La trasmissione del documento
|
|
|
- Nicoletta Costa
- 9 anni fa
- Просмотров:
Транскрипт
1 Dal cartaceo al digitale: la dematerializzazione degli a1 La PEC e la trasmissione del documento informatico Notaio Gea Arcella [email protected] Mantova, 17 maggio
2 La trasmissione del documento La PEC e gli altri sistemi di trasmissione -1 sistemi basati sul preventivo mutuo riconoscimento sistemi basati sul potere d imperio della P.A. sistemi con validità giuridica erga omnes 2
3 La trasmissione del documento Valore giuridico della trasmissione 1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico ((...)),idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. 2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore. Art. 45. D. Lgs. 82/2005 Codice dell Amministrazione digitale 3
4 10. 2 La PEC: sistema con validità giuridica erga omnes La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta. Art. 48. D. Lgs. 82/2005 Codice dell Amministrazione digitale 4
5 La posta elettronica certificata Riferimenti normativi -1 Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 Decreto Ministeriale 2 novembre 2005 Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Artt ) 5
6 La posta elettronica certificata Riferimenti normativi -2 Prassi Circolare CNIPA del 24 novembre 2005 n. 49, recante le modalità per presentare domanda di accreditamento nell elenco pubblico dei Gestori di PEC da parte dei soggetti pubblici e privati che intendono esercitare tale servizio Circolare di vigilanza CNIPA del 7 dicembre 2006 n. 51, Espletamento della vigilanza e del controllo sulle attività esercitate dagli iscritti nell elenco dei gestori di posta elettronica certificata (PEC) di cui all articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 CNIPA - Note integrative al D. P.R. n. 68/05 e al D.M. 2 novembre 2005 CNIPA - Raccomandazioni sul metodo e sulle procedure di iscrizione nell elenco pubblico dei gestori di posta certificata 6
7 Definizione del sistema PEC Sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici Art. 1 D.P.R. 68/2005 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica) 7
8 Utilizzo del sistema PEC La Posta Elettronica Certificata consente l invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di PEC è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna Art. 4 D.P.R. 68/2005 (Regolamento) 8
9 Funzione del sistema PEC Accertamento di spedizione e consegna La dichiarazione recettizia (art c.c.) La raccomandata A.R. La notifica degli atti ACCERTA L AVVENUTA CONSEGNA, NON LA PATERNITÀ DEL DOCUMENTO 9
10 Soggetti del sistema PEC Mittente Destinatario (uno o più) Gestore di PEC del mittente Gestore di PEC del destinatario (uno o più, per ciascuno dei destinatari) 10
11 Le garanzie del sistema PEC Ricevuta di accettazione Ricevuta di presa in carico Ricevuta di consegna Ricevuta di mancata consegna Uso delle firme elettroniche e del riferimento temporale Sicurezza e protezione dai virus 11
12 La prova dell'invio e della consegna Ricevuta di accettazione: contiene i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione Ricevuta di consegna: fornisce prova che il messaggio di posta elettronica certificata è pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario Log del gestore: registro informatico delle operazioni 12
13 Schema di funzionamento del servizio Lo schema di funzionamento del servizio GESTORE DI PEC NOTARIATO ALTRO GESTORE DI PEC (4) Ricevuta di presa in carico (2) Ricevuta di Accettazione (3) Busta di trasporto con messaggio (1) Messaggio di PEC (6) Ricevuta di Avvenuta Consegna (5) Messaggio di PEC MITTENTE DESTINATARIO pagina 101 di 2 13
14 In pratica Ricevuta di accettazione Ricevuta di consegna La verifica della firma della busta contenente il messaggio La verifica che il contenuto del messaggio non sia alterato Log del gestore: registro informatico delle operazioni 14
15 Le conclusioni La PEC è una raccomandata elettronica destinata a diventare lo strumento generale di trasmissione dei documenti informatici con valore legale Anche il notaio può già utilizzare tale sistema per unire al valore giuridico del documento notarile informatico il valore legale della sua trasmissione 15
16 Grazie per l'attenzione 16
EIPASS Personale ATA MODULO 3 Posta Elettronica Certificata (PEC) Prof. Luca Basteris Prof.ssa Maria Cristina Daperno
EIPASS Personale ATA MODULO 3 Posta Elettronica Certificata (PEC) Prof. Luca Basteris Prof.ssa Maria Cristina Daperno 1 I nuovi scenari Con la pubblicazione del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005
La trasmissione di documenti informatici mediante la posta elettronica certificata: fondamenti giuridici e regole tecniche. D.P.R. n.
La trasmissione di documenti informatici mediante la posta elettronica certificata: fondamenti giuridici e regole tecniche D.P.R. n. 513/1997 Art. 12 - Trasmissione del documento 1. Il documento informatico
Valore legale del documento informatico e della posta elettronica certificata
Confindustria Udine 6 maggio 2011 Valore legale del documento informatico e della posta elettronica certificata Avv. David D'Agostini Sommario - principali definizioni (d.lgs. 82/05 aggiornato da d.lgs.
