Perugia, 13 settembre Avv. Maurizio Reale
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1 Le notifiche degli avvocati tramite PEC
2 La conservazione a norma del documento informatico Perugia, 13 settembre 2017 Avv. Maurizio Reale
3 COSA DOBBIAMO CONSERVARE? COSA POSSIAMO CONSERVARE? PERCHE DOBBIAMO CONSERVARE?
4 COSA DOBBIAMO CONSERVARE? (art. 1 lettera «p» CAD)
5 RAPPRESENTAZIONE INFORMATICA DI ATTI, FATTI O DATI GIURIDICAMENTE RILEVANTI (art. 1 comma 1 lettera «p» CAD)
6 COSA DOBBIAMO CONSERVARE? Fatture elettroniche Lettere monitorie Diffide stragiudiziali Scritture private Ricevute PEC
7 COSA DOBBIAMO CONSERVARE? COSA POSSIAMO CONSERVARE? PERCHE DOBBIAMO CONSERVARE?
8 COSA POSSIAMO CONSERVARE?
9 COSA DOBBIAMO CONSERVARE? COSA POSSIAMO CONSERVARE? PERCHE DOBBIAMO CONSERVARE?
10 PERCHE DOBBIAMO CONSERVARE? La conservazione digitale è un processo normato che consente di garantire nel tempo: AUTENTICITA INTEGRITA AFFIDABILITA LEGGIBILITA REPERIBILITA
11 PERCHE DOBBIAMO CONSERVARE? La conservazione digitale è un processo normato che consente di garantire nel tempo: AUTENTICITA INTEGRITA AFFIDABILITA LEGGIBILITA REPERIBILITA Laserdisc
12 PERCHE DOBBIAMO CONSERVARE? LA NOZIONE DI DOCUMENTO INFORMATICO IL QUADRO NORMATIVO
13 LA NOZIONE DI DOCUMENTO INFORMATICO RAPPRESENTAZIONE INFORMATICA DI ATTI, FATTI O DATI GIURIDICAMENTE RILEVANTI (Art. 1 comma 1 lettera «p» CAD)
14 CODICE PROTEZIONE DATI PERSONALI Decreto legislativo 196/2003 CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE Decreto legislativo 82/2005 DPCM 22 FEBBRAIO 2013 DPCM 3 DICEMBRE 2013 Regolamento UE 910/2014 eidas (in vigore dal 1 luglio 2016)
15 CODICE PROTEZIONE DATI PERSONALI Decreto legislativo 196/2003
16 CODICE PROTEZIONE DATI PERSONALI Decreto legislativo 196/2003
17 CODICE PROTEZIONE DATI PERSONALI Decreto legislativo 196/2003
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20 CODICE PROTEZIONE DATI PERSONALI Decreto legislativo 196/2003
21 CODICE PROTEZIONE DATI PERSONALI Decreto legislativo 196/ lunghe e complesse - non riferibili a colui che utilizza il computer o alla sua famiglia - devono contenere caratteri alfanumerici - non salvare le password nel browser internet - non conservare le password nel proprio computer - mantenere le password segrete - modificarlealmeno unavolta ogni3mesi - non usare la stessa password per account differenti
22 CODICE PROTEZIONE DATI PERSONALI Decreto legislativo 196/2003
23 CODICE PROTEZIONE DATI PERSONALI Decreto legislativo 196/2003
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26 CODICE PROTEZIONE DATI PERSONALI Decreto legislativo 196/2003 IN VIGORE FINO AL 23 MAGGIO 2018
27 CODICE PROTEZIONE DATI PERSONALI Decreto legislativo 196/2003 DAL 24 MAGGIO 2018 REGOLAMENTO (UE) 2016/679
28 CODICE PROTEZIONE DATI PERSONALI Decreto legislativo 196/2003 DAL 24 MAGGIO 2018 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 SI PASSA DALLE «MISURE MINIME» DEL D.LGS. 196/2003 (SPECIFICATE) ALLE «MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE ADEGUATE» DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (NON SPECIFICATE)
29 CODICE PROTEZIONE DATI PERSONALI Decreto legislativo 196/2003 DAL 24 MAGGIO 2018 REGOLAMENTO (UE) 2016/679
30 CODICE PROTEZIONE DATI PERSONALI Decreto legislativo 196/2003 DAL 24 MAGGIO 2018 REGOLAMENTO (UE) 2016/679
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35 CODICE PROTEZIONE DATI PERSONALI Decreto legislativo 196/2003
36 CODICE PROTEZIONE DATI PERSONALI Decreto legislativo 196/2003
37 CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE Decreto legislativo 82/2005
38 CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE Decreto legislativo 82/2005 ART. 2 COMMA 3 FINALITA E AMBITO DI APPLICAZIONE 3. Le disposizioni di cui al capo II, agli articoli 40, 43 e 44 del capo III, nonchè al capo IV, si applicano ai privati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.
