CONTRATTO TIPO. Borse individuali INCO per giovani ricercatori di paesi in via di sviluppo



Documenti analoghi
[SOVVENZIONE EUROPEA MARIE CURIE PER IL REINSERIMENTO] [SOVVENZIONE INTERNAZIONALE MARIE CURIE PER IL REINSERIMENTO]

CONTRATTO TIPO Borse Marie Curie individuali

CONTRATTO DERIVATO Borse Marie Curie di ospitalità per lo sviluppo

COFINANZIAMENTO MARIE CURIE DI PROGRAMMI REGIONALI, NAZIONALI E INTERNAZIONALI

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria)

Mobilità docenti per attività didattica da Impresa. Modello di Accordo Istituto/Docente clausole minime obbligatorie (fac-simile)

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

Roma,.. Spett.le. Società Cooperativa EDP La Traccia. Recinto II Fiorentini, n Matera (MT)

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI. Allegato 1-bis al Disciplinare di Gara

Roma, 07/05/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 62

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DELL UTENZA IN MATERIA DI FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA MEDIANTE CONTRATTI A DISTANZA

TECNICO PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (D.

PROTOCOLLO DI INTESA. tra

Contratto internazionale di Agenzia

MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

MODULO DI CANDIDATURA

Termini di pagamento di giorni anche per i lavori pubblici

Roma, 07/02/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 19

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RECUPERI, COMPENSAZIONI E DIRITTI DI SURROGA

MODALITÀ ORGANIZZATIVE E PIANIFICAZIONE DELLE VERIFICHE SUGLI IMPIANTI

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELL ATTIVITA DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA RICERCA PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo

RISOLUZIONE N. 119/E

CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA

BORSE INTERNAZIONALI MARIE CURIE DI ACCOGLIENZA

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Direzione Regionale. il Comune di, con sede in, Via C.F., legalmente rappresentato da, nella sua qualità di, giusta delibera n. del.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO ESPERTO ON LINE CON IMPORTO PREPAGATO

CONTRATTO DI SVILUPPO SOFTWARE (MODELLO CONTRATTUALE SUGGERITO DALL ANASIN) Azienda ) si obbliga a fornire al Cliente ai termini e

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

Regolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche

SCHEMA DI DELIBERAZIONE

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

Comune di Marigliano Provincia di Napoli

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER

UNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE

L anno., il giorno. del mese di.. presso

MODELLO STANDARD CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO ex ART. 12, L. 68/99

CONVENZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO REGIONALE (Art. 18 Legge Regionale 25/01/2005 n. 2) TRA

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Roma, 29/12/2014. e, per conoscenza, Circolare n. 191

DETERMINAZIONE NR. 441 DEL 21/07/2008 OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE IN MATERIA PENSIONISTICA. IMPEGNO DI SPESA.

CONTRATTO DI CONTO CORRENTE E CARTE DI PAGAMENTO: CONDIZIONI GENERALI

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005;

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA. ( Prov. di Trapani ) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL

della manutenzione, includa i requisiti relativi ai sottosistemi strutturali all interno del loro contesto operativo.

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

REGOLAMENTO PER L IMPIEGO DI VOLONTARIATO IN ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI

Procedure di reclamo della X-Trade Brokers DM S.A., Succursale Italian (procedure per stabilire politiche di presentazione e risoluzione dei reclami)

COMUNE DI CUTRO Provincia di Crotone Regolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)

CONTRATTO DI PRESTAZIONE IN REGIME DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

tra con sede legale in n. con sede legale in - impianto, l impianto ubicato nel Comune di, autorizzato

Regolamento per la gestione delle prestazioni in conto terzi e delle attività assimilate

Procedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale

Orientamenti. sulla. gestione dei reclami da parte delle. imprese di assicurazione

CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99

L attività istruttoria. Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2014/2015 corso di diritto tributario prof. Giuseppe.

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA

ALLEGATOA alla Dgr n. 582 del 29 aprile 2014 pag. 1/6

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA

2. SOGGETTI BENEFICIARI

BORSA MARIE CURIE INTRAEUROPEA PER LO SVILUPPO DELLA CARRIERA

ACCORDO DI RISERVATEZZA. fra. Auto Model Sport Club Italiano (AMSCI) Corso Mazzini n. 171 e Socio Richiedente Lugo di Romagna (RA) 1.

ALLEGATO 4 STUDIO DI FATTIBILITA

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

Versione modificata ed integrata con deliberazione 5 aprile 2013, 138/2013/A

Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Contratto di collaborazione professionale non subordinata di tipo a progetto

Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A. Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n MODULO DI ADESIONE

UNIDROIT CONVENZIONE UNIDROIT. sul FACTORING INTERNAZIONALE. (Ottawa, 26 maggio 1988)

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente

Condizioni derivati DEGIRO

Condizioni generali e basi contrattuali. 1. Basi contrattuali

PROCEDURA DI INTERNAL DEALING RELATIVA ALLE OPERAZIONI SU AZIONI DI VISIBILIA EDITORE S.P.A. POSTE IN ESSERE DAGLI AMMINISTRATORI

REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI INVENZIONI CONSEGUITE DA PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

REGOLAMENTO GESTIONE CONTABILE

Marca da bollo (l eventuale esenzione va motivata)

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER LO SVOLGIMENTO DI UN SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO DI TIPO

BORSE MARIE CURIE INTRAEUROPEE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

CASSA EDILE DELLA COOPERAZIONE

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari

UFFICIO SPECIALE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI - PROGETTI EUROPEI ED INTERNAZIONALI

Transcript:

CONTRATTO TIPO Borse individuali INCO per giovani ricercatori di paesi in via di sviluppo 1

