CARMINE GALLUZZI ANCITEL LOMBARDIA
|
|
|
- Marcellino Angeli
- 9 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 LA SFIDA DELLA DEMATERIALIZZAZIONE NELLA PA: CRITICITÀ, OPPORTUNITÀ E BUONE PRASSI
2 LE FIRME ELETTRONICHE
3 LE TIPOLOGIE DI FIRMA 1/2 D.LGS. 82/2005 ART. 1 q) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica; q-bis) firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario puo' conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;
4 LE TIPOLOGIE DI FIRMA 2/2 D.LGS. 82/2005 ART. 1 r) firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma; s) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrita' di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;
5 LA FIRMA ELETTRONICA - GENESI DPR 445/2000 ART. 1 INS. CON DPR 137/2003 cc) FIRMA ELETTRONICA ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica; ABROGATO CON D.LGS.82/205
6 LA FIRMA ELETTRONICA - GENESI D.LGS. 82/2005 ART. 1 q) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica; VERSIONE ORIGINALE q) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica; AGG. D.LGS. 159/2006, TUTTORA VALIDO AUTENTICAZIONE -> IDENTIFICAZIONE
7 LA FIRMA ELETTRONICA AVANZATA - GENESI D.LGS. 82/2005 ART. 1 q-bis) NON ESISTENTE NELLA VERSIONE ORIGINALE q-bis) firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario puo' conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati; AGG. D.LGS. 235/2010, TUTTORA VALIDO ADEGUAMENTO ALLA DIRETTIVA 93/99 CE
8 LA FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA - GENESI D.LGS. 82/2005 ART. 1 r) firma elettronica qualificata: la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca autenticazione informatica, creata con mezzi sui quali il firmatario puo' conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma, quale l'apparato strumentale usato per la creazione della firma elettronica; VERSIONE ORIGINALE r) firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma; AGG. D.LGS. 235/2010, TUTTORA VALIDO
9 LA FIRMA ELETTRONICA DIGITALE - GENESI D.LGS. 82/2005 ART. 1 s) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrita' di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici; VERSIONE ORIGINALE s) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrita' di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici; AGG. D.LGS. 235/2010, TUTTORA VALIDO
10 IL DOCUMENTO INFORMATICO
11 IL DOCUMENTO INFORMATICO D.LGS. 82/2005 ART Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice. PIENA EQUIPARAZIONE TRA DOCUMENTO CARTACEO E DOCUMENTO INFORMATICO
12 IL DOCUMENTO INFORMATICO - GENESI CODICE PENALE ART. 491-bis INS. L. 547/1993 Per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli. POI CANCELLATO CON L. 48/2008 PRIMA DEFINIZIONE NORMATIVA L. 59/1997 ( LEGGE BASSANINI ) ART Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonche' la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. RILEVANZA GIURIDICA
13 IL DOCUMENTO INFORMATICO - GENESI DPR 513/1997 POI ABROGATO DAL DPR 445/2000 Art. 2 Il documento informatico da chiunque formato, l'archiviazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del presente regolamento Art. 4 - Il documento informatico munito dei requisiti previsti dal presente regolamento soddisfa il requisito legale della forma scritta. Art. 5 Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 10, ha efficacia di scrittura privata ai sensi dell'articolo 2702 del codice civile. Art 11 - I contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante l'uso della firma digitale secondo le disposizioni del presente regolamento sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. FORMA SCRITTA, SCRITT. CARMINE GALLUZZI PRIVATA, [email protected] ANCITEL VALIDITA LOMBARDIA E RILEVANZA
