NORME PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DELLE GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE (G.A.V.)

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1 Allegato alla Delibera n.02 del REGOLAMENTO NORME PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DELLE GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE (G.A.V.) Art. 1 Costituzione e Finalità Il presente regolamento è adottato dall ENTE RISERVE NATURALI REGIONALI FOCE VOLTURNO - COSTA DI LICOLA e LAGO DI FALCIANO (definito in seguito ENTE ) al fine di disciplinare l espletamento del servizio volontario di vigilanza ambientale. Esso è approvato con delibera n. del assunta dal Presidente dell ENTE con i poteri della Giunta ai sensi dell art. 35 dello Statuto dell ENTE. Art. 2 Figura giuridica delle G.A.V. e normativa di riferimento 1. Lo status di Guardie Ambientali Volontarie (definite in seguito G.A.V. ), acquisito nelle modalità di cui all art. 3 e 4 della L.R. 10 del 23 febbraio 2005, è disciplinato dal Regolamento n. 2 della Regione Campania del 05 luglio 2007 e messo in atto dalla Convenzione tra l ENTE e la Provincia di Caserta, prot. n del 14/02/ Il rapporto venuto a crearsi tra l ENTE e le G.A.V., operando nel pieno rispetto delle normative vigenti sul volontariato, non costituisce alcun presupposto per la trasformazione dello stesso in una qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato. Art. 3 Coordinamento delle G.A.V. 1. L ENTE, nella persona del Presidente, sulla base della programmazione annuale, fissa gli indirizzi per l impiego delle G.A.V. al fine del raggiungimento degli obiettivi di tutela ambientale posti a presupposto dell istituzione dell ENTE, come espressamente fissati nello Statuto. 2. In casi particolari l ENTE può stipulare convenzioni per l acquisizione di ulteriori guardie ambientali volontarie sia formate da altre Amministrazioni pubbliche sia da Associazioni iscritte nel Registro Regionale del Volontariato della Regione Campania o negli elenchi del Ministero dell Ambiente. 3. Il servizio di vigilanza ambientale è svolto con il coordinamento della Provincia d intesa con l ENTE, come espressamente riportato nella Convenzione appositamente stipulata. 4. Al coordinamento della vigilanza volontaria sovrintendono il Direttore della Riserva o in sua assenza il Responsabile amministrativo, nell ambito degli indirizzi programmatici dettati dal Presidente dell ENTE.

2 5. Il Direttore o in sua assenza il Responsabile amministrativo individua, con proprio provvedimento, il dipendente dell ENTE responsabile degli adempimenti di organizzazione dell ufficio di vigilanza. Art. 4 Compiti delle G.A.V. Nell ambito del sistema di vigilanza ambientale, alle G.A.V. sono affidati compiti di educazione e prevenzione, compiti di sviluppo delle conoscenze, nonché compiti di controllo e protezione relativi al patrimonio ambientale superficiale, ipogeo e subacqueo del territorio di competenza dell ENTE, di seguito specificato. In particolare le G.A.V. svolgono opera di: a) vigilanza e prevenzione delle violazioni delle normative ambientali, come in caso di incendi boschivi, degrado dell ambiente, abusivismo edilizio, smaltimento improprio di rifiuti, escavazione, caccia e pesca illegali, ecc.; b) tutela e valorizzazione dell ambiente terrestre, marino, fluviale e palustre, vigilando su eventuali introduzioni illegali di specie alloctone; c) protezione della flora (soprattutto di quella endemica e rara) e della fauna, anche in riferimento allo svolgimento della caccia e della pesca, nonché alla tutela degli animali di affezione; d) collaborazione con gli Enti e gli Organismi pubblici competenti incluso la Protezione Civile per operazioni di pronto soccorso e in caso di pubblica calamità e di emergenza; e) informazione e sensibilizzazione della popolazione e in ambito scolastico sulle normative in materia ambientale; f) divulgazione ed informazione sulla normativa vigente in tema di difesa dell ambiente; g) raccolta dati sull ambiente; h) accompagnamento e assistenza a gruppi organizzati in visita alle aree di competenza dell ENTE. Art. 5 Doveri delle G.A.V. Nello svolgimento delle proprie attività, le G.A.V. sono tenute a rispettare scrupolosamente le modalità previste dal presente Regolamento di servizio e quelle del Disciplinare della Provincia di Caserta, approvato con determina dirigenziale n. 169/WA del 23/11/2009 (in seguito definito Disciplinare ). Le G.A.V. devono inoltre: a) assicurare almeno 8 ore di servizio volontario all anno, comunicando all ENTE, con preavviso almeno mensile, la disponibilità di giornate ed orari; b) assicurare, durante la giornata di servizio volontario, una disponibilità di minimo 4 ore continuative; c) prestare il proprio servizio con diligenza e perizia, attenendosi scrupolosamente alla direttive dell ENTE, mantenendo un comportamento irreprensibile in pubblico e omettendo ogni discussione diretta o indiretta sul servizio con estranei allo stesso; d) qualificarsi esibendo sempre il tesserino di riconoscimento; e) compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio e i verbali di accertamento, numerati e registrati, secondo quanto disposto dalla vigente normativa, facendoli pervenire non oltre le 24 ore dalla loro redazione al responsabile del servizio dell ENTE, che provvederà a trasmetterli agli organi competenti;

