Il documento informatico e le firme elettroniche

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1 Il documento informatico e le firme elettroniche Lezione n. 2 Claudio Di Cocco 1 Il documento Documenti = tutti quegli oggetti materiali che sono in qualsiasi maniera idonei a rappresentare o a dare conoscenza di un fatto (=> mezzi di prova). Documento più frequente => scritto = normalmente una carta contenente segni grafici o acustici in forma di parole. 2

2 Il documento I documenti si distinguono a seconda del loro contenuto: - intrinseco (ad es. volontà negoziale); - estrinseco (es. l avere quel soggetto compiuto la dichiarazione contenuta nel documento); - narrativo; - dichiarativo (dichiarazione di volontà, dichiarazione di scienza). 3 Il documento Per il giudice è importante: - contenuto intrinseco; - fatto estrinseco della provenienza, cioè che il pensiero contenuto nel documento sia stato voluto da un determinato soggetto (autore). Si riconosce come proprio o comunque si vuole far proprio il pensiero espresso in un documento sottoscrivendo lo scritto, cioè apponendovi in calce il proprio nome (=> sottoscrizione autografa). 4

3 Il documento Importante anche la data di un documento. Per maggior sicurezza => attestazioni ufficiale da parte di determinati soggetti (garantita la pubblica fede). Documenti Scritture private Atti pubblici 5 Il documento Documento scritto assolve funzione di dare forma all atto giuridico => ne realizza l estrinsecazione in forma scritta (richiesta in determinati casi dalla legge a fini probatori). 6

4 Riconoscimento della validità e rilevanza giuridica del documento informatico LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59, Art. 15, comma 2 Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge; [ ]. 7 Segue: Legge 15 marzo 1997, n. 59 Validità e rilevanza giuridica degli strumenti informatici e telematici per: formazione di atti, dati e documenti; stipulazione di contratti; archiviazione e trasmissione di documenti. Stesso principio per la pubblica amministrazione ed i privati. Specifici regolamenti stabiliscono i criteri di applicazione. 8

5 Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale (Modificato da ultimo dal D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, G.U. n. 99 del 29 aprile 2006). ( Entrato in vigore il 1 gennaio Campo di applicazione (art. 2): Le disposizioni concernenti i documenti informatici, le firme elettroniche, i pagamenti informatici, i libri e le scritture, la formazione, gestione, conservazione, trasmissione si applicano anche ai privati. * Nel proseguo, se non indicato diversamente, gli articoli citati si riferiscono al Codice dell amministrazione digitale. 9 Documenti informatici e firme elettroniche Documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1). 10

6 Documenti informatici e firme elettroniche Valore giuridico generale del documento informatico. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice (art. 20). 11 Documenti informatici e firme elettroniche Firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica (art. 1). 12

7 Documenti informatici e firme elettroniche Firma elettronica qualificata: la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma (art. 1). 13 Documenti informatici e firme elettroniche Certificati elettronici: gli attestati elettronici che collegano all'identità del titolare i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche (art. 1). Certificato qualificato: il certificato elettronico conforme ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva (art. 1). Certificatore: il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime (art. 1). 14

8 Documenti informatici e firme elettroniche Firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici (art. 1). 15 Documenti informatici e firme elettroniche Chiave privata: l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico. Chiave pubblica: l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche. 16

9 LE FIRME ELETTRONICHE LA CRITTOGRAFIA La crittografia è una tecnica che permette, mediante l uso di un algoritmo matematico, di trasformare un messaggio leggibile da tutti in una forma illeggibile e decifrabile esclusivamente dal soggetto che possiede la chiave di decifrazione Crittografia simmetrica : se si utilizza una sola chiave segreta per criptare e decriptare il messaggio. Crittografia asimmetrica : se si utilizzano due chiavi per criptare e decriptare il messaggio. 17 Trasmissione di un documento con crittografia a CHIAVE SIMMETRICA (c.d. chiave segreta) IN CHIARO MITTENTE ALFA CIFRATURA CON LA CHIAVE SEGRETA CIFRATO DESTINATARIO BETA DECIFRATURA CON LA CHIAVE SEGRETA IN CHIARO Il sistema si basa sull utilizzo di un unica chiave crittografica, utilizzata sia per cifrare sia per decifrare. La debolezza del sistema consiste nella unicità della chiave e nella necessità di un canale sicuro da utilizzare per trasmettere la chiave stessa agli utilizzatori. 18

