(Determinazione dirigenziale n. 1330 del 24/05/2010) Art. 1 FINALITA



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AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE FINALIZZATE AD ACCRESCERE LE COMPETENZE DEI LAVORATORI NEL SETTORE DELLA SICUREZZA DEL LAVORO (RLS RSPP ASPP) E LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI ALL USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO IN QUOTA DI CUI AL D. LGS. 9 APRILE 2008, N. 81 RISORSE RESIDUE DI CUI ALLA DGR 1049 DEL 30/07/2008 (Determinazione dirigenziale n. 1330 del 24/05/2010) Art. 1 FINALITA L Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino, in attuazione della D.G.R. n. 1049 del 30/07/2008, emana il presente avviso pubblico al fine di finanziare attività formative finalizzate ad accrescere le competenze dei lavoratori nel settore della sicurezza del lavoro (RLS RSPP ASPP) e Lavoratori e preposti addetti all uso di attrezzature di lavoro in quota di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Art. 2 RISORSE FINANZIARIE Le risorse a disposizione per lo svolgimento di attività formative con il presente avviso, ammontano a 210.000,00. Tali risorse rientrano tra quelle assegnate dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1049 del 30/07/2008 e provenienti dall assegnazione effettuata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a valere sulla legge 236/93. Art. 3 SOGGETTI ATTUATORI Possono accedere ai finanziamenti i seguenti soggetti: a) le strutture formative, pubbliche oppure private che, alla data di presentazione della domanda di finanziamento, risultino accreditate presso la Regione Marche, ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale n. 62 del 17/01/2001 e n. 2164 del 18/09/2001 e s. m., per la macrotipologia formativa formazione continua ; b) le strutture formative non accreditate a condizione che, alla data di presentazione della domanda di finanziamento, le stesse abbiano presentato la richiesta di accreditamento per la macrotipologia formativa formazione continua al Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Marche. Qualora il progetto sia proposto da più soggetti partner, questi debbono costituire o dichiarare l intenzione di costituire (v. allegati A2 e A3), a finanziamento approvato e prima della stipula della convenzione, un consorzio o Associazione Temporanea di Impresa (ATI) o di Scopo (ATS) indicando sin dal momento della presentazione del progetto il soggetto capofila e attuatore. Il requisito dell accreditamento deve essere posseduto da tutti i componenti. La costituzione in ATI o ATS deve avvenire per atto pubblico redatto da notaio oppure mediante scrittura privata autenticata da un notaio come disposto al paragrafo 1.2.1 del Manuale per la gestione e la rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2110 del 14/12/2009: l atto deve chiaramente contenere i ruoli, le funzioni, diritti e doveri reciproci e le quote di finanziamento assegnate a ciascun partner. In caso di associazione temporanea costituita con scrittura privata, deve essere utilizzato lo schema-tipo di atto costitutivo allegato alla deliberazione n. 2110 del 14/12/2009. E vietata altresì la partecipazione, di una impresa, Società o Ente, che contemporaneamente si candidi a titolo individuale e quale componente di un ATI/ATS o indicata esecutrice di un consorzio di imprese o Enti.

