COMUNE DI MUSSOLENTE Provincia di Vicenza

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1 COMUNE DI MUSSOLENTE Provincia di Vicenza PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI DI QUOTIDIANI E PERIODICI E DEFINIZIONE DEI CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI DI QUOTIDIANI ovvero PERIODICI (Ai sensi rispettivamente art. 6 e art. 2 comma 6 D.Lgs. 24/04/2001 n.170) (Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data ) 1

2 NORME COMUNI ART. 1 Generalità e definizioni ART. 2 - Durata del piano ART. 3 - Suddivisione del territorio comunale in zone ART. 4 - Autorizzazione amministrativa ART. 5 - Modalità di rilascio dell autorizzazione ART. 6 - Deroghe ART. 7 - Trasferimento dell attività ART. 8 - Cessazione dell attività, trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte nei punti vendita esclusivi ART. 9 - Sospensione temporanea dell attività ART Distanze minime ART Registrazione della dinamica di piano ART Procedimento ART Orari di vendita ART Parità di trattamento e modalità di vendita ART Sanzioni ART Norme finali PIANO DEI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI ART. 1 - Suddivisione del territorio comunale in zone ART. 2 - Consistenza dei punti vendita ART. 3 - Popolazione e numero delle famiglie ART. 4 - Previsioni di punti vendita esclusivi CRITERI PER L INSEDIAMENTO DI PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI ART. 1 - Nuove autorizzazioni ART. 2 - Disposizioni finali 2

3 NORME COMUNI * * * * * * * * * * * Art. 1 GENERALITA E DISPOSIZIONI 1. Il presente Piano disciplina per il territorio del Comune di Mussolente, l insediamento dei punti vendita di commercio al dettaglio su sede fissa di quotidiani e periodici. 2. Ai sensi dell art. 2 Definizione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica della delibera di Giunta Regionale del Veneto n del 16 maggio 2003, coordinata con la delibera n del 13 giugno 2003: A. La vendita della stampa quotidiana e periodica si articola su tutto il territorio regionale in punti vendita esclusivi e punti vendita non esclusivi. B. In base al D.Lgs. 24 aprile 2001 n. 170 si intendono per: a) punti vendita esclusivi: gli esercizi che, previsti nel piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici. Rientrano nella definizione anche gli esercizi che nella precedente disciplina erano denominati promiscui, essendo caratterizzati dalla vendita di quotidiani e periodici congiuntamente ad altre merci nonché gli esercizi che, attivati in vigenza della Legge 5 agosto 1981, n. 416, abbiano esteso la loro attività al settore merceologico non alimentare grazie alla facoltà concessa dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114; b) punti vendita non esclusivi: gli esercizi individuati dall art. 2, comma 3, lettera dalla a) alla f) del decreto legislativo che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita dei soli quotidiani oppure dei soli periodici ed in specie: - le rivendite di generi di monopolio; - le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a mq.1.500; - i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio di autostrade e nell interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie; - le strutture di vendita come definite dall art. 4, comma 1, lettere e), f) e g) del decreto Legislativo n. 114/98, con un limite minimo di vendita pari a mq.700; - gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con n limite minimo di superficie di mq.120; - gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione. Il Piano ha validità quadriennale Art. 2 DURATA DEL PIANO 3

