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TRASPORTO MERCI CONTO TERZI LE PRESCRIZIONI DELLA SCHEDA DI TRASPORTO Uno speciale di 12 pagine per i soci ASAPS di Franco MEDRI * e Maurizio PIRAINO ** 1 a circolare interministeriale prot. n. 300/A/8980/09/108/44 prot. n. 0071914 del 17 luglio 2009 CARATTERISTICHE DEL MODELLO DELLA SCHEDA DI TRASPORTO Fermo restando il suo contenuto, che ha carattere tassativo perché rappresenta diretta ed immediata attuazione delle disposizioni di cui all art. 7-bis del D. Lgs. 286/2005, il modello allegato al decreto interministeriale non ha carattere vincolante quanto ad aspetto, forma e caratteristiche dello stampato che deve contenerlo. Perciò il documento può essere oggetto di elaborazione grafica che ne modifichi l aspetto esteriore o le dimensioni rispetto al modello sopraindicato. VERIFICA DELLA SCHEDA DI TRASPORTO La verifica della scheda di trasporto non deve configurarsi esaustiva dell accertamento delle responsabilità dei soggetti del trasporto, bensì la prima fase di una più specifica attività di controllo degli agenti preposti, mirata ad individuare solo le generalità dei soggetti medesimi, alla quale deve seguire il normale accertamento delle responsabilità. ISTRUZIONI FORNITE AL VETTORE La scheda di trasporto può contenere anche le eventuali istruzioni fornite al vettore dal committente, dal proprietario delle merci o dal caricatore. Quando tali indicazioni sono presenti ed il loro contenuto sia riconducibile alle istruzioni di cui all articolo 7, comma 4, del D. Lgs. n. 286/2005, la scheda di trasporto costituisce, a tutti gli effetti, documento idoneo a valutare il rispetto delle norme in materia di sicurezza stradale ai sensi dell art. 8 del D. Lgs. n. 286/2005, l Ufficio o Comando da cui dipende l organo accertatore non dovrà richiedere al committente o, in mancanza, al vettore, di produrre idonea documentazione dalla quale risulti la compatibilità delle istruzioni trasmesse al vettore medesimo in merito all esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata accertata la violazione. DOCUMENTI EQUIPOLLENTI ALLA SCHEDA DI TRASPORTO Il contratto di trasporto redatto in forma scritta costituisce documento a tutti gli effetti alternativo alla scheda di trasporto, con la conseguenza che, ove copia del predetto contratto sia portata a bordo del veicolo, si devono intendere soddisfatte tutte le prescrizioni imposte dall art. 7-bis, del D. Lgs. n. 286/2005. In assenza di uno degli elementi indicati al comma 3, dell articolo 6, del D. Lgs. n. 286/2005, il contratto di trasporto si considera non redatto in forma scritta. Di conseguenza, un contratto privo di uno o più elementi essenziali non può assolutamente intendersi

sostitutivo della scheda di trasporto e, dunque, per la legittima effettuazione delle operazioni di autotrasporto, è richiesta la preventiva compilazione della scheda di trasporto. Analoghe considerazioni valgono anche nelle ipotesi in cui il contratto di trasporto, pur risultando stipulato in forma scritta e presentando tutti gli elementi essenziali richiesti, no rechi data certa a norma dell art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 286/2005, così come modificato dal D. Lgs. n. 214/2008. Oltre ai documenti indicati nell art. 3, del DM n. 554/2009, sono considerati documenti equipollenti alla scheda di trasporto ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali, o di altra norma nazionale vigente o emanata successivamente al decreto stesso. COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI TRASPORTO La scheda di trasporto, ovvero ogni altro documento considerato ad essa equipollente, deve essere compilata e sottoscritta a cura del committente o di un suo delegato, ad eccezione del vettore, prima dell inizio del trasporto. Se dopo l inizio del trasporto si verifichino variazioni della merce trasportata, del luogo di scarico ovvero qualsiasi altra variazione relativa ai dati contenuti del