UNIONE POPOLARE CRISTIANA STATUTO



Documenti analoghi
statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004

A.I.C.S. - Solidarietà

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA

STATUTO DELL ISTITUTO INTERNAZIONALE JACQUES MARITAIN *

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA ANZIANI

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

REGOLAMENTO CLUB GIOVANI SOCI BCC CENTROMARCA BANCA

Allegato A STATUTO SOCIALE

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

Comitato di Coordinamento

REGOLAMENTO CONVOL REGIONALE. della Regione

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

STATUTO ASSOCIAZIONE GIOVANI BANCA di CREDITO COOPERATIVO Giuseppe Toniolo CAPO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

STATUTO. Assonautica Euro-Mediterranea Assonautique Euro-Méditerannéenne Assonautic of Euro-Mediterranean

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE

STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA

COMUNE DI LONDA Provincia di Firenze REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

ASSOCIAZIONE LAVORATORI STRANIERI MCL STATUTO PROVINCIALE

In esenzione di imposta di bollo e di registro ai sensi del articolo 8 della legge 266/91

STATUTO. Associazione Il Larice Club

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO

Statuto dell Associazione LAUS Vol. LAUS Volontariato della Provincia di Lodi

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE PRO-LOCO AIRUNO. Costituzione e scopi. Art.1

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)

S T A T U T O D E L L A CONFSAL Federazione SNALS Università CISAPUNI

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO (F.I.N.) - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE REGOLAMENTO DELLA STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA FEMMINILE DEL COMUNE DI SOLARINO

Regolamento interno del Coordinamento delle associazioni di volontariato della provincia di Treviso Testo approvato dall Assemblea del 28 aprile 2007

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

STATUTO FeBAF Articolo 1 (Natura, soci e sede) Articolo 2 (Scopo) Articolo 3 (Competenze)

STATUTO dell Ente Nazionale per il Tempo Libero (E.N.Te.L. -M.C.L.)

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

STATUTO DELLA S.I.A.

STATUTO. dell Associazione di associazioni Volontà Solidale

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

Gruppo Albergatori della provincia di Monza e Brianza REGOLAMENTO

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1

STATUTO DEL CIRCOLO FOTOGRAFICO DALMINE

S T A T U T O. Art. 1 COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE

Associazione culturale e sportiva

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"

LA COMUNITA INTERNAZIONALE DI CAPODARCO. Lo statuto. Art. 1- Costituzione E costituita l associazione denominata COMUNITA INTERNAZIONALE DI CAPODARCO.

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE...

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «AMICI DEL TESORO» TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Denominazione e sede)

Per il raggiungimento dei propri scopi, l associazione provvede con:

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO

STATUTO SOCIETÀ ITALIANA PER L ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE SIOI PALAZZETTO DI VENEZIA PIAZZA DI SAN MARCO ROMA

STATUTO Della Associazione ANTIGONE ONLUS

Art. 1. E costituita ai sensi dell art. 36 e seguenti del codice civile l Asssociazione Liberal Popolari. Art.3

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

STATUTO. DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA ART. 1 E costituita un associazione religiosa denominata ASSOCIAZIONE OPERA SALESIANA DEL SACRO CUORE

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE DELL 'OSSERVATORIO PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO E DELLA CONFERENZA ANNUALE DEL TERZO SETTORE

Regolamento di Veneto Stato. Art. 3 - Iscrizione a gruppi territoriali o tematici

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014

STATUTO DELL'UNIONE NAZIONALE GIORNALISTI PENSIONATI (UNGP) ARTICOLO 1

REPUBBLICA DI SAN MARINO

STATUTO ANCI CALABRIA

STATUTO. Associazione ANCeSCAO Lazio Coordinamento Regionale del Lazio dell Associazione nazionale centri Sociali, Comitati Anziani e Orti

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

STATUTO NAZIONALE. Art. 1 COSTITUZIONE

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MEDICI CON L AFRICA CUAMM VICENZA. Statuto. art. 1 (Denominazione e sede)

ATTO NORMATIVO DELL ASSOCIAZIONE DIOCESANA DI VERONA

STATUTO Art.1 E costituita l Associazione PALLAVOLO ANGELO COSTA RAVENNA - Associazione sportiva dilettantistica. L Associazione, in quanto non

REGOLAMENTO CONGRESSUALE 60 CONGRESSO NAZIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI D ITALIA VENEZIA 2015

STATUTO GENOA CLUB DIPENDENTI GRUPPO BANCA CARIGE. (Modificato dall Assemblea Straordinaria in seduta del )

