Struttura Codice Diritto Canonico 1917 INSTITUTIONES di Gaio (168-180 d.c.) I parte - PERSONAE - Ius quod ad personas pertinet II parte - RES - Ius quod ad res pertinet III parte - ACTIONES - Ius quod ad obligationes pertinet GAIO CODEX IURIS CANONICI 1917 I - NORMAE GENERALES II - DE PERSONIS Pio X III DE REBUS IV DE PROCESSIBUS Benedetto XV V DE DELICTIS ET PENIS
CODICE DI DIRITTO CANONICO 1983 Libro I NORME GENERALI Libro II IL POPOLO DI DIO Libro III LA FUNZIONE DI INSEGNARE NELLA CHIESA Libro IV LA FUNZIONE DI SANTIFICARE NELLA CHIESA Libro V I BENI TEMPORALI DELLA CHIESA Libro VI LE SANZIONI NELLA CHIESA Libro VII I PROCESSI
Costituzione Apostolica Sacrae disciplinae leges Promulgazione del Codice di Diritto Canonico 25 gennaio 1983 [ ] Carattere di complementarità che il codice presenta in relazione all'insegnamento del concilio Vaticano II, con particolare riguardo alle due costituzioni, dogmatica Lumen gentium e pastorale Gaudium et spes. Questo nuovo Codice potrebbe intendersi come un grande sforzo di tradurre in linguaggio canonistico questa stessa dottrina, cioè la ecclesiologia conciliare. Norma generale del CIC è la salus animarum, la salvezza delle anime: finalità del diritto canonico è quindi, nella mente del legislatore, quella di aiutare l opera di evangelizzazione e della cura pastorale che la Chiesa persegue nella dimensione storico-escatologica
Costituzione Apostolica Sacrae disciplinae leges Promulgazione del Codice di Diritto Canonico 25 gennaio 1983 PUNTI FONDAMENTALI 1. La Chiesa viene presentata come il Popolo di Dio (LG 2) e l'autorità gerarchica viene proposta come servizio; 2. La Chiesa è vista come "comunione : ciò, quindi, determina le relazioni che devono intercorrere fra le chiese particolari e quella universale, e fra la collegialità e il primato; 3. Tutti i membri del popolo di Dio, nel modo proprio a ciascuno, sono partecipi del triplice ufficio di Cristo: sacerdotale, profetico e regale; 4. Approfondita ed articolata è la dottrina relativa ai doveri e i diritti dei fedeli; 5 Emerge dalle norme l'impegno che la chiesa deve porre nell'ecumenismo.
Il concilio Vaticano II e la categoria Popolo di Dio 1 Schema DE ECCLESIA Cap. I De Ecclesiae militantis naturae Cap. II De membris Ecclesiae militantis eiusdemque necessitate ad salutem Cap. III EPISCOPATO E SACERDOZIO Cap. IV De Episcopis residentialibus Cap. V GLI STATI DI PERFEZIONE EVANGELICA Cap. VI I LAICI Cap. VII De Ecclesiae magisterio Cap. VIII De auctoritate et obedientia in Ecclesia Cap. IX De relationibus inter Ecclesiam et Statum Cap. X De necessiate Ecclesiae annuntiandi evangelium omnibus gentibus et ubique terrarum CHIESA Cap. XI De Oecumenismo Gerarchia Vescovi sacerdoti Stati perfezione Laici Chi è il laico? - Non ordinato - Non religioso
Norme sulle persone nel Codex Iuris Canonici 1917 CHIERICI (canoni 108-486) LAICI (2 canoni) RELIGIOSI (canoni 487-681) Can. 682 I laici hannio diritto di ricevere dal clero, a norma delle leggi ecclesiastiche, i beni e gli aiuti necessari per la salvezza Can. 683 Non è lecito ai laici indossare l abito clericale, salvo [ ]
