IL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI A SOSTEGNO DELLE EMISSIONI DI MINIBOND



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I MINIBOND: nuovi canali di finanziamento alle imprese a supporto della crescita e dello sviluppo 15Luglio 2015 IL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI A SOSTEGNO DELLE EMISSIONI DI MINIBOND Dr. Guglielmo Belardi Presidente del Comitato di Indirizzo del RTI gestore del Fondo di Garanzia per le PMI

LINK CAMPUS UNIVERSITY Roma, 15 luglio 2015 I Minibond: nuovi canali di finanziamento alle imprese a supporto della crescita e dello sviluppo Il Fondo di Garanzia per le PMI a sostegno delle emissioni di mini bond Relatore Guglielmo Belardi Presidente del Comitato di Indirizzo del RTI gestore del Fondo di Garanzia per le PMI www.fondidigaranzia.it Direzione Fondi di Garanzia e Interventi per il Capitale di Rischio Coordinamento Promozione e Supporto

2 DIREZIONE FONDI DI GARANZIA E INTERVENTI PER IL CAPITALE DI RICHIO 2 2 COORDINAMENTO PROMOZIONE E SUPPORTO 2 INDICE PRESENTAZIONE.. 3 CIRCOLARE MCC 674/2014 SULL AVVIO DELL OPERATIVITÀ SUI MINIBOND.. 16 MODALITÀ OPERATIVE DEL FONDO SU PORTAFOGLI DI MINIBOND 18 LEGGE DI CONVERSIONE DEL DL 83/2012, ART. 32 31 LEGGE DI CONVERSIONE DEL DL 145/2013, ART. 12.. 37 DECRETO MISE (MINIBOND) DEL 5 GIUGNO 2014 44

3 DIREZIONE FONDI DI GARANZIA E INTERVENTI PER IL CAPITALE DI RICHIO 3 3 COORDINAMENTO PROMOZIONE E SUPPORTO 3 Il Fondo di Garanzia per le PMI a sostegno delle emissioni di mini bond I Minibond: nuovi canali di finanziamento alle imprese a supporto della crescita e dello sviluppo Convegno, organizzato dalla Link Campus University Guglielmo Belardi Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale SpA Presidente del Comitato di Indirizzo del RTI gestore del Fondo di Garanzia per le PMI Roma, 15 luglio 2015

4 DIREZIONE FONDI DI GARANZIA E INTERVENTI PER IL CAPITALE DI RICHIO 4 4 COORDINAMENTO PROMOZIONE E SUPPORTO 4 Il sistema del Fondo di garanzia per le PMI (1/2) Il sistema del Fondo di garanzia per le PMI (1/2) Il Fondo di garanzia per le PMI viene costituito presso MCC con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese Attualmente l amministrazione del Fondo è affidata ad un Consiglio,composto da 7 membri,costituito da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa 2 Raggruppamento Temporaneo di Imprese Mandataria BdM-MCC Mandanti Artigiancassa MPS Capital Services Mediocredito Italiano Istituto Centrale Banche Popolari Convenzione per la gestione del Fondo Garanzia di ultima istanza dello Stato Fondo di garanzia per le PMI Attenuazione del rischio di credito, con riduzione dell assorbimento di capitale per i soggetti finanziatori sulla quota garantita

5 DIREZIONE FONDI DI GARANZIA E INTERVENTI PER IL CAPITALE DI RICHIO 5 5 COORDINAMENTO PROMOZIONE E SUPPORTO 5 Il sistema del Fondo di garanzia per le PMI (2/2) 25 Società finanziarie (tra cui leasing e factoring) e 4 SGR Consiglio di gestione 193 confidi e 9 altri FdG Soggetti operanti con la garanzia diretta per il tramite di 9000 accounts 419 banche Soggetti operanti con la controgaranzia per il tramite di 1000 accounts 3 Dato aggiornato a maggio 2015

6 DIREZIONE FONDI DI GARANZIA E INTERVENTI PER IL CAPITALE DI RICHIO 6 6 COORDINAMENTO PROMOZIONE E SUPPORTO 6 Le caratteristiche dell intervento (1/3) Ammissibilità alla garanzia per qualunque operazione finanziaria Qualsiasi tipologia di operazione finanziaria, purché finalizzata all attività di impresa, può accedere all intervento del Fondo, con benefici in termini di diversificazione delle fonti finanziarie e di riequilibrio della struttura finanziaria delle imprese. Intersettorialità Il Fondo interviene a favore delle imprese appartenenti a tutti i settori economici, ivi compreso l autotrasporto merci su strada. L intervento si è rivelato particolarmente efficace nel sostenere le imprese in fase di start up. Ponderazione zero L intervento del Fondo è assistito dalla garanzia di ultima istanza dello Stato, che comporta l attenuazione del rischio di credito sulle garanzie dirette e sulle controgaranzie a prima richiesta, azzerando l assorbimento di capitale per i soggetti finanziatori sulla quota di finanziamento garantita. Escutibilità a prima richiesta La garanzia, secondo i dettami dell accordo Basilea II, è concessa a prima richiesta a favore delle banche e a favore dei Confidi e degli Altri fondi di garanzia che prestano una garanzia esplicita, incondizionata, irrevocabile. Cumulabilità con altre agevolazioni pubbliche Nel limite dell intensità agevolativa massima fissata dall Unione Europea. 4 4 Procedure snelle Per accedere al Fondo è necessario presentare le domande on line con tempi medi di istruttoria estremamente contenuti.

