PRINCIPI...pag. 9 Art. 1 - Profili istituzionali...pag. 9 Art. 2 - Valori etici e culturali...pag. 9 Art. 3 - Competenze del Sindaco...pag.



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COMUNE DI LADISPOLI Provincia di Roma Regolamento comunale sul possesso e sulla tutela degli animali Approvato dal Consiglio C. con delibera n. 14 del 01/04/2014 1

INDICE: PRINCIPI...pag. 9 Art. 1 - Profili istituzionali...pag. 9 Art. 2 - Valori etici e culturali...pag. 9 Art. 3 - Competenze del Sindaco...pag. 9 DEFINIZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE...pag. 10 Art. 4 - Definizione...pag. 10 Art. 5 - Ambito di applicazione...pag. 10 DISPOSIZIONI GENERALI...pag. 10 Art. 6 - Obblighi dei detentori di animali...pag. 10 Art. 7 - Maltrattamento di animali...pag. 10 Art. 8 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica...pag. 12 Art. 9 - Abbandono di animali...pag. 13 Art. 10 - Avvelenamento di animali...pag. 13 Art. 11 - Divieto di soppressione immotivata di animali...pag. 13 Art. 12 - Conduzione e trasporto di animali...pag. 113 Art. 13 - Segnaletica e urbanistica...pag. 14 Art. 14 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico e negli arenili...pag. 14 Art. 15 - Divieto di accattonaggio con animali...pag. 15 Art. 16 - Divieto di offrire animali in premio, vincita e omaggio...pag. 15 Art. 17 - Divieti e regolamenti di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali...pag. 15 Art. 18 - Smarrimento, rinvenimento e affido...pag. 16 Art. 19 - Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali...pag. 16 Art. 20 - Destinazione cibo per animali...pag. 17 Art. 21 - Associazioni animaliste e zoofile...pag. 17 CANI...pag. 17 Art. 22 - Identificazione dei cani...pag. 17 Art. 23 - Attività motoria e rapporti sociali...pag. 17 Art. 24 - Divieto di detenzione a catena...pag. 18 Art. 25 - Custodia a titolo privato di cani in recinto e dimensioni degli stessi...pag. 18 Art. 26 - Guinzaglio e museruola...pag. 19 Art. 27 - Raccolta delle deiezioni solide...pag. 19 Art. 28 - Aree riservate...pag. 19 Art. 29 - Accesso negli esercizi pubblici...pag. 20 Art. 30 - Canili...pag. 20 GATTI...pag. 21 Art. 31 - Definizione dei gatti...pag. 21 Art. 32 - Tutela dei gatti liberi...pag. 21 Art. 33 - Compiti dell'azienda ASL...pag. 21 Art. 34 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e...pag. 21 Art. 35 - Colonie feline...pag. 22 Art. 36 - Alimentazione dei gatti...pag. 22 VOLATILI E FAUNA SELVATICA...pag. 22 Art. 37 - Definizione dei voltili e dimensioni delle gabbie...pag. 22 Art. 38 - Tutela dei volatili e della fauna selvatica...pag. 23 EQUINI...pag. 24 Art. 39 - Regolamentazione e tutela degli equini...pag. 24 ANIMALI ACQUATICI...pag. 24 Art. 40 - Detenzione di specie animali acquatiche...pag. 24 ANIMALI ESOTICI...pag. 25 2

Art. 41 - Tutela degli animali esotici...pag. 25 DISPOSIZIONI FINALI...pag. 26 Art. 42 Sanzioni...pag. 26 Art. 43 - Soggetti deputati alla vigilanza...pag. 27 ATTUAZIONE...pag. 27 Art. 44 - Entrata in vigore...pag. 27 Art. 45 - Incompatibilità e abrogazione di norme...pag. 28 ALLEGATO - A -...pag. 29 Modalità di autorizzazione all attendamento per circhi e mostre viaggianti...pag. 29-35 3

PRINCIPI Articolo 1 - PROFILI ISTITUZIONALI 1) Il Comune di Ladispoli, compatibilmente con gli indirizzi fissati dalle leggi e dal proprio Statuto, promuove il rispetto, la cura ed il diritto alla presenza nel territorio degli animali quale elemento fondamentale ed indispensabile di una morale biocentrica e dell'ambiente; 2) Il Comune di Ladispoli riconosce agli individui ed alle specie animali non umane il diritto ad una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche; 3) Al fine di favorire la corretta convivenza tra umani ed animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali; 4) Il Comune di Ladispoli, in base alla Legge 281/1991, alla L.R. 34/1997 e successive modifiche ed alla Legge 189/2004, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà verso di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono e, nell osservanza dei principi contenuti nelle Convenzioni Internazionali in materia, promuove campagne per informare, sensibilizzare ed educare la cittadinanza, fornendo strumenti di conoscenza relativi alle problematiche che scaturiscono dalla presenza animale nel contesto urbano, in modo da prevenire l insorgere di conflittualità intraspecifiche ed interspecifiche; 5) Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza. Articolo 2 - VALORI ETICI E CULTURALI a) Il Comune di Ladispoli riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamino al rispetto ed ai diritti degli animali ed alla promozione delle iniziative per la sopravvivenza della loro specie, comprese le scelte alimentari vegetariane o vegane. b) Il Comune di Ladispoli, in base alla Legge 281/91 ed alla Legge Regionale 34/1997, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, il maltrattamento ed il loro abbandono; c) Il Comune di Ladispoli si adopera, inoltre, per diffondere e promuovere l'effettività delle garanzie giuridiche poste dalla normativa vigente a tutela degli animali; d) Il Comune di Ladispoli opera affinché sia promosso nel sistema educativo ed informativo dell intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all infanzia, il rispetto degli animali, la conoscenza delle loro caratteristiche biologiche e il principio della corretta convivenza con gli stessi. e) Il Comune di Ladispoli in base all articolo 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l accudimento e la cura degli animali e si adopera a diffondere e promuovere quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi statali e regionali. Articolo 3 - COMPETENZE DEL SINDACO 1) Il Sindaco promuove la tutela degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale. 2) In applicazione della Legge 11 febbraio 1992 n. 157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale. 3) Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l adozione di specifici provvedimenti applicativi. 4) Il Sindaco, anche per adempiere ai compiti affidati in tema di animali dalle leggi e dal presente Regolamento, nomina un responsabile dello Ufficio per la tutela degli animali delegato a tale scopo. 4

DEFINIZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE Articolo 4 - DEFINIZIONE 1) La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente Regolamento, si applica a tutte le specie, vertebrati o invertebrati, a qualsiasi titolo detenuti, sia in stato di libertà che di semilibertà. 2) Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Ladispoli. Articolo 5 - AMBITO DI APPLICAZIONE Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli individui di tutte le specie animali che si trovino o dimorino, anche temporaneamente, nel territorio comunale. DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 6 - OBBLIGHI DEI DETENTORI DI ANIMALI 1) Chi a qualsiasi titolo detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela; 2) Gli animali di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da un medico veterinario ogni qual volta il loro stato di salute lo renda necessario; 3) I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie, classi d età, sesso, stato fisiologico e la razza alle quali appartengono. 4) A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche etologiche e comportamentali. 5) I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di un animale devono assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell animale stesso. 6) Il competente Ufficio per la tutela degli animali promuove ed incentiva annualmente anche con l aiuto dei Servizi Veterinari delle Aziende USL, dei veterinari liberi professionisti e della Polizia Municipale, campagne di sterilizzazione per i cani e gatti detenuti a qualsiasi titolo ed i relativi adempimenti di iscrizione all anagrafe canina e apposizione del sistema identificativo (microchip). 7) Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo di cani e gatti che non provvede alla sterilizzazione degli animali, deve collocare i cuccioli senza ricorrere alle strutture pubbliche o gestite dalle associazioni di volontariato. I proprietari di cani, entro 15 giorni dall evento, hanno l obbligo di denunciare la nascita di cucciolate all Unità Funzionale di Sanità Pubblica Veterinaria della ASL. I detentori devono denunciare il furto, la scomparsa o la morte di un animale, entro le 24 ore successive all evento, anche qualora si verifichi nel periodo antecedente alle operazioni di iscrizione all anagrafe canina e di identificazione. Articolo 7 - MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI 1) E vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni. 2) E' vietato tenere animali in isolamento, privi dell acqua o del cibo necessario e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute, in luoghi umidi o insalubri, sprovvisti di idoneo riparo o in spazi insufficienti rispetto alle fisiologiche necessità di movimento. E altresì vietato impedire il normale sviluppo delle caratteristiche etologiche e comportamentali speciespecifiche, pur nella salvaguardia delle esigenze di convivenza non conflittuale intraspecifica ed interspecifica. 3) E vietato tenere cani ed altri animali all esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo di almeno dieci 5

centimetri, non dovrà essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell animale. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di un animale devono assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell animale stesso. 4) E vietato detenere animali in ambienti separati dai locali di abitazione, quali soffitte, cantine, rimesse, garage, box, casotti, terrazzi e balconi in cui viene accertata anche solo una delle seguenti condizioni: a) illuminazione naturale assente o insufficiente; b) ventilazione assente o insufficiente; c) temperatura e/o umidità relativa dell'aria oltre i limiti ritenuti dannosi per gli animali; d) spazio a disposizione dell'animale tale da non consentire una adeguata attività motoria. 5) E vietato tenere permanentemente cani e gatti in terrazze o balconi o, anche per gli altri animali, per periodi di tempo ed in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all interno dell appartamento. 6) E vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario. I cuccioli di cane non possono essere venduti o ceduti se non identificati con l inserimento del microchip. 7) E' vietato tenere animali in gabbie se non durante il trasporto o per motivi sanitari su disposizione scritta del medico veterinario o in occasione di mostre ed esposizioni o, per brevi periodi, in attesa di trattamenti igienici presso impianti di toelettatura autorizzati, ad eccezione di uccelli e piccoli roditori. 8) E' vietata la vendita, la detenzione e l'uso di strumenti ed oggetti che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire la naturale espressione vocale o che causino anche il minimo danno psico-fisico all animale. 9) E vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all animale di manifestare i comportamenti tipici della specie. 10) E vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche. 11) E vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali. 12) E vietato colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcatura temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti. 13) E vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. 14) E vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento. 15) E vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo. L effettuazione di giochi pirotecnici all interno o in prossimità di aree verdi deve essere comunicata in anticipo al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali al fine di escludere possibili danni agli animali. 16) E vietato lasciare animali chiusi in rimorchi o altro mezzo di contenzione. 17) E vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d inizio e fine del trattamento; 18) E vietato trasportare o porre animali nel baule dell autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt uno con l abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti sistemi di areazione; 19) E vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d inizio e fine del trattamento; 20) E vietato stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete, tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena o laddove 6

