ASSOCIAZIONE GIOVANI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI VERONA STATUTO



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ASSOCIAZIONE GIOVANI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI VERONA STATUTO TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO: ART. 1 : DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l Associazione denominata Associazione Giovani Architetti della provincia di Verona con sede in Verona; essa è regolata dal presente STATUTO e dalle vigenti norme di legge in materia. ART. 2 : CARATTERE DELL ASSOCIAZIONE. L Associazione è apartitica, ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi nonché all accettazione delle norme del presente Statuto. ART. 3 : DURATA DELL ASSOCIAZIONE. La durata dell Associazione è illimitata. In caso di scioglimento dell associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione prevista dalla legge. ART. 4 : SCOPI DELL ASSOCIAZIONE. L Associazione ha per oggetto esclusivo: a) sviluppare fra i giovani architetti rapporti di amicizia e solidarietà per affrontare, attraverso un vicendevole aiuto, l avvio alla professione e lo svolgimento della stessa; b) promuovere iniziative che tendano a divulgare la cultura architettonica. c) promuovere ogni iniziativa che tenda a valorizzare e tutelare l immagine dell architetto ed affermarla nei rapporti con il mondo esterno; d) contribuire con il potenziale professionale e culturale dei propri associati allo studio ed alla risoluzione di problematiche connesse alla professione di architetto; e) promuovere la comune coscienza etica del fare architettura e dell esercitare la professione dell architetto nell assunzione dello spirito dettato dalle norme deontologiche; f) favorire il nascere di Associazioni di Giovani Architetti in altre provincie per la costituzione di una Associazione regionale e di una nazionale. TITOLO II - REGOLAMENTAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO: ART. 5 : REQUISITI DEI SOCI. a) Possono far parte dell Associazione i laureati e laureandi in architettura che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età, che condividano le idee e le motivazioni che hanno dato vita all Associazione, in grado di mantenere una condotta morale, civile e deontologica che non costituisca nocumento al prestigio dell associazione stessa. Possono altresì far parte dell associazione, in qualità di soci sostenitori, tutti coloro che ne vogliono sostenere l operato indipendentemente dall età, dalla professione o titolo di studio. b) Il socio non deve avvalersi dell associazione per interessi personali, bensì impegnarsi per promuovere attività che valorizzino il fine dell Associazione stessa. ART. 6 : AMMISSIONE DEI SOCI. L ammissione avviene con l accettazione da parte degli organi direttivi, una volta accertati i requisiti richiesti, di apposita domanda scritta e con il versamento della relativa quota di iscrizione, nella misura deliberata annualmente, per ciascuna categoria di soci, dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile a qualunque titolo. ART. 7 : CATEGORIE DI SOCI. a) Sono soci ORDINARI coloro che, essendo in possesso dei requisiti necessari, abbiano adempiuto agli obblighi previsti dallo Statuto e dai regolamenti che questa Associazione si darà. b) I soci ordinari che hanno fondato l Associazione hanno diritto al titolo di soci FONDATORI. c) Sono soci ONORARI coloro che, pur non essendo soci effettivi, hanno reso particolari servigi all Associazione e ne sostengono l opera, conferendole prestigio con la loro personalità o collaborando nelle opere da essa svolte. La nomina viene deliberata dal Consiglio Direttivo. 1

d) Sono soci SOSTENITORI le persone fisiche o giuridiche che contribuiscono all operato dell Associazione, non avendo, però, potere decisionale. ART. 8 : DOVERI DEI SOCI. Ogni Socio ha il DOVERE di: a) Osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi direttivi; b) Pagare la quota sociale annua, nella misura deliberata di anno in anno dal Consiglio Direttivo, per ciascuna categoria di soci, alle scadenze previste dal Consiglio Direttivo stesso; c) Risarcire l Associazione di qualsiasi danno arrecato al materiale o quanto di pertinenza sociale, salvo decisione contraria del Consiglio Direttivo; d) Non svolgere attività politica di alcun genere