documento, il vettore e il conducente possono intervenire sul documento di trasporto stesso, avendo cura di annotare tali variazioni nell apposito spazio riservato a «osservazioni varie». In nessun caso, invece, potranno essere cancellate o manomesse le indicazioni originariamente apposte sul documento da parte del committente o di un suo delegato. CONSERVAZIONE DELLA SCHEDA DI TRASPORTO La scheda di trasporto deve essere conservata in originale, a cura del vettore e del conducente, a bordo del veicolo adibito al trasporto di cose in conto terzi per tutta la durata del trasporto. LUOGHI DI SCARICO Nei casi in cui siano previsti più luoghi di scarico, potrà essere compilata, a cura del committente, un unica scheda di trasporto recante l indicazione dei diversi luoghi oggetto di scarico, ovvero più schede di trasporto per quanti sono i luoghi di scarico. ESENZIONI RELATIVE AI TRASPORTI DI COLLETTAME Tale disposizione è da intendersi riferita ad una operazione effettuata mediante uno stesso veicolo, sul quale sono caricate partite di merci, ciascuna di peso inferiore alle 5 tonnellate, individuabili da idonea documentazione presente sul veicolo medesimo. Le ipotesi di trasporto di collettame sono caratterizzate dalla presenza di più partite di piccole di piccole entità, anche della stessa tipologia merceologica, che sono commissionate da più mittenti e trasportate da un unico vettore. MANCATA O INCOMPLETA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI TRASPORTO La sanzione amministrativa di cui all art. 7-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 286/2005 deve essere applicata in ogni caso al committente, anche quando la scheda di trasporto è compilata da un suo delegato. Alla stessa sanzione sono soggetti anche il

vettore o il conducente, qualora, durante l effettuazione del trasporto, al verificarsi di situazioni che impongono variazione del contenuto dei dati riportati nella scheda di trasporto, non annotino, ovvero annotino in maniera incompleta o non veritiera, la variazione stessa. La stessa sanzione si applica, altresì, al vettore o agli altri soggetti della filiera che alterino il contenuto della scheda di trasporto originariamente definita dal committente. MANCANZA DELLA SCHEDA DI TRASPORTO A BORDO DEL VEICOLO La sanzione di cui all art. 7-bis, comma 5, del D. Lgs. n. 286/2005 è applicata al a carico del conducente del veicolo tenuto alla conservazione del documento, mentre il proprietario del veicolo ed il vettore rispondono in solido. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell art. 214 C.d.S. potrà essere riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto, entro 15 giorni successivi all accertamento, ovvero altra documentazione alternativa o equipollente. Qualora l esibizione non sia avvenuta entro il predetto termine, l Ufficio dal quale dipende l agente accertatore procede all applicazione della sanzione a carico del committente ai sensi dell art. 7-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 286/2005, notificando il relativo verbale entro i 90 giorni successivi alla scadenza del predetto termine. Se l esibizione di un documento di trasporto non sia avvenuta entro i termini prescritti (15 giorni), dopo l applicazione dell ulteriore sanzione di cui all art. 7-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 286/2005 a carico del committente, il veicolo deve essere comunque restituito all avente diritto. PROPRIATRIO DELLA MERCE NON INDIVIDUATO Il committente, se non è in grado di individuare il proprietario della merce prima dell inizio del viaggio, è tenuto ad annotare, nello spazio destinato ad «eventuali dichiarazioni», le ragioni che hanno reso impossibile tale prescrizione. 