UNIONE POPOLARE CRISTIANA STATUTO Art.1 E costituita, ai sensi degli artt. 18 e 49 della Costituzione, e dell art. 36 e ss. del Codice Civile, l Associazione UNIONE POPOLARE CRISTIANA (UPC), successivamente denominata Unione. Art.2 L Unione è una Associazione che svolge attività politica e culturale, allo scopo di promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita democratica del Paese. Art.3 L Unione, i cui iscritti assumono il nome di Cristiano Popolari, si ispira ai valori cristiani, popolari, autonomisti e federalisti, ai principi della Costituzione italiana, dell Unione europea e della Dichiarazione universale dei diritti dell uomo. Art.4 L Unione promuove, a tutti i livelli, conferenze, dibattiti, seminari su argomenti e temi riguardanti la politica, l economia e le problematiche sociali, sia a carattere generale, sia con specifico riferimento alle realtà territoriali delle singole Regioni, Province, Comuni. Art.5 L Unione ha sede in Roma e può costituire sedi secondarie in ogni Regione, Provincia e Comune del territorio italiano. Art.6 All Unione possono aderire persone singole, che abbiano compiuto 16 anni, ed associazioni, che si ispirano ai suoi principi e ai suoi valori. 1
Art.7 Ogni domanda di ammissione all Unione deve essere presentata per iscritto ai Comitati Provinciali. Esse saranno esaminate dagli Organi Provinciali, che dovranno provvedere al loro esame, secondo quanto stabilito dal regolamento per il tesseramento. La presentazione della domanda comporta il versamento della quota associativa annuale. Art.8 Ogni socio è tenuto all osservanza dello Statuto, dei regolamenti, dei deliberati degli organi statutari e deve concorrere alla realizzazione dell oggetto e delle finalità dell Associazione. Art.9 I soci hanno il diritto di partecipare all attività dell Associazione, contribuendo alla determinazione della linea politica, concorrendo all elezione degli organi statutari, a condizione di essere in regola con il versamento della quota associativa annuale, e partecipando come candidati alle competizioni elettorali. Art.10 L Unione è impegnata attivamente in politica a tutti i livelli, con i propri rappresentanti e col proprio simbolo. Art.11 Il Simbolo è rappresentato da un cerchio con fondo blu, con, nella parte superiore, la scritta in maiuscolo di colore bianco UNIONE e dodici stelle di colore giallo; nella parte centrale la bandiera italiana con i colori verde, bianco, rosso, con sopra la scritta in maiuscolo di colore bianco, su due righe, POPOLARE CRISTIANA. Le strutture territoriali, con apposita delibera dell organo assembleare, possono aggiungere nel simbolo il nome della rispettiva Regione, Provincia e Comune. Art.12 Le funzioni e i poteri degli organismi dell Associazione sono rappresentate da: 1. L Assemblea Nazionale, la più alta assise dell Associazione, definisce ed indirizza la linea politica, a cui dovranno conformarsi tutti gli organi. L Assemblea viene convocata, su proposta del Segretario, dal Consiglio Nazionale. 2. Il Consiglio Nazionale predispone il programma politico dell Associazione, secondo le linee guida indicate dall Assemblea. 3. La Direzione Nazionale attua la linea politica decisa dall Assemblea e definita dal Consiglio Nazionale. 2
4. Il Segretario Politico, eletto dall Assemblea Nazionale, ha la rappresentanza politica dell Associazione. 5. Il Presidente del Consiglio Nazionale, eletto dall Assemblea Nazionale, presiede il Consiglio Nazionale e fa parte di tutti gli organismi dell Associazione. 6. L Ufficio Politico Nazionale è nominato dalla Direzione, su proposta del Segretario, che lo convoca per le questioni politiche ed organizzative di particolare rilievo. L Ufficio Politico può essere integrato, per particolari problemi, da persone indicate ed invitate dal Segretario Politico. 7. La Giunta è preposta al coordinamento organizzativo delle attività del dipartimento della struttura nazionale dell Associazione. 