possono avere nessun rapporto di lavoro né patrimoniale con l associazione e prestano la propria attività liberamente, gratuitamente e spontaneamente Il principio solidaristico regola anche le APS che in maniera prevalente si avvalgono delle prestazioni libere spontanee, gratuite dei propri soci. In casi di particolare necessità l Associazione può però instaurare un rapporto di lavoro anche con i propri associati Nell atto costitutivo o statuto dell organizzazione devono essere espressamente previsti: - Finalità di solidarietà e l assenza di fini di lucro; - la democraticità della struttura; - l elettività e la gratuità delle cariche associative; - la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti; - i criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti, i loro obblighi e diritti; - obbligo di formazione del bilancio e di iscrivere in esso i beni, i contributi o lasciti ricevuti; - modalità di approvazione del bilancio da parte dell Assemblea; - indicazione del quorum per la validità delle deliberazioni dell Assemblea; - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento conformemente all art. 5.4 L. n. 266/91 L atto costitutivo e lo statuto devono necessariamente avere la forma scritta che sia sotto forma di atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata. Nello statuto devono essere previsti: - La denominazione; - La sede legale; - L oggetto sociale; - L assenza del fine di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette; - L obbligo di reinvestire l eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste; - Le norme sull ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione delle cariche associative; - I criteri di ammissione e di esclusione dei soci e i loro diritti e obblighi; - L obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione da parte degli organi statutari; - Le modalità di scioglimento dell associazione; - L obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale. 12

13 Organizzazione di volontariato (OdV) Le risorse economiche di una Odv possono venire da: - Contributi degli aderenti e privati; - Contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; - Contributi di organismi internazionali; - Donazioni e lasciti testamentari; - Rimborsi derivanti da convenzioni; - Entrate da attività commerciali e produttive marginali. Associazione di promozione sociale (APS) Le Aps possono: - Ricevere quote o contributi da parte degli associati nonché eredità, donazioni e legati; - Ricevere contributi dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali o da altri enti o istituzioni pubbliche; - Svolgere prestazioni di servizi su convenzione; - Svolgere attività di cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; - Ricevere erogazioni liberali da associati e da terzi. Ai fini Ires, per tali enti si prevede che i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili qualora sia documentato il loro totale impiego per fini istituzionali dell organizzazione stessa. Sono Onlus di diritto Qualora svolgano attività commerciale ausiliaria e sussidiaria tassano i relativi utili secondo il regime contabile-fiscale adottato. Le APS, iscritte nel Registro Nazionale possono qualificare un ramo di attività come Onlus. In quanto Onlus di diritto le eventuali erogazioni liberali da parte di aziende o privati sono deducibili/detraibili secondo i parametri di legge Agevolazioni sono previsti dall art 22 della legge per chi contribuisce al sostentamento, attraverso erogazioni liberali, delle attività delle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri. 13

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15 La legge e l iscrizione al registro

