COMUNE DI CUTIGLIANO Provincia di Pistoia ******************************************************************************** Regolamento del Servizio Beni ed Oggetti Rinvenuti Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n 44 del 30/09/2010
INDICE TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Oggetto del Regolamento Articolo 2 Ambito di applicazione ed esclusioni Articolo 3 Consegna degli oggetti Articolo 4 Registrazione e presa in carico pagina..1 pagina..1 pagina..1 pagina..2 TITOLO II : DISPOSIZIONI PARTICOLARI Articolo 5 Individuazione del proprietario Articolo 6 Pubblicità e custodia Articolo 7 Visione degli oggetti pagina..2 pagina..2 pagina..3 TITOLO III : NATURA DEGLI OGGETTI RINVENUTI Articolo 8 Denaro e preziosi Articolo 9 Oggetti pericolosi Articolo 10 Cose deperibili Articolo 11 Armi, munizioni ed esplosivi Articolo 12 Documenti di identificazione personale Articolo 13 Velocipedi e ciclomotori pagina..3 pagina..3 pagina..4 pagina..4 pagina..4 pagina..5 TITOLO IV : RESTITUZIONE DEI BENI Articolo 14 Restituzione al proprietario Articolo 15 Restituzione al ritrovatore Articolo 16 Restituzione ad eredi, minori ed incapaci pagina..5 pagina..6 pagina..7 TITOLO V : DISPOSIZIONI VARIE Articolo 17 Premio di legge al ritrovatore pagina..7 Articolo 18 Spese di custodia pagina..8 Articolo 19 Stima degli oggetti di valore pagina..8 Articolo 20 Stato e custodia dei beni rinvenuti pagina..8 Articolo 21 Disponibilità del bene non ritirato Articolo 22 Distruzione di beni rinvenuti pagina..9 pagina..9
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Oggetto del Regolamento. 1. Il presente Regolamento disciplina tutte le attività dell Amministrazione Comunale inerenti la gestione dei beni e degli oggetti mobili rinvenuti nel territorio comunale di Cutigliano (Pistoia). 2. Nell ambito del Servizio Polizia Municipale opera l Ufficio Beni ed Oggetti Rinvenuti, con il compito di ricevere, catalogare, custodire ed all occorrenza, restituire agli aventi diritto, tutte le cose mobili smarrite e ritrovate da terzi in qualunque circostanza, nel territorio del Comune di Cutigliano, secondo le disposizioni previste dal Libro III Titolo II Capo III Sezione I, artt. 927 e seguenti del Codice Civile. Articolo 2 Ambito di applicazione ed esclusioni. 1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai beni ed agli oggetti da chiunque rinvenuti nell ambito del territorio comunale, qualora smarriti e non immediatamente restituibili al legittimo proprietario. 2. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle cose in stato di abbandono ed ai veicoli a motore con targa o muniti di documento di circolazione o altro contrassegno che consenta di individuarne il proprietario. 3. Ai fini del presente Regolamento sono assimilati alle cose mobili i veicoli funzionanti esclusivamente a propulsione muscolare (biciclette, monopattini, tandem e simili). Articolo 3 Consegna degli oggetti. 1. Chiunque trovi una cosa mobile nel territorio comunale, quando questa non venga direttamente restituita al legittimo proprietario, deve consegnarla senza indugio al personale addetto all Ufficio. 2. Al momento della consegna dell oggetto presso il suddetto Ufficio, l incaricato si accerta dell identità del consegnatario. 3. Il deposito del bene trovato dovrà essere accompagnato da un apposito verbale redatto dal personale dell Ufficio accettante e sottoscritto dal consegnatario con la descrizione dell oggetto e le circostanze del ritrovamento. 4. Copia del verbale viene rilasciata al consegnatario.
