CITTÀ DI MODUGNO PROVINCIA DI BARI
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- Uberto Angelini
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1 CITTÀ DI MODUGNO PROVINCIA DI BARI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REG. GEN. N. 652 / 2010 RIFERIMENTI 03/08/2010 PROPONENTE SET02/DD/2010/61 OGGETTO Procedure applicative del D. L. n. 311/06 aggiornato dal D.P.R. n.59/09 e dal D.P.R. n. 551/99 - Responsabile del procedimento. DATA DI ADOZIONE 08/07/2010 LUOGO DI ADOZIONE Sede dell Ufficio Proponente DATA DI ESECUTIVITÀ 08/07/ /08/2010 DATA DI PUBBLICAZIONE DAL 19/07/ /07/2010 AL 03/08/2010
2 IL DIRIGENTE necessario formalizzare con specifico provvedimento la prassi adottata dal D.P.R. n.59 del 2 aprile 2009 degli Impianti nel disciplinare gli interventi di sostituzione di generatori di calore con potenza al focolare inferiore a 35 kw, per fornire la dovuta informazione agli Ordini e Collegi Professionali, alle Associazioni di categoria ed agli Enti Locali interessati; VISTA - la facolta' assegnata dall art. 4 comma 6 lettera f) del D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59 alle Autorita' Locali competenti di disciplinare le modalita' tecniche dell'intervento di sostituzione del generatore di calore di potenza al focolare inferiore a 35 kw; CONSIDERATO - che i calcoli previsti dal comma 5 e le verifiche previste dal comma 6 dell 'art. 4 del D.P.R. 2 aprile 2009 n.59 sono di competenza di un professionista abilitato; - lo stato di notevole inosservanza normativa nel parco installato degli impianti termici nel territorio comunale dovuto all'assenza di uno specifico micio competente di controllo fino alla data attuale; - che l'intervento di sostituzione del generatore di calore si puo' ritenere secondo gli indirizzi della vigente normativa in materia un momento di verifica della sicurezza e dell'efficienza energetica dell impianto termico da parte di un professionista competente; VALUTATA -1 'opportunita', viste le considerazioni su indicate, di richiedere che l'intervento di sostituzione di generatore di calore di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kw sia soggetto al controllo dell'osservanza del D.P.R. n. 59 del 2 aprile 2009, della relazione tecnica di cui al comma 25 dell art. 4 del Decreto redatta secondo quanto previsto dai commi 5 e 6 del Decreto; ALTRESI' - che nell ottica della semplificazione delle procedure, tenendo conto del progresso tecnologico della costruzione dei generatori di calore e degli orientamenti ministeriali in materia di sistemi di scarico dei prodotti della combustione si rende necessario orientare il mercato verso il rinnovamento del parco dei generatori installati mediante la sostituzione con nuovi generatori di calore a bassa emissione di inquinanti e dotati di rendimenti energetici superiori rispetto alle caldaie standard. -che il progresso tecnologico ha determinato oggi una notevole riduzione dei prodotti inquinanti nei generatori di tipo C stagni rispetto ai precedenti generatori di tipo B a camera aperta. - che si deve tener conto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 integrato e modi, icato dal D.P.R. n. 551 del 21 dicembre 1999 per la mera sostituzione dei generatori di calore: la possibilita' di deroga dall'obbligo generale di cui all' art. 5 comma 9 del Decreto, ossia di convogliare i prodotti della combustione oltre il colmo dei terrazzi. - che tale possibilita va incontro alle esigenze di rinnovamento del parco installato con generatori di calore a basse emissioni, di semplificazione dei procedimenti, di riduzione dei costi di installazione a carico dei cittadini, di soluzione delle problematiche installative di canne fumarie in edifici esistenti. VISTO il parere del Ministero dell'industria n del 4/5/1998 al quesito posto dalla Asl di Pisa, in cui si afferma che ":.. le deroghe previste dal comma 9 dell'articolo 5 del DPR 412/93 sono state volute dal legislatore presumibilmente per agevolare comunque la sostituzione dei generatori di calore obsoleti con apparecchi di nuova generazione, indubbiamente piu' sicuri ed efficienti dei primi, a parita' di modalita' di smaltimento dei prodotti della combustione.." VISTO altresi' che i pareri del Ministero in merito agli interventi non rientranti nella "mera sostituzione" sono stati discordanti;