4 Art. 3 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE Ai fini della normativa del presente piano, si considera il territorio comunale suddiviso in 2 zone: zona 1) MUSSOLENTE Capoluogo, zona 2) CASONI. Art. 4 AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA Ai sensi dell art. 2, comma 2 del D.Lgs. n.170/2001, l attività di vendita della stampa quotidiana e periodica è soggetta al rilascio di autorizzazione da parte del Comune, nel rispetto, per i punti vendita esclusivi, del presente Piano di localizzazione e, per i punti vendita non esclusivi, dei presenti criteri di insediamento. Art. 5 MODALITA DI RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE 1. La domanda per il rilascio dell autorizzazione di un punto vendita di giornali e riviste, per l apertura, il trasferimento di sede, le modifiche della superficie di vendita deve essere redatta su carta resa legale, in conformità alla legge sull imposta di bollo, indirizzata al Sindaco e presentata mediante raccomandata o a mano al competente ufficio comunale. 2. L interessato, se ditta individuale, o il legale rappresentante, se trattasi di società, deve dichiarare nella domanda: a) Il possesso dei requisiti morali di cui all art. 5 comma 2 del D.Lgs. n.114/98; b) L ubicazione esatta dell esercizio; c) L eventuale affidamento della gestione a terzi, con i dati anagrafici di questi; d) Certificato di agibilità dei locali o comunicazione degli estremi dello stesso; e) Documentazione comprovante la disponibilità dei locali. Se trattasi di punto vendita non esclusivo, l interessato deve inoltre dichiarare: f) di essere titolare di una delle attività indicate dalle lettere da a) a f) del comma 3 dell art. 2 del D.Lgs. n. 170/2001, con l indicazione degli estremi dell autorizzazione di cui sia in possesso o della comunicazione/denuncia/dichiarazione fatta al Comune; g) la tipologia di prodotto prescelto (solo quotidiani o solo riviste) o entrambe le tipologie; 3. Sulla domanda di nuova autorizzazione il Responsabile competente decide per l accoglimento o per il diniego in base al presente Piano, se trattasi di punti vendita esclusivi, o in base ai Criteri se trattasi di punti vendita non esclusivi. 4. In caso di domande concorrenti relativamente alla stessa zona si dovrà seguire il seguente criterio di priorità: - casi di trasferimento; - la disponibilità dei locali documentata con atto di proprietà o contratto di locazione; - ordine cronologico. 4

5 Art. 6 DEROGHE Per quanto riguarda la vendita della stampa presso i distributori di carburanti, si applica il regime derogatorio introdotto dall art. 23 della D.C.R 18 febbraio 1998 n. 3 e riconfermato dall art. 16 dell allegato alla D.G.R. n.1562 del 26/05/2004. Art. 7 TRASFERIMENTO DELL'ATTIVITA' 1.) Il trasferimento di sede dell azienda all interno della stessa zona del Piano è soggetta a preventiva dichiarazione da presentare all ufficio comunale competente e potrà essere effettuato decorsi 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data del protocollo comunale di arrivo. Il trasferimento deve essere compiuto nel rispetto delle disposizioni del presente Piano, compreso il rispetto delle distanze minime. 2.) Il trasferimento di sede dell azienda in altra zona del Piano è soggetto alla preventiva autorizzazione amministrativa e dovranno essere rispettati i contingenti di zona e le distanze minime. 3.) Nel caso di forza maggiore ed in specie nel caso di ristrutturazione del locale sede di vendita dei quotidiani e delle riviste, il Responsabile dell Ufficio competente può consentire il trasferimento temporaneo dell attività in altri locali della medesima zona o in altre zone, in deroga alle norme sulle distanze minime. Il trasferimento può essere autorizzato per un periodo di mesi sei con possibilità di proroga, per cause non imputabili al soggetto interessato, per ulteriori sei mesi. 4.) Il trasferimento di sede dell azienda avente ad oggetto una rivendita non esclusiva è soggetto a dichiarazione o ad autorizzazione a seconda della natura dell esercizio connesso. La vendita della stampa nei punti vendita non esclusivi è legata all attività primaria di vendita esercitata e non può essere fisicamente disgiunta dall attività di vendita principale. Non è pertanto consentito il trasferimento di sede, la cessione o l affidamento in gestione della sola attività di vendita della stampa. Art. 8 CESSAZIONE DELL ATTIVITA, TRASFERIMENTO DELLA GESTIONE O DELLA PROPRIETA PER ATTO TRA VIVI O PER CAUSA DI MORTE NEI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI 1.) Nei punti vendita esclusivi il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi nonché la cessazione dell attività sono soggetti a dichiarazione da presentare all Ufficio comunale competente. Il trasferimento della gestione o della proprietà mortis causa è comunicato all Ufficio competente entro i sei mesi successivi all apertura della successione. Alla dichiarazione di subingresso deve essere allegata copia dell atto notarile attestante il trasferimento effettivo dell azienda. 5

