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Capitolo 1 Depositi giudiziari Sommario 1. Generalità. - 2. Depositanti. - 3. Casi in cui vengono eseguiti i depositi presso gli uffici postali. 4. Il versamento alla cassa depositi e prestiti. - 5. Il versamento alla cassa delle ammende. 6. Il versamento presso istituti di credito. - 7. Operazioni inerenti ai depositi presso gli uffici postali. 8. Registri di cancelleria. - 9. Principali norme relative all emissione dei mandati. - 10. Validità dei mandati, rinnovazione e duplicazione. - 11. Sospensione del pagamento dei mandati. - 12. Liquidazione dei depositi giudiziari presso gli uffici postali. - 13. Rinnovazione e duplicazione di libretti. 1. Generalità Nel corso dei procedimenti giudiziari civili e penali, di volontaria giurisdizione o di natura amministrativa rimessi alla competenza del giudice ordinario, può verificarsi la necessità che siano eseguiti depositi di: denaro (in valuta avente corso legale; eccezionalmente è consentito il deposito in valuta estera); titoli (in particolare: titoli del debito pubblico, buoni del tesoro a lunga scadenza, buoni fruttiferi, titoli fondiari e degli enti locali). I depositi sono effettuati allo scopo di: garanzia; cautela processuale imposta dalla legge o dal giudice; semplice e temporanea custodia. I depositi giudiziari sono costituiti da valori: cautelativamente sottratti alle disponibilità delle parti; ovvero, con diversa provenienza, cautelarmente accantonati; ed assunti in custodia dall autorità giudiziaria, in attesa di determinazioni in ordine alla loro destinazione. Idealmente la custodia dei valori e delle somme predetti dovrebbe essere affidata alle cancellerie; ma poiché queste, non tutte e non sempre, sarebbero in grado di garantirne la conservazione con la dovuta sicurezza, la legge tranne che in pochi casi particolari ne attribuisce il compito ad istituti pubblici (amministrazione postale, cassa depositi e prestiti, uffici del registro) nelle cui ordinarie attività rientrano anche la custodia e la gestione di denaro e di valori. I depositi in denaro che possono farsi presso le cancellerie, compresi quelli per cauzioni e per spese giudiziarie, debbono essere eseguiti nell ufficio postale incaricato del servizio dei depositi giudiziari. Gli uffici postali possono riceve-

26 Parte I - I servizi amministrativi re in deposito somme di denaro solo per conto di uffici giudiziari che abbiano sede nello stesso Comune (1). I depositi in titoli (del debito pubblico ed i buoni del Tesoro) debbono essere effettuati esclusivamente alla Cassa Depositi e Prestiti. I depositi per concorrere ad incanti possono farsi anche nelle cancellerie. La normativa descritta, comunque, può subire deroghe. Quando la legge lo consente e vi sia l autorizzazione del giudice, i depositi possono essere effettuati anche presso istituti di credto. La materia è disciplinata da vari provvedimenti legislativi; in particolare: Regolamento 10 marzo 1910, n. 149; D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156; Cod. post. e tel.; artt. 165, 166, 169; Regolamento post. 30 maggio 1940, n. 775, mod. dal D.P.R. 11 marzo 1968, n. 778, da 143 a 146, da 183 a 187, da 196 a 204; Istruzioni postali 20 dicembre 1952 e succ. mod.; R.D. 2 gennaio 1913, n. 453, artt. 3, 4, 8 da 12 a 19, 34; Regolamento appr. con D.Lgt. 23 marzo 1919, n. 1058; artt. da 25 a 41, da 100 a 118, da 140 a 145, 148; R.D.L. 3 marzo 1927, n. 296, artt. 6 e 7; Legge 6 luglio 1949, n. 466; D.P.R. 1 giugno 1989, n. 256; D.M. economia e finanze 6 giugno 2002. 2. Depositanti I soggetti che possono effettuare depositi o che sono tenuti a farlo sono: a) le parti ed i loro procuratori (per i depositi cauzionali in materia civile e penale, per il versamento del prezzo di aggiudicazione nelle espropriazioni immobiliari per l aumento di sesto, per le somme che vengono depositate per la citazione dei testimoni ad istanza di parte etc.); b) il cancelliere (per la conversione dei depositi provvisori ricevuti a titolo di cauzione per spese e prezzo nelle vendite immobiliari, per le somme sequestrate nei procedimenti penali), quando l autorità giudiziaria non ritiene di conservarle nella specie, le somme appartenute a cittadini deceduti all estero e le somme ricavate dalla vendita dei corpi di reato; c) l ufficiale giudiziario (per le somme pignorate o sequestrate, per il ricavato dalla vendita di mobili) ed il commissionario o l istituto di vendite giudiziarie (per le vendite ad essi affidate); (1) Non è consentito effettuare depositi presso uffici postali di sede diversa da quella dell autorità giudiziaria competente per il procedimento nel quale viene effettuato il deposito (art. 142, D.M. 20-12-1952).