2 a circolare interministeriale prot. n. 300/A/10029/09/108/44 prot. n. 0078384 del 6 agosto 2009 UTILIZZO DI COPIE DELLE SCHEDE DI TRASPORTO La scheda di trasporto assume, nell ambito del trasporto di cose in conto terzi, la valenza giuridica di scrittura privata e pertanto sono applicabili le disposizioni dell art. 2719 cc che dispone che, nei rapporti tra privati, le copie fotografiche, i fax e le riproduzioni informatiche di un documento, valgono come l originale a meno che non vengano disconosciute da chi si sostiene abbia sottoscritto l originale del documento. Premesso ciò, in occasione di un controllo stradale, l scheda di trasporto può essere esibita anche in copia, non autenticata, realizzata direttamente dal documento cartaceo originale che della stampa di un documento trasmesso al vettore per via fax o per via telematica. Se la scheda di trasporto è spedita al vettore interamente con modalità elettroniche, devono essere rispettate

le disposizioni relative ai documenti digitali di cui al D. Lgs. n. 82/2005 (codice dell amministrazione digitale) e del D.P.R. n. 445/2000 (disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa). DOCUMENTI IN CASO DI TRASPORTO DI COSE A CARICO COMPLETO DIRETTO A DESTINATARI DIVERSI Sulla scheda di trasporto relativa al trasporto di cose a carico completo, caricate in un unico luogo sullo stesso veicolo e spedite da un unico mittente, e dirette a diversi destinatari o che devono essere scaricate in luoghi diversi, l indicazione delle cose trasportate e dei relativi luoghi di carico e scarico, può essere effettuata anche attraverso un generico riferimento, per relationem, ai documenti che, nell ambito della prassi commerciale, accompagnano le merci dal luogo di raccolta a quello di destinazione (es. la bolla di consegna). In tale caso, la verifica delle cose trasportate ed il rispetto delle disposizioni dei luoghi di carico e scarico deve essere effettuata, dagli organi di controllo, attraverso i documenti commerciali che, a tutti gli effetti, accompagnano ed integrano il prescritto contenuto della scheda di trasporto o degli eventuali documenti equipollenti o sostitutivi. IMPIEGO DI CODICI CONVENZIONALI Se particolari esigenze di tutela della riservatezza commerciale dei soggetti coinvolti nella filiera di trasporto, diversi dal committente, impongono l omissione della loro identificazione, la scheda di trasporto o altro documento sostitutivo o equipollente, può essere compilata indicando le generalità di questi soggetti e le altre informazioni che li riguardano (es. luogo di carico e scarico della merce) attraverso l utilizzo di codici convenzionali. Ai fini del controllo stradale, sul veicolo dovrà essere presente anche un documento integrativo, sottoscritto da chi è tenuto alla compilazione della scheda, contenente l immediata codifica dei codici convenzionali. CONTRATTI STIPULATI IN FORMA SCRITTA Se durante il controllo stradale viene esibita copia del contratto che rechi tutti gli elementi essenziali per il riconoscimento della «forma scritta», nonché la data di sottoscrizione, ancorché non qualificabile come data certa, l agente accertatore provvederà alla certificazione della stessa mediante annotazione, sul documento, della data e dell ora del controllo, nonché le generalità di chi lo ha effettuato, sottoscrivendo tale annotazione a conferma dell esibizione del documento. IMPIEGO DI SUB-VETTORI Il vettore che, per l esecuzione del trasporto affidato dal committente, si avvale di altri vettori (sub-vettori), con cui ha stipulato altri contratti di trasporto, il vettore stesso assume, rispetto alla parte di trasporto affidata al sub-vettore, la veste di committente. Pertanto, come committente, deve redigere una nuova scheda di trasporto, in quanto è impossibile modificare o integrare quella redatta dall originario committente per la prima operazione di trasporto. CONSORZI DI IMPRESE DI