2 Schema DE ECCLESIA cap. I Il Mistero della Chiesa cap. II La costituzione Gerarchica (Vescovi in particolare) cap. III Il POPOLO DI DIO (i LAICI in particolare) cap. IV la vocazione alla santità nella Chiesa K. Wojtila: la costituzione gerarchica della Chiesa suppone la costituzione del Popolo di Dio, la quale deve esprimere la sua natura ed indole di detto popolo; pertanto, la natura e indole della gerarchia si capirà meglio se è trattata dopo il capitolo sul Popolo di Dio. 3 Schema DE ECCLESIA Diventa LUMEN GENTIUM cap. I Il MISTERO della Chiesa cap. II IL POPOLO DI DIO cap. III LA COSTITUZIONE GERARCHICA (VESCOVI in part.) cap. IV I LAICI cap. V La vocazione alla santità cap. VI I RELIGIOSI cap. VII l indole escatologica della Chiesa e cap. VIII La B.V. Maria Madre di Dio nel Mistero di Cristo e della Chiesa
Libro II IL POPOLO DI DIO Parte I I fedeli cristiani Titolo I Obblighi e diritti di TUTTI i fedeli Titolo II obblighi e diritti dei fedeli LAICI Titolo III I ministri sacri o CHIERICI Titolo IV Prelature personali Titolo V Associazioni di fedeli Parte II La costituzione gerarchica della Chiesa Sezione I La suprema autorità Cap. 1 - Romano Pontefice e Collegio dei Vescovi Cap. 2 - Sinodo dei Vescovi Cap. 3 - Cardinali di SRC Cap. 4 - Curia Romana Cap. 5 - Legati del Sommo Pontefice Sezione II Le Chiese particolari Tit. I - Chiese particolari e Vescovi Tit. II - Raggruppamenti di Chiese particolari Tit III - Struttura interna delle Chiese particolari Parte III Gli Istituti di Vita Consacrata e le SVA Sezione I Gli Istituti di vita consacrata Tit. I - Norme comuni a tutti gli IVC Tit. II - Gli Istituti religiosi Tit. III - Gli Istituti secolari Sezione II Le Società di vita apostolica
p.v. giuridico p.v. teologico I FEDELI CRISTIANI canoni introduttori 204-207 Soggetto protagonista Can. 204-1. I FEDELI sono coloro che, essendo stati incorporati a Cristo mediante il BATTESIMO, sono costituiti POPOLO DI DIO e perciò, resi partecipi nel modo loro proprio dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo, sono chiamati ad attuare, SECONDO LA CONDIZIONE PROPRIA DI CIASCUNO, la MISSIONE che Dio ha affidato alla Chiesa da compiere nel mondo. Chiesa come Popolo di Dio Universale missione salvezza Battesimo Can. 96 - Mediante il BATTESIMO l'uomo è incorporato alla Chiesa di Cristo e in essa è costituito persona, con i doveri e i diritti che ai cristiani, tenuta presente la loro condizione, sono propri, in quanto sono nella comunione ecclesiastica e purché non si frapponga una sanzione legittimamente inflitta. Diritti e doveri