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17 2. Le APS: la Normativa nazionale e regionale Le Associazioni di Promozione Sociale (APS) sono disciplinate dalla Legge quadro del 07 Dicembre 2000, n. 383 che demanda alle regioni il recepimento della normativa a livello locale. La Regione Umbria ha emanato la L. R. 16 Novembre 2004 n. 22 in attuazione di tale delega ed istituito il Registro Regionale delle APS con regolamento del 21 Gennaio 2005, n. 31. La locuzione associazioni di promozione sociale, a ben vedere, non è nuova nel panorama legislativo italiano, dato che la stessa era presente nell art. 5, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 460/1997 e faceva riferimento alle associazioni ricomprese fra gli enti di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, art. 3, comma 6, lett. b), le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero degli Interni. Tale disposizione in realtà non dà alcuna definizione di APS, ma stabilisce semplicemente che a favore di determinati enti non si applicano i limiti ordinariamente previsti per il rilascio delle autorizzazioni comunali concernenti la somministrazioni di alimenti e bevande. Non viene pertanto data alcuna definizione di tali enti, mentre il requisito determinante risulta il riconoscimento ministeriale. La legge in commento prevede invece un sistema organico di disciplina di tali enti stabilendo che esse, per fruire di particolari agevolazioni debbano essere iscritte nei registri regionali e/o nazionale. È vero comunque che tale disciplina non sostituisce la precedente, ma si aggiunge a questa per cui potremmo avere APS che sono tali in base alla precedente disciplina, altre che lo sono in quanto iscritte nei registri regionali e/o nazionali previsti dalla L. n. 383/2000, oppure, e pensiamo possano essere la maggioranza delle APS, che godano di entrambe i regimi in quanto aderenti ad un associazione nazionale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero degli interni e contestualmente si iscrivono al registro regionale. Le APS, quali enti senza scopo di lucro, si vanno inoltre ad aggiungere ad una serie di altri soggetti già esistenti (organizzazioni di volontariato, enti che possono avere la qualifica di Onlus, ed altri) ponendo un altro tassello in un mondo che si presenta sempre più articolato e vario e che ha la necessità di una semplificazione a livello normativo piuttosto che di un proliferare di nuove figure. Se è vero infatti che le APS vanno a coprire un vuoto lasciato dalle precedenti normative sembra altrettanto vero che l istituzione di nuovi soggetti rischia di creare confusione per l accavallarsi di soggetti che presentano tratti comuni non distinguibili l uno dall altro. Nei paragrafi precedenti sono stati analizzati alcuni aspetti comuni e differenze delle APS con le Organizzazioni di Volontariato (ODV). Al momento della sua costituzione è infatti opportuno che un associazione valuti qual è la veste giuridica che vuole assumere, se quella di APS o di ODV (rimanendo ovviamente nell ambito dei soggetti che presentano caratteristiche simili e che sono oggetto (le APS) di analisi nella presente guida). Si osservi che entrambe le tipologie (APS e ODV) sono regolamentate a livello regionale 17

18 dall iscrizione in uno specifico registro e che l iscrizione in uno dei due registri è incompatibile con l iscrizione nell altro registro. Esempio: un organizzazione di volontariato, attualmente iscritta al registro regionale delle Odv, se volesse iscriversi al registro regionale delle APS, nel momento in cui è accettata la relativa domanda, e quindi viene iscritta nel registro delle APS, viene automaticamente cancellata dal registro delle organizzazioni di volontariato. Tale impostazione appare del tutto condivisibile in quanto appare netta la scelta fatta dal legislatore di disciplinare, con la legge n. 383/2000, tutto l associazionismo che non possiede i requisiti per l iscrizione al registro del volontariato. Al contrario dell incompatibilità con l iscrizione nel registro del volontariato, si segnala invece come le Associazioni Pro-loco, possono continuare ad essere iscritte nello specifico albo regionale delle Pro-loco (ora di competenza delle province, anche se la delega non è stata ad oggi resa operativa) ed essere altresì iscritte, - qualora ovviamente abbiano i requisiti richiesti dalla legge anche al registro delle APS. organi regionali in materia di associazionismo; d) incentivazione di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori delle associazioni di promozione sociale; e) formulazione di pareri sugli atti di programmazione di cui all articolo 9; f) promozione di scambi di conoscenza e di forme di collaborazione fra le associazioni di promozione sociale umbre, quelle nazionali ed estere e quelle di volontariato. Osservatorio Regionale dell associazionismo In conformità a quanto previsto dall art 14 della legge nazionale, la Regione Umbria ha previsto l istituzione dell Osservatorio Regionale dell Associazionismo. A norma dell art. 10 della legge regionale all Osservatorio sono demandati i seguenti compiti: a) promozione di studi e ricerche sull associazionismo; b) pubblicazione di un rapporto triennale sull andamento del fenomeno associativo in Umbria; c) formulazione di pareri e proposte agli 18