la pavimentazione venga considerata comunque soddisfacente per assicurare il benessere agli animali; 21) E vietato mettere gatti alla catena o portarli al guinzaglio al collo, lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario che ha l obbligo di indicare la data d inizio e fine del trattamento; 22) E vietato mantenere animali selvatici in conformità alle norme nazionali in vigore; per quanto riguarda gli animali non convenzionali è vietata la detenzione a catena e devono essere rispettate le esigenze etologiche Inoltre è vietato detenere i suddetti animali permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto; 23) E fatto obbligo ai detentori di animali esotici e in cattività di riprodurre per quanto possibile le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura ottimali per evitare stress psico-fisico, e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico. 24) E vietato l uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario e per quelli degli enti autorizzati dal competente Ufficio comunale per la tutela degli animali. Tale dichiarazione in copia deve essere inviata al competente Ufficio per la tutela degli animali con l indicazione dei rivenditori dove si acquistano od ottengono a qualsiasi titolo gli animali per l alimentazione. 25) E' vietato impedire ai proprietari o detentori di animali domestici di tenerli nella propria abitazione sempre che venga garantito il rispetto delle esigenze di spazio necessario alle specie detenute e nel rispetto delle norme di igiene urbana. E consentito l accesso degli animali all ascensore condominiale. 26) E vietato l uso per i cani di collari a strangolo, di museruole stringi bocca, salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l animale. 27) E' fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione. 28) E vietato l uso, la detenzione e la vendita di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli. 29) E vietato l uso di macchine per il lavaggio o l asciugatura di animali che non consentono all animale una respirazione esterna alle macchine stesse. 30) E vietato l'allevamento di animali al fine di ottenerne pellicce o destinati alla sperimentazione. 31) E vietato allevare, detenere ed addestrare cani o altri animali a scopo di scommessa e/o di combattimenti od offesa alle persone o ad altri animali. 32) E vietato effettuare accoppiamenti o utilizzare metodi di istruzione ed addestramento tesi ad esaltare la naturale aggressività dei cani e comunque degli animali in genere. 33) E vietato aizzare i cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l incolumità di persone, di altri animali o provocare il danneggiamento di cose. Articolo 8 - CATTURA, DETENZIONE E COMMERCIO DI FAUNA SELVATICA AUTOCTONA 1) E fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l esercizio della protezione della fauna selvatica, della pesca e delle normative sanitarie. 2) Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie ed è vietato qualsiasi prelievo se non effettuato da personale autorizzato dal Sindaco o suo delegato. 3) La pulizia di fontane, laghetti artificiali o naturali, corsi d acqua dovrà sempre avvenire notificando tale intenzione almeno 45 giorni lavorativi in anticipo alla data d inizio dei lavori al Sindaco o suo delegato per i necessari controlli che escludano danni ad animali o che vincolino l autorizzazione al rispetto di talune condotte. 7

Articolo 9 - ABBANDONO DI ANIMALI 1) E vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico. 2) Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento, ai sensi dell art. 727 del C.P., o del precedente comma non può detenere animali a qualsiasi titolo. 3) E fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti. Articolo 10 - AVVELENAMENTO DI ANIMALI 1) Su tutto il territorio comunale è proibito a chiunque, fatte salve eventuali responsabilità penali, detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo altre specie animali e con pubblicizzazione delle stesse tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate con almeno 5 giorni lavorativi d anticipo. 2) I medici veterinari operanti all interno del territorio comunale sono obbligati a segnalare al Sindaco o suo delegato tutti i casi di sospetto avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione, ove possibile, dovranno essere indicati: la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati. 3) Il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell ambiente, emana conseguenti provvedimenti di temporaneo divieto delle attività venatorie e/o delle altre attività comprese quelle di pascolo, al fine di prevenire il pericolo di avvelenamento di altri animali e/o di persone; in conformità alle norme nazionali vigenti. 4) Il Sindaco con propria ordinanza prescriverà le modalità di bonifica del terreno e/o luogo interessato dall avvelenamento, che dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica per il periodo ritenuto necessario. Articolo 11 - DIVIETO DI SOPPRESSIONE IMMOTIVATA DI ANIMALI Gli animali da compagnia e gli animali utilizzati in attività sportive e ricreative non possono essere soppressi se non perché gravemente malati e incurabili, previo parere del medico veterinario, o di comprovata pericolosità, a meno che la soppressione non venga imposta in ottemperanza a quanto prescritto dalle Leggi vigenti o dalle stesse consentita per usi alimentari. Per quanto riguarda gli animali gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità, la soppressione sarà in ogni caso effettuata da medici veterinari dipendenti dalle Aziende Unità Sanitarie Locali o da liberi professionisti che devono rilasciare, al proprietario/detentore dell'animale o al gestore del canile o della struttura, un certificato dal quale risulti la causa della soppressione. La soppressione è effettuata in modo eutanasico. Articolo 12 - CONDUZIONE E TRASPORTO DI ANIMALI 1) È vietato trasportare o condurre al guinzaglio animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. 2) Per il trasporto degli animali sui veicoli a motore si applicano le specifiche norme previste dall art.169, comma 6, del Nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285. 3) Per il trasporto degli animali sui veicoli a 2 ruote si applicano le specifiche norme previste dall art.170, comma 1, del Nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285. 3) Per eseguire il trasporto devono essere utilizzati contenitori che consentono la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Le gabbie, i cesti o i cassoni contenenti animali devono essere 8

manipolati con cura. È vietato lasciarli cadere o rovesciarli. 4) E vietato tenere animali in autoveicoli in sosta senza adeguato ricambio d aria. L apertura dei finestrini dovrà essere minimo di 3 cm. su ambedue i lati. Nella stagione estiva è assolutamente vietato tenere animali in autoveicoli in sosta. Articolo 13 SEGNALETICA E URBANISTICA 1) Nei punti delle sedi stradali dove si rilevi un frequente attraversamento di animali, il Comune provvede ad istallare apposita segnaletica verticale ed orizzontale ed a rallentare il traffico. 2) Nei casi necessari verranno predisposti appositi attraversamenti sotterranei atti a facilitare il passaggio degli animali e contemporaneamente barriere fisse o mobili anti-attraversamento stradale per impedire l accesso degli stessi sulla carreggiata. Dovrà essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l attraversamento di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata e dicitura per esteso, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti e speciali dispositivi rifrangenti consistenti in una serie di catadiottrici che riflettono lateralmente la luce dei fari dei veicoli. 3) I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza anche temporanea di animali domestici o selvatici, devono prevedere, in fase di progettazione, un'idonea collocazione temporanea e/o permanente per gli animali domestici e forme di tutela diretta per gli animali selvatici e darne comunicazione al Sindaco o suo delegato almeno novanta giorni prima dall inizio previsto dai lavori. A tal fine il Sindaco o suo delegato potrà far modificare le indicazioni e collaborerà con le associazioni di volontariato presenti sul territorio per l'individuazione dei sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse. 4) Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentito a chi si occupa delle colonie feline, od in alternativa a persona incaricata dal Sindaco o suo delegato, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali animali. 5) Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere reimmessi sul territorio di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza. 6) Ai fini dello sviluppo di una maggiore e migliore conoscenza ed il rispetto delle esigenze biologiche, la presenza anche temporanea di animali in aree pubbliche come giardini, ville storiche e parchi deve essere segnalata dal Comune con apposita cartellonistica indicando specie, caratteristiche etolologiche, comportamenti umani da favorire e da evitare, eventuali divieti normativi in vigore. Articolo 14 - ACCESSO DEGLI ANIMALI SUI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO E NEGLI ARENILI 1) L accesso degli animali domestici negli arenili appositamente attrezzati e regolamentati dove non ci sia contatto con i bagnanti e su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Ladispoli è consentito secondo le modalità e con i limiti di cui al presente articolo. 2) L animale dovrà essere accompagnato dal detentore a qualsiasi titolo, per i cani sui mezzi di trasporto è obbligatorio l uso del guinzaglio e della museruola, per i gatti è obbligatorio il trasportino. 3) La salita sui mezzi di superficie è concessa dalla porta anteriore. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà posizionarsi in prossimità del conducente ed aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura. 4) Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche. 5) Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, 9

