Biblioteca della Libera Università di Bolzano Regolamento per gli utenti



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Biblioteca della Libera Università di Bolzano Regolamento per gli utenti (approvato con delibera n. 107 della Giunta della Libera Università di Bolzano del 19/11/2003)

Indice A Principi generali... 3 Art. 1 Compiti e servizi della biblioteca... 3 Art. 2 Modalità d uso e iscrizione alla biblioteca... 3 Art. 3 Orari di apertura... 4 Art. 4 Obblighi generali degli utenti... 4 Art. 5 Diritto di controllo e di proprietà... 4 B Norme d uso della biblioteca... 4 Art. 6 Norme di comportamento all interno dei locali, uso del guardaroba... 4 Art. 7 Uso dei posti di lavoro... 5 Art. 8 Utilizzo del patrimonio bibliografico e degli strumenti multimediali... 5 Art. 9 Consulenza e informazione... 5 Art. 10 Altri servizi per gli utenti... 6 C Utilizzo esterno... 6 Art. 11 Regole generali per il prestito... 6 Art. 12 Prestito... 7 Art. 13 Durata del prestito, prenotazione... 7 Art. 14 Restituzione... 7 Art. 15 Forme di prestito particolari... 8 D Prestito interbibliotecario e fornitura di documenti... 8 Art. 16 Prestito interbibliotecario... 8 Art. 17 Fornitura di documenti... 9 E Disposizioni finali... 9 Art. 18 Esclusione dall uso... 9 Art. 19 Entrata in vigore... 9 2/9

A Principi generali Art. 1 Compiti e servizi della biblioteca (1) La biblioteca universitaria è un servizio centralizzato della Libera Università di Bolzano per la ricerca, l insegnamento e lo studio. Inoltre, essendo una biblioteca pubblica, contribuisce a coprire il fabbisogno di letteratura specializzata in Alto Adige. (2) La biblioteca svolge i propri compiti offrendo agli utenti i seguenti servizi: ρ messa a disposizione di posti lettura e studio, del patrimonio bibliografico e di attrezzature multimediali nei locali della biblioteca; ρ prestito di testi e altri media* bibliografici per l utilizzo all esterno della biblioteca ρ acquisizione di testi e documentazione tramite prestito interbibliotecario o fornitura di documenti (document delivery); ρ servizi di informazione e consulenza e altri servizi per gli studenti; ρ visite guidate, mostre e manifestazioni varie. (3) I media bibliografici messi a disposizione dalla biblioteca sono libri, riviste, manoscritti, grafici, materiale cartografico e musicale, fotocopie ovvero files di documenti, microfilm, materiali audiovisivi e documentazione elettronica. *Nota 1: Nel presente regolamento i termini media e opere sono utilizzati come sinonimi per testi stampati, manoscritti e altre fonti documentali che fanno parte del patrimonio bibliografico della biblioteca. Art. 2 Modalità d uso e iscrizione alla biblioteca (1) Hanno diritto di utilizzare la biblioteca: a) gli appartenenti all Università, b) gli appartenenti a strutture universitarie e a istituti con cui esistono legami di cooperazione, c) persone naturali che perseguono uno degli obiettivi indicati all art. 1, comma. 1, d) biblioteche italiane e straniere nell ambito del sistema di prestito interbibliotecario. (2) Gli utenti* della biblioteca devono aver compiuto il diciottesimo anno di età. All atto di richiesta della tessera della biblioteca deve essere presentato un documento di identità valido. In casi particolari è possibile l accesso di minorenni, nel qual caso è necessario il permesso scritto di un genitore o tutore. *Nota 2: Le denominazioni maschili - utilizzate per motivi linguistici - sono riferite ad entrambi i sessi. (3) Agli utenti viene consegnata una tessera di riconoscimento di norma non trasferibile che rimane proprietà della Libera Università di Bolzano. Cambiamenti di indirizzo oppure smarrimenti della tessera devono essere immediatamente comunicati alla biblioteca. In caso di smarrimento della tessera, gli utenti sono responsabili per gli eventuali danni prodotti da parte di terzi, anche senza il loro concorso. La tessera smarrita può essere sostituita dalla biblioteca con una tessera nuova soltanto su presentazione della denuncia di smarrimento fatta presso la questura competente. Il costo per l emissione della nuova tessera è fissato nel regolamento tariffario. (4) Sono validi come tessera per la biblioteca: a) la student card, b) la campus card e c) la library card. (5) All atto di iscrizione alla biblioteca il richiedente garantisce tramite firma di attenersi al regolamento degli utenti. 3/9