Art. 4 SOGGETTI DESTINATARI Lavoratori e datori di lavoro delle imprese private assoggettate al contributo di cui all art. 12 della legge 160/1975, relativo ai contributi integrativi per l assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria versati all INPS, così come modificato dall art. 25 della legge quadro sulla Formazione Professionale n. 845/78 e successive modificazioni. Art. 5 TIPOLOGIA PROGETTUALE I soggetti proponenti devono presentare una proposta secondo la tipologia progettuale dei progetti quadro per obiettivo. Tali percorsi devono prevedere un insieme articolato di azioni formative in grado di rispondere alla domanda di formazione di specifici settori e/o territori, in risposta ai fabbisogni formativi che verranno individuati. I progetti quadro dovranno indicare: il numero dei destinatari complessivo programmato; il monte ore complessivo delle attività che si intendono svolgere. L offerta formativa, dovrà essere articolata in moduli per ognuno dei quali dovrà essere definito: la durata in ore (prevista dalle normative vigenti); gli obiettivi e contenuti trattati, le metodologie e gli strumenti utilizzati la sede formativa di riferimento; Dovrà comunque essere rispettato il parametro medio ora/allievo come definito nell art. 11 CRITERI DI GESTIONE, DI AMMISSIBILITA DEI COSTI E DI RENDICONTAZIONE del presente bando. Il numero minimo di allievi per attivare ciascun modulo è di 5 ed il numero massimo di norma è 15 allievi. Relativamente al numero di partecipanti alle attività formative si fa comunque riferimento al capitolo 1.6.2. del Manuale per la gestione e rendicontazione dei progetti approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 2110 del 14/12/2009. Il richiedente dovrà indicare il proprio valore obiettivo in termini di numero complessivo degli allievi da formare distinto per tipologia di figura professionale (RLS - RSPP/ASPP Lavoratori e preposti addetti all uso di attrezzature di lavoro in quota). La Provincia all atto della approvazione del finanziamento, approverà anche i valori obiettivo proposti dal richiedente. Il valore obiettivo relativo al numero degli allievi/e si intende rispettato per il numero di destinatari che hanno frequentato almeno il 90% delle ore di formazione. Nel caso in cui il valore obiettivo al termine dell attività sia inferiore a quello indicato dal progetto, la Provincia provvederà alla riparametrazione del finanziamento secondo il criterio sotto indicato: - se il numero degli allievi che hanno frequentato almeno il 90% delle ore è inferiore al numero previsto dal progetto, penalizzazione pari allo 0,2% per cento del costo del progetto per ogni allievo in meno. Per ogni progetto quadro il massimo finanziabile è di 52.500,00 Ogni Ente di formazione non può partecipare a più di 2 progetti quadro.

Art. 6 REQUISITI DEI PROGETTI I progetti formativi dovranno essere predisposti nell apposito formulario disponibile sul sistema informativo della formazione professionale, sulla base di quanto specificatamente espresso dalle normative attualmente in vigore, in particolare: a) i corsi di formazione e di aggiornamento per lavoratori addetti ai lavori in quota dovranno essere attuati secondo quanto disciplinato dall Allegato XXI del D. Lgs. 81/2008, in ordine ai seguenti punti: - Individuazione e requisiti dei docenti - Destinatari dei corsi - Indirizzi e requisiti minimi dei corsi - Programma dei corsi - Valutazione e certificazione; b) i corsi di formazione e aggiornamento rivolti ai responsabili e agli addetti al servizio di prevenzione e protezione aziendale, così come definiti dall art. 2 del D. lgs 81/2008, dovranno essere attuati secondo le linee guida regionali approvate con DGR n. 1428 del 15 dicembre 2006, e avere i contenuti e le caratteristiche indicate nell accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Atto n. 2407) del 26 gennaio 2006; c) I corsi di formazione e di aggiornamento rivolti ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dovranno essere attuati secondo la modalità, la durata ed i contenuti specifici stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale nel rispetto dei contenuti minimi previsti dall articolo 37 comma 11 del D. Lgs. n. 81/2008. Art. 7 PRIORITA Per valutazione dei progetti si terranno in considerazione nella attribuzione dei punteggi, oltre al numero dei formati e alla copertura territoriale, le seguenti priorità: - omogeneità del gruppo classe (allievi appartenenti allo stesso