REPUBBLICA ITALIANA. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) ha pronunciato la presente ORDINANZA

Documenti analoghi
Loris Renato Colombo. SNALS BERGAMO MAIL: sito

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 21 di A.P. del 2018, proposto dal

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 5475 del 2015, proposto da:

Frazionamento dell appalto in lotti, partecipazione e concorrenza

ha pronunciato la presente

Niente informativa interdittiva antimafia per lavoratori con precedenti penali

N /2016 REG.PROV.CAU. N /2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

sul ricorso numero di registro generale 4653 del 2017, proposto da:

H Consiglio di Stato in sede giurisdizioni ale

sul ricorso numero di registro generale 10/2017 dell Adunanza Plenaria, proposto da:

ha pronunciato la presente

Esame avvocato, plagio, annullamento prove

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

contro nei confronti di ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) SENTENZA

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 6769 del 2018, proposto da

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ORDINANZA

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 7368 del 2015, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) SENTENZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima) ORDINANZA

Scritto da Valentina Magnano Sabato 07 Maggio :51 - Ultimo aggiornamento Lunedì 09 Maggio :57

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 8023 del 2014, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 4602 del 2018, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

E illegittima la revisione della patente di guida in assenza della comunicazione di decurtazione punti

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per la riforma

ha pronunciato la presente

contro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 7172 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 145 del 2019, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 379 del 2015, proposto da:

ha pronunciato la presente

STUDIO LEGALE DI GIUNTA Via Antonello da Messina 67, Viagrande (CT)

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 746 del 2012, proposto da:

CONSIGLIO DI STATO ORDINANZA DEL 13 DICEMBRE 2018 N.6094:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 4892 del 2016, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quarta) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente


R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ORDINANZA

contro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale del 2015, proposto da:

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA. contro. per l'annullamento

sul ricorso numero di registro generale 9608 del 2012, proposto da:

ha pronunciato la presente

ISSN Pubblicato dal 12/01/2016

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

sul ricorso numero di registro generale del 2018, proposto da

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

contro per la riforma

ha pronunciato la presente

Ordinanza n del 11 maggio 2012 Consiglio di Stato

sul ricorso numero di registro generale 630 del 2018, proposto da:

12 Marzo 2014 N. 1031

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

Alloggi popolari: nessuna tutela per l'occupante abusivo. Neppure se si tratta di madre con figli minori

Ordinanza TAR Lazio sezione terza, n. 7665_2016

sul ricorso numero di registro generale 2726 del 2017, proposto da:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. (Sezione Seconda)

sul ricorso numero di registro generale 9410 del 2013, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 249 del 2017, proposto da:

."r F \ - _. #4I *Ii. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8777 del 2016, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 7401 del 2015, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA.

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di contro nei confronti di per la riforma

Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ORDINANZA

Esame di avvocato, ricorsi giurisdizionali e competenza

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 793 del 2014, proposto da:

e con l'intervento di

sul ricorso numero di registro generale 3168 del 2010, proposto da:

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

Consiglio di Stato sez. VI 26/1/2015 n. 337

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

Revoca attestazione SOA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Prima) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 8970 del 2017, proposto da:

Transcript:

REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 22 di A.P. del 2015, proposto da: Stefania Bolzonella, Rosalba Pannia, Debora Altamura, Federica Poletto, Claudia Putzu, Adriana De Cicco, Fadua Mouhaimed, Cinzia Fortunato, Erminia Carpio, Giorgia Manzo, Rosaria Pagliuca, Denise Del Santo, Elisa Fontana, Sara Ferrari, Carolina Accomando, Antonella Chiodi, Arianna Rigon, Roberta Tiscia, Irene Pintus, Assunta Incoronata Scarfato, Vincenza Scarfato, Daniela Durante, Maria Teresa Raia, rappresentati e difesi dagli avvocati Filippo Aiello, Francesco Americo, Valentina Piraino, con domicilio eletto presso l avvocato Filippo Aiello in Roma, Via Cosseria n. 2; contro Ministero dell'istruzione dell'università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall'avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12; nei confronti di Elisa Alessi, Francesca Centomo, Patrizia Baldino, Antonella Di Domenico, Filomena Santoro, Elisa Pioggia, Oriana Musella, Laura Onorato, Valentina Merola, Antonietta Russo, Veronica Atzeni, Pamela Murgia, Anna Viviano,

