CIRCOLARE D INFORMAZIONE N. 8- SICUREZZA SUL LAVORO PARTE TERZA 5 QUALI SONO I COMPITI DEL DATORE DI LAVORO A FRONTE DELLE NUOVE NORMATIVE? Il decreto legislativo del 2 febbraio 2002, n. 25, è un'importante norma che va a modificare ulteriormente il D.Lgs. n. 626/1994 aggiungendo, completamente ex novo, il titolo VII-bis "Protezione da agenti chimici" che si inserisce dopo il titolo VII del D.Lgs n. 626/1994 "Protezione da agenti cancerogeni". Il D.Lgs. n. 25/2002 entra in vigore il 23 marzo del 2002 (quindici giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). Secondo quanto definito dalle norme transitorie dell'articolo 4, D.Lgs. n. 25/2002, si prevede che i datori di lavoro che, al presente, svolgano attività rientranti nel campo di applicazione del decreto debbano uniformarvisi entro tre mesi dalla sua entrata in vigore: tali disposizioni devono pertanto essere applicate entro il 23 giugno 2002. Un aspetto sostanziale riguarda il fatto che le nuove norme valgono per tutti i luoghi di lavoro dove siano presenti agenti chimici pericolosi: quindi anche per i cantieri. 1. Il primo passo da fare da parte del DATORE DI LAVORO è quello di verificare se c è o meno la presenza nella propria azienda, o all interno di lavorazioni effettuate dai dipendenti nei propri cantieri, di agenti chimici pericolosi (compresi anche quelli etichettati come irritanti e nocivi oltre a quelli tossici e molto tossici). Risulta evidente come tale definizione comporti un notevole sforzo da parte del datore di lavoro per verificare con attenzione tutte le informazioni (e non solo quelle contenute nella scheda tossicologica) relative alle possibili conseguenze che l'agente possa avere sulla salute e sicurezza dei lavoratori; la mancata attuazione di tale sforzo evidentemente può comportare una eventuale responsabilità penale in caso di insorgenza di un'ipotetica patologia da lavoro. Pag.17
2. Il secondo passo è quello di procurarsi dal fornitore del prodotto chimico la scheda di sicurezza del prodotto stesso per poterne distinguere il grado di pericolosità in base alla sua classificazione: il processo di classificazione consiste nell'inserire una sostanza in una o più categorie di pericolo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 93/32/CEE, attribuendole la o le corrispondenti frasi di rischio. La classificazione ha implicazioni dirette non solo per l'etichettatura, ma anche per altre disposizioni legislative e regolamentari relative alle sostanze pericolose. La classificazione per singola categoria di pericolo viene indicata in riquadri separati, generalmente utilizzando un'abbreviazione che rimanda alla categoria di pericolo e alla o alle corrispondenti frasi di rischio. Tuttavia, in alcuni casi (ad esempio per le sostanze classificate come infiammabili o sensibilizzanti e per alcune sostanze classificate come pericolose per l'ambiente) compaiono solo le frasi di rischio. In appresso figurano le abbreviazioni di ciascuna categoria di pericolo: Esplosivo: E Comburente: O Estremamente infiammabile: F+ Facilmente infiammabile: F Infiammabile: R 10 Altamente tossico: T+ Tossico: T Nocivo: Xn Corrosivo: C Irritante: Xi Sensibilizzante: R 42 e/o R 43 Cancerogeno: Carc. Cat. Mutageno: Muta. Cat. Tossico per il ciclo riproduttivo: Repr. Cat. Sulla stessa riga sono indicate in riquadri separati frasi di rischio supplementari che descrivono altre proprietà sebbene non facciano formalmente parte della classificazione. Dopo che una sostanza o un preparato sono stati classificati, l'etichetta adeguata viene determinata in conformità delle disposizioni dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e dell'articolo 7 del decreto ministeriale 28 gennaio 1992 per le