TRASPORTO Quando incaricato del trasporto sia un consorzio di imprese, iscritto nella sezione speciale dell Albo autotrasportatori, che per effettuare le operazioni di trasporto di avvale di una impresa consorziata (socio), il consorzio medesimo deve indicare sulla scheda di trasporto, nel campo «Osservazioni varie», il nominativo dell impresa consorziata che materialmente effettua il trasporto della merce ed il relativo numero di iscrizione all Albo degli autotrasportatori. CONSERVAZIONE DELLA SCHEDA DI TRASPORTO La scheda di trasporto esaurisce la sua funzione con il completamento del trasporto a cui si riferisce. La vigente normativa, infatti, non prevede che essa sia conservata dopo il trasporto. TRASPORTO INTERNAZIONALE I vettori italiani e stranieri che effettuano un trasporto internazionale di cose per conto di terzi non sono tenuti a compilare la scheda di trasporto, in quanto, ai sensi dell art. 7- bis, comma 1, del D. Lgs. n. 286/2005, tale obbligo grava solo in capo a chi effettua il trasporto in ambito nazionale. ANNOTAZIONI SULLA SCHEDA DI TRASPORTO DA PARTE DEGLI ORGANI DI CONTROLLO Gli organi di controllo devono annotare sulla scheda di trasporto la data e l ora del controllo e le generalità di chi lo ha effettuato, sottoscrivendo tale annotazione a conferma dell esibizione del documento. Ciò, infatti, potrà consentire di limitare eventuali operazioni di manomissione o sostituzione della scheda, garantendo la correttezza del trasporto e delle indicazioni in essa contenute. 3 a circolare interministeriale prot. n. 300/A/15634/09/108/44 del 4 dicembre 2009 prot. n. 104497 del 3 dicembre 2009 COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI TRASPORTO Il luogo di redazione della scheda di trasporto può essere «qualunque» luogo in cui il committente si trovi. L individuazione del luogo di compilazione prescinde sia dal sito in cui ha sede legale l impresa committente, sia da quello ove la stessa ha la sede operativa, sia infine dal luogo di carico della merce, non sempre coincidente con i precedenti. DELEGA PER LA COMPILAZIONE Tenuto conto che il soggetto che compila la scheda di trasporto è materialmente un dipendente, o ha un rapporto di collaborazione con l impresa-committente, si specifica che può essere apposto un timbro dell azienda nello spazio riservato all indicazione delle generalità del compilatore e nel riquadro dedicato alla firma dello stesso soggetto. Inoltre, la scheda può essere compilata dagli altri soggetti della filiera (caricatore, proprietario della merce), naturalmente diversi dal vettore, che il committente ha incaricato alla predisposizione e ferma restando la libera forma nella delega della compilazione.

INDIVIDUAZIONE DEL PROPRIETARIO DELLA MERCE Tale figura deve essere identificata in base al disposto dell art. 2, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 286/2005. Tale norma definisce il proprietario della merce come «l impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore»; pertanto si prescinde nell individuazione del proprietario della merce sia dal contratto di vendita sottostante, sia dagli «incoterms» che trasferiscono i rischi del trasporto, che dalla nozione di trasferimento della proprietà secondo il codice civile. Si tratta, quindi, di un indicazione puntuale e momentanea, rilevante ai fini dell accertamento dell eventuale responsabilità del proprietario. Resta ferma la possibilità, come da DM 554/2009, di non indicare il proprietario, fornendone idonea motivazione, qualora il committente o chi è delegato alla compilazione della scheda non sia in grado di individuarlo. TIPOLOGIA E QUANTITÀ/PESO DELLA MERCE TRASPORTATA L indicazione della quantità/peso della merce nella scheda di trasporto può essere espressa nel seguente modo: peso standardizzato di ciascun pezzo, se trattasi di merce confezionata o in colli o in altri imballaggi, ovvero, in alternativa, peso complessivo della merce trasportata espresso in kg; oppure con altre misure come, per esempio, litri, metricubi, ecc. Inoltre, per l espressione della quantità/peso può essere fatto riferimento a quanto annotato sui documenti commerciali che accompagnano la merce, ove previsto. Il peso della merce, al verificarsi di circostanze che non ne consentono l esatta