14 IL DOCUMENTO INFORMATICO - GENESI DPR 445/2000 ART. 10 POI ABROG. DAL D.LGS. 82/ Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 23, ha efficacia di scrittura privata ai sensi dell'articolo 2702 del Codice civile. DISCONOSCIBILITA DA PARTE DELL AUTORE (AGGIORNAMENTO D.LGS. 10/2002, ATTUATIVO DELLA DIR. 1999/93/CE SULLE FIRME ELETTRONICHE) 1. Il documento informatico ha l'efficacia probatoria prevista dall'articolo 2712 del codice civile, riguardo ai fatti ed alle cose rappresentate. 3. Il documento informatico, quando e' sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica avanzata, e la firma e' basata su di un certificato qualificato..., fa inoltre piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto. EFFICACIA PROBATORIA, CARMINE GALLUZZI [email protected] PIENA PROVA ANCITEL LOMBARDIA SE QUALIFICATA
15 IL DOCUMENTO INFORMATICO - GENESI D.LGS. 82/2005 ART. 21 VERSIONE ORIGINALE 1. Il documento informatico, cui e' apposta una firma elettronica, sul piano probatorio e' liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualita' e sicurezza. 2. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dipositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che sia data prova contraria. EFFICACIA DI SCRITTURA PRIVATA
16 IL DOCUMENTO INFORMATICO - GENESI MOD. D.LGS. 235/2010 D.LGS. 82/2005 ART. 21 E D.L. 179/ Il documento informatico, cui e' apposta una firma elettronica, sul piano probatorio e' liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualita', sicurezza, integrita' e immodificabilita'. 2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilita' dell'autore, l'integrita' e l'immodificabilita' del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma [elettronica qualificata o digitale] si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. RILEVANZA E RICONDUCIBILITA DELLE FIRME AVANZATA, CERTIFICATA E DIGITALE
17 L EFFICACIA DEL DOCUMENTO INFORMATICO CON FIRMA AVANZATA, CERTIF. O DIG C.C. D.LGS. 10/ C.C. DPR 513/97 DPR 445/00 D.LGS. 82/05 T
18 I REATI DI FALSIFICAZIONE DELLA FIRMA REATO Falsità in scrittura privata (art. 485 Cod. Pen) Falsità in scrittura privata (art. 485 Cod. Pen) prevale cmq sul falso consentito (art. 50 Cod. Pen.) Falso ideologico in atto pubblico (art. 483 Cod. Pen.) SOTTOSCRIZIONE ANALOGICA Imitazione autografa di firma altrui a sua insaputa Imitazione autografa di firma altrui con il suo consenso SOTTOSCRIZIONE DIGITALE Sottoscrizione digitale con altrui certificato a sua insaputa Apposizione di firma digitale altrui con il suo consenso Falsificazione della richiesta di firma digitale Nel mondo informatico si perde il concetto di indissolubilità tra il soggetto e lo strumento di firma. Si scinde la nozione di validità da quella di autenticità della firma.
19 COPIE E DUPLICATI DI ATTI E DOCUMENTI
20 LA LOGICA DEL DOPPIO BINARIO Formato analogico e formato digitale hanno la stessa forza ed efficacia. Vengono equiparati, sotto il profilo della efficienza probatoria, le copie le duplicazioni e gli estratti che si possono trarre dai documenti.
21 COPIE INFORMATICHE DI DOCUMENTI ANALOGICI D.LGS. 82/2005 ART I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi e' apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale. COPIE AUTENTICHE E COPIE CONFORMI TRAMITE FIRMA DIGITALE O QUALIFICATA. SPEDIZIONE RILASCIO
22 COPIE INFORMATICHE DI DOCUMENTI ANALOGICI D.LGS. 82/2005 ART Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformita' e' attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71. COPIE RILASCIATE CON PARI EFFICACIA PROBATORIA DEGLI ORIGINALI (SE CONFORMITA ATTESTATA DA PUBBLICO UFF.)
23 COPIE INFORMATICHE DI DOCUMENTI ANALOGICI D.LGS. 82/2005 ART Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale non e' espressamente disconosciuta. COPIE RILASCIATE SENZA AUTENTICAZIONE CONFORMI SALVO DISCONOSCIMENTO
24 COPIE INFORMATICHE DI DOCUMENTI ANALOGICI D.LGS. 82/2005 ART Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5. COPIE POSSONO SOSTITUIRE ORIGINALI ANALOGICI (SALVO DOCUMENTI ESPRESSAMENTE INDICATI CON DPCM)
25 COPIE ANALOGICHE DI DOCUMENTI INFORMATICI D.LGS. 82/2005 ART Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale in tutte le sue componenti e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato. COPIE RILASCIATE CON PARI EFFICACIA PROBATORIA DEGLI ORIGINALI (SE CONFORMITA ATTESTATA DA PUBBLICO UFF.)