39 CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE Decreto legislativo 82/2005
40 CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE Decreto legislativo 82/2005 ART. 20 COMMA 1 bis Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici 1 bis L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.
41 CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE Decreto legislativo 82/2005 ART. 20 COMMA 3 3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici, nonchè quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica, sono stabilite ai sensi dell'articolo 71. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale.
42 CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE Decreto legislativo 82/2005 CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA N MAGGIO 2017
43 CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE Decreto legislativo 82/2005 ART. 21 COMMA 2 2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico.
44 CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE Decreto legislativo 82/2005 ART CODICE CIVILE La scritturaprivata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.
45 CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE Decreto legislativo 82/2005 ART. 21 COMMA 2 2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico.
46 DM 44/11 (regole tecniche del PCT)
47 CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE Decreto legislativo 82/2005 ART. 43 RIPRODUZIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI
48 ART. 43 RIPRODUZIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI 1. I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione e la conservazione nel tempo sono effettuate in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell' articolo bis. Se il documento informatico è conservato per legge da uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, cessa l'obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese che possono in ogni momento richiedere accesso al documento stesso.
49 ART. 43 RIPRODUZIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI 2. Restano validi i documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento già conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro processo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali. 3. I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell articolo 71
50 CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE Decreto legislativo 82/2005 ART. 44 COMMA 1 REQUISITI PER LA GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI
51 ART. 44 COMMA 1 REQUISITI PER LA GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI 1. Il sistema di gestione informatica e conservazione dei documenti informatici della pubblica amministrazione assicura: a) l'identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e dell'amministrazione o dell'area organizzativa omogenea di riferimento di cui all'articolo 50, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; b) la sicurezza e l'integrità del sistema e dei dati e documenti presenti; c) la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita; d) la raccolta di informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati; e) l'agevole reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati; f) l'accesso, in condizioni di sicurezza, alle informazioni del sistema, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali;
52 ART. 44 COMMA 1 REQUISITI PER LA GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI g) lo scambio di informazioni, ai sensi di quanto previsto dall'articolo12, comma 2, con sistemi di gestione documentale di altre amministrazioni al fine di determinare lo stato e l'iter dei procedimenti complessi; h) la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito del sistema di classificazione adottato; i) l'accesso remoto, in condizioni di sicurezza, ai documenti alle relative informazioni di registrazione tramite un identificativo univoco; j) il rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71.
53 CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE Decreto legislativo 82/2005 ART. 71 COMMA 1 REGOLE TECNICHE RIMANDA A DPCM PER L ADOZIONE DELLE REGOLE TECNICHE PER L ATTUAZIONE DEL CODICE DELL AMMINISTRAZIONE DIGITALE
54 DPCM 22 FEBBRAIO 2013 ART Le firme elettroniche qualificate e digitali, ancorché sia scaduto, revocato o sospeso il relativo certificato qualificato del sottoscrittore, sono valide se alle stesse è associabile un riferimento temporale opponibile ai terzi che collochi la generazione di dette firme rispettivamente in un momento precedente alla scadenza, revoca o sospensione del suddetto certificato.
55 DPCM 3 DICEMBRE 2013 Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5 -bis, 23 - ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44 -bis e 71, comma 1, del Codice dell amministrazione digitaledicuialdecretolegislativon.82del2005.
56 DPCM 3 DICEMBRE 2013 ARTICOLO 3: SISTEMA DI CONSERVAZIONE ARTICOLO 4: OGGETTO DELLA CONSERVAZIONE ARTICOLO 5: MODELLI ORGANIZZATIVI DELLA CONSERVAZIONE
57 DPCM 3 DICEMBRE 2013 ARTICOLO 6: RUOLI E RESPONSABILITA ARTICOLO 7: RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE ARTICOLO 8: MANUALE DELLA CONSERVAZIONE
58 DPCM 3 DICEMBRE 2013 ARTICOLO 9: PROCESSO DI CONSERVAZIONE ARTICOLO 10: MODALITA DI ESIBIZIONE ARTICOLO 14: ACCREDITAMENTO
59 Regolamento UE 910/2014 eidas (in vigore dal 1 luglio 2016) Electronic IDentification Authenticationand Signature
60 Regolamento UE 910/2014 eidas (in vigore dal 1 luglio 2016) stabilisce procedure di riconoscimento elettronico comuni a tutti paesi UE: i servizi digitali diventano europei.
61 Regolamento UE 910/2014 eidas (in vigore dal 1 luglio 2016)
62 Regolamento UE 910/2014 eidas (in vigore dal 1 luglio 2016)
63 Regolamento UE 910/2014 eidas (in vigore dal 1 luglio 2016)
64 GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE
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