settore di attività); - equilibrata distribuzione territoriale dell offerta; - durata della formazione superiore ai minimi di legge; - valorizzazione di figure di sostegno (tutors); - indicazione di metodologie didattiche d avanguardia; - specificazione di servizi di supporto alla formazione (assistenza/informazione post-corso); - specificatamente ai lavori in quota: coinvolgimento, nella parte pratica dei corsi, dei tecnici delle Ditte costruttrici di ponteggi o le Ditte specializzate per il montaggio degli stessi. Art. 8 CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI DA AMMETTERE AL FINANZIAMENTO L ammissibilità dei progetti alla valutazione sarà riscontrata preventivamente in relazione alla correttezza della formulazione e della presentazione degli stessi. Ai fini della concessione del finanziamento i progetti ammessi saranno valutati da apposita commissione nominata con Determinazione del Dirigente del Servizio, in base ai macrocriteri previsti per dal Documento attuativo POR FSE 2007/13, approvati dalla Giunta Regionale con DGR n. 1552 del 05/10/2009, come di seguito indicato: Griglia di valutazione: Criteri approvati Indicatori di dettaglio Pesi Qualità del progetto didattico (QPD) 27 Qualità

(peso 55) Qualità ed adeguatezza della docenza (QUD) 13 Esperienza pregressa Enti (EPA) 10 Qualità ed adeguatezza dell attrezzatura prevista (QUA) 5 Efficacia potenziale (Peso 35) 5. Efficacia potenziale dell intervento proposto rispetto a (EFF): a) n. di allievi formati 13 b) copertura territoriale 12 6. Rispondenza del progetto all obiettivo di favorire le pari opportunità (MNG) 10 Economicità (peso 10) 7. Economicità del progetto (ECO) 10 ELENCO E SINTETICA DESCRIZIONE DEGLI INDICATORI UTILIZZATI NELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE EX ANTE QPD (Qualità del progetto) I punteggi saranno assegnati formulando un giudizio in merito all organizzazione del percorso formativo e ai contenuti e alle modalità di realizzazione del corso, pertanto verranno valutati anche i seguenti elementi: 1.1 Analisi fabbisogni formativi e professionali 1.2 Contenuti formativi 1.3 Durata della formazione superiore ai minimi previsti dalla legge 1.4 Qualità ed efficacia delle misure di accompagnamento eventualmente previste 1.5 Specificazione di servizi di supporto alla formazione (assistenza/informazione post-corso) 1.6 Indicazione di metodologie didattiche d avanguardia 1.7 Modalità di selezione e valutazione degli allievi 1.8 Chiarezza nella elaborazione progettuale 1.9 Descrizione analitica del preventivo finanziario 1.10 specificatamente ai lavori in quota: coinvolgimento, nella parte pratica dei corsi, dei tecnici delle Ditte costruttrici di ponteggi o le Ditte specializzate per il monitoraggio degli stessi. Il giudizio sarà espresso sulla base della seguente griglia: Ottimo = 4 punti Buono = 3 punti Discreto = 2 punti Sufficiente = 1 punto Insuf. o negativo = 0 punti QUD (Qualità e adeguatezza della docenza) I punteggi saranno assegnati tenendo conto dell adeguatezza quali - quantitativa del team di docenti, di codocenti e di tutor previsti. Nella valutazione, si potrà tenere conto di elementi quali:

2.1 Il titolo di studio 2.2 La pertinenza del titolo di studio rispetto ai moduli previsti; 2.3 L esperienza didattica e professionale pregressa; 2.4 La presenza di un congruo rapporto tra numero di docenti e ore di formazione; 2.5 L utilizzo adeguato di codocenti e tutor; 2.6 Valorizzazione di figure di sostegno (tutors) 2.6 La rispondenza del team previsto alle finalità del progetto. I punteggi saranno assegnati esprimendo un giudizio sugli elementi di cui sopra sulla base della seguente griglia: Ottimo = 4 punti Buono = 3 punti Discreto = 2 punti Sufficiente = 1 punto Insuf. o negativo = 0 punti EPA (Esperienza pregressa enti ) I punteggi saranno assegnati tenendo conto del numero di corsi, finanziati con risorse pubbliche, che gli enti proponenti hanno avviato e concluso tra il 1 luglio 2002 (data di entrata in vigore del dispositivo di relativo all accreditamento) e la data di pubblicazione dell avviso sul BUR: nessun corso -> 0 punti; da 1 a 5 corsi -> 1 punto; da 6 a 15 corsi -> 2 punti; da 16 a 25 corsi -> 3 punti; da 26 a 35 corsi -> 4 punti; più di 35 corsi -> 5 punti. QUA (Qualità e adeguatezza dell attrezzatura prevista): I punteggi saranno assegnati tenendo conto dell adeguatezza quali-quantitativa dell attrezzatura prevista e sulla base della seguente griglia: attrezzatura