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Obbiettivi: 1. Tutela dell ambiente DIRETTIVA 2002/91/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia 2. Emissioni di biossido di carbonio 3. Protocollo di Kyoto 4. Sicurezza approvvigionamenti medio e lungo termine 5. Efficienza energetica nell edilizia 6. Settore residenziale e terziario consumo oltre il 40% 7. Direttiva Save 93/76/CEE sul rendimento energetico 8. Condizioni d uso degli impianti 3
8. Armonizzazione costruzioni con ambiente e clima 9. Metodologie calcolo rendimento energetico e impiego energie da fonti rinnovabili 10. Sistemi di condizionamento e illuminazione 11. Nuove costruzioni e rapporti costi/efficienza 12. Ristrutturazioni importanti 13. Certificazioni e incentivi- ruolo degli edifici pubblici 14. Impianti di condizionamento ed aumento del costo energia elettrica, utilizzo di tecniche di raffrescamento passivo 15. Manutenzione impianti 16. Impianti di contabilizzazione del consumo 4
Le disposizioni in essa contenute riguardano: a. il quadro generale di una metodologia per il calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici b. l'applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione c. l'applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici esistenti di grande metratura sottoposti a importanti ristrutturazioni d. la certificazione energetica degli edifici e. l'ispezione periodica delle caldaie e dei sistemi di condizionamento d'aria negli edifici, nonché una perizia del complesso degli impianti termici le cui caldaie abbiano più di quindici anni. 5
«attestato del rendimento energetico di un edificio»: un documento riconosciuto dallo Stato membro o da una persona giuridica da esso designata, in cui figura il valore risultante dal calcolo del rendimento energetico di un edificio effettuato seguendo una metodologia sulla base del quadro generale descritto nell'allegato La situazione che si prospetta è analoga a quella dagli elettrodomestici che sono contraddistinti a marchi A, A+, AA per l attestazione delle loro prestazioni energetiche. Negli edifici, sarà possibile passare da una categoria all altra mediante lavori di ristrutturazione che modifichino le prestazioni energetiche. 6
Gli Stati membri applicano a livello nazionale e regionale una metodologia di calcolo del rendimento energetico degli edifici sulla base del quadro generale di cui all'allegato. Il rendimento energetico degli edifici è espresso in modo trasparente e può indicare il valore delle emissioni di CO 2. 7
Quadro generale per il calcolo del rendimento energetico degli edifici (articolo 3) 1. Il metodo di calcolo del rendimento energetico degli edifici deve comprendere almeno i seguenti aspetti: a. Caratteristiche termiche dell'edificio (murature esterne e divisioni interne, ecc.). Tali caratteristiche possono anche includere l'ermeticità; b. Impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda, comprese le relative caratteristiche di coibentazione c. Sistema di condizionamento d'aria d. Ventilazione e. Impianto di illuminazione incorporato (principalmente per il settore non residenziale) f. Posizione ed orientamento degli edifici, compreso il clima esterno g. Sistemi solari passivi e protezione solare h. Ventilazione naturale i. Qualità climatica interna, incluso il clima degli ambienti interni progettato. 8
2. Il calcolo deve tener conto, se del caso, dei vantaggi insiti nelle seguenti opzioni: a. sistemi solari attivi ed altri impianti di generazione di calore ed elettricitàa partire da fonti energetiche rinnovabili b. sistemi di cogenerazione dell'elettricità c. sistemi di riscaldamento e condizionamento a distanza (complesso di edifici/condomini) d. illuminazione naturale. 9
3. Ai fini del calcolo è necessario classificare adeguatamente gli edifici secondo categorie quali: a. abitazioni monofamiliari di diverso tipo b. condomini (di appartamenti) c. Uffici d. strutture scolastiche e. Ospedali f. alberghi e ristoranti g. impianti sportivi h. esercizi commerciali per la vendita all'ingrosso o al dettaglio i. altri tipi di fabbricati impieganti energia 10
Per gli edifici di nuova costruzione la cui metratura utile totale supera i 1000 m2, gli Stati membri provvedono affinché la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi quali sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energie rinnovabili cogenerazione sistemi di riscaldamento e climatizzazione a distanza (complesso di edifici/condomini), se disponibili pompe di calore, a certe condizioni, sia valutata e sia tenuta presente prima dell'inizio dei lavori di costruzione 11
Gli Stati membri stabiliscono le misure necessarie affinché i sistemi di condizionamento d'aria la cui potenza nominale utile è superiore a 12 kw vengano periodicamente ispezionati. L'ispezione contempla una valutazione dell'efficienza sistema di condizionamento d'aria e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di condizionamento dell'edificio. Gli utilizzatori di edifici sui diversi metodi e sulle diverse prassi che contribuiscono a migliorare il rendimento energetico. Su richiesta degli Stati membri, la Commissione assiste gli Stati membri nella realizzazione di queste campagne di informazione, Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 4 gennaio 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione. 12
Necessità di un metodo di calcolo semplice, sicuro ed affidabile e soprattutto comune a tutte le Regioni, che dovrebbero astenersi dal produrre metodi propri. Il metodo di calcolo è il metro di misura delle prestazioni degli edifici e deve essere unico Necessità di formare un congruo numero di professionisti accreditati, in grado di assicurare la corretta esecuzione dei calcoli di diagnosi e certificazione energetica degli edifici È opinione dei professionisti che la certificazione energetica degli edifici debba essere l atto finale di un processo di riqualificazione degli edifici e degli impianti, che deve avvenire a costo nullo, partendo dalla diagnosi energetica. La semplice certificazione degli edifici senza la loro riqualificazione costituisce un costo non giustificato Occorre creare un fondo rotativo per il finanziamento degli interventi di risparmio energetico. I costi sono infatti immediati e ed il risparmio che consentirà di ripagarli sarà disponibile solo dopo alcuni anni 13
Per Diagnosi Energetica si intende, l individuazione di eventuali anomalie nell insieme edificio-impianto, attraverso il confronto delle sue parti o componenti (rilevate o calcolate) con quelle facilmente ed economicamente ottenibili con l applicazione delle tecnologie disponibili La diagnosi energetica ha quindi lo scopo di far conoscere al soggetto che desidera effettuare interventi di risparmio energetico lo stato del complesso edificio-impianto, gli eventuali elementi malati sui quali intervenire ed il risparmio ottenibile rispetto alla condizione di partenza, al fine di effettuare le necessarie La Certificazione Energetica è l atto che certifica il fabbisogno energetico convenzionale di un edificio o di una singola unità immobiliare 14
Le procedure ed i metodi per il calcolo del fabbisogno di energia primaria, alla base della certificazione energetica degli edifici sono contenute in un quadro normativo costituito dalle seguenti norme: UNI EN 832 - prestazione termica degli edifici- calcolo del fabbisogno di energia per riscaldamento UNI 10348 - riscaldamento degli edifici- rendimento dei sistemi di riscaldamentometodo di calcolo Raccomandazione CTI 03/3, contenente le procedure ed i dati nazionali per l utilizzo della norma UNI EN 832 ai fini del calcolo del fabbisogno di energia dell involucro dell edificio e della NORMA 10348 ai del calcolo del fabbisogno di energia primaria e del rendimento degli impianti di riscaldamento e/o di produzione di acqua calda per usi igienico sanitari 15