7 DIREZIONE FONDI DI GARANZIA E INTERVENTI PER IL CAPITALE DI RICHIO 7 7 COORDINAMENTO PROMOZIONE E SUPPORTO 7 Le caratteristiche dell intervento (2/3) Il rischio per le banche sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo è pari a zero. La garanzia dello Stato sulla copertura prestata dal Fondo permette ai soggetti finanziatori di ridurre il fabbisogno di capitale ai fini del patrimonio di vigilanza consentendo, a parità di ogni altra condizione, di praticare condizioni di miglior favore alle imprese finanziate. La garanzia di ultima istanza dello stato Essa agisce: nel caso di garanzia diretta; nel caso di controgaranzia, su garanzia prestata a prima richiesta sul patrimonio del garante. Essa non opera in caso di controgaranzia su garanzia prestata in forma sussidiaria ovvero a prima richiesta su fondo rischi da Confidi o altro Fondo di Garanzia. 5

8 DIREZIONE FONDI DI GARANZIA E INTERVENTI PER IL CAPITALE DI RICHIO 8 8 COORDINAMENTO PROMOZIONE E SUPPORTO 8 Le caratteristiche dell intervento (3/3) E concessa direttamente alle banche, agli intermediari finanziari (art.107 DL 385/93), SFIS, SGR e Società di gestione armonizzate, imprese di assicurazione. Garanzia diretta Essa è a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile e copre, nei limiti dell importo massimo garantito, l ammontare dell esposizione dei soggetti finanziatori nei confronti delle PMI. Possono accedere alla garanzia diretta tutte le PMI situate in Italia, ad eccezione di quelle con sede legale e/o operativa in Toscana e, per le operazioni inferioriai100 mila euro in Abruzzo, e per le operazioni inferiori ai 150 mila euro nelle Marche. Controgaranzia E concessa su garanzie prestate da Confidi ovvero altri Fondi di garanzia (gestiti da banche e intermediari artt. 106-107 DL 385/93). Essa può essere a prima richiesta, se il garante di primo livello risponde in solido con il proprio patrimonio, ovvero sussidiaria, nel qual caso il Fondo risponde soltanto al garante di primo livello e nei limiti delle somme da questi versate a titolo definitivo. 6 Cogaranzia (utilizzo abbinato di garanzia diretta e controgaranzia) Nei limiti di intervento stabiliti per la garanzia diretta, sullo stesso finanziamento, alla garanzia del confidi può essere abbinata la garanzia diretta. Sulla garanzia del confidi può essere richiesta la controgaranzia del Fondo. Ciascuna delle due tipologie di intervento è regolata dalla rispettiva disciplina.

9 DIREZIONE FONDI DI GARANZIA E INTERVENTI PER IL CAPITALE DI RICHIO 9 9 COORDINAMENTO PROMOZIONE E SUPPORTO 9 L intervento del Fondo sui mini bond Normativa Il Decreto 23 dicembre 2013 L articolo 12, comma 6-bis del Decreto del 23 dicembre 2013, n. 145 (dl Destinazione Italia), convertito, con modificazione, dal decreto-legge del 21 febbraio 2014, n. 9 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2014, n. 43) prevede la possibilità per il Fondo di concedere garanzie dirette anche a favore di società di gestione del risparmio che, in nome e per conto dei fondi comuni di investimento da esse gestiti, sottoscrivano obbligazioni o titoli similari di cui all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, emessi da piccole e medie imprese. La garanzia del Fondo potrà essere concessa a fronte di : singole operazioni di sottoscrizione di obbligazioni o titoli similari; portafogli di operazioni. Il Decreto 5 giugno 2014 In attuazione del citato articolo 12, comma 6-bis, è stato emanato il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, del 5 giugno 2014 (di seguito decreto mini bond ), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2014, il quale ha definito i requisiti e le caratteristiche delle operazioni ammissibili, le modalità di concessione della garanzia, i criteri di selezione nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia. Approvazione delle Disposizioni operative Il Comitato di gestione del Fondo, ai sensi dell articolo 16, comma 2, del decreto mini bond, ha approvato l integrazione delle Disposizioni operative del Fondo e l adozione delle Modalità operative per la concessione della garanzia del Fondo su portafogli di mini bond; le stesse sono entrate in vigore il 23 ottobre 2014. 7

10 DIREZIONE FONDI DI GARANZIA E INTERVENTI PER IL CAPITALE DI RICHIO 10 10 COORDINAMENTO PROMOZIONE E SUPPORTO 10 L intervento del Fondo sui mini bond Caratteristiche generali (1/2) Soggetti richiedenti Possono richiedere la garanzia del Fondo su portafogli di mini bond banche; intermediari finanziari vigilati; gestori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, quali: le SGR (Società di Gestione del Risparmio); le SICAV (Società di Investimento a Capitale Variabile) e le SICAF (Società di Investimento a Capitale Fisso) che gestiscono direttamente i propri patrimoni; le Società di Gestione UE (società autorizzate ai sensi della direttiva 2009/65/CE in uno Stato dell UE diverso dall Italia che esercitano l attività di gestione di uno o più Organismi di Investimento in Valori Mobiliari italiani OIVCM); i GEFIA UE (gestori di FIA UE) vale a dire società autorizzate ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell UE diverso dall Italia che esercitano l attività di gestione di uno o più FIA («Organismi di Investimenti Collettivi del Risparmio alternativi italiani» quali i fondi comuni di investimento, le SICAV e le SICAF, rientranti nell ambito di applicazione della predetta direttiva 2011/61/UE); i GEFIA non UE (gestori di FIA non UE), GEFIA con sede legale in uno Stato non appartenente all UE; i gestori di EuVECA (European Venture Capital) e di EuSEF 31 (European Social Economy Fund), che, anche in nome e per conto dei fondi comuni di investimento da essi gestiti, sottoscrivono mini bond. 8