tecnologicamente e quantitativamente adeguata -> 2 punti; attrezzatura tecnologicamente o quantitativamente inadeguata -> 1 punto; attrazzatura sia tecnologicamente che quantitativamente inadeguata -> 0 punti. EFF (Efficacia potenziale dell intervento proposto rispetto alle finalità programmate): I punteggi saranno assegnati tenendo conto del numero degli allievi che si andranno a formare, suddiviso per tipologia di figura professionale, e della copertura territoriale che l ente sarà in grado di garantire con lo svolgimento del progetto quadro. La valutazione dell impatto potenziale consentirà di assegnare i punteggi sulla base della seguente griglia: impatto atteso elevato -> 4 punti; impatto atteso buono -> 3 punti; impatto atteso discreto -> 2 punti; impatto atteso modesto -> 1 punto; impatto atteso non significativo -> 0 punti. MNG (Rispondenza del progetto all obiettivo di favorire le pari opportunità): Generalmente, l indicatore MNG verrà utilizzato al fine di tenere conto dell impatto del progetto sull obiettivo di favorire le pari opportunità di genere. Tuttavia, è prevista la possibilità di impiegarlo anche per

contrastare altre forme di discriminazioni (persone diversamente abili, soggetti appartenenti a categorie svantaggiate, ecc.). Il punteggio può andare da 0 a 3. L assegnazione dei punteggi terrà conto della quota, sul totale dei destinatari previsti, dei soggetti appartenenti alla categoria target (o di genere femminile, se non diversamente specificato). Qualora tale quota sia pari o superiore al 75% del totale, verrà assegnato punteggio pari a 2. Nel caso la stessa quota sia invece compresa tra il 50 e il 74% del totale, verrà assegnato punteggio pari a 1. Un ulteriore punto (cumulabile con quello assegnato sulla base della quota di destinatari appartenenti alla categoria target) sarà assegnato ai progetti che prevedano modalità organizzative e/o misure di accompagnamento in grado di favorire la partecipazione di donne o di soggetti appartenenti a categorie svantaggiate alle attività programmate. ECO (Economicità del progetto) I punteggi all indicatore saranno assegnati attraverso l applicazione della seguente formula: Al costo ora/allievo più basso fra quelli presentati viene attribuito il punteggio 10. Agli altri costi ora/allievo presentati viene attribuito il punteggio risultante dalla differenza fra il costo ora/allievo stabilito dall avviso pubblico ed il costo ora/allievo in esame. La formula matematica è la seguente: (Qbase Qx):x=(Qbase-Qmin):10 Dove : Qbase Qmin Qx = costo ora/allievo previsto nell avviso pubblico = costo ora/allievo più basso fra quelli pervenuti = il costo ora/allievo in esame Si precisa che i progetti che prevedono un costo/ora/allievo inferiore di oltre il 10% a quello base non saranno ammessi a finanziamento. Si precisa inoltre che i costi presi in esame terranno conto anche delle attività accessorie (quali il coordinamento, la progettazione, e l amministrazione, ecc.) Si sottolinea, infine, che: l attività di coordinamento non deve superare il 50% delle ore del corso (definite come somma delle attività d aula e di laboratorio, dello stage e degli esami); per la progettazione è riconosciuto un costo al netto dell IVA, massimo pari al 7% del costo del progetto e comunque non superiore ai 3.000,00 euro, nei casi di progetti di importo non superiore a 50.000,00 euro (compreso il cofinanziamento privato); a 3.000,00 euro o al 5% del costo del progetto, nel caso di progetti di importo superiore a 50.000,00 euro (compreso il cofinanziamento privato). Art. 9 FORMAZIONE CONTINUA: AIUTI DI STATO Nell attuazione dei progetti, le aziende dovranno rispettare le regole comunitarie in materia di aiuti di Stato, avendo la facoltà di scelta tra la normativa de minimis (regolamento CEE 1998/2006) e quella prevista dal regolamento CE n. 363/2004 sugli aiuti alla formazione. Regime de minimis (regolamento CE n. 1998/2006 e regolamento CE n.1860 del 6/10/2004 relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell agricoltura e della pesca) Secondo la regola di de minimis l impresa beneficiaria dell aiuto può cumulare fino ad un massimo di 200.000 Euro di aiuti pubblici, percepiti a tale titolo, in un periodo di tre esercizi finanziari (quello in corso più i due precedenti). Pertanto, bisogna considerare l annualità finanziaria e non il mese dell anno in cui viene percepito l aiuto (es. settembre 2008, anno finanziario 2008 e le due precedenti annualità 2007 e 2006).

