QUADRO NORMATIVO PER LE RETI



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1 QUADRO NORMATIVO PER LE RETI ELETTRICHE DI DISTRIBUZIONE GESTITE DA ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. 1.1 INTRODUZIONE Nel presente capitolo verrà illustrato per grandi linee il quadro normativo Italiano che influenza le modalità di gestione delle reti di distribuzione dell energia elettrica (par. 1.2). La conoscenza delle regole da rispettare al fine di una corretta connessione degli utenti, produttori di energia elettrica e non, alle reti di distribuzione dell energia elettrica è di basilare importanza per poter affrontare le problematiche sviluppate nei capitoli successivi. Per poter definire lo scenario tecnico, è indispensabile conoscere quali siano gli schemi degli impianti, quali siano le protezioni da installare e quali le caratteristiche costruttive che tali dispositivi debbano possedere. Come previsto dalla Legge n. 481/95 1, il settore dell industria elettrica è sottoposto 1 Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, 14 Novembre 1995. 1-1

all Autorità per l Energia Elettrica e il Gas 2, la cui attività di controllo si esplica nell emanazione di Direttive volte alla determinazione delle tariffe, dei livelli di qualità dei servizi e delle condizioni tecnico-economiche di accesso e interconnessione alle reti. A queste si aggiungono le norme tecniche emanate dal CEI ed i documenti di unificazione e regolamentazione interna emanati dagli enti gestori della distribuzione elettrica 3. Nel presente lavoro di tesi si prenderanno in esame le reti gestite da Enel, il maggiore distributore attualmente operante in Italia (par. 1.3). 1.2 UN QUADRO NORMATIVO IN EVOLUZIONE In Italia, con la Legge n. 481/95, il 14 novembre 1995 fu istituita l Autorità per l Energia Elettrica e il Gas 4 (AEEG). Scopo dell AEEG è quello di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, di seguito denominati "servizi" nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo. 5 Compito dell AEEG è pure quello di dettare le condizioni tecnico-economiche per la connessione degli utenti alla rete di distribuzione. Nel 2002 viene emessa la Delibera 50/02 6 ; in essa, per definire quali siano le reti per le quali i gestori abbiano l obbligo di connessione di terzi, si fa riferimento al Decreto 2 Istituita con funzioni di regolazione e di controllo dei settori dell energia elettrica e del gas. 3 Un esempio di tali documenti sono le DK emanate da ENEL Distribuzione. 4 Istituita con funzioni di regolazione e di controllo dei settori dell energia elettrica e del gas. 5 Legge 481/95, articolo 1.1 6 Condizioni per l erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kv i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi 1-2

Legislativo n. 79/99 7. Nell allegato 1 di tale delibera vengono così definiti i seguenti impianti: impianto per la connessione: insieme degli impianti necessari per la connessione alla rete di un impianto elettrico che risulta dedicato alla medesima connessione ; impianto di rete per la connessione: porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi ; impianto di utenza per la connessione: porzione di impianto per la connessione, la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del soggetto richiedente la connessione ; L immissione di tale Decreto ha lo scopo di redigere delle linee guida alle quali sia i gestori delle reti che i soggetti richiedenti la connessione sono tenuti ad attenersi. Nel 2003 viene emessa la Direttiva Europea 2003/54/CE 8 il cui scopo è quello di fornire delle norme comuni per il mercato interno dell energia elettrica, ponendosi l obiettivo di estendere l accesso al libero mercato ad un numero sempre maggiore di soggetti. Scopo di tale Direttiva è anche quello di definire il ruolo e la figura del gestore del sistema di distribuzione il quale viene visto come l ente cui è affidata la responsabilità di garantire il funzionamento della rete di distribuzione in maniera efficiente ed affidabile. Inoltre, l articolo 14, comma 7, afferma che: il gestore del sistema di distribuzione, in fase di pianificazione dello sviluppo del sistema, deve prendere in considerazione misure di efficienza energetica/gestione della domanda e/o generazione distribuita che possono supplire alla necessità di incrementare o sostituire la capacità. 7 Definizioni presenti nell articolo 3, comma 1 e nell articolo 9, comma 1. 8 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/Ce 1-3