COMITATO METODOLOGIE di ASSICURAZIONE della QUALITA' REGOLAMENTO

1 Associazione Internazionale delle Carità fondate da San Vincenzo dè Paoli.

Università della Terza Età di Novara. Statuto dell'associazione

UNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

COMUNE DI ANZANO DI PUGLIA

STATUTO ASSOCIAZIONE. ARTICOLO N. 1 COSTITUZIONE DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COSTITUZIONE E FINALITA

COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Provincia di Brescia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO

STATUTO ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE Associazione Bepi Zanon

STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE. Approvato dall Assemblea Straordinaria dei Soci del 17 maggio 2008

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DENOMINATA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TERZA ETÀ ATTIVA PER LA SOLIDARIETÀ SONDRIO

Regolamento tipo per i Gruppi FRATRES

MOVIMENTO PER LA VITA ITALIANO Federazione dei Movimenti per la Vita e dei Centri di Aiuto alla Vita d Italia STATUTO

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. Donatori di sangue liceo A.Vallisneri

Transcript:

UNIONE POPOLARE CRISTIANA STATUTO Art.1 E costituita, ai sensi degli artt. 18 e 49 della Costituzione, e dell art. 36 e ss. del Codice Civile, l Associazione UNIONE POPOLARE CRISTIANA (UPC), successivamente denominata Unione. Art.2 L Unione è una Associazione che svolge attività politica e culturale, allo scopo di promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita democratica del Paese. Art.3 L Unione, i cui iscritti assumono il nome di Cristiano Popolari, si ispira ai valori cristiani, popolari, autonomisti e federalisti, ai principi della Costituzione italiana, dell Unione europea e della Dichiarazione universale dei diritti dell uomo. Art.4 L Unione promuove, a tutti i livelli, conferenze, dibattiti, seminari su argomenti e temi riguardanti la politica, l economia e le problematiche sociali, sia a carattere generale, sia con specifico riferimento alle realtà territoriali delle singole Regioni, Province, Comuni. Art.5 L Unione ha sede in Roma e può costituire sedi secondarie in ogni Regione, Provincia e Comune del territorio italiano. Art.6 All Unione possono aderire persone singole, che abbiano compiuto 16 anni, ed associazioni, che si ispirano ai suoi principi e ai suoi valori. 1

Art.7 Ogni domanda di ammissione all Unione deve essere presentata per iscritto ai Comitati Provinciali. Esse saranno esaminate dagli Organi Provinciali, che dovranno provvedere al loro esame, secondo quanto stabilito dal regolamento per il tesseramento. La presentazione della domanda comporta il versamento della quota associativa annuale. Art.8 Ogni socio è tenuto all osservanza dello Statuto, dei regolamenti, dei deliberati degli organi statutari e deve concorrere alla realizzazione dell oggetto e delle finalità dell Associazione. Art.9 I soci hanno il diritto di partecipare all attività dell Associazione, contribuendo alla determinazione della linea politica, concorrendo all elezione degli organi statutari, a condizione di essere in regola con il versamento della quota associativa annuale, e partecipando come candidati alle competizioni elettorali. Art.10 L Unione è impegnata attivamente in politica a tutti i livelli, con i propri rappresentanti e col proprio simbolo. Art.11 Il Simbolo è rappresentato da un cerchio con fondo blu, con, nella parte superiore, la scritta in maiuscolo di colore bianco UNIONE e dodici stelle di colore giallo; nella parte centrale la bandiera italiana con i colori verde, bianco, rosso, con sopra la scritta in maiuscolo di colore bianco, su due righe, POPOLARE CRISTIANA. Le strutture territoriali, con apposita delibera dell organo assembleare, possono aggiungere nel simbolo il nome della rispettiva Regione, Provincia e Comune. Art.12 Le funzioni e i poteri degli organismi dell Associazione sono rappresentate da: 1. L Assemblea Nazionale, la più alta assise dell Associazione, definisce ed indirizza la linea politica, a cui dovranno conformarsi tutti gli organi. L Assemblea viene convocata, su proposta del Segretario, dal Consiglio Nazionale. 2. Il Consiglio Nazionale predispone il programma politico dell Associazione, secondo le linee guida indicate dall Assemblea. 3. La Direzione Nazionale attua la linea politica decisa dall Assemblea e definita dal Consiglio Nazionale. 2