Articolo 4 Registrazione e presa in carico. 1. Tutti gli oggetti ritrovati e consegnati, ad esclusione di cose minute prive di valore, sono presi in carico dal personale addetto all Ufficio Beni ed Oggetti Rinvenuti. 2. Tali beni vengono catalogati ed annotati su un apposito registro di carico - scarico numerato progressivamente. 3. Ad ogni oggetto, o all involucro che contiene più oggetti, verrà applicato un tagliando con evidenziati il numero e la data di registrazione. Tutti i beni saranno conservati in luogo idoneo all interno dell Ufficio Oggetti Rinvenuti. 4. Nel registro di carico scarico saranno indicati, oltre al numero progressivo, la data della consegna, la descrizione dettagliata del bene, le circostanze del ritrovamento, le generalità del consegnatario e gli estremi del documento con il quale si è provveduto ad identificarlo. 5. Nel medesimo registro sono annotate tutte le successive operazioni relative all oggetto rinvenuto. 6. Le chiavi e le altre cose prive di valore non sono né catalogate, né registrate; vengono trattenute presso l Ufficio Beni ed Oggetti Rinvenuti per 7 (sette) giorni e successivamente distrutte, salvo individuarne l avente diritto. TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI Articolo 5 Individuazione del proprietario. 1. Esperite le procedure di presa in carico e di registrazione delle cose ritrovate, se queste presentano elementi inconfutabili per l immediata identificazione e rintraccio del proprietario o altro avente diritto (ad esempio dati anagrafici), il personale incaricato provvede a spedire a costoro un avviso di deposito, anche al fine di verificare se tali beni risultino oggetto di furto, fornendo al contempo le indicazioni necessarie circa le modalità per il ritiro dello stesso. 2. Se l oggetto depositato presenta elementi utili per giungere all individuazione del proprietario o altro avente diritto, il personale incaricato potrà esperire, nei limiti della normale diligenza, ogni opportuna e possibile ricerca al fine di identificare i soggetti suddetti e spedire l avviso di cui al comma precedente. Articolo 6 Pubblicità e custodia. 1. Le forme di pubblicità del ritrovamento e della consegna di beni ed oggetti smarriti sono regolate dalle disposizioni e con le modalità previste dall articolo 928 del Codice Civile.
2. Tali attività sono rese note mediante la pubblicazione mensile di un apposito avviso (con allegato elenco descrittivo) affisso all Albo Pretorio del Comune. L avvenuta pubblicazione deve essere certificata sull avviso stesso. 3. In alcuni casi il Responsabile dell Ufficio Beni ed Oggetti Rinvenuti, può consentire la divulgazione a mezzo stampa, radio o video di informazioni relative ai beni consegnati. 4. Le cose rinvenute e consegnate, salvo diversa disposizione del Responsabile della Polizia Municipale, vengono custodite in idoneo locale dell Ufficio competente, avuto riguardo della loro natura ed entità. Quelle di riconosciuto valore sono custodite in apposita cassaforte. 5. Il personale incaricato è direttamente responsabile della conservazione delle cose prese in custodia, secondo i propri doveri d ufficio, escluso il caso fortuito o la forza maggiore. Articolo 7 Visione degli oggetti. 1. Chiunque vi abbia interesse può prendere visione degli oggetti custoditi, in presenza del personale addetto all Ufficio Beni ed Oggetti Rinvenuti, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico. 2. Per accertamenti di Polizia Giudiziaria è sempre ammessa la visione, anche al di fuori del normale orario. 3. Il personale addetto al competente Ufficio non è tenuto a fornire ad alcuno nessun chiarimento in relazione agli oggetti depositati. TITOLO III NATURA DEGLI OGGETTI RINVENUTI Articolo 8 Denaro e preziosi. 1. Il denaro, gli oggetti preziosi e quelli di notevole valore, verranno custoditi in apposita cassaforte ed affidati temporaneamente alla diretta responsabilità del Responsabile dell Ufficio Beni ed Oggetti Rinvenuti. Articolo 9 Oggetti pericolosi. 1. Al fine di evitare il deposito di sostanze pericolose o nocive, qualora vengano consegnati contenitori chiusi (di qualunque tipologia, anche borse o valigie chiuse a chiave), il personale addetto all Ufficio provvederà sempre alla loro apertura per verificarne il contenuto, redigendo apposito verbale.