Capitolo 1 - Depositi giudiziari d) la polizia giudiziaria (per il denaro sequestrato che non costituisce corpo di reato da conservare nella specie). 3. Casi in cui vengono eseguiti i depositi presso gli uffici postali Debbono essere depositati su libretto postale: a) le somme ricavate da vendite di corpi di reato quando non si procede a confisca (es. corpi di reato non reclamati od appartenenti ad ignoti), salvo quanto si dirà in seguito. Le somme confiscate sono invece devolute all erario e versate per il tramite del concessionario del servizio riscossione; b) le somme sequestrate nei procedimenti penali quando l autorità giudiziaria non ritenga necessaria la conservazione nella medesima specie (cioè degli stessi biglietti o monete sequestrati). Nel caso di deposito in valute non aventi corso in Italia, escluse le monete di bronzo e di nichel, i cancellieri sono tenuti a consegnarle al locale ufficio postale, che le invia all amministrazione centrale delle casse di risparmio. Questa ne cura il cambio in valuta nazionale e ne trasmette l importo, con la fattura del cambio, all ufficio speditore che lo iscrive nel libretto di risparmio a favore della persona per conto della quale venne eseguito il deposito; c) le somme ricavate dalle vendite nelle esecuzioni mobiliari ed immobiliari promosse dagli esattori delle imposte; d) le somme provenienti da successioni di cittadini italiani deceduti all estero; e) le somme ricavate da vendite mobiliari e quelle provenienti da esecuzioni forzate in genere; f) le somme provvisoriamente depositate in cancelleria per cauzione e per spese, nelle procedure di espropriazione immobiliare dagli offerenti agli incanti che siano rimasti alla fine aggiudicatari (2); g) le somme provenienti da cauzioni in materia civile. Riguardo alle somme ricavate da vendite di corpi di reato (quando non siano confiscate), e alle somme sequestrate nei procedimenti penali (quando il giudice non ne ritiene necessaria la conservazione nella medesima specie), per le quali la disciplina di settore prevedeva il loro versamento nelle forme dei depositi giudiziari presso gli uffici postali (artt. 3 e 8, R.D. n. 149/1910), è necessario chiarire che nuove disposizioni sono state dettate dal recente Testo unico in materia di spese di giustizia (approvato con D.P.R. 30-5-2002, n. 115 ed entrato in vigore il 1 luglio 2002); l art. 153, infatti, prevede che le predette somme siano depositate presso i concessionari del servizio di riscossione tributi, demandando peraltro ad un apposita convenzione, al momento non ancora ap- (2) Il libretto postale infruttifero su cui viene depositato il prezzo di aggiudicazione nei procedimenti di espropriazione immobiliare, dev essere intestato al debitore. 27

28 Parte I - I servizi amministrativi provata, l individuazione delle necessarie modalità tecniche, anche in relazione al vincolo di destinazione stabilito dal successivo art. 154. I depositi giudiziari presso gli uffici postali, caratterizzati per molto tempo dal fatto di essere improduttivi di interessi, sono invece divenuti fruttiferi in virtù degli artt. 8, comma 4, e 11, D.M. (Economia e Finanze) 6-6-2002. Le nuove disposizioni, che riconoscono un tasso di interesse pari all 1,5 per cento lordo in ragione di anno, si applicano anche ai depositi giudiziari in essere alla data di entrata in vigore del decreto stesso (avvenuta il 30-6-2002). 