CONTRATTO N. La Comunità europea (in seguito denominata «la Comunità») rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee (in seguito denominata «la Commissione»), rappresentata ai fini della firma del presente contratto dal/dalla [Sig./Sig.ra (da completare)], direttore generale della [nome della DG] o da un suo rappresentante autorizzato, da una parte, e [Nome del contraente] ([sigla]) («contraente»), con sede in [nome dello Stato e indirizzo completo], in persona del/dei legale(i) rappresentante(i)/in virtù di statuto/procura, [Sig./Sig.ra (da completare)], [funzione], [Sig./Sig.ra (da completare)], [funzione], dall'altra, (in seguito denominati collettivamente «parti contraenti») HANNO CONVENUTO dell'esecuzione del progetto denominato «[nome del progetto]» nell ambito del programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico intitolato «Confermare il ruolo internazionale della ricerca comunitaria (1998-2001) 1») in base alle disposizioni che seguono. 1 GU L 64 del 12.3.1999, pag. 78. 2

Articolo 1 - Oggetto 1. Il presente contratto ha per oggetto l esecuzione da parte del borsista 2 di lavori di ricerca a scopo di formazione o di lavori relativi ad un esperimento o a particolari studi che non possono essere realizzati presso il suo istituto di origine. Il nominativo del borsista è indicato nell'allegato I. 2. A tal fine, il contraente si impegna nei confronti della Comunità alla buona esecuzione del progetto menzionato nell'allegato I, intitolato [nome del progetto] (in seguito denominato «progetto»), secondo le disposizioni del presente contratto. Il progetto in questione rientra fra le attività del progetto di RST facente capo al contratto n. [...], cui il contraente partecipa. 3. A tali effetti, prima dell'inizio del progetto e conformemente agli obblighi previsti nell'allegato II, egli conclude un accordo con il borsista contenente le condizioni di esecuzione di detto progetto. Articolo 2 - Durata 1. La durata del progetto è di [numero] mesi a decorrere dalla data di inizio del progetto, che è comunicata per iscritto dal contraente alla Commissione. La durata del progetto non può essere prolungata. 2. Il presente contratto entra in vigore alla data in cui è stato sottoscritto da tutte le parti contraenti, a condizione che il contratto n. [...] sia stato sottoscritto da tutte le parti di tale contratto. La data di inizio del progetto non può essere in alcun caso anteriore alla data di entrata in vigore del contratto e deve cadere entro [6] [numero] 3 mesi da detta data. Il presente contratto cessa di avere effetto alla data di versamento del pagamento finale del contributo finanziario della Comunità. Tuttavia, - gli articoli 5, 6 e 8 del presente contratto, - l DUWLFRORÃ Ã SDUDJUDIRÃ Ã OHWWHUHÃ JÃ HÃ LÃ Ã HÃ Ã O DUWLFRORÃ Ã SDUDJUDIRÃ Ã OHWWHUDÃ LÃ Ã HÃ l articolo 4, paragrafi 3 e 4; l articolo 5, paragrafo 5; l'articolo 6; gli articoli da 8 a 10 e l articolo 12 dell allegato II al presente contratto, si applicano anche dopo tale data nei limiti eventualmente stabiliti dagli stessi articoli. Articolo 3 - Contributo finanziario della Comunità 1. la Comunità finanzia il progetto fino alla concorrenza dell'importo forfettario di [importo in cifre] EUR ([importo in lettere] euro), assegnato al borsista a norma dell'articolo 11 dell'allegato II del presente contratto. 2. Il contributo finanziario della Comunità al progetto è versato, secondo le modalità seguenti e in base alle regole definite dall articolo 4 dell allegato II del presente contratto, sul seguente conto bancario del contraente: 2 3 Le parole in corsivo sono intese nell accezione definita nell articolo 1 dell allegato II del presente contratto. Il termine è generalmente di sei mesi, ma può essere anche maggiore. 3

[dati bancari del contraente]: un acconto del [percentuale] 4 %; il saldo del contributo totale della Comunità (trattenuta di garanzia del [percentuale] %). Articolo 4 - Elementi da fornire del progetto che devono essere presentati alla Commissione 1. Le relazioni e le domande di pagamento prescritte dal presente contratto sono trasmesse dal contraente rispettivamente in [numero] e in [numero] esemplari, secondo le modalità definite dall articolo 5 dell allegato II del presente contratto. Le relazioni devono essere redatte in [lingua]. L'allegato I stabilisce, se del caso, il numero di copie e la lingua di redazione degli altri elementi da fornire del progetto. 2. La domanda di pagamento dell'acconto è trasmessa alla Commissione entro [numero] giorni a decorrere dalla data di inizio del progetto. 3. La relazione scientifica e la relazione finanziaria si riferiscono alla durata del progetto. Se la fine dei lavori è anteriore alla scadenza della durata del progetto, la relazione scientifica e la relazione finanziaria si riferiscono al periodo che va fino a tale data. 4. Se del caso, gli altri elementi da fornire del progetto si riferiscono ai periodi indicati nell'allegato I del presente contratto. Articolo 5 - Legge applicabile e foro competente 1. Il presente contratto è regolato dalla legge [legge del paese ospitante]. 2. Il Tribunale di primo grado delle Comunità europee e, in caso di impugnazione, la Corte di giustizia delle Comunità europee, sono i soli competenti a conoscere delle controversie tra la Comunità e il contraente relative alla validità, all applicazione e all interpretazione del presente contratto. Articolo 6 - Condizioni speciali [Non si applicano condizioni speciali.] [Si applicano al presente contratto le seguenti condizioni speciali:] [Le condizioni speciali relative al presente contratto figurano nell'allegato III.] 4 Per i contratti con durata massima di 12 mesi, l acconto è pari al 75% ed il saldo al 25%. 4