2. Dell eventuale apertura di qualsiasi contenitore comunque classificabile e delle procedure seguite, deve essere redatto apposito verbale. 3. Nel caso vengano rinvenute sostanze pericolose, nocive o sospette, fatto salvo il rispetto delle disposizioni speciali, il personale addetto all Ufficio ne darà tempestivamente comunicazione alle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza, oppure, ove sia più opportuno, provvederà alla distruzione immediata dell oggetto. Articolo 10 Cose deperibili. 1. In caso di ritrovamento di beni deperibili per i quali non sia stato possibile identificare il proprietario o altro avente diritto in tempo utile alla loro integra restituzione, l Ufficio provvede alla loro vendita al prezzo di mercato corrente ovvero alla loro distruzione, redigendo apposito verbale e facendone annotazione sul registro. Il corrispettivo della vendita di tali beni è introitato al bilancio comunale. 2. Qualora i beni di cui al comma 1 siano costituiti da prodotti alimentari o comunque commestibili, questi saranno devoluti a favore di Associazioni, Enti, Istituti di assistenza e beneficenza. Anche in questo caso si deve provvedere alla redazione del verbale ed all annotazione sul registro di carico - scarico. Articolo 11 Armi, munizioni ed esplosivi. 1. E di esclusiva competenza dell Autorità di Pubblica Sicurezza, competente per territorio, l accettazione di armi, munizioni ed esplosivi di qualunque genere, di cui alla legge n 110 del 18/04/1975, eventualmente rinvenute nel territorio del Comune di Cutigliano. Articolo 12 Documenti di identificazione personale. 1. Nel caso in cui vengano rinvenuti documenti identificativi come: carte d identità, patenti di guida (o documenti similari e/o equiparati), carte di circolazione (o documenti similari e/o equiparati), tessere sanitarie, codici fiscali, passaporti, blocchetti di assegni, carte di credito, tessere bancomat, libretti di risparmio (o documenti similari e/o equiparati), tessere di identificazione rilasciate da ditte, società o enti pubblici ai propri dipendenti, tessere universitarie ed ogni altro documento avente valore identificativo e/o certificativo, riconducibili a persone fisiche o giuridiche residenti nel Comune di Cutigliano, il personale incaricato invia gli stessi direttamente agli intestatari. 2. Nell ambito dell attività di individuazione dei soggetti di cui al precedente comma il personale incaricato non è tenuto ad effettuare ricerche anagrafiche quando gli stessi soggetti risultino sconosciuti all indirizzo riportato sui documenti rinvenuti, ovvero quando sul documento risultino soltanto alcuni elementi, che non permettano l invio direttamente all interessato. 3. Relativamente a documenti di soggetti residenti in altri comuni italiani, il personale dell Ufficio Beni ed Oggetti Rinvenuti provvede ad effettuare l invio dei documenti presso la struttura competente del comune di residenza.
4. Qualora i documenti di cui al comma 1 siano rinvenuti all interno di portafogli, borse o simili, il personale dell Ufficio accettante, provvede alla spedizione soltanto dei medesimi, portando a conoscenza gli interessati di quanto rimasto in deposito presso il competente Ufficio; gli oggetti rinvenuti insieme ai documenti possono essere ritirati con le modalità specificate all articolo 14 del presente Regolamento. 5. I documenti appartenenti a cittadini stranieri sono inviati alle rappresentanze consolari del Paese di residenza. Articolo 13 Velocipedi e ciclomotori. 1. I veicoli funzionanti esclusivamente a propulsione muscolare come biciclette, monopattini, tandem e qualsiasi altro mezzo di locomozione non a motore, sono assimilati ai beni mobili. 2. Al momento della consegna di un ciclomotore, il personale dell Ufficio eseguirà accertamenti in merito alla possibilità che il veicolo sia provento di furto, in base ai dati identificativi in suo possesso (contrassegno di identificazione e/o numero di telaio). Qualora l accertamento dia esito negativo il ciclomotore sarà depositato come oggetto rinvenuto e seguirà l iter previsto dagli artt. 927 e seguenti del Codice Civile. 3. Quando si presenti, durante il periodo di giacenza del veicolo rinvenuto (art. 929 C.C.), il presunto proprietario per il ritiro del medesimo, il personale addetto all Ufficio dovrà accertarsi, oltre che dell identità dell avente diritto, anche dei dati propri del ciclomotore tramite l esibizione del certificato di conformità ed altri documenti comprovanti la proprietà del bene. TITOLO IV RESTITUZIONE DEI BENI Articolo 14 Restituzione al proprietario. 1. Il personale addetto all Ufficio accerta che la persona che si presenta a ritirare il bene sia il legittimo proprietario (per mezzo di un documento di identità personale), o suo legale rappresentante, o persona delegata al ritiro (tramite delega o documento equipollente). 2. Chi si dichiara titolare o avente diritto dell oggetto ritrovato e ne chiede la restituzione, è tenuto a fornire al personale addetto all Ufficio, una descrizione estremamente particolareggiata del bene medesimo e, qualora sia stata fatta, anche la copia della denuncia di furto o smarrimento. 3. Della restituzione del bene viene redatto processo verbale, nel quale debbono venire indicati: il luogo e la data della restituzione;