3 f) utilizzare con la massima cura l attrezzatura in dotazione, di cui hanno diretta responsabilità, che dovrà essere restituita integra in caso di rinuncia o sospensione dall incarico; g) partecipare ad eventuali corsi di aggiornamento; h) collaborare con gli altri Organi preposti alla tutela ambientale per attività di prevenzione, controllo, ricerca e accertamento di reati commessi contro il patrimonio forestale, marittimo, lacustre e fluviale, nonché quello faunistico e floristico. i) contribuire con la loro fattiva presenza allo svolgimento di manifestazioni e programmi turistici e culturali organizzati dall ENTE; l) osservare rigorosamente il segreto d ufficio. Art. 6 Servizio delle G.A.V. 1. I servizi delle G.A.V. dovranno essere svolti nel pieno rispetto del presente Regolamento e del Disciplinare, con interventi effettuati, di norma, in coppia oppure, se necessario, in nuclei più numerosi. 4. Il Servizio di Vigilanza, attraverso le G.A.V., è organizzato dall ENTE su base mensile. 5. Le disponibilità delle G.A.V. devono essere comunicate all ENTE, che emana le direttive di servizio entro il 15 del mese precedente. Sulla base di tali disponibilità l ENTE predispone i servizi giornalieri, fissando gli orari ed il numero di G.A.V. impegnate. La conferma da parte delle G.A.V. dovrà pervenire non oltre il giorno 25 del mese. Eventuali disdette dovranno essere comunicate almeno 48 ore prima dell avvio del servizio al responsabile del servizio dell ENTE. 6. Le G.A.V., nell ambito del rapporto con l ENTE, possono espletare i propri compiti esclusivamente nel territorio individuato con delibere regionali n del 24 aprile 2003, n del 26 settembre 2003, e n del 13 dicembre 2006, e solo durante il servizio loro assegnato. Per particolari esigenze/emergenze i servizi mensili possono subire variazioni. Dette variazioni saranno tempestivamente comunicate agli interessati. Art. 7 Verbali amministrativi e rapporti di servizio delle G.A.V. 1. L ENTE provvede a fornire alle G.A.V. tutto il materiale e la modulistica necessari per lo svolgimento del servizio. 2. Gli originali dei verbali e dei rapporti devono essere consegnati all ENTE che dovrà curare il loro inoltro, se necessario, alle Autorità competenti. 3. Le G.A.V. sono tenute ad utilizzare esclusivamente i verbali predisposti dall ENTE secondo lo schema Allegato A del presente Regolamento. Art. 8 Copertura assicurativa e tutela giuridica delle G.A.V. L ENTE provvede a fornire alle G.A.V. idonea copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile contro terzi ed assistenza legale connessa con l attività di servizio, come sancito nell art. 5 della Convenzione tra l ENTE e la Provincia di Caserta, prot. n del 14/02/2013. Art. 9 Contrassegni di riconoscimento delle G.A.V. e funzioni

