COMUNE DI GENAZZANO PROVINCIA DI ROMA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Oggetto: DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI E PER LA STIPULAZIONE DELLA RELATIVO CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO PER LOCULI E OSSARI. ORIGINALE N. 47 Data 13/10/2009 L'anno duemilanove, addì tredici del mese di Ottobre alle ore 09:00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: Componenti Carica politica Presente Assente ASCENZI FABIO Sindaco X CECCOBELLI MAURIZIO Assessore X DI MARCO GIULIO Assessore X MILANA AUGUSTO Assessore X MORELLI RAFFAELE Assessore X SCHIAVELLA PAOLO Assessore X ANTONELLI ELENA Assessore X Totale n. 7 n. 0 Con l'assistenza del Segretario del Comune DOTT.SSA PAOLA SBROZZI. Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri: p Il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE Data, lì 08/10/2009 Firma GUSTAVO LUCCI p Il responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere Data, lì Firma NATALE BEZZI
Visto il D.P.R. 10.09.1990 n. 285 concernente l'approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria; Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 dell' 11.01.2006, con la quale è stato approvato il regolamento di Polizia Mortuaria del comune di Genazzano; Visti altresì: - la Circolare esplicativa al Regolamento di Polizia Mortuaria N. 24 del 24.06.1993. - la Legge n.130 del 30.03.2001 - la Legge n.26 del 28.02.2001 di conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 27.12.2000 n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti Locali, la quale all'art. 1 comma 7-bis, stabilisce che i servizi di cremazione, di inumazione in campo comune, di esumazione ordinaria sono da intendersi a pagamento, salvo nel caso di salme di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.. Considerato che l'attuale sistema di stipulazione dei contratti di concessione in uso cimiteriale, mediate atto pubblico amministrativo, comporta oneri elevati per i cittadini e costi per l'amministrazione relativi alla gestione delle pratiche di registrazione presso l'agenzia delle Entrate che ha sede a Palestrina; Ritenuto che la forma della scrittura privata non autenticata consente di contenere e/o limitare i costi a carico dei cittadini; Dato atto quindi che i contratti aventi ad oggetto le concessioni cimiteriali, redatti nella forma della scrittura privata, non dovranno essere trascritti nel repertorio dei Contratti e verranno registrati in apposito registro riportante numero progressivo e data di sottoscrizione; Considerato che ai sensi del DPR 131/86 Testo Unico in materia di imposta di registro, della risoluzione del Ministero delle Finanze n. 128 del 17/07/1996, le scritture private non autenticate aventi ad oggetto concessioni di loculi cimiteriali, in base al valore del costo di concessione, non saranno sottoposte ad obbligo di registrazione presso l'agenzia delle Entrate, mentre le concessioni di aree, in ragione del loro valore, rientrando nella casistica indicata dal Ministero delle finanze, superando la misura fissa di registrazione prevista dal DPR 131/86, saranno sottoposte ad obbligo di registrazione; Visto il Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali, di cui al Decreto Legislativo n. 267/2000; Attesa la propria competenza; Con voti unanimi espressi nei modi di legge, D E L I B E R A Per le motivazioni espresse in premessa e che qui vengono richiamate: Di stabilire che l'atto di concessione in uso cimiteriale per loculi e ossari sarà
redatto in forma di scrittura privata non autenticata a cura dell'ufficio Tecnico, che procederà alla sottoscrizione da parte del Responsabile incaricato e alla consegna di copia al concessionario; Di dare atto pertanto che i contratti aventi ad oggetto le concessioni cimiteriali di loculi e ossari non dovranno essere trascritti nel repertorio dei contratti, verranno registrati in apposito registro riportante numero progressivo e data di sottoscrizione e non saranno sottoposti ad obbligo di registrazione; Di dare atto che le concessioni di aree, in ragione del loro valore, rientrando nella casistica indicata dal Ministero delle Finanze e, poiché ai sensi del DPR 131/86 testo unico in materia di imposta di registro superano la misura fissa di registrazione, saranno sottoposte all'obbligo di registrazione; Di approvare l'allegato schema di contratto redatto in conformità a quanto sopra indicato. Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva e separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. n. 267/2000.
Letto approvato e sottoscritto: Il Sindaco ( FABIO ASCENZI ) Il Segretario Comunale Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio ATTESTA - che la presente deliberazione N. 47 del 13/10/2009 con oggetto: DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI E PER LA STIPULAZIONE DELLA RELATIVO CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO PER LOCULI E OSSARI. p viene affissa all'albo Pretorio Comunale il giorno 15/10/2009, per rimanervi quindici giorni consecutivi (ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T. U. 267/2000); p è stata comunicata ai sigg. capigruppo consiliari nell'elenco prot. n. 7692 in data 15/10/2009, (ai sensi dell'art. 125 del T. U. 267/2000); Genazzano, lì 15/10/2009 Il SegretarioComunale La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/10/2009. p decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, (art.134, comma 4, del T.U. 267/2000); p Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del T.U. 267/2000); p è stata affissa all'albo Pretorio Comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 15/10/2009 al 30/10/2009. Genazzano, lì Il SegretarioComunale