le generalità complete del proprietario (nome, cognome, estremi di nascita, estremi di residenza, estremi del documento di identità); gli elementi forniti dalla persona che si presenta a ritirare il bene, a dimostrazione di esserne il proprietario; se ed a quale Ufficio di Polizia il proprietario abbia denunciato lo smarrimento od il furto del bene. Copia del verbale di restituzione viene consegnata alla persona che ritira il bene, inviata a colui che in precedenza aveva rinvenuto il bene ed eventualmente trasmessa all Ufficio di Polizia presso il quale il legittimo proprietario aveva eventualmente denunciato lo smarrimento od il furto 4. Se l oggetto da restituire è un documento di identità, di riconoscimento, o altro titolo occorrente per lo svolgimento di una attività (così come definito dall articolo 1 lettere c e d del D.P.R. n 445/2000), per il quale il titolare dichiari di avere già il possesso del relativo duplicato, il documento originale deve essere restituito, anziché all avente causa, all Ufficio che lo ha rilasciato. 5. Qualora il proprietario risieda in altro Comune e non possa provvedere al ritiro dei beni ritrovati direttamente o tramite suo delegato, l Ufficio competente trasmette gli oggetti medesimi, a mezzo Servizio Postale, al Sindaco del Comune di residenza dell avente diritto, con l invito ad adempiere alla loro restituzione. 6. Se il bene da restituire è un velocipede, il presunto proprietario dovrà fornire la denuncia di smarrimento o di furto del veicolo fatta a suo tempo all Autorità di Pubblica Sicurezza. Articolo 15 Restituzione al ritrovatore. 1. Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all Albo Pretorio del Comune senza che alcuno si sia presentato a reclamare la restituzione dell oggetto ritrovato, quest ultimo, oppure il suo valore se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, sarà messo a disposizione del rinvenitore. 2. Il personale addetto all Ufficio Beni ed Oggetti Rinvenuti provvede ad avvertire il soggetto interessato a mezzo di raccomandata A/R. 3. Il ritrovatore del bene potrà, entro il mese successivo al ricevimento dell avviso di cui al comma precedente, presentarsi personalmente o tramite altro soggetto munito di delega, presso l Ufficio competente per la consegna dell oggetto presentando copia del verbale di cui all articolo 3 comma 4 del presente Regolamento. 4. La consegna dell oggetto al ritrovatore è subordinata all accertamento della sua identità personale ed alle condizioni previste dagli articoli 14 e 16 del presente Regolamento. Non si da luogo all acquisizione della proprietà del bene nel caso si verifichi una particolare facilità per il suo ritrovamento e per il personale di cui all articolo 17 comma 4 del presente Regolamento. 5. Dell atto di riconsegna del bene al ritrovatore viene redatto apposito verbale.
Articolo 16 Restituzione ad eredi, minori ed incapaci. 1. In caso di decesso dell avente causa, gli oggetti di effettiva proprietà del defunto possono essere riconsegnati agli eredi purché muniti di regolare attestazione in tal senso (lo status di erede è autocertificabile). 2. Le cose, od il loro corrispettivo di vendita, depositate presso l Ufficio Beni ed Oggetti Rinvenuti, non possono venire restituite a persone che non abbiano la maggiore età o che si trovino in manifesto stato di incapacità, se non accompagnate da chi ne abbia la legale rappresentanza. 3. Possono comunque essere restituiti direttamente ai proprietari, anche se minori od incapaci, oggetti e documenti personali, che per il valore e/o l uso cui sono destinati, non possono costituire pericoli di sorta o atti illeciti. TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE Articolo 17 Premio di legge al ritrovatore. 1. Ai sensi dell articolo 930 del Codice Civile spetta al ritrovatore, qualora ne faccia richiesta, un premio pari ad un decimo (1/10) della somma o del prezzo del bene ritrovato; se tale somma eccede 5,16 il premio per il sovrappiù è solo di un ventesimo (1/20). Se l oggetto ritrovato non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice. 2. Il proprietario, portato a conoscenza della richiesta avanzata dal ritrovatore, ai sensi dell articolo 930 del Codice Civile, può lasciare allo stesso il premio previsto, depositandolo presso l Ufficio Beni ed Oggetti Rinvenuti, oppure provvedere, sotto la propria responsabilità, a pagare al ritrovatore quanto previsto per legge, rilasciando per questo all Ufficio medesimo una dichiarazione firmata. 3. L Ufficio Beni ed Oggetti Rinvenuti rimane del tutto estraneo ai rapporti che possono instaurarsi tra proprietario e ritrovatore in conseguenza di quanto disposto dall articolo 930 del Codice Civile. 4. Al ritrovatore non spetta alcun premio, anche se questi ne fa richiesta, quando esista una particolare facilità nel ritrovare la cosa; non spetta quindi alcun premio agli appartenenti agli Organi di Polizia (di Stato e/o Locale) e alle altre Forze dell Ordine, ai dipendenti di Enti Pubblici, della Società di raccolta dei rifiuti (per quanto riguarda i ritrovamenti che si verificano durante l espletamento del loro servizio), ai custodi ed inservienti di Pubblici Uffici, di Musei ed altri luoghi pubblici in relazione agli oggetti ivi smarriti, nonché ai conducenti di veicoli pubblici per quanto viene ritrovato all interno delle vetture.