8. Il Segretario Amministrativo, eletto dal Consiglio Nazionale, ha la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio, ed è responsabile della gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell Associazione. 9. Il Comitato dei Garanti, composto da tre membri eletti dalla Direzione Nazionale, elegge al suo interno il Presidente. Art.13 Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi nominati dal Consiglio Nazionale, di cui uno con funzione di Presidente, e di due membri supplenti. Art.14 Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri nominati dal Consiglio Nazionale, di cui uno con funzioni di Presidente. Il Collegio dei Probiviri ha la competenza esclusiva sulle controversie, che, eventualmente, dovessero insorgere tra i soci, o tra i soci e l Associazione. Art.15 L esercizio finanziario inizia il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre. Il Segretario Amministrativo Nazionale è tenuto a sottoporre all approvazione del Consiglio Nazionale, entro le scadenze di legge, il Bilancio Consuntivo annuale delle attività dell Associazione. Art.16 Le attività dell Associazione sono finanziate da: - le quote di iscrizioni dei soci; - i contributi volontari di persone fisiche e giuridiche; - i proventi delle Feste e delle Manifestazioni dell Associazione; - i contributi di legge; - ogni altro provento ordinario e straordinario, derivante da alienazione di beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili. 3
Art.17 Le norme del presente Statuto possono essere modificate dal Congresso Nazionale a maggioranza assoluta dei votanti. Il Congresso Nazionale può delegare al Consiglio Nazionale la competenza per la modifica dello Statuto, indicando i principi e i criteri relativi, nonché la maggioranza di voto necessaria per l approvazione. Art.18 L Unione può allearsi con Movimenti o forze politiche democratiche, moderate ed autonomistiche, privilegiando quelli che hanno maggiore affinità con i principi dell Associazione. Art.19 Sono organismi statutari dell Unione: l Assemblea Nazionale, il Consiglio, la Direzione, il Segretario, il Presidente, l Ufficio Politico, la Giunta Esecutiva, il Segretario Amministrativo. Art.20 L assemblea degli iscritti, riuniti in congresso, elegge gli organi statutari a livello Nazionale, Regionale, Provinciale, Comunale o Cittadino, secondo quanto stabilito dai regolamenti. L Unione è così strutturata: Art.21 - A livello Nazionale: Segretario Nazionale, Presidente Nazionale, Segretario Consiglio, Assemblea Nazionale e Collegio dei Probiviri. -A livello Regionale: Segretario Regionale, Presidente Regionale, Segretario Comitato e Assemblea Regionale. - A livello Provinciale: Segretario Provinciale, Presidente Provinciale, Segretario Comitato e Assemblea Provinciale. 4
- A livello Comunale o Cittadino: Segretario Comunale o Cittadino, Presidente Comunale o Cittadino, Segretario Amministrativo, Ufficio Politico, Giunta Esecutiva, Direzione, Comitato e Assemblea Comunale o Cittadina. Ad ogni livello sono, altresì, eletti almeno un Segretario Organizzativo, un Responsabile dei Dipartimenti ed un Responsabile per gli Enti Locali. Art.22 In ogni organismo dell Associazione, a qualsiasi livello territoriale, deve essere garantita una equa rappresentanza dei due sessi. Art. 23 Sono parte attiva e dirigente dell Associazione i rappresentanti eletti dei Movimenti Giovanili, Femminili e della terza età, che avranno propri organismi autonomi. I Coordinatori eletti fanno parte di diritto di tutti gli organismi di riferimento. Art.24 Fanno parte integrante dello Statuto tutti i regolamenti necessari per la sua piena attuazione, che dovranno essere approvati dal Consiglio Nazionale, su proposta del Segretario Nazionale. Art.25 Gli organi statutari restano in carica 3 anni, salvo diversa deliberazione del Consiglio Nazionale. Art.26 Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai regolamenti in esso citati, si osservano le norme del Codice Civile e, se compatibili, le norme del regolamento della Camera dei Deputati Nazionale ed Europea. 5