tramite preventiva comunicazione telefonica se prenotati, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono sempre ammessi al trasporto. 6) Non è consentito l accesso degli animali domestici negli arenili salvo in quelli indicati entro il 31 marzo di ogni anno dalla Giunta Comunale. Contestualmente saranno fissate le modalità di utilizzo di tali aree. 7) Temporanei esoneri per le previsioni del presente articolo possono essere concessi all obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari. Articolo 15 - DIVIETO DI ACCATTONAGGIO CON ANIMALI 1) E fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell accattonaggio. 2) Oltre alla sanzione amministrativa prevista, gli animali di cui al comma 1 saranno sottoposti a controllo ed in caso di verificato maltrattamento seguirà la confisca, potranno quindi essere affidati temporaneamente o a titolo definitivo dall Ufficio competente per la tutela degli animali, ad Associazioni di volontariato animalista o a privati cittadini che diano garanzia di buon trattamento. Articolo 16 - DIVIETO DI OFFRIRE ANIMALI IN PREMIO, VINCITA E OMAGGIO 1) E fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire in area pubblica direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento. E altresì vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e cani non iscritti all anagrafe canina. 2) La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste riconosciute nell ambito delle iniziative a scopo di adozione in iniziative preventivamente comunicate all Ufficio competente per la tutela degli animali del Comune. 3) Non sono consentite le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita diretta o indiretta di animali. Il divieto di esposizione e vendita di animali di tutte le specie su area pubblica in forma itinerante viene posto allo scopo di tutelare la vita e la salute degli animali e anche la salute pubblica che potrebbe essere compromessa dall'importazione, dall'esportazione e dalla vendita di eventuali animali affetti da patologie infettive, poiché quasi sempre privi di vaccinazioni, controlli e cure veterinarie. Premesso che gli animali hanno diritto ad un'esistenza dignitosa, compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche, il Comune di Ladispoli vieta agli ambulanti di esporre e/o vendere animali di qualsiasi specie su qualsiasi area pubblica. Articolo 17 - DIVIETI E REGOLAMENTI DI SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI CON L'UTILIZZO DI ANIMALI 1) E' vietata su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di esposizione, spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche. 2) Tale divieto non si applica ai circhi ed alle attività di spettacolo viaggiante soggetti a quanto contenuto nell Allegato A - Modalità di autorizzazione all attendamento per circhi e mostre viaggianti - del presente Regolamento, alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati, purché non ledano la dignità degli animali in esse impiegati e alle manifestazioni senza scopo di lucro organizzate da Associazioni animaliste iscritte all Albo regionale del volontariato o Onlus con finalità di protezione degli animali per l'adozione di animali, preventivamente autorizzate dal 10

Comune. 3) E vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo. 4) Sono vietate l esposizione e l impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali e luoghi pubblici. 5) Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell attività e quindi definitiva, oltre all applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento. Articolo 18 - SMARRIMENTO, RINVENIMENTO E AFFIDO 1) In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 48 ore alla Polizia Municipale che lo comunicherà al Servizio veterinario Azienda ASL competente per territorio. 2) Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Servizio veterinario Azienda ASL competente per territorio ed al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali. 3) Chiunque rinvenga animali feriti è tenuto a comunicare, senza ritardo, il loro rinvenimento al Servizio Veterinario dell Azienda ASL competente per territorio ed al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali, per assicurarsi che sia prontamente soccorso. 4) Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali. Tale dichiarazione avverrà tramite autocertificazione. Articolo 19 - ALLEVAMENTO, ESPOSIZIONE E CESSIONE A QUALSIASI TITOLO DI ANIMALI 1) Le manifestazioni pubbliche che coinvolgono animali sono soggette al parere della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ai sensi del DPR n.311/2001. 2) Le manifestazioni pubbliche che coinvolgono animali sono soggette ad autorizzazione del Sindaco in relazione al benessere degli animali che si prevede di utilizzare e per i quali gli organizzatori faranno richiesta almeno trenta giorni prima dell evento, specificando il nominativo del medico veterinario responsabile dell assistenza zooiatrica presente per tutta la durata della manifestazione, elenco, origine e proprietari di tutti gli animali. 3) E fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre animali dalle vetrine o all esterno del punto vendita. 4) Gli animali detenuti all interno dell esercizio commerciale per il tempo ritenuto necessario dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente e a seconda della specie di acqua e di cibo. 5) Non sono consentite le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita diretta o indiretta di animali. 6) Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie dei volatili e degli acquari e quelle inerenti la detenzione degli animali stessi dettate rispettivamente all articolo 6 del presente Regolamento. 7) Non potranno essere effettuate vendite di animali a minori di anni 18 ed a coloro i quali abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali. 8) L attivazione degli impianti gestiti da privati per l allevamento, l addestramento, il commercio o la custodia di animali è subordinata all autorizzazione del Sindaco su parere favorevole delle Unità funzionali di sanità pubblica veterinaria e di igiene e di sanità pubblica della Azienda ASL competente per territorio. 11