Tale importo comprende comunque qualsiasi aiuto pubblico accordato quale aiuto de minimis e non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti in base a regimi specificatamente autorizzati dalla Commissione. Per il settore dei trasporti su strada la soglia massima ammessa è di 100.000,00 Euro. La regola di de minimis si applica anche nel caso in cui il beneficiario immediato del finanziamento sia altro soggetto (ad esempio agenzia formativa) che eroga le attività finanziate a favore di una/più imprese specifiche anche individuate successivamente alla presentazione del progetto. I seguenti casi risultano inammissibili al regime di aiuti de minimis: attività connesse all esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all attività di esportazione; non sono invece considerati aiuti alla esportazione la partecipazione a fiere, esecuzione di studi e consulenze necessarie alla introduzione di un nuovo prodotto o di un prodotto esistente su un nuovo mercato geografico; aiuti condizionati all impiego preferenziale di prodotti importati; progetti di formazione o riqualificazione dei lavoratori di imprese in crisi secondo la definizione degli Orientamenti comunitari applicabili (GUCE serie C 244 del 01.10.2004); aiuti per l acquisto di veicoli destinati alle imprese che operano nel trasporto di merci su strada per conto terzi; Imprese attive nel settore della pesca e dell acquacoltura; Aiuti alle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; Aiuti alle imprese che sono registrate con uno dei sottoindicati codici di attività (Classificazione ISTAT ATECO 2002) A AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA 01 AGRICOLTURA, CACCIA E RELATIVI SERVIZI 01.1 COLTIVAZIONI AGRICOLE, ORTICOLTURA, FLORICOLTURA 01.11 Coltivazioni di cereali e di altri seminativi n.c.a. 01.11.1 Coltivazione di cereali (compreso il riso) 01.11.2 Coltivazione di semi e frutti oleosi 01.11.3 Coltivazione di barbabietola da zucchero 01.11.4 Coltivazione di tabacco 01.11.5 Coltivazione di altri seminativi 01.11.6 Coltivazioni miste di cereali e altri seminativi 01.12 Coltivazione di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai 01.12.1 Coltivazione di ortaggi in piena aria 01.12.2 Coltivazione di ortaggi in serra 01.12.3 Coltivazioni floricole e di piante ornamentali in piena aria 01.12.4 Coltivazioni floricole e di piante ornamentali in serra 01.12.5 Orto-colture specializzate vivaistiche e sementiere in piena aria 01.12.6 Orto-colture specializzate vivaistiche e sementiere in serra 01.12.7 Coltivazioni miste di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai in piena aria 01.12.8 Coltivazioni miste di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai in serra 01.13 Coltivazione di frutta, frutta a guscio, prodotti destinati alla preparazione di bevande, spezie 01.13.1 Colture viticole 01.13.2 Colture olivicole 01.13.3 Colture agrumicole 01.13.4 Colture frutticole diverse, coltivazione di prodotti destinati alla preparazione di bevande e spezie