quantificazione, può essere indicato sulla scheda di trasporto in via approssimativa (a titolo esemplificativo i beni alla rinfusa provenienti dal luogo di produzione agricola, ovvero da cave e miniere nonché i materiali inerti o i materiali sfusi destinati ad essere utilizzati nell attività imprenditoriale). La possibilità di definire la quantità in via approssimativa è estesa anche a quelle attività che per motivi igienici non consentono di effettuare una pesatura esatta della merce (per esempio il ritiro di materiale sporco nelle attività di lavaggio industriale e noleggio di dispositivi tessili per conto di committenti pubblici come strutture sanitarie e parasanitarie, ovvero privati come hotel, ristoranti, case di cura e di riposo, ecc.). DOCUMENTI EQUIPOLLENTI Ferma restando l equipollenza della lettera di vettura internazionale CMR alla scheda di trasporto, si precisa che il documento di trasporto di cui al DPR n. 472/1996, date le sue finalità strettamente fiscali, può essere sostituibile alla scheda di trasporto qualora presenti tutti gli elementi previsti dalla scheda medesima. In mancanza di tale integrazione, si dovrà compilare la scheda di trasporto. Sono invece da ritenere equipollenti a tutti gli effetti alla scheda di trasporto (pertanto non è necessaria la loro integrazione, ovvero la predisposizione di una apposita scheda di trasporto) i seguenti documenti: Documento Amministrativo di Accompagnamento (D.A.A.) Circolazione merce soggetta ad accisa in regime di sospensione di cui al Regolamento CEE 2719/92, Decreto Ministero Finanze 25.03.1996, n. 210 ss. mm., D. Lgs. 26

ottobre 1995, n. 504; Documento di Accompagnamento Semplificato (D.A.S.) Circolazione merce soggetta a regime di accisa assolta, di cui al Regolamento CEE 2719/92, Decreto Ministero Finanze 25.03.1996, n. 210 ss. mm., D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504; Documento Amministrativo Unico (D.A.U.), di cui al Regolamento CEE 2913/92 (codice doganale comunitario) e Regolamento CEE 2454/93 e ss. mm.; Documenti accompagnamento per prodotti vitivinicoli sfusi (DOCO), di cui al Regolamento CE/2001/84, DPR 6 ottobre 1978, n. 627, DM Risorse Agricole, Alimentari e Forestali 19 dicembre 1978, n. 768; Bolla di accompagnamento beni viaggianti (XAB) per vinacce e fecce, di cui al DPR 6 ottobre 1978, n. 627; Documento di cabotaggio di cui al Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 3 aprile 2009; Formulario Identificazione Rifiuti, di cui al Decreto Ministero Ambiente 1 aprile 1998, n. 145, attuativo del D. Lgs. 22/97 abrogato dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; Documento di trasporto, di cui alla sezione 5.4.1 dell ADR 2009 (Direttiva 2008/68/CE); Multimodal dangerous good form, di cui alla sezione 5.4.4 dell ADR 2009 (Direttiva 2008/68/CE); Documento di accompagnamento al macello di cui al DM Salute 11 febbraio 2003; Dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali vivi di cui al DPR 30 aprile 1996, n. 317 e ss. mm.; Distinte latte, di cui al DM Politiche Agricole e Forestali 31 luglio 2003, attuativo dela L. 30 maggio 2003, n. 119; Certificato di trasferimento risone, utlizzato per tutti gli acquisti di risone dalle aziende agricole italiane, di cui al RDL 11 agosto 1933, n. 1083; Documento commerciale per sottoprodotti di origine animale o prodotti trasformati da essi derivati di categoria 1, 2, 3, conforme al Regolamento CE/1774/2002. IMPIEGO DI SUB-VETTORI Al fine di semplificare le procedure di compilazione della scheda di trasporto, si precisa che il vettore a cui è stato affidato l incarico dal committente, se si avvale di altri soggetti (subvettori) per l esecuzione del trasporto, è tenuto a riportare le generalità (denominazione sociale, ragione sociale, ditta, sede dell azienda, iscrizione all Albo degli autotrasportatori) sulla scheda medesima tra le «eventuali dichiarazioni». Resta ferma comunque la responsabilità del vettore per l operato del sub-vettore.

LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI TRASPORTO A DATI DEL VETTORE Denominazione sociale Ragione sociale Ditta Indirizzo e Sede Azienda (riferimenti telefonici o e-mail) Partita IVA N Iscrizione Albo Trasporti B DATI DEL COMMITTENTE Denominazione sociale Ragione sociale Ditta Indirizzo e Sede Azienda (riferimenti telefonici o e-mail Partita IVA C DATI DEL CARICATORE Denominazione sociale Ragione sociale Ditta Indirizzo e Sede Azienda (riferimenti telefonici o e-mail Partita IVA L impresa di autotrasporto iscritta all albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l autotrasporto di cose per conto terzi, ovvero l impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merce su strada (quando incaricato del trasporto sia un consorzio di imprese, iscritto nella sezione speciale dell Albo autotrasportatori, che per effettuare operazioni di trasporto si avvale di una impresa consorziata «socio», il consorzio medesimo deve indicare sulla scheda di trasporto, nel campo «OSSERVAZIONI VARIE», il nominativo dell impresa consorziata che materialmente effettua il trasporto della merce; analoga considerazione vale per le società cooperative di autotrasporto). L impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore. L impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all esecuzione del trasporto. D DATI DEL PROPRIETARIO DELLA MERCE Denominazione sociale Ragione sociale Ditta Indirizzo e Sede Azienda (riferimenti telefonici o e-mail Partita IVA EVENTUALI DICHIARAZIONI L impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore (per consegna «franco fabbrica» si intende come proprietario della merce il soggetto che l acquista; mentre per la consegna «franco destino» il proprietario è colui che la vende). Da compilare nei casi in cui non è possibile indicare la figura del proprietario della merce precisandone le ragioni. E DATI MERCE TRASPORTATA Tipologia Quantità / Peso Luogo di carico merce OSSERVAZIONI VARIE EVENTUALI ISTRUZIONI TIPOLOGIA: indicare che tipo di merce si tratta specificando le caratteristiche merceologiche (es. sabbia, mattoni, legname, ecc.) e, se confezionata, le caratteristiche degli imballaggi ed il loro contenuto (es. fusti di acido, bottiglie di acqua minerale, ecc.). QUANTITÀ: se trattasi di merce confezionata o in colli o altri imballaggi aventi una indicazione standardizzata del peso di ciascun Luogo pezzo di scarico ovvero, in alternativa, il peso complessivo della merce trasportata espresso in Kg. LUOGO DI CARICO E DI SCARICO DELLA MERCE TRASPORTATA: nei casi in cui siano previsti più luoghi di scarico, potrà essere compilata, a cura del committente, un unica scheda di trasporto recante l indicazione dei diversi luoghi oggetto di scarico, ovvero più schede di trasporto per quanti sono i luoghi di scarico. Da compilare a cura del vettore o del conducente qualora, dopo l inizio del trasporto, si verifichino variazioni della merce trasportata, del luogo di scarico ovvero qualsiasi altra variazione relativa ai dati contenuti nel documento. LUOGO E DATA COMPILAZIONE Luogo e data Dati compilatore Firma Possono essere inserite eventuali istruzioni fornite al vettore dal committente, dal proprietario della merce o dal caricatore. Generalità della persona fisica che materialmente compila il documento e lo sottoscrive (si precisa che non può essere il vettore).

CASISTICHE PARTICOLARI CONTRATTI STIPULATI IN FORMA SCRITTA Nel caso in cui la copia del contratto esibita all atto del controllo contenga tutti gli elementi essenziali di cui alle vigenti disposizioni e rechi comunque la data di sottoscrizione, ancorché non qualificabile come data certa secondo le modalità individuate dalla circolare prot. n. 300/A/8980/09/108/44 prot. n. 0071914 del 17 luglio 2009 (paragrafo 2.1. intitolato «Il contratto di trasporto») redatta in forma congiunta dal Ministero dell Interno e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l agente accertatore provvederà alla certificazione della stessa mediante apposita annotazione di cui al paragrafo 9 della successiva circolare interministeriale prot. n. 300/A/10029/09/108/44 prot. n. 0078384 del 6 agosto 2009, secondo il quale: «In occasione di controlli stradali in materia di autotrasporto, gli organi di controllo avranno cura di annotare sulla scheda di trasporto la data e l ora del controllo e le generalità di chi lo ha effettuato, sottoscrivendo tale annotazione a conferma dell esibizione del documento. Ciò, infatti, potrà consentire di limitare eventuali operazioni di manomissione o sostituzione della scheda, garantendo la correttezza del trasporto e delle indicazioni in essa contenute». Si tratta della medesima procedura che deve essere osservata in occasione del controllo stradale nel caso di utilizzo di copie delle schede di