(6) La biblioteca può richiedere ed elaborare dati personali nella misura in cui ciò sia necessario per lo svolgimento dei propri compiti. L utente è comunque tenuto a fornire il proprio assenso scritto. I dati saranno trattati nel rispetto della normativa di tutela della privacy vigente. (7) L uso della biblioteca è gratuito eccetto per i servizi indicati nel regolamento tariffario. Art. 3 Orari di apertura (1) Gli orari di apertura sono resi noti mediante affissione e sulle pagine Web. (2) In casi motivati, la biblioteca può rimanere temporaneamente chiusa. Tempi delle chiusure temporanee saranno resi noti mediante affissione e sulle pagine Web. Art. 4 Obblighi generali degli utenti (1) Gli utenti devono trattare i media, le attrezzature e gli oggetti d arredamento della biblioteca con cura e preservarli da possibili danneggiamenti. È vietato strappare pagine, tabelle, grafici, allegati e simili nonché sottolineare, piegare o spiegazzare le pagine dei testi del patrimonio della biblioteca. (2) In caso di smarrimento o danneggiamento anche non intenzionale di beni della biblioteca durante il loro utilizzo, l utente è tenuto a rimborsare l intero valore del bene danneggiato. La biblioteca fissa modalità e ammontare della rifusione dei danni. (3) Eventuali imperfezioni di beni bibliotecari presi in consegna dall utente devono essere da questi immediatamente comunicate alla biblioteca. È vietato riparare o far riparare in proprio beni danneggiati o imperfetti. Art. 5 Diritto di controllo e di proprietà (1) Per garantire la sicurezza del proprio patrimonio, la biblioteca può servirsi di apparecchiature di controllo ed eseguire controlli sulle tessere d utenza e sugli oggetti in entrata e in uscita dalla biblioteca. (2) I collaboratori della biblioteca esercitano le funzioni del diritto di proprietà e sono autorizzati ad impartire istruzioni agli utenti che devono osservare le disposizioni. B Norme d uso della biblioteca Art. 6 Norme di comportamento all interno dei locali, uso del guardaroba (1) Cappotti, ombrelli, valigie, borse*, cartelle e simili non possono essere portati nei locali accessibili al pubblico. Vanno riposti in guardaroba oppure negli appositi armadietti. Per il trasporto degli oggetti personali e dei media sono messi a disposizione degli appositi sacchetti trasparenti. La biblioteca non si assume la responsabilità di eventuali danni o dello smarrimento di oggetti lasciati nel guardaroba oppure negli armadietti. (2) Non è consentito fumare, mangiare o bere nei locali della biblioteca. È vietato introdurre animali. 4/9

(3) In tutti i locali della biblioteca, in particolare nelle sale lettura, va rispettato il massimo silenzio, nell interesse di tutti gli utenti. Non è permesso l uso di telefonini. *Nota 3: comprese le borse portacomputer. Art. 7 Uso dei posti di lavoro (1) I posti lettura e i posti computer sono a disposizione di tutti gli utenti della biblioteca in eguale misura. Non è quindi permesso riservare posti. In caso di necessità la biblioteca può tuttavia riservare posti per membri dell Università. (2) I posti occupati vanno rimessi in ordine prima di lasciare la biblioteca. (3) La biblioteca autorizza l utilizzo di laptop o altre apparecchiature, sempre che queste non rechino disturbo agli altri utenti. (4) L assegnazione dei posti nei carrels*, nelle aule per i lavori di gruppo e in altri locali particolari aperti al pubblico viene effettuata dai collaboratori della biblioteca in base a principi unitari precedentemente fissati. *Nota 4: cfr. il Regolamento per l uso dei carrels e degli armadietti. Art. 8 Utilizzo del patrimonio bibliografico e degli strumenti multimediali (1) Nelle sale lettura della biblioteca possono essere utilizzati: a) giornali e riviste, b) opere di consultazione, c) raccolte per i corsi di studio, vale a dire bibliografie relative a singoli corsi del semestre corrente, d) raccolte di manuali, e) opere soggette a prestito site negli scaffali aperti oppure in deposito, secondo modalità stabilite dalla biblioteca, f) opere di particolare valore o fragilità, la cui consultazione può essere limitata a locali appositi, g) microfilm, media audiovisivi e digitali, h) altri materiali della biblioteca. (2) Microfilm, nastri, dischi e cassette, media audiovisivi e digitali possono essere utilizzati soltanto con l ausilio delle strumentazioni messe a disposizione dalla biblioteca. (3) La biblioteca può limitare l accesso ad opere e media particolarmente preziosi e decidere di consentirne la consultazione solo in caso di comprovata necessità scientifica o professionale. Art. 9 Consulenza e informazione (1) Gli utenti possono usufruire dei servizi di informazione e di consulenza della biblioteca, nonché degli altri strumenti d informazione bibliotecari, in particolare dei cataloghi, delle bibliografie, delle opere di consultazione, delle banche dati e dei servizi online servendosi delle apposite strumentazioni tecniche. (2) La biblioteca fornisce agli utenti - nei limiti delle proprie possibilità - supporto per ricerche bibliografiche e la raccolta di informazioni. 5/9

