IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA



Documenti analoghi
Registro dei revisori contabili: competenze dell'ordine dei dottori commercialisti Decreto legislativo n. 28, G.U

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Testo in vigore dal 3 agosto 2010 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IlMinistro per i Beni e le Attività Culturali

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2001;

OPENKEY S.r.l. - Via Luigi Dari, , Ascoli Piceno (AP) info@openkey.it

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2009, n. 189

Servizio di documentazione tributaria

NAPOLI, 12 giugno 2013

b) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'istituto ove è stato conseguito il titolo di studio e tradotto;

Ordinanza Ministeriale 21 febbraio 2014 n. 143 Esami di Stato di abilitazione Dottore Commercialista ed Esperto Contabile anno 2014

Gazzetta Ufficiale N. 54 del 6 Marzo 2006

LEGGE REGIONALE N. 2 DEL REGIONE CAMPANIA

DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2015, n (GU n.190 del )

DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE REGOLAMENTO RECANTE NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL FONDO

Regolamento in materia di pubblicità e trasparenza dei dati e delle informazioni concernenti l organizzazione e l attività della Banca d Italia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2011, n (GU n. 33 del ) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 settembre 2010, n. 177

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Preambolo. Art.1. O g g e t t o

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 5 marzo 2014 (v. stampato Senato n. 1254)

D.P.R. 12/01/98, n 37 Gazzetta Ufficiale Italiana n 57 del 10/03/1998

Vigente al: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 2012, n. 24. Attuazione della direttiva 2008/104/CE, relativa al lavoro tramite agenzia interinale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1997, n. 315

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

DECRETO LEGGE 13 novembre 2015, n (GU n.266 del )

DECRETO 19 marzo 2013: Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC).

Ministero dello Sviluppo Economico

Bozza 18 dicembre Regolamento ex art. 8, comma 7, lett. d), DL 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALLEGATO ALLA DELIBERA N DEL 17 OTTOBRE 2014

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l articolo 1, comma 161, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che gli enti locali, relativamente ai tributi

DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2014, n. 153

Schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico.2013, n..

IL DIRETTORE DELL AGENZIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2012

DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2012, n. 177

Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007

SENATO DELLA REPUBBLICA

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO I.GE.P.A. - Ufficio XII

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dell Interno

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

Ministero dell Economia e delle Finanze

Il provvedimento che si pubblica - emanato del Direttore dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d intesa con il Ragioniere Generale dello Stato e

L.R. 15/2010, art. 29, c. 1, lett. f) e g) B.U.R. 5/11/2014, n. 45. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 ottobre 2014, n. 0206/Pres.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. la seguente legge: Art.

Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

PROGETTO DI LEGGE Dell on.le GARAGNANI NORME PER IL SOSTEGNO ALL ASSOCIAZIONISMO DI CATEGORIA E PER LA PEREQUAZIONE INTERASSOCIATIVA

COVIP COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE SCHEMA DI

Ministero delle Attività Produttive

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328

Epigrafe. Premessa. 1. Oggetto del regolamento. 2. Domanda di autorizzazione. 3. Fase istruttoria. 4. Provvedimento di autorizzazione.

MinisterodelloSviluppoEconomico

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Preambolo LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 185 (G. U. 10 novembre 2010, n. 263, S.O.)

LEGGE 21 novembre 1988, n. 508 Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Pubblicazione su internet dei bilanci preventivi e consuntivi

D.P.R. 1068/1953. Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale

Sabato 21 Febbraio :08 - Ultimo aggiornamento Lunedì 02 Marzo :29

" Nuove norme in materia di revisori contabili"

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. VISTI gli articoli 33, sesto comma, 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

REGOLAMENTO N. 37 DEL 15 MARZO L ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

Ministero dello Sviluppo Economico

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Il Ministro dello Sviluppo Economico. Il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Piacenza

Il Ministro dell economia e delle finanze

PROTOCOLLO DI INTESA. tra

LEGGE 21 febbraio 2014, n. 10. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23

Gazzetta Ufficiale N. 178 del 2 Agosto 2007

CONSIDERATO che il richiamato Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 regola ie attività formative realizzate all estero e quelle transfrontaliere;

Ministero dell Interno

Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto D Autore. Servizio III Diritto D Autore e Vigilanza sulla S.I.A.E.

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.32 (Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2004)

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Transcript:

DECRETO LEGISLATIVO 23 gennaio 2006, n. 28: Attribuzione all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di competenze sul registro dei revisori contabili, a norma dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 2005, n. 34. In vigore dal 1 ottobre 2006 (Pubblicato nella G.U. n. 30 del 6 febbraio 2006) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 24 febbraio 2005, n. 34, recante delega al Governo per l'istituzione dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in particolare gli articoli 2 e 5; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni, relativo al regolamento recante norme concernenti le modalita' di esercizio della funzione di revisore contabile; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2005; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 22 dicembre 2005 e del Senato della Repubblica espressi in data 6 e 15 dicembre 2005; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006; Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Disposizioni generali 1. Il registro dei revisori contabili ed il registro del tirocinio, istituiti presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, sono tenuti dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, attraverso un separato sistema informatico centralizzato, accessibile anche a livello locale per l'utilizzazione dei dati, senza oneri per le pubbliche amministrazioni individuate con successivo decreto del Ministero della giustizia, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Nella tenuta del registro dei revisori contabili e del registro del tirocinio e' assicurata l'autonomia degli stessi rispetto agli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Art. 2. Commissione centrale per i revisori contabili 1. La Commissione centrale per i revisori contabili, istituita presso il Ministero della giustizia, ferme restando le funzioni e le competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo Tuttocamere D. Lgs. n. 28/2006 Pag. 1/5

