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OGGETTO: Circolare 19.2018 Seregno, 25 luglio 2018 FATTURAZIONE ELETTRONICA DAL 1 GENNAIO 2019 ADEMPIMENTI OPERATIVI Nell ambito dei servizi che il nostro Studio fornisce, si inquadrano anche le attività connesse alla incombente diffusione della fatturazione elettronica, che a partire dal primo gennaio 2019 sarà obbligatoria per tutte le imprese ed i professionisti. Si tratta di un cambiamento epocale, con rilevanti implicazioni tecniche, gestionali ed organizzative, che andrà a modificare alcune delle vostre modalità operative consolidate da anni e che quindi dovrà essere affrontato per tempo per prevenire l insorgere di problemi complessi. Proprio in questa ottica, consapevoli che anche i processi amministrativi dei ns. Clienti saranno oggetto di una piccola rivoluzione, ci stiamo predisponendo per aiutarvi a gestire al meglio questo passaggio, ampliando la gamma dei servizi da noi prestati. Di seguito, è contenuta una breve sintesi che vuole aiutarvi a capire cosa è la fatturazione elettronica e quali conseguenze comporta. Vi invitiamo a leggerla per cominciare a focalizzare i punti principali. Prossimamente avremo modo di confrontarci direttamente e definire insieme la migliore strategia da adottare, al fine di risolvere i problemi organizzativi ed economici derivanti dalla adozione della fatturazione elettronica. Definizione di fattura elettronica La fattura elettronica è un documento informatico, in formato strutturato, trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio (c.d. SDI di cui al D.M. 7 marzo 2008), e da questo recapitato al soggetto ricevente. La trasmissione telematica al SDI può riferirsi ad una fattura singola ovvero ad un lotto di fatture (art. 21, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972). La fattura elettronica contiene obbligatoriamente le informazioni stabilite dall art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 (art. 21 bis nel caso di fattura semplificata). Ad integrazione delle informazioni obbligatorie, il file della fattura elettronica consente di inserire facoltativamente ulteriori dati utili alla gestione del ciclo attivo e passivo degli operatori. E un file in formato XML (extensible Markup Language) conforme alle specifiche tecniche di cui all allegato A del Provvedimento del 30 aprile 2018 in esame. Il formato XML è un linguaggio informatico che consente di definire e controllare il significato degli elementi contenuti in un documento, al fine quindi di verificare le informazioni per i controlli previsti per legge; Il soggetto passivo assicura l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura; autenticità dell'origine ed integrità del contenuto possono essere garantite mediante appositi sistemi di controllo di gestione, ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati.

Il sistema di interscambio (SDI) Il Sistema di Interscambio, gestito dall'agenzia delle Entrate, è un sistema informatico in grado di: - ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche del formato XMLPA - effettuare controlli sui file ricevuti - inoltrare le fatture ai destinatari. Il Sistema di Interscambio non ha alcun ruolo amministrativo e non assolve compiti relativi all archiviazione e conservazione delle fatture, è sostanzialmente un canale, un postino che recapita un flusso (vedasi successivo schema grafico) Trasmissione della fattura elettronica al SDI e controlli sui file La trasmissione può avvenire sia ad opera del soggetto obbligato all emissione, sia per il tramite di un intermediario il quale può essere anche un soggetto diverso dagli intermediari abilitati di cui all art. 3 del D.P.R. n. 322/1998. La delega all intermediario può essere conferita/revocata direttamente attraverso il sito web dell Agenzia delle Entrate o presentando apposito modulo presso un qualsiasi ufficio territoriale dell Agenzia delle Entrate. I contribuenti ovvero intermediari devono utilizzare uno dei seguenti canali di trasmissione: a) posta elettronica certificata; b) servizi informatici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate, quali la procedura web e l app di cui sopra; c) sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello web service ; d) sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP. Attenzione. Le modalità di cui alle lettere c) e d) necessitano di un preventivo processo di accreditamento al SdI. Con riferimento ai controlli sui file, il SDI, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file medesimo. Qualora, non vengano superati tali controlli la fattura si considera non emessa e conseguentemente, al soggetto trasmittente, viene recapitata una ricevuta di scarto entro 5 giorni. Recapito della fattura elettronica I soggetti passivi IVA (anche tramite intermediari) possono comunicare all Agenzia delle Entrate, mediante apposito servizio di registrazione, l indirizzo telematico (per meglio dire un codice destinatario ovvero una PEC posta elettronica certificata) presso il quale intendono ricevere i documenti elettronici. Qualora il cessionario/committente non abbia proceduto a tale registrazione, l emittente della fattura elettronica potrà indicare, a seconda dei casi, il codice destinatario ovvero l indirizzo PEC comunicati direttamente dal cessionario/committente. Nel caso in cui il recapito della fattura non fosse possibile per cause tecniche non imputabili al SDI, il documento viene reso disponibile al cessionario/committente in apposita area web del sito dell Agenzia delle

