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Transcript:

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E GESTIONE DELL PER LE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA EX ART. 125 D.LGS. 163/2006 E PER LE PROCEDURE NEGOZIATE EX ART. 57 DEL D.LGS. 163/2006 PREMESSA L ARIT nel quadro delle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici e in ottemperanza ai principi di trasparenza, di rotazione e di parità di trattamento individua i criteri con cui intende istituire e gestire il proprio Albo dei Fornitori. Nell ambito del presente vengono utilizzate le seguenti definizioni: Albo Fornitori: è un elenco di operatori economici aventi requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti nel vigente D.Lgs. 163/2006 (Codice degli Appalti) e dal presente, che non si trovino nelle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare e che, per specializzazione, capacità e affidabilità, siano in grado di fornire beni e/o servizi, nonché di eseguire lavori; Operatore Economico: il soggetto che può partecipare alle procedure di gara ai sensi degli artt. 34 e ss. del vigente D.Lgs. 163/2006; ARIT: è l Agenzia Regionale per l Informatica e la Telematica, con sede in Tortoreto Lido (TE), alla Via Napoli, 4; Fornitore: operatore economico iscritto all Albo. ART. 1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE L Albo Fornitori è l archivio in cui vengono raccolte tutte le informazioni, generali e specifiche, relative agli operatori economici che si iscrivono, aventi i requisiti previsti e che ne facciano domanda secondo le modalità e con le forme indicate nel presente. L Albo Fornitori viene utilizzato dall ARIT per l espletamento, nei casi ed alle condizioni prescritti dalla normativa vigente, delle seguenti procedure per la scelta del contraente: 1

Procedure di acquisizione in economia di forniture, servizi o lavori ai sensi dell art. 125 del vigente D.Lgs. 163/2006 e per quanto compatibile, ai sensi del vigente regionale per l esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi, emanato con D.P.G.R. Abruzzo del 29.11.2004, n.2/reg e recepita dall ARIT con Deliberazione Direttoriale n. 005 del 17.01.05; Procedure negoziate di cui all art. 57 del vigente D.Lgs. 163/2006 per l acquisizione di forniture, servizi e lavori. Sono ammessi alla presente procedura per l iscrizione all Albo Fornitori i soggetti previsti ex art. 34 del vigente D.Lgs. 163/2006. Gli operatori economici che possono essere iscritti all Albo Fornitori ARIT sono classificati in categorie, con riferimento alla tipologia di lavori, forniture e servizi oggetto della rispettiva attività, al fine di potere selezionare gli operatori economici occorrenti rispetto alla singola procedura di affidamento in modo funzionale allo specifico approvvigionamento. Le pubblicazioni indicate al successivo articolo, la diffusione della documentazione richiamata nel presente e la stessa istituzione dell Albo Fornitori non costituiscono in alcun modo l avvio di alcuna procedura di affidamento e/o di aggiudicazione. Con la procedura descritta nel presente non vengono costituite graduatorie o qualsivoglia altra classificazione di merito, né tanto meno si procede all attribuzione di punteggi. Il presente, la domanda di iscrizione all Albo Fornitori di cui al successivo art. 4, le relative dichiarazioni e documentazioni ed