26 COPIE ANALOGICHE DI DOCUMENTI INFORMATICI D.LGS. 82/2005 ART Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformita' non e' espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico. COPIE RILASCIATE SENZA AUTENTICAZIONE CONFORMI SALVO DISCONOSCIMENTO
27 DUPLICATI E COPIE INFORMATICHE DI DOCUMENTI INFORMATICI D.LGS. 82/2005 ART. 1 i-quater) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui e' tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari; INS. D.LGS. 235/2010 i-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario; INS. D.LGS. 235/2010
28 DUPLICATI DI DOCUMENTI INFORMATICI D.LGS. 82/2005 ART. 23 bis INS. D.LGS. 235/ I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 71. I DUPLICATI HANNO LA STESSA NATURA, FORMA, SOSTANZA E VALORE GIURIDICO DEGLI ORIGINALI
29 COPIE INFORMATICHE DI DOCUMENTI INFORMATICI D.LGS. 82/2005 ART. 23 bis INS. D.LGS. 235/ Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformita' alle vigenti regole tecniche di cui all'articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale, in tutti le sue componenti, e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato o se la conformita' non e' espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico. COPIE INFORMATICHE CON MEDESIMA EFFICACIA PROBATORIA SE CONFORMITA ATTESTATA DA PUBBLICO UFFICIALE O NON ESPRESSAMENTE DISCONOSCIUTA
30 DOCUMENTI AMMINISTRATIVI INFORMATICI D.LGS. 82/2005 ART. 23 ter INS. D.LGS. 235/ Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonche' i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui e' possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. INFORMAZIONE PRIMARIA ED ORIGINALE
31 DOCUMENTI AMMINISTRATIVI INFORMATICI D.LGS. 82/2005 ART. 23 ter INS. D.LGS. 235/ I documenti costituenti atti amministrativi con rilevanza interna al procedimento amministrativo sottoscritti con firma elettronica avanzata hanno l'efficacia prevista dall'art del codice civile. ATTI ENDOPROCEDIMENTALI SOTTOSCRITTI CON FIRMA AVANZATA -> EFFICACIA DELLA SCRITTURA PRIVATA
32 DOCUMENTI AMMINISTRATIVI INFORMATICI D.LGS. 82/2005 ART. 23 ter INS. D.LGS. 235/ Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformita' all'originale e' assicurata dal funzionario a cio' delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71; in tale caso l'obbligo di conservazione dell'originale del documento e' soddisfatto con la conservazione della copia su supporto informatico. COPIE DI DOC FORMATI O DETENUTI DA PA ATTRAVERSO FIRMA DIGITALE O QUALIFICATA
33 DOCUMENTI AMMINISTRATIVI INFORMATICI D.LGS. 82/2005 ART. 23 ter INS. D.LGS. 235/2010 MOD. D.L. 179/ Sulle copie analogiche di documenti amministrativi informatici puo' essere apposto a stampa un contrassegno, tramite il quale e' possibile ottenere il documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa e non puo' essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I programmi software eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita disponibilita' TIMBRO DIGITALE
34 LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
35 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - GENESI DPR 445/2000 ART. 14 VERSIONE ORIGINALE 1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario, se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato. 2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico sono opponibili ai terzi. 3. La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalita' che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge. CONOSCENZA ATTI PERVENUTI ALL INDIRIZZO DEL DESTINATARIO (CFR. ART C.C.)