01.13.5 Colture miste viticole, olivicole e frutticole 01.2 ALLEVAMENTO DI ANIMALI 01.21 Allevamento di bovini e bufalini, produzione di latte crudo 01.21.0 Allevamento di bovini e bufalini, produzione di latte crudo 01.22 Allevamento di ovini, caprini, equini 01.22.1 Allevamento di ovini e caprini 01.22.2 Allevamento di equini 01.23 Allevamento di suini 01.23.0 Allevamento di suini 01.24 Allevamento di pollame e altri volatili 01.24.0 Allevamento di pollame e altri volatili 01.25 Allevamento di altri animali 01.25.1 Allevamento di conigli 01.25.2 Allevamento di animali da pelliccia 01.25.3 Apicoltura 01.25.4 Bachicoltura 01.25.5 Allevamento di altri animali n.c.a. 01.3 COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI: ATTIVITÀ MISTA 01.30 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista 01.30.0 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista 01.4 ATTIVITÀ DEI SERVIZI CONNESSI ALL'AGRICOLTURA E ALLA ZOOTECNIA, ESCLUSI I SERVIZI VETERINARI; CREAZIONE E MANUTENZIONE DI GIARDINI, AIUOLE E SPAZI VERDI 01.41 Attività dei servizi connessi all'agricoltura; creazione e manutenzione di giardini, aiuole e spazi verdi 01.41.1 Esercizio per conto terzi e noleggio di mezzi e di macchine agricole con personale 01.41.2 Raccolta, prima lavorazione (esclusa trasformazione), conservazione di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi all'agricoltura svolti per conto terzi 01.41.3 Sistemazione di parchi, giardini e aiuole 01.42 Attività dei servizi connessi all'allevamento del bestiame, esclusi i servizi veterinari 01.42.0 Attività dei servizi connessi all'allevamento del bestiame, esclusi i servizi veterinari 01.5 CACCIA E CATTURA DI ANIMALI PER ALLEVAMENTO E RIPOPOLAMENTO DI SELVAGGINA, COMPRESI I SERVIZI CONNESSI 01.50 Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi 01.50.0 Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi CA ESTRAZIONE DI MINERALI ENERGETICI 10 ESTRAZIONE DI CARBON FOSSILE, LIGNITE, TORBA 10.1 ESTRAZIONE ED AGGLOMERAZIONE DI CARBON FOSSILE 10.10.0 Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile - estrazione di carbon fossile: estrazione in sotterraneo o a cielo aperto - lavaggio, calibratura, cernita, polverizzazione, ecc. di carbone - agglomerazione di carbon fossile - recupero di carbon fossile dai residui Dalla classe 10.10 è esclusa: produzione di combustibili solidi di cokeria cfr. 23.10 Risultano ammissibili gli aiuti concessi a favore delle imprese agrituristiche. I soggetti gestori, che avranno attività rientranti nella regola de minimis, dovranno certificare, prima dell avvio delle attività, i contributi percepiti a tale titolo nell ultimo triennio (Allegato A4).