9) La vendita, la cessione a qualsiasi titolo o l affidamento di cani può avvenire solo dopo i due mesi di vita, la microchippatura e l iscrizione in banca dati dell Anagrafe canina (per i cani), in allevamenti autorizzati, negli esercizi commerciali a norma di legge e nel canile comunale, nei canili convenzionati e in quelli privati, o fra privati, previo rilascio da parte del detentore di un certificato veterinario di buona salute e di almeno una copia di pubblicazione sulle necessità etologiche dell animale in questione ed informazioni sugli obblighi di leggi e regolamenti. 10) E vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività. Articolo 20 - DESTINAZIONE CIBO PER ANIMALI Le Associazioni animaliste regolarmente iscritte all Albo regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d affezione senza fini di lucro, cani liberi accuditi e colonie feline, possono ricevere da mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e da esercizi commerciali, residui ed eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione e generi alimentari non consumati, da destinare all alimentazione degli animali da loro accuditi. Articolo 21 - ASSOCIAZIONI ANIMALISTE E ZOOFILE 1) Le Associazioni animaliste e le associazioni zoofile iscritte negli elenchi ambiente o sanità del Registro regionale del volontariato, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precipui compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine, le Associazioni di volontariato animaliste e per la protezione degli animali di cui all art. 23, comma 1 della L.R. del 21 ottobre 1997, n. 34: a) possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale; b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all applicazione del presente Regolamento; 2) Il Comune promuove lo sviluppo dell associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali. CANI Articolo 22 - IDENTIFICAZIONE DEI CANI 1) Nel rispetto dei tempi e modi disposti dalla deliberazione della giunta regionale 21 dicembre 2006, n. 920, l identificazione dei cani potrà avvenire esclusivamente con l utilizzo del metodo del microchip. 2) Coloro che intendono detenere un cane devono ottemperare alla registrazione ed identificazione dell animale con il metodo di cui al primo comma ed in caso di nascita di cucciolate devono provvedere entro sessanta giorni dalla nascita e prima della eventuale cessione alla identificazione del cane tramite il microchip ai fini della registrazione nella banca dati Regione Lazio. 3) Sono obbligati alla identificazione tramite microchip coloro che, vendono, cedono o detengono cani. Articolo 23 - ATTIVITA' MOTORIA E RAPPORTI SOCIALI 1) Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l opportuna attività motoria. 2) I cani tenuti in appartamento o in box o recinto all aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere nel rispetto delle specifiche necessità etologiche. 12

3) Ove sia custodito almeno un cane in abitazioni con giardino è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà in prossimità dell ingresso. Articolo 24 - DIVIETO DI DETENZIONE A CATENA 1) E vietato detenere cani legati o a catena. La detenzione dei cani alla catena è consentita alternativamente o per le ore diurne o per quelle notturne e comunque per un periodo di tempo non superiore ad otto ore nell arco della giornata, a condizione che la catena sia di almeno sei metri e scorra su un cavo aereo di almeno tre metri fissato ad altezza non superiore ai due metri. La catena deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. In ogni caso i cani devono potersi muovere agevolmente e poter raggiungere il recipiente dell'acqua ed il loro riparo, che deve avere le caratteristiche descritte al comma 5 articolo 25 di questo Regolamento, inoltre, se tenuti a catena nelle ore diurne, una zona d'ombra esterna, al riparo, nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno. 2) E' vietato altresì l'uso delle cinghie sottopancia con punte e l allacciamento della catena a collari a strozzo o similari. Articolo 25 - CUSTODIA A TITOLO PRIVATO DEI CANI IN RECINTO E DIMENSIONE DEGLI STESSI 1) Il cane custodito in recinto deve avere a disposizione una superficie utile non inferiore a 8 mq. 2) All'interno dello stesso recinto, ove sia già presente un cane, ogni cane in più comporta un aumento minimo di superficie utile di 2 mq. 3) Ai fini della determinazione della superficie minima non si tiene conto dei cuccioli di età inferiore a quattro mesi. 4) La superficie deve risultare sgombra di oggetti che ne riducano la piena fruibilità e non dar luogo a ristagni d'acqua. 5) Nei recinti ogni cane deve disporre di un recipiente con acqua e di un riparo (cuccia, casotto, ecc.), che deve essere: a) coperto su almeno tre lati od in maniera tale che l'accesso risulti al riparo, orientato in modo tale da evitare il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 7, comma 5 di questo Regolamento. b) con tetto impermeabilizzato o sovrastato da una tettoia a protezione dagli agenti atmosferici; c) rialzato dal suolo o con pavimento che lo isoli dall'umidità del terreno; d) di altezza superiore a quella del cane di almeno 15 cm.; e) di larghezza tale da consentire al cane di potersi girare al suo interno. 6) Lo spazio recintato ed il riparo devono essere puliti con regolarità e garantire almeno le minime condizioni igieniche. 7) Qualora l'ubicazione del recinto lo renda necessario, deve essere predisposta una zona d'ombra esterna al riparo nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno. 8) Le norme prescritte per i recinti, in quanto compatibili, si applicano ad ogni altro luogo in cui vengono detenuti i cani. E' comunque vietato custodire abitualmente i cani, per lunghi periodi, in ambienti separati dai locali di abitazione o di lavoro, quali soffitte, cantine, rimesse, garages, box, casotti. 9) La detenzione di animali domestici nelle abitazioni dovrà essere effettuata con modalità tali da non determinare inconvenienti igienici, né recare danno, turbative e/o molestie alle persone. E vietata la detenzione di cani, gatti ed altri animali entro le abitazioni o altri locali quando, per l angustia di questi o per il numero degli animali, possa venirne pregiudizio alla salute o alla tranquillità degli abitanti e degli animali stessi. 13

