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Statuto degli studenti ( Circ. Min. n. 371 del 2/09/1998) Art. 1 PRINCIPI FONDAMENTALI 1. La Scuola è luogo di formazione, di educazione tramite lo studio e l acquisizione di conoscenze e sviluppo della coscienza critica. 2. La Scuola è comunità di dialogo informata ai valori democratici. Essa tende all edificazione del cittadino, nel rispetto della diversità dei ruoli, al recupero dello svantaggio e in armonia con la convenzione di New York del 20/11/1989 sui diritti dell infanzia. 3. La comunità scolastica fonda la propria attività educativa sul rapporto di interazione docente-alunno, nello sviluppo della personalità dei giovani, sul loro orientamento al fine di un inserimento nella vita attiva. 4. La vita a scuola si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza, di religione, sul rispetto reciproco e sul ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. Art. 2 DIRITTI DEGLI STUDENTI 1. Lo studente ha diritto ad una formazione qualificata aperta alla pluralità delle idee. La Scuola persegue la continuità dell apprendimento anche attraverso la formulazione di richieste di liberi temi ed iniziative autonome. 2. La Scuola garantisce il riserbo sugli atti riguardanti la persona. 3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni attinenti le norme che riguardano la vita nella scuola. 4. Ha diritto ad un dialogo costruttivo sulla scelta dei valori culturali e degli obiettivi educativi, sui criteri di valutazione, sul materiale didattico. Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e a una guida alla ricerca dei propri punti di forza e di debolezza per migliorare il proprio rendimento. 5. Nei casi in cui una decisione preveda modifiche rilevanti nell organizzazione scolastica, saranno consultati anche i genitori. 6. Gli studenti hanno il diritto di esercitare la loro libera scelta sulle attività curricolari integrative, aggiuntive o facoltative promosse dalla Scuola. 7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita religiosa e ai valori della comunità di appartenenza. La Scuola promuove iniziative di accoglienza e di attività interculturali. 8. La Scuola si impegna e garantisce: a. un servizio educativo didattico di qualità b. attività formative aggiuntive c. iniziative rivolte al recupero di situazioni di svantaggio e di dispersione scolastica d. la funzionalità, la salubrità e la sicurezza degli ambienti, adeguate anche a studenti portatori di handicap e. una sufficiente disponibilità di strumentazione tecnologica f. assistenza di sostegno e guida psicologica. 9. La Scuola garantisce e regolamenta il diritto alle riunioni di genitori che ne facciano richiesta, a qualsiasi livello (Classe, Consiglio e Istituto). Art. 3 DOVERI DEGLI STUDENTI 1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni. 2. Sono tenuti ad avere, nei riguardi del capo d Istituto, dei docenti e del personale tutto correttezza e rispetto formali. 3. Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento dignitoso. 4. Sono tenuti al rispetto e all osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza predisposte dalla Scuola. 5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare strutture, sussidi didattici e tecnologie in modo corretto, a comportarsi in maniera da non arrecare danno al patrimonio dell Istituto. 6. Gli studenti collaboreranno a rendere accogliente l ambiente scolastico e a migliorare la qualità della vita.

Art. 4 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Premesso che: 1. Essi hanno finalità educative e tendono a rafforzare il senso di responsabilità e il ripristino di rapporti corretti all interno della comunità scolastica. 2. La libera espressione del pensiero, purché non lesiva dell altrui personalità, non può essere soggetta a sanzioni. 3. La responsabilità è personale e nessuno può essere sottoposto a provvedimenti senza che abbia prima potuto esprimere le proprie ragioni. 4. Le sanzioni sono sempre temporanee e proporzionate alla gravità dell infrazione. Esse si ispirano alla riparazione del danno e possono prevedere la conversione in attività utili alla Scuola. 5. Le sanzioni che prevedono l allontanamento dalle lezioni possono essere irrogate solo da un organo collegiale. 6. Questo provvedimento non può mai superare un periodo di 15 giorni. 7. Avverso i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso, da parte dei genitori, entro 15 giorni dalla data di comunicazione, al Comitato di garanzia. 8. I regolamenti della Scuola e la Carta dei servizi sono adottati e modificati previa consultazione dei genitori. 9. La Scuola è tenuta a dare informazione del presente regolamento all atto dell iscrizione. Gli allievi che manchino ai doveri scolastici, al rispetto delle norme regolamentari sono passibili di provvedimenti disciplinari proporzionati alla gravità dei fatti contestati. Art. 5 NATURA DELLE MANCANZE 1. Assenze saltuarie, ingiustificate ed ingiustificabili. 2. Negligenza nell assolvere ai doveri di studio. 3. Negligenza nell organizzare il lavoro scolastico e nel portare gli strumenti didattici. 4. Mancanza di rispetto verso il Capo d Istituto, i docenti, il personale, i propri compagni. 5. Comportamento scorretto verso la Scuola, come luogo di formazione e di educazione mediante lo studio. 6. Mancanza di rispetto verso la Scuola, quale comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, di esercizio dei valori democratici. 7. Turbativa nella relazione insegnante-studente, studente-studente ( ricatti, commerci impropri, minacce, dileggio). 8. Intolleranza verso la libertà di espressione, di pensiero, di coscienza, di religione e verso la morale corrente. 9. Istigazione a costituire barriere ideologiche, sociali e culturali. 10. Mancato rispetto delle normative di sicurezza e dei regolamenti di Istituto. 11. Uso scorretto delle strutture, dei sussidi didattici e del patrimonio scolastico. 12. Mancata cura dell ambiente scolastico. 13. Reati perseguibili penalmente. 14. Creazione di pericolo per l incolumità delle persone. 15. Recidiva per mancanze gravi. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d esame sono inflitte dalla commissione e sono applicabili anche ai candidati esterni. Art. 6 - SANZIONI DISCIPLINARI Agli alunni che manchino ai doveri, di cui all art. 3 dello Statuto degli studenti, secondo la fattispecie prevista negli articoli sub 1-15, dopo aver sentito le ragioni dell interessato, sono inflitte le seguenti sanzioni disciplinari: a) ammonizione verbale, privata o in classe; b) ammonizione scritta con comunicazione ai genitori; c) convocazione dei genitori; d) eventuale segnalazione ai servizi sociali; e) svolgimento di attività in favore della comunità scolastica; f) allontanamento dalla scuola da uno a quindici giorni, con previsione di contatti con lo studente, i genitori e i servizi sociali per il reinserimento nella comunità scolastica;