4 1. Le G.A.V. durante il servizio indossano idoneo vestiario di riconoscimento - fornito dall ENTE - contrassegnato dai segni distintivi delle G.A.V. 2. Le G.A.V. essendo dotate di apposito tesserino indicante le generalità e la qualifica di Pubblico Ufficiale con funzioni di polizia amministrativa, assumono durante il loro servizio le prerogative di agenti come sancito dalla L.R. 13 giugno 2003, n. 12, concernente Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza. Art. 10 Strumentazione assegnata alle G.A.V. 1. Le G.A.V. durante il servizio o per fini attinenti allo stesso, utilizzano mezzi di trasporto in dotazione dell Ente. Nel caso l ENTE sia sprovvisto di adeguati mezzi di trasporto, le G.A.V. utilizzano mezzi propri o altri forniti da Associazioni. Ciò dovrà risultare dal foglio di servizio nel quale sarà indicata la targa del mezzo usato e i relativi orari. 2. Le G.A.V. sono tenute a conservare con la massima cura tutte le dotazioni loro assegnate. Ogni possibile danno dovrà essere tempestivamente comunicato all ENTE. Art. 11 Emergenze ambientali e protezione civile 1. Nei casi di emergenza ambientale, la Regione Campania e la Provincia di Caserta possono - unitamente al proprio personale - allertare le G.A.V. in servizio all ENTE. In tal caso il Dirigente del Servizio di Protezione Civile agirà d intesa con il Presidente dell ENTE. 2. Qualora la Provincia di Caserta o altri Enti organizzino corsi di aggiornamento o addestramento in ambito ambientale e di Protezione Civile, l ENTE potrà aderire assumendo i relativi oneri. Art. 12 Finanziamenti 1. Per il finanziamento delle attività delle G.A.V. nonché per il rimborso delle spese, l ENTE provvede attraverso il Bilancio di previsione annuale, appostando adeguate risorse sugli appositi capitoli. 2. Nel caso di impiego delle G.A.V. da parte di altri Enti, il rimborso delle spese è a carico degli Enti utilizzatori. 3. Le missioni di servizio, se non organizzate diversamente, sono disposte con partenza e relativo rientro partono dalle sede dell ENTE, in via Giotto, 13, 81030, Castel Volturno (CE). 4. Essendo le G.A.V. equiparate al personale di servizio con compiti ispettivi, esse hanno diritto, nel caso utilizzino il mezzo proprio durante la missione, al rimborso delle spese pari ad 1/5 del costo del carburante per Km percorso. Qualora siano possibili soluzioni diverse, come il trasporto con mezzi pubblici, si opterà per le condizioni di maggior favore per l ENTE. 5. Percorsi inferiori ai 10 km non prevedono rimborsi da parte dell ENTE. Art. 13 Divieti 1. Durante l espletamento del servizio è fatto divieto alle G.A.V. di portare qualsiasi tipo di arma. 2. Alle G.A.V., durante l attività di servizio, oltre ai divieti imposti dalla normativa in materia, è altresì vietata la raccolta dei prodotti del sottobosco.