4. Il versamento alla cassa depositi e prestiti La Cassa depositi e prestiti è una Società per azioni controllata dallo Stato che annovera tra i suoi compiti la ricezione diretta di depositi, con la garanzia dello Stato, da parte di amministrazioni dello Stato, regioni, enti locali e di altri enti pubblici, nonché di privati nei casi prescritti da leggi o regolamenti, ovvero su disposizione dell autorità amministrativa o giudiziaria. La sua struttura ed il suo funzionamento è stato oggetto di completo riordino col D. Lgs. 30-7-1999, n. 284, mentre la trasformazione da Amministrazione autonoma dello Stato a S.p.A. è stata disposta con D.L. 30-9-2003, n. 269, conv, con mod. in L. 24-11- 2003, n. 326. Vanno versati alla Cassa DD.PP.: a) i titoli del Debito Pubblico ed i Buoni del Tesoro a lunga scadenza; b) le somme relative ad offerte reali, quando non si sia preferito il deposito presso Istituto di Credito; c) le somme già depositate presso gli uffici postali in libretti postali infruttiferi, quando le parti chiedano la conversione in depositi presso la detta Cassa. Riguardo ai depositi sub a), va detto che i titoli del debito pubblico devono essere depositati necessariamente presso la Cassa Depositi e Prestiti, con esclusione quindi di qualsiasi altro tipo di deposito. Le offerte reali di cui ai depositi sub b) si riferiscono all istituto della c.d. mora del creditore disciplinato dagli artt. 1206 e ss. c.c., cioè al caso in cui il creditore rifiuta di cooperare con il debitore che intende adempiere la propria obbligazione; quest ultimo, per liberarsi definitivamente dall obbligo, oltre ad offrire l adempimento attraverso l offerta reale di cui all art. 1209 c.c., deve procedere al deposito della somma di cui è debitore. L effetto liberatorio si realizzerà con l accettazione del deposito da parte del creditore, ovvero con la dichiarazione di validità di tale deposito effettuata attraverso una sentenza passata in giudicato. Riguardo all ipotesi sub c), si tenga presente che le somme depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti producono interessi a decorrere dal 31 giorno successivo al deposito: per tale motivo, fino a quando i depositi giudiziari presso gli uffici postali erano totalmente infruttiferi, i depositanti trovavano proficuo

Capitolo 1 - Depositi giudiziari convertire questi ultimi in depositi presso la Cassa, soprattutto nel caso che si prospettasse un lungo periodo di deposito. Oggi l ipotesi ha perso molto della sua importanza, tenendo conto anche che un interesse, sia pure minimo, è ormai riconosciuto anche per i libretti di deposito accesi presso gli uffici postali. Nuove istruzioni sono state dettate per i depositi presso la Cassa DD. PP. dal D.M. (Tesoro) 16-12-1999. Per effetto di questa riforma, a partire dall 1-1-2000, i soggetti interessati all apertura di un deposito definitivo non devono più rivolgersi a due uffici le Direzioni provinciali dei servizi vari (ex DPT) e le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato (la tesoreria centrale per Roma), ma devono recarsi unicamente presso queste ultime, ove possono compilare e consegnare l apposito modello unificato Mod. 125-bis/T che costituisce contemporaneamente domanda per l iscrizione del deposito e distinta di versamento dei valori. L imposta di bollo è riscossa in modo virtuale, all atto del versamento dei valori. La quietanza che la Cassa rilascia viene presentata in cancelleria e vale come deposito fatto nella medesima per tutti gli effetti legali. Il cancelliere a seguito di presentazione della «quietanza» iscrive il deposito nel registro generale (Mod. I) e rilascia al depositante la prescritta ricevuta che deve essere staccata dal predetto registro. Per la custodia dei titoli la Cassa ha diritto ad un tasso di custodia. I depositi giudiziari presso le casse di risparmio postali si prescrivono col decorso di trent anni solari, a partire dal primo giorno dell anno successivo all ultima operazione o richiesta o diffida da parte del interessato. Per i depositi presso la Cassa D.D.P.P., gli interessi del denaro depositato, non reclamati entro cinque anni dalla data di scadenza, sono prescritti; il capitale sarà prescritto ed annullata sarà la relativa iscrizione di deposito se non saranno reclamati per trent anni ininterrotti né il capitale, né gli interessi. La prescrizione trentennale è applicabile ai valori non ritirati. 