11 DIREZIONE FONDI DI GARANZIA E INTERVENTI PER IL CAPITALE DI RICHIO 11 11 COORDINAMENTO PROMOZIONE E SUPPORTO 11 L intervento del Fondo sui mini bond Caratteristiche generali (2/2) Modalità d intervento Il Fondo può intervenire per concedere garanzie, secondo la modalità della Garanzia Diretta, su singole operazioni di sottoscrizione di mini bond; portafogli di operazioni di sottoscrizione di mini bond (di seguito portafogli di mini bond ), a copertura di una quota delle prime perdite sui portafogli medesimi. Risorse impegnate L ammontare massimo di risorse impegnate, in termini di accantonamenti operati a valere sul Fondo, è pari a complessivi Euro 50.000.000,00, da ripartirsi, per il 40 percento, sulle garanzie su singole operazioni di sottoscrizione di mini bond e, per il 60 percento, sulle garanzie su portafogli di mini bond. Requisiti di ammissibilità delle operazioni Le operazioni di sottoscrizione di mini bond (sia singole che incluse in un portafoglio) devono avere le seguenti caratteristiche: essere finalizzate al finanziamento dell attività d impresa; non avere ad oggetto la sostituzione di linee di credito già erogate al soggetto beneficiario finale; le date di sottoscrizione e di messa a disposizione delle somme al soggetto beneficiario finale devono essere successive alla data di delibera del Comitato di accoglimento della richiesta di garanzia del Fondo; avere una durata compresa tra 36 e 120 mesi; non essere assistite da altre garanzie, reali o assicurative, per la quota coperta dalla garanzia del Fondo; non devono prevedere l obbligo di conversione. 9

12 DIREZIONE FONDI DI GARANZIA E INTERVENTI PER IL CAPITALE DI RICHIO 12 12 COORDINAMENTO PROMOZIONE E SUPPORTO 12 L intervento del Fondo sui mini bond La garanzia sulle singole operazioni (1/2) Percentuali di copertura La garanzia del Fondo è concessa: fino al 50 percento del valore nominale del mini bond sottoscritto, nel caso in cui l operazione preveda un rimborso a rate sulla base di un piano di ammortamento (amortising mini bond); fino al 30 percento del valore nominale del mini bond sottoscritto, nel caso in cui l operazione preveda il rimborso unico a scadenza (bullet mini bond). Nei limiti dei suddetti massimali di copertura delle operazioni, la garanzia del Fondo copre l'ammontare dell'esposizione per capitale e interessi, contrattuali e di mora, del soggetto richiedente nei confronti del soggetto beneficiario finale. Importo massimo garantibile Commissioni una tantum Decadenza della garanzia L'importo massimo garantibile dal Fondo per singolo soggetto beneficiario finale è pari a Euro 1.500.000,00. La commissione di garanzia una tantum a carico dei soggetti richiedenti è pari all 1% dell importo garantito dal Fondo. La garanzia del Fondo è efficace: fino allo scadere dell ultima rata del piano di ammortamento (o dell intera operazione nel caso in cui la stessa preveda il rimborso unico a scadenza) ovvero, fino alla data dell eventuale esercizio dell opzione di conversione del mini bond, qualora i mini bond prevedano la possibilità di conversione ovvero, fino alla data dell eventuale cessione della titolarità del mini bond. Termini per il perfezionamento dell operazione I soggetti richiedenti devono: comunicare la delibera di sottoscrizione entro 3 mesi dalla data di ammissione all intervento del Fondo; sottoscrivere il mini bond entro 6 mesi dalla data di ammissione all intervento del Fondo. 10 Istruttoria delle richieste di attivazione Entro 40 giorni dal ricevimento della completa documentazione, verificata l efficacia della garanzia, il Gestore propone al Comitato la liquidazione della perdita a favore del soggetto richiedente.

13 DIREZIONE FONDI DI GARANZIA E INTERVENTI PER IL CAPITALE DI RICHIO 13 13 COORDINAMENTO PROMOZIONE E SUPPORTO 13 L intervento del Fondo sui mini bond La garanzia sulle singole operazioni (2/2) Criteri di valutazione La valutazione del merito di credito dei soggetti beneficiari finali è effettuata secondo le diverse procedure previste dalle vigenti Disposizioni operative del Fondo: procedura Ordinaria: valutazione da parte del Gestore sulla base dei modelli di cui ai paragrafi A, B, G, I.1, I.2, L.1 e L.2 della Parte VI delle Disposizioni operative del Fondo; procedura Semplificata: i soggetti richiedenti possono certificare essi stessi il merito di credito delle imprese a condizione che: a) l operazione finanziaria non sia assistita da garanzie reali assicurative o bancarie; b) l impresa rientri nella fascia 1 di valutazione; c) l importo dell operazione finanziaria (sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal Fondo e non ancora rimborsati) non superi il 40% del fatturato dell impresa relativo all ultimo bilancio approvato; d) l importo del fatturato dell ultimo bilancio approvato non presenti una diminuzione, rispetto all esercizio precedente, pari o superiore al 40%; e) l impresa non presenti nell ultimo bilancio approvato una perdita superiore al 5% del fatturato; f) l impresa presenti nell ultimo bilancio approvato un valore dell indice Mezzi propri / Totale del passivo non inferiore al 5%; procedura senza valutazione dei dati contabili del soggetto beneficiario finale: operazioni finanziarie, non assistite da garanzie reali assicurative o bancarie, a favore di Start-up innovative e Incubatori certificati. 11