19 3. Le finalità della legge sulle APS La L. n. 383/2000 nel disciplinare le APS chiarisce che si vuole riconoscere il valore dell associazionismo come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Ne promuove pertanto lo sviluppo nella salvaguardia della propria autonomia. Un altro soggetto del terzo settore che viene istituito come affermazione della volontà di riconoscere e dare legittimità giuridica a quel privato-sociale che sempre di più si diffonde nella nostra società come espressione della capacità di auto organizzazione dei cittadini per dare risposte a situazioni di carattere sociale, culturale, civile. Scopo della legge è infatti anche quello di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti. Le APS sono costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza fini di lucro nel pieno rispetto della libertà e di dignità degli associati. Si sottolinea come già in questa definizione delle finalità si possa cogliere una differenziazione (sostanziale) con le organizzazioni di volontariato: le APS sono costituite al pari delle ODV per finalità di utilità sociale, quindi per apportare con la loro attività un contributo alla collettività diffusa, ma a differenza delle ODV possono indirizzare la propria attività anche ai propri soci oltre che nei confronti di terzi. Si pensi al caso di un centro sociale culturale, ricreativo per anziani: è ovviamente un attività socialmente utile in quanto è di notevole rilevanza sociale offrire un punto di ritrovo, che possa assolvere a funzioni di socializzazione e prevenzione di emarginazione molto importanti in una società come la nostra sempre più anziana. In ogni caso queste attività di utilità sociali sono offerte all interno del proprio tessuto associativo, a favore dei propri soci: è anche vero che questo associazioni rivolgono spesso anche la loro attività all esterno (ed in questo fanno tipicamente volontariato ) ma con questo completano in maniera significativa quella funzione di promozione sociale per cui sono nate. 3.1 Chi può essere APS Possono assumere la qualifica di APS: - Le associazioni riconosciute o non riconosciute; - I gruppi ed i loro coordinamenti o federazioni. Nono possono mai essere qualificati come APS: - I partiti politici; - Le organizzazioni sindacali; - Le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati. 3.2 I requisiti per essere APS Per potere essere qualificate come APS bisogna essere costituiti tramite atto scritto, regi- 19

20 strato o autenticato, o redatto nella forma di atto pubblico 2. Nell atto costitutivo (o statuto) devono essere obbligatoriamente riportati: - La denominazione; - La sede legale; - L oggetto sociale; - L assenza del fine di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette; - L obbligo di reinvestire l eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste; - Le norme sull ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione delle cariche associative 3 ; - I criteri di ammissione e di esclusione dei soci e i loro diritti e obblighi; - L obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione da parte degli organi statutari; - Le modalità di scioglimento dell associazione; - L obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale. 2 La legge quadro nazionale parla solo di atto scritto. L obbligo di essere dotati di un atto che oltre alla forma scritta sia registrato, autenticato o redatto nella forma di atto pubblico è stato previsto dalla legge della Regione Umbria che ha in maniera opportuna ripreso quanto già era stato previsto, a livello fiscale, dal D.Lgs. n. 460/1997 sugli enti di tipo associativo. 3 In relazione alla particolare natura di alcune associazioni, tale disposizione può essere derogata, sentito il parere dell Osservatorio regionale dell associazionismo. Ognuno di questi requisiti è da considerarsi essenziale tanto che la perdita anche di uno solo di tali requisiti comporta la cancellazione dal registro. Si segnala come la maggior parte delle clausole previste per essere qualificate come APS siano coincidenti con quanto il legislatore fiscale ha previsto nel D. Lgs. n. 460/1997 per gli enti di tipo associativo per godere delle agevolazioni previste dalla legge. In relazione ad alcuni punti più significativi dei suddetti requisiti si chiarisce: Oggetto sociale e assenza di scopo di lucro: Siamo nel mondo degli enti che non hanno come scopo principale quello del profitto.. Scopo (missione) principale è sempre di natura ideale e mai economica: è il raggiungimento di finalità di carattere sociale, culturale, civile, ecc. Le attività che l associazione svolgerà sarà quindi diretta a raggiungere lo scopo sociale e che sono quindi riportate negli statuti. Se lo scopo dell associazione non può essere di tipo economico, può darsi però che, per raggiungere tale scopo, l associazione svolga anche un attività di tipo economico: bisogna in questi casi porsi il problema di carattere fiscale se, ed in quale misura, l associazione può porre in essere tale attività e gli adempimenti conseguenti allo svolgimento di un attività che fiscalmente assuma la qualifica di attività commerciale La democraticità dell ente Il criterio su cui deve essere basata la vita associativa è quello della democraticità e dell uguaglianza dei soci. L atto costitutivo deve contenere l indicazione dei diritti e degli 20

