REPUBBLICA DI SAN MARINO



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REPUBBLICA DI SAN MARINO REGOLAMENTO 2 luglio 2007 n.5 Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.33 adottata nella seduta del 25 giugno 2007; Visti l articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e l articolo 13 della Legge Qualificata n.186/2005; Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento: REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI CONSULENTE IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE. TITOLO I Art.1 Ordine o Collegio dei consulenti in proprietà industriale Fermo restando quanto previsto dall articolo 92 della Legge 25 maggio 2005 n. 79, così come modificato dall articolo 2 della Legge 20 luglio 2005 n. 114 in materia di rappresentanza innanzi all Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, in attesa che si determinino le condizioni previste dalla medesima legge per la costituzione di un apposito Ordine o Collegio, l attività di consulenti in proprietà industriale abilitati è disciplinata dalle seguenti norme. Art.2 Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati La rappresentanza di persone fisiche o giuridiche nelle procedure di fronte all Ufficio di Stato Brevetti e Marchi può essere assunta unicamente da consulenti abilitati iscritti nell Albo tenuto a cura dell Ufficio di Stato Brevetti e Marchi. L Albo è diviso in due sezioni : a) Registro dei consulenti in proprietà industriale; b) Ruolo dei consulenti in proprietà industriale ammessi ad operare innanzi all Ufficio di Stato Brevetti e Marchi. La vigilanza sull'esercizio della professione è esercitata dalla Segreteria di Stato per l Industria, l Artigianato, il Commercio, per il tramite dell Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.

Art. 3 Requisiti per l iscrizione L iscrizione nell Albo di cui all articolo 2 è effettuata dall Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, su istanza dell interessato alla quale devono essere allegati i documenti comprovanti il possesso dei seguenti requisiti: 1. essere cittadino sammarinese o di altro Stato ove sussista reciprocità di trattamento nei confronti dei cittadini sammarinesi; 2. godere dei diritti civili e essere persona di buona condotta civile e morale; 3. avere la residenza o eleggere il domicilio professionale a San Marino; 4. avere conseguito l abilitazione di cui al successivo articolo 7. Ai sensi della Legge 21 ottobre 1988 n. 105 la certificazione di cui ai punti 1, 2, 3 può essere sostituita da corrispondente dichiarazione, redatta sui moduli predisposti dall Ufficio di Stato Brevetti e Marchi. La dichiarazione sostitutiva è sottoposta all imposta di bollo, da scontare mediante applicazione di marca da bollo da Euro 10,00. Le false dichiarazioni comportano l annullamento dell iscrizione all Albo oltre che l applicazione delle sanzioni previste dall art. 297 del Codice Penale. Art.4 Titolo professionale e oggetto dell'attività Il titolo di consulente in proprietà industriale è riservato alle persone iscritte nell Albo tenuto dall Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, previsto dall articolo 2 del presente Regolamento. Gli iscritti nell Albo svolgono, per conto di qualsiasi persona fisica o giuridica, tutti gli adempimenti previsti dalle norme che regolano i servizi attinenti alla materia della proprietà industriale. Essi inoltre, su mandato ed in rappresentanza degli interessati, possono svolgere ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente a quanto previsto nel comma 2. Se l'incarico è conferito a più consulenti abilitati essi, salva diversa indicazione, possono agire anche separatamente. Se l'incarico è conferito a più consulenti abilitati, costituiti in associazione o società, l'incarico si considera conferito ad ognuno di essi in quanto agisca in seno a detta associazione o società. Art.5 Incompatibilità L'iscrizione nell Albo di cui all articolo 2 del presente Regolamento e l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale sono incompatibili con qualsiasi impiego o ufficio pubblico o privato ad eccezione del rapporto di impiego o di cariche rivestite presso società, uffici o servizi specializzati in materia, sia autonomi che organizzati nell'ambito di enti o imprese, e dell'attività d'insegnamento in qualsiasi forma esercitata; con l'esercizio di industria, artigianato e commercio, di rappresentante o agente di commercio, di mediatore, di commissionario. L'iscrizione nell Albo di cui all articolo 2 e l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale è compatibile, se non previsto altrimenti e fermo restando il disposto del comma 1, con l iscrizione in altri albi professionali e con l'esercizio della relativa professione. I consulenti in proprietà industriale che esercitano la loro attività in uffici o servizi organizzati nell'ambito di enti o di imprese, ovvero nell'ambito di consorzi o gruppi di imprese, possono operare esclusivamente in nome e per conto: a) dell'ente o impresa da cui dipendono; b) delle imprese appartenenti al consorzio o gruppo nella cui organizzazione essi sono stabilmente inseriti; 2