14 DIREZIONE FONDI DI GARANZIA E INTERVENTI PER IL CAPITALE DI RICHIO 14 14 COORDINAMENTO PROMOZIONE E SUPPORTO 14 L intervento del Fondo sui mini bond La garanzia sui portafogli (1/2) Importo dei portafogli L ammontare dei portafogli di mini bond non può essere : inferiore a Euro 50.000.000,00 e superiore a Euro 300.000.000,00. Granularità Le singole operazioni di sottoscrizione di mini bond che compongono il portafoglio non possono essere, ciascuna, di importo superiore al 3% del valore nominale complessivo dei titoli che compongono il portafoglio di mini bond. 12 Percentuali di copertura sul portafoglio Fund raising Percentuali di copertura sulle singole operazioni La Garanzia Diretta del Fondo non può essere superiore all 80% della tranche junior del portafoglio di mini bond e, comunque, non superiore all 8% dell ammontare del portafoglio di mini bond. La copertura massima garantita dal Fondo può essere elevata nel caso in cui tale innalzamento della copertura sia finanziato con risorse apportate al Fondo da regioni o province autonome, o da altri enti od organismi pubblici ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro dell economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012. Detti apporti possono integrare l intervento del Fondo a sostegno della realizzazione di portafogli o subportafogli regionali di mini bond sottoscrivendo: la tranche junior del portafoglio di mini bond, al fine di aumentarne il punto di stacco e spessore,fermo restando il limite massimo della copertura complessiva del Fondo pari all 80% della tranche junior del portafoglio di mini bond; la tranche mezzanine del portafoglio. Fermo restando il limite di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario finale pari a Euro 1.500.000,00, la garanzia del Fondo copre, nella misura massima dell 80 percento, la perdita registrata sull operazione, con riferimento all ammontare massimo dell'esposizione per capitale e interessi, contrattuali e di mora del soggetto richiedente nei confronti del soggetto beneficiario finale, fino al raggiungimento dei limiti di copertura sul portafoglio.

15 DIREZIONE FONDI DI GARANZIA E INTERVENTI PER IL CAPITALE DI RICHIO 15 15 COORDINAMENTO PROMOZIONE E SUPPORTO 15 L intervento del Fondo sui mini bond La garanzia sui portafogli (2/2) Ammissibilità dei soggetti beneficiari finali I soggetti richiedenti effettuano la valutazione in ordine alla ammissibilità del soggetto beneficiario finale e dell Operazione di sottoscrizione di mini bond alla garanzia del Fondo. In particolare, i soggetti richiedenti attestano: il possesso, da parte del soggetto beneficiario finale, dei requisiti, soggettivi e oggettivi, previsti dalle Disposizioni operative del Fondo per l accesso alla garanzia, attraverso la verifica: a) dei parametri dimensionali di micro, piccola e media impresa di cui al Regolamento (CE) n. 651/2014; b) dell ammissibilità del settore di attività economica in cui opera il soggetto beneficiario finale all intervento del Fondo; la rispondenza delle finalità e caratteristiche dell Operazione di sottoscrizione di mini bond rispetto a quanto previsto dal decreto mini bond; il merito di credito del soggetto beneficiario finale, assicurando che, sulla base del sistema di rating interno, per i soggetti richiedenti che applicano il metodo InternaI Rating Based (IRB), ovvero sulla base della valutazione rilasciata da un ECAI, il soggetto beneficiario finale non presenti, alla data di inclusione dell Operazione di sottoscrizione di mini bond, un rating inferiore alla classe "B-" della scala di valutazione Standard's and Poor's. Commissioni una tantum La commissione di garanzia una tantum a carico dei soggetti richiedenti è pari all 1% dell importo garantito dal Fondo. 13 Istruttoria delle richieste di garanzia L iter istruttorio prevede le seguenti fasi: 1) invio al Gestore della richiesta di garanzia sul portafoglio; 2) delibera di ammissione da parte del Comitato eavviodelperiododicostruzione del portafoglio; 3) invio delle richieste di inclusione delle singole operazioni nel portafoglio e verifica da parte del Gestore del rispetto del limite di importo massimo garantito dal Fondo per singolo soggetto beneficiario finale nonché delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato; 4) chiusura del portafoglio (max 18 mesi dalla data di delibera di ammissione da parte del Comitato).

16 DIREZIONE FONDI DI GARANZIA E INTERVENTI PER IL CAPITALE DI RICHIO 16 16 COORDINAMENTO PROMOZIONE E SUPPORTO 16 Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale S.p.A. 23 otlobre 2014 CIRCOLARE N. 674 Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art.2, comma 100, lettera a) Goncessione delle garanzie del Fondo su singola operazione di sottoscrizione di mini bond e su portafogli di mini bond Si informa che, in data odierna, in attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze del 5 giugno 2014 pubblicato nellagazzetta Ufficiale n. 172de 26 luglio 2014, sono state pubblicate sul sito lnternet del Fondo www.fondid ranzta a) le Disposizioni operative del Fondo aggiornate, contenenti le integrazioni relative alla concessione della Garanzia Diretta su singole operazioni di sottoscrizione di mini bond; b) le Modalità operative dedicate alla concessione di garanzie su portafogli di mini bond. ll citato decreto stabilisce che le nuove Disposizioni e Modalità operative entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito lnternet del Fondo. Le richieste di garanzia su singoli mini bond devono essere presentate attraverso il Portale v F FdG; le richieste di garanzia su portafogli di mini bond, invece, devono essere inoltrate, utilizzando l'apposita modulistica, attraverso posta elettroníca certificata all'indirizzo fdqammissione@po stacertificata. mcc. it. Banca del lvlezzogiorno - MedioCredito Centrale S.p.A. Sede legale Vìale AmeÍica, 351-00144 Roma fel.06 47911 www.mcc.it Società con socio un co Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Poste ltaliane S.p.A Società iscritta all Albo delle Banche al n, 74762.60 Cap tale soci le 364.508.690,00 inter mente versato Registro delle lmprese di Roma e Codice Fiscale 00594040586 - Partita IVA 00915101000 Aderente al Fondo lnterbancario d Tutela dei Deposit Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia di cui ll'art. 62, comma 1 del D.Lgs.vo 23 luglio 1996, n.415