4. Il Segretario Politico, eletto dall Assemblea Nazionale, ha la rappresentanza politica dell Associazione. 5. Il Presidente del Consiglio Nazionale, eletto dall Assemblea Nazionale, presiede il Consiglio Nazionale e fa parte di tutti gli organismi dell Associazione. 6. L Ufficio Politico Nazionale è nominato dalla Direzione, su proposta del Segretario, che lo convoca per le questioni politiche ed organizzative di particolare rilievo. L Ufficio Politico può essere integrato, per particolari problemi, da persone indicate ed invitate dal Segretario Politico. 7. La Giunta è preposta al coordinamento organizzativo delle attività del dipartimento della struttura nazionale dell Associazione. 8. Il Segretario Amministrativo, eletto dal Consiglio Nazionale, ha la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio, ed è responsabile della gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell Associazione. 9. Il Comitato dei Garanti, composto da tre membri eletti dalla Direzione Nazionale, elegge al suo interno il Presidente. Art.13 Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi nominati dal Consiglio Nazionale, di cui uno con funzione di Presidente, e di due membri supplenti. Art.14 Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri nominati dal Consiglio Nazionale, di cui uno con funzioni di Presidente. Il Collegio dei Probiviri ha la competenza esclusiva sulle controversie, che, eventualmente, dovessero insorgere tra i soci, o tra i soci e l Associazione. Art.15 L esercizio finanziario inizia il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre. Il Segretario Amministrativo Nazionale è tenuto a sottoporre all approvazione del Consiglio Nazionale, entro le scadenze di legge, il Bilancio Consuntivo annuale delle attività dell Associazione. Art.16 Le attività dell Associazione sono finanziate da: - le quote di iscrizioni dei soci; - i contributi volontari di persone fisiche e giuridiche; - i proventi delle Feste e delle Manifestazioni dell Associazione; - i contributi di legge; - ogni altro provento ordinario e straordinario, derivante da alienazione di beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili. 3

Art.17 Le norme del presente Statuto possono essere modificate dal Congresso Nazionale a maggioranza assoluta dei votanti. Il Congresso Nazionale può delegare al Consiglio Nazionale la competenza per la modifica dello Statuto, indicando i principi e i criteri relativi, nonché la maggioranza di voto necessaria per l approvazione. Art.18 L Unione può allearsi con Movimenti o forze politiche democratiche, moderate ed autonomistiche, privilegiando quelli che hanno maggiore affinità con i principi dell Associazione. Art.19 Sono organismi statutari dell Unione: l Assemblea Nazionale, il Consiglio, la Direzione, il Segretario, il Presidente, l Ufficio Politico, la Giunta Esecutiva, il Segretario Amministrativo. Art.20 L assemblea degli iscritti, riuniti in congresso, elegge gli organi statutari a livello Nazionale, Regionale, Provinciale, Comunale o Cittadino, secondo quanto stabilito dai regolamenti. L Unione è così strutturata: Art.21 - A livello Nazionale: Segretario Nazionale, Presidente Nazionale, Segretario Consiglio, Assemblea Nazionale e Collegio dei Probiviri. -A livello Regionale: Segretario Regionale, Presidente Regionale, Segretario Comitato e Assemblea Regionale. - A livello Provinciale: Segretario Provinciale, Presidente Provinciale, Segretario Comitato e Assemblea Provinciale. 4

- A livello Comunale o Cittadino: Segretario Comunale o Cittadino, Presidente Comunale o Cittadino, Segretario Amministrativo, Ufficio Politico, Giunta Esecutiva, Direzione, Comitato e Assemblea Comunale o Cittadina. Ad ogni livello sono, altresì, eletti almeno un Segretario Organizzativo, un Responsabile dei Dipartimenti ed un Responsabile per gli Enti Locali. Art.22 In ogni organismo dell Associazione, a qualsiasi livello territoriale, deve essere garantita una equa rappresentanza dei due sessi. Art. 23 Sono parte attiva e dirigente dell Associazione i rappresentanti eletti dei Movimenti Giovanili, Femminili e della terza età, che avranno propri organismi autonomi. I Coordinatori eletti fanno parte di diritto di tutti gli organismi di riferimento. Art.24 Fanno parte integrante dello Statuto tutti i regolamenti necessari per la sua piena attuazione, che dovranno essere approvati dal Consiglio Nazionale, su proposta del Segretario Nazionale. Art.25 Gli organi statutari restano in carica 3 anni, salvo diversa deliberazione del Consiglio Nazionale. Art.26 Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai regolamenti in esso citati, si osservano le norme del Codice Civile e, se compatibili, le norme del regolamento della Camera dei Deputati Nazionale ed Europea. 5