36 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - GENESI DPR 445/2000 ART. 14 AGG. DPR 68/ Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore. ABOLITO CON D.LGS. 82/2005 (DPR 68/2005 DIVENTA TESTO DI RIFERIMENTO) RUOLO DEI GESTORI DELLE CASELLE; MITTENTE E DESTINATARIO
37 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - GENESI D.LGS. 82/2005 ART. 1 INS. D.LGS. 235/2010 u-bis) gestore di posta elettronica certificata: il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica certificata; v-bis) posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi; DEFINIZIONI
38 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - GENESI D.L.185/2008 CONV. CON L. 2/2009 ART Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, gia' costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata CFR. ANCHE D.L.185/2008 CONV. CON L. 35/2012 ART. 37 C. 6-bis (SOSPENSIONE PER 3 MESI DOMANDA ISCRIZIONE SENZA PEC) PEC OBBLIGATORIA PER LE IMPRESE
39 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - GENESI D.L.193/2009 CONV. CON L. 24/2010 ART Nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano, mediante posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni PEC STRUMENTO DI COMUNICAZIONE STANDARD
40 ALBO PRETORIO ON LINE
41 ALBO PRETORIO ON LINE L. 69/2009 ART A far data dal 1 gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicita' legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. PUBBLICITA LEGALE ON LINE
42 CONTENUTI DA PUBBLICARE La consultazione dei documenti deve sempre riportare all utente, chiare e ben visibili (informazioni minime): a. l Ente che ha pubblicato l atto; b. la data di pubblicazione; c. la data di scadenza; d. la descrizione (o oggetto); e. la lista degli allegati, consultabili, riferiti alla pratica.
43 TIPOLOGIA DI ATTI DA PUBBLICARE E RESPONSABILITA DELLA FIRMA FORMATO DEL DOCUMENTO ORIGINALE Documento informatico Estratto informatico da documento informatico o documento informatico con omissis RESPONSABILITÀ DELLA FIRMA DIGITALE Sottoscrittore del documento Sottoscrittore dell estratto o del documento con omissis NOTE Se l estrazione e l inserimento di omissis sono compito del Responsabile del procedimento di pubblicazione, sarà questi ad apporre la firma digitale. FONTE: Vademecum Modalità di pubblicazione dei documenti nell Albo online
44 TIPOLOGIA DI ATTI DA PUBBLICARE E RESPONSABILITA DELLA FIRMA FORMATO DEL DOCUMENTO ORIGINALE Estratto cartaceo da RESPONSABILITÀ DELLA FIRMA DIGITALE NOTE Responsabile del Necessità di produrre una copia procedimento di conforme all originale. Qualora il documento pubblicazione documento informatico sia ottenuto cartaceo o (che appone la come copia per immagine del documento firma sulla copia documento cartaceo originale, per cartaceo con per immagine rispondere ai requisiti di accessibilità omissis dell originale cartaceo) dovrà essere associata all immagine una descrizione testuale alternativa, secondo le modalità indicate in precedenza. FONTE: Vademecum Modalità di pubblicazione dei documenti nell Albo CARMINE online GALLUZZI ANCITEL LOMBARDIA
45 FONTI WikiJus - Linee Guida per i siti web per le PA: Vademecum Modalità di pubblicazione dei documenti nell Albo online
46 Grazie per l attenzione
DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82. Codice dell'amministrazione digitale. Vigente al:
DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale. Vigente al: 19 1 2015 Capo II DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE; ((TRASFERIMENTI)), LIBRI E SCRITTURE Sezione I Documento
Valore legale del documento informatico e della posta elettronica certificata
Confindustria Udine 6 maggio 2011 Valore legale del documento informatico e della posta elettronica certificata Avv. David D'Agostini Sommario - principali definizioni (d.lgs. 82/05 aggiornato da d.lgs.
Firme elettroniche e documenti informatici
Firme elettroniche e documenti informatici Pordenone, 12 maggio 2017 Avv. David D'Agostini Informatica & Diritto Proprietà intellettuale e industriale Trattamento dei dati personali I&D e privacy Documenti
Dal cartaceo al digitale: la dematerializzazione degli a1
Dal cartaceo al digitale: la dematerializzazione degli a1 La formazione del documento digitale:il documento e la firma digitale, gli originali e le copie Notaio Gea Arcella [email protected] Mantova,
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale. G.U. 16 maggio 2005, n Supplemento Ordinario n.
