Lettera di Intenti (da compilarsi su carta intestata dell Ente che fa richiesta) ISTITUZIONE DI UN NUOVO ENTE DI LIVELLO METROPOLITANO PER ACCREDITAMENTO CONGIUNTO ALL ALBO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE Oggetto: lettera di intenti per manifestare l interesse ad aderire al nuovo Ente di livello metropolitano per l accreditamento congiunto all albo di servizio civile universale. In virtù dell entrata in vigore del decreto legislativo n.40 del 6 marzo 2017 "Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106", coordinato con il decreto legislativo n. 43 del 13 aprile 2018 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40", che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l albo degli Enti di Servizio Civile Universale; Con riferimento alla circolare del 09/05/18 Testo coordinato e integrato della circolare 3 agosto 2017 Albo degli enti di servizio civile universale. Norme e requisiti per l iscrizione e della circolare 12 dicembre 2017 Integrazione alla circolare 3 agosto 2017 che prevede il possesso dei livelli minimi specificati all art.11, commi 3 e 4, del d. lgs. n. 40 del 2017, consistenti in: a) un articolazione organizzativa di cento o trenta sedi di attuazione, in relazione alla sezione dell albo prescelta, ivi incluse eventuali sedi all estero e sedi di enti di accoglienza, aventi i requisiti di cui all art. 5, comma 3, del d. lgs. n. 40 del 2017; b) una dotazione di personale qualificato in possesso di idonei titoli di studio, oppure di esperienza biennale nelle relative funzioni, oppure che abbia svolto specifici corsi di formazione e costituita da: un coordinatore responsabile del servizio civile universale; un responsabile della sicurezza ai sensi del d. lgs. n. 81 del 2008 e successive modificazioni; un responsabile delle attività di formazione e di valorizzazione delle competenze degli operatori volontari e dei relativi formatori; un responsabile della gestione degli operatori volontari; un responsabile dell attività informatica; un responsabile delle attività di controllo, verifica e valutazione del servizio civile universale; Considerato che gli enti titolari dell accreditamento, già iscritti all albo nazionale degli enti di servizio civile o agli albi delle regioni e delle province autonome, che intendono iscriversi all albo del servizio civile universale, possono iscriversi all albo di servizio civile universale in forma associata, avvalendosi delle modalità previste al paragrafo 6, lettera b). In particolare detti enti possono associarsi tra loro ed indicare quale ente capofila titolare dell iscrizione un nuovo ente appositamente istituito. In quest ultimo caso il requisito dell attività continuativa per almeno tre anni nei settori di intervento scelti in fase di iscrizione, deve essere dimostrato da tutti gli enti associati e non dal nuovo ente costituito. I predetti enti, al momento della presentazione dell istanza di iscrizione all albo del servizio civile universale, possono comunque chiedere l accreditamento di nuove sedi proprie, nonché di nuovi enti di accoglienza con le relative sedi, secondo le modalità previste dalla sopracitata circolare al paragrafo 7; Rilevato che possono aderire al nuovo Ente le istituzioni pubbliche, sia singolarmente sia in forma associata, e le organizzazioni private, sia singolarmente sia in forma associata, in possesso dei sotto indicati requisiti previsti dall art. 3 della L. n. 64 del 2001 e dall art. 11, commi 2, 3 e 4, del d. lgs. n. 40 del 2017: - assenza scopo di lucro; - capacità organizzativa e possibilità d impiego in rapporto al servizio civile universale;
- corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all art.1 della legge n. 64/2001 e all art. 2 del d. lgs. n. 40 del 2017; - svolgimento di una attività continuativa da almeno tre anni nei settori di intervento scelti in fase di iscrizione all albo, fra quelli elencati all art. 3 del citato d. lgs. n. 40 del 2017; Considerato che in continuità con l esperienza di collaborazione e condivisione tra enti pubblici e privati per promuovere e realizzare il servizio civile sul territorio metropolitano, anche grazie al supporto del Coordinamento Provinciale degli Enti di Servizio Civile - Co.Pr.E.S.C. di Bologna, si intende valorizzare questo percorso attraverso la costituzione di un nuovo Ente appositamente istituito che funga da capofila per l iscrizione all albo di servizio civile universale (si veda allegato A) (mentre il Copresc, nella sua forma attuale, rimarrà in essere con la funzione di rappresentanza e di promozione per tutti gli enti soci, di livello sia regionale sia nazionale). Le finalità del nuovo Ente saranno la valorizzazione, la gestione e lo