LA FIRMA DIGITALE ASPETTI LEGALI E VALORE PROBATORIO
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- Annunziata Orlando
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1 LA FIRMA DIGITALE ASPETTI LEGALI E VALORE PROBATORIO
2 Il documento informatico: profili tecnici Il documento informatico comunemente inteso altro non è che la rappresentazione percepibile di un numero enorme di differenze di potenziale. Il PC elabora cioè i dati secondo un sistema binario che riconosce solo sue concetti: 0 e 1 Questo tipo di tecnologia ha portato alla SMATERIALIZZAZIONE del documento giuridico che, oggi, può ben essere costituito da un documento informatico che, pertanto è la rappresentazione informatica di atti fatti o dati giuridicamente rilevanti.. La smaterializzazione del documento ha prodotto molti vantaggi particolarmente importanti nel mondo moderno: possibilità di archiviare un grande numero di documenti in poco spazio istantaneità della trasmissione possibilità di effettuare copie senza alcuna spesa
3 Il documento informatico: profili giuridici Art. 1 CAD Documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti odatigiuridicamente rilevanti DEFINIZIONE AMPIA CHE, POTENZIALMENTE,,, RICOMPRENDE TUTTI I FORMATI CONOSCIUTI
4 FIRMA DIGITALE : Strumento che consente di accertare la paternità e l integrità di un documento informatico Funzione essenzialmente CERTIFICATIVA (fatto salvo l utilizzo a fini crittografici) Per assolvere a tale funzione è necessario che l apposizione della Firma Digitalerenda il documento IMMODIFICABILE A talfine le firme elettroniche sfruttano principi i i crittografici i
5 Art. 1 CAD q) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica; q bis) firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati; r) firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma; s) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienzae l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;
6 DIFFUSIONE E FORZA DELLE FIRME ELETTRONICHE Firma debole a scarsa diffusione Firme forti a scarsa diffusione Firma forte a larga diffusione FIRMA ELETTRONICA FIRMA ELETTRONICA AVANZATA & QUALIFICATA FIRMA DIGITALE
7 FIRME SINGOLE E FIRME DOPPIE Le firme a chiave singola portano alla luce le debolezze di un sistema in cui la segretezza del messaggio è affidata, di fatto, alla segretezza della chiave: NECESSITA' DI PROTEGGERE LE TRASMISSIONI (sicurezza dei canali) NECESSITA' DI LIMITARE I DESTINATARI (affidabilità dei destinatari) La firma digitale si basa invece su una coppia di chiavi una pubblica e una La firma digitale si basa invece su una coppia di chiavi, una pubblica e una privata, il cui utilizzo combinato garantisce la PROVENIENZA del messaggio.
8 LA FIRMA DIGITALE L'algoritmo RSA si basa su due chiavi, i una pubblica eunaprivatai il cui utilizzo combinatogarantiscelaprovenienza del messaggio. Testo in chiaro Chiave privata Chiave pubblica Testo firmato Poiché la chiave segreta non esce mai dalla sfera di controllo del titolare è potenzialmente inviolabile.
9 I CERTIFICATORI Affinché una firma digitale sia riferibile ad un determinato soggetto è necessario che un terzo garantisca la corrispondenza tra la coppia di chiavi ed il suo titolare. Tale è il compito dei CERTIFICATORI che, sotto la propria responsabilità, certificano la corrispondenza tra una determinata coppia di chiavi e il loro titolare attraverso l emissione di un apposito documento (certificato) firmato dall ente certificatore. A loro volta le firme dei certificatori autorizzati ad emettere firme digitali a valore legale sono contenute in un elenco sottoscritto digitalmente da un ente pubblico (CNIPA). I codici identificativi della firma digitale delcnipasonostatipubblicati sulla G.U. n. 48 del 4 febbraio 2005
10 La chain of trust G.U.
11 VALORE LEGALE DEL DOCUMENTO INFORMATICO 20. Documento informatico. 1. Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice. 1 bis. L'idoneità ità del dldocumento informatico a soddisfare il requisito iit della dll forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dall articoloarticolo 21. [ omissis ]
12 VALORE LEGALE DEL DOCUMENTO INFORMATICO SOTTOSCRITTO ART 21. CAD Valore probatorio del documento informatico sottoscritto. 1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità. 2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. Art c.c. c Efficacia della scrittura privata La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso (Cod. Proc. Civ. 221 e seguenti), della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa e legalmente considerata come riconosciuta FIRMA ELETTRONICA AVANZATA QUALIFICATAO DIGITALE FIRMA ELETTRONICA AVANZATA, QUALIFICATA O DIGITALE SONO EQUIPARATE ALLA SOTTOSCRIZIONE AUTOGRAFA
13 DOCUMENTO INFORMATICO E FORMA SCRITTA ART 21. CAD 2 bis). Salvo quanto previsto dall articolo 25, le scritture private di cui all articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Art C.C. Atti che devono farsi per iscritto Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità: i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili, i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie e seguenti), il diritto del concedente e dell'enfiteuta; i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti; i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione; gli atti di rinunzia aidiritti indicati dai numeri precedenti; i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico; i contratti di anticresi; i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni; i contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato; gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie, salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato; gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari; le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti; gli altri atti specialmente indicati dalla legge FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA E DIGITALE SODDISFANO IL REQUISITO DELLA FORMA SCRITTA
14 DISPOSITIVO DI FIRMA E OBBLIGO DI CUSTODIA ART 21 comma II CAD: Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. La norma dispone che solo il titolare della firma apposta ad un documento che fa prova contro di lui può dimostrare (con ogni mezzo) di non aver sottoscritto il file. Cosa accade se un soggetto del giudizio voglia contestare la firma apposta da altri? L ipotesi più probabile è che debba ricorrere alla querela di falso. ART 32 comma I CAD: Il titolare del certificato di firma è tenuto ad assicurare la custodia del dispositivo di firma e ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri; è altresì tenuto t ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma. Art Danno cagionato da cosa in custodia Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
15 DISPOSITIVO DI FIRMA E DELEGA CAD Art. 28 comma III Il certificato qualificato può contenere, ove richiesto dal titolare o dal terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti alloscopo per ilquale il certificato è richiesto: a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l'appartenenza ad ordini o collegi rofessionali, la qualifica di pubblico ufficiale, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, nonché poteri di rappresentanza; b) i limiti d'uso del certificato, inclusi quelli derivanti dalla titolarità delle qualifiche e dai poteri di rappresentanza di cui alla lettera a) ai sensi dell'articolo 30, comma 3. c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il certificato può essere usato, ove applicabili.
16 FIRME E FUNZIONI IN SINTESI Stesso valore della sottoscrizione autografa Valore di forma scritta Stessa fruibilità del documento informatico Incorporazione dei limiti nelle funzioni di delega da terzi
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