sostanze ed i preparati rispettivamente. L'etichetta contiene le informazioni seguenti: a) denominazione/i delle sostanze che figureranno sull'etichetta; b) nome e indirizzo completi, compreso il numero di telefono, del fabbricante/importatore; c) simboli e indicazioni di pericolo; d) frasi indicanti rischi specifici (frasi R); e) frasi indicanti i consigli di prudenza (frasi S); f) per le sostanze, il numero CE. Sull etichetta della sostanza chimica deve figurare: la lettera attribuita alla sostanza utilizzata come abbreviazione per l'eventuale simbolo e l'indicazione di pericolo; le frasi di rischio, rappresentate da una serie di cifre precedute dalla lettera R che indica la natura dei rischi particolari. Le cifre sono separate da: un trattino orizzontale (-) per indicare enunciazioni separate dei rischi particolari (R), o una barra inclinata (/) per indicare l'enunciazione combinata, in una sola frase, dei rischi particolari; i consigli di prudenza, rappresentati da una serie di cifre precedute dalla lettera S che indica le precauzioni di sicurezza raccomandate. Anche in questo caso le cifre sono separate da un trattino orizzontale o da una barra inclinata. I consigli di prudenza si riferiscono solo alle sostanze; per i preparati i consigli sono scelti in base alle regole abituali. Si osserva che per talune sostanze e preparati pericolosi Pag.18
venduti al pubblico alcune frasi S sono obbligatorie. Le frasi S 1, S 2 ed S 45 sono obbligatorie per tutte le sostanze e i preparati altamente tossici, tossici e corrosivi venduti al pubblico. Le frasi S 2 e S 46 sono obbligatorie per tutte le altre sostanze e preparati pericolosi venduti al pubblico ad eccezione di quelli classificati soltanto come pericolosi per l'ambiente. Le frasi S 1 e S 2 possono anche non comparire sull'etichetta qualora la sostanza o il preparato siano venduti per usi esclusivamente industriali. 3. Il terzo passo da effettuare dal DATORE DI LAVORO è quello di determinare: a. il livello, il tipo e la durata dell'esposizione; b. le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi; c. i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici. Viene delineato, in sostanza, un processo che attraverso quattro fasi (identificazione dei pericoli, stima della relazione dose risposta - dose-response assessment -, accertamento dell'esposizione - exposure assesment -, definizione del rischio - risk characterization -) consente la caratterizzazione dei potenziali effetti sulla salute dell'uomo in relazione all'esposizione a fattori di rischio chimici di origine lavorativa. La relativa complessità della metodologia delineata impone che, soprattutto per quanto riguarda il rischio di esposizione a fattori chimici, la valutazione debba essere effettuata in stretta "collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza" (art. 4, comma 6, D.Lgs. n. 626/1994). Per quanto riguarda il rischio chimico sembra logico affermare che i casi di obbligatorietà della sorveglianza sanitaria debbano essere non esclusi a priori in quanto ogni tipo di sostanza potrebbe rientrare nella definizione di agente chimico pericoloso: è opportuno pertanto che, in questa delicata fase, il datore di lavoro si avvalga anche delle specifiche conoscenze tossicologiche di un medico competente. Pag.19