sviluppo del servizio civile sul territorio metropolitano e saranno definite nello statuto dell ente stesso. Le funzioni del nuovo ente faranno riferimento a quanto indicato nel facsimile di contratto predisposto dal Dipartimento Nazionale della Gioventù e del Servizio Civile contenuto nella sopracitata circolare (si veda allegato B tale facsimile potrà essere modificato e integrato in base a quanto convenuto dagli enti aderenti) e verranno definite nel dettaglio dagli enti aderenti durante la fase di costituzione dell ente stesso; Precisato che il percorso per la costituzione del nuovo Ente si è avviato con la raccolta delle lettere di intenti sottoscritte dagli enti interessati e si concluderà entrò gennaio 2019; Tutto ciò premesso, Il sottoscritto (indicare il nominativo del dichiarante per l Ente), in qualità di (indicare la funzione del dichiarante nell Ente, sia legale rappresentante che dirigente o responsabile del servizio civile) del (indicare la denominazione dell ente come risulta da atto costitutivo/statuto), con sede legale in (indicare indirizzo via, piazza, numero civico), comune di, cap, tel., fax, sito web, indirizzo e-mail pec DICHIARA che l ente è interessato ad aderire, in qualità di socio, al nuovo ENTE di livello metropolitano che verrà appositamente costituito e si iscriverà come capofila all albo di servizio civile universale; che l ente parteciperà alla fase di costituzione del nuovo ente apportando il proprio parere e contributo nella fase di redazione dello statuto;, lì per (indicare la denominazione dell ente richiedente) il (indicare il ruolo del dichiarante e il nominativo) In fede
PROPOSTA ISTITUZIONE NUOVO ENTE PER ACCREDITAMENTO CONGIUNTO ALL ALBO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE All. A Come previsto dalla circolare del 09/05/18 Testo coordinato e integrato della circolare 3 agosto 2017 Albo degli enti di servizio civile universale. Norme e requisiti per l iscrizione e della circolare 12 dicembre 2017 Integrazione alla circolare 3 agosto 2017, gli enti titolari dell accreditamento, già iscritti all albo nazionale degli enti di servizio civile o agli albi delle regioni e delle province autonome, che intendono iscriversi all albo del servizio civile universale, possono iscriversi all albo di servizio civile universale in forma associata, avvalendosi delle modalità previste al paragrafo 6, lettera b). In particolare detti enti possono associarsi tra loro ed indicare quale ente capofila titolare dell iscrizione un nuovo ente appositamente istituito. In quest ultimo caso il requisito dell attività continuativa per almeno tre anni nei settori di intervento scelti in fase di iscrizione, deve essere dimostrato da tutti gli enti associati e non dal nuovo ente costituito. I predetti enti, al momento della presentazione dell istanza di iscrizione all albo del servizio civile universale, possono comunque chiedere l accreditamento di nuove sedi proprie, nonché di nuovi enti di accoglienza con le relative sedi, secondo le modalità previste dalla sopracitata circolare al paragrafo 7. Il Comune di Bologna si impegna a garantire il supporto economico e di personale al nuovo Ente che si andrà a costituire. La Città Metropolitana di Bologna continuerà ad assicurare gratuitamente la sede, le attrezzature, le utenze e i materiali di consumo. Il Copresc supporterà la costituzione del nuovo ente e collaborerà alle attività in base a quanto stabilito dallo statuto del nuovo ente. COSTI IPOTIZZATI PER L ADESIONE AL NUOVO ENTE ENTE AGGREGATORE: Ente nuovo appositamente costituito (con supporto Comune di Bologna, Città Metropolitana e Copresc) Quota forfait per avvio ente e accreditamento (stimata su 40 enti) Quota annuale socio ente nuovo Quota volontario richiesto (stimata su 300 volontari) Quota formazione operatori (stimata per 30 operatori all anno) ANNO DI COSTITUZIONE 2019 500 per tutti gli enti aderenti 150-200 30 a partecipante ANNI SUCCESSIVI 200 (ENTI privati) 500 (ENTI pubblici) 150-200 30 a partecipante Le quote sono indicative e dipenderanno dal numero effettivo di enti aderenti. Il percorso per giungere alla costituzione della nuova associazione si configura come segue: - Formale lettera di intenti ad aderire alla nuova associazione: entro 28 settembre 2018; - Predisposizione dell atto costitutivo e dello statuto della nuova associazione: entro 30 novembre 2018; - Approvazione dello schema di atto costitutivo e di statuto da parte degli enti ed associazioni aderenti: entro 31 dicembre 2018; - Costituzione della nuova associazione: gennaio 2019; - Versamento della quota forfait di accreditamento: entro giugno 2019; - Versamento della quota associativa al nuovo ente dall anno 2020.