Articolo 26 - GUINZAGLIO E MUSERUOLA 1) I cani di proprietà circolanti nelle vie ed in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici in condominio, sono condotti con guinzaglio, estensibile o non estensibile, o con museruola. I cani individuati con sono condotti con entrambi i dispositivi. 2) Nei luoghi aperti dove non è presente il pubblico e nelle aree appositamente attrezzate i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore. 3) I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola: anche entro i limiti dei luoghi privati purché non aperti al pubblico e purché detti luoghi siano opportunamente recintati, in modo da non consentirne l uscita sul luogo pubblico; nelle aree all uopo predisposte; quando, trattandosi di cani usati per la caccia o da pastore, sono utilizzati per lo scopo; quando sono utilizzati dalle Forze dell ordine, dalle Forza Armate, per il salvataggio in acqua, in emergenza per calamità naturali. 4) Temporanei esoneri possono essere concessi all obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari. 5) Il guinzaglio, quando utilizzato in modo disgiunto dalla museruola, non può avere una lunghezza superiore a metri 1,50 ovvero essere tenuto a una lunghezza superiore a metri 1,50 per quelli retrattili, qualora siano presenti in loco persone o altri animali. 6) Sono esenti dall uso del guinzaglio e/o della museruola i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie. 7) I cani, anche se muniti di museruola e guinzaglio, devono essere sempre accompagnati sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico da una persona fisica, la stessa deve avere una corporatura commisurata alla mole dell animale. 8) E vietato l accesso ai cani in aree destinate e attrezzate ad aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto. 9) Sono esclusi dalla presente normativa i cani in dotazione alle forze armate e alle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio ed i cani accompagnatori di persone disabili. Articolo 27 - RACCOLTA DELLE DEIEZIONI SOLIDE 1) I cani, per i bisogni fisiologici, devono essere condotti negli spazi di terra in prossimità di alberi, negli spazi verdi ed in prossimità degli scolatoi a margine dei marciapiedi. In ogni caso i proprietari o i detentori sono tenuti alla raccolta delle feci emesse dai loro animali, in modo tale da evitare l insudiciamento dei marciapiedi, delle strade e delle loro pertinenze. 2) Tale obbligo deve essere rispettato anche nelle aree attrezzate dei parchi pubblici, o altre aree ritenute idonee, destinate alle attività motorie, ludiche e di socializzazione degli animali. A tal fine gli accompagnatori dei cani debbono essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all asportazione delle deiezioni. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle feci. Articolo 28 - AREE RISERVATE 1) Nell ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, sono individuati, ove possibile, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature. 2) Negli spazi a loro destinati i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la responsabilità degli accompagnatori o dei detentori, senza provocare danni alle piante o alle strutture presenti. 3) E fatto obbligo munirsi degli appositi strumenti idonei a raccogliere eventuali deiezioni prodotte dai loro animali. E' fatto obbligo provvedere alla rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere conferite, tramite appositi raccoglitori 14

(possibilmente di materiale plastico impermeabile), negli appositi cassonetti, che saranno svuotati con frequenza giornaliera dagli addetti dell Azienda Municipalizzata, o smaltite nella frazione umida dei rifiuti domestici. Gli strumenti di raccolta delle deiezioni dovranno essere mostrati a richiesta agli Organi addetti alla Vigilanza. 4) E possibile eseguire operazioni di toelettatura sul mantello del cane (spazzolatura). Il pelo tolto dovrà essere conferito, tramite un contenitore chiuso, negli appositi cassonetti. 5) Si rammenta a tutti i detentori che frequentano le aree in argomento, che queste sono aree chiuse adibite alla sgambatura dei cani ed al soddisfacimento dei loro bisogni fisiologici, quindi per evitare il sovraffollamento di dette aree e quindi raggiungere un numero corposo di cani, si fa obbligo di non soffermarsi per parecchio tempo all interno di dette aree, onde evitare problemi con gli altri detentori ed eventuali zuffe fra cani. 6) E vietato condurre, in presenza di altri cani nell area, i cani femmina durante l estro (calore). Articolo 29 - ACCESSO NEGLI ESERCIZI PUBBLICI 1) I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Ladispoli nel rispetto delle norme e prescrizioni in tema di igiene e sanità. 2) I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando guinzaglio, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno. 3) Il Comune firmerà un protocollo d intesa con le associazioni di categoria dei commercianti, od ove il commerciante non ne faccia parte, con le singole attività, per poter concedere la facoltà a far entrare gli animali nei negozi secondo le esigenze e sensibilità di ognuno. In conformità al Reg 852/04, è fatto divieto di introdurre animali nei luoghi dove gli alimenti sono preparati, trattati o conservati. 4) A tal fine i commercianti dovranno dotarsi di un bollino con Immagini di Animali con su scritto POSSONO ENTRARE o NON POSSONO ENTRARE a seconda delle modalità prescelte dal commerciante. 5) E tassativamente vietato introdurre cani di qualsiasi razza nella zona protetta denominata Palude di Torre Flavia. 6) E vietato introdurre cani negli edifici comunali aperti al pubblico e nei cimiteri. 7) Sono comunque esclusi dal divieto di accesso i cani a supporto di persone diversamente abili, quelli della Protezione Civile e delle forze di polizia (fermo restando quanto stabilito dal citato Reg 852/04). Articolo 30 - CANILI 1) Presso il Canile Comunale, presso il Canile Comprensoriale realizzato tra Comuni associati, e presso tutte le strutture di ricovero dei cani, ivi compresi i canili convenzionati con l Ente pubblico, a garanzia del benessere degli animali ivi detenuti ed ai fini del raggiungimento del numero massimo di adozioni possibili così come previsto dalle norme regionali e nazionali in vigore, dovrà operare - se presente sul territorio - almeno un associazione animalista riconosciuta di volontariato delegata a tale scopo dal Sindaco o suo delegato. 2) I volontari di ogni Associazione, riconoscibili da un tesserino con foto apposto permanentemente durante le attività, opereranno con la stipula di una propria assicurazione di responsabilità civile e saranno impiegati per svolgere azioni di accudimento, assistenza, socializzazione dei cani, iniziative periodiche di pubblicizzazione dell adottabilità dei cani in collaborazione con i Comuni e con il Servizio Veterinario ASL competente per territorio. 3) Il Canile Comunale o il Canile Comprensoriale dovranno assicurare un apertura oraria quotidiana ai volontari in ogni giorno della settimana e l apertura al pubblico in almeno tre giorni alla settimana, di cui uno sarà obbligatoriamente il sabato, favorendo la visita della struttura ai cittadini interessati. 4) Gli affidi temporanei e le adozioni di cani possono essere effettuati esclusivamente presso il 15