1998, n. 99, ha sede ed opera presso il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Art. 3. Modalita' di tenuta del registro del tirocinio 1. La domanda per l'iscrizione nel registro del tirocinio di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, e' presentata dal tirocinante, anche in forma digitale, al Ministero della giustizia per il tramite del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Le modalita' di presentazione in forma digitale delle domande e dei relativi allegati avviene mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato, registrato e trasmesso in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto. 2. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili acquisisce la documentazione di cui all'articolo 7, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e la trasmette, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, alla Commissione centrale per i revisori contabili. 3. Il Consiglio nazionale comunica all'interessato il provvedimento di accoglimento o di rigetto, adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99. 4. Su richiesta scritta del tirocinante, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili rilascia, per il tramite degli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e previo accesso al sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1, l'attestato di iscrizione nel registro del tirocinio, anche in forma digitale, in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto. 5. La relazione di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, nonche' le comunicazioni di cui agli articoli 10, comma 8-ter, 11, comma 1, 12, comma 1, e 13, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, sono presentate al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che entro trenta giorni le trasmette alla Commissione centrale per i revisori contabili. 6. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti trasmette al tirocinante la comunicazione relativa all'attestazione di compiuto tirocinio di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, con le stesse modalita' di cui al comma 4. Art. 4. Modalita' di presentazione della domanda di esame per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili 1. La domanda per l'ammissione all'esame per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, e' indirizzata alla commissione esaminatrice presso il Ministero della giustizia, per il tramite del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Tuttocamere D. Lgs. n. 28/2006 Pag. 2/5

Art. 5. Modalita' di tenuta del registro dei revisori contabili 1. La domanda di iscrizione al registro dei revisori contabili, di cui agli articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, e' presentata, anche in forma digitale, al Ministero della giustizia per il tramite del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Le modalita' di presentazione in forma digitale delle domande e dei relativi allegati avviene mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato, registrato e trasmesso in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto. 2. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ricevuta la documentazione di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, richiede alla Procura della Repubblica presso il tribunale del circondario ovvero del distretto in cui il revisore ha il proprio domicilio, gli accertamenti in ordine alle situazioni indicate nell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, acquisendo, con riferimento al richiedente ovvero agli amministratori della societa', il certificato del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti ed il certificato relativo alla sottoposizione a misure di prevenzione e trasmette le domande ed i documenti allegati alla Commissione centrale per i revisori contabili entro trenta giorni dalla data di ricezione della documentazione. 3. Il provvedimento di iscrizione nel registro dei revisori contabili, ovvero il provvedimento che nega l'iscrizione, adottato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e' comunicato all'interessato dal contabili. 4. Su richiesta scritta del revisore, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili rilascia, per il tramite degli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e previo accesso al sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1, l'attestato di iscrizione nel registro dei revisori contabili, anche in forma digitale, in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto. Art. 6. Regolamento per l'aggiornamento 1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, sara' adottato il regolamento per la formazione continua degli iscritti nel registro dei revisori contabili. Art. 7. Verifica dei requisiti 1. Salvi i poteri e le competenze della Commissione centrale per i revisori contabili, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili verifica periodicamente la permanenza dei requisiti di cui agli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nonche' la sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 40, comma 2, del decreto del Presidente della Tuttocamere D. Lgs. n. 28/2006 Pag. 3/5

Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e provvede a darne tempestiva comunicazione alla Commissione centrale per i revisori contabili. Art. 8. Contributi 1. I contributi di cui agli articoli 6 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e di cui all'articolo 8 della legge 13 maggio 1997, n. 132, sono riscossi mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato al contabili, che ne terra' distinta contabilita', al fine della rendicontazione annuale al Ministero della giustizia che vigila sulla riscossione. Entro la fine di ogni bimestre di ciascun anno il contabili versa i contributi riscossi nel bimestre precedente, al netto delle quote di competenza di cui al comma 2, mediante accredito sul conto corrente postale intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione all'apposito capitolo 3525 dell'entrata del bilancio dello Stato, capo XI. 2. Il Ministero della giustizia, sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, definisce l'ammontare dei contributi di cui agli articoli 6 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e dell'articolo 8 della legge 13 maggio 1997, n. 132, e determina, salvo conguaglio, la quota di competenza del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili a copertura delle spese relative allo svolgimento dei compiti previsti dal presente decreto, risultanti dal bilancio di previsione approvato entro il 31 gennaio dell'anno di competenza. Art. 9. Disposizioni transitorie 1. Fino al 31 dicembre 2007, per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti attribuiti dal presente decreto al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonche' per l'attivita' di segreteria della Commissione centrale per i revisori contabili, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali si avvalgono di una congiunta unita' organizzativa. Fino alla stessa data gli attestati di iscrizione di cui al comma 4 dell'articolo 3 ed al comma 4 dell'articolo 5 sono rilasciati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dal Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, per il tramite degli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e dei Collegi dei ragionieri, previo accesso al sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1. 2. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo, la quota di competenza di cui all'articolo 8, comma 2, e' determinata sulla base dell'ammontare dei contributi riscossi nell'anno precedente, accertati a consuntivo e certificati dal Ministero della giustizia. 3. Le quote dei contributi di cui all'articolo 8, comma 2, erogate negli anni 2006 e 2007, sono ripartite in misura paritaria tra il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali. 4. Per l'anno 2007 la riscossione dei contributi di cui all'articolo 8, comma 1, avverra' tramite conto corrente postale intestato al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed al Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali. Tuttocamere D. Lgs. n. 28/2006 Pag. 4/5

Art. 10. Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni con esso incompatibili. Art. 11. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il 1 ottobre 2006. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 gennaio 2006 Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Gazzetta Ufficiale italiana Consultazione gratuita on-line. Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Tuttocamere D. Lgs. n. 28/2006 Pag. 5/5