10 La tecnologia di firma digitale Crittografia asimmetrica La firma digitale rientra nella più ampia categoria delle firme elettroniche e si basa sulle moderne tecniche di crittografia asimmetrica. La crittografia asimmetrica prevede l utilizzo di due chiavi: - una privata (o diretta), che dovrà rimanere segreta; - una pubblica (o inversa), destinata invece a essere diffusa. Sistema di chiavi asimmetriche a coppia: il mittente firma il documento informatico con la propria chiave privata (nota solo a lui); il destinatario legge il documento con la chiave pubblica del mittente. Questo meccanismo garantisce: integrità, non modificabilità e paternità del documento. 19 Segue: La crittografia a chiavi asimmetriche Le caratteristiche della crittografia asimmetrica sono: ciascuna chiave può essere indifferentemente utilizzata per cifrare e decifrare un documento; la chiave utilizzata per cifrare un documento non può essere utilizzata per decifrare lo stesso documento; la conoscenza di una delle due chiavi non fornisce alcuna informazione sull altra chiave. 20

11 Trasmissione di un documento con crittografia a CHIAVI ASIMMETRICHE - I - IN CHIARO MITTENTE ALFA CIFRATURA CON LA PROPRIA CHIAVE PRIVATA CIFRATO DESTINATARIO BETA DECIFRATURA CON LA CHIAVE PUBBLICA DI ALFA IN CHIARO Il sistema garantisce al destinatario Beta che il messaggio ricevuto sia stato inviato proprio dal mittente Alfa, unico soggetto a possedere la chiave privata utilizzata per cifrare. Il documento è però decifrabile da chiunque utilizzando la chiave pubblica di Alfa. 21 Trasmissione di un documento con crittografia a CHIAVI ASIMMETRICHE - II - IN CHIARO MITTENTE ALFA CIFRATURA CON CHIAVE PUBBLICA DI BETA CIFRATO DESTINATARIO BETA DECIFRATURA CON LA PROPRIA CHIAVE PRIVATA IN CHIARO Il sistema garantisce al mittente Alfa che il messaggio inviato sarà decifrabile unicamente dal legittimo destinatario Beta, unico soggetto a possedere la chiave inversa a quella utilizzata per cifrare. Il destinatario Beta non è invece in grado di verificare la paternità del documento inviatogli 22

12 Trasmissione di un documento con crittografia a CHIAVI ASIMMETRICHE - III - IN CHIARO MITTENTE ALFA CIFRATURA CON LA PROPRIA CHIAVE PRIVATA MITTENTE ALFA CIFRATURA CON LA CHIAVE PUBBLICA DI BETA CIFRATO DESTINATARIO BETA DECIFRATURA CON LA PROPRIA CHIAVE PRIVATA DESTINATARIO BETA DECIFRATURA CON LA CHIAVE PUBBLICA DI ALFA IN CHIARO Il sistema garantisce: - al mittente Alfa che il messaggio inviato sarà decifrabile unicamente dal legittimo destinatario Beta (unico soggetto a possedere la chiave inversa necessaria). - al destinatario Beta che il messaggio ricevuto è stato inviato proprio dal mittente Alfa (unico soggetto a possedere la chiave inversa utilizzata per cifrare). Sono dunque assicurate sia la segretezza, sia la paternità del documento. 23 Valore giuridico ed efficacia probatoria Documento informatico (non sottoscritto). Efficacia probatoria Art c.c. (Riproduzioni meccaniche). Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti e alle cose medesime. 24

13 Valore giuridico ed efficacia probatoria Documento informatico non sottoscritto o sottoscritto con firma elettronica c.d. semplice. Valore giuridico L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità (art. 20). 25 Valore giuridico ed efficacia probatoria Documento informatico sottoscritto con firma elettronica c.d. semplice. Efficacia probatoria. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità (art. 21). 26

14 Valore giuridico ed efficacia probatoria Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale. Valore giuridico. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullità, dall'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile (art. 20). 27 Valore giuridico ed efficacia probatoria Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale. Efficacia probatoria. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria (art. 21). 28

15 Valore giuridico ed efficacia probatoria Art c.c. (Efficacia della scrittura privata). La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso (Cod. Proc. Civ. 221 e seguenti), della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta (Cod. Proc. Civ. 214, 215). 29 Valore giuridico ed efficacia probatoria Documento informatico non sottoscritto. Valore giuridico: idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità. Efficacia probatoria: art c.c. (Riproduzioni meccaniche). 30

16 Valore giuridico ed efficacia probatoria Documento informatico sottoscritto con firma elettronica c.d. semplice. Valore giuridico: idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità (principio di non discriminazione). Efficacia probatoria: liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità (principio di non discriminazione). 31 Valore giuridico ed efficacia probatoria Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale. Valore giuridico: soddisfa il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullità, dall'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile. Efficacia probatoria: efficacia prevista dall'articolo 2702 (scrittura privata) del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. 32

17 Valore giuridico ed efficacia probatoria Art. 45. Valore giuridico della trasmissione 1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. 33 Valore giuridico ed efficacia probatoria Segue: Art. 45. Valore giuridico della trasmissione. 2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore. 34

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