Milano 29 novembre 2017 Locazioni brevi Case per Vacanze Bed&Breakfast Avv. Simona Cantoni. AVV. SIMONA CANTONI, Como

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Milano 29 novembre 2017 Locazioni brevi Case per Vacanze Bed&Breakfast Avv. Simona Cantoni

RIFERIMENTI NORMATIVI Legge Reg Lombardia n.27 del 01.08.2015 (modificata dalla L. Reg 2/2016) Regolamento Regionale n. 27 del 08.07.2017 (testo coordinato del regolamento regionale n. 7 del 05/08/2016 e del Dgr 30/06/2017) Decreto Reg. Lombardia n. 4275 del 16.05.2016 approvazione degli schemi di comunicazione per chi offre alloggio in case e appartamenti per vacanze (revoca Ddg 06.05.2016) Legge 431/1998 e Codice Civile CODICE DEL TURISMO D. Lgs. 23.05.1979

COSA SI INTENDE PER BED & BREAKFAST? In base alla normativa della Regione Lombardia il B&B è una delle forme di strutture ricettive non alberghiera ed è disciplinata dall' art. 29 della L. Reg. 27/2015 I BED & BREAKFAST sono le attività a conduzione familiare svolte in forma non imprenditoriale da chi, in maniera non continuativa, fornisce alloggio e prima colazione in non più di quattro camere con un massimo di dodici posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi compresa l'eventuale presenza di collaboratori domestici della famiglia. L'attività deve essere esercitata al numero civico di residenza anagrafica del titolare, ivi comprese le pertinenze e deve osservare un periodo di interruzione dell'attività non inferiore a novanta giorni anche non continuativi. Ogni periodo di interruzione dell'attività deve essere comunicato preventivamente alla provincia competente per territorio o alla Città metropolitana di Milano. L'esercizio dell'attività di bed & breakfast, secondo quanto previsto dalla normativa statale, non necessita d'iscrizione nel registro delle imprese e di apertura di partita IVA.

Caratteristiche essenziali: fornire alloggio e prima colazione è svolta in forma non imprenditoriale (non necessaria iscrizione CCIAA, partita IVA e relativi adempimenti) e non continuativa è un attività a conduzione familiare il titolare può avvalersi di collaboratori domestici e familiari l' attività deve essere svolta nel luogo di residenza anagrafica del titolare max 4 camere max 12 posti letto deve esporre all' esterno della struttura apposito contrassegno identificativo (vd Reg. Regionale art.9)

DOTAZIONI E STANDARD QUALITATIVI MINIMI B&B Art 6 Reg. Regionale standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie dei bed & breakfast I locali destinati all esercizio di bed & breakfast possiedono i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione, e offrono i servizi, nonché possiedono gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie di cui all allegato E del presente regolamento. Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare la camera da letto ed i servizi destinati in via esclusiva alla famiglia o ad altro ospite. Per la preparazione della prima colazione agli alloggiati nell ambito dell attività di bed and breakfast è necessario che il titolare adempia agli obblighi previsti dal regolamento (CE) 852/2004 compresi il possesso dei relativi requisiti igienico sanitari, la formazione HACCP e la redazione di un piano di autocontrollo e che, all atto di presentazione della SCIA, compili la sezione relativa alle attività economiche in campo alimentare. Se il titolare dell attività di bed & breakfast ha ottemperato a quanto previsto al comma 3 anche i collaboratori che fanno parte dell organizzazione familiare e gli eventuali collaboratori domestici, previa formazione HACCP, possono preparare la prima colazione. In difetto di quanto previsto ai commi 3 e 4 del presente articolo la somministrazione della prima colazione dovrà avvenire solo mediante messa a disposizione dell ospite di alimenti preconfezionati o tramite convenzione con imprese alimentari registrate e con bevande calde e fredde servite in modalità self service. Nella struttura ricettiva, è situato lo spazio comune per la lettura, per l intrattenimento ed altri usi polivalenti, nonché per la consumazione della prima colazione.

COSA SI INTENDE PER FORESTERIA LOMBARDA? In base alla normativa della Regione Lombardia la Foresteria lombarda è una delle forme di strutture ricettive non alberghiera e corrisponde a quella che la previgente normativa denominava AFFITTACAMERE ed è disciplinata dall' art. 27 della L. Reg. 27/2015 Le FORESTERIE LOMBARDE sono strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale, in non più di sei camere, con un massimo di quattordici posti letto da chi, anche in un immobile diverso da quello di residenza, fornisce alloggio ed eventuali servizi complementari, compresa la somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente per le persone alloggiate, nel rispetto del regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari).

Caratteristiche essenziali: fornire alloggio ed eventuali servizi complementari è svolta in forma imprenditoriale ( iscrizione CCIAA, partita IVA e relativi adempimenti) può avvalersi di personale dipendente l'attività può essere svolta sia nell' abitazione del titolare sia in altre strutture di cui abbia la disponibilità attività professionale e continuativa (se interruzione max 6 mesi va comunicata) max 6 camere max 14 posti letto deve esporre all' esterno della struttura apposito contrassegno identificativo (vd Reg. Regionale art.9)

SERVIZI DOTAZIONI E STANDARD QUALITATIVI MINIMI FORESTERIA LOMBARDA Art. 4 Regolamento Regionale (Servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie delle foresterie lombarde) 1. I locali destinati all esercizio di foresteria lombarda possiedono le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie previste per i locali di civile abitazione e offrono i servizi, nonché possiedono gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie di cui all allegato C del presente regolamento. 2. Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare la camera da letto ed i servizi destinati in via esclusiva alla famiglia o ad altro ospite. 3. Ai fini della promozione e della commercializzazione dell offerta di alloggi delle foresterie lombarde, colui che esercita l attività di affittacamere alla data di entrata in vigore della l.r. 27/2015, può continuare ad utilizzare tale denominazione solo in aggiunta a quella di foresteria lombarda, fatto salvo l obbligo di adeguamento di cui all art. 11 comma 2. 4. Ai fini della promozione e della commercializzazione dell offerta di alloggi, le foresterie lombarde possono promuoversi anche con il termine di affittacamere, purché in affiancamento a quello di foresterie lombarde.»