3 di poter adottare il criterio di agevolare la sostituzione dei generatori di calore obsoleti (di tipo B) con generatori piu' sicuri ed efficienti (di tipo C), mantenendo le modalita' di scarico dei prodotti della combustione, criterio che non va ad aggravare il carico inquinante dell'atmosfera ma che invece va a migliorare la qualita' dell aria; pertanto che la sostituzione dei generatori di calore di tipo B a camera aperta con sistema di scarico dei prodotti della combustione "a parete" con generatori di calore di tipo C "a camera stagna" aventi scarico dei prodotti della combustione "a parete", conformemente al D.P.R. n. 412/93 ed alla norma UNI 7129, sia un intervento sicuramente migliorativo della qualita' dell'aria e quindi sia assimilabile alla mera sostituzione di generatore di calore; di condividere l 'orientamento ministeriale in materia e quindi che anche la suddetta tipologia di sostituzione di generatore di calore oltre alla " mera" sostituzione di generatore di calore possa essere effettuata in deroga dall'obbligo di cui all'art. 5 comma 9 del D.P.R. n. 412/93 di scarico oltre il colmo dei terrazzi, rientrando in quanto stabilito dal secondo capoverso dello stesso articolo; in qualita' di Autorita' locale competente; VISTI -L art. 107, comma 3 del D.Lgs , n. 267; -L art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006; -L art. 4, comma 2 del D.Lgs , n.165; -L' art. 4, comma 6 lettera f) del D.P.R. n. 59 del 2 aprile DETERMINA 1) in attuazione di quanto stabilito dall'art. 4 comma 6 lettera f) del D.P.R. n. 59 del 2 aprile 2009 l'intervento di mera sostituzione del generatore di calore con potenza nominale al focolare inferiore a 35 kw non e' soggetto all'obbligo di presentazione della relazione tecnica di cui al comma 25 dell'art. 4 del D.P.R. n. 59 del 2 aprile 2009 e pertanto la medesima può essere omessa a fronte dell obbligo di presentazione della Dichiarazione di conformità ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46 e s.m.i. Decreto 22 gennaio 2008 n ) L'intervento di sostituzione dei generatori di calore di tipo B a camera aperta con sistema di scarico dei prodotti della combustione "a parete" con generatori di calore di tipo C "a camera stagna", di potenza nominale al focolare non superiore a 35 KW conformemente al D.P.R. n. 412/93 ed alla norma Uni 7129, possa considerarsi intervento assimilabile alla mera sostituzione di generatore di calore e pertanto in deroga dall'obbligo previsto dall'art. 5 comma 9 del D.P.R. n. 412/93 tosi' come modificato ed integrato dal D.P.R. n. 551 del 1999 secondo quanto stabilito dal secondo capoverso dello stesso articolo e pertanto e' consentito scaricare "a parete", ossia convogliare i prodotti della combustione con scarichi "a parete', nel rispetto delle quote stabilite dalla norma Uni La presente sarà resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'albo pretorio comunale. COMUNICARE il presente provvedimento agli Ordini e Collegi Professionali, alle Associazioni di categoria, agli Enti Locali interessati. Ai sensi degli artt e 8 della legge n.241/90 il responsabile del procedimento è il P.I. Palladino Gennaro, Istruttore presso II Settore Ambiente. AVVERSO il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. competente per territorio - secondo le modalità di cui alle leggi vigenti, ovvero ricorso al Capo dello Stato - ai sensi del DPR n. 1199/71-, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente alto.
4 DATO ATTO che il presente provvedimento non prevede alcun impegno di spesa essendo atto regolatorio del funzionamento dell'ufficio cio pertanto non dovrà conseguire ai fini dell 'esecutività il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell art. 151, comma 4, del T. U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000; DATO ATTO, altresì, che la presente ordinanza sarà inviata alla Segreteria Generale per la raccolta e l'affissione all'albo Pretorio del Comune di Modugno al solo fine di rendere conoscibile la stessa; Trasmettere copia del presente atto al II Settore, per quanto di competenza. LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO: Modugno, 08 luglio 2010 Il Dirigente del II Settore Ing. Giuseppe CAPRIULO
5 CITTÀ DI MODUGNO PROVINCIA DI BARI ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL ALBO IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D UFFICIO ATTESTA CHE IL SEGUENTE ATTO: Determina Dirigenziale n. 652 DATA DI REGISTRAZIONE: 19/07/2010 RIFERIMENTO INTERNO: SET02/DD/2010/61 OGGETTO: Procedure applicative del D. L. n. 311/06 aggiornato dal D.P.R. n.59/09 e dal D.P.R. n. 551/99 - Responsabile del procedimento. COME PRESCRITTO DALL ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E AFFISSO ALL ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 19/07/2010 AL 03/08/2010 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ALBO-NOTIFICHE Dott. Michele TENERELLI MODUGNO LI,19/07/2010
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