[Oltre alle condizioni speciali di cui all allegato III, si applicano al presente contratto le seguenti condizioni speciali:] Articolo 7 - Modificazioni Il presente contratto ed i relativi allegati possono essere modificati unicamente mediante patto scritto tra i rappresentanti autorizzati delle parti contraenti. Gli accordi verbali a ciò diretti non vincolano le parti contraenti. Le richieste di modificazioni devono pervenire alla Commissione almeno due mesi prima della fine della durata del progetto. Articolo 8 - Disposizioni finali 1. I seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente contratto: - Allegato I - Descrizione del progetto - Allegato II - Condizioni generali [- Allegato III - Condizioni speciali] 2. In caso di conflitto tra le norme dell allegato I e qualsiasi altra disposizione del presente contratto, prevale quest ultima. [3. Le condizioni speciali indicate [all articolo 6] [nell'allegato III] [all articolo 6 e nell'allegato III] del presente contratto prevalgono su tutte le altre disposizioni.] 5

Articolo 9 - Sottoscrizione e lingua del contratto Il contratto è firmato dalle parti contraenti in [numero (minimo due)] esemplari in [lingua] e solo la versione in questa lingua fa fede. Per [nome e sigla del contraente]: Nome: (per esteso) Funzione: Firma: Fatto a Bruxelles, (timbro dell organismo) Per la Commissione: Nome: (per esteso) Funzione: Firma: Data: 6

ALLEGATO I - DESCRIZIONE DEL PROGETTO INCO per giovani ricercatori di paesi in via di sviluppo (corrispondente alla descrizione del progetto che figura nella proposta n. [n. della proposta], selezionata dalla Commissione il [data]) 1. Titolo: [nome del progetto] 2. Sintesi: [sintesi del progetto] 3. Borsista: - nome: [nome] - nazionalità: [nazionalità] 4. Durata del progetto: [numero] mesi 5. Luogo di esecuzione del progetto: - Istituto: [nome e indirizzo dell'istituto, compreso il paese] - Laboratorio: [nome e indirizzo del laboratorio, compreso il paese] - Responsabile scientifico: [nome del responsabile scientifico] 6. Ripartizione dell importo della borsa assegnata al borsista: - indennità : [importo] euro/mese Totale: [importo] euro - indennità per spese di viaggio: [importo] euro Totale: [importo] euro 7. Importo totale della borsa: [importo] euro 7

ALLEGATO II CONDIZIONI GENERALI PARTE A: ESECUZIONE DEL PROGETTO Articolo 1 - Definizioni Articolo 2 - Obblighi del contraente Articolo 3 - Rapporti tra contraente e borsista Articolo 4 - Contributo finanziario della Comunità Articolo 5 - Presentazione degli elementi da fornire del progetto Articolo 6 - Responsabilità Articolo 7 - Risoluzione del contratto PARTE B : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE, PUBBLICITÀ E RISERVATEZZA Articolo 8 - Proprietà delle conoscenze Articolo 9 - Tutela delle conoscenze Articolo 10 - Pubblicità e riservatezza PARTE C: COSTI Articolo 11 Contributo assegnato al borsista PARTE D : CONTROLLI Articolo 12 Controllo tecnico e controllo contabile PARTE E-1: PARTE E-2: RICHIESTA DI PAGAMENTO DELL'ACCONTO RICHIESTA DI PAGAMENTO FINALE 8

PARTE A: ESECUZIONE DEL PROGETTO Articolo 1 Definizioni 1. Per «decisione» si intende la decisione 1999/65/CE del Consiglio del 22 dicembre 1998 relativa alle norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università e per la divulgazione dei risultati della ricerca ai fini dell'attuazione del Quinto programma quadro della Comunità europea (1998-2002) 5. 2. Per «regolamento» si intende il regolamento (CE) n. 996/1999 della Commissione dell 11 maggio 1999 recante le modalità di applicazione della decisione 1999/65/CE del Consiglio relativa alle norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università e per la divulgazione dei risultati della ricerca ai fini dell'attuazione del Quinto programma quadro della Comunità europea (1998-2002) 6. 3. Per «parti contraenti» si intendono la Comunità e il contraente. 4. Per «contraente» si intende un soggetto giuridico o un organizzazione internazionale, nonché il Centro comune di ricerca (CCR), che abbia concluso il presente contratto con la Comunità. 5. Per «borsista» si intende una persona fisica che partecipi al progetto in virtù di un accordo concluso con un contraente. 6. Per «accordo» si intende l'accordo concluso tra il contraente e il borsista ai sensi dell'articolo 3 del presente allegato. 7. Per «progetto» si intende il complesso dei lavori indicati nell allegato I del presente contratto. 8. Per «data di inizio del progetto» si intende la data prevista dall articolo 2, paragrafo 1 del presente contratto. 9. Per «durata del progetto» si intende il numero totale di mesi stabilito per l'esecuzione del progetto previsto dall articolo 2, paragrafo 1 del presente contratto. 10. Per «scadenza del contratto» si intende la data prevista dall articolo 2, paragrafo 2, secondo comma del presente contratto. 11. Per «elementi da fornire del progetto» si intendono le relazioni scientifiche e finanziarie, le domande di pagamento menzionate all articolo 4 del presente contratto e all articolo 5 del presente allegato, nonché qualsiasi altro elemento designato come tale dall allegato I del presente contratto. 12. Per «forza maggiore» si intende qualsiasi evento imprevedibile ed insormontabile che incida sull'esecuzione del progetto. 5 6 GU L 26 dell 1.2.1999, pag. 46. GU L 122 del 12.5.1999, pag. 9. 9