Nel 2004 con la Delibera 136/04 9, l AEEG ha ritenuto opportuno avviare un procedimento ai fini della formazione di provvedimenti in materia di condizioni tecnico-economiche di accesso alle reti di distribuzione. Con tale Delibera l AEEG ha, inoltre, reputato necessario che ai fini dello svolgimento dell'attività preparatoria delle decisioni conclusive: a. siano costituiti gruppi di lavoro con la partecipazione dei soggetti interessati e di formazioni associative che ne rappresentino gli interessi, e che si tenga conto di eventuali apporti provenienti da altre amministrazioni pubbliche e delle relative esigenze di coordinamento; b. possano essere coinvolti organismi tecnici di normazione impiantistica e società che svolgono ricerca di sistema nel settore elettrico, al fine della predisposizione di osservazioni e proposte. In ottemperanza a quanto disposto, in data 1 ottobre 2004 gli Uffici dell Autorità hanno costituito un tavolo di confronto tecnico composto da rappresentati della medesima Autorità, delle imprese di distribuzione, della società Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A., nonché dai rappresentanti di numerose associazioni tecniche di produttori e di consumatori. E stato così possibile analizzare le regole tecniche per la connessione alle reti di distribuzione dell energia elettrica che già, sia precedentemente all introduzione nell ordinamento nazionale del Decreto Legislativo n. 79/99, che in seguito, le imprese distributrici hanno elaborato e adottato. L analisi di dette regole ha messo in risalto numerosi aspetti, riguardanti l erogazione del servizio di connessione alle reti di distribuzione, che rispondono a criteri assunti in via discrezionale da parte delle imprese distributrici. Dal lavoro svolto all interno dei gruppi di lavoro è stato possibile notare che tali regole necessitavano di essere analizzate alla luce di un percorso teso a garantire l accesso alle reti basato su regole trasparenti e non discriminatorie. 9 AEEG, Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 ed all articolo 9 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 in materia di condizioni tecnico-economiche di accesso alle reti di distribuzione di energia elettrica, 29 Luglio 2004. 1-4

Inoltre, sempre secondo quanto disposto con la Delibera 136/04, l AEEG ha provveduto al coinvolgimento del CEI al fine della redazione di una norma tecnica in tema di connessioni alle reti di distribuzione dell energia elettrica in media tensione (MT) e alta tensione (AT); il CEI ha risposto a tali esigenze divulgando delle nuove edizioni riguardanti alcune delle norme. Basti, per esempio, pensare alle nuove edizioni della CEI 11-20 10 e CEI 11-35 11. Altro aspetto importante, al fine di una migliore gestione delle reti, è la definizione degli standard di qualità che le stesse devono garantire, ed è proprio per questo che con la Delibera 4/04 12 si tenta di porre delle regole al fine di ottenere una migliore continuità e qualità del servizio. L imposizione di tali regole introduce un meccanismo di premi e penali con obiettivi che vengono ad essere modificati anno dopo anno fino allo scadere del cosiddetto periodo di regolazione. I punti salienti di tale delibera sono: Obbligo di registrazione delle interruzioni, differenziandole in interruzioni lunghe (interruzione di durata superiore tre minuti) e brevi (interruzione di durata superiore a un secondo e non superiore a tre minuti) 13 ; Obbligo di pubblicare gli indicatori di continuità, riportando, con riferimento ad ogni interruzione lunga 14 : a) l origine dell interruzione; b) l eventuale attestazione dell avvenuto preavviso; c) la causa dell interruzione; d) la data, l ora e il minuto di inizio dell interruzione; e) il numero e l elenco dei clienti AT coinvolti nell interruzione; f) la durata dell interruzione per ciascun cliente AT coinvolto nell interruzione; 10 CEI 11-20, ed. V1, Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria, 2004. 11 CEI 11-35.ed. II, Guida per l esecuzione di cabine elettriche MT/BT del cliente/utente finale. 12 AEEG Delibera n. 4/04: Testo integrato delle disposizioni dell Autorità per l energia elettrica e il gas in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007. 13 Per la definizione delle interruzioni si fa riferimento all Allegato A, Articolo 1, della Delibera n. 4/04. 14 AEEG Delibera n. 4/04, Allegato A, art. 4.2. 1-5

g) il numero e l elenco dei clienti MT coinvolti nell interruzione, distinti per grado di concentrazione; h) la durata dell interruzione per ciascun cliente MT coinvolto nell interruzione, distinti per grado di concentrazione; i) il numero di clienti BT coinvolti nell interruzione, distinti per grado di concentrazione; j) la durata dell interruzione per ogni gruppo di clienti BT progressivamente rialimentato e il numero di clienti di ogni gruppo di clienti BT progressivamente rialimentato, distinti per grado di concentrazione; k) la data, l ora e il minuto di fine dell interruzione per tutti i clienti coinvolti dall interruzione. Obbligo di pubblicare gli indicatori di continuità, riportando, con riferimento ad ogni interruzione breve 15 : a) l origine dell interruzione; b) la causa dell interruzione; c) la data, l ora e il minuto di inizio dell interruzione; d) il numero e l elenco dei clienti AT coinvolti nell interruzione; e) il numero e l elenco dei clienti MT coinvolti nell interruzione, distinti per grado di concentrazione; f) il numero di clienti BT coinvolti nell interruzione, distinti per grado di concentrazione; g) la data, l ora e il minuto di fine dell interruzione per tutti i clienti coinvolti dall interruzione. L attuale regolazione fissata 16, per il numero di interruzioni dei clienti MT, è: a) 3 interruzioni senza preavviso lunga/anno (per luoghi ad alta concentrazione di utenze); 15 AEEG Delibera n. 4/04, Allegato A, art. 4.3; 16 Tale parametro è oggetto di revisione e/o conferma in funzione di vari aspetti tecnico-economici valutati annualmente dall AEEG. 1-6