in seno all Associazione; e) Comunicare al Segretario il proprio indirizzo ed eventuale numero telefonico e i relativi cambiamenti degli stessi; f) All atto dell iscrizione prendere visione dello Statuto e rilasciarne dichiarazione. ART. 9 : DIRITTI DEI SOCI. Tutti i soci hanno gli STESSI DIRITTI e verranno tenuti al corrente: a) dell andamento finanziario; b) dei programmi delle attività da svolgere; c) dei lavori delle varie Commissioni; d) delle necessità per il buon funzionamento dell Associazione; e) della situazione delle attività svolte; f) della situazione delle attrezzature; g) delle decisioni del Consiglio Direttivo. Nel corso delle assemblee generali i soci potranno formulare proposte che saranno vagliate e riportate nell apposito verbale. ART. 10 : PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO. La qualifica di socio si perde per: a) Dimissioni: nella comunicazione, obbligatoriamente in forma scritta, devono essere chiaramente indicate le motivazioni. b) Decadenza: si considera decaduto il socio che non adempia agli obblighi del suo stato senza un giustificato motivo riconosciuto dal Consiglio Direttivo, o per la perdita dei requisiti previsti dagli articoli 5, 6 e 8. c) Espulsione: il Consiglio Direttivo potrà in casi gravi decidere l espulsione del socio o la mancata accettazione della domanda di iscrizione per morosità, indegnità o condotta contraria alle finalità e agli interessi dell Associazione. L interessato, tuttavia, dovrà essere convocato dal Consiglio medesimo per consentirgli di esporre le proprie ragioni. L espulsione verrà comunicata tramite lettera raccomandata. Qualora decadano i motivi suddetti, l interessato potrà essere riammesso. Chi perde la qualifica di socio è tenuto a restituire all Associazione eventuale materiale, di proprietà dell Associazione, che gli fosse stato dato in uso o custodia. Nei confronti dell inadempiente il Consiglio Direttivo ha facoltà di agire legalmente. TITOLO III - REGOLAMENTAZIONE DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI: ART. 11 : ORGANI ASSOCIATIVI. Gli organi preposti al funzionamento dell'associazione sono: a) l'assemblea Generale degli associati; b) il Consiglio Direttivo; c) le Commissioni; d) i Gruppi di Lavoro; e) il Collegio dei Probiviri. ART. 12 : ASSEMBLEA GENERALE. L'ASSEMBLEA GENERALE è composta da tutti gli associati aventi diritto di voto in regola con il versamento del contributo sociale. Essa procede alla nomina dei consiglio, ne approva la relazione annuale ed i bilanci annuali consuntivi e preventivi, nomina i Probiviri, delibera su tutti gli argomenti all'ordine del giorno. L'Assemblea Generale è ordinaria o straordinaria. 2

ART. 13 : CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA. L'Assemblea Generale ORDINARIA si riunisce almeno una volta ogni anno entro due mesi dalla chiusura dell'anno sociale per approvare i bilanci ed il rendiconto proposti dal Consiglio Direttivo; è altresì indetta entro due mesi dalla chiusura del triennio di mandato del Consiglio Direttivo in carica, per discutere ed approvare il programma delle attività e delle iniziative per il triennio successivo, proposto dal Consiglio o dai singoli associati che abbiano fatto pervenire delle proposte al Consiglio stesso almeno 30 (trenta) giorni prima della data di convocazione dell Assemblea. ART. 14 : CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA. L assemblea Generale STRAORDINARIA può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga necessario e quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto. Tutti i soci hanno tuttavia facoltà di aggiungere oggetti all'ordine del giorno dell Assemblea straordinaria purché vengano messi a verbale; in quest'ultimo caso l'ordine del giorno sarà quello risultante dalla richiesta di convocazione. L'Assemblea può essere convocata per lettera, anche per raccomandata, da spedirsi almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata. Nella lettera di convocazione deve essere contenuto l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione. In alternativa può essere convocata via facsimile almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata. L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di tutti gli associati effettivi ed aderenti aventi diritto di voto e delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto sulle questioni messe all'ordine del giorno. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto. Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta; non potrà essere ammessa più di una delega per ciascun socio. Le votazioni avverranno di norma per alzata di mano. Hanno diritto al voto soltanto gli associati facenti parte dell assemblea, in regola col versamento della quota sociale. ART. 15 : ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. Organo esecutivo dell'associazione è il CONSIGLIO DIRETTIVO che viene eletto, nel corso dell'assemblea Generale degli associati, entro due mesi dalla chiusura del terzo anno sociale del triennio di mandato. La votazione dei candidati avviene a scrutinio segreto e sono esprimibili preferenze pari al numero dei componenti dei Consiglio. Sono eletti gli associati effettívi che, candidati, ottengono il maggior numero di voti. ART. 16 : COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. Il CONSIGLIO DIRETTIVO, formato da un numero di sette membri, si compone dì: a) un PRESIDENTE, il quale rappresenta l'assocíazione, convoca e presiede il Consiglio, presiede l'assemblea e compie tutti gli atti non espressamente riservati al Consiglio o che gli siano espressamente delegati; b) un VICEPRESIDENTE, che fa le veci dei Presidente in caso di sua assenza, e lo coadiuva nelle sue funzioni. c) un SEGRETARIO, il quale redige i verbali delle sedute dei Consiglio e dell'assemblea ed è responsabile della tenuta degli atti dell'associazione, d) un TESORIERE, il quale provvede all'amministrazione del patrimonio dell associazione tiene i libri contabili e risponde della cassa all'associazione. e) tre CONSIGLIERI; L'associazione è rappresentata dal Presidente o dal Vicepresidente o da un associato delegato dal Presidente. I componenti sono eleggíbili consecutivamente senza limiti di mandati. Ogni mandato dura tre anni sociali. Non potranno ricoprire cariche sociali coloro che assumono cariche politiche o cariche all'interno dell'ordine degli Architetti della provincia di Verona. Le cariche sociali non sono retribuite, ma è ammesso il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dei compiti di istituto. Le spese non delegate ai singoli consiglieri sono disposte esclusivamente dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo designa nel proprio ambito le singole cariche, che verranno prontamente comunicate a tutti i soci tramite lettera. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono aperte agli iscritti, in qualità di uditori, con esclusione delle votazioni. ART. 17 : COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. I Compiti del Consiglio Direttivo sono principalmente: a) Presiedere l Assemblea Generale; b) svolgere il programma delle iniziative dell Associazione approvato dall Assemblea Generale, compatibilmente con le risorse eventualmente disponibili; 3

c)controllo diretto sul lavoro delle Commissioni; d)controllo diretto sul lavoro dei Gruppi di studio; e)direzione dell eventuale organo di stampa interno all Associazione; f)amministrazione delle risorse dell Associazione; g)ulteriori iniziative. ART. 18 : CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta ne faccia richiesta il Presidente o tre, dei suoi componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello dei Presidente. Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche funzioni ai singoli consiglieri. ART. 19 : SOSTITUZIONE DI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. Qualora nel corso dell'anno non fossero più disponibili uno o più componenti del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso procederà alla loro sostituzione nominando i primi non eletti delle ultime votazioni in ordine di preferenze ricevute. In deroga ai limiti di età previsti nell'art.5,comma a), l'associato, che al compimento del quarantesimo anno di età ricopre la carica di consigliere, decade dalla carica e perde la qualifica di associato alla fine del mandato. ART. 20 : COMMISSIONI. Le COMMISSIONI sono organi nominati e direttamente controllati dal Consiglio Direttivo. Il loro compito è quello adoperarsi per la realizzazione delle attività che l Associazione decide di intraprendere. Possono esistere più commissioni contemporaneamente. Il loro mandato ha durata tre anni, come il