5. Il versamento alla cassa delle ammende La Cassa delle Ammende è dotata di personalità giuridica ed ha sede presso la Direzione Generale degli istituti di prevenzione e pena del Ministero della Giustizia. Si eseguono presso la Cassa delle Ammende i versamenti relativi alle: a) sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione (art. 44 c.p.p.); b) sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della richiesta di rimessione del processo da parte dell imputato (art. 48 c.p.p.); c) sanzioni a carico di testimoni, periti, consulenti tecnici, interpreti e custodi di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, che omettono di comparire senza un legittimo impedimento (art. 133 c.p.p.); d) sanzioni a carico dell interprete sostituito per non avere presentato la traduzione scritta entro il termine fissato (art. 147 c.p.p.); 29

30 Parte I - I servizi amministrativi e) sanzioni a carico dei periti sostituiti per non aver fornito il proprio parere sul termine fissato (art. 231 c.p.p.); f) sanzioni a carico delle parti private in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso per cassazione (art. 616 c.p.p.); g) sanzioni a carico del privato che ha proposto la richiesta di revisione nei casi previsti dall art. 634 c.p.p.; h) sanzioni a carico del direttore, dell editore e del proprietario della tipografia in caso di omessa pubblicazione di sentenza di condanna (art. 694 c.p.p.). Si eseguono, altresì, presso la Cassa delle Ammende le seguenti cauzioni: a) cauzione eventualmente imposta al custode delle cose sequestrate, ai sensi dell art. 259 c.p.p. Nel verbale di sequestro è fatta menzione dell avvenuta consegna delle cose sequestrate, dell avvertimento dato al custode e della cauzione imposta. La cauzione è ricevuta, con separato verbale sulla cancelleria o nella segreteria; b) cauzione eventualmente imposta in caso di restituzione delle cose sequestrate a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza (art. 262 c.p.p.); c) cauzione, offerta dall imputato o dal responsabile civile, idonea a garantire i crediti indicati nell art. 316 c.p.p. In tal caso il giudice dispone con decreto che non si faccia luogo al sequestro conservativo e stabilisce le modalità con cui la cauzione deve essere prestata (art. 319 c.p.p.). Il deposito in titoli si effettua tramite la cancelleria del giudice che ha inflitto la sanzione, la quale ne curerà l inoltro all amministrazione della Cassa. Per quanto riguarda i depositi cauzionali in denaro, le relative somme vanno versate integralmente ai concessionari del servizio riscossione. I concessionari provvedono a riversare le somme riscosse alle tesorerie provinciali dello Stato, le quali a loro volta sono tenute ad accreditarle alla tesoreria centrale dello Stato sul conto corrente 29814/1272 intestato a «Cassa depositi e prestiti S.p.A. Gestione Separata» a favore della Cassa delle Ammende. Gli uffici giudiziari hanno l obbligo di inoltrare tempestivamente alla Cassa delle Ammende un apposita comunicazione di avvenuto versamento, corredata da lettera esplicativa della causale di ciascun versamento (art. 126, D.P.R. 30-6-2000, n. 230). Le citate cauzioni si estinguono per confisca o per restituzione. Le cauzioni confiscate devono essere devolute alla Cassa delle Ammende (artt. 239 c.p., 664 c.p.p.). La restituzione avviene mediante emissione di mandato di pagamento solo dopo che la cancelleria abbia trasmesso alla Cassa delle Ammende la copia del provvedimento di restituzione e un certificato in duplice copia attestante l esistenza o meno di eventuali spese (di giustizia o di mantenimento in carcere) o spese pecuniarie, affinché il relativo importo, se dovuto, sia trattenuto dalla Cassa e inoltrato all Erario.