Canile Comunale o Comprensoriale dove verrà garantito anche un servizio di consulenza pre e post adozione. 5) La gestione dei Canili Comunali o Comprensoriali può essere direttamente esercitata dal/i Comune/i oppure può essere affidata ad Enti, Cooperative Sociali, Aziende Multiservizi, Associazioni Animaliste Riconosciute. Il criterio che legittima la scelta della concessione della gestione del Canile Comunale o Comprensoriale da parte del/i Comune/i deve essere riferita non solamente a chi garantisce i minori costi di gestione dei canili ma soprattutto a chi garantisce anche il benessere degli animali. Il benessere animale dei cani randagi riguarda sia le loro condizioni di vita nelle strutture che li ospitano che le attività dirette al loro affidamento e al relativo controllo. 6) La gestione dei canili di ogni sorta presenti sul territorio comunale è esercitata in osservanza alle disposizioni, agli obblighi, ai divieti, ai valori e ai principi contenuti nel presente Regolamento. 7) Oltre alle sanzioni previste dalla legge, in caso di tre violazioni del presente Regolamento la Convenzione fra il Comune o il Consorzio di Comuni e l Ente Gestore dei Canili viene automaticamente annullata. GATTI Articolo 31 - DEFINIZIONE DEI GATTI 1) I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalla Legge 281/91, è una caratteristica etologica del gatto che riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale o habitat dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo ecc.) 2) Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti. 3) Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti, minimo due, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. La presenza della colonia felina può essere segnalata tramite apposito cartello. 4) Per habitat di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano o no, edificato e no, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini. 5) La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara". Articolo 32 - TUTELA DEI GATTI LIBERI I gatti liberi che vivono nel territorio comunale sono tutelati dal Comune ed appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato. Articolo 33 - COMPITI DELL'AZIENDA ASL L Azienda ASL provvede in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito, anche tramite gattare ed associazioni animaliste, all interno della colonia di provenienza. Provvede altresì alla vigilanza sanitaria sulla corretta gestione delle colonie stesse. Articolo 34 - CURA DELLE COLONIE FELINE DA PARTE DEI/DELLE GATTARI/E 1) Il Comune riconosce l attività benemerita dei cittadini che, come gattari /e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove periodici corsi di informazione in collaborazione con il Servizio Veterinario dell A.S.L. competente per territorio e le Associazioni di volontariato animalista. 2) Chi intende accudire una colonia felina deve fare richiesta al Servizio Veterinario dell A.S.L. In 16

caso di accettazione della domanda, verrà rilasciata apposita attestazione che sarà inviata per conoscenza al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali. 3) Al cittadino o cittadina gattaro/a è permesso l accesso, al fine dell alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica, aree pertinenziali esterne quali giardini, parcheggi, etc, dell intero territorio comunale, nel rispetto delle norme vigenti. Pertanto la permanenza dei gatti nelle aree condominiali, siano esse cortili, garage o giardini, è da considerare assolutamente legittima, alla stregua della presenza degli uccelli sugli alberi; d'altro canto, al fine di escludere ogni sorta di disturbo per i condomini, la legge prevede che il loro numero sia tenuto sotto controllo attraverso la sterilizzazione e che gli animali siano nutriti nel rispetto dell'igiene dei luoghi. È comunque consentito di lasciare una ciotola per l'acqua, soprattutto nel periodo estivo. 4) La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata dai/dalle gattari/e o da personale appositamente incaricato dall Amministrazione Comunale. Articolo 35 - COLONIE FELINE 1) Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Ladispoli che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale. 2) Le colonie feline che vivono all interno del territorio comunale sono censite dal Servizio Veterinario dell A.S.L. competente per territorio in collaborazione con l Ufficio competente per la tutela degli animali, le associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute. 3) Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il competente Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali o comprovate motivazioni di interesse pubblico. Articolo 36 - ALIMENTAZIONE DEI GATTI a) I/le gattari/e potranno rivolgersi anche alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo. b) I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell acqua. c) Per fornire cibo, acqua e cure agli animali, è consentito al gattaro/a accedere nelle aree dove i gatti abitualmente dimorano; per le aree private dovrà essere consentito l accesso nei modi e nei termini dinanzi previsti. d) E' espressamente consentito che contenitori con acqua restino a disposizione dei gatti permanentemente. VOLATILI E FAUNA SELVATICA Articolo 37 - DEFINIZIONE DI VOLATILI E DIMENSIONI DELE GABBIE 1) I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti in coppia. 2) Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell acqua e del cibo all interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti. 3) Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono: 17