5 3. È vietato indossare vestiario che possa impedire l immediato riconoscimento delle G.A.V. 4. È vietato portare il vestiario di riconoscimento al di fuori dei servizi di vigilanza. Il servizio in abiti borghesi è consentito solo se autorizzato preventivamente dall ENTE. 5. È vietato nel territorio delle Riserve svolgere il servizio con divise, stemmi, fregi, o altri elementi distintivi appartenenti ad altri Enti o Associazioni. Art. 14 Sospensione e revoca 1. Le G.A.V. sono obbligate ad attenersi scrupolosamente al presente Regolamento. 2. L inosservanza delle norme in esso contenute, oltre all applicazione della procedura prevista dall art. 8 della L.R. 10 del 23 febbraio 2005, prevede un richiamo ufficiale che resterà in essere per il successivo periodo di sei mesi, durante il quale la G.A.V. potrà essere allontanata dalle attività di servizio per recidiva. Per reati lievi (comma 2, 4 e 5 dell art. 13 del presente regolamento) la sospensione prevista è di trenta giorni, per reati gravi (comma 1 e 3 dell art. 13 del presente regolamento) la sospensione prevista è di novanta giorni. L accumulo di tre reati lievi corrisponde ad un reato grave. 3. La mancata disponibilità ad effettuare le previste ore mensili dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto all ENTE. La mancata comunicazione comporta un richiamo ufficiale. L accumulo di tre richiami ufficiali corrisponde ad un reato lieve. 4. Oltre ai divieti di cui all art. 13, costituiscono motivi di sospensione e/o revoca della assegnazione al servizio volontario operare in contrasto coi principi delle vigenti leggi e loro norme complementari e regolamenti. 5. Le contestazioni delle inadempienze seguiranno le regole sulla partecipazione al procedimento amministrativo previste dalla legge 241/1990 e ss. mm. ii. Art. 15 Norme transitorie e di chiusura Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla vigente normativa nazionale e regionale. Il presente regolamento potrà subire modifiche e/o integrazioni in ragione di nuova normativa che regola la materia. Castel Volturno, lì IL PRESIDENTE Dott. Alessio USAI

6 ALLEGATO A ENTE RISERVE NATURALI REGIONALI FOCE VOLTURNO - COSTA DI LICOLA e LAGO DI FALCIANO Via Giotto, 13, 81030, CASTEL VOLTURNO (CE) Tel. e fax: info@riservevolturnolicolafalciano.it Verbale n.. del. PROCESSO VERBALE PER VIOLAZIONE L.R. 01/09/1993, n. 33 TRASGRESSORE(generalità) L anno il giorno del mese di, alle ore.. le sottoscritte G.A.V. (generalità e n. di tesserino), in regolare servizio all ENTE RISERVE NATURALI REGIONALI FOCE VOLTURNO - COSTA DI LICOLA e LAGO DI FALCIANO, hanno accertato che in località, del Comune di.., sita all interno della Riserva, il rubricato (descrizione della trasgressione).. All uopo si ritiene che la situazione sopra descritta costituisca violazione prevista al punto.delle vigenti Norme di salvaguardia di cui: all allegato 8/B della D.G.R.C. n del 24/04/2003 all allegato II/B della D.G.R.C. n.2776 del 26/09/2003 A riguardo il trasgressore ha fatto presente (dichiarazione): Il presente Atto sarà trasmesso all Ente Riserve Naturali Regionali Foce Volturno - Costa di Licola e Lago di Falciano, con sede in via Giotto, 13, 81030, Castel Volturno (CE), per la determinazione e successiva comminatoria della prevista sanzione pecuniaria e per ogni conseguente effetto di legge. Il trasgressore può produrre, nel termine di quindici giorni dalla presente contestazione, scritti difensivi e/o richiesta di audizione al Presidente dell Ente Riserve Naturali Regionali Foce Volturno - Costa di Licola e Lago di Falciano, con sede in via Giotto, n. 13, 81030, Castel Volturno (CE). Il presente Atto è redatto in triplice copia alla presenza del trasgressore sig Letto, confermato e sottoscritto. Il trasgressore.. (firma) I verbalizzanti.. (firma)

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