Capitolo 1 - Depositi giudiziari La cancelleria deve, inoltre, segnalare alla cassa l ultimo recapito della persona avente diritto al rimborso, essendo tale notizia indispensabile per l emissione del predetto mandato di pagamento. Del deposito presso la Cassa delle Ammende non è previsto l iscrizione nel registro generale dei depositi giudiziari (Mod. I). 6. Il versamento presso istituti di credito Come già accennato, la legge permette che alcuni depositi possano essere effettuati presso istituti di credito. Raramente la legge indica l istituto presso cui deve essere effettuato il versamento. Di solito si fa ricorso ai depositi bancari per: a) somme relative a fallimenti; b) somme provenienti da eredità giacenti; c) somme derivanti da cauzioni civili; d) somme ricavate da espropriazione forzata immobiliare; e) somme relative alla conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.). Del deposito presso gli Istituti di credito non è previsto l iscrizione nel registro generale dei depositi giudiziari (Mod. I). 7. Operazioni inerenti ai depositi presso gli uffici postali Gli uffici postali possono ricevere in deposito somme di denaro solo per conto di uffici giudiziari che abbiano sede nello stesso Comune. All atto di ciascun deposito l ufficio postale rilascia gratuitamente un libretto di risparmio (Mod. B-1) senza alcun limite di somma e provvede all apertura di una partita nel registro mod. S-bis, scrivendo in ambedue, in base alle indicazioni fornite dal depositante medesimo: a) le generalità dell intestatario; b) l ammontare del deposito; c) l indicazione della causale; d) la cancelleria presso la quale deve rimanere il libretto in deposito. Il libretto, consegnato dall ufficio postale al depositante, deve rimanere in cancelleria, fino all estinzione dei depositi, dove è conservato nel fascicolo al quale si riferisce. Quando sono estinti, i libretti debbono essere, a cura del cancelliere, restituiti all ufficio postale che li aveva emessi. Sul libretto debbono annotarsi, all atto dell emissione, tutti i mandati di pagamento. Esaurite le pagine del libretto, o divenute, per qualche ragione, inservibili, l ufficio postale ne rilascia un altro, trasportandovi il residuo credito risultante dal libretto precedente. 31

32 Parte I - I servizi amministrativi Su richiesta delle parti e previo nulla osta del capo dell ufficio giudiziario presso cui il libretto si trova depositato, l Amministrazione centrale autorizza la duplicazione dei libretti smarriti, distrutti o sottratti. I libretti mod. B-1 devono essere sempre intestati alla parte, anche quando i depositi siano effettuati dai loro procuratori, dai cancellieri o da altri funzionari giudiziari con le seguenti sole eccezioni: a) all ufficio giudiziario che dispone il deposito, quando si tratta di somme sequestrate nei procedimenti penali contro ignoti; b) alla procura della Repubblica, nel caso di somme pertinenti a cittadini italiani morti all estero; c) ad avvocati muniti di procura, legalmente abilitati dinanzi al tribunale, quando si tratti di somme depositate per concorrere ad incanti per conto di persone da nominare; d) alla cancelleria che ha effettuato la vendita in caso di somme ricavate dalla vendita di corpi di reato non reclamati; e) al debitore riguardo la somma inerente il prezzo di aggiudicazione nei procedimenti di espropriazione immobiliare. Le operazioni successive (ad es. integrazione di depositi) sui libretti mod. B-1 possono essere eseguite solo nell ufficio di emissione dei libretti stessi. 8. Registri di cancelleria Per l effettuazione dei depositi giudiziari è prescritta la tenuta di alcuni registri ad opera degli uffici di cancelleria. In particolare i registri Modello I e IV ed il registro memoriale sono prescritti per tutte le cancellerie presso cui possono affluire depositi. I registri Modello II e III sono prescritti solo presso la cancelleria del Tribunale ove si svolgono le procedure inerenti l esecuzione immobiliare. In particolare i registri sono così utilizzati: A) Mod. I (registro generale dei depositi giudiziari) I cancellieri debbono iscrivervi, appena ricevutili, i depositi eseguiti dalle parti o dalla cancelleria sui libretti postali o le polizze della Cassa Depositi e Prestiti che vengono depositati in cancelleria. Nel Mod. I devono essere riportate tutte le notizie del caso e dallo stesso deve essere staccata, quando è possibile, la relativa ricevuta per essere consegnata all interessato. Nel giorno stesso del versamento, i cancellieri devono presentare, per il visto del capo dell ufficio, il relativo libretto di risparmio e la ricevuta provvisoria di ogni deposito. Il libretto dev essere iscritto sul registro Mod. I della cancelleria dell ufficio giudiziario nella cui giurisdizione si trova l ufficio postale emittente, non avendo