17 DIREZIONE FONDI DI GARANZIA E INTERVENTI PER IL CAPITALE DI RICHIO 17 17 COORDINAMENTO PROMOZIONE E SUPPORTO 17 Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale S.p.A. La presente Circolare, le Disposizioni operative, le Modalità operative, il citato decreto ministeriale e la modulistica sono disponibili sul sito Internet www.fondidiqaranzia.it. Banca del Mezzogiorno Mandataria Fondo di garanzia Centrale Alr Decreto 510612014 Decreto 2410412013 Disposizioni operative Modalità operative Allegato 27 Allegato 28 Allegato 29 Allegato 30 Allegato 31 v Y *ç

18 DIREZIONE FONDI DI GARANZIA E INTERVENTI PER IL CAPITALE DI RICHIO 18 18 COORDINAMENTO PROMOZIONE E SUPPORTO 18 GARANZIA DEL FONDO SU PORTAFOGLI DI MINI BOND MODALITA OPERATIVE

19 DIREZIONE FONDI DI GARANZIA E INTERVENTI PER IL CAPITALE DI RICHIO 19 19 COORDINAMENTO PROMOZIONE E SUPPORTO 19 RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI RIFERIMENTI NORMATIVI Legge 23 dicembre 1996 n. 662 (art. 2, comma 100, lettera a): Misure di razionalizzazione della finanza pubblica ; Legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 15: Interventi urgenti per l economia ; Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123: "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Decreto del Ministro dell Industria, Commercio e Artigianato 31 maggio 1999, n. 248: Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ; Decreto del Ministro dell Industria, del commercio e dell artigianato del 7 maggio 2001: Approvazione, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, delle modifiche alle modalità di svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal Mediocredito Centrale sulle richieste presentate al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ; Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro per l Innovazione e le Tecnologie del 20 giugno 2005: Rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ; Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 23 settembre 2005: Approvazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l amministrazione del Fondo di garanzia e successive modifiche e integrazioni; Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013: Applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell Unione europea agli aiuti de minimis ; Comunicazione della Commissione sull applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea C155/10 del 20 giugno 2008; Regolamento CE n. 800/2008 (Capo II, Sezione 2) del 6 agosto 2008: Regolamento generale di esenzione per categoria Aiuti agli investimenti e all occupazione in favore delle PMI ; Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (art. 11), convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale ; Decreto del Ministro dell economia e delle finanze del 25 marzo 2009: Criteri, condizioni e modalità di operatività della garanzia dello Stato di ultima istanza in relazione agli interventi del Fondo di garanzia, di cui all articolo 2, comma 100,lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ; Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell economia e delle finanze del 27 luglio 2009: Istituzione di una sezione speciale riservata alle piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, nell ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ;

20 DIREZIONE FONDI DI GARANZIA E INTERVENTI PER IL CAPITALE DI RICHIO 20 20 COORDINAMENTO PROMOZIONE E SUPPORTO 20 Comunicazione della Banca d Italia del 3 agosto 2009: Garanzia di ultima istanza dello Stato ex art. 11, comma 4, D.L. n. 185/2008, e relativo D.M. di attuazione 25.3.2009: trattamento prudenziale ; Decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze dell 11 dicembre 2009: Istituzione riserve PON e POIn ; Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 ottobre 2010: Metodologia di calcolo per il Fondo di garanzia per le PMI ; Decreto del Ministro dello sviluppo economico dell 11 novembre 2010: Decreto istitutivo di un regime d aiuto per la concessione di agevolazioni in forma di garanzia ed altri strumenti di mitigazione del rischio di credito ; Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze n. 69 del 23 Marzo 2011: Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 31 Maggio 1999, n. 248, volto ad incentivare l ammissione delle imprese sub-fornitrici di aziende in amministrazione straordinaria al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ; Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (art. 8, comma 5, lettera b), convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106: Semestre Europeo Prime disposizioni urgenti per l'economia ; Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (art. 39), convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011 n. 214: Disposizioni urgenti per la crescita, l equità e il consolidamento dei conti pubblici ; Decreto del Ministro dell economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 26 gennaio 2012: Modalità per l incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze dell 1 giugno 2012: Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo ; Decreto legge 6 giugno 2012, n. 74: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 ; Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze del 26 giugno 2012: Modifiche ed integrazioni ai criteri e alle modalità per la concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ; Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 novembre 2012: "Approvazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662"; Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze del 24 aprile 2013: Fondo di garanzia di cui all articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Modalità di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese ; Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze del 5 giugno 2014.

21 DIREZIONE FONDI DI GARANZIA E INTERVENTI PER IL CAPITALE DI RICHIO 21 21 COORDINAMENTO PROMOZIONE E SUPPORTO 21 DEFINIZIONI a) Fondo : il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni; b) Comitato di gestione : il Comitato di gestione del Fondo di cui all art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 e successive modificazioni e integrazioni; c) Decreto portafogli : il Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze del 24 aprile 2013 recante: Modalità di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese e successive modificazioni e integrazioni; d) Decreto mini bond : il Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze del 5 giugno 2014 recante: Modalità di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di mini bond e successive modificazioni e integrazioni; e) Disposizioni operative del Fondo : le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l amministrazione del Fondo, adottate dal Comitato di gestione del Fondo di cui all art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, approvate dal Ministro dello sviluppo economico con decreto del 23 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2012, e successive modificazioni e integrazioni; f) Soggetti beneficiari finali : le imprese classificate di micro, piccola e media dimensione secondo i criteri indicati nell allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, nonché i loro consorzi, come definiti nelle vigenti Disposizioni operative del Fondo; g) Mini bond : le obbligazioni o titoli similari emessi dai soggetti beneficiari finali, di cui all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; h) Banche : le banche iscritte all albo di cui all art. 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni; i) Intermediari finanziari : gli intermediari finanziari, iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del medesimo decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385; fino all'emanazione delle disposizioni di attuazione previste dal medesimo articolo 106, si intendono gli intermediari finanziari iscritti all'elenco previsto dal previgente articolo 107 del decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385; j) Gestori : i gestori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (SGR, Sicav e Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni, società di gestione UE, GEFIA UE, GEFIA non UE, gestore di EuVECA e gestore di EuSEF 31), che, anche in nome e per conto dei fondi comuni di investimento da essi gestiti, sottoscrivono mini bond; k) Soggetti richiedenti : le banche, gli intermediari finanziari e i gestori; l) Operazione di sottoscrizione di mini bond : le operazioni di sottoscrizione, da parte di una banca, di un intermediario finanziario o di un gestore, di mini bond aventi le caratteristiche di cui all articolo 3, comma 2, del Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze del 05 giugno 2014;