Art. 10 Altri servizi per gli utenti (1) Gli utenti possono fare fotocopie per scopi scientifici e di studio utilizzando le macchine fotocopiatrici messe a disposizione dalla biblioteca sempre che ciò non arrechi danno alle opere. Gli utenti sono responsabili in prima persona dell osservanza dei diritti d autore e di riproduzione. (2) Le riproduzioni di opere meno recenti, particolarmente preziose oppure particolarmente fragili possono essere eseguite soltanto da collaboratori della biblioteca oppure con il consenso dello stesso. La biblioteca si riserva in questi casi di decidere il tipo di riproduzione da usarsi (fotocopia, riproduzione digitale, microfilm ecc.) nonché di limitare il numero di copie o di vietare la riproduzione. (3) La riproduzione di opere per fini commerciali (p. es. reprints, edizioni fac-simile, cartoline postali ecc.) oppure in grandi quantità va concordata. Anche il prezzo va stabilito separatamente. Lo stesso vale per il prestito di opere in esposizione oppure per l utilizzo in filmati e riprese televisive. (4) La biblioteca mette a disposizione dei propri studenti degli armadietti*. Negli armadietti devono essere depositi esclusivamente oggetti personali e media utili allo studio e alla ricerca. (5) La biblioteca svolge inoltre vari altri servizi per il pubblico, tra cui visite guidate, mostre e altre manifestazioni. Per tali attività valgono le regole stabilite dalla direzione della biblioteca. *Nota 5: cfr. il Regolamento per l uso dei carrels e degli armadietti. C Utilizzo esterno Art. 11 Regole generali per il prestito (1) I media presenti in biblioteca possono essere presi in prestito e utilizzati fuori dalla biblioteca. Sono esclusi dal prestito: a) le opere di consultazione; b) opere di particolare valore oppure difficilmente sostituibili; c) manoscritti nonché opere particolarmente fragili o a rischio di danneggiamento; d) opere pubblicate prima del 1850; e) giornali, opere a fogli mobili, opere con tavole, materiale cartografico, opere in formato grande ecc.; f) microfilm, media digitali e audiovisivi. In casi particolari e motivati la biblioteca può permettere il prestito delle opere elencate. Allo stesso modo, tuttavia, la biblioteca può decidere di limitare la possibilità di prestito di altre opere qui non elencate. (2) Gli utenti prendono in prestito le opere in prima persona e non a nome di terzi. In casi eccezionali persone autorizzate possono ritirare o restituire materiale dietro presentazione della tessera della biblioteca della persona delegante. È vietata la cessione a terzi delle opere prese in prestito. (3) La biblioteca stabilisce il numero massimo di opere che possono essere prese in prestito. 6/9

(4) Per quanto riguarda l utilizzo dei media digitali e di Internet valgono le norme stabilite nel regolamento di accesso in rete della Libera Università di Bolzano. Art. 12 Prestito (1) Gli utenti possono prendere le opere scelte dagli scaffali aperti della biblioteca oppure ordinarle dal deposito. (2) La registrazione del prestito avviene in forma automatizzata. La registrazione del prestito vale come prova del prestito avvenuto. Art. 13 Durata del prestito, prenotazione (1) Per le monografie la durata massima del prestito è di norma di un mese, per i periodici di due settimane. La biblioteca può stabilire termini di consegna diversi per media particolari e/o particolari gruppi di utenti. (2) Il prestito delle monografie può essere prorogato al massimo per due volte, a meno che l opera non sia stata nel frattempo richiesta da altri utenti. Il prestito dei periodici non può essere prorogato. Le richieste di proroga devono essere presentate prima della scadenza del prestito stesso attraverso il catalogo online. In casi eccezionali è possibile richiedere la proroga telefonicamente. (3) Nel caso in cui esigenze di ricerca o di insegnamento oppure esigenze di servizio lo rendano necessario, la biblioteca può stabilire durate di prestito più brevi, chiedere la restituzione di un opera prima della scadenza del prestito oppure revocare un prolungamento del prestito precedentemente concesso. (4) La direzione della biblioteca può stabilire norme particolari per prestiti brevi, ad esempio di un solo giorno oppure di un fine settimana. (5) Si possono prenotare opere già date in prestito a terzi. Non appena l opera richiesta si trova nuovamente in biblioteca, l utente che ha effettuato la prenotazione viene avvisato. Art. 14 Restituzione (1) Le opere prese in prestito devono essere riconsegnate allo sportello della biblioteca spontaneamente entro la data di scadenza prevista, sia che si tratti di opere di proprietà della biblioteca che di opere di altre biblioteche acquisite tramite prestito interbibliotecario. (2) Nel caso in cui opere prese in prestito non siano state riconsegnate entro la scadenza prevista, la biblioteca sollecita la restituzione tramite un avviso scritto nel quale è indicato l ammontare della multa per la consegna ritardata. Se anche dopo la sollecitazione l opera non viene restituita, la biblioteca fa recapitare all utente un secondo e poi un eventuale terzo avviso. La biblioteca è autorizzata, ma non è obbligata, ad inviare un avviso prima della scadenza del prestito. (3) I termini di riconsegna e l ammontare dei diritti di mora sono stabiliti nel Regolamento tariffario della biblioteca. La multa viene riscossa a partire dal primo giorno di ritardo. (4) Il terzo sollecito avvisa l utente delle conseguenze legali del mancato rispetto dei termini. 7/9

