Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Documenti analoghi
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 9 dicembre 2016 (OR. en)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 26 aprile 2013 (29.04) (OR. en) 8860/13 Fascicolo interistituzionale: 2013/0118 (NLE) TDC 5 PROPOSTA

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 219. Legislazione. Atti non legislativi. 61 o anno. Edizione in lingua italiana. 29 agosto 2018.

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 11 marzo 2008 (OR. en) 6850/08 UD 28 FISC 22 TDC 3

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 giugno 2015 (OR. en)

ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 25 novembre 2011 (OR. en) 17625/11 Fascicolo interistituzionale: 2011/0388 (NLE) STAT 48 FIN 978 PROPOSTA

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 3 giugno 2016 (OR. en)

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 19 giugno 2007 (OR. en) 10764/07 Fascicolo interistituzionale: 2007/0087 (ACC) UD 59 ENFOCUSTOM 67 COMER 94

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 11 aprile 2016 (OR. en)

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Progetto. DECISIONE n. x/2008 del comitato misto CE-Danimarca/Isole Færøer

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 8 ottobre 2008 (OR. en) 13198/08 Fascicolo interistituzionale: 2008/0179 (ACC)

REGOLAMENTO (CE) N. 1994/2006 DELLA COMMISSIONE. del 27 dicembre 2006

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 14 luglio 2009 (15.07) (OR. en) 12102/09 Fascicolo interistituzionale: 2009/0093 (ACC)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO. relativa al regime dei dazi di mare nelle regioni ultraperiferiche francesi

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

Modernizzazione dell'iva per il commercio elettronico transfrontaliero da impresa a consumatore (B2C) Proposta di

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 312/3

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 10 giugno 2016 (OR. en)

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 7 ottobre 2016 (OR. en)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO (CE, EURATOM) DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 20 luglio 2016 (OR. en)

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO (UE) N. 169/2010 DELLA COMMISSIONE

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO. che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 per quanto concerne l introduzione dell euro in Lituania

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 maggio 2017 (OR. en)

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE CODICE DI CONDOTTA PER LA GESTIONE DELLA NOMENCLATURA COMBINATA (NC) (2000/C 150/03)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 24 novembre 2017 (OR. en)

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Articolo 1. Modifica del regolamento delegato (UE) n. 1031/2014

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 luglio 2017 (OR. en)

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del XXX

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 702/2011 DELLA COMMISSIONE

Cenni sulla normativa doganale

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 30 giugno 2008 (OR. en) 10852/08 ANTIDUMPING 66 COMER 114 NIS 101

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 24 agosto 2017 (OR. en)

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Transcript:

COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali IT IT

RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA La Commissione, coadiuvata dal gruppo Economia tariffaria, ha esaminato tutte le richieste di sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune presentatele dagli Stati membri. Il gruppo Economia tariffaria è costituito dalle delegazioni inviate da tutti gli Stati membri e dalla Turchia. Il gruppo si è riunito tre volte prima di concordare le modifiche contenute nella presente proposta. Ogni richiesta (nuova, modificata o rinnovata) è stata valutata attentamente dal gruppo. In particolare, costituiscono parte integrante dell esame di ogni singolo caso la prevenzione di qualsiasi pregiudizio per i produttori dell UE, il rafforzamento e il consolidamento della competitività della produzione dell UE e la creazione o il mantenimento di posti di lavoro. Tale valutazione è stata condotta mediante dibattiti in seno al gruppo e consultazioni, da parte degli Stati membri, dei settori, delle associazioni e delle camere di commercio interessati nonché degli altri portatori di interesse. La presente proposta riguarda taluni prodotti agricoli e industriali. Le richieste di sospensione sono state esaminate in base ai criteri indicati nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6). In seguito a detto esame, la Commissione ritiene giustificata la sospensione dei dazi per i prodotti indicati nell allegato I della presente proposta. L allegato I elenca inoltre i) i prodotti la cui designazione ha dovuto essere riformulata, ii) i prodotti per i quali è risultato necessario un nuovo codice NC o TARIC o iii) i prodotti che sono stati riesaminati e per i quali è stata fissata una nuova data di riesame obbligatorio. I prodotti per i quali la sospensione tariffaria non è più giustificata dagli interessi economici dell Unione devono essere soppressi. L allegato II elenca di conseguenza i prodotti soppressi dall allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 e i prodotti la cui designazione ha dovuto essere riformulata, i prodotti ai quali è risultato necessario attribuire un nuovo codice NC o TARIC o i prodotti per cui è stata fissata una nuova data di riesame obbligatorio, che figurano nell allegato I con una nuova designazione, un nuovo codice e/o una nuova data. L elenco delle pertinenti unità supplementari nell allegato II del regolamento (UE) n. 1387/2013 dovrebbe essere aggiornato. L allegato III contiene pertanto l elenco dei codici delle unità supplementari dei prodotti figuranti nell allegato I della presente proposta e l allegato IV della presente proposta elenca i codici delle unità supplementari dei prodotti soppressi dall allegato I del regolamento sopra citato. La proposta è conforme alle politiche in materia di commercio, imprese, sviluppo e relazioni esterne. Non comporterà, in particolare, ripercussioni negative per i paesi che beneficiano di un accordo commerciale preferenziale con l UE (ad esempio i paesi che beneficiano dei regimi SPG o ACP, i paesi candidati all adesione e i potenziali paesi candidati). 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D IMPATTO È stato consultato il gruppo Economia tariffaria, che rappresenta le autorità competenti di tutti gli Stati membri. Tutte le sospensioni elencate corrispondono ad accordi o compromessi raggiunti nel corso del dibattito svoltosi in detto gruppo. Non è stata evocata l esistenza di rischi potenzialmente gravi dalle conseguenze irreversibili. IT 2 IT