DIFFERENZE TRA B&B e FORESTERIA LOMBARDA BED AND BREAKFAST L attività è svolta da privati che avvalgono della normale organizzazione familiare FORESTERIA L attività è svolta da imprenditori che si avvalgono di personale dipendente o collaboratori L attività è svolta nell abitazione privata del titolare L attività può essere svolta sia nella abitazione privata dell imprenditore sia in altre strutture di proprietà L attività è considerata saltuaria e non professionale L attività è stabile e continuativa, soggetta a iscrizione alla Camera di Commercio e al regime IVA Viene offerto esclusivamente servizio di alloggio e prima colazione Viene offerto servizio di alloggio e prima colazione nonché eventuali servizi aggiuntivi (quali, ad esempio, la ristorazione, il noleggio biciclette, la vendita di souvenir o di libri dedicati al turismo locale per i clienti)

PRESENTAZIONE DELLA SCIA Ai sensi dell art. 39, comma 1 L.R. 27/2015, chiunque intraprende un attività ricettiva alberghiera e non alberghiera, nonché chiunque utilizza e pubblicizza, anche on line, una delle denominazioni di cui all articolo 18, commi 3 e 4, e dell articolo 19, comma 5, senza avere presentato la SCIA o la comunicazione di cui all articolo 38, comma 1, incorre nella sanzione amministrativa da Euro 2.000,00 a Euro 20.000,00. COME SI PRESENTA: Accedendo al sito www.impresainungiorno.gov.it previa registrazione si procede alla compilazione dei moduli e allegati e all' invio

COSA SI INTENDE PER CAV (CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE)? In base alla normativa della Regione Lombardia la CAV è una delle forme di strutture ricettive non alberghiera se ha meno di 7 camere o appartamenti ed è disciplinata dall' art. 26 della L. Reg. 27/2015 Le CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE sono strutture ricettive gestite in modo unitario e organizzate per fornire alloggio e eventualmente servizi complementari, in unità abitative, o parti di esse, con destinazione residenziale, composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari. Rientrano in tale tipologia anche gli alloggi dati in locazione per finalità turistiche per una durata non superiore ai 30gg ai sensi della L431/98.

Le case e gli appartamenti per vacanze possono essere gestiti: in forma imprenditoriale; in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino a un massimo di tre unità abitative e svolgono l'attività in maniera non continuativa, osservando a tal fine un periodo di interruzione dell attività non inferiore a novanta giorni all anno, anche non continuativi. Le case e appartamenti per vacanze mantengono la destinazione urbanistica residenziale e devono possedere i requisiti igienicosanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione.

Caratteristiche essenziali: fornire alloggio ed eventuali servizi complementari unità abitative arredate e dotate di servizi igienici e cucina può essere svolta in forma non imprenditoriale (in tal caso non necessaria iscrizione CCIAA, partita IVA e relativi adempimenti) per max 3 unità abitative e attività non continuativa(min 90 gg sospensione); in tal caso non può avvalersi di dipendenti che non siano collaboratori domestici del titolare. può essere svolta anche in forma imprenditoriale (CCIAA, P.I.) anche con dipendenti fino a max 6 appartamenti.

SERVIZI, DOTAZIONI E STANDARD QUALITATIVI MINIMI CAV art 3 Regolamento Regionale- standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie delle CAV Le case e appartamenti per vacanze possiedono i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione, e offrono i servizi, nonché possiedono gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie di cui all allegato B del presente regolamento. Le case e appartamenti per vacanze utilizzate per l offerta di alloggio devono essere agibili e in buono stato di conservazione e di manutenzione. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli alloggi o porzione degli stessi dati in locazione per finalità turistiche per una durata non superiore ai 30 giorni ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo)»;

SOLO PER CAV (a differenza di B&B e F.L.) SI INTRAPRENDONO PREVIA PRESENTAZIONE DI COMUNICAZIONE DI AVVIO DELL'ATTIVITA' AL COMUNE COMPETENTE PER TERRITORIO con allegata planimetria min 1:100 firmata da tecnico abilitato e mod con indicazioni caratteristiche alloggio accedendo al sito www.impresainungiorno.gov.it previa registrazione

PER TUTTE I PREZZI PRATICATI DEVONO ESSERE ESPOSTI IN ITALIANO PIU' 2 LINGUE MIN RISPETTO NORMATIVA FISCALE NAZIONALE RISPETTO NORMATIVA SICUREZZA NAZIONALE RISPETTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI (DPR 151/2011) COMUNICAZIONE FLUSSI TURISTICI ALLA PROVINCIA COMUNICAZIONE DENUNCIA OSPITI ALL' AUTORITA' DI P.S.(www.alloggiatiweb.poliziadistato.it) IMPOSTA SOGGIORNO ASSICURAZIONE R.C.

TUTORIAL CAV (reperibile sul sito del Comune di Milano)

COMUNICAZIONE ALLA QUESTURA www.alloggiatiweb.poliziadistato.it

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