Cos'è la posta elettronica certificata, a cosa serve e come funziona
Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia Cos'è la posta elettronica certificata, a cosa serve e come funziona Avv. David D'Agostini Avv. Luca Zenarolla Sommario 1) Introduzione 2) PEC: il quadro
PEC POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. C.R.I Servizio 4 Informatica - Ufficio Coordinamento Infrastrutture, Sistemi & Applicativi ICT 1
PEC POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA C.R.I Servizio 4 Informatica - Ufficio Coordinamento Infrastrutture, Sistemi & Applicativi ICT 1 La Posta Elettronica Certificata (PEC) è uno strumento con valore legale,
Firma Digitale e Posta Elettronica Certificata: Sample Test
: Questo è un sample test che può essere utilizzato da parte dei Candidati che intendono sostenere l esame di certificazione per il modulo di Informatica Giuridica. Tale test fornisce ai candidati l opportunità
un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro,
un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e
Chiarimenti in materia di utilizzo della posta elettronica certificata
CIRCOLARE A.F. N.56 del 14 Aprile 2017 Ai gentili clienti Loro sedi Chiarimenti in materia di utilizzo della posta elettronica certificata Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che il
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale. G.U. 16 maggio 2005, n Supplemento Ordinario n.
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 G.U. 16 maggio 2005, n. 112 - Supplemento Ordinario n. 93 1 Articolo 1 Definizioni 1. Ai fini del presente codice si intende per: p. documento informatico: la rappresentazione
Informativa per la clientela
Informativa per la clientela Informativa n. 52 del 4 novembre 2011 Obbligo di comunicazione dell indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al Registro delle imprese INDICE 1 Premessa... 2 2 Sistema
Comune di Castiglione Cosentino PROVINCIA DI COSENZA
Comune di Castiglione Cosentino PROVINCIA DI COSENZA Piazza Vittorio Veneto, 16 CAP 87040 - Tel 0984.442007/442775 Fax 0984.442185 www.comune.castiglionecosentino.cs.it - [email protected]
Regole e modalità di utilizzo della PEC e della PEO istituzionale
ALLEGATO 2 al Manuale per la Gestione del Protocollo informatico, dei Flussi documentali e degli Archivi Regole e modalità di utilizzo della PEC e della PEO istituzionale 3 All. 2 Regole e modalità di
Il Codice dell Amministrazione digitale
Il Codice dell Amministrazione digitale Lezione n. 7 Claudio Di Cocco 1 Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Modificato da ultimo dal D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, G.U. n. 99 del 29 aprile 2006). (www.cnipa.gov.it/site/_files/codice%20amministrazione%20digitale_02.pdf)
Informatica. Posta Elettronica Certificata
Informatica Posta Elettronica Certificata Università degli Studi di Napoli Federico II Prof. Ing. Guglielmo Toscano 1 Cos è la PEC: La PEC: Fonti E un sistema di comunicazione simile alla posta elettronica
La posta elettronica certificata (PEC) integrata in Titulus
La posta elettronica certificata (PEC) integrata in Titulus Fare Università clic per degli modificare Studi lo Siena stile del sottotitolo dello schema 28 giugno, 10 luglio 2012* *I contenuti di alcune
04/04/2012 ABILITA INFORMATICHE E TELEMATICHE. P.A. e informazioni. Ignoranza informatica nella P.A.
ABILITA INFORMATICHE E TELEMATICHE Informatica e Pubblica Amministrazione A.A. 2011-12 1 P.A. e informazioni Enorme mole di informazioni Informazioni distribuite e frammentate Necessità di integrare informazioni
Il documento informatico e le firme elettroniche
Il documento informatico e le firme elettroniche Lezione n. 2 Claudio Di Cocco 1 Il documento Documenti = tutti quegli oggetti materiali che sono in qualsiasi maniera idonei a rappresentare o a dare conoscenza
OGGETTO: Costi Attivazione Servizio PEC (Posta Elettonica Certificata)
epublic s.r.l. Sede Legale: Via del Tigli n.7-28066 Galliate NO) Sede Operativa: C.so XXIII Marzo n.21-28100 Novara e-mail: [email protected] - Http://www.epublic.it Http://www.piemonteweb.it Spett.le COMUNE
CIRCOLARE DEL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Prot N. 0000769 del 10 marzo 2014. Ai Responsabili Macrofunzioni Ai Responsabili Uffici A tutto il Personale epc Al Direttore Al Presidente LORO SEDI CIRCOLARE DEL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA E PREVENZIONE
Dal cartaceo al digitale: la dematerializzazione degli a1
Dal cartaceo al digitale: la dematerializzazione degli a1 La formazione del documento digitale:il documento e la firma digitale, gli originali e le copie Notaio Gea Arcella [email protected] Mantova,
Come dimostrare l invio di una Pec
Come dimostrare l invio di una Pec Autore : Redazione Data: 08/01/2017 In causa bisogna procurarsi la prova della spedizione e dell invio della posta elettronica certificata: ecco 10 semplici regole per
FIRMA DIGITALE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Roberto De Duro [email protected] FIRMA DIGITALE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA Udine Gorizia - Trieste 27 novembre 2012 La storia della firma digitale in ITALIA Firma elettronica Firma elettronica 2005
LE COMUNICAZIONI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E LO SCAMBIO DI DOCUMENTI PER VIA TELEMATICA:
LE COMUNICAZIONI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E LO SCAMBIO DI DOCUMENTI PER VIA TELEMATICA: le previsioni del CAD e le direttive della Provincia (deliberazione della Giunta provinciale n. 1278 del