All. B Contratto di impegno e responsabilità in materia di Servizio Civile Universale tra ente capofila e ente di accoglienza per la presentazione e attuazione di programmi di intervento di servizio civile universale
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE Contratto di impegno e responsabilità in materia di Servizio Civile Universale tra (designazione dell ente capofila) in appresso denominato/a l ente capofila, rappresentata da.. e (designazione dell ente di accoglienza dei volontari) in appresso denominato/a l ente di accoglienza rappresentato da PREMESSO che con circolare Testo coordinato e integrato della circolare 3 agosto 2017 Albo degli enti di servizio civile universale. Norme e requisiti per l iscrizione e della circolare 12 dicembre 2017 Integrazione alla circolare 3 agosto 2017, il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale (di seguito Dipartimento) ha disciplinato le modalità di iscrizione all albo degli enti di servizio civile universale; che, ai sensi dell articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, possono presentare programmi di intervento e progetti di servizio civile gli enti in possesso dei requisiti previsti al medesimo articolo 3 ed iscritti all albo di servizio civile universale, come previsto dall articolo 5 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40; che i programmi di intervento e i progetti devono essere preventivamente approvati dal Dipartimento, per l avvio al servizio di un numero massimo di operatori volontari, annualmente individuato sulla base delle risorse finanziarie disponibili;
che l ente può iscriversi all albo singolarmente o in forma associata,quale ente capofila di altri soggetti (enti di accoglienza); che l ente capofila, iscritto all albo, può gestire sedi di attuazione di progetto facenti capo ad enti di accoglienza, legati ad esso da rapporti associativi, consortili, federativi o canonico pastorali, oppure dal presente Contratto di impegno e responsabilità in materia di servizio civile universale ; che l ente di accoglienza non è accreditato ma deve possedere i requisiti richiesti dal citato articolo 3 della legge n. 64 del 2001, per l impiego dei volontari in servizio civile universale; che l ente capofila e l ente di accoglienza, per poter svolgere azioni comuni ed integrare le rispettive competenze, nonché garantire un efficiente gestione degli operatori volontari in servizio civile universale, devono stipulare il presente contratto, in considerazione della mancanza tra gli stessi di formali vincoli associativi; tutto ciò premesso, l ente capofila e l ente di accoglienza CONVENGONO quanto segue Articolo 1 (Oggetto del contratto) 1. L ente capofila e l ente di accoglienza si impegnano, nel quadro della normativa vigente in materia di servizio civile universale, a realizzare, in uno spirito di cooperazione, i programmi di intervento ed i progetti di servizio civile universale secondo le finalità ed i principi stabiliti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 e dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40. Articolo 2 (Definizione delle rispettive funzioni e competenze) 1. L ente capofila è responsabile verso il Dipartimento e si impegna a: a. presentare al Dipartimento, per l approvazione, i programmi d intervento di servizio civile universale, articolati in progetti, a firma di un proprio rappresentante legale o coordinatore del servizio civile universale; b. assumere, a tal fine, la titolarità dei rapporti con il Dipartimento; c. collaborare e partecipare con l ente di accoglienza nell attività di selezione degli operatori volontari da impiegare nella realizzazione dei progetti, assumendosene la responsabilità;