Regime di aiuti alla formazione (Regolamento CE n. 800/2008, relativo all applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti destinati alla formazione) Possono beneficiare degli aiuti inclusi nel regime di cui al regolamento citato grandi e medie, piccole e micro imprese come definite nella raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 GU Serie L124 del 20.05.2003 e nel Decreto del Ministero per le Attività Produttive del 18.04.2006, di adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle Piccole medie imprese. La disciplina prevista in tale regime si applica ai progetti formativi presentati sia direttamente dalle imprese, sia dagli enti di formazione, rilevando esclusivamente il fatto che l impresa è, in ambedue i casi, beneficiaria dell attività formativa e del contributo. Per gli aiuti alla formazione la percentuali massima di contributo pubblico è: Formazione specifica 25 % Formazione generale 60% Le intensità come riportate nei prospetti precedenti, possono essere maggiorate fino ad un massimo dell 80% come segue: - di 10 punti percentuali qualora l azione oggetto dell aiuto sia destinata alla formazione di lavoratori svantaggiati o portatori di handicap; - di 10 punti qualora l azione oggetto dell aiuto venga concesso ad imprese di medie dimensioni e di 20 punti per quelle di piccole dimensioni. Qualora l'aiuto concesso riguarda il settore dei trasporti marittimi, la sua intensità può raggiungere il 100% indipendentemente dal fatto che il progetto di formazione riguardi la formazione specifica o quella generale, purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni: il partecipante al progetto di formazione non è un membro attivo dell'equipaggio, ma soprannumerario a bordo, e la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari. Ai fini della distinzione tra tipi di formazione si definisce: - formazione specifica quella che comporta insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione o lo siano solo limitatamente. - formazione generale quella che comporta insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente. Ai fini dell applicazione del presente regime di aiuto si precisa che è ritenuta "generale": la formazione interaziendale, cioè la formazione organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti (ai sensi della normativa comunitaria che definisce le PMI, sopra citata) ovvero di cui possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese;

la formazione riconosciuta, certificata e convalidata dalle autorità o organismi pubblici od altri organismi o istituzioni competenti in materia. Nel caso in cui il progetto comprenda elementi di formazione specifica e generale che non possono essere separati ai fini del calcolo dell intensità di aiuto, si applicano le percentuali relative alla formazione specifica. A ciascun progetto formativo è associato un singolo regime di aiuti; pertanto non è consentito finanziare progetti in cui vi siano la compresenza di imprese che aderiscono ad un medesimo progetto optando, alcune per il regime di de minimis, ed altre per il regime di esenzione. Nell applicazione dei regolamenti (CE) n. 800/2008 relativo agli aiuti destinati alla formazione e n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 sugli aiuti di importanza minore (de minimis), permane l obbligo di cofinanziamento a carico delle imprese in misura non inferiore al 20% come previsto dall art. 9 comma 3 della legge 19 luglio 1993, n. 236. Art. 10 MODALITA E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI I soggetti in possesso dei requisiti dovranno inviare la seguente documentazione: a) la domanda di finanziamento del progetto, in bollo, redatta secondo il fac-simile di cui all Allegato A1 ovvero all Allegato A2 del presente bando, debitamente sottoscritta; b) il singolo progetto formativo, utilizzando il formulario SIFORM attraverso la procedura informatica al sito internet http://siform.regione.marche.it. Per accedere alla procedura informatizzata è necessario possedere una USERNAME (LOGIN) e di una password. I soggetti già in possesso di USERNAME (LOGIN) e password per l accesso al SIFORM possono utilizzare quelle già assegnate; i soggetti sprovvisti potranno ottenerle registrandosi sul SIFORM, utilizzando l apposita funzionalità (Registrazione Impresa). Nella pagina principale del sito sono indicati i riferimenti (e-mail e n. telefonico) per contattare l assistenza tecnica al fine dell utilizzo della procedura informatizzata; d) copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità, del rappresentante legale del soggetto proponente e di tutti i legali rappresentanti dei singoli componenti, anche futuri, dell Associazione; e) nel caso di ATI o ATS costituita o da costituire, la dichiarazione dell allegato A3 di tutti i legali rappresentanti dei singoli componenti l Associazione; f) nel caso di ATI o ATS già costituita, copia dell atto di costituzione (atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio). Nell oggetto della domanda deve essere indicata la seguente dizione RICHIESTA DI FINANZIAMENTO PER ATTIVITA FORMATIVE NEL SETTORE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO risorse di cui alla l. 236/93. Tutta la documentazione dovrà essere inviata tramite Raccomandata A/R al seguente indirizzo: Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino Via Gramsci, n. 4 61121 Pesaro entro e non oltre la data del 30/06/2010.

