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Transcript:

Repubblica italiana del. n. 171/2016/PAR La Corte dei conti in Sezione regionale di controllo per l Abruzzo nella Camera di consiglio del 22 settembre 2016, composta dai Magistrati: Antonio FRITTELLA Lucilla VALENTE Antonio DANDOLO Vincenzo CHIORAZZO Angelo Maria QUAGLINI Presidente Consigliere Consigliere Consigliere Referendario (relatore) Visto l articolo 100, comma 2, della Costituzione; Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il Regolamento concernente l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP/2008 del 19 giugno 2008 (G.U. n. 153 del 2.07.2008); Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alle Disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 1

ottobre 2001, n. 3 ; Visto l atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004 avente ad oggetto Indirizzi e criteri generali per l esercizio dell attività consultiva, integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9; Vista la delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 17 novembre 2010, n. 54; Visto il decreto del 13 febbraio 2014, n. 3/2014 di ripartizione tra i Magistrati dei compiti e delle iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l Abruzzo; Vista la richiesta di parere del Presidente del Consiglio Regionale dell Abruzzo, pervenuta il 2 settembre 2016; Vista la nota del 20 settembre 2016, con la quale il magistrato istruttore ha richiesto il deferimento all esame collegiale della decisione sul quesito ricevuto; Vista l ordinanza del 20 settembre 2016, n. 28/2016 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per l Abruzzo ha convocato la Sezione per la data odierna; Udito il relatore, Angelo Maria QUAGLINI. PREMESSO CHE Con nota dell 1 settembre 2016, pervenuta a questa Sezione il 2 settembre 2016, il Presidente del Consiglio Regionale dell Abruzzo ha trasmesso una richiesta di parere concernente la corretta interpretazione delle disposizioni di cui all art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 (come successivamente modificate ed integrate) in tema di limiti alle assunzioni di personale con forme di lavoro flessibile. Più precisamente, si richiede di sapere se la deroga ivi prevista al limite del 50% della 2

spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009 sia applicabile anche alle Regioni, fermo rimanendo il rigoroso rispetto degli altri parametri di virtuosità imposti dal dettato normativo stesso (obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell art. 1 della L. n. 296/2006). DIRITTO L'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, ha innovato il sistema delle funzioni tradizionalmente intestate alla Corte dei conti, consentendo a Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane di richiedere alla Corte stessa pareri in materia di contabilità pubblica. La funzione consultiva appare finalizzata a fornire agli enti territoriali la possibilità di rivolgersi alla Corte dei conti, quale organo professionalmente qualificato e neutrale, per acquisire elementi interpretativi generali, tesi ad orientare ai parametri della legittimità e del buon andamento le concrete scelte amministrative dell ente richiedente. La facoltà attribuita agli enti territoriali non ha una portata generale, ma deve essere esercitata nel rispetto dei limiti soggettivi e oggettivi fissati dallo stesso articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003; preliminarmente all esame nel merito, quindi, la Sezione è tenuta a verificare l ammissibilità soggettiva e oggettiva della richiesta di parere. Sotto il profilo soggettivo, la legittimazione ad avvalersi della funzione consultiva è circoscritta ai soli enti esplicitamente elencati nella norma, attesa la natura speciale che la tale funzione assume rispetto all ordinaria sfera di competenze della Corte dei conti. La legittimazione alla richiesta di parere, inoltre, per i riflessi che ne possono scaturire sulla gestione finanziaria dell ente, deve essere riconosciuta all organo legislativamente investito della rappresentanza legale 3

dell ente medesimo ed individuabile, di regola, nel Presidente della Giunta regionale e, nel caso di atti di normazione, in quello del Consiglio Regionale, nel Sindaco e nel Presidente della Provincia. Per completezza va osservato che intuitive esigenze di coerenza con la necessità di ricondurre l iniziativa dell acquisizione di pareri ai soli organi dotati di particolare esponenzialità, per autonomia e capacità di rappresentativa e di coordinamento, hanno indotto varie Sezioni territoriali di controllo a superare la limitazione dell iniziativa per l acquisizione di pareri del Consiglio Regionale al solo caso di atti di normazione, in considerazione dell ambito concreto di autonomia anche amministrativa e contabile assicurato da ciascun ordinamento regionale al Consiglio medesimo (vedasi, ex multis, Sez. Contr. Lazio, del. 44/2010; Sez. Contr. Piemonte, del. 65/2011; Sez. Contr. Abruzzo, del. 10/2012; Sez. Contr. Lombardia, del. 37/2013). La richiesta di parere in esame, provenendo dal Presidente del Consiglio regionale, risulta quindi soggettivamente ammissibile. Sotto il profilo oggettivo, il parere deve essere circoscritto alle questioni attinenti la materia della contabilità pubblica, i cui confini sono stati delineati dagli indirizzi adottati dalla Sezione delle Autonomie con atto del 27 aprile 2004, successivamente integrato e modificato con la delibera 10 marzo 2006, n. 5, e ulteriormente specificati dalle Sezioni riunite della Corte in sede di controllo, con la delibera 17 novembre 2010, n. 54. I predetti indirizzi hanno elaborato una nozione di contabilità pubblica autonoma rispetto a quella più ampia riferibile ai giudizi di conto e di responsabilità; nell accezione strumentale all attività consultiva la materia della contabilità pubblica coincide con il sistema di principi e di norme che regolano l attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici, 4

ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l acquisizione delle entrate, l organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli. Oltre al rispetto dei confini della contabilità pubblica, la richiesta di parere, ai fini dell ammissibilità oggettiva, deve trattare ambiti e oggetti di portata generale, prescindendo dai fatti gestionali concreti che necessariamente costituiscono l occasione del quesito. Resta quindi escluso che l attività consultiva possa comportare un coinvolgimento diretto della Corte dei conti nelle concrete attività gestionali dell ente; né la stessa funzione può interferire, in concreto, con le attribuzioni di altri organi giurisdizionali. Alla luce di quanto richiamato, la richiesta di parere risulta ammissibile sotto il profilo oggettivo in quanto formulata in termini generali e rientrante nella materia della contabilità pubblica; il quesito, infatti, attiene alla corretta interpretazione di norme comportanti limitazioni alla spesa di personale, sulle quali, tra l altro, questa Corte si è già espressa più volte. MERITO La richiesta di parere investe la corretta interpretazione della normativa limitativa delle assunzioni di personale con forme di lavoro flessibile contenuta nell art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; viene, in particolare, chiesto se la deroga al limite del 50% della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009, ivi prevista esplicitamente per gli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della L. n. 296/2006, sia estensibile anche alle Regioni. 5

La risoluzione del quesito richiede una preliminare ricostruzione del quadro normativo nella materia de qua. L art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, disponeva, nella versione originaria: A decorrere dall anno 2011, le pubbliche amministrazioni statali, le agenzie, ecc. (omissis) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell anno 2009. [ ] Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale.. Il comma 28 del citato articolo 9, contenente ulteriori disposizioni in materia di lavoro flessibile, è stato più volte integrato e modificato. Ai fini che qui interessano, rileva l art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto in fase di conversione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha inserito, in forma di inciso novellato, il settimo periodo, secondo cui: Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. All inciso fa seguito il periodo immediatamente successivo che contiene la seguente disposizione: Resta 6

fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. La ratio di questo intervento normativo è quella di incrementare i margini di flessibilità degli enti locali nella gestione del risorse umane, fermo restando l obiettivo generale di contenimento della dinamica della spesa di personale. In sostanza, come correttamente rilevato dalla Sezione delle Autonomie (cfr. deliberazione n. 23/2016), il legislatore si è preoccupato di prevedere, soprattutto per enti locali di ridotte dimensioni, opportuni margini di adattamento ai principi di coordinamento della finanza pubblica, al fine di salvaguardarne le esigenze operative, non disponendo questi, nella loro limitata struttura organizzativa, di strumenti adeguati per fronteggiare occorrenze particolari o imprevedibili. Da qui la possibilità per gli enti locali in regola con gli obblighi di contenimento di cui all art. 1, commi 557 e 562, della l. 296/2006, di superare il tetto del 50% di cui al primo periodo dell art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, fermo restando il limite rappresentato dalla spesa complessivamente sostenuta nel 2009. Coerentemente con la citata ratio, il testo letterale dell art. 11, comma 4-bis, del d.l. n. 90/2014 (in linea con i relativi atti parlamentari preparatori) limita il perimetro soggettivo di applicazione della deroga al tetto di spesa di cui all art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 (50% della spesa per lavoro flessibile sostenuta nel 2009) ai soli enti locali, purché in regola con gli obblighi di cui al citato art. 1, commi 557 e 562, della l. 296/2006. Trattandosi di ipotesi ben precisa, specifica e tassativa, di esclusione dall applicazione della disciplina vincolistica in materia di spese del personale, si ritiene, in linea con la giurisprudenza della Sezione delle Autonomie (cfr. deliberazioni n. 21/2014 e n. 2/2015), che la deroga prevista nel d.l. n. 90/2014 sia 7

circoscritta alle fattispecie in essa esplicitamente richiamate e non possa essere estesa in via interpretativa (in applicazione del brocardo ubi lex voluit dixit). D altronde, le esigenze organizzative che giustificano, per gli enti locali, il regime derogatorio rispetto alla normativa limitativa delle assunzioni di personale con forme di lavoro flessibile, non sembrano automaticamente esportabili in capo alle strutture regionali, le quali, attese le dimensioni numeriche e finanziarie del proprio organico, dispongono di adeguati margini interni di flessibilità per garantire il rispetto dei vincoli alle assunzioni disposti dalle norme in commento. Ne deriva che, ad avviso di questa Sezione, la possibilità di superare il tetto del 50% della spesa per lavoro flessibile sostenuta nell anno 2009 di cui all art. 11, comma 4-bis, del d.l. n. 90/2014, al ricorrere delle condizioni e nel rispetto dei limiti previsti dall art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, sia limitata, in linea con il testo della norma, agli enti locali. P.Q.M. Nelle considerazioni che precedono è il parere della Sezione regionale di controllo per l Abruzzo. Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria, al Presidente del Consiglio regionale dell Abruzzo. Così deliberato a L'Aquila, nella Camera di consiglio 22 settembre 2016 8