6 QUALI SONO I PREPARATI CHIMICI PIU DIFFUSI IN EDILIZIA? ADDITIVI PER MALTE E CALCESTRUZZI: Iperfluidificanti: a base di polimeri acrilici, che permettono di ottenere calcestruzzi fluidi a lunga conservazione senza alcuna diminuzione delle resistenze meccaniche alle brevi stagionature. In genere non liberano formaldeide nei calcestruzzi autoclavati. Dosaggi più usati: da 0,9 a 1,9 lt.per ogni 100 kg di cemento. Superfluidificanti: Polvere grigia da aggiungere all'impasto di calcestruzzo. Dosaggi più usati: da 20 a 60 kg per ogni m³ di calcestruzzo. Esistono anche a base di naftalinsolfonato e permettono una notevole riduzione dell'acqua di impasto, con un sensibile aumento delle resistenze meccaniche anche a breve stagionatura. Dosaggi più usati: da 0,4 a 1,3 lt per ogni 100 kg di cemento. Additivi ritardanti: per calcestruzzi con effetto fluidificante. Esplica un'azione ritardante sui tempi di presa dei calcestruzzi. Dosaggi più usati: da 0,25 a 0,45 lt per ogni 100 kg di cemento. FluidificantI: aeranti per calcestruzzi e malte cementizie. Additivi schiumogeni e coadiuvanti di pompaggio per calcestruzzi leggeri e riempimenti fluidi. Antigelo per una presa regolare di malte cementizie e calcestruzzi fino a -10 C. Lattice di gomma sintetica per malte cementizie, per migliorarne adesività e resistenza. Disarmanti emulsionabili per casseri in legno. Disarmanti ad azione chimico-fisica per casseri metallici. Antievaporanti: prodotto liquido contenente solvente protettivo del calcestruzzo, impiegato come prodotto di cura del calcestruzzo fresco ADESIVI VARI: Adesivi poliuretanici a 2 componenti per l'incollaggio di pannelli in cartongesso alluminato e polistirolo espanso. Adesivi neoprenici per l'incollaggio di laminati plastici e similari. Collanti acetovinilici per falegnameria ad uso generale. Adesivi cementizi ad alto contenuto di resine sintetiche per la posa all'interno e all'esterno di pavimenti e rivestimenti. Adesivi cementizi contenenti resine polimeriche per la posa all'interno e all'esterno di pavimenti e rivestimenti in ceramica, gres porcellanato e pietre naturali. Ancoranti chimici a base di resine sintetiche. SIGILLANTI: Sigillanti acrilici per sigillatura di giunti soggetti a lievi movimenti tra calcestruzzo, murature di mattoni, legno. Malta speciale a presa rapida per la fugatura di piastrelle ceramiche e pietre naturali. Malta cementizia preconfezionata per le fughe delle piastrelle ceramiche. Malta epossidica antiacida a 2 o 3 componenti per la stuccatura di rivestimenti ceramici. Sigillante siliconico antimuffa per giunti di dilatazione di pavimenti e rivestimenti ceramici. Sigillanti - adesivi bicomponente a base di resine epossidiche, quarzi e additivi speciali, per incollare e stuccare pavimenti e rivestimenti ceramici. Silicone acetico: silicone antimuffa per la sigillatura di vetro, ceramica, alluminio, docce, lavelli. Pag.20
Silicone acrilico: sigillante in dispersione acquosa adatto per sigillare battiscopa, angoli, etc. all'interno. Sigillante poliuretanico: prodotto per sigillare giunti di prefabbricati, giunti di pavimenti o di piscine, per sigillare tegole di legno, metallo e cemento e per tutte quelle applicazioni in cui si richiede una elevata resistenza agli agenti atmosferici. Sigillanti idroespansivi in cartuccia. IMPERMEABILIZZANTI E PROTETTIVI: Emulsione acquosa per le protezioni di materiali alcalini assorbenti. Emulsione acrilico siliconica per la idrofobizzazione di materiali litoidi da costruzione e pietre naturali. Emulsione acquosa di resina acrilico siliconica per il trattamento di materiali litoidi e da costruzione con azione antimuffa. Resina metilsiliconica in ragia minerale per la idrofobizzazione di materiali da costruzione porosi. VERNICI Vernice epossidica per il rivestimento di superfici in calcestruzzo. Vernice epossi-bituminosa per la protezione di superfici in calcestruzzo e acciaio. Vernice bituminosa antiruggine ed impermeabilizzante per metalli e calcestruzzo. Vernici e prodotti impregnanti per il legno. Vernici per pareti murarie interne ed esterne. Pag.21
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