22 DIREZIONE FONDI DI GARANZIA E INTERVENTI PER IL CAPITALE DI RICHIO 22 22 COORDINAMENTO PROMOZIONE E SUPPORTO 22 m) Portafoglio di mini bond : un insieme di operazioni di sottoscrizione di mini bond, aventi caratteristiche tecniche comuni, sottoscritte da una medesima banca, intermediario finanziario o gestore; n) Tranche junior : la quota del portafoglio di mini bond che sopporta le prime perdite registrate dal medesimo portafoglio; o) Tranche mezzanine : la quota del portafoglio di mini bond che sopporta le perdite registrate dal medesimo portafoglio dopo l esaurimento della tranche junior; p) Punto di stacco e spessore : rispettivamente, il punto che determina la suddivisione tra la tranche junior e le tranches a questa sovraordinate (tranche senior e tranche mezzanine) e la percentuale data dal rapporto tra una determinata tranche sul valore nominale del portafoglio di mini bond; Per quanto non espressamente disposto nel presente elenco, valgono le ulteriori definizioni adottate nel Decreto portafogli e nelle Disposizioni operative del Fondo.

23 DIREZIONE FONDI DI GARANZIA E INTERVENTI PER IL CAPITALE DI RICHIO 23 23 COORDINAMENTO PROMOZIONE E SUPPORTO 23 MODALITÀ OPERATIVE Le presenti Modalità Operative definiscono le modalità e le forme di presentazione delle richieste di garanzia del Fondo su portafogli di mini bond disciplinata dal Decreto mini bond. Per quanto non disposto dalle presenti Modalità Operative, si applica quanto previsto dal Decreto mini bond, dal Decreto portafogli e dalle Disposizioni operative del Fondo. A) RISORSE FINANZIARIE 1. Il Fondo può concedere le garanzie di cui alle presenti Modalità Operative fino al raggiungimento dell ammontare stabilito dal Decreto mini bond. B) SOGGETTI BENEFICIARI FINALI 1. Sono ammesse alla garanzia del Fondo le Operazioni di sottoscrizione di mini bond incluse nel portafoglio a favore dei soggetti beneficiari finali ammissibili ai sensi del paragrafo B, Parte II delle Disposizioni Operative del Fondo. C) SOGGETTI RICHIEDENTI 1. Possono richiedere la garanzia del Fondo, previo accreditamento: a) le Banche; b) gli Intermediari finanziari; c) i Gestori. 2. L accreditamento per la presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo è disciplinato ai sensi delle vigenti Disposizioni operative del Fondo. 3. I soggetti richiedenti la garanzia del Fondo provvedono ad adeguare la modulistica, inserendo i loghi e le altre indicazioni previste dal Piano della trasparenza (Parte X delle vigenti Disposizioni operative del Fondo). D) CARATTERISTICHE DEI PORTAFOGLI E DEI MINI BOND 1. L ammontare dei portafogli di mini bond, ai fini dell accesso alla garanzia del Fondo di cui alle presenti Modalità Operative, deve essere compreso nei limiti, minimo e massimo, previsti dal Decreto mini bond. 2. Le Operazioni di sottoscrizione di mini bond da ricomprendere nel portafoglio, ai fini dell accesso alla garanzia del Fondo disciplinata dal Decreto mini bond, devono: avere le caratteristiche previste dal Decreto mini bond; essere di importo non superiore ai limiti previsti dal Decreto mini bond; essere direttamente finalizzati all attività d impresa;