Consiglio Direttivo. Esse si riuniscono indipendentemente dal Consiglio Direttivo. ART. 21 : GRUPPI DI STUDIO Detti Gruppi sono creati da libera formazione di associati o direttamente dal Consiglio Direttivo e devono sottoporre al Consiglio, per avere la sua approvazione, il programma delle attività che intendono svolgere. Si possono costituire dei GRUPPI di STUDIO per affrontare le problematiche e le questioni Professionali e di categoria che si ritengono di comune interesse per gli associati. Il Consiglio nomina un coordinatore (che può far parte o meno dei Consiglio Direttivo) che presiederà ciascun Gruppo di studio il quale si avvarrà degli associati che si dichiarino disponibili a far parte del gruppo stesso. Il funzionamento dei Gruppi di studio è regolato dal Consiglio Direttivo. Il Gruppo di studio può affiancarsi ad una commissione per svolgere in collaborazione alcune attività. TITOLO IV - MODIFICHE DELLO STATUTO E CONTROVERSIE: ART. 22 : MODIFICHE DELLO STATUTO. Lo STATUTO può essere modificato solo con l approvazione da parte di almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto, con discussione e successiva votazione, per alzata di mano, delle eventuali modifiche e/o aggiunte apportate. La discussione e votazione devono avvenire durante una assemblea generale. ART. 23 : CONTROVERSIE. Tutte le eventuali controversie sociali fra soci e tra questi e l'associazione e i suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un COLLEGIO di TRE PROBIVIRI da nominarsi dall'assemblea, tra i soci ordinari o sostenitori. Esso interverrà su richiesta dell'associazione o di qualunque socio e giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile. TITOLO V - L ORGANO DI STAMPA: ART. 24 : L ORGANO DI STAMPA. Sarà istituito l'organo di stampa dell Associazione. Il Consiglio provvederà alla nomina di un responsabile che, a capo di una commissione, ne indirizzerà gli sforzi per il buon funzionamento dello stesso. TITOLO VI - PATRIMONIO: ART. 25 : PATRIMONIO DELL ASSOCIAZIONE. Il Patrimonio dell Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all Associazione a 4

qualsiasi titolo. Il Patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l esercizio dell attività sociale. ART. 26 : ENTRATE DELL ASSOCIAZIONE. Le entrate dell Associazione sono costituite: a)dalla quota di iscrizione da versarsi all atto dell ammissione all associazione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo; b)dalla quota sociale annua che ogni socio deve corrispondere, stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo; c)da eventuali contributi straordinari, deliberati dall Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario; d)da versamenti volontari degli associati e non; e)da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere; f)da azioni promozionali ed ogni altra iniziativa consentita dalle leggi. ART. 27 : DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE. All Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell Associazione stessa, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge. L Associazione ha obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. ART. 28 : RINVIO. Per tutto quanto non è previsto dal presente STATUTO si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell ordinamento giuridico italiano. SOCI FONDATORI: BRUNELLI NICOLA nato a Verona il 16/09/72 BRNNCL72P16L781K CACCIATORI NICOLA nato a Bussolengo (Verona) il 13/02/72 CCCNCL72B13B216U COGO MICHEL nato a Londra (E) il 04/03/73 CRETELLA CARLO nato a Verona il 07/06/72 CRTCRL72H07L781Q CRISTANELLI ANDREA nato a Verona il 29/05/68 CRSNDR68E29L781G DALLA VALLE DANIELE nato a Isola della Scala (Verona) il 02/05/73 DLLDNL73E02E349 GABRIELLI HERMES nato a Villafranca di Verona 21/07/73 GBRHMS73L21L949U GASPAROTTO SARAH nata a Verona il 20/02/71 GSPSRH71B60L781A ORSO LAURA nata a Verona il 20/02/71 OTTAVIANI GIUSEPPE nato a Negrar (Verona) il 18/03/69 TTVGPP69C18F861Q PAOLINI LUCA nato a Cremona il 13/09/71 PLNLCU71P13D150E RODEGHER BORIS nato a Verona il 20/07/72 RDGBRS72L20L781L ROVEDA ANNA nata a Verona il 04/06/73 RVDNNA73H44L781Z TEDESCHI DEBORA nata a Verona il 25/03/72 TDSDBR72C65L781Y VASCON CARLO nato a Verona il 14/06/69 VSCCRL69H14L781L Statuto associativo così come modificato e approvato dall assemblea ordinaria soci del 22 marzo 2010. 5