(5) Utenti che non abbiano rispettato i termini di restituzione o che non abbiano pagato le multe dovute non possono effettuare ulteriori prestiti. Dopo il terzo sollecito si adiscono le vie legali. (6) Il prestito è un contratto giuridico per il quale valgono - ferme restando le disposizioni del presente regolamento - le norme del codice civile. Per ottenere la restituzione di un opera ovvero richiedere la rifusione dei danni o il pagamento di debiti non saldati l Università si riserva dunque di adire le vie legali. Art. 15 Forme particolari di prestito (1) Per l utilizzo delle raccolte di manuali e di testi destinati ai corsi di studio la direzione della biblioteca stabilisce regole particolari. (2) Non sono previsti prestiti a scadenza illimitata. I membri del corpo docente possono tuttavia prendere in prestito per periodi più lunghi un numero limitato di opere della biblioteca per lo svolgimento di attività di ricerca e di insegnamento. Le raccolte prese in prestito da ricercatori e docenti devono rimanere all interno dei locali dell università e essere comunque a disposizione di altri utenti, nel caso vi siano richieste. (3) Norme più dettagliate sull istituzione e la gestione di raccolte per docenti e per singoli corsi di studio sono contenute nel regolamento di biblioteca della Libera Università di Bolzano. (4) Non è possibile utilizzare la biblioteca fuori dagli orari di apertura. D Prestito interbibliotecario e fornitura di documenti Art. 16 Prestito interbibliotecario (1) Opere che non siano presenti né in biblioteca né in altre biblioteche pubbliche cittadine possono essere prese in prestito da altre biblioteche regionali, nazionali o straniere tramite il servizio di prestito interbibliotecario. I costi per il prestito interbibliotecario sono elencati nel regolamento tariffario. (2) Tramite il prestito interbibliotecario possono essere acquisite solo opere destinate allo studio, alla ricerca e all insegnamento. Il prestito interbibliotecario non consente di scavalcare norme e limitazioni valide per il prestito locale. (3) Il presente regolamento per gli utenti vale anche per opere acquisite tramite il prestito interbibliotecario; vanno inoltre rispettate eventuali altre norme e indicazioni delle biblioteche da cui provengono i libri. (4) La biblioteca è autorizzata a dare in prestito opere proprie a biblioteche esterne nell ambito del sistema di prestito interbibliotecario regionale, nazionale ed internazionale. (5) La biblioteca può porre condizioni particolari o negare il prestito ad altre biblioteche nel caso le opere richieste siano soggette a limitazioni. È inoltre autorizzata a fornire fotocopie al posto di originali nei limiti del rispetto della normativa sui diritti d autore. 8/9

Art. 17 Fornitura di documenti (1) Le opere non soggette ad obbligo di restituzione (fotocopie e files di articoli scientifici ecc.) rientrano nel servizio di fornitura di documenti (in forma elettronica). In caso di necessità o di richiesta espressamente formulata, possono essere fatte ordinazioni urgenti. I costi del servizio sono indicati nel regolamento tariffario. (2) Il servizio di fornitura di documenti può essere utilizzato solo per fini di studio, ricerca e insegnamento. In nessun caso è concesso l uso per fini commerciali. E Disposizioni finali Art. 18 Esclusione dall uso (1) Chiunque agisca ripetutamente e in modo grave contro le norme stabilite nel presente regolamento oppure contro altre disposizioni della biblioteca può essere escluso temporaneamente o perpetuamente, parzialmente o integralmente dall uso della biblioteca stessa. In casi di infrazioni particolarmente gravi la biblioteca può informare per motivi di sicurezza altre biblioteche delle misure di esclusione adottate. Art. 19 Entrata in vigore (1) Il presente regolamento per gli utenti entra in vigore a partire dal 1. gennaio 2004. 9/9