Valore legale del documento informatico e della posta elettronica certificata
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1 Confindustria Udine 6 maggio 2011 Valore legale del documento informatico e della posta elettronica certificata Avv. David D'Agostini
2 Sommario - principali definizioni (d.lgs. 82/05 aggiornato da d.lgs. 235/10) - il documento sottoscritto con firme elettroniche - la firma digitale - la copia informatica del documento analogico - la copia analogica del documento informatico - duplicati e copie informatiche - la posta elettronica - la posta elettronica certificata (d.p.r. 68/05)
3 Fonti normative L. 57/97 (cd. Legge Bassanini) D.P.R. 513/97 - Firma digitale Direttiva 1999/93/CE - Firme elettroniche D.Lgs. 10/02 (Attuazione della direttiva 1999/93/CE) D.P.R. 445/00 (Testo Unico Documentazione Amministrativa) D.Lgs. 82/05 (Codice dell'amministrazione Digitale) D.Lgs. 159/06 e d.lgs. 235/10 (modifiche CAD) D.P.C.M (Regole tecniche)
4 Legge 57/97 (cd. Bassanini) Art. 15: Gli atti, dati e documenti formati [ ] con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.
5 D.lgs. 82/05 (Codice Amministrazione Digitale) Documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti Documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
6 Funzioni del documento Profilo civilistico: Altri profili: 1) dare forma scritta a un atto giuridico 2) dare prova di un atto giuridico 3) collocare un atto giuridico nel tempo 4) attribuire pubblica fede es. funzione fiscale
7 Documento informatico Art. 20 D.lgs. 82/05 Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche sono validi e rilevanti agli effetti di legge.
8 Documento informatico Art. 20 D.lgs. 82/05 L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità
9 Duplicato di documento informatico Duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione della medesima sequenza di valori binari del documento originario. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, a ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle regole tecniche.
10 Copia informatica di documento informatico Copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari. Le copie informatiche del documento informatico, se prodotte in conformità alle regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte 1) se la conformità all'originale è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato 2) o se la conformità non è espressamente disconosciuta.
11 Funzioni della firma 1) indicativa: autore del documento 2) dichiarativa: paternità del contenuto del documento 3) probatoria: prova in giudizio
12 Le firme dei documenti informatici 1) Firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica 2) Firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario puo' conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati
13 Le firme dei documenti informatici 3) Firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma 4) Firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici
14 Documento informatico con firma elettronica Art. 21 D.lgs. 82/05 Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità
15 Documento informatico con firma elettronica Art. 21 D.lgs. 82/05 Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni se la sottoscrizione è riconosciuta (come una scrittura privata tradizionale ) L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.
16 Documento informatico con firma elettronica Art. 21 D.lgs. 82/05 Le scritture private relative a diritti su beni immobili (cfr. art c.c.), se fatte con documento informatico, sono sottoscritte a pena di nullità con firma elettronica qualificata o con firma digitale.
17 Copia informatica di documento analogico Copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto. Le copie informatiche di atti pubblici e documenti in genere formati in origine su supporto analogico rilasciate da pubblici ufficiali hanno la stessa efficacia dell'originale se ad esse è apposta o associata la firma digitale o altra firma elettronica qualificata di colui che le rilascia.
18 Copia per immagine di documento analogico Copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto. Le copie per immagine di documenti analogici hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte 1) se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche 2) o se, essendo eseguite secondo le vigenti regole tecniche, la loro conformità non è espressamente disconosciuta.
19 Copia analogica di documento informatico Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte 1) se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato 2) o se, essendo eseguite secondo le vigenti regole tecniche, la loro conformità non è espressamente disconosciuta.
20 Marcatura temporale La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale (cd. Time stamping)
21 La posta elettronica (abbreviazione di Electronic Mail): servizio internet grazie al quale ogni utente può inviare o ricevere dei messaggi. È la controparte digitale ed elettronica della posta ordinaria e cartacea. Nascita:1972 su ARPANET, per poter scambiare messaggi fra le varie università coinvolte nel progetto.
22 Architettura posta elettronica Conferma di lettura 4
23 La posta elettronica Vantaggi: Semplicità d'uso Immediatezza Diffusione Costi Svantaggi: Possibilità di falsificazione Spam Mancanza di certezza legale
24 Architettura P.E.C PEC Ricevuta di accettazione Ricevuta di consegna
25 P.E.C.: le norme di riferimento - D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, Regolamento recante disposizioni per l utilizzo della PEC - D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell amministrazione digitale - D.L. 29 novembre 2008, n. 185, Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale, convertito in L. 28 gennaio 2009, n. 2
26 Il Codice dell Amministrazione Digitale La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del D.P.R. 68/05 (o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con DPCM, sentito DigitPA). Con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo, le Pubbliche Amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata. La dichiarazione dell'indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell'invio, tramite posta elettronica certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano.
27 D.L. 29 novembre 2008, n. 185 L'articolo 16 comma 6 prescrive che le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda d'iscrizione al registro delle imprese. Entro tre anni tutte le imprese comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata
28 D.L. 29 novembre 2008, n. 185 L'articolo 16 comma 7 prescrive che i professionisti iscritti in albi e in elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle Pubbliche Amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata
29 D.P.R. n.68/05 e D.Lgs. 82/05 Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.
30 D.Lgs. n.82/05 novellato da D.Lgs. 235/10 I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.
31 La P.E.C. in pratica: Fornisce la prova legale dell INVIO e della CONSEGNA di un messaggio di posta elettronica. ===> Posta Elettronica Certificata Posta ordinaria ===> Raccomandata A/R
32 Gestore del servizio P.E.C. A differenza della posta tradizionale per la P.E.C. è fondamentale il ruolo del gestore del servizio. Il gestore P.E.C. è necessario per garantire la validità del servizio e l integrità del messaggio inviato e ricevuto.
33 Punti di forza della P.E.C. certificazione dell avvenuta consegna nella casella di posta del destinatario del messaggio e dei suoi contenuti garanzia dell identità del mittente versatile come una normale , ma più sicura archiviazione da parte del gestore di tutti gli eventi, comprese le ricevute e con l esclusione dei messaggi originari, per un periodo di trenta mesi
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35 Domande? Via Vittorio Veneto, Udine (UD) 0432/ Avv. David D'Agostini
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