Alessandra Sparacino, Frida Randazzo, Rosanna Tedesco, Annamaria Tropeano, Vittoria Zangari, Maria Cozzolino, Anna Zonca, Lara Leghissa, Mirka Gasparini, Vincenza Ascione; e con l'intervento di con l intervento ad adiuvandum: Piera Natascia Furnieri, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Galleano e Vincenzo De Michele, con domicilio eletto presso Sergio Galleano in Roma, Via Germanico, 172; Bruccola Valeria, nella qualità di legale rappresentante della associazione Adida, rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Cantelli, Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio eletto presso Michele Bonetti in Roma, Via San Tommaso D'Aquino 47; Francesca Bertolini, rappresentata e difesa dagli avvocati Santi Delia, Umberto Cantelli e Michele Bonetti, con domicilio eletto presso l avvocato Umberto Cantelli in Roma, Via S. Tommaso D'Aquino 47; Rosa Sigillò, rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Cantelli, Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio eletto presso Umberto Cantelli in Roma, Via S. Tommaso D'Aquino 47; Maria Luisa Alivernini, rappresentata e difesa dagli avvocati Isetta Barsanti Mauceri e Francesco Americo, con domicilio eletto presso Francesco Americo in Roma, Via Cosseria 2; Cristina Mazzeschi, rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso De Grandis, con domicilio eletto presso Francesco Americo in Roma, Via Cosseria 2; Annalisa Zancanaro + altri 1080 soggetti, rappresentati e difesi dall'avvocato Dino Caudullo, con domicilio eletto presso Santi Dario Tomaselli in Roma, viale Liegi, 35/B; per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 3814/2015, resa tra le parti, concernente aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valevole per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017; Visto l'art. 62 cod. proc. amm; Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione dell'università e della Ricerca; Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado; vista l ordinanza cautelare della sesta Sezione 2 dicembre 2015 n. 5352 con cui è stata accolta l istanza cautelare con effetti temporalmente limitati fino all odierna pronuncia cautelare di questa Adunanza plenaria; Vista l ordinanza 28 dicembre 2015 n.5861 della sesta Sezione, con la quale è stata rimessa a questa Adunanza plenaria la decisione definitiva sull appello cautelare; Viste le memorie difensive; Relatore, nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2016, il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Aiello, Americo, Piraino, De Grandis, Barsanti, Mauceri, Cantelli, Bonetti, Delia, Galleano, De Michele, e Caudullo e gli avvocati dello Stato Pizzi e Amorizzi; Considerato che non appare opportuno discostarsi, ai limitati fini cautelari, dall orientamento già espresso dalla Sezione sesta nelle sentenze citate nella ordinanza di rimessione (cfr. per tutte sentenza n.1973 del 2015) e in numerose altre pronunce cautelari, secondo cui i soggetti muniti di diploma magistrale conseguito entro l anno 2001/2002 hanno titolo ad essere inseriti nelle GAE;

considerato, pertanto, che va accolta la istanza cautelare degli originari ricorrenti con esclusione, quindi, degli interventori - volta al provvisorio inserimento nelle GAE, in attesa della definizione del merito della causa dinanzi al giudice di primo grado; considerato che, ai fini del danno da ritardo, appare preminente l interesse fatto valere dagli originari ricorrenti ad essere immessi nelle GAE rispetto all interesse contrario dell Amministrazione scolastica, che non ha evidenziato un pregiudizio grave conseguente a dette integrazioni, disposte soltanto a titolo cautelare ( fatto salvo l esito del giudizio di merito); considerato, quanto alle spese di lite della presente fase cautelare, che le stesse possono essere compensate tra le parti, tenuto conto delle non univoche decisioni assunte dalla giurisprudenza amministrativa in materia; P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) accoglie l'appello (Ricorso numero: 9102/2015) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado, ai soli fini della ammissione con riserva nelle GAE degli originari ricorrenti. Spese del presente grado di giudizio cautelare compensate. Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm. La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma,nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2016, con l'intervento dei magistrati: Alessandro Pajno, Presidente Filippo Patroni Griffi, Presidente

Sergio Santoro, Presidente Giuseppe Severini, Presidente Luigi Maruotti, Presidente Carlo Deodato, Consigliere Nicola Russo, Consigliere Sandro Aureli, Consigliere Roberto Giovagnoli, Consigliere Manfredo Atzeni, Consigliere Raffaele Greco, Consigliere Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 27/04/2016