Codice delle obbligazioni



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Decisioni del Consiglio degli Stati del 22.9.2014 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 14.11.2014 (maggioranza: entrare in materia e rinvio al Consiglio federale; minoranza: non entrare in materia) Codice delle obbligazioni (Tutela in caso di segnalazione di irregolarità Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 2013 1, decreta: I Il Codice delle obbligazioni 2 è modificato come segue: II. Diligenza e fedeltà 1. In generale Art. 321a, titolo marginale 2. Segnalazione di irregolarità a. Segnalazione al datore di lavoro Art. 321a bis 1 Il lavoratore che segnala irregolarità al datore di lavoro non viola il suo obbligo di fedeltà se la segnalazione: a. è fondata su ragionevoli sospetti; b. è indirizzata a una persona abilitata a trattarla nel quadro dell organizzazione interna oppure a una persona o un organo esterni designati a tal fine dal datore di lavoro. 2 Sono segnatamente considerati irregolarità reati, altri atti illeciti e violazioni di statuti, direttive o istruzioni del datore di lavoro. 2 Sono segnatamente considerati irregolarità reati, altri atti illeciti e violazioni essenziali di statuti, direttive o istruzioni del datore di lavoro. 1 FF 2013 8193 2 RS 220 (13.094) F2 2013-1209 1

b. Segnalazione all autorità competente Art. 321a ter 1 Il lavoratore che, sulla base di ragionevoli sospetti, segnala all autorità competente reati o altre violazioni di norme la cui applicazione o il cui rispetto sono garantiti da un autorità amministrativa non viola il suo obbligo di fedeltà se: a. li ha previamente segnalati al datore di lavoro; e b. il datore di lavoro, entro un adeguato termine da lui fissato ma non superiore a 60 giorni dalla ricezione della segnalazione: 1. non ha adottato misure o ne ha adottate di manifestamente insufficienti per chiarire i fatti ed eliminare l illiceità se questa non può essere esclusa, 2. non ha informato senza indugio il lavoratore sulla ricezione della segnalazione e sulla scadenza per il trattamento della stessa, o 3. non gli ha fornito, in tempo utile o su domanda, le informazioni necessarie sul seguito dato alla segnalazione e sui risultati delle misure adottate. 2 Il lavoratore che segnala irregolarità all autorità competente viola il suo obbligo di fedeltà se il datore di lavoro gestisce la segnalazione mediante un sistema interno che prevede: a. un organo indipendente incaricato di ricevere e trattare le segnalazioni; b. una procedura di segnalazione e regole sul seguito da dare alla stessa; e b. una procedura di segnalazione e regole sul seguito da dare alla stessa; c. un divieto di licenziamento e di altri svantaggi conseguenti alla segnalazione, eccettuate le misure che sanzionano una segnalazione illecita. c. un divieto di licenziamento e di altri svantaggi conseguenti alla segnalazione, eccettuate le misure che sanzionano una segnalazione illecita; e d. la garanzia della confidenzialità della segnalazione. 3 Il lavoratore che segnala irregolarità all autorità competente non viola in alcun caso il suo obbligo di fedeltà se tale segnalazione causa il suo licenziamento o altri svantaggi, sempre che tali misure non sanzionino una segnalazione illecita. 2

c. Segnalazione fatta direttamente all autorità competente d. Segnalazione all opinione pubblica Art. 321a quater 1 Il lavoratore che, sulla base di ragionevoli sospetti, segnala direttamente all autorità competente reati o altre violazioni di norme la cui applicazione o il cui rispetto sono garantiti da un autorità amministrativa non viola il suo obbligo di fedeltà se: a. può oggettivamente supporre che la segnalazione al datore di lavoro non avrà alcun effetto, segnatamente nei casi seguenti: 1. non vi sono persone o organi che possono ricevere e trattare la segnalazione che non siano subordinati a persone coinvolte, 2. il datore di lavoro non ha reagito a segnalazioni precedenti o la sua reazione è stata manifestamente insufficiente, o 3. in casi precedenti uno o più lavoratori sono stati licenziati o hanno subito svantaggi per aver fatto una segnalazione, sempre che tali misure non abbiano sanzionato una segnalazione illecita; b. può oggettivamente supporre che l autorità competente sarà ostacolata nell esercizio della sua attività se la segnalazione non le è indirizzata senza indugio; o c. vi è un pericolo serio e imminente per la vita, la salute, la sicurezza o l ambiente o un pericolo imminente di danni ingenti. 2 Il lavoratore che, sulla base del capoverso 1 lettera a, segnala irregolarità direttamente all autorità competente viola il suo obbligo di fedeltà se il datore di lavoro dispone di un sistema di segnalazione interno secondo l articolo 321a ter capoverso 2. Art. 321a quinquies 1 Il lavoratore che ha segnalato un irregolarità all autorità competente in virtù dell articolo 321a ter o 321a quater può portare i fatti a conoscenza dell opinione pubblica senza violare il suo obbligo di fedeltà se: a. ha seri motivi di considerarli veri in buona fede; e b. ha chiesto di essere informato sul seguito della segnalazione o sullo stato della procedura e l autorità non gli fornisce informazioni utili entro 14 giorni dalla ricezione della domanda. 2 La segnalazione all opinione pubblica consiste segnatamente nel rivolgersi ai media e nel prendere contatto con organizzazioni il cui settore d attività statutario copre i fatti segnalati. 3

e. Consultazione di una persona sottoposta all obbligo della confidenzialità f. Riserva di disposizioni Art. 321a sexies Il lavoratore non viola il suo obbligo di fedeltà se, per verificare il suo diritto di fare una segnalazione, consulta una persona sottoposta all obbligo legale della confidenzialità. Art. 321a septies 1 Sono fatte salve le disposizioni sul segreto professionale e le disposizioni speciali sull obbligo e il diritto di comunicare. 2 Gli articoli 321a ter e 321a quinquies non si applicano alle segnalazioni fatte a un autorità straniera. Art. 328 cpv. 1 e 3 1 Nei rapporti di lavoro, il datore di lavoro deve rispettare e proteggere la personalità del lavoratore, avere il dovuto riguardo per la sua salute e vigilare alla salvaguardia della moralità. In particolare, deve vigilare affinché il lavoratore non subisca molestie sessuali. 3 Egli deve provvedere affinché un lavoratore non subisca svantaggi se è stato vittima di molestie sessuali oppure se ha segnalato un irregolarità o consultato una persona in relazione alla segnalazione di un irregolarità. Sono fatte salve le misure che sanzionano una segnalazione o una consultazione illecite. Art. 336 cpv. 2, frase introduttiva e lett. d 2 La disdetta da parte del datore di lavoro è parimenti abusiva se data: d. per una segnalazione di irregolarità o la consultazione di una persona effettuate senza violare l obbligo di fedeltà (art. 321a bis 321a sexies ). Art. 362 cpv. 1 1 Alle disposizioni seguenti non può essere derogato a svantaggio del lavoratore mediante accordo, contratto normale o contratto collettivo di lavoro: art. 321a ter articolo 321a quater (segnalazione di irregolarità all autorità competente); (segnalazione di irregolarità direttamente all autorità competente); articolo 321a quinquies (segnalazione di irregolarità all opinione pubblica); articolo 321a sexies (consultazione di una persona in relazione a una segnalazione di irregolarità); 4

articolo 321a septies (riserva di disposizioni in relazione a una segnalazione di irregolarità); II 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l entrata in vigore. 5

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