Capitolo 1 - Depositi giudiziari influenza la circostanza che a giudicare sia competente altra autorità giudiziaria. Sulla matrice del registro Mod. I bisogna prender nota del rilascio di eventuali mandati di pagamento con l indicazione della data, dell importo, del numero del registro Mod. IV e del residuo. Per ciascuna operazione il capo dell ufficio deve apporre il «visto» sul libretto. Quando la somma depositata risulti a qualsiasi titolo esaurita, bisogna annullare la matrice con una sbarra diagonale. Bisogna infine eseguire le somme paginali e fare i riporti. Com è stato detto in precedenza, i depositi in valute estere possono essere effettuati soltanto dai cancellieri, ed il versamento deve essere accompagnato da un doppio elenco, di cui uno verrà restituito in ricevuta. L ufficiale postale invia le valute ricevute all amministrazione centrale delle Casse di risparmio per il cambio, e, soltanto quando l ufficio speditore riceve, con vaglia di servizio, il controvalore in valuta nazionale, provvede all emissione e alla consegna del relativo libretto. Il servizio dei depositi giudiziari è esteso ai depositi fatti per la gestione delle somme che i comuni e le associazioni agrarie sono tenuti ad anticipare per le spese e le operazioni demaniali inerenti ai giudizi di liquidazione degli usi civici (libretti mod. B-1). B) Mod. II (registro dei depositi provvisori) Detto registro serve per annotarvi i depositi provvisori eseguiti in cancelleria per concorrere agli incanti nelle procedure di espropriazione immobiliare. Il giudice dell esecuzione, infatti, quando dispone la vendita, stabilisce, con la medesima ordinanza, l ammontare della cauzione ed il termine entro il quale dev essere prestata dagli offerenti (art. 576, n. 5, c.p.c.). La cauzione costituisce una percentuale del prezzo base e tale somma è destinata ad essere convertita in deposito definitivo per gli aggiudicatari, oppure è destinata ad essere restituita a coloro che non risultano aggiudicarsi l incanto o la gara. Coloro che intendono partecipare all incanto devono, perciò, preventivamente effettuare, nelle mani del cancelliere, il deposito dell indicata cauzione insieme con l ammontare approssimativo delle spese di vendite. Il Cancelliere riceve il deposito, consistente generalmente in un assegno circolare non trasferibile intestato all ufficio, e redige regolare verbale in bollo iscrivendo il deposito nel registro Mod. II; contestualmente consegna al depositante la ricevuta staccata dal registro (soggette ad imposte di bollo). Terminati gli incanti o la gara, gli afferenti non aggiudicatari ritirano il deposito, restituiscono la ricevuta e rilasciano quietanza nel registro stesso. Gli aggiudicatari consegnano la ricevuta del deposito provvisorio e ritirano quella del deposito definitivo da staccarsi dal registro Mod. I, nel quale sarà iscritto il deposito. 33

34 Parte I - I servizi amministrativi C) Mod. III (registro di controllo dei depositi giudiziari) Si tratta di un modello che serve per la partecipazione, da farsi all ufficio postale, per la conversione dei depositi provvisori, effettuati per concorrere agli incanti, in depositi definitivi, mediante versamento entro il giorno successivo all udienza e l iscrizione sul registro Mod. I del relativo libretto, previo discarico nel Mod. II. A tal fine, il cancelliere deve trasmettere all ufficio postale un elenco dei depositi eseguiti direttamente in cancelleria dagli offerenti risultati aggiudicatari. L ufficio postale, sulla scorta degli elenchi e delle somme ricevute, emette i relativi libretti di deposito definitivo che fa pervenire alle cancellerie. Le suddette operazioni sono escluse per le somme depositate fin dall inizio sul libretto infruttifero