13. Per «istituto di origine» si intende l istituto, stabilito nel paese d origine del borsista, presso il quale quest ultimo svolge attività di ricerca. 14. Gli «interessi della Comunità» vengono valutati tenendo conto in particolare: - dell obiettivo di rafforzare la competitività internazionale dell industria comunitaria, - dell obiettivo di favorire in maniera adeguata il mantenimento e la creazione di posti di lavoro nella Comunità, - dell obiettivo di promuovere uno sviluppo sostenibile e di migliorare la qualità della vita nella Comunità, - delle esigenze connesse ad altre politiche comunitarie a sostegno delle quali sono condotte le azioni indirette di RST, - dell esistenza di accordi di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità e Stati terzi od organizzazioni internazionali. 15. Per «legittimo interesse» si intende qualsiasi interesse, specie di natura commerciale, del contraente, che possa essere invocato nei casi previsti dal presente allegato purché il contraente stesso dimostri che la lesione di tale interesse può arrecare, date le circostanze, un pregiudizio preciso e sproporzionato, considerato lo scopo della disposizione a fronte della quale è invocato. 16. Per «conoscenze» si intendono i risultati, comprese le informazioni, di qualsiasi progetto intrapreso in base alla decisione n. 182/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa al Quinto programma quadro delle attività comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) 7 (in seguito denominato «Quinto programma quadro»), nonché i diritti d autore o i diritti relativi ai risultati, in virtù di domanda o di rilascio di brevetto per invenzione, modelli di utilità o ornamentali o nuove varietà vegetali, di certificati complementari o di altre forme di tutela analoghe. 17. Per «conoscenze tecniche (know-how) preesistenti» si intendono le informazioni, diverse dalle conoscenze, detenute dai contraenti prima della conclusione del contratto o acquisite parallelamente al contratto e necessarie per l'attuazione del progetto, nonché il diritto d autore o i diritti relativi a dette informazioni, in virtù di domanda o di rilascio di brevetto per invenzioni, modelli di utilità o ornamentali o nuove varietà vegetali, di certificati complementari o di altre forme di tutela analoghe. 18. Per «diritti di accesso» si intendono le licenze e i diritti d uso relativi alle conoscenze o alle conoscenze tecniche preesistenti. 19. Per «Stato associato» si intende uno Stato parte di un accordo internazionale concluso con la Comunità in particolare sulla base dell articolo 170 del trattato che istituisce la Comunità europea, in virtù del quale esso contribuisce al finanziamento del programma quadro. 7 GU L 26 dell 1.2.1999, pag. 1. 10

Articolo 2 - Obblighi del contraente 1. Il contraente vigila affinché il progetto descritto nell'allegato I sia eseguito conformemente al presente contratto. Egli funge da intermediario tra il borsista e la Commissione ed è in particolare incaricato di trasmettere alla Commissione tutti i documenti e la corrispondenza relativi al progetto; 2. In particolare, il contraente è tenuto: a) ad ospitare il borsista per tutta la durata del progetto, mentre il responsabile scientifico menzionato nell'allegato I è tenuto a seguire i lavori del borsista per tutta la durata del progetto; b) a disporre per tutta la durata del contratto dei mezzi, tra cui l'infrastruttura, le attrezzature ed i prodotti, necessari per consentire l'esecuzione del progetto e, in particolare, la formazione mediante la ricerca nei settori scientifici e tecnici considerati; c) a mettere a disposizione del borsista, secondo le necessità ed a partire dalla data di inizio del progetto, i mezzi indicati al punto b) del presente paragrafo; d) a provvedere alla gestione della borsa per tutta la durata del contratto; e) a non rifiutarsi di ospitare il borsista per mancanza di qualificazioni ulteriori rispetto a quelle in base alle quali la borsa è stata concessa; f) ad assicurare al borsista, nel luogo di esecuzione del progetto, condizioni di lavoro, di sicurezza e d'igiene identiche a quelle offerte ai ricercatori locali; g) a provvedere, alle debite scadenze e conformemente all'accordo di cui all'articolo 3 del presente allegato, a tutti i pagamenti di sua competenza; h) a fornire al borsista l'assistenza ragionevolmente necessaria per il disbrigo delle pratiche amministrative imposte dalle autorità del paese ospitante; i) a dare immediata notizia alla Commissione, non appena ne venga a conoscenza, di qualsiasi situazione che possa incidere sull'applicazione del presente contratto, come per esempio: ÃTXDOVLDVLÃHYHQWRÃFKHÃSRVVDÃLPSHGLUHÃODÃEXRQDÃHVHFX]LRQHÃRÃLOÃFRPSOHWDPHQWRÃGHOÃprogetto; ÃTXDOVLDVLÃFDPELDPHQWRÃULJXDUGDQWHÃOHÃLQIRUPD]LRQLÃLQÃEDVHÃDOOHÃTXDOLÃè stata concessa la borsa; j) a garantire la riservatezza in relazione a fatti, informazioni, conoscenze, documenti ed altri elementi che gli siano stati comunicati a titolo riservato dalla Commissione nel corso dell'esecuzione del presente contratto; k)a fornire alla Commissione l'assistenza ragionevolmente necessaria nell'ambito delle attività di controllo dell'esecuzione del progetto da essa condotte. Articolo 3 - Rapporti tra contraente e borsista 11