Entrate e spetterà all emittente fornire tale informazione al destinatario. La comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica. Il SDI mette a disposizione nelle rispettive aree riservate del web dell Agenzia delle Entrate del cedente/prestatore e del cessionario/committente un duplicato informatico della fattura. Per i cessionari/committenti consumatori finali ovvero soggetti al regime dei minimi (di cui al D.L. n. 98/2011) o al regime forfetario (di cui alla Legge n. 190/2014) nonché ai produttori agricoli in regime di e- sonero (art. 34, comma 6 del D.P.R. n. 633/1972), potrà essere indicato un codice destinatario convenzionale composto da 7 zeri 0000000. In tali casi il documento viene reso disponibile al cessionario/committente in apposita area web del sito dell Agenzia delle Entrate e spetterà all emittente fornire tale informazione al destinatario per vie diverse dal SDI. La comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura. Il SDI mette a disposizione nelle rispettive aree riservate del web dell Agenzia delle Entrate del cedente/prestatore e del cessionario/committente un duplicato informatico della fattura. Comunicazione delle operazioni con l estero Il sistema di fatturazione elettronica obbligatoria funziona solo per le operazioni tra soggetti passivi residenti (i.e. stabiliti nel territorio dello Stato). Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017) ha introdotto una nuova comunicazione periodica da inviare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione (data di registrazione dell operazione ai fini IVA). Nel provvedimento si definiscono anche le regole operative di questo nuovo adempimento. La comunicazione sarà facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. Data di emissione e di ricezione della fattura elettronica via SDI È stato chiarito che: la data di emissione (ai fini dell individuazione del momento di esigibilità dell IVA) è la data riportata nel campo «Data» della sezione «DatiGenerali» del file della fattura elettronica; invece, la data di ricezione (ai fini dell individuazione dei termini per l esercizio della detrazione IVA ai sensi degli artt. 19 e ss. del D.P.R. n. 633/1972) coincide con: quella attestata al destinatario dai canali telematici di ricezione ovvero la data di presa visione della fattura sul sito dell Agenzia qualora la fattura non sia stata recapitata al destinatario per cause tecniche non imputabili al SDI. Conservazione delle fatture elettroniche I soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia devono procedere alla conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche secondo quanto disposto dal D.M. 17 giugno 2014.

La Legge di Bilancio 2018 ha disposto che le fatture e gli altri documenti trasmessi tramite il SdI sono conservati direttamente dall Agenzia delle Entrate. Anche il provvedimento del 30-04-2018 ha ribadito il principio stabilendo che i contribuenti devono però stipulare con l Agenzia un apposito accordo di servizi. Riepilogando Il flusso della fatturazione elettronica con il passaggio dal sistema d interscambio (Sdi) impone all emittente e al destinatario un percorso obbligato di preparazione per rispondere tempestivamente alle nuove regole. Tali attività impongono all operatore economico di strutturarsi al suo interno. Vediamo in sintesi quali sono i passaggi cruciali per essere pronti all appuntamento del 1 gennaio 2019. impegni necessari del fornitore. I soggetti interessati devono, in primo luogo verificare i processi interni di fatturazione per verificare la loro conformità con i tracciati imposti dalle specifiche tecniche. Inoltre è necessario aggiornare ovvero integrare le anagrafiche. A questo scopo si ritiene necessario che i fornitori inviino ai propri clienti una apposita comunicazione con cui invitano questi ultimi a fornire i dati necessari per poter trasmettere il file allo Sdi con la certezza di recapitare la fattura all indirizzo giusto. E quindi necessario effettuare una serie di verifiche sulla base dei codici di controllo dello Sdi per evitare che la fattura venga scartata e quindi si abbia per non emessa. Gli impegni del destinatario. L acquirente/committente da parte sua in primo luogo deve aprire un canale di comunicazione con lo Sdi. Questa operazione può essere realizzata con l invio di una Pec ovvero mediante un processo di accreditamento con acquisizione di un codice ID dal sistema d interscambio. Gli impegni comuni. Sia il fornitore che il cliente sono chiamati a gestire i file emessi e ricevuti in modalità e- sclusivamente informatica. Da questo punto di vista risulta importante assumere una decisione su come si vogliono conservare le fatture e i relativi allegati. Nello sviluppo di questo percorso lo Studio è in grado aiutare il Cliente per il corretto adempimento di tutte quelle attività che sono standardizzate e, facilmente trasformabili, in processi integralmente automatizzati. Soluzioni e proposte dello Studio Per prima cosa occorre valutare la migliore soluzione tecnica tenuto conto delle esigenze dell azienda. 1) La prima è una soluzione gratuita dell'agenzia delle entrate, che ha rilasciato la sua procedura per tutta la gestione del flusso, dall'invio alla ricezione passando per tutta la procedura di notifiche; 2) La seconda soluzione è quella di attivare un collegamento diretto con un software sviluppato da un intermediario che si preoccuperà di gestire in modalità semplificata tutto il flusso. Trattandosi di un servizio di terze parti questo servizio ha un costo di gestione in base al numero di documenti inviati e/o ricevuti; 3) La terza soluzione è quella di interfacciarvi con strumenti (Digital Hub) che il nostro Studio mette a disposizione della clientela. E un servizio di outsourcing di trasmissione/ricezione di fatture elettroniche e anche di conservazione digitale. In questo caso sono possibili questi ulteriori casi: 3.1) Fattura il cliente con uno proprio strumento (Digital Hub) dato dallo Studio e invia la fattura con Digital Hub dello Studio; 3.2) Fattura il Cliente con un proprio gestionale ed invia la fattura con Digital Hub dello Studio o con proprio gestionale. 3.3) Lo Studio fattura per conto del cliente ed invia con proprio DH (Digital Hub).

Il servizio Digital Hub permette di (i) emettere fatture elettroniche con facilità, (ii) ricevere le fatture passive in un ambiente coordinato studio-impresa, (iii) operare le azioni di accettazione e rifiuto del documento con un click, (iv) monitorare il flusso e lo stato di ogni documento. L eventuale costo del servizio verrà determinato e concordato In base alla soluzione scelta dal cliente e dal volume di fatture che transiteranno dal Digital Hub dello Studio. In attesa di ritornare sull argomento per accompagnarvi verso la soluzione ottimale e puntuale nel nuovo a- dempimento lo Studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento. Studio Commercialista Associato Contrino Allegati: Prospetto ciclo attivo e prospetto ciclo passivo fatturazione elettronica senza digital hub ; Prospetto ciclo attivo e prospetto ciclo passivo fatturazione elettronica con digital hub ;