6 Art. 9 SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'ATTIVITA' 1.) In caso di chiusura temporanea dei punti di vendita o di impedimento temporaneo del titolare, questi deve affidare a titolare di altra autorizzazione la vendita, anche porta a porta, di quotidiani e periodici e deve esporre sulla rivendita chiusa apposito cartello indicante le sedi più vicine di rivendita. Il termine massimo della sospensione dell attività è fissato in anni uno. Art. 10 DISTANZE MINIME 1.) I nuovi insediamenti di punti vendita, sia esclusivi che non esclusivi, devono osservare una distanza minima dai punti vendita già esistenti di ml La distanza fra punti vendita va misurata mediante il percorso pedonale più breve, seguendo le seguenti modalità: si parte dal centro dell ingresso ove si intende aprire o trasferire l attività e si raggiunge in senso trasversale la mezzeria della strada situata a fronte, indi, seguendo quest ultima sino all accesso dell esercizio preesistente, si procede ad angolo retto sino a raggiungere il centro di quest ultimo ingresso. Art. 11 REGISTRAZIONE DELLA DINAMICA DI PIANO 1.) Le variazioni che intervengono nella rete di vendita vanno registrate dall'ufficio Comunale competente nei singoli atti che concorrono a determinarle. Le disponibilità per nuove autorizzazioni sia per punti vendita esclusivi che non esclusivi vanno tenute aggiornate: - aumentandole nei casi di: cessazione di attività, decadenza di autorizzazione, revoca di autorizzazione; - diminuendo le disponibilità nei casi di: autorizzazione di nuova apertura, autorizzazione al trasferimento di esercizi in altra zona. Art. 12 PROCEDIMENTO 1.) La conclusione del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni dovrà avvenire entro il termine di 90 (novanta) giorni. I termini per la conclusione del procedimento inizieranno a decorrere da quando la pratica sarà completa. Sia per i punti vendita esclusivi sia per i punti vendita non esclusivi, non potrà formarsi l istituto del silenzio-assenso in mancanza di parametri numerici disponibili. Art. 13 ORARI DI VENDITA 6

7 1.) Ai punti vendita esclusivi che non hanno esteso la vendita ad altre tipologie merceologiche del settore non alimentare e/o alimentare e ai punti vendita non esclusivi di cui all art. 2, comma 3, lettera e) del Decreto si applicano le disposizioni di cui all art. 13, comma 1, del Decreto Legislativo n. 114/ ) Ai punti vendita esclusivi che hanno esteso la vendita ad altre tipologie merceologiche e ai punti vendita non esclusivi si applica il regime di orario previsto per l attività connessa economicamente prevalente. 3.) Per i punti vendita esclusivi e/o non esclusivi collocati all interno dei centri commerciali si applica l orario di apertura previsto per il centro commerciale nel suo complesso, così come disposto dall art. 9 della Legge n. 15/2004 e successive circolari esplicative emanate dalla Regione Veneto. 4) per il personale dipendente dei punti vendita, l orario di lavoro è quello previsto dal contratto nazionale di lavoro della categoria. Art. 14 PARITA DI TRATTAMENTO E MODALITA DI VENDITA 1.) La vendita della stampa quotidiana e periodica, sia per i punti vendita esclusivi sia per i punti vendita non esclusivi, è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità: - ogni punto vendita deve prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita assicurando parità di trattamento; - il prezzo dei prodotti non può subire variazioni in relazione alla tipologia di punto vendita (esclusivo o non esclusivo); - le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita. - è vietata l esposizione al pubblico di giornali e riviste e materiale pornografico, indipendentemente dal contenuto, osceno o meno, della copertina. 2.) Le condizioni e le modalità ora elencate si applica anche alla stampa estera posta in vendita in Italia. Art. 15 SANZIONI 1.) Per effetto di quanto indicato all art. 9, comma 1, del Decreto Legislativo n. 114/1998, in caso di violazione delle presenti disposizioni si applicano le norme di cui all art. 22 del Decreto Legislativo n. 114/1998, in quanto compatibili. Art. 16 NORME FINALI 1.) In conseguenza dell abrogazione dell intero art. 14 della Legge n. 416/1981, operata dall art. 9 comma 2^ del decreto Legislativo, non sono più applicabili: - il divieto alle persone diverse dal titolare o dai familiari o parenti o affini al terzo grado di svolgere l esercizio della rivendita fissa; - il divieto di affidamento in gestione a terzi; - il divieto di rilascio dell autorizzazione a persone giuridiche; 7