g) allontanamento dalla scuola per un periodo superiore ai quindici giorni, per mancanze di particolare gravità, in caso di recidiva, per reati e per creazione di pericolo per l incolumità delle persone, con previsioni di contatti con lo studente, i genitori e i servizi sociali per il reinserimento nella comunità scolastica; h) espulsione dalla Comunità scolastica ed eventuale iscrizione, in corso d anno, ad altra scuola, per mancanze gravissime, in caso di recidiva, per reati gravi o per creazione di situazioni di pericolo per l incolumità delle persone, che rendano l ambiente incompatibile. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. Nell accertamento delle responsabilità comportanti punizioni disciplinari, vanno distinte le situazioni occasionali o le mancanze determinate da circostanze fortuite, dalle gravi mancanze che indichino, viceversa, un costante e persistente atteggiamento irrispettoso dei diritti altrui, in particolare della comunità scolastica e delle sue componenti, atteggiamento che si esprime in manifestazione di sopruso o di violenza esercitate nei confronti dell istituzione educativa e degli insegnanti, o nei confronti dei compagni. Il provvedimento disciplinare che preveda l allontanamento dalla scuola oltre i cinque giorni è deliberato in due successive riunioni dell organo collegiale tenute in giorni distinti: nella prima riunione è definita la proposta, dopo aver completato la fase istruttoria-testimoniale; nella seconda si passa alla votazione delle deliberazioni. Art. 7 PERSONE O ORGANI PREPOSTI A COMMINARE LE SANZIONI DISCIPLINARI Le sanzioni disciplinari sono inflitte agli alunni dal preside, dai professori, dal Consiglio di classe e dalla Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto. In particolare sono inflitte. dal professore o dal preside: le sanzioni previste sub a) b) c; dal Preside le sanzioni previste sub d) e); dal Consiglio di classe le sanzioni previste sub f); dalla Giunta Esecutiva le sanzioni previste sub g) h) Art. 8 PROCEDURE Consiglio di classe: è convocato dal Preside o su proposta di almeno un terzo dei docenti di classe o su richiesta dei rappresentanti dei genitori del Consiglio di classe; non obbligatoriamente con la partecipazione dei genitori eletti per sanzioni che prevedano l allontanamento dalla scuola fino a tre giorni; con la partecipazione dei genitori eletti per sanzioni che prevedano l allontanamento da quattro a quindici giorni; Giunta Esecutiva: dopo aver sentito il Consiglio di classe. Art. 9 - RICORSI Per qualsiasi sanzione comminata è ammessi ricorso a: a) Organo di garanzia interno, entro cinque giorni dall avvenuta comunicazione della sanzione. b) In seconda istanza all organo di garanzia dell Amministrazione scolastica periferica, entro trenta giorni dalla pronuncia dell organo di garanzia interno. c) Il dirigente dell Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami, previo parere vincolante dell organo di garanzia provinciale.

Art. 10 COMITATO DI GARANZIA Il comitato di garanzia interno è costituito da: n. 2 rappresentanti dei genitori del Consiglio di istituto, non membri di Giunta; n. 2 rappresentanti del Collegio dei docenti su quattro nominati dallo stesso ed individuati, di volta in volta, dal Dirigente scolastico, tra coloro che non hanno comminato la sanzione, avverso cui si ricorre. n. 1 rappresentante del personale ATA, non membro di Giunta. Il comitato è presieduto da uno dei suoi membri, nominato dal Dirigente scolastico.