1. Il contraente è tenuto a concludere un accordo scritto con il borsista; tale accordo deve risultare conforme alle disposizioni del presente contratto ed in particolare a quelle del presente articolo. Tale accordo precisa le condizioni di esecuzione del progetto e i diritti e gli obblighi rispettivi del borsista e del contraente. Il presente contratto sarà allegato all'accordo. Il contraente conserva copia dell accordo in questione per permettere alla Commissione di compiere i necessari controlli, durante tutto il periodo indicato nella parte D del presente allegato. Tale accordo deve in particolare indicare: a) le somme ricevute dal contraente e destinate al borsista in virtù del presente contratto e le modalità di pagamento degli importi dovuti al borsista; b) la legge applicabile all'accordo; c) che il borsista è tutelato dal sistema di previdenza sociale applicabile ai lavoratori dipendenti nello Stato membro o nello Stato associato interessato, o da un sistema di previdenza sociale che garantisca una protezione almeno equivalente sia per quanto riguarda il livello che la portata; d) tutte le trattenute, specificandone il motivo giuridico; e) il(i) tasso(i) di cambio o di conversione utilizzato(i), precisando la(e) data(e) di riferimento e la(le) fonte(i), se i versamenti sono effettuati in divisa nazionale; f) che il borsista si dedicherà a tempo pieno ai lavori di ricerca descritti nel progetto; g) che il borsista non è autorizzato a percepire un'altra borsa di studio o altro reddito per i lavori di ricerca descritti nel progetto; h) che il borsista è il solo responsabile degli obblighi a lui incombenti in virtù della legge di cui alla lettera b) del presente paragrafo e, se del caso, in virtù delle convenzioni bilaterali applicabili; i) che il borsista deve informare quanto prima possibile il contraente di ogni situazione che possa incidere sull'applicazione del presente contratto, quale: (α) qualsiasi evento che possa impedire la buona esecuzione o il completamento del progetto; (β) qualsiasi cambiamento riguardante le informazioni in base alle quali è stata concessa la borsa; j) le disposizioni relative alla proprietà intellettuale ed industriale, alla pubblicità e alla riservatezza contenute nella parte B del presente allegato; k) il contraente che, ai sensi del contratto di cui all articolo 2, paragrafo 1, risulta beneficiario di un diritto d accesso, ha facoltà di stabilire, nel rispetto delle disposizioni del presente contratto, la portata dei diritti d accesso concessi al borsista. 2. Le modalità di pagamento di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo sono basate, per quanto possibile e secondo la legge applicabile, sul criterio dei pagamenti mensili arretrati. Esse devono prevedere che i pagamenti siano versati al borsista sin dall'inizio del progetto e consentire che tutte le somme assegnate al borsista siano pagate entro la fine del progetto. 12

L'indennità di viaggio forma oggetto di un unico pagamento effettuato contestualmente al primo pagamento mensile, o di due pagamenti distinti effettuati contestualmente al primo e all'ultimo pagamento mensile. Articolo 4 - Contributo finanziario della Comunità 1. Il contributo finanziario della Comunità è versato secondo le seguenti modalità: a) un acconto iniziale è versato entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della Commissione della richiesta di pagamento dell'acconto contenuta nella parte E del presente allegato. c) Il pagamento finale del contributo finanziario della Comunità è effettuato entro 60 giorni dalla data in cui la Commissione ha approvato, o si considera che abbia approvato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, quarto comma, del presente allegato, le relazioni finali e la richiesta di pagamento corrispondente o l ultimo elemento da fornire del progetto. I versamenti previsti alle lettere a) e b) del primo comma del presente paragrafo si considerano effettuati nella data dell'addebito sul conto bancario della Commissione. La Commissione può sospendere in qualsiasi momento il decorso del termine di 60 giorni menzionato al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, comunicando al contraente che ritiene necessario procedere a verifiche supplementari. Il termine riprende a decorrere una volta concluse le verifiche supplementari. Decorso il termine stabilito e salvo il disposto del terzo comma del presente paragrafo, il contraente può chiedere entro due mesi dalla ricezione del pagamento tardivo, che gli siano corrisposti interessi di mora al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle proprie operazioni principali di rifinanziamento nel primo giorno del mese in cui è scaduto il termine, maggiorato di un punto e mezzo. Gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il versamento fino alla data del versamento effettivo. 2. Se vi è il sospetto di frode o di grave irregolarità finanziaria di un contraente, la Commissione può sospendere i versamenti e ingiungere al contraente di astenersi dal versare somme al borsista. Il contraente resta soggetto alle sue obbligazioni contrattuali. 13

3. Le spese bancarie derivanti dal rimborso di qualsiasi somma dovuta alla Commissione sono interamente a carico del contraente. Le decisioni di recupero concernenti i versamenti effettuati dalla Commissione e comunicate al contraente tenuto a restituire un importo costituiscono titolo esecutivo ai sensi dell articolo 256 del trattato che istituisce la Comunità europea. La Commissione può decidere di procedere al rimborso delle somme dovute alla Comunità mediante compensazione con somme dovute a qualsiasi titolo al contraente interessato. 4. Dopo la scadenza del contratto o la sua risoluzione, la Commissione può ingiungere o ingiunge, secondo il caso, al contraente, qualora siano constatate frodi o gravi irregolarità finanziarie in sede di controllo contabile, il rimborso dell'intero contributo finanziario comunitario che gli è stato versato. Su tale importo sono dovuti interessi al tasso, maggiorato di due punti, applicato dalla Banca centrale europea alle proprie operazioni principali di rifinanziamento il primo giorno del mese in cui il contraente ha ricevuto i fondi. Gli interessi decorrono dalla data di ricevimento dei fondi fino alla data di rimborso degli stessi. Articolo 5 - Presentazione degli elementi da fornire del progetto 1. Per quanto riguarda le relazioni; a) sono sottoposte all'approvazione della Commissione le seguenti relazioni: una relazione scientifica che descrive tutti i lavori, gli obiettivi, i risultati e le conclusioni e contiene un riassunto di tutti questi elementi, e una relazione finanziaria che indichi i pagamenti effettuati al borsista dal contraente nell'arco di tutta la durata del progetto; b) la configurazione delle relazioni deve essere conforme alle regole comunicate dalla Commissione. La qualità delle relazioni destinate alla pubblicazione deve consentirne una riproduzione diretta. 2. Per quanto riguarda le richieste di pagamento e la relazione finanziaria: a) le richieste di pagamento e la relazione finanziaria sono espresse in euro. Se del caso, i tassi di conversione e di cambio dell euro ai fini della compilazione delle richieste di pagamento, della relazione finanziaria e dei relativi versamenti sono quelli pubblicati dalla Commissione per l esecuzione del bilancio e in vigore il primo giorno lavorativo del mese successivo alla fine del periodo cui si riferisce la richiesta di pagamento considerata. Non si tiene conto dei profitti o delle perdite sul cambio intervenuti tra la compilazione della richiesta di pagamento e il ricevimento del versamento corrispondente. b) Il contraente presenta le richieste di pagamento sul formulario contenuto nella parte E del presente allegato. 3. La relazione scientifica, la relazione finanziaria finale e la richiesta di pagamento corrispondente sono presentate alla Commissione entro due mesi dalla fine della durata del progetto. Se del caso, gli altri elementi da fornire del progetto sono presentati entro i termini indicati nell'allegato I del presente contratto. 14