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 G.U. 16 maggio 2005, n. 112 - Supplemento Ordinario n. 93 1 Articolo 1 Definizioni 1. Ai fini del presente codice si intende per: p. documento informatico: la rappresentazione
Il documento informatico e le firme elettroniche
Il documento informatico e le firme elettroniche Lezione n. 2 Claudio Di Cocco 1 Il documento Documenti = tutti quegli oggetti materiali che sono in qualsiasi maniera idonei a rappresentare o a dare conoscenza
Questioni teoriche e prassi operativa nel PCT
Questioni teoriche e prassi operativa nel PCT Prof. Avv. Giusella Finocchiaro www.studiolegalefinocchiaro.it www.blogstudiolegalefinocchiaro.it Il documento informatico Il quadro normativo (1/2) Percorso
DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE
DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE Prof.ssa Annarita Ricci Università degli Studi G. D Annunzio Chieti Pescara [email protected] IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO Regolamento eidas n. 910/2014
Sanità 2.0: quali strumenti per le Strutture Sanitarie?
Materiale didattico - Avv. Silvia Stefanelli Sanità 2.0: quali strumenti per le Strutture Sanitarie? PROFILI GIURIDICI SU DOCUMENTO INFORMATICO E IDENTITÀ DIGITALE Segreteria Organizzativa Via V.Gemito,
Firma Digitale. Avv. Gianmarco Cenci
Firma Digitale 1 Avv. Gianmarco Cenci [email protected] Le Funzioni della Firma Digitale rendere manifesta la provenienza di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici verificare
Perugia, 13 settembre Avv. Maurizio Reale
Le notifiche degli avvocati tramite PEC La conservazione a norma del documento informatico Perugia, 13 settembre 2017 Avv. Maurizio Reale COSA DOBBIAMO CONSERVARE? COSA POSSIAMO CONSERVARE? PERCHE DOBBIAMO
firma digitale tra sicurezza per l utente ed esigenza della Rete
E Privacy 2003 Firenze, Palazzo Vecchio 14 giugno 2003 firma digitale tra sicurezza per l utente ed esigenza della Rete Presidente Centro Studi di Informatica Giuridica www.csig.it [email protected] Cos
VI Forum Centri Servizi Digitali. Le firme elettroniche nel CAD La firma grafometrica Milano, 20 giugno 2013
VI Forum Centri Servizi Digitali Le firme elettroniche nel CAD La firma grafometrica Milano, 20 giugno 2013 Quadro normativo firma digitale D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (modificato con L. 17 dicembre 2012,
Dicembre La Firma Digitale
1 La Firma Digitale Agenda 2 Introduzione La normativa La tecnologia: - la crittografia, il certificatore, i dispositivi Validità nel tempo I vantaggi Introduzione 3 La firma digitale è un sistema che
04/04/2012 ABILITA INFORMATICHE E TELEMATICHE. P.A. e informazioni. Ignoranza informatica nella P.A.
ABILITA INFORMATICHE E TELEMATICHE Informatica e Pubblica Amministrazione A.A. 2011-12 1 P.A. e informazioni Enorme mole di informazioni Informazioni distribuite e frammentate Necessità di integrare informazioni
firme elettroniche (artt. 1) documento informatico (artt. 1, 20-25) Posta elettronica certificata (artt. 1 e 6,48) Pagamenti con modalità telematiche
ART. 15 Rilevanza non più solo a documento cartaceo, ma a documento informatico stabilendone la rilevanza a tutti gli effetti di legge Demanda a successiva emanazione regolamentare le modalità di applicazione
La firma digitale e la posta elettronica certificata
La firma digitale e la posta elettronica certificata Ing. Giulio Borsari Ministero della giustizia Direttore dell Ufficio Coordinamento Tecnologie «Firma analogica» Ciao Autenticità Non ripudio Integrità
La trasmissione di documenti informatici mediante la posta elettronica certificata: fondamenti giuridici e regole tecniche. D.P.R. n.