d. provvedere alla realizzazione dell attività di formazione per l operatore locale di progetto e per gli operatori volontari, tramite strutture dedicate e un proprio formatore accreditato; e. monitorare l andamento del progetto approvato, il suo sviluppo e i risultati raggiunti, disponendo - ove necessario - le opportune modifiche per un diverso approccio operativo da parte dell ente di accoglienza, ivi incluso l intervento sulla figura dell operatore locale di progetto, in modo da migliorare le attività dei volontari; f. garantire un sistema di comunicazione, collegamento e coordinamento tra le sedi di attuazione dei programmi di intervento mediante una rete di operatori - articolata fino al livello regionale per gli enti iscritti alla sezione nazionale e fino al livello provinciale per gli enti iscritti alle sezioni regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano - al fine del controllo e della corretta gestione del servizio civile universale; g. raccogliere la documentazione relativa all inizio del servizio e all apertura dei conti correnti bancari degli operatori volontari; h. tenere la corrispondenza con il Dipartimento; i. mettere a disposizione sul proprio sito web una pagina dedicata all ente di accoglienza ed al programma di intervento; j. sottoporre al legale rappresentante dell ente di accoglienza specifiche criticità riscontrate nella realizzazione dei progetti. 2. L ente di accoglienza si impegna a: a. impiegare gli operatori volontari selezionati in attività senza scopo di lucro secondo le modalità indicate nel programma di intervento e nei progetti approvati; b. facilitare l integrazione degli operatori volontari nel programma di intervento e nei progetti, fornendo agli stessi un adeguata collocazione e un sostegno; c. nominare uno o più operatori locali di progetto (in caso di più sedi di attuazione del progetto), in possesso dei requisiti richiesti dal Dipartimento; d. garantire la partecipazione degli operatori locali di progetto alla formazione erogata dall ente capofila, secondo le modalità richieste dal Dipartimento; e. mettere a disposizione sul proprio sito web una pagina dedicata al programma di intervento; f. mettere a disposizione supporti logistici e mezzi per garantire il regolare svolgimento da parte dell ente capofila delle attività di cui al precedente comma 1; g. informare tempestivamente l ente capofila di eventuali difficoltà o problemi connessi alla realizzazione del programma di intervento; h. recepire le indicazioni dell ente capofila relative alla eventuale necessità di adeguamento del programma di intervento e delle modalità di gestione dei volontari; i. rispettare le condizioni eventualmente offerte in materia di vitto ed alloggio; j. seguire gli operatori volontari in modo adeguato durante tutto il periodo di svolgimento del servizio civile universale; Articolo 3 (Banche dati e scambio di informazioni) 1. Le parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa in materia di dati personali, di cui vengano in possesso nell attuazione dei programmi di intervento di servizio civile universale.
Articolo 4 (Durata del contratto) 1. Il presente contratto resta in vigore fino alla data di conclusione dei programmi di intervento e dei progetti presentati dall ente capofila e approvati dal Dipartimento. 2. Nel periodo di vigenza del presente contratto, l ente di accoglienza può presentare autonoma istanza di accreditamento presso il Dipartimento previo nulla osta dell ente capofila, fermo restando l obbligo di concludere eventuali progetti in corso o finanziati. Articolo 5 (Condizioni economiche) Da definire con gli enti aderenti in fase di costituzione Articolo 6 (Disposizioni finali) 1. Le parti si impegnano ad effettuare incontri periodici, al fine di verificare l andamento dei programmi di intervento e dei progetti approvati, nonché di esaminare e risolvere le eventuali questioni connesse all attuazione degli stessi. Lì, Per l Ente capofila Per l Ente di accoglienza