Se la Commissione non ha formulato osservazioni, gli elementi da fornire del progetto si intendono approvati entro due mesi dal loro ricevimento. 4. In caso di omessa presentazione, entro i termini previsti dal paragrafo 3 del presente articolo o dall allegato I, della relazione scientifica e finanziaria o della richiesta di pagamento corrispondente, la Commissione può decidere di non procedere al pagamento finale, purché ne dia preavviso scritto di un mese comunicando di non aver ricevuto detti documenti. 5. Il contraente deve fornire alla Commissione tutte le informazioni dettagliate da essa richieste ai fini della buona esecuzione del presente contratto. Articolo 6 - Responsabilità 1. Le responsabilità reciproche delle parti contraenti per perdite, danni o pregiudizi di qualsiasi natura subiti nell esecuzione del presente contratto sono regolate dalla legge designata all articolo 5, paragrafo 1 del presente contratto. 2. Le misure da prendere in caso di forza maggiore sono concordate tra le parti contraenti. Le parti contraenti convengono espressamente che qualsiasi difetto di prodotti o servizi utilizzati ai fini dell'esecuzione del presente contratto e che incida sulla medesima, ivi comprese le anomalie del funzionamento o del rendimento di detti prodotti e servizi dovute o connesse al passaggio all'anno 2000, non costituiscono casi di forza maggiore. 3. La Comunità non è responsabile degli atti od omissioni imputabili al contraente o al borsista, nell'esecuzione del presente contratto. Essa non risponde di alcun difetto dei prodotti o servizi eventualmente ideati sulla base delle conoscenze generate dal progetto, e in particolare di anomalie di funzionamento o di rendimento di tali prodotti o servizi dovute o connesse al passaggio all'anno 2000. Il contraente manleva integralmente la Comunità e si impegna a tenerla indenne da qualunque azione, reclamo o procedimento di terzi nei suoi confronti a seguito di danni causati da atti o omissioni imputabili al contraente o al borsista nell'esecuzione del presente contratto ovvero dai prodotti o servizi eventualmente ideati sulla base delle conoscenze generate dal progetto, nella misura in cui il contraente o il borsista ha concorso alla perdita o al danno di cui trattasi o ne è considerato responsabile. 4. In caso di azione di terzi contro la Comunità in relazione all esecuzione del presente contratto, il contraente o il borsista, che potrebbero essere chiamati a risponderne, sono tenuti ad assistere la Comunità. 5. In caso di azione di un terzo contro il contraente o il borsista in relazione all esecuzione del presente contratto, la Commissione, salvo il disposto del paragrafo 1 del presente articolo, può prestare assistenza al contraente o al borsista che ne faccia richiesta scritta. I costi sostenuti dalla Commissione a tal fine sono a carico del contraente o del borsista interessato. Articolo 7 - Risoluzione del contratto 1. La Commissione può risolvere il contratto: a) quando il progetto è interrotto dal contraente o dal borsista; 15

b) quando viene risolto l accordo tra il contraente e il borsista per inosservanza degli obblighi loro incombenti in virtù di detto accordo; c) per motivi tecnici o economici rilevanti che incidano sul progetto in maniera sostanziale (compresa l'ipotesi in cui sia impossibile riprendere l'esecuzione del contratto in seguito alla sua sospensione a causa di forza maggiore). La Commissione fissa nella sua lettera raccomandata con ricevuta di ritorno il termine di preavviso, che non può essere superiore a un mese dalla data di ricevimento della lettera stessa. 2. La Commissione non si oppone alla risoluzione del contratto, su richiesta scritta del contraente, per i motivi indicati al paragrafo 1, lettere b) e c) del presente articolo. La risoluzione del contratto ha effetto: - alla data della lettera di accettazione della Commissione, inviata come lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, - se la Commissione non ha formulato osservazioni, entro un mese dal ricevimento della comunicazione del contraente. 3. La Commissione può risolvere immediatamente il presente contratto a decorrere dalla data di ricevimento della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno: a) quando il progetto non viene effettivamente iniziato entro il termine previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, primo comma del contratto e la nuova data proposta, se del caso, è ritenuta inaccettabile dalla Commissione; b) quando il contraente non ha adempiuto in tutto o in parte le proprie obbligazioni, dopo che è stato diffidato per iscritto a adempiere entro un mese dalla Commissione; c) in caso di fallimento, di liquidazione, di cessazione dell'attività, di amministrazione controllata o giudiziaria, di liquidazione, di concordato preventivo, di sospensione dell'attività di un contraente o di altre procedure analoghe previste da leggi e regolamenti nazionali ed aventi le stesse finalità; d) in caso di grave irregolarità finanziaria; e) in caso di risoluzione del contratto di cui all articolo 1, paragrafo 2, relativo al progetto di RST nel quale si integra il presente progetto. 4. La Commissione risolve immediatamente il presente contratto a decorrere dalla data di ricevimento della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno: a) quando vengono meno le condizioni di partecipazione al progetto di cui agli articoli da 3 a 12 della decisione; 16