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA La base giuridica della presente proposta di regolamento è l articolo 31 del trattato sul funzionamento dell Unione europea (TFUE). In virtù dell articolo 31 del TFUE, le sospensioni e i contingenti tariffari autonomi sono stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Di conseguenza un regolamento costituisce lo strumento appropriato. La proposta è di competenza esclusiva dell Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. Essa rispetta il principio di proporzionalità, poiché la serie di misure proposte è in linea con i principi intesi a semplificare le procedure per gli operatori del commercio estero e con la comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6). 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Dazi doganali non percepiti che ammontano complessivamente a circa 84,8 milioni di EUR/anno. L effetto sulle risorse proprie tradizionali del bilancio è pari a - 63,6 milioni di EUR/anno (75% x 84,8 milioni di EUR/anno). IT 3 IT

2014/0333 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, in particolare l articolo 31, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) È nell interesse dell Unione sospendere totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per 135 nuovi prodotti che attualmente non figurano nell allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio 1. Questi nuovi prodotti dovrebbero pertanto essere inseriti in tale allegato. (2) Non è più nell interesse dell Unione mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per 52 prodotti che figurano attualmente nell allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013. È opportuno pertanto sopprimere tali prodotti dall allegato. (3) È necessario modificare la designazione dei prodotti per 29 sospensioni elencate nell allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 al fine di tener conto dell evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche del mercato o di effettuare adattamenti linguistici. Inoltre, a seguito dei cambiamenti che saranno apportati alla nomenclatura combinata a decorrere dal 1º gennaio 2015, i codici TARIC di altri 95 prodotti dovrebbero essere modificati. Inoltre, per un prodotto la classificazione multipla non è più ritenuta necessaria. È opportuno sopprimere dall elenco delle sospensioni figurante nell allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 le sospensioni per le quali sono necessarie modifiche e reinserire in tale elenco le sospensioni modificate. (4) Le sospensioni tariffarie dovrebbero essere riesaminate periodicamente con la possibilità di sopprimerle su richiesta di una parte interessata. Ove ciò sia giustificato dall interesse dell Unione, la sospensione tariffaria è prorogata e una nuova data di riesame è fissata. (5) Nell interesse dell Unione, per 184 prodotti è necessario modificare la data del riesame obbligatorio al fine di consentire importazioni esenti da dazi oltre tale data. Tali prodotti sono stati riesaminati e sono state fissate nuove date per il successivo riesame obbligatorio. Essi dovrebbero pertanto essere soppressi dall elenco delle sospensioni figurante nell allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 e le sospensioni modificate dovrebbero essere reinserite in tale elenco. 1 Regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1344/2011 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 201). IT 4 IT