21 obblighi dei soci. Ai membri dell associazione non potranno essere richiesti obblighi, né essi potranno vantare diritti all infuori di quelli che sono esplicitamente contemplati nell atto costitutivo e/o connaturati al contratto stesso di associazione (quali: diritto di intervento in assemblea, diritto di voto, diritto di impugnare le delibere assembleari, diritto di recesso, ecc.). Fra gli obblighi vi sono tipicamente quello di versare la quota associativa annuale, i contributi periodici, o di prestare la propria opera personale, versare somme supplementari in caso l associazione presenti determinate esigenze. Se è possibile prevedere contribuzioni differenziate fra gli associati in merito alle diverse categorie di appartenenza (es. soci ordinari e soci sostenitori) non è però ammissibile che si creino fra gli associati disuguaglianze, in merito a diritti di tipo amministrativo, prevedendo per esempio che solo determinate categorie di associati godano del diritto di voto (attivo o passivo) I criteri di ammissione e di esclusione degli associati Uno degli elementi obbligatori che deve contenere lo statuto riguarda le condizioni in base alle quali vengono ammessi/esclusi gli associati. I soci sono interessati al fatto che chi vuole entrare a far parte dell associazione possegga determinati requisiti: l associazione è un contratto a struttura aperta, per cui non sarebbero valide clausole che vietassero nuove adesioni all associazione e che rimettessero al mero arbitrio degli amministratori il giudizio sull ammissione di nuovi soci, però è possibile subordinare l ingresso nell associazione al possesso delle condizioni richieste nell atto costitutivo. In ogni caso questo non vuol dire che coloro che dimostrino di avere i requisiti richiesti per l ammissione abbiano perciò stesso il diritto di entrare a far parte dell associazione: l adesione di richiesta di adesione all associazione è una proposta di tipo contrattuale e quindi l associazione, come controparte contrattuale, può accettarla o meno Il rendiconto dell esercizio La legge in argomento prevede l obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione da parte degli organi statutari. Con tale formulazione il legislatore ha espressamente ripreso quanto già previsto nel D.Lgs. n. 460/1997 relativamente alle clausole obbligatorie che devono contenere gli enti di tipo associativo per godere delle agevolazioni fiscali previste. La necessità di redigere il rendiconto alla fine di ogni anno sociale è data non solo per ottemperare a disposizioni legislative ma anche (e soprattutto) per esigenza di trasparenza interna e esterna. Una corretta rappresentazione di quelle che sono i movimenti finanziari, economici e patrimoniali dell ente garantisce innanzi tutto i soci ed in secondo luogo attesta serietà nella gestione che è in genere apprezzata da tutti i soggetti che a diverso titolo interagiscono con l associazione (volontari, donatori, utenti, enti locali, fondazioni bancarie, fornitori, ecc.). L approvazione del bilancio quindi non dovrebbe essere solo l espletamento di un adempimento per ottemperare a disposizioni di legge e statutarie ma essere il punto cruciale in cui l associazione rendiconta la propria attività non solo in termini finanziari ed economici ma anche e soprattutto in termini 21

22 sociali, ossia valutando l impatto della propria attività sul contesto sociale e territoriale in cui agisce. Tale documento non può prescindere dai documenti numerici rappresentativi dei dati economici, finanziari e patrimoniali, ma deve andare oltre e illustrare nel concreto l attività svolta. nel rendiconto finanziario (o economico) dell esercizio. Per questo motivo è sempre opportuno corredare i documenti contabili (Rendiconto finanziario, stato patrimoniale, conto economico ecc.) di una specifica relazione sociale che rendiconta le attività associative nei termini suddetti. Per quanto riguarda i prospetti contabili bisogna dire che in genere nelle associazioni di minori dimensioni potrebbe essere sufficiente un rendiconto finanziario di pura cassa (che sintetizza le voci di entrate/uscite monetarie) con la conseguente disponibilità finanziaria a fine anno (saldo di cassa/banca); a tale documento si può accompagnare uno stato patrimoniale che riporta le attività, le passività ed il fondo sociale. Nelle organizzazioni più complesse la redazione dei rendiconti finanziari suddetti è accompagnata da un rendiconto economico (conformemente tra l altro a quanto indicato dalla legge) che esprime il risultato della gestione come differenza tra costi e ricavi (con un criterio quindi di competenza economica al di là delle movimentazioni finanziarie). Indipendentemente dai prospetti contabili adottati si segnala come nel caso di svolgimento di attività che sia commerciale (rilevante ai fini fiscali) questa debba essere contabilizzata separatamente dall attività istituzionale e trovare separata esposizione anche 22

