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Articolo tratto dalla rivista elettronica PL.com- Editore EDK Dottrina per PL.com 19 maggio 2012 di Avv. Rosa Bertuzzi (www.ambienterosa.net ) Novità legislative in materia ambientale ANNO 2012 Le numerose modifiche intervenute in questi mesi: In materia di gestione dei pneumatici fuori uso. Viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1-2-2012 il Decreto 20 gennaio 2012del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Parametri tecnici relativi alla gestione degli pneumatici fuori uso.tale decreto individua i nuovi parametri tecnici per la gestione dei pneumatici fuori uso.l art. 1 sancisce i parametri tecnici per l'individuazione, da parte del Comitato di gestione degli pneumatici fuori uso (PFU) provenienti dai veicoli fuori uso, del contributo per la copertura e gestione degli pneumatici dei veicoli a fine vita. Tali criteri sono i seguenti:a) Valore medio tra il numero di veicoli immatricolati o, per i veicoli non soggetti ad immatricolazione, venduti nell'anno solare precedente a quello in cui si determina il contributo e la stima dei veicoli che saranno immatricolati o venduti nell'anno nel quale si determina il contributo per l'anno solare successivo, suddiviso per ciascuna tipologia di pneumatici attribuibili ai veicoli in base alla tabella di cui all'art. 2. Le informazioni relative ai veicoli non soggetti ad immatricolazione venduti sono fornite al Comitato di gestione degli PFU provenienti dai veicoli fuori uso dalle Associazioni dei produttori dei veicoli;b)

Valore medio tra il numero di veicoli radiati per demolizione o, per i veicoli non soggetti ad immatricolazione, demoliti nell'anno solare precedente a quello in cui si determina il contributo e la stima dei veicoli radiati nell'anno nel quale si determina il contributo per l'anno solare successivo, suddiviso per ciascuna tipologia di pneumatici attribuibili ai veicoli in base alla tabella di cui all'art. 2. Le informazioni relative ai veicoli non soggetti ad immatricolazione demoliti sono fornite al Comitato di gestione degli PFU provenienti dai veicoli fuori uso dalle Associazioni dei demolitori dei veicoli;c) Numero medio di pneumatici installati per veicolo, per ciascuna tipologia di pneumatici attribuibili ai veicoli in base alla tabella di cui all'art. 2. Le informazioni necessarie per l'individuazione di detto numero medio sono fornite al Comitato di gestione degli PFU provenienti dai veicoli fuori uso dalle Associazioni dei produttori dei veicoli;d) Peso medio pneumatico, per ciascuna tipologia di pneumatici attribuibili ai veicoli in base alla tabella di cui all'art. 2. Le informazioni necessarie per l'individuazione del peso medio sono fornite al Comitato di gestione degli PFU provenienti dai veicoli fuori uso dalle Associazioni dei produttori dei veicoli;e) Quantitativo di Pneumatici usati provenienti dalla demolizione dei veicoli a fine vita venduti all'estero per il riutilizzo nell'anno solare precedente a quello in cui si determina il contributo. Le informazioni necessarie per l'individuazione di detto quantitativo sono fornite al Comitato di gestione degli PFU provenienti dai veicoli fuori uso dalle Associazioni dei demolitori dei veicoli.l art. 2 mettere in relazione le diverse tipologie di pneumatici da assoggettare al contributo, di cui all'allegato E del decreto n. 82 del 2011, con la classificazione dei veicoli di cui all'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) -L. 24 marzo 2012, n. 27(D.L. 1/2012) (pubblicato in uno specifico supplemento, il n. 53), di conversione del D.L. 1/2012 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", meglio noto come decreto sulle liberalizzazioni.il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività apporta, attraverso gli artt. 23, 25, 26 e 48, i cambiamenti in materia ambientale.l art. 23 Semplificazione delle procedure per l approvazione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale sancisce che, restando l obbligo di predisposizione annuale di un Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e le procedure di valutazione, consultazione pubblica ed approvazione, Piano e sottoposto annualmente alla verifica di assoggettabilità a procedura VAS. Altre modifiche molto importanti per la materia ambientale sono quelle all art. 201, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni. Quella più importante è l introduzione del comma 4 bis: 4-bis. Nel caso in cui gli impianti siano di titolarita di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilita delle potenzialita e capacita necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel Piano d Ambito. Per quanto riguarda l art. 26 Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio e per l incremento della raccolta e recupero degli imballaggi, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti periodi: Alle domande disciplinate dal presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attivita private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del presente articolo, le