(6) Nell interesse dell Unione è necessario abbreviare il periodo di riesame obbligatorio per quattro prodotti. È opportuno, di conseguenza, sopprimere dall elenco delle sospensioni figurante nell allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 le sospensioni relative a questi prodotti e reinserire in tale elenco le sospensioni modificate. (7) A fini di chiarezza è opportuno contrassegnare le voci modificate con un asterisco. (8) Al fine di consentire un adeguato monitoraggio statistico è opportuno completare l allegato II del regolamento (UE) n. 1387/2013 con unità supplementari per alcuni dei nuovi prodotti per i quali sono concesse sospensioni. Per motivi di coerenza, le unità supplementari assegnate ai prodotti soppressi dall allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 dovrebbero essere soppresse anche dall allegato II di tale regolamento. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1387/2013. (9) Dato che le modifiche ai sensi del presente regolamento dovrebbero prendere effetto a decorrere dal 1º gennaio 2015, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (UE) n. 1387/2013 è così modificato: 1. La tabella dell allegato I è così modificata: a) tra il titolo e la tabella è inserita la seguente nota: (*) Sospensione relativa a un prodotto figurante nel presente allegato per il quale il codice NC o TARIC, la designazione o la data del riesame obbligatorio sono stati modificati dal regolamento (UE) n. 722/2014 del Consiglio, del 24 giugno 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali (GU L 192 dell 1.7.2014, pag. 9) e dal regolamento (UE) n. / del Consiglio, del, che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali (GU ) ; b) tra il titolo e la tabella è soppressa la seguente nota: (*) Sospensione relativa a un prodotto figurante nel presente allegato per il quale il codice NC o TARIC, la designazione o la data del riesame obbligatorio sono stati modificati dal regolamento (UE) n. 722/2014 del Consiglio, del 24 giugno 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali (GU L 192 dell 1.7.2014, pag. 9) ; c) le righe corrispondenti ai prodotti di cui all allegato I del presente regolamento sono inserite secondo l ordine dei codici NC indicati nella prima colonna della tabella figurante nell allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013; d) le righe corrispondenti ai prodotti i cui codici NC e TARIC figurano nell allegato II del presente regolamento sono soppresse. IT 5 IT

2. L allegato II è così modificato: a) sono aggiunte le righe corrispondenti alle unità supplementari i cui codici NC e TARIC figurano nell allegato III del presente regolamento; b) sono soppresse le righe corrispondenti alle unità supplementari i cui codici NC e TARIC figurano nell allegato IV del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2015. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il presidente IT 6 IT

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. TITOLO DELLA PROPOSTA Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali 2. LINEE DI BILANCIO Capitolo e articolo: capitolo 12, articolo 120 Importo iscritto in bilancio per l esercizio 2015: 16 701 200 000 EUR (B 2015) 3. INCIDENZA FINANZIARIA Nessuna X La proposta, priva di incidenza finanziaria sulle spese, ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate: Mio EUR (al primo decimale) Linea di bilancio Entrate 2 Periodo di 12 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa [Anno: 2015] Articolo 120 Incidenza sulle risorse proprie 01/01/2015-63,6 Situazione a seguito dell azione [2015 2019] Articolo 120-63,6/anno 4. MISURE ANTIFRODE Saranno effettuati controlli sulla destinazione particolare di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento del Consiglio, a norma degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d applicazione del codice doganale comunitario. 5. ALTRE OSSERVAZIONI La proposta contiene le modifiche che devono essere apportate all allegato del regolamento vigente per tener conto di quanto segue: 1. nuove richieste di sospensione presentate e accettate; 2 Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione. IT 7 IT

2. evoluzione tecnica dei prodotti e tendenze economiche del mercato che comportano la revoca di alcune sospensioni esistenti. Aggiunte L allegato, oltre alle modifiche risultanti dai cambiamenti di designazione o di codice, contiene 135 nuovi prodotti. I dazi non riscossi corrispondenti a tali sospensioni, calcolati in base alle previsioni dello Stato membro richiedente per il periodo dal 2015 al 2019, ammontano a 48,7 Mio EUR/anno. In base alle statistiche esistenti per gli anni precedenti sembrerebbe tuttavia che il suddetto importo debba essere aumentato applicando un fattore medio, stimato a 1,8, per tenere conto delle importazioni negli altri Stati membri che utilizzano le stesse sospensioni. Ciò comporta una perdita di entrate dovuta a dazi non riscossi di circa 87,7 Mio EUR/anno. Soppressioni A fronte del ripristino dei dazi doganali, 52 prodotti sono stati soppressi dall allegato. Ciò rappresenta un aumento di 2,9 Mio EUR in risorse, calcolato sulla base delle statistiche del 2013. Costo stimato dell intervento Sulla base di quanto precede, l incidenza sulla perdita di entrate derivante dal presente regolamento può essere stimata a 87,7 2,9 = 84,8 Mio EUR (importo lordo, inclusi i costi di riscossione) x 0,75 = 63,6 Mio EUR/anno per il periodo che va dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2019. IT 8 IT