24 DIREZIONE FONDI DI GARANZIA E INTERVENTI PER IL CAPITALE DI RICHIO 24 24 COORDINAMENTO PROMOZIONE E SUPPORTO 24 essere deliberate e sottoscritte entro i termini previsti dalle Disposizioni operative del Fondo e, comunque, non oltre la data di chiusura del portafoglio di mini bond di cui al paragrafo J.2, fatta salva la eventuale proroga ottenuta. Inoltre, le Operazioni di sottoscrizione di mini bond da ricomprendere nel portafoglio non devono prevedere l obbligo di conversione. 3. Le Operazioni di sottoscrizione di mini bond da includere nel portafoglio devono inoltre rispettare le altre condizioni previste al paragrafo C della Parte II delle vigenti Disposizioni operative del Fondo. 4. I soggetti richiedenti devono comunicare la delibera e la sottoscrizione dei mini bond entro i termini previsti dalle Disposizioni operative del Fondo e, comunque, non oltre il termine previsto per la comunicazione della chiusura del portafoglio di mini bond di cui al paragrafo J.2. E) MODALITÀ D INTERVENTO DEL FONDO 1. La garanzia del Fondo è concessa con le modalità e nei limiti previsti dal Decreto mini bond. 2. Non sono ammesse alla garanzia del Fondo le Operazioni di sottoscrizione di mini bond contenute nel portafoglio a favore di soggetti beneficiari finali la cui sede legale e/o la cui sede operativa interessata dall operazione sia ubicata nelle Regioni che, ai sensi dell articolo 18, comma 1), lettera r), del decreto legislativo 31 marzo 1992, n. 112, abbiano limitato, sul proprio territorio, gli interventi del Fondo alla sola controgaranzia di fondi regionali e di consorzi di garanzia fidi. F) PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI GARANZIA SUL PORTAFOGLIO DI MINI BOND 1. La richiesta di garanzia sul portafoglio di mini bond deve essere inoltrata al Gestore del Fondo utilizzando l apposito modulo di richiesta comunicato dal Gestore del Fondo, mediante fax, posta (raccomandata A/R) o posta elettronica certificata. In sede di domanda, i soggetti richiedenti devono indicare la data di chiusura del portafoglio di mini bond e fornire tutte le informazioni tecniche connesse alla operazione di costruzione e gestione del portafoglio di mini bond, comprese quelle utili all applicazione dell innalzamento della copertura del Fondo ai sensi dell art. 8, comma 3, del Decreto mini bond, indicate nel modulo di richiesta comunicato dal Gestore del Fondo. 2. Sono improcedibili e respinte d ufficio dal Gestore del Fondo le richieste di garanzia presentate: su moduli difformi da quello comunicato dal Gestore del Fondo o non sottoscritti con timbro e/o firma autografa del soggetto richiedente; da soggetti richiedenti diversi da quelli di cui al paragrafo C.1. 3. Il Gestore del Fondo assegna alle richieste pervenute un numero di posizione identificativo e comunica ai soggetti richiedenti, mediante fax, posta (raccomandata A/R) o posta elettronica certificata, entro 15 giorni lavorativi dall arrivo delle richieste, il numero di posizione assegnato e il Responsabile dell unità organizzativa competente per l istruttoria, ovvero comunica l improcedibilità. 4. La data considerata ai fini dell assegnazione del numero di posizione identificativo delle

25 DIREZIONE FONDI DI GARANZIA E INTERVENTI PER IL CAPITALE DI RICHIO 25 25 COORDINAMENTO PROMOZIONE E SUPPORTO 25 richieste è quella di arrivo al Gestore del Fondo. La documentazione ricevuta dal Gestore del Fondo dopo le ore 17,00 è considerata pervenuta il primo giorno lavorativo successivo. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo. 5. Il Gestore del Fondo procede, nel rispetto dell ordine cronologico di presentazione delle richieste, alla istruttoria delle stesse, valutando la sussistenza dei requisiti e il rispetto delle previsioni per l accesso alla garanzia del Fondo stabiliti dalle presenti Modalità Operative. 6. Le proposte di delibera relative alle richieste di garanzia del Fondo complete dei dati e delle informazioni previste nel modulo di richiesta comunicato dal Gestore del Fondo sono presentate al Comitato di gestione, nel rispetto dell ordine cronologico di arrivo o di completamento dei medesimi dati e informazioni. Le proposte sono deliberate dal Comitato di gestione entro 45 giorni dalla data di arrivo o di completamento della richiesta. 7. Qualora il Gestore del Fondo, nel corso dell istruttoria, richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell istruttoria stessa, la decorrenza del termine per la delibera del Comitato di gestione si interrompe a far data dalla richiesta di rettifica o integrazione e riprende dalla data in cui pervengono al Gestore i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti. 8. Sono improcedibili e decadono d ufficio le richieste relativamente alle quali i dati richiesti ai sensi del precedente punto 7 non pervengano al Gestore del Fondo entro 3 mesi dalla data di ricezione della richiesta del Gestore del Fondo stesso. 9. Qualora nel corso dell istruttoria della richiesta di ammissione emergano motivi per il rigetto, il Gestore del Fondo applica quanto previsto dall art. 10-bis della legge 4 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. 10. Il Gestore del Fondo comunica ai soggetti richiedenti, mediante fax, posta (raccomandata A/R) o posta elettronica certificata, l ammissione ovvero la non ammissione all intervento del Fondo, con le motivazioni che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del Comitato di gestione. 11. La garanzia del Fondo è concessa nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui al paragrafo A. Il Gestore del Fondo provvede a dare tempestiva comunicazione circa l avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce ai soggetti richiedenti, le cui richieste di garanzia non siano state soddisfatte, la documentazione da essi inviata. G) PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI INCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI SOTTOSCRIZIONE DI MINI BOND NEL PORTAFOGLIO 1. I soggetti richiedenti, a partire dalla data di delibera del Comitato di gestione di ammissione del portafoglio di mini bond di cui al paragrafo F.6 all intervento del Fondo e fino alla data di chiusura del portafoglio di mini bond di cui al paragrafo J.1, possono presentare richiesta di inclusione delle Operazioni di sottoscrizione di mini bond nel portafoglio. 2. Con frequenza settimanale, a partire dalla data di delibera di ammissione del portafoglio di mini bond di cui al paragrafo F.6 all intervento del Fondo, le richieste di inclusione delle Operazioni di sottoscrizione di mini bond nel portafoglio devono essere inoltrate al