a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell apertura alare del volatile più grande; b) per ogni esemplare in più il volume richiesto deve essere aumentate del 30%. 4) Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di trasporto. Articolo 38 TUTELA DEI VOLATILI E DELLA FAUNA SELVATICA 1) E' fatto assoluto divieto a chiunque di danneggiare o distruggere i nidi di rondine, balestruccio e rondone e di qualunque altro uccello. Possibili deroghe sono ammesse in caso di restauri o ristrutturazioni solo al di fuori del periodo di nidificazione degli uccelli (dal 15 febbraio al 15 settembre) in base a specifiche e individuali autorizzazioni comunali previa verifica della tutela degli animali e a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali. 2) E fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l esercizio della protezione della fauna selvatica, della pesca e delle normative sanitarie. 3) Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie e qualsiasi prelievo operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale deve essere comunicato in anticipo al competente Ufficio per la tutela degli animali 4) La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d acqua, con presenza di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, dovrà sempre avvenire comunicando tale intenzione in anticipo alla data d inizio dei lavori al competente Ufficio per la tutela degli animali per i necessari eventuali controlli che escludano danni agli animali. 5) E vietato recare disturbo, detenere, danneggiare, uccidere, trasferire e commercializzare uova e specie di uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica nonché danneggiare o distruggere nidi e tane. La detenzione e il trasferimento potranno essere effettuate dalle strutture autorizzate dalle Autorità competenti ai sensi della vigente normativa. Il presente comma si applica in tutte quelle situazioni e per quelle specie non comprese da altre normative. 6) E vietato disturbare, catturare e danneggiare nelle aree di verde pubblico la fauna, ivi comprese tutte le specie di anfibi e rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve. 7) E vietato utilizzare diserbanti e\o disseccanti per la pulizia di fossi e torrenti nonché sugli argini e cigli da questi per una distanza di massima piena di 10 metri. 8) E vietato utilizzare la pratica del piro diserbo ovvero la bruciatura delle stoppie salvo diversa prescrizione da parte del Consorzio Fitopatologico competente per territorio 9) Le specie animali - le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale - oggetto di tutela sono: a) tutte le specie appartenenti alla classe degli Anfibi b) tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili c) tutti i mammiferi ad eccezione di quanto previsto dalla legge 157 del 1992, il topolino delle case, il ratto nero ed il ratto delle chiaviche; d) tutti i crostacei di specie autocotone; e) tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli. E tutelato, inoltre, l intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee ed è vietato detenere chirotteri di specie autoctone. EQUINI 18

Articolo 39 - REGOLAMENTAZIONI E TUTELA DEGLI EQUINI 1) Il cavallo utilizzato per compagnia, lavoro o attività sportiva va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo inoltre il Comune promuove iniziative volte a salvaguardare tutti i cavalli anche a fine carriera; 2) Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli dal sole e dalle avverse condizioni atmosferiche, devono avere sempre a disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente. 3) È fatto assoluto divieto di mantenere gli equidi in poste, sia all interno dei box che all aperto. È concesso di legare i cavalli solo per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia, ovvero per brevi soste. 4) La superficie minima del box deve essere 2 volte l altezza al garrese x 2 volte l altezza al garrese, ovvero per un cavallo di 160 cm di altezza al garrese la superficie minima corrisponde a 3,2 m x 3,2 m = 10,24 mq. L altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3 m di media e comunque adeguata alla taglia dell animale, che deve poter stazionare senza problemi di movimento. Nel box si dovrà provvedere alla frequente sostituzione della lettiera per garantire l adeguata igiene degli zoccoli. Le scuderie devono essere spaziose e ben aerate. La superficie minima del box per fattrici e stalloni è di 4 m x 5 m. È fatto comunque obbligo di garantire la possibilità agli equidi scuderizzati di compiere attività motoria libera all aperto in un paddock di adeguate dimensioni ogni giorno per almeno 8 ore. 5) È fatto divieto di tenere in segregazione sociale gli equidi. Gli animali scuderizzati devono poter avere la possibilità di relazionarsi con i propri simili. A tal scopo, le finestre superiori dei box devono essere lasciate aperte, affinché gli animali possano vedersi e fare attività di grooming. 6) I proprietari e/o detentori di equidi devono assicurare nutrimento adeguato secondo la razza, l età e le condizioni fisiche degli animali, assistenza sanitaria e regolari interventi di mascalcia. 7) È fatto altresì divieto di impastoiare gli arti dei cavalli, accorciare il fusto della coda, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli. 8) Gli equidi impiegati in attività di lavoro non devono essere sottoposti a sforzi e/o pesi eccessivi, e devono godere di sufficiente riposo e alimentazione adeguata all attività svolta. Parimenti, è vietato utilizzare per lavoro e per la monta equidi anziani, malati e fiaccati, nonché le fattrici in stato di gravidanza. 9) È fatto divieto di utilizzare sugli equidi strumenti coercitivi che li possano danneggiare fisicamente e psicologicamente. 10) Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati. 11) Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano. ANIMALI ACQUATICI Articolo 40 - DETENZIONE DI SPECIE ANIMALI ACQUATICHE 1) Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti in coppia. 2) Il volume dell acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d acqua. 3) E vietato l utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente. 4) In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l ossigenazione dell acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate. 5) E' vietato mettere in palio e cedere in premio in occasione di tiri a segno, pesche, riffe, lotterie o analoghe situazioni ludiche, animali acquatici di qualsiasi specie. 19

ANIMALI ESOTICI Articolo 41 - TUTELA DEGLI ANIMALI ESOTICI 1) Ai sensi della legge regionale n.89 del 12 dicembre 1990 per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale. 2) I possessori di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Comune per il tramite del Servizio veterinario dell Azienda USL territorialmente competente. 3) La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni e integrazioni. 4) L'autorizzazione alla detenzione è nominativa ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell'animale. 5) La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività. 6) I possessori sono altresì tenuti a denunciare al Comune, entro otto giorni, la morte oppure l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti. 7) L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Comune. 8) La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al servizio veterinario della unità sanitaria locale territoriale competente. 9) L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda. 10) Nel territorio comunale è fatto divieto ai privati autorizzati alla detenzione di animali definiti pericolosi ai sensi del Decreto Interministeriale 19 aprile 1996, di far riprodurre tali animali. 11) Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza degli esemplari commerciati, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche ed integrazioni. 12) Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune, su istruttoria a parere favorevole del servizio veterinario delle unità sanitarie locali competenti per territorio, sentito il parere obbligatorio della Commissione regionale di cui all articolo 7 della legge regionale vigente. 13) Nella fase istruttoria, spetta al Servizio veterinario dell Azienda USL accertare: a) la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all'allevamento per il commercio; b) che i ricoveri e/o le aree destinate agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico - sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone. 14) La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e l'emissione, da parte del Comune, del provvedimento di sequestro amministrativo degli animali e la successiva confisca, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore, presso un idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima commissione. DISPOSIZIONI FINALI 20