b) 4 interruzioni senza preavviso lunga/anno (per luoghi a media concentrazione) c) 5 interruzioni senza preavviso lunga/anno (per luoghi a bassa concentrazione) Sono escluse da tale elenco le interruzioni dovute a: 1. Interruzioni originate sulla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN); 2. Interruzioni originate sulla rete AT (solo per clienti MT); 3. Blackout di trasmissione e distacchi programmati (PESSE). Le penalità a cui si è accennato nell elenco precedente vengono inflitte alle imprese distributrici qualora gli standard di continuità non vengano rispettati. Al fine di misurare la qualità del servizio realmente percepita dagli utenti, a partire dal 2005 gli indicatori riguardanti la durata delle interruzioni sono stati ridefiniti prendendo in considerazione anche dei parametri che facciano riferimento alle interruzioni dovute a cause esterne e di forza maggiore. I clienti peggio serviti di qualsiasi potenza, aventi impianti conformi con i requisiti fissati dall Autorità e che abbiano inviato all impresa distributrice la dichiarazione di adeguatezza, hanno diritto agli indennizzi automatici. 1.3 ATTUAZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DA PARTE DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. Le società di distribuzione dell energia elettrica hanno reagito ai cambiamenti richiesti, sia dal punto di vista burocratico, che tecnico pubblicando delle regole alle quali i clienti devono attenersi. Enel ha prontamente reagito modificando parecchie delle DK 17 che regolarizzano i requisiti tecnici che gli utenti devono possedere. Di particolare interesse risultano essere le modifiche apportate alla DK5600, DK5740, DK4451 e DK4452. 17 Le DK sono i documenti, redatti e pubblicati da ENEL Distribuzione, contenenti le regole inerenti gli impianti da essa gestiti nonché gli impianti ad essi connessi. 1-7

Nella DK5600 18, modificata nel Marzo del 2004, sono presenti le prescrizioni aventi lo scopo di definire i criteri e le modalità per la connessione dei clienti alla rete MT di Enel Distribuzione. Le prescrizioni contenute in tale documento devono essere applicate: integralmente ai nuovi allacciamenti e in occasione del rifacimento di impianti esistenti; limitatamente al sistema di protezione, in occasione del cambiamento di esercizio della rete MT su cui è allacciato un cliente esistente, da neutro isolato a neutro collegato a terra tramite impedenza; limitatamente alla misura dell energia e relativo locale, per tutti i clienti dotati di gruppi di misura elettronici. Nella DK5740 19, modificata nel Febbraio 2005, sono presenti le prescrizioni aventi lo scopo di definire i criteri e le modalità di allacciamento degli impianti di produzione alla rete MT di ENEL Distribuzione, al fine di garantire il corretto esercizio del regime di parallelo e di consentire ad ENEL Distribuzione il mantenimento dei livelli di qualità del servizio fornito a tutti i Clienti. Le prescrizioni si applicano ai casi di nuovi allacciamenti alla rete di MT di impianti di produzione statici e rotanti, così come definiti nella norma CEI 11-20, o di modifica di impianti esistenti. Nella DK4451 20, aggiornata nel Marzo 2005, sono indicati, per le reti MT, i concetti base seguiti nello stabilire le prescrizioni per i criteri di impiego e taratura delle protezioni e degli automatismi ad esse associati; in essa vengono esaminate le protezioni da installare nel caso di reti esercite sia con neutro isolato che compensato. Nella DK4452 21, modificata nell ottobre 2004, sono presenti le prescrizioni che hanno lo scopo di descrivere la taratura delle protezioni e degli automatismi ad esse associati. 18 DK5600 ed. IV, Criteri di allacciamento di clienti alla rete MT della distribuzione. 19 DK5740, ed. II, Criteri di allacciamento di impianti di produzione alla rete MT di Enel Distribuzione. 20 DK4451, ed. 2.1, Criteri di protezione della rete MT di distribuzione. 21 DK4452, ed. V, Taratura dei dispositivi per la rete MT. 1-8