b) quando il contraente e/o il borsista si siano resi responsabili di dichiarazioni false loro imputabili o di deliberate omissioni, al fine di ottenere il contributo finanziario della Comunità o di fruire di altri vantaggi previsti dal contratto. 5. Il contraente prende le misure opportune per annullare o ridurre gli impegni assunti, non appena ricevuta la lettera della Commissione contenente la comunicazione della risoluzione del contratto o non appena inviata la sua richiesta di risoluzione. In caso di risoluzione del contratto, la Commissione può esigere il rimborso totale o parziale del contributo finanziario della Comunità, tenendo conto dello stato di avanzamento del progetto. Le somme restanti spettanti al borsista sono calcolate in proporzione al tempo di esecuzione del progetto. Le somme assegnate al borsista inadempiente devono essere rimborsate. Sull'importo da rimborsare sono dovuti interessi al tasso, maggiorato di due punti, applicato dalla Banca centrale europea per le proprie operazioni principali di rifinanziamento il primo giorno del mese in cui i fondi sono stati ricevuti dal contraente. Gli interessi decorrono dalla data di ricevimento dei fondi fino alla data di rimborso degli stessi. 6. Nonostante la risoluzione del contratto, le disposizioni seguenti si applicano anche dopo tale data nei limiti eventualmente ivi indicati: - gli articoli 5, 6 e 8 del presente contratto, - O DUWLFRORÃ Ã SDUDJUDIRÃ Ã OHWWHUHÃ JÃ HÃ LÃ Ã HÃ Ã O DUWLFRORÃ Ã SDUDJUDIRÃ Ã OHWWHUDÃ LÃ Ã HÃ l articolo 4, paragrafi 3 e 4; l articolo 5, paragrafo 5; l'articolo 6; gli articoli da 8 a 10 e l articolo 12 del presente allegato. Il contraente presenta gli elementi da fornire del progetto relativi ai lavori effettuati fino alla data di risoluzione del contratto. 17

PARTE B : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE, PUBBLICITÀ E RISERVATEZZA Articolo 8 - Proprietà delle conoscenze 1. Le modalità di attribuzione e di esercizio della proprietà delle conoscenze derivanti dal progetto, tra il contraente e il borsista, sono determinate dal contraente nel rispetto della legge applicabile. 2. In caso di proprietà comune delle conoscenze derivanti dal progetto, i proprietari decidono concordemente l'attribuzione e l'esercizio della proprietà di tali conoscenze in conformità del presente contratto. 3. Se il(i) proprietario(i) delle conoscenze ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo cede(cedono) la proprietà delle conoscenze, prende(prendono) i provvedimenti o conclude(concludono) gli accordi necessari per trasmettere al cessionario gli obblighi a lui(loro) incombenti in virtù del presente contratto, al fine di tener conto, in particolare, degli interessi della Comunità e nel rispetto degli accordi internazionali da questa conclusi. Articolo 9 - Tutela delle conoscenze 1. Il(i) proprietario(i) delle conoscenze provvede(provvedono) a tutelarle in maniera adeguata ed efficace nel rispetto della legge applicabile. 2. Compatibilmente con i propri legittimi interessi, il contraente stabilisce insieme al borsista le modalità di pubblicazione dei risultati, tenuto conto delle esigenze di tutela delle conoscenze. Articolo 10 Pubblicità e riservatezza 1. La comunicazione, pubblicazione o divulgazione su qualunque supporto (inclusa Internet) riguardante lo stato di avanzamento del progetto o sulle conoscenze menziona il programma nel cui ambito i lavori sono stati eseguiti o le conoscenze sono state ottenute ed il supporto prestato dalla Comunità. Deve inoltre essere precisato che l'autore è il solo responsabile del contenuto della comunicazione, pubblicazione o divulgazione e che esso non rappresenta l'opinione della Comunità e che quest'ultima non è responsabile dell'uso che potrà essere fatto dei dati contenuti nella comunicazione, pubblicazione o divulgazione. L'eventuale utilizzazione dell'emblema europeo deve essere preliminarmente autorizzata dalla Commissione. Devono essere rispettate le regole applicate dalla Commissione, in particolare quelle grafiche. 18

2. La Commissione può divulgare, con qualsiasi mezzo adeguato e per tutto il tempo necessario, informazioni generali riguardanti, tra l'altro, gli obiettivi, il contributo finanziario della Comunità, la durata e lo stato di avanzamento del progetto e le conoscenze, così come descritte nella relazione scientifica finale. Anche la denominazione legale dei partecipanti e i nomi dei laboratori che eseguono i lavori sono pubblicati, salva la previa tempestiva opposizione degli interessati per motivi imprescindibili di ordine industriale o commerciale debitamente giustificati. 3. Salvi i paragrafi 1 e 2 del presente articolo, la Commissione, il contraente e il borsista salvaguardano la natura riservata di dati, conoscenze e documenti comunicati in via riservata o la cui divulgazione potrebbe recare pregiudizio ad uno di loro. Tale obbligo cessa: - quando il contenuto di tali dati, conoscenze e documenti diviene accessibile al pubblico in conseguenza di lavori o iniziative legali estranee al presente contratto e che non si fondano su attività rientranti nel medesimo; - in seguito alla comunicazione di tali dati, conoscenze e documenti senza vincoli di riservatezza o alla successiva rinuncia alla riservatezza da parte di chi li ha comunicati. 4. Nei casi in cui il presente contratto prevede che siano comunicati dati o conoscenze, ovvero i documenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione, il contraente o il borsista si assicurano preliminarmente che il ricevente ne salvaguardi la riservatezza e li utilizzi esclusivamente per gli scopi per i quali sono stati comunicati. 19

