Sostanze stupefacenti e minori, la Cassazione fa il punto Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 7 ottobre 16 dicembre 2015, n. 49571 Presidente Franco Relatore Scarcella. «L aggravante della consegna delle sostanze stupefacenti a persona di età minore, prevista dall art. 80, comma primo, n. 1 d.p.r. n. 309 del 1990, è configurabile anche nel caso di semplice dazione al minorenne, indipendentemente dalla diversa destinazione che lo stupefacente possa eventualmente avere, in quanto la ragione dell aggravante risiede proprio nel fatto che un minore entri in possesso dello stupefacente e possa dunque assumerne». In relazione alle ipotesi di consegna di stupefacenti, è costante, la giurisprudenza nel sostenere che l aggravante si configura in ogni caso di dazione materiale della droga ad un minore; e cioè a prescindere dalla effettiva destinazione che la droga possa eventualmente avere (quale ad esempio un terzo cui il minore debba, a propria volta, consegnare la sostanza stupefacente). I fatti oggetto della decisione in commento, traggono origine dall imputazione per il reato di vendita e cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, ex art. 73 DPR 309/90, aggravato ai sensi dell art. 80 comma primo, n. 1
d.p.r. n. 309 del 1990, per aver un uomo consegnato droga ai figli minori dell assuntore che, a loro volta, come avevano già ripetutamente fatto in passato, provvedevano al pagamento della stessa, per poi consegnarla al padre. Di preliminare riflessione, il ruolo dei minori coinvolti nella condotta illecita assunta dall imputato. Ci si chiede, infatti, se la mera dazione della sostanza stupefacente a soggetti di età inferiore a i diciotto anni, rientri o meno nelle maglie applicative dell art. 80 del citato DPR, oppure è una semplice condotta penalmente rilevante sotto il profilo dell art. 73? Relativamente alla somministrazione di sostanze stupefacenti o psicotrope nei confronti di minori, trovano applicazione tre norme, una di carattere ordinario (art. 73 d.p.r. n. 309/1990) e due norme specifiche (art. 730, comma 1, c.p. ed art. 44, comma 2, d.p.r. n. 309/1990). Altre norme, previste dal testo unico sugli stupefacenti puniscono condotte connesse, diverse dalla cessione delle sostanze stupefacenti che prevedono minori connessioni con la tutela dei minorenni (art. 78 e 82, d.p.r. n. 309/1990). L art. 44, d.p.r. n. 309/1990 prevede il divieto assoluto di consegna o preparazione ad un minore d età o di una persona inferma di mente, di sostanze stupefacenti o psicotrope. La violazione di tale disposizione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 1.032 euro, fatto salvo che il fatto nono costituisca più grave reato. La sanzione amministrativa in esame costituisce un illecito sussidiario che risulta applicabile qualora il fatto non costituisca reato. Di conseguenza, essa trova applicazione residuale esclusivamente nelle ipotesi in cui la sostanza stupefacente o psicotropa sia ceduta a minori da parte di oggetti autorizzati alla cessione di tali sostanze per ragioni mediche, chirurgiche o veterinarie. In tutti gli altri casi, troverà applicazione per i reati più gravi previsti dall art. 73, d.p.r. n. 309/1990, aggravati ai sensi dell art. 80, d.p.r. n. 309/1990 ovvero il reato di cui all art. 730, comma
1 c.p. La prima delle due rappresenta la norma penale ordinaria prevista in materia di sostanze stupefacenti, di gran lunga più applicata delle altre. Ai sensi dell art. 80, d.p.r. n. 309/1990, le condotte previste dall art. 73 d.p.r. n. 309/90 sono aggravate, tra gli altri casi: 1. 2. 