5. Per quanto riguarda il ritrovamento di titoli di credito, si applica per intero la percentuale prevista dall articolo 930 del Codice Civile ove trattasi di titoli al portatore e di titoli nominativi ma circolanti come titoli al portatore; per i titoli all ordine a girata piena e per i titoli nominativi, spetta all incaricato, secondo il suo prudente apprezzamento, valutare l importo del premio, sempreché il titolo, al momento del ritrovamento, non sia stato denunciato. Articolo 18 Spese di custodia. 1. Sia il proprietario che il ritrovatore, ritirando il bene depositato, sono tenuti a corrispondere al Comune di Cutigliano una somma a titolo di recupero, custodia, conservazione, spedizione ed involucro (le ultime due in caso di invio del bene), così come previsto dall ultimo comma dell articolo 929 del Codice Civile ed in base alle tariffe stabilite con apposita delibera, mediante versamento sul conto corrente postale dell Ente Articolo 19 Stima degli oggetti di valore. 1. La stima del valore degli oggetti viene fatta d ufficio; quando si presume che l oggetto abbia un valore rilevante viene richiesto l intervento di un perito di fiducia dell Amministrazione Comunale, per stabilire l effettivo valore dell oggetto. 2. Il proprietario o il ritrovatore di un oggetto di valore possono chiedere all Amministrazione Comunale, attraverso l Ufficio Beni ed Oggetti Rinvenuti, di formulare attraverso un perito di fiducia dell Amministrazione stessa, la stima sull oggetto ritrovato e depositato, con spese a carico del proprietario o del ritrovatore. 3. Se durante il periodo occorrente per la stima, vengono a decadere i termini per il ritiro del bene, questi sono automaticamente prorogati. 4. Delle operazioni suindicate viene fatta annotazione sul registro di cui all articolo 4 comma 2. Articolo 20 Stato e custodia dei beni rinvenuti. 1. L Amministrazione Comunale prende in carico il bene rinvenuto nelle condizioni in cui lo stesso è stato ritrovato e non è tenuta alla manutenzione del medesimo, salvo questa non sia necessaria per prevenire danni all Amministrazione stessa o a terzi. 2. L Amministrazione Comunale non risponde di eventuali danni o irregolarità che possono verificarsi prima della consegna dei beni rinvenuti al competente Ufficio. 3. I beni rinvenuti e consegnati al personale addetto all Ufficio Beni ed Oggetti Rinvenuti vengono custoditi presso l Ufficio medesimo.
4. Se per motivi vari non fosse possibile custodire l oggetto ritrovato presso l Ufficio competente, il personale addetto indica all interessato il luogo di custodia del bene per poter effettuare le attività previste. Articolo 21 Disponibilità del bene non ritirato. 1. Decorso il termine previsto dall articolo 15 comma 1, senza che gli aventi diritto abbiano provveduto al ritiro degli oggetti ritrovati, gli stessi sono acquisiti di diritto al patrimonio disponibile dell Amministrazione Comunale. 2. L Ufficio Beni ed Oggetti Rinvenuti provvede annualmente a formare un elenco di tutti gli oggetti in deposito che siano divenuti di proprietà dell Amministrazione Comunale e, dopo opportuna scelta, a vendere nei modi di legge gli oggetti di valore o meritevoli di qualsiasi apprezzamento. 3. Gli oggetti di magazzino quali borse, valige, buste, sacchi con indumenti, vestiario, effetti personali, od altri oggetti privi di valore commerciale, sono distribuiti ad Associazioni od Enti di beneficienza. 4. Le somme di denaro, compresa la valuta estera ed i premi eventualmente non ritirati dai ritrovatori nei termini previsti, sono versate alla Tesoreria Comunale previa adozione di specifica deliberazione predisposta dall Ufficio per l introito di dette somme da parte del Comune. Articolo 22 Distruzione di beni rinvenuti. 1. Qualora i beni ritrovati abbiano caratteristiche di deperibilità tali da non permetterne ne il riutilizzo, ne la donazione ad Associazioni od Enti di beneficienza, il competente Ufficio provvede alla immediata distruzione dei medesimi.