PARTE C COSTI Articolo 11 Contributo assegnato al borsista L'importo indicato all'articolo 3, paragrafo 1, del presente contratto è assegnato esclusivamente al borsista e costituisce un rimborso forfettario dei seguenti costi: a) un'indennità mensile che include tutte le trattenute obbligatorie in base alla legge nazionale applicabile nel contesto del presente contratto, escluso qualsiasi altro contributo; tuttavia, qualora il borsista percepisca altri redditi legati alla sua professione (senza peraltro esercitare alcuna attività ad essa connessa), l'importo mensile è fissato dalla Comunità tenendo conto di tali redditi ulteriori; b) un'indennità forfettaria per le spese di viaggio rapportata alla distanza tra il paese d'origine e il paese ospitante. 20

PARTE D : CONTROLLI Articolo 12 Controllo tecnico e controllo contabile 1. 1. La Commissione, anche tramite rappresentanti autorizzati, può iniziare un controllo tecnico o un controllo contabile del progetto in qualsiasi momento in vigenza del contratto ed entro i cinque anni successivi alla data di ciascun versamento del contributo comunitario, per verificare se il progetto viene eseguito o è stato eseguito alle condizioni dichiarate dal contraente. Il procedimento di controllo si intende avviato nella data di ricevimento della relativa lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata dalla Commissione. Esso si svolge nel rispetto della riservatezza. 2. La Commissione, anche tramite rappresentanti autorizzati, può in qualsiasi momento ragionevolmente scelto, conferire con il personale del contraente addetto al progetto e accedere ai locali in cui si svolgono i lavori, a tutta la documentazione riguardante i lavori, agli archivi informatici e alle apparecchiature da essa ritenuti pertinenti. A tal fine può chiedere che le siano forniti, nella forma adeguata, i dati necessari per poter verificare fra l'altro che l'utilizzo del contributo finanziario della Comunità è stato conforme all'allegato I del contratto. La Commissione prende i provvedimenti necessari affinché i propri rappresentanti autorizzati rispettino la riservatezza dei dati cui hanno accesso o che sono loro forniti. 3. Prima dell'esecuzione del controllo tecnico e del controllo contabile, la Commissione comunica al contraente i nominativi dei rappresentanti autorizzati di cui è previsto l'intervento. Essa valuta qualsiasi obiezione del contraente fondata su legittimi interessi. 4. Il contraente fornisce alla Commissione o ai suoi rappresentanti autorizzati tutta l'assistenza necessaria. 5. Sulla base delle risultanze del controllo contabile, viene redatta una relazione provvisoria che viene comunicata dalla Commissione al contraente. Il contraente può formulare osservazioni entro un mese dalla data di ricevimento della relazione. La relazione finale è inviata al contraente. Questi può comunicare le sue osservazioni alla Commissione entro un mese dal ricevimento della relazione. La Commissione può decidere di non tener conto delle osservazioni comunicate oltre tale termine. In base alle conclusioni del controllo contabile, la Commissione prende i provvedimenti che reputa necessari, inclusa l'eventuale emissione di un ordine di recupero di tutti i versamenti effettuati o di una parte di essi. 6. La Corte dei conti può verificare, seguendo le proprie procedure, l'impiego del contributo finanziario della Comunità nell'ambito del presente contratto. 21

22

Parte E-1 COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONI GENERALI RICERCA BORSE INCO-PVS Da restituire, debitamente compilato e sottoscritto, al servizio cui fa capo il programma interessato. RICHIESTA DI PAGAMENTO DI UN ACCONTO Identificativo Programma di ricerca Numero del contratto (15 caratteri) Nome del contraente Nome del borsista Data inizio progetto Importo richiesto (in euro) Dichiarazione I sottoscritti dichiarano che l accordo fra contraente e borsista è stato concluso nel rispetto delle disposizioni del presente contratto e che il borsista inizierà (entro 2 mesi dalla data di sottoscrizione della presente richiesta di pagamento)/ ha iniziato a lavorare al progetto, oggetto del contratto, alla data indicata. I sottoscritti richiedono pertanto che sia loro versato un acconto, conformemente alle disposizioni del presente contratto. TIMBRO DELL ORGANISMO LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE FIRMA DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE FIRMA DEL BORSISTA 23

24

Parte E-2 COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONI GENERALI RICERCA BOZZE INCO-PVS Da restituire, debitamente compilato e sottoscritto, al servizio cui fa capo il programma interessato. RICHIESTA DI PAGAMENTO FINALE Identificativo Programma di ricerca Numero del contratto (15 caratteri) Nome del contraente Nome del borsista Importo richiesto (in euro) Dichiarazione Conformemente alle disposizioni del contratto, il contraente allega alla presente la relazione scientifica finale e la relazione finanziaria finale e richiede gli venga versato il pagamento finale. TIMBRO DELL ORGANISMO LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE FIRMA DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE FIRMA DEL RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL PROGETTO ALLEGATI : La relazione scientifica finale firmata dal borsista e dal responsabile scientifico. La relazione finanziaria finale firmata dal responsabile amministrativo e dal borsista. 25

Parte E-2 COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONI GENERALI RICERCA BORSE INCO-PVS RISERVATO ALLA COMMISSIONE ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO FINALE Identificativo Numero del contratto Data di ricevimento della domanda Importo da pagare (in euro) Dichiarazione Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto la relazione scientifica finale prevista dal contratto; egli dichiara inoltre che tale relazione risulta soddisfacente e conforme ai requisiti del contratto. Nome del responsabile scientifico della Commissione DATA DI SOTTOSCRIZIONE FIRMA DEL RESPONSABILE SCIENTIFICO DELLA COMMISSIONE Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto la relazione scientifica finale prevista dal contratto e che il pagamento finale può pertanto essere versato al contraente. Nome del responsabile della Commissione DATA DI SOTTOSCRIZIONE FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA COMMISSIONE 26