trasporto esaminato nel paragrafo precedente. IPOTESI DELLA «TENTATA VENDITA» Con la nota prot. n. 111224 del 28 dicembre 2009 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in risposta ad una richiesta di «chiarimenti circa le modalità di compilazione della c.d. scheda di trasporto in relazione all ipotesi della "tentata vendita"», «al riguardo, sentito anche in proposito il Servizio Polizia Stradale del Ministero dell Interno», ha precisato quanto segue: «Nella scheda di trasporto, ovvero nella documentazione equipollente opportunamente integrata, devono essere riportati obbligatoriamente tutti i dati conosciuti o conoscibili dal committente prima dell inizio del viaggio. Nel caso della tentata vendita, laddove non si conosce a priori né il luogo di scarico né le quantità delle merci che verranno cedute, si ritiene che al momento della partenza del veicolo dovrà essere data indicazione nel campo «eventuali dichiarazioni» della natura di tentata vendita del viaggio. I luoghi di scarico effettivi e le relative quantità consegnate, saranno poi desumibili dalla documentazione commerciale che farà fede dell attività di trasporto effettivamente svolta e che dovrà essere tenuta a bordo del veicolo ed esibita agli agenti addetti al controllo». DOCUMENTI IN CASO DI TRASPORTO DI COSE A CARICO COMPLETO DIRETTE A DESTINATARI DIVERSI Allo scopo di tenere in adeguata considerazione le esigenze operative che sono state rappresentate per operazioni di trasporto più complesse, con la circolare prot. n. 300/A/10029/09/108/44 prot. n. 0078384 del 6 agosto 2009 (paragrafo 2 intitolato «Documenti in caso di trasporto di cose dirette a più destinatari diversi») redatta in forma congiunta dal Ministero dell Interno e dal

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato precisato che «sulla scheda di trasporto relativa al trasporto di cose a carico completo, caricate in un unico luogo sullo stesso veicolo e spedite da un unico mittente, e dirette a diversi destinatari o che devono essere scaricate in luoghi diversi, l indicazione delle cose trasportate e dei relativi luoghi di carico o scarico che devono figurare nella scheda di trasporto, può essere effettuata anche attraverso un generico riferimento, per relationem, ai documenti che, nell ambito della prassi commerciale, accompagnano le merci dal luogo di raccolta a quello di destinazione (ad esempio: bolle di consegna, ecc). In tali casi, perciò, fermo restando il restante contenuto della scheda di trasporto o degli eventuali documenti equipollenti o sostitutivi, la verifica delle cose trasportate e del rispetto delle disposizioni dei luoghi di carico e scarico è compiuta dagli organi di controllo attraverso i predetti documenti commerciali che, a tutti gli effetti, accompagnano ed integrano il contenuto dei documenti di trasporto». IMPIEGO DI SUB-VETTORI [1] Quando, per l esecuzione del trasporto, un vettore a cui è stato affidato dal committente l incarico si avvale di altri vettori, con cui ha stipulato altri contratti di trasporto (sub-vettori), il vettore stesso assume, rispetto alla porzione di trasporto affidata al sub-vettore, la veste di committente. Quest ultimo deve, perciò, alternativamente: redigere una nuova scheda di trasporto; riportare le generalità dei sub-vettori che eseguono materialmente le operazioni di trasporto (denominazione sociale, ragione sociale, ditta, sede dell azienda, iscrizione all Albo degli autotrasportatori) sulla scheda di trasporto compilata dall originario committente tra le «osservazioni varie». Resta ferma comunque la responsabilità del vettore per l operato del sub-vettore [2]. IMPIEGO DI PIÙ VETTORI IN SUCCESSIONE Dall ipotesi dell impiego di sub-vettori sopraindicata, tuttavia, va distinto il caso in cui il committente si avvalga per il trasporto di più vettori in successione. In tal caso, infatti, i vettori sono parte di uno stesso contratto di trasporto stipulato con il committente che, perciò, è tenuto a compilare anche la scheda di trasporto. Salvo che non sia diversamente disposto dal committente [3], ciascun vettore, per la parte di trasporto di sua competenza, ha l onere di aggiornare la scheda di trasporto [4]. UTILIZZO DI CONSORZI DI IMPRESE DI TRASPORTO [5] Quando incaricato del trasporto sia un consorzio di imprese di autotrasporto, iscritto nell apposita sezione speciale dell Albo degli autotrasportatori, che, per effettuare le relative operazioni, si avvale di un impresa consorziata, il consorzio medesimo è tenuto ad indicare sulla scheda di trasporto, nel campo «osservazioni varie», il nominativo dell impresa consorziata che materialmente effettua il trasporto ed il relativo numero di iscrizione all Albo degli autotrasportatori [6]. Analoghe considerazioni valgono per le società cooperative di autotrasportatori.