8 - il divieto di rilascio alle persone fisiche di più di una autorizzazione. 2.) Per quanto non previsto nella presente normativa si applica il Decreto Legislativo n. 114/1998 e le altre norme vigenti in materia. PIANO DEI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI 8

9 * * * * * * * * * * * Alla data di approvazione del presente Piano sussistono n. 5 punti vendita esclusivi su tutto il territorio. Per il periodo di vigenza del presente piano non sono previsti nuovi punti vendita esclusivi di giornali e riviste. Le motivazioni e i procedimenti per tale scelta sono illustrati nella relazione che costituisce parte integrante di tale piano. RELAZIONE Art. 1 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE Il territorio comunale è stato suddiviso in due zone: ZONA 1) MUSSOLENTE CAPOLUOGO ZONA 2) CASONI Art. 2 CONSISTENZA DEI PUNTI VENDITA Il Comune, in base alle disposizioni di legge ha provveduto a rilevar la consistenza della rete distributiva in atto nel territorio del Comune. Gli esercizi che, in base alla precedente normativa, sono stati autorizzati a vendere prodotti editoriali, sono considerati come rivendite esclusive. Pertanto nel territorio del Comune di Mussolente sono presenti n. 5 punti vendita esclusivi e n. 0 non esclusivi, come da tabella seguente. PUNTI VENDITA DI GIORNALI E RIVISTE ZONA N. ESERCIZI ESCLUSIVI N. ESERCIZI NON ESCLUSIVI 1 - MUSSOLENTE CENTRO CASONI 2 0 TOTALI 5 0 Art.3 POPOLAZIONE E NUMERO DELLE FAMIGLIE 9

10 La popolazione residente nel comune è di n abitanti al 31/12/2008, mentre il numero delle famiglie è di 2.814, così suddiviso: ZONA ABITANTI FAMIGLIE 1 - MUSSOLENTE CAPOLUOGO CASONI TOTALI Art. 4 PREVISIONI DI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI ZONA 1- MUSSOLENTE CAPOLUOGO: Con riferimento al sistema di vendita dei quotidiani e periodici: criteri per l applicazione del decreto legislativo 24 aprile 2001, n.170 recante norme in materia di riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, ed alla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n del , Titolo III Programmazione dei punti vendita, Art. 13 Criteri per l adozione dei piani di localizzazione, Punti 5 e 7, applichiamo i rapporti di cui al punto a) rapporto tra la popolazione residente e punti vendita esclusivi cioè 4.062/3= abitanti per punto vendita essendo il totale compreso tra i e i residenti per punto vendita, il punteggio è di 0,50 e al punto b) rapporto tra il numero delle famiglie e il numero dei punti vendita esclusivi cioè 1520/3=507 famiglie per punto vendita ed essendo il totale compreso tra 0 e famiglie per punto vendita, il punteggio è di 0,25. Il punteggio totale è pari alla somma dei punti risultanti (0,50+0,25=0,75) quindi non viene raggiunto il punteggio minimo di 1,50. Pertanto nella zona 1 non sono concedibili nuovi punti vendita esclusivi ZONA 2 - CASONI: rapporto abitanti/punti vendita cioè 3.628/2=1.841 abitanti per punto vendita, essendo il totale compreso tra i e i residenti per punto vendita, il punteggio è di 0,50 e al punto b) rapporto tra il numero delle famiglie e il numero dei punti vendita esclusivi: 1.294/2=647 famiglie per punto vendita, essendo il totale compreso tra 0 e 700 famiglie per punto vendita, il punteggio è di 0,25. Il punteggio totale è pari alla somma dei punti risultanti (0,50+0,25=0,75) quindi non viene raggiunto il punteggio minimo di 1,50. Pertanto nella zona 2 non sono concedibili nuovi punti vendita esclusivi 1

11 CRITERI PER L INSEDIAMENTO DI PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI * * * * * * * * * * * Art. 1 NUOVE AUTORIZZAZIONI Non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione per l apertura di punti vendita non esclusivi. Art. 2 DISPOSIZIONI FINALI 1.) Per quanto non previsto nei presenti Criteri si fa riferimento al presente Piano di localizzazione, al Decreto Legislativo n. 170/2001, al Decreto Legislativo n. 114/1998 e agli indirizzi regionali in materia. 2.) I presenti Criteri costituiscono appendice al Piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi. * * * * * * * * * * * 1

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