23 4. Il Registro Nazionale delle APS Il Registro Nazionale delle APS, previsto dall art. 7, comma 1, della L.n. 383/2000, è stato istituito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con D.M. 14 Novembre 2001, n. 471 (G.U. 25 Gennaio 2002, n. 21). Possono iscriversi le associazioni a carattere nazionale che sono quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale. Requisiti e procedure di iscrizione Possono iscriversi le associazioni a carattere nazionale operanti da almeno un anno che svolgono attività sociale di cui all art. 2 della legge, presentando domanda corredata da: a) atto costitutivo e statuto contenenti gli elementi già visti in precedenza e necessari per essere qualificati come APS (Art. 3 della legge). b) Indicazione dell ambito di diffusione territoriale dell associazione comprovante al presenza in almeno cinque regioni e in almeno venti province del territorio nazionale. c) Nominativo del legale rappresentante e eventuali altri soggetti che ricoprono cariche di rappresentanza istituzionale; d) Sintetica relazione descrittiva della fisionomia istituzionale dell associazione (modelli organizzativi, numero iscritti, criteri e mezzi di informazione e/o comunicazione per consentire la loro piena partecipazione) e) Indicazione degli ambiti prevalenti di attività, delle iniziative più significative realizzate e dei principali programmi di intervento effettuati. La domanda è inoltrata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali- Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali- Direzione generale per il volontariato, l associazionismo sociale e le politiche giovanili- esclusivamente per posta, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell iscrizione vige l istituto del silenzio-assenso: ove la domanda non venga rigettata nel termine di sessanta giorni dalla presentazione (per la quale fa fede il timbro a data apposto dall ufficio postale accettante) l iscrizione si intende perfezionata. Le Associazioni iscritte devono comunicare entro novanta giorni ogni modifica dell atto costitutivo, dello statuto ed eventuale scioglimento. Nel caso di provvedimento di rifiuto di iscrizione (così come nel caso di cancellazione) è ammesso ricorso in via amministrativa, entro trenta giorni dalla comunicazione, al ministro del lavoro e delle politiche sociali, che decide previa acquisizione del parere vincolante dell Osservatorio nazionale. Si segnala come l iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo comunque per tali soggetti la possibilità di iscrizione, e relativi benefici, al registro regionale. 23

24 L automatica iscrizione dei livelli territoriali si attua attraverso certificazione del Presidente nazionale attestante l appartenenza dei suddetti soggetti all associazione medesima e la conformità dei loro statuti ai requisiti di legge; alla certificazione è allegato l elenco dei soggetti affiliati con l indicazione dei loro legali rappresentanti. 24

25 5. Il Registro Regionale delle APS 5.1 La domanda di iscrizione al Registro Al registro regionale possono iscriversi: a) le associazioni a carattere regionale. Sono quelle costituite e che svolgono attività in almeno quindici comuni della Regione; b) le associazioni a carattere locale. Sono tutte le altre che non possono definirsi regionali ; c) le associazioni a carattere nazionale presenti nel territorio regionale; d) in apposita sezione, le associazioni ed i circoli affiliati ad associazioni a carattere nazionale e presenti sul territorio regionale. Possono chiedere l iscrizione al registro le Associazioni che svolgono attività di utilità sociale e costituite da almeno due anni. Le Associazioni che aderiscono ad un associazione nazionale, si iscrivono in una specifica sezione del Registro, e devono essere costituite da almeno un anno. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, è inoltrata a: Regione Umbria Direzione Sanità e Servizi Sociali Servizio VI Via Angeloni, Perugia, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. La data di presentazione è quella risultante dal timbro postale, nel caso in cui l istanza sia presentata a mano l archivio della Giunta regionale rilascia ricevuta attestante la data di presentazione. All iscrizione provvede il Dirigente del Servizio VI della Direzione Sanità e Servizi Sociali, entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda. Gli elementi della domanda: La domanda deve contenere: a) generalità del legale rappresentante e dei componenti gli organi di amministrazione; b) forma giuridica dell associazione; c) sede legale; d) numero totale degli iscritti; e) ambiti di prevalente attività 4 ; f) data di inizio attività; g) numero dei Comuni in cui l associazione ha sedi e svolge attività; h) indicazione dell eventuale iscrizione al Registro delle organizzazioni di volontariato di cui alla L. R. 15/1994. Anche se non espressamente previsto dal decreto è opportuno inserire sempre nella domanda un recapito telefonico e/o indi- 4 Per quanto riguarda gli ambiti di attività il regolamento regionale rinvia a quanto previsto dalla legge regionale sulle organizzazioni di volontariato (L. R. 15/1994) per cui gli ambiti di attività in cui un associazione può operare sono: a) Attività sociali; b) attività sanitarie; c) attività culturali ed artistiche; d) attività scientifiche; e) attività educative; f) attività sportive, ricreative e del tempo libero; g) attività turistico-naturali; h) attività di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico ed ambientale; i) attività di protezione civile. 25