attivita di cui al comma 3 lettere a) e c) possono essere intraprese decorsi novanta giorni dallo scadere del termine per l esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare come indicato nella presente norma.. All articolo 265, il comma 5 e soppresso.l art. 48 del Decreto in commento considera i drenaggi. Viene inserito:articolo 5-bis (Disposizioni in materia di dragaggio) in quale sancisce che nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attivita di bonifica. I materiali derivanti dalle attivita di dragaggio possono essere immessi o refluiti in mare nel rispetto dell articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I materiali di dragaggio possono essere utilizzati anche per il ripascimento degli arenili e per formare terreni costieri su autorizzazione della regione territorialmente competente. I materiali derivanti dalle attivita di dragaggio, o da attivita di dragaggio da realizzare nell ambito di procedimenti di bonifica che presentino all origine o a seguito di trattamenti livelli di inquinamento non superiori a quelli stabiliti, possono essere impiegati a terra. I materiali possono essere destinati ad essere refluiti all interno di strutture di contenimento nell ambito di porti nazionali diversi da quello di provenienza devono essere accompagnati da un documento contenente le indicazioni di cui all articolo 193. I materiali provenienti dal dragaggio dei fondali dei porti non compresi in siti di interesse nazionale, possono essere immersi in mare con autorizzazione. I suddetti materiali possono essere diversamente utilizzati a fini di ripascimento, anche con sversamento nel tratto di spiaggia sommersa attiva, o per la realizzazione di casse di colmata o altre strutture di contenimento nei porti in attuazione del Piano Regolatore Portuale ovvero lungo il litorale per la ricostruzione della fascia costiera, con autorizzazione della regione territorialmente competente. -il decreto ambiente (D.L. 2/2012) viene convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 28 recante conversione del decreto legge contenente "Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale". Attraverso il Dl 1/2012 e 2/2012 (rispettivamente, leggi 27 e 28 del 2012) entra in vigore la disciplina dei materiali di riporto disposta dal Dl 2/2012 ("Dl Ambiente"), ulteriormente innovata dalla legge di conversione 27/2012 e completata dal Dm ambiente previsto dal Dl 1/2012 ("Dl liberalizzazioni").i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si intendono come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del predetto decreto legislativo, conseguentemente, a determinate condizioni possono essere considerati sottoprodotti.viene innovata la gestione di sfalci e potature da verde. Esclude dalla nozione di rifiuto gli sfalci e potature da manutenzione del verde pubblico e privato. Altresì vengono introdotte facilitazioni per gli scarichi delle acque reflue. Per tali scarichi sono stati introdotti i parametri per la parificazione delle acque reflue industriali di alcune Pmi alle acque domestiche. Altre modifiche salienti sono quelle in materia di AIA. Infatti alla procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'apertura delle discariche e l'esercizio degli impianti e' coordinata nell'ambito del procedimento di VIA e il provvedimento finale fa luogo anche dell'autorizzazione integrata. Vengono apportate modifiche alle disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente. Il termine previsto e' prorogato fino all'adozione del decreto specifico e limitatamente alla commercializzazione dei sacchi per l'asporto delle mercie di quelli di spessore superiore, rispettivamente, ai 200 micron per i sacchi per l'asporto destinati all'uso

alimentare e 100 micron per i sacchi per l'asporto destinati agli altri usi. A decorrere dal 31 luglio 2012, la commercializzazione dei sacchi non conformi e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantita' ingenti di sacchi per l' asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. - la Legge 4 aprile 2012, n. 35 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. Converte in legge il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5.In merito alla movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, effettuati percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non si deve considerare trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall imprenditore agricolo dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.grazie al decreto ministeriale si approverà il modello di dichiarazione unica di conformità che surroga i modelli di cui agli allegati I e II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e la dichiarazione ex art. 284, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. - il decreto 2 marzo 2012, n. 16, convertito in L. 26 aprile 2012, n. 44 " Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento". Ha introdotto attraverso l art. 9 il Potenziamento dell accertamento in materia doganale, eliminando il terzo periodo del comma 3 dell art.194 codice ambientale introdotto dall art.24, comma 1, lett-d-bis del d.l. n.5/2012 converito in Legge n.35 / 2012. Le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti, fra i quali quelli da imballaggio, devono allegare per ogni spedizione una dichiarazione dell autorità del Paese di destinazione dalla quale risulti che nella legislazione nazionale non vi siano norme ambientali meno rigorose di quelle previste dal diritto dell Unione europea, ivi incluso un sistema di controllo sulle emissioni di gas serra, e che l operazione di recupero nel Paese di destinazione sia effettuata con modalità equivalenti, dal punto di vista ambientale, a quelle previste dalla legislazione in materia di rifiuti del Paese di provenienza.attraverso tale norma viene abrogata la norma attesa dalla Legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35, che prescriveva alle imprese che eseguono il trasporto transfrontaliero di rifiuti l onere di produrre per ogni singola spedizione la dichiarazione dell autorità del paese di destinazione dalla quale risulti che nella legislazione nazionale non sono in vigore disposizioni in materia ambientale meno severe di quelle attese dall'unione europea, e che l'attività di recupero nello Stato di destinazione è effettuata con sistemi equipollentia quelle disposte dalla legislazione ambientale del Paese di provenienza.in base al disposto del articolo 9 del Decreto-Legge marzo 2012, n. 16 convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 i rifiuti sequestrati per traffico illecito (ai sensi dell'articolo 259 o dell'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) nelle aree portuali e aeroportuali devono essere affidati ai Consorzi competenti. Tali rifiuti sono affidati anche prima della conclusione del procedimento penale, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, a uno dei

consorzi obbligatori competenti sulla base delle caratteristiche delle diverse tipologie di rifiuto oggetto di sequestro. I consorzi, ove i rifiuti abbiano caratteristiche tali da non poter essere conservati altrove a spese del proprietario, procedono al trattamento dei rifiuti al fine di consentirne la vendita.