Caso particolare: i CATECUMENI Can. 206-1. Per un titolo particolare sono legati alla Chiesa i CATECUMENI, coloro cioè che, mossi dallo Spirito Santo, chiedono con intenzione esplicita di essere incorporati ad essa e di conseguenza, per questo desiderio, come pure per la vita di fede, di speranza e di carità che essi conducono, sono CONGIUNTI alla Chiesa, che già ne ha cura come suoi. Atto interno Manifestazione esterna 2. La Chiesa dedica una cura particolare ai catecumeni, e mentre li invita a condurre una vita evangelica e li introduce alla celebrazione dei riti sacri, già ad essi elargisce diverse prerogative che sono proprie dei cristiani. Benedizioni (can. 1170) Esequie (can. 1183) Appartenenza peculiare al Popolo di Dio
Parte I DE CHRISTIFIDELIBUS Normativa articolata attorno a due poli di tensione UGUAGLIANZA (can. 208) - DIVERSITÀ (can. 207) COMUNIONE CON LA CHIESA (can. 209) - BENE COMUNE (can. 223)
1 POLO DI TENSIONE Uguaglianza can. 208 Diversità can. 207 LG 32 Se quindi nella Chiesa non tutti camminano per la stessa via, tutti però sono chiamati alla santità e hanno ricevuto a titolo uguale la fede che introduce nella giustizia di Dio (cfr. 2Pt 1,1). Quantunque alcuni per volontà di Cristo siano costituiti dottori, dispensatori dei misteri e pastori per gli altri, tuttavia VIGE FRA TUTTI UNA VERA UGUAGLIANZA riguardo alla dignità e all'azione comune a tutti i fedeli nell'edificare il corpo di Cristo. FONTE AMBITO BATTESIMO dignità agire Chiesa gerarchicamente organizzata non è mera organizzazione di poteri, ma reale partecipazione al ministero sacerdotale di Cristo per i ministri sacri Esistenza ministri sacri: PER ISTITUZIONE DIVINA Ontologica ineguaglianza funzionale-sacramentale Su questa base si fonda l esistenza di diritti ed obblighi fondamentali comuni a tutti i fedeli Prima differenza, poi unità: la diversità è peculiare alla costituzione
Diversità can. 207 (secondo la condizione propria di ciascuno) 1 Criterio distinzione Funzionale-sacramentale 2 Criterio distinzione Carismatico-istituzionale chierici laici Chierici consacrati laici Struttura della Chiesa non si esaurisce nella costituzione gerarchica LAICI Norme tutti fedeli ((208-223) Specifiche (224-231) CHIERICI Norme tutti fedeli (208-223) Specifiche (232-264) RELIGIOSI Norme tutti fedeli (208-223) Specifiche (573-746)
Nozione di PIENA COMUNIONE (can. 205) Can. 205 - Su questa terra sono nella PIENA COMUNIONE della Chiesa cattolica quei battezzati che sono congiunti con Cristo NELLA SUA COMPAGINE VISIBILE, ossia mediante i vincoli della professione di fede, dei sacramenti e del governo ecclesiastico. COMUNIONE ONTOLOGICA (battesimale) SPIRITUALE (mistica - grazia) GIURIDICA (gerarchica) Nota Esplicativa Previa (NEP) 2 Per COMUNIONE [nella Lumen Gentium] non si intende un certo vago "sentimento", ma una "realtà organica", che richiede una forma giuridica e che è allo stesso tempo animata dalla carità. LG 14 Sono pienamente incorporati nella società della Chiesa quelli che, avendo lo Spirito di Cristo, accettano integralmente la sua organizzazione e tutti i mezzi di salvezza in essa istituiti, e che inoltre, grazie ai legami costituiti dalla professione di fede, dai sacramenti, dal governo ecclesiastico e dalla comunione, sono uniti, nell'assemblea visibile della Chiesa, con il Cristo che la dirige mediante il sommo Pontefice e i vescovi.