26 rizzo per ricevere in anticipo in via immediata le eventuali richieste degli uffici regionali. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: a) atto costitutivo e statuto dell associazione registrato o autenticato o redatto nella forma di atto pubblico con l indicazione della sede legale e con gli elementi previsti all art. 3 comma 2 della Legge regionale n. 22/2004, ossia gli elementi di cui si è già detto nel capitolo riguardanti gli statuti 5 ; b) relazione illustrativa delle iniziative più significative realizzate ed indicazione dei principali programmi; 5 Nello statuto associativo delle associazioni ( ) debbono essere espressamente previsti i seguenti elementi: a) la denominazione; b) l oggetto sociale; c) l attribuzione della rappresentanza legale; d) l assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; e) l obbligo di reinvestire l eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste; f) le norme sull ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione delle cariche associative. In relazione alla particolare natura di alcune associazioni, tale disposizione può essere derogata, sentito il parere dell Osservatorio di cui all articolo 10; g) i criteri di ammissione e di esclusione dei soci e i loro diritti e obblighi; h) l obbligo di redazione di rendiconti economicofinanziari, nonché le modalità di approvazione da parte degli organi statutari; i) le modalità di scioglimento dell associazione; l) l obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale. c) copia dell ultimo documento contabile approvato. Le associazioni che aderiscono ad un associazione nazionale devono allegare altresì una certificazione del Presidente nazionale attestante l iscrizione dell associazione al registro nazionale e dell associazione richiedente. 5.2 Le variazioni ed i controlli regionali sugli iscritti al registro Eventuali modifiche dell atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e le deliberazioni di scioglimento devono essere comunicate con le stesse modalità sopra riportate affinché la Regione possa procedere all aggiornamento dei dati del Registro. Tali comunicazioni devono avvenire tempestivamente e comunque non oltre centoventi giorni dall evento. Il mancato rispetto dei termini comporta la esclusione dal registro stesso. La permanenza dei requisiti delle associazioni per l iscrizione al registro è verificata annualmente dalla Regione. Vengono cancellate dal Registro le associazioni che: a) ne facciano espressa richiesta con le modalità prescritte per l iscrizione; b) perdano i requisiti per l iscrizione previsti dall art. 3 della Legge regionale 16 novembre 2004, n. 22; c) non comunichino le variazioni di atto costitutivo e statuto come già sopra riportato. 26

27 5.3 Gli schemi di domanda per l iscrizione al registro FAC-SIMILE DOMANDA IN CARTA LIBERA PER ASSOCIAZIONI NON ADERENTI AD ALCUNA ASSOCIAZIONE A CARATTERE NAZIONALE Alla Regione Umbria Direzione Sanità e Servizi Sociali Servizio VI Via Angeloni, P E R U G I A Oggetto: Domanda di iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale ai sensi dell art. 2 comma 1 lett. a), b) e c) della Legge regionale 16 novembre 2004, n. 22. Il/la sottoscritto/a, nato/a il residente in, Via nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell Associazione, CHIEDE L iscrizione dell Associazione sopra indicata al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale ai sensi dell art. 2 comma 1 lett. a), b) e c) della Legge regionale 16 novembre 2004, n. 22. A tal fine dichiara: 1. generalità dei componenti degli organi di amministrazione ; 2. forma giuridica dell Associazione ; 3. sede legale ; 4. numero totale degli iscritti ; 5. ambiti di prevalente attività (1) ; 6. data inizio attività ; 7. numero dei Comuni in cui l Associazione ha sedi e svolge attività ; 8. indicazione dell eventuale iscrizione nel Registro regionale del volontariato (2) ; Luogo e data Allegati: copia dell atto costitutivo e dello Statuto; relazione illustrativa sottoscritta dal legale rappresentante; copia dell ultimo documento contabile approvato. (1) nel caso si descrivano diversi ambiti, indicare, anche, quello prevalente. (2) di cui alla legge regionale 25 maggio 1994, n. 15. Il Presidente Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell art.38 del D.P.R. n. 445/