c) di aziende o persone che siano con enti o imprese o gruppi o consorzi, in cui è inserito il consulente abilitato, in rapporti sistematici di collaborazione, ivi compresi quelli di ricerca, di produzione o scambi tecnologici. Art.6 Obbligo del segreto professionale Il consulente in proprietà industriale ha l obbligo del segreto professionale e nei suoi confronti si applicano le norme di legge in materia. Art.7 Abilitazione all esercizio della professione In attesa che si determinino le condizioni previste dalla Legge 25 maggio 2005 n. 79 per la costituzione di un apposito Ordine o Collegio, l'abilitazione all esercizio della professione di consulente in proprietà industriale è riconosciuta ai soggetti che abbiano superato l esame di abilitazione professionale nella Repubblica Italiana o negli Stati aderenti alla U.E., o l esame di abilitazione presso l Ufficio Europeo dei Brevetti. Art.8 Esonero dall abilitazione Sono esonerati dal possesso del titolo di abilitazione i cittadini sammarinesi o residenti che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni con mansioni direttive presso l Ufficio di Stato Brevetti e Marchi o con mansioni di esaminatore o di membro delle commissioni di ricorso presso l Ufficio Europeo dei Brevetti, presso l Ufficio per l Armonizzazione del Mercato Interno o presso l OMPI. Art.9 Registro e Ruolo dei consulenti in proprietà industriale Il Registro e il Ruolo dei consulenti in proprietà industriale previsti dall art. 2 del presente Regolamento devono contenere per ciascun iscritto il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il titolo di studio, la data d iscrizione, la sede dell attività, il domicilio professionale oppure la sede dell'ente o impresa da cui dipende. Il Registro e il Ruolo sono divisi in due sezioni denominate rispettivamente sezione brevetti e sezione marchi, riservate, la prima ai consulenti abilitati in materia di brevetti per invenzioni e la seconda ai consulenti abilitati in materia di marchi, disegni e modelli. La data di iscrizione determina l'anzianità e coloro che dopo la cancellazione sono di nuovo iscritti al Registro e al Ruolo hanno l'anzianità derivante dalla prima iscrizione dedotta la durata dell'interruzione. Art.10 Sanzioni disciplinari I consulenti iscritti all Albo, qualora nell esercizio dell attività professionale vengano meno ai doveri della professione, sono soggetti a: a) censura in caso di abusi e mancanze di lieve entità; 3

b) sospensione per non più di due anni in caso di abusi gravi; c) cancellazione dal Registro e dal Ruolo in caso di condotta che abbia compromesso gravemente la reputazione e la dignità professionale. L Ufficio di Stato Brevetti e Marchi provvede all applicazione delle sanzioni. Art.11 Ottenimento e revoca dell iscrizione all Albo Coloro che intendano ottenere l iscrizione all Albo dei consulenti in proprietà industriale devono presentare richiesta all Ufficio di Stato Brevetti e Marchi allegando la documentazione comprovate il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 3 e 13 del presente Regolamento. La richiesta di iscrizione è sottoposta all imposta di bollo, da scontare mediante applicazione di marca da bollo da Euro 10,00. L Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, verificata la sussistenza dei requisiti, procede all iscrizione, esso può procedere alla revoca dell iscrizione qualora vengano a mancare i requisiti previsti dal presente Regolamento. L Ufficio di Stato Brevetti e Marchi è autorizzato a pubblicare, anche in via elettronica, l elenco degli iscritti all Albo dei consulenti in proprietà industriale. TITOLO II Disposizioni transitorie Art.12 Norme transitorie In attesa che si determinino le condizioni per la costituzione di un apposito Ordine o Collegio professionale la rappresentanza, di cui al precedente articolo 2, è disciplinata dalle seguenti disposizioni. Art.13 Soggetti abilitati In virtù del precedente articolo 12, oltre che ai soggetti in possesso dei requisiti indicati dall articolo 3 del presente Regolamento, la rappresentanza nelle procedure svolte innanzi all Ufficio di Stato Brevetti e Marchi è consentita: 1. a società di diritto sammarinese il cui l oggetto sociale preveda lo svolgimento in forma esclusiva dell attività di consulenza in proprietà industriale e che con preventiva e ufficiale designazione indichino uno o più consulenti in proprietà industriale mediante i quali intendono operare. I suddetti soggetti, verificato il possesso dei requisiti elencati nell art. 3 del presente Regolamento, sono iscritti nel Registro dei consulenti in proprietà industriale. 2. a consulenti in proprietà industriale non residenti e privi di designazione da parte di società di diritto sammarinese, regolarmente abilitati all esercizio della professione negli stati dell U.E., che svolgano in territorio sammarinese, con carattere di temporaneità, le funzioni di consulenza in proprietà industriale, alle seguenti condizioni: a) che lo Stato da cui essi provengono conceda analoga facoltà ai consulenti in proprietà industriale sammarinesi; b) che eleggano domicilio presso un professionista o una società sammarinese. I suddetti soggetti, verificato il possesso dei requisiti elencati nell art. 3 del presente Regolamento, 4

sono iscritti nel Ruolo dei consulenti in proprietà industriale ammessi ad operare innanzi all Ufficio di Stato Brevetti e Marchi. Art.14 Disposizioni finali Le disposizioni del presente Regolamento sostituiscono le disposizioni dettate dal precedente regolamento promulgato con Decreto 27 luglio 1999 n. 86. Dato dalla Nostra Residenza, addì 2 luglio 2007/1706 d.f.r I CAPITANI REGGENTI Alessandro Rossi Alessandro Mancini IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Valeria Ciavatta 5