3. a) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono consegnate o comunque destinate a minorenni; b) per chi, fuori dai casi previsti dall art. 111 c.p., ha determinato a commettere il reato un minorenne ovvero se n è avvalso al fine di commettere il reato; c) per chi, nell esercizio ella sua autorità, direzione o vigilanza, ha determinato un minorenne a commettere il reato. Ebbene, con la sentenza che oggi si annota i Supremi Giudici, nel confermare una pronuncia della Corte d Appello di Milano, hanno ritenuto necessario ribadire il principio per cui l aggravante della consegna delle sostanze stupefacenti a persona di età minore, prevista dall art. 80, comma primo, n. 1 d.p.r. n. 309 del 1990, è configurabile anche nel caso di semplice dazione al minorenne, indipendentemente dalla diversa destinazione che lo stupefacente possa avere, vista la maggiore insidiosità del fatto, potendone il minore per il fatto stesso di esserne entrato in possesso, farne uso. Ed invero, già il primo giudice, aveva affermato che l aggravante anzidetto, rinviene la propria ratio nella maggiore pericolosità della consegna, per qualunque scopo operata, di sostanza stupefacente ad un minorenne, avendo il legislatore inteso, oltre che reprimere il traffico di sostanza stupefacente, tutelare i minori ed evitare che i medesimi possano venire in contatto con le sostanze nocive per la loro salute. Trattasi di soluzione ad avviso della Suprema Corte,
giuridicamente corretta. Come è noto, l art. 80, co. 1, lett. a), D.P.R. 309/1990 configura una circostanza aggravante ad effetto speciale per l ipotesi in cui le sostanze stupefacenti o psicotrope siano consegnate o comunque destinate a persona di età minore. L aggravante è volta a prevenire il pericolo di utilizzazione di tali sostanze da parte dei minori e ad assicurare, quindi, una tutela anticipata, e rafforzata, della salute degli stessi. L art. 80, comma primo, lett. a), d.p.r. n. 309 del 1990 aggiunge la Suprema Corte nel prevedere che Le pene previste per i delitti di cui all articolo 73 siano aumentate da un terzo alla metà: a) nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di età minore; (omissis), ricalcando sostanzialmente la precedente previsione dell abrogato art. 74, comma primo, n. 1 della legge n. 685 del 1975, chiarisce in modo inequivoco che l applicazione della circostanza aggravante in esame è collegata alla mera consegna o comunque alla destinazione delle sostanze stupefacenti ai minori. E quindi, chiaro dalla stessa formulazione letterale della norma in esame che ciò che rileva è il semplice fatto che lo stupefacente venga consegnato a minore per poter integrare compiutamente la condotta aggravatoria. Ma non è tutto. Il disposto dell art. 80, comma primo, n. 1, d.p.r. n. 309 del 1990, prevede due distinte forme di aggravamento. La prima consiste nella consegna diretta delle sostanze nelle mani del minorenne e introduce una condotta criminosa cosiddetta anticipata, cioè intesa a prevenire qualsiasi pericolo di utilizzazione propria o altrui, terapeutica o meno da parte dei minore. La seconda forma aggrava la pena quando lo stupefacente sia comunque destinato al minore (e, nella nuova formulazione, è stato opportunamente soppresso l inciso relativo all uso non terapeutico ) e tuttavia non via sia consegna diretta nelle mani del minore (v., per un applicazione sotto la vigenza dell abrogata legge
n. 685 del 1975: Sez. 6, n. 5585 del 08/03/1991 dep. 27/05/1991, Romano, Rv. 187609; v., inoltre, nel senso che l aggravante de qua si fonda sulla materiale consegna della droga al minore: Sez. 6, n. 8519 dei 16/01/1987 dep. 27/07/1987, Menzera, Rv. 176439). Quanto basta, dunque, per affermare il principio di diritto poc anzi enunciato. «L aggravante della consegna delle sostanze stupefacenti a persona di età minore, prevista dall art. 80, comma primo, n. 1 d.p.r. n. 309 del 1990, è configurabile anche nel caso di semplice dazione al minorenne, indipendentemente dalla diversa destinazione che lo stupefacente possa eventualmente avere, in quanto la ragione dell aggravante risiede proprio nel fatto che un minore entri in possesso dello stupefacente e possa dunque assumerne. (Fattispecie nella quale lo stupefacente veniva consegnato ai figli minori dell assuntore che provvedevano al pagamento ed al ritiro della sostanza su disposizione di quest ultimo)». Particolare rilievo assume, poi, la tematica che attiene alla necessità di accertare, secondo il disposto dell art. 59, comma 2, c-p. la consapevolezza e conoscenza del soggetto in ordine alla circostanza contestata della minore età del prenditore. Punto quest ultimo, peraltro, pacifico e ampiamente provato nel caso in esame. Avv. Sabrina Caporale