mod. B-1 anziché con assegno circolare. D) Modello IV (registro per prelevamento e rimborsi di somme depositate) I depositi giudiziari sono depositi vincolati, per cui qualsiasi modificazione della loro destinazione e consistenza è subordinata ad un provvedimento del magistrato ed all adempimento di talune formalità che variano col variare delle specie di deposito. Il registro Mod. IV serve per prelevare somme depositate sui libretti postali infruttiferi (Mod. B-1), mediante mandati emessi dall autorità giudiziaria. I mandati che, come detto, vanno numerati per anno solare, si compongono di quattro parti e cioè: parte 1 a matrice che resta alla cancelleria, attaccata al registro; parte 2 a partecipazione destinata all intestatario del libretto; parte 3 a avviso di emissione, destinato all ufficio postale; parte 4 a mandato vero e proprio, destinato al beneficiario. Le parti 2 a e 3 a sono rimesse, a cura della cancelleria, all ufficio postale, che ne rilascia ricevuta sul registro memoriale (ved. lett. E), mentre il mandato vero e proprio, ossia la parte 4 a, viene rimessa direttamente alla parte. Ciascun mandato deve riferirsi ad un solo libretto. Le formalità previste per ogni specie di deposito sono in generale le seguenti: 1. Depositi presso la Cassa DD.PP. Qualsiasi svincolo è adottato con provvedimento del magistrato e senza particolari formalità. 2. Depositi presso la Cassa delle Ammende Tutte le cauzioni possono avere due destinazioni: la restituzione all interessato oppure la confisca (art. 85 e 251 Att. c.p.p.). Le cauzioni confiscate sono devolute alla Cassa stessa mentre la restituzione è subordinata all invio, da parte della cancelleria competente, oltre del provvedimento del giudice, di un certificato attestante l esistenza o meno di eventuali debiti per spese o pene, al fine

Capitolo 1 - Depositi giudiziari dell eventuale trattenuta, e contenente le generalità della persona avente diritto alla restituzione della somma. 3. Depositi presso gli istituti di credito I prelevamenti di somme depositate sui libretti nominativi e vincolati emessi da istituti di credito avvengono con l emissione di apposito provvedimento autorizzativo del magistrato e presentazione del libretto per l annotazione delle operazioni o estinzioni del deposito. Per le procedure fallimentari (e la regola può essere osservata in ogni altro caso quando i pagamenti da effettuare sono numerosi) è prescritto che per ogni pagamento deve essere emesso dal giudice delegato un mandato direttamente al nome della persona cui deve esser effettuato il pagamento, ed il mandato è comunicato dal cancelliere al beneficiario ed all istituto di credito. Il giudice delegato ed il cancelliere devono depositare la firma presso l istituto di credito, che è tenuto a dare comunicazione alla cancelleria di ciascuna operazione o ritiro di somme. 4. Depositi presso le Casse di risparmio postali Qualsiasi prelevamento di somme dai depositi iscritti sui libretti postali (mod. B-1) deve essere effettuato a seguito di provvedimento del giudice del procedimento nel quale venne costituito il deposito, e con emissione di un mandato amministrativo staccato dall apposito registro Mod. IV. E) Memoriale (registro di passaggio dei depositi giudiziari) Questo registro serve per trasmettere la parte 2 a (partecipazione) e 3 a (avviso) del registro Mod. IV all ufficio postale che emise il libretto e che deve eseguire il pagamento. L ufficio postale, poi, rilascia ricevuta del pagamento mediante annotazione sullo stesso registro. Tutti i registri, prima di essere messi in uso, debbono essere numerati e vidimati su ciascun foglio dal capo dell ufficio giudiziario, il quale deve indicare, alla fine del registro stesso, il numero dei fogli di cui si compone. La numerazione delle registrazioni deve essere continuativa per il Mod. I, Mod. II e Mod. III mentre deve essere annuale per il Mod. IV. 9. Principali norme relative all emissione dei mandati I mandati sono distinti con numerazione progressiva annuale e debbono essere predisposti in ogni parte dalla cancelleria e recare il bollo dell ufficio e la firma, (in calce alla matrice, all avviso destinato all ufficio postale ed alla parte destinata al beneficiario) del capo dell ufficio giudiziario e della Cancelleria. 35