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COPIA COMUNE DI USSARAMANNA PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N 13/2016 OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. ESERCIZIO FINANZIARIO 2016. L'anno Duemilasedici addì Quattordici, del mese di Aprile, alle ore 17:20 in Ussaramanna nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti posti all ordine del giorno. All appello nominale risultano presenti e assenti i Sigg: SIDERI MARCO ASSENTE ANDREA RUBIU ASSENTE ENZO COMINA PRESENTE TIZIANO SCHIRRU PRESENTE GIOVANNA CARLETTI PRESENTE ROBERTO ORRU PRESENTE MASSIMILIANO LOI PRESENTE MARINA SERRA PRESENTE NICOLETTA GALITZIA PRESENTE EMILIA PIETRINA MINNAI PRESENTE MICHELINA ONNIS PRESENTE CONSIGLIERI ASSEGNATI 11 IN CARICA 11 PRESENTI 9 ASSENTI 2 Assiste, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell art. 97 del D.Lgs. 267/2000, il Segretario Comunale Dott.ssa Serena Copersino, che redige il presente verbale; Il Presidente Enzo Comina, in qualità di Vicesindaco, riconosciuta la legalità dell adunanza invita il Consiglio a deliberare sull argomento di cui all oggetto. Visti: Il CONSIGLIO COMUNALE Il D.Lgs. 267/00 recante il Testo Unico degli Enti Locali ; Lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 37 del 18.12.2001 e successivamente modificato con Deliberazione C.C. n 07 del 21.03.2002; Il Decreto Sindacale n 03 del 04/02/2016 con cui è stato individuato il Responsabile per le pubblicazioni degli atti amministrativi dell Ente in forma telematica sul sito internet istituzionale all indirizzo www.comune.ussaramanna.vs.it nelle persone delle dipendenti Alessandra Muru, Anna Caddeo e Ermelinda Lai; Richiamati: L art. 119, comma 1, della Costituzione che attribuisce a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni una completa autonomia finanziaria in tema di entrate e spese, in armonia con la Costituzione e compatibilmente con i principi di coordinamento della finanza pubblica e con il sistema tributario nazionale; l art. 52 del D.lgs. 446/1997 che stabilisce Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 1

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo ; L art. 53 comma 16 della L. 388/2000, così come modificato dall art. 27 comma 8 della Legge 448/2001, secondo cui Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'irpef di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'irpef, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"; L art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ai sensi del quale Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ; L art. 1 comma 169 della Legge 296/2006, n. 296 il quale stabilisce che Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ; L art.172 comma 1 lett. C) del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e i seguenti documenti: ( ) c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi ; L art.1, comma 26, della la legge di stabilità 2016, ovvero la legge 28 dicembre 2015, n. 208, con cui è stata disposta la sospensione dell efficacia delle deliberazioni degli enti locali che prevedono aumenti nei tributi locali rispetto alle aliquote/tariffe applicate nel 2015, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI); L art. 13 comma 15 del D.L.201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 che stabilisce A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 2

anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 ; L art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 secondo cui A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze sentita l'associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico ; Premesso che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; Considerato che gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 n. 23, e l art. 13 del D.L201/2011, convertito con modificazioni in L.214/2011, hanno istituito l Imposta Municipale Propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall anno 2012 e fino al 2014, avente carattere obbligatorio, la quale sostituisce, per la componente immobiliare, l imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre all I.C.I.; Considerato che la Legge di stabilità n 147/2013 ha stabilito che a partire dal 1 gennaio 2014 l IMU è applicata a regime; Dato atto che il D.L. n. 201/2011 prevede, all art. 13, le seguenti aliquote IMU: Aliquota base pari allo 0,76 % - con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; Aliquota del 0,4% per l abitazione principale e per le relative pertinenze - con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali Aliquota del 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994) - con possibilità di variarla in diminuzione sino al 0,1%; Considerato che la legge 147/2013: ha modificato il comma 2, dell art. 13 del DL 201/2011 stabilendo che L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10. ha previsto all art. 1, comma 708 A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. ; 3

Considerato che l art. 1, comma 13, della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208), prevede il ripristino di esenzione del pagamento dell IMU per i terreni agricoli secondo le disposizioni previste nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, nella quale venivano specificati i Comuni montani e collinari i cui terreni fruivano dell esenzione ICI, ora applicabile all IMU; Considerato che l Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e l assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto, perseguendo gli obiettivi di finanza pubblica, e pertanto, nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio; Rilevato che ai sensi di quanto previsto dall art. 13, comma 6, del D.L. n. 201 del 2011, la competenza all approvazione delle aliquote è del Consiglio Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall art. 42, comma, 2, lett. f), del D.Lgs. 267/2000, che assegna al Consiglio Comunale la competenza in ordine all istituzione e l ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote di competenza generale della Giunta; Ritenuto di determinare per l anno 2016 le aliquote dell Imposta Municipale Propria in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una qualità adeguata dei servizi medesimi, come di seguito indicato: Aliquota base - 0,76 %; Aliquota immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - 0,76%; Acquisito il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario-Tributi di cui all art. 49 del D.Lgs. 267/00; Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario-Tributi, poiché il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell art. 49, del D. Lgs. 267/2000 (così come modificato dal D.L. 174/2012 conv. Legge 213/2012); Riconosciuta la propria competenza a deliberare sul presente argomento, ai sensi dell art. 42, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e di quanto previsto in deroga dall art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011; Ritenuto che sussistano tutte le condizioni per l approvazione delle aliquote IMU; Tutto ciò premesso e considerato Con votazione unanime; DELIBERA 1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 2) Di determinare le seguenti aliquote per l applicazione dell Imposta Municipale Propria relativamente all esercizio finanziario 2016: ALIQUOTA DI BASE 0,76 % ALIQUOTA IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D 0,76 % 4

3) Di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all Imposta Municipale Propria, al Ministero dell economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l approvazione del bilancio di previsione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 4) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'albo Pretorio on line del Comune di Ussaramanna, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013; 5) Di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata, palese votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell art.134, c.4, DLgs.n.267/2000. Il presente verbale previa lettura, è stato approvato a termine di legge. Il Presidente Il Segretario F.to Enzo Comina F.to Dott.ssa Serena Copersino PARERE DI REGOLARITA TECNICA: favorevole Servizio Amministrativo Servizio Personale Servizio Vigilanza, Demografici e Protocollo Servizio Tecnico Servizio Sociale, Pubblica Istruzione, cultura, sport Servizio Finanziario e Tributario IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Dott.ssa Anna Caddeo PARERE DI REGOLARITA CONTABILE: favorevole IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Dott.ssa Anna Caddeo CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all Albo Pretorio on-line del Comune all indirizzo www.comune.ussaramanna.vs.it, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi dal al come previsto dall art. 124 del D.Lgs. 267/00 e dal D.Lgs. 33/2013. F.TO IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI Per copia conforme all originale Il Responsabile delle Pubblicazioni 5