La trasmissione di documenti informatici mediante la posta elettronica certificata: fondamenti giuridici e regole tecniche D.P.R. n. 513/1997 Art. 12 - Trasmissione del documento 1. Il documento informatico
Gli strumenti tecnologici della pubblica amministrazione digitale. XXVIII Convegno Nazionale ANUSCA Riccione 18 Novembre 2008
Gli strumenti tecnologici della pubblica amministrazione digitale XXVIII Convegno Nazionale ANUSCA Riccione 18 Novembre 2008 Avvertenze per l uso ===== 2 ===== Nei prossimi 15 minuti parleremo di strumenti
FIRMA DIGITALE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Roberto De Duro [email protected] FIRMA DIGITALE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA Udine Gorizia - Trieste 27 novembre 2012 La storia della firma digitale in ITALIA Firma elettronica Firma elettronica 2005
Avv. Stefano Fulcheri e Avv. Rodolfo Rosso
Avv. Stefano Fulcheri e Avv. Rodolfo Rosso Biella, 1 marzo 2013 Prove precostituite Funzione della prova = permettere la corretta ricostruzione e dimostrazione dei fatti affermati dalle parti nel processo
a cura di Mara Bonitta - I.S. "Malignani" Udine - 21 febbraio 2017
Azione # 11 PNSD Digitalizzazione dei servizi amministrativi e gestione documentale: documento informatico e sua produzione, firma digitale, flussi documentali, conservazione a norma 1 Azione #11 P.N.S.D.
Informatica Giuridica Sample Test Modulo 4 Gestione Documentale e Dematerializzazione
Informatica Giuridica Sample Test Modulo 4 Gestione Documentale e Dematerializzazione 1. Individua il "Consiglio Nazionale del Notariato" quale "certificatore attivo per la firma elettronica", per mezzo
La trasmissione del documento
Dal cartaceo al digitale: la dematerializzazione degli a1 La PEC e la trasmissione del documento informatico Notaio Gea Arcella [email protected] Mantova, 17 maggio 2013 1 La trasmissione del documento
DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITA ELETTRONICA
DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITA ELETTRONICA Approvato con Deliberazione di G.C. n. 44 del 07/03/2013 1 INDICE Art. 1 Finalità...pag. 3 Art. 2 Redazione e sottoscrizione...pag
COMUNE DI ROCCA D EVANDRO PROVINCIA DI CASERTA Medaglia d Argento al Merito Civile. Contratti stipulati in modalità elettronica REGOLAMENTO
REGOLAMENTO CONTRATTI STIPULATI IN MODALITA ELETTRONICA Approvato con delibera del Consiglio Comunale N 5 Del 13/03/2013 DISCIPLINA ORGANIZZATIVA PER CONTRATTI STIPULATI IN MODALITA ELETTRONICA ARTICOLO
Servizio di Firma Elettronica Avanzata BMW Bank GmbH Succursale Italiana Caratteristiche tecniche e conformità
Servizio di Firma Elettronica Avanzata BMW Bank GmbH Succursale Italiana Caratteristiche tecniche e conformità Il presente documento, (il Documento ) è redatto da BMW Bank GmbH Succursale Italiana (in
EIPASS Personale ATA MODULO 3 Posta Elettronica Certificata (PEC) Prof. Luca Basteris Prof.ssa Maria Cristina Daperno
EIPASS Personale ATA MODULO 3 Posta Elettronica Certificata (PEC) Prof. Luca Basteris Prof.ssa Maria Cristina Daperno 1 I nuovi scenari Con la pubblicazione del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005
Gestione Documentale e Dematerializzazione: Sample Test
: Questo è un sample test che può essere utilizzato da parte dei Candidati che intendono sostenere l esame di certificazione per il modulo Gestione Documentale e Dematerializzazione, di Informatica Giuridica.
BOZZA Pagina 1 di 11
Schema di D.P.C.M. gg mm 2011 Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, conservazione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici, nonché di formazione
Regione Campania DISCIPLINARE DI ORGANIZZAZIONE INTERNA DEL SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 38 del 09 agosto 2004 Allegato A1 Regione Campania DISCIPLINARE DI ORGANIZZAZIONE INTERNA DEL SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA MANUALE DI GESTIONE DEI DOCUMENTI
Gea Arcella Notaio in Buja
L atto notarile informatico le copie Abano Terme 11 maggio 2013 Gea Arcella Notaio in Buja Le copie : caratteristiche La copia è un documento che rappresenta un altro documento in modo giuridicamente rilevante.