28 5.3.2 FAC-SIMILE DOMANDA IN CARTA LIBERA PER ASSOCIAZIONi ADERENTI AD ASSOCIAZIONE A CARATTERE NAZIONALE Alla Regione Umbria Direzione Sanità e Servizi Sociali Servizio VI Via Angeloni, P E R U G I A Oggetto: Domanda di iscrizione nella apposita sezione del Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale ai sensi dell art. 2 comma 1 lett. d) della Legge regionale 16 novembre 2004, n. 22. Il/la sottoscritto/a, nato/a il residente in, Via nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell Associazione, CHIEDE L iscrizione dell Associazione sopra indicata nella apposita sezione del Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale ai sensi dell art. 2 comma 1 lett. d) della Legge regionale 16 novembre 2004, n. 22. A tal fine dichiara: 1. generalità dei componenti degli organi di amministrazione ; 2. forma giuridica dell Associazione ; 3. sede legale ; 4. numero totale degli iscritti ; 5. ambiti di prevalente attività (1) ; Luogo e data Il Presidente Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell art.38 del D.P.R. n. 445/2000 Allegati: certificazione del Presidente nazionale attestante l iscrizione dell Associazione al Registro nazionale e dell associazione richiedente; copia dell atto costitutivo e dello Statuto; sintetica relazione sottoscritta dal legale rappresentante; copia dell ultimo documento contabile approvato. (1) nel caso si descrivano diversi ambiti, indicare, anche, quello prevalente. 28

29 6. Le agevolazioni per le APS 6.1 Convenzioni con gli enti pubblici e sostegno alle APS L art. 30 della legge prevede che lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali possano stipulare convenzioni con le APS per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso i terzi. Per tali attività l associazione deve stipulare un assicurazione sulla responsabilità civile, gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell attività. Si sottolinea come l onere di tale assicurazione è a carico dell ente con cui si svolge in convenzione l attività. Anche la legge regionale all art 8 prevede che la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici, nell ambito dei propri compiti istituzionali, possono stipulare convenzioni con le associazioni iscritte per la realizzazione di progetti, anche sperimentali, con riferimento agli articoli 32 e 33 della legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3, ai sensi dell articolo 30 della legge n. 383/2000, e nel rispetto delle indicazioni del piano sociale regionale in materia di convenzionamento. Ovviamente per poter stipulare tali convenzioni è necessaria l iscrizione al Registro Regionale (Art. 2, comma 4, legge regionale). Per quanto riguarda la promozione ed il sostegno delle APS, si ricorda che l art. 6 della legge regionale stabilisce che: La Regione promuove e sostiene le associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale attraverso i seguenti interventi: a) contributi a fondo perduto alle associazioni per specifici progetti previsti da normative regionali; b) organizzazione e finanziamento di attività di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione degli operatori delle associazioni; c) concessione di uso particolare a titolo gratuito dei beni del patrimonio indisponibile; d) comodato a titolo gratuito di beni del patrimonio disponibile; e) erogazione di servizi informativi, di banche dati e di assistenza tecnica; f) accesso agevolato al credito con criteri e modalità stabiliti con provvedimento della Giunta regionale. Gli enti locali hanno inoltre la facoltà di ridurre i tributi di propria competenza a favore delle APS iscritte nei registri regionali. Gli enti pubblici possono altresì prevedere forme e modi per l utilizzazione non onerosa di beni mobili ed immobili per manifestazioni ed iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale, nei cui confronti, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, il Sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri di cui alla legge n. 287/1991. Altra possibilità di rapporti con gli enti pubblici è data dall art 32 laddove si prevede la possibilità di ottenere beni mobili ed immobili pubblici in comodato d uso, che è un contratto essenzialmente gratuito. Viene infine previsto che le sedi delle associazioni di promozione sociale e i locali nei quali si svolgono attività siano compatibili con qualsiasi 29

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