TRASPORTI INTERMODALI DI CONTAINER O DI CASSE MOBILI DI TIPO UNIFICATO Quando oggetto delle operazioni di trasporti siano merci sistemate all interno di container o di casse mobili di tipo unificato che sono trasportati con diverse modalità (c.d. trasporti intermodali), tenuto alla compilazione della scheda di trasporto è il soggetto che dispone il trasporto per il tragitto stradale [7]. RIFERIMENTI OPERATIVI [1] Cfr. la circolare prot. n. 300/A/10029/09/108/44 prot. n. 0078384 del 6 agosto 2009 (paragrafo 5 intitolato «Impiego di sub-vettori») e la successiva circolare prot. n. 300/A/15634/09/108/44 del 4 dicembre 2009 prot. n. 104497 del 3 dicembre 2009 (paragrafo 5 intitolato «Impiego di sub-vettori») redatte in forma congiunta dal Ministero dell Interno e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. [2] Secondo le «disposizioni in materia di azione diretta» dettate dall art. 7-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 286/2005 (che è stato inserito dall art. 1-bis, comma 2, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2010, n. 127): «Il vettore di cui all articolo 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore». Ai sensi dell art. 1-bis, comma 3, del decreto-legge n. 103/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127/2010: «Le disposizioni di cui al comma 2, lettera e), si applicano decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». Considerato che la citata legge di conversione n. 127/2010 è stata pubblicata sulla G.U. n. 186 dell 11 agosto 2010 ed è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (e, cioè, il 12 agosto 2010), le disposizioni in materia di azione diretta contenute nell art. 7-ter del decreto legislativo n. 286/2005 si applicano dal 12 agosto 2011. [3] Ad esempio, in questo caso, il committente potrebbe optare per la redazione di tante schede di trasporto quanti sono i vettori che si alternano nel trasporto. [4] Ogni vettore, utilizzando lo spazio destinato alle «osservazioni varie» della scheda di trasporto, deve provvedere ad indicare i suoi dati e la targa del veicolo che utilizza. [5] Cfr. la circolare prot. n. 300/A/10029/09/108/44 prot. n. 0078384 del 6 agosto 2009 (paragrafo 6 intitolato «Utilizzo di consorzi di imprese di trasporto») redatta in forma congiunta dal Ministero dell Interno e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. [6] Ovviamente nell ipotesi in cui il consorzio che ha stipulato il contratto utilizza per il trasporto un diverso vettore (non consorziato) che agisce dunque come autonomo soggetto iscritto all Albo degli autotrasportatori (e, cioè, come sub-vettore rispetto al consorzio), la scheda di trasporto deve essere compilata dal consorzio ovvero in alternativa il consorzio è tenuto a riportarne le generalità (denominazione sociale, ragione sociale, ditta, sede dell azienda, iscrizione all Albo degli autotrasportatori) sull originaria scheda di trasporto redatta dal (primo) committente tra le «osservazioni varie». Resta ferma comunque la responsabilità del consorzio per l operato del sub-vettore. Infatti, il consorzio, rispetto al vettore non consorziato che utilizza, diventa committente del trasporto.

[7] Con la nota prot. n. 141/cart del 24 settembre 2009 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in risposta a specifici quesiti relativi all obbligo di compilazione della scheda di trasporto, ha fornito «i seguenti elementi, concordati con il Ministero dell Interno Servizio Polizia Stradale: 4. Nel caso di trasporto di container, considerato che tali contenitori nella maggior parte dei casi viaggiano sigillati, e che in ogni caso i documenti doganali sono rappresentativi del carico, si ritiene che, ai fini dell accertamento delle responsabilità di cui al decreto legislativo n. 286/2005, in tali ipotesi possa farsi riferimento alla figura del proprietario del container quale unico committente, piuttosto che ai singoli proprietari della merce contenuta nel container medesimo». * Sostituto Commissario della Polizia Stradale ** Ispettore Capo della Polizia Stradale