Art. 11 CRITERI DI GESTIONE E DI AMMISSIBILITA DEI COSTI E DI RENDICONTAZIONE Il finanziamento dei corsi organizzati con modalità tradizionali (aula), non potrà superare il seguente costo medio ora/allievo: 9,50 Per quanto riguarda le modalità di gestione e il monitoraggio delle attività, i criteri di ammissibilità dei costi e la documentazione da allegare a rendiconto si rinvia al MANUALE PER LA GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI approvato con deliberazione G.R. n. 2110 del 14/12/2009. Art. 12 AMMISSIBILITA DEI PROGETTI L'ammissibilità dei progetti alla valutazione sarà riscontrata preventivamente in relazione ai seguenti elementi: l'invio della domanda e della relativa documentazione cartacea entro il termine stabilito (il progetto dovrà essere elaborato utilizzando esclusivamente il sistema di data entry sopra indicato); il mancato invio della richiesta di finanziamento di cui all allegato A1 o in caso di ATI o ATS di cui all allegato A2 e dell allegato A3 nel caso di ATI o ATS non costituite; presentazione del progetto da parte di soggetti che (anche in ATI e ATS costituite o da costituire) alla data di presentazione della domanda non risultino accreditati presso la Regione Marche o che non abbiano presentato domanda di accreditamento per la tipologia di accreditamento congruente con il progetto presentato; il rispetto dei parametri di costo ora/allievo l inserimento dei dati in Internet senza la presentazione del relativo cartaceo sarà pena di esclusione come la sola presentazione del progetto su cartaceo o in formati non idonei. Per eventuali informazioni sui contenuti specifici del presente bando rivolgersi al numero verde 840.000.676. Art. 13 OBBLIGHI DEL SOGGETTO GESTORE Il soggetto incaricato dell attuazione del progetto deve: 1. attenersi, per la gestione delle attività formative ammesse a finanziamento, alle disposizioni del Manuale per la gestione e la rendicontazione dei progetti approvato con D.G.R. n. 2110 del 14/12/2009 e per quanto non espressamente previsto alle normative e alle regolamentazioni regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia; 2. utilizzare per la gestione delle attività formative ammesse a finanziamento il Sistema informativo della formazione professionale (SIFORM). Art. 14 GRADUATORIA Il Dirigente del Servizio Formazione Professionale e Politiche per l Occupazione approva con apposito atto la graduatoria e concede il relativo finanziamento. I progetti per risultare idonei dovranno aver conseguito

almeno il punteggio complessivo di 60/100. Nel caso di ulteriori risorse disponibili, il Dirigente del Servizio Formazione Professionale e Politiche per l Occupazione potrà procedere, con provvedimento motivato, allo scorrimento della graduatoria di merito dei progetti pervenuti, al fine di ammettere a finanziamento secondo l ordine della graduatoria, i progetti risultati idonei. Gli esiti dell istruttoria verranno pubblicati sul sito http://www.formazionelavoro.provincia.pu.it Art 15 RESPONSABILE E TEMPI DEL PROCEDIMENTO Il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s.m. è il Dott. Claudio Andreani. Il procedimento amministrativo inerente il presente avviso pubblico è avviato il giorno successivo alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande. L obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato richiesta di finanziamento, sancito dalla legge n. 241/1990 e s. m., è assolto di principio con la presente informativa. Il procedimento dovrà concludersi entro n. 120 giorni successivi dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande mediante un provvedimento espresso e motivato. Qualora l amministrazione provinciale avesse la necessità di posticipare i tempi per l emanazione del provvedimento finale di approvazione della graduatoria e ammissione a finanziamento per comprovate esigenze non imputabili alla propria responsabilità, ne dà comunicazione agli interessati. Art. 16 PRIVACY Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali- i dati richiesti dal presente bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la pubblica amministrazione. I dati a disposizione potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati, dove previsto da norme di legge oppure di regolamento, quando la comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. Il responsabile del trattamento dati è il Dirigente del Servizio Formazione Professionale e Politiche del Lavoro.