(Provincia di Livorno ) REGOLAMENTO COMUNALE IMPOSTA DI SOGGIORNO

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COMUNE DI B I B B O NA (Provincia di Livorno ) REGOLAMENTO COMUNALE IMPOSTA DI SOGGIORNO Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 29.03.2012 Modificato con delibera C.C. 68 del 29.06.2012; Modificato con delibera C.C. 10 del 28.03.2013 Modificato con delibera C.C. 52 del 14.12.2017 Modificato con delibera C.C. 28 del 30.03.2018

Art.1 Istituzione e presupposto dell imposta 1. Il presente regolamento è adottato nell ambito della potestà regolamentare prevista dall Art. 52 del D:lgs 446/1997 per disciplinare l applicazione dell imposta di soggiorno di cui all Art. 4 del D.Lgs n. 23/2011 2. Presupposto dell imposta è il soggiorno e pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio comunale. 3. L imposta è dovuta da ciascuna persona per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Bibbona nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre di ciascun anno e fino ad un massimo di 30 pernottamenti cumulativi. 4. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere, extralberghiere ed all aperto che offrono alloggio. Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - Alberghi - Residenze turistico-alberghiere - Affittacamere - Bed and breakfast - Agriturismi - Agricampeggi - Campeggi - Villaggi turistici - Aree di sosta - Parchi di vacanza - Strutture ricettive extra-alberghiere per la ospitalità collettiva - Casa per ferie - Ostelli per la gioventù - Unità abitative ammobiliate ad uso turistico - Case e appartamenti per vacanze - Residenze d epoca - Residence - Alberghi diffusi - Locazioni turistiche 5. Il gettito dell imposta, conformemente a quanto previsto dall Art. 4 c. 1 del citato D.Lgs 23/2011, è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune, a favore del turismo, della manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali e dei servizi pubblici locali; 6. Entro il 31 ottobre di ogni anno è convocato un tavolo di concertazione tra l Amministrazione Comunale e le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale del settore turismo per la verifica dell introito dell imposta di soggiorno dell anno in corso e la concertazione sugli impieghi per il bilancio di previsione dell anno successivo. 7. Entro i termini di approvazione del rendiconto della gestione, la Giunta Comunale presenta annualmente al Consiglio Comunale una relazione sulla realizzazione degli interventi di cui al comma 5. 2

Art. 2 Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari 1. Soggetto passivo dell imposta è colui che pernotta nelle strutture ricettive di cui all Art. 1 e non risulta iscritto nell anagrafe del Comune di Bibbona. 2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell imposta e risponde direttamente del corretto ed integrale riversamento della stessa al Comune di Bibbona. Art. 3 Esenzioni 1. Sono esenti dal pagamento dell imposta di soggiorno: a) I minori entro il quattordicesimo anno di età b) I familiari di soggetti ricoverati presso strutture ospedaliere e che hanno la necessità al fine di garantire la necessaria assistenza, di soggiornare presso le strutture ricettive di cui all Art. 1 c) Coloro che, non residenti nel Comune di Bibbona, prestano attività lavorativa nel territorio comunale di Bibbona, compresi i dipendenti di ditte che soggiornano nel territorio comunale nell ambito di cantieri aperti; d) Coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario. e) I portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, più un accompagnatore L applicazione delle esenzioni di cui al precedente comma è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva da parte dell interessato o suo accompagnatore (nel caso di cui alla lettera e) di una dichiarazione resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47del D.P.R. N. 445/2000 e successive modificazioni. f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi organizzati delle Agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore ogni venticinque partecipanti. Art. 4 Misura dell imposta 1. La misura dell imposta è stabilita con deliberazione dell Amministrazione Comunale entro i termini di approvazione del Bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d imposta applicate nel precedente esercizio. 2. La misura dell imposta è graduata in funzione del tipo di struttura ricettiva nonché dei servizi che questa offre al soggiornante; Art. 5 Obblighi del gestore della struttura ricettiva 1. Il gestore della struttura ricettiva comunica al Comune di Bibbona, entro il 5 del mese successivo il numero totale dei pernottamenti avvenuti nel mese precedente, distinguendoli tra quelli soggetti a imposta e quelli non soggetti o esenti ai sensi del presente Regolamento. 3