26 DIREZIONE FONDI DI GARANZIA E INTERVENTI PER IL CAPITALE DI RICHIO 26 26 COORDINAMENTO PROMOZIONE E SUPPORTO 26 Gestore del Fondo via posta elettronica certificata, mediante la trasmissione di un elenco delle Operazioni di sottoscrizione di mini bond stesse, redatto sulla base del modulo comunicato dal Gestore del Fondo ed elaborato in forma digitale (formato elettronico di testo per importazione ed esportazione in formato tabellare). 3. I soggetti richiedenti comunicano, in sede di richiesta di inclusione delle Operazioni di sottoscrizione di mini bond nel portafoglio, le condizioni economiche applicate ai soggetti beneficiari finali per la concessione delle Operazioni di sottoscrizione di mini bond stesse. 4. I soggetti richiedenti devono altresì comunicare, in sede di richiesta di inclusione delle Operazioni di sottoscrizione di mini bond nel portafoglio, ulteriori informazioni previste dal Piano della trasparenza. 5. Il soggetto richiedente ha l obbligo di acquisire per ogni Operazione di sottoscrizione di mini bond da includere nel portafoglio, prima della presentazione al Gestore del Fondo delle richieste di inclusione, e di conservare l Allegato 4 alle Disposizioni operative del Fondo, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto beneficiario finale e la documentazione sulla cui base ha compilato il modulo di richiesta. Il Gestore del Fondo potrà richiedere in qualunque momento copia della suddetta documentazione e la mancata trasmissione di quanto richiesto può comportare l inefficacia della garanzia. 6. Sono improcedibili e respinte d ufficio dal Gestore del Fondo le richieste di inclusione delle Operazioni di sottoscrizione di mini bond nel portafoglio presentate: attraverso modalità diverse da quelle di cui al precedente paragrafo 2; senza indicazione del portafoglio nel quale le Operazioni di sottoscrizione di mini bond devono essere incluse; senza indicazione del codice fiscale dei soggetti beneficiari finali; a favore di soggetti beneficiari finali non ammissibili ai sensi del paragrafo B. 7. I soggetti richiedenti effettuano la valutazione in ordine alla ammissibilità del soggetto beneficiario finale e dell Operazione di sottoscrizione di mini bond alla garanzia del Fondo di cui alle presenti Modalità Operative, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 8. In particolare, i soggetti richiedenti attestano: a) il possesso, da parte del soggetto beneficiario finale, dei requisiti, soggettivi e oggettivi, previsti dalle vigenti Disposizioni operative del Fondo per l accesso alla garanzia, attraverso la verifica: dei parametri dimensionali di micro, piccola e media impresa di cui all Allegato n. 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008; dell ammissibilità del settore di attività economica in cui opera il soggetto beneficiario finale all intervento del Fondo ; b) la rispondenza delle finalità e caratteristiche dell Operazione di sottoscrizione di mini bond rispetto a quanto previsto dai paragrafi D.2 e D.3; c) il merito di credito del soggetto beneficiario finale, assicurando che, sulla base del sistema di rating interno, per i soggetti richiedenti che applicano il metodo InternaI Rating Based (IRB), ovvero sulla base della valutazione rilasciata da un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito riconosciuta dalla Banca d'italia (ECAI), il soggetto beneficiario finale non presenti, alla data di inclusione dell Operazione di

27 DIREZIONE FONDI DI GARANZIA E INTERVENTI PER IL CAPITALE DI RICHIO 27 27 COORDINAMENTO PROMOZIONE E SUPPORTO 27 sottoscrizione di mini bond, un rating inferiore alla classe "B-" della scala di valutazione Standard's and Poor's. 8. Il Gestore, al ricevimento della richiesta di cui al punto 2, assegna alle Operazioni di sottoscrizione di mini bond un numero di posizione progressivo e svolge le ulteriori attività di valutazione previste dalle vigenti Disposizioni operative del Fondo non riportate al punto 7, ivi compresi la determinazione dell intensità di aiuto di cui al paragrafo J, la verifica in ordine al rispetto del limite di importo massimo garantito dal Fondo per singolo soggetto beneficiario finale nonché delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. 9. La data considerata ai fini dell assegnazione del numero di posizione identificativo delle richieste è quella di arrivo al Gestore del Fondo. La documentazione ricevuta dal Gestore del Fondo dopo le ore 17,00 è considerata pervenuta il primo giorno lavorativo successivo. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo. 10. Le richieste di inclusione delle Operazioni di sottoscrizione di mini bond nel portafoglio complete dei dati e delle informazioni previste dal modulo di richiesta comunicato dal Gestore del Fondo sono istruite nel rispetto dell ordine cronologico di arrivo o di completamento dei medesimi dati e informazioni, qualora il Gestore del Fondo, nel corso dell istruttoria, richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell istruttoria stessa. 11. Sono improcedibili e decadono d ufficio le richieste relativamente alle quali i dati previsti dal modulo di richiesta comunicato dal Gestore del Fondo, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti eventualmente richiesti, non pervengano al Gestore del Fondo entro il termine di 3 mesi dalla data di ricezione della richiesta del Gestore del Fondo stesso. 12. Qualora, nel corso dell istruttoria della richiesta, emergano motivi per il rigetto, il Gestore del Fondo applica quanto previsto dall art. 10-bis della legge 4 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. 13. Svolte le attività di cui al paragrafo 8, entro 1 mese dall arrivo della richiesta o dal suo completamento, il Gestore comunica al soggetto richiedente, in forma scritta (fax, posta raccomandata A/R - o posta elettronica certificata) e ai soggetti beneficiari finali (attraverso posta elettronica certificata) il numero di posizione assegnato, l ammissione ovvero la non ammissione all inclusione dell Operazione di sottoscrizione di mini bond nel portafoglio, con le motivazioni che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, l intensità di aiuto di cui al paragrafo H ed i riferimenti del responsabile dell unità organizzativa competente. 14. Nella comunicazione ai soggetti beneficiari finali sono esplicitamente richiamati gli obblighi a carico degli stessi per la verifica della realizzazione degli Investimenti di cui al paragrafo F.7 delle vigenti Disposizioni operative del Fondo. 15. L elenco delle Operazioni di sottoscrizione di mini bond ammesse all inclusione nel portafoglio viene portato a conoscenza del Comitato di gestione con frequenza mensile a partire dalla data di delibera di ammissione del portafoglio di mini bond di cui al paragrafo F.6 all intervento del Fondo. 16. L ammissione all inclusione dell Operazione di sottoscrizione di mini bond nel portafoglio è soggetta alla vigente normativa antimafia. L acquisizione delle informazioni previste dalla suddetta normativa sulla materia è regolamentata in apposita circolare del Gestore