Professione integra di fede Can. 750, 1 verità de fide credenda Can. 750, 2 verità de fide tenenda PIENA COMUNIONE p.v. giuridico-canonico Accettazione di TUTTI i sacramenti Governo Ecclesiastico Can. 841 appartengono al Divino Deposito Decreto Sui sacramenti Concilio di Trento Can. 1 Se qualcuno afferma che i sacramenti della nuova legge non sono stati istituiti tutti da Gesù Cristo, nostro signore, o che sono più o meno di sette, [ ] o anche che qualcuno di questi sette non è veramente e propriamente un sacramento: sia anatema. Accettazione della Costituzione Gerarchica della Chiesa (di istituzione divina) Romano Pontefice: Successore personale di Pietro visibile principio di unità della Chiesa Collegio Vescovi: Successione collegiale al Collegio degli Apostoli Vescovo diocesano: Principio visibile e fondamento di unità della Chiesa nelle Chiese particolari
2 POLO DI TENSIONE Can. 211 missione di annuncio Can. 213 beni spirituali Can. 212 rapporto con i pastori Can. 214 rito e spiritualità Can. 215 associazione e riunione Can. 222 sostegno necessità Chiesa cornice dei diritti e doveri COMUNIONE CON LA CHIESA (can. 209) DIRITTI E DOVERI TUTTI I FEDELI Can. 217 educazione cristiana BENE COMUNE DELLA CHIESA (can. 223) Can. 218 investigazione teologica Can. 220 buona fama e intimità Can. 219 scelta stato di vita Can. 216 iniziativa apostolica Can. 210 vocazione alla santità Can. 221 principio di legalità
Can. 209 Mantenere comunione con la Chiesa Relativi ai fini della Chiesa Can. 210 vocazione alla santità Can. 213 beni spirituali Can. 214 rito e spiritualità Can. 219 scelta stato di vita Diritti e doveri TUTTI i fedeli Relativi alla partecipazione fedeli alla vita della Chiesa Can. 211 missione di annuncio Can. 215 associazione e riunione Can. 216 iniziativa apostolica Can. 218 investigazione teologica Can. 222 sostegno necessità Chiesa Relativi alla organizzazione ecclesiastica della Chiesa Can. 212 rapporto con i pastori Can. 217 educazione cristiana Can. 220 buona fama e intimità Can. 221 principio di legalità Can. 223 Bene comune della Chiesa
LG 31b LG 31a FEDELI LAICI DIRITTI E DOVERI cann. 224-231 Col nome di LAICI si intende qui l'insieme dei cristiani ad esclusione dei membri dell'ordine sacro e dello stato religioso sancito nella Chiesa, i FEDELI cioè, che, dopo essere stati incorporati a Cristo col battesimo e costituiti popolo di Dio e, NELLA LORO MISURA, resi partecipi dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo, per la loro parte compiono, nella Chiesa e nel mondo, la missione propria di TUTTO il popolo cristiano. Il carattere secolare è proprio e peculiare dei laici. [ ] Per loro vocazione è proprio dei laici cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio. Vivono nel secolo, cioè implicati in tutti i diversi doveri e lavori del mondo e nelle ordinarie condizioni della vita familiare e sociale, di cui la loro esistenza è come intessuta. Ivi sono da Dio chiamati a contribuire, quasi dall'interno A MODO DI FERMENTO, alla santificazione del mondo esercitando il proprio ufficio sotto la guida dello spirito evangelico, e in questo modo a manifestare Cristo agli altri principalmente con la testimonianza della loro stessa vita e col fulgore della loro fede, della loro speranza e carità. A loro quindi particolarmente spetta di illuminare e ordinare tutte le cose temporali, alle quali sono strettamente legati, in modo che siano fatte e crescano costantemente secondo Cristo e siano di lode al Creatore e Redentore.
Can. 399 CCEO Il laico, con la sua presenza e azione nel mondo, attesta all interno del mondo stesso la forza santificatrice della Grazia APOSTOLICAM ACTUOSITATEM 7b (DECRETO SULL APOSTOLATO DEI LAICI) Ambiti concreti delle realtà temporali per i laici Tutto ciò che compone l'ordine temporale, cioè i beni della vita e della famiglia, la cultura, l'economia, le arti e le professioni, le istituzioni della comunità politica, le relazioni internazionali e così via, la loro evoluzione e il loro progresso, Col nome di laici in questo Codice si intendono i fedeli cristiani che hanno come propria e speciale l indole secolare e che, vivendo nel secolo, partecipano alla missione della Chiesa, ma non sono costituiti nell ordine sacro e non sono ascritti allo stato religioso.