2. La comunicazione può essere trasmessa su supporto cartaceo, fax o posta elettronica. Potrà essere trasmessa anche con altre modalità telematiche o mediante procedure informatiche che saranno eventualmente definite e messe a disposizione dal Comune di Bibbona. 3. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio Comunale sono tenuti a informare i propri ospiti, mediante affissione di appositi cartelli, dell applicazione, dell entità e dell esenzioni dell imposta di soggiorno. L informazione dovrà essere presente anche nei diversi prodotti promozionali realizzati direttamente dal gestore o da altri soggetti dallo stesso incaricati. 4. I gestori delle strutture ricettive hanno l obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l esenzione dall imposta di soggiorno al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Bibbona. 5. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare documenti comprovanti la dichiarazione resa, le modalità d imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune. 6. I gestori delle strutture ricettive, relativamente all imposta di soggiorno, sono qualificabili come agenti contabili in quanto soggetti aventi la disponibilità materiale di denaro (c.d maneggio di denaro) e beni di pertinenza pubblica. 7. L agente contabile, ai sensi del D.lgs. 267/2000 art. 93, è sottoposto al controllo giurisdizionale della Corte dei Conti ed è tenuto a rendere conto della propria gestione trasmettendo al Comune, entro il 30 gennaio di ogni anno, il conto della gestione relativo all anno precedente, redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996. Il conto della gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno dichiarata per l anno precedente è pari a zero. 8. Il conto della gestione deve essere presentato esclusivamente in copia originale, debitamente compilata e sottoscritta dal gestore (titolare/legale rappresentante) della struttura ricettiva, consegnandolo direttamente presso il Servizio Tributi oppure inviandolo tramite posta raccomandata, sempre in copia originale compilata e sottoscritta dal gestore e per chi è dotato di firma digitale, l'invio del Mod.21, sottoscritto con suddetta firma digitale, può essere effettuato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). Art. 6 Versamento dell imposta 1. I soggetti di cui all Articolo 2, comma 1, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato l importo complessivo dovuto a titolo d imposta di soggiorno. 2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune di Bibbona. È consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari. 3. Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate. 4. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme dovute al Comune a titolo d imposta di soggiorno, entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento. Il versamento potrà avvenire mediante accredito sul c/c Bancario intestato alla Tesoreria Comunale del Comune di Bibbona IBAN IT 85 H 06370 70638 000000000002. L Amministrazione si riserva la facoltà di stabilire ulteriori modalità di pagamento per agevolare l adempimento dei contribuenti. Il versamento dovrà contenere la causale Imposta di Soggiorno e il mese di riferimento. Art. 7 Disposizioni in tema di accertamento 4

1. Ai fini dell attività di accertamento dell imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all Art. 1, commi 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 e 168 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296. 2. Ai fini dell esercizio dell attività di controllo nonché di recupero dell imposta evasa, i soggetti di cui all Articolo 2, comma 2, sono obbligati a esibire all Ente impositore, in qualsiasi momento e a semplice richiesta scritta: a) la documentazione, anche in formato elettronico, comprovante le presenze nella struttura ricettiva; b) ogni altra documentazione che il Comune ritenga utile allo scopo. 3. I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare, nella comunicazione di cui all Articolo 5, comma 1, le generalità dei contribuenti evasori. L adempimento di cui al presente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dell interessato, come prescritto dall Art. 24, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 4. Il Comune in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell imposta provvede al recupero dell imposta dovuta e non versata ai sensi dell Art. 6 del presente regolamento, mediante avviso di accertamento recante la liquidazione dell imposta dovuta, delle relative sanzioni e degli interessi previsti dall Art. 10 del Regolamento per la gestione delle Entrate Tributarie del Comune di Bibbona, da notificarsi a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere eseguito il pagamento dell imposta. 5. La notificazione dell avviso di accertamento può essere effettuata, oltre che con le regole previste dall Art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero dai messi notificatori comunali, incaricati ai sensi dell articolo 1, comma 158 e seguenti, della legge n. 296 del 2006. Art. 8 Sanzioni. 1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonchè secondo le disposizioni del presente articolo. 2. Per l omesso, ritardato o parziale versamento dell Imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell importo non versato, ai sensi dell Art. 13 del D. Lgs n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D. Lgs 472 del 1997. 3. Si applica inoltre la sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui al presente regolamento, ai sensi dell Art. 7 bis del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 nei seguenti casi: a) omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva; b) mancata esibizione della documentazione indicata all Art. 7 comma 2; 4. Per l omessa segnalazione dei contribuenti evasori oltre alla sanzione pecuniaria di 500,00, verrà applicata l ulteriore sanzione di 25,00 per ogni posizione non segnalata. 5. Si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro a coloro che stipulano contratti di locazione turistica in violazione delle disposizioni contenute nell art. 70 della L.R. 86/2016 ai sensi dello stesso art. 70 comma 8 5

Art. 9 Riscossione 1. Le somme accertate dall Amministrazione a titolo d imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con gli strumenti a disposizione dell Amministrazione Comunale. Art. 10 Rimborsi 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 2. Nei casi di versamento dell imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. 3. La compensazione è effettuata su istanza da presentare almeno 30 giorni dalla scadenza del termine per il versamento ed è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del funzionario comunale responsabile dell imposta. Per la presentazione delle istanze di rimborso e di compensazione il Servizio Tributi del Comune metterà a disposizione dei soggetti versanti una apposita modulistica. 4. Non si procede al rimborso dell imposta per importi pari o inferiori a 12,00 Art. 11 Contenzioso 1. Le controversie concernenti l imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs n. 546/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 12 Funzionario responsabile dell imposta 1. La Giunta Comunale provvede, con proprio atto, alla nomina del Funzionario responsabile dell imposta di soggiorno. 2. Il funzionario responsabile dell imposta provvede all organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti. Art. 13 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2018. 6

INDICE Art.1... 2 Istituzione e presupposto dell imposta... 2 Art. 2... 3 Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari... 3 Art. 3... 3 Esenzioni... 3 Art. 4... 3 Misura dell imposta... 3 Art. 5... 3 Obblighi del gestore della struttura ricettiva... 3 Art. 6... 4 Versamento dell imposta... 4 Art. 7... 4 Disposizioni in tema di accertamento... 4 Art. 8... 5 Sanzioni... 5 Art. 9... 6 Riscossione... 6 Art. 10... 6 Rimborsi... 6 Art. 11... 6 Contenzioso... 6 Art. 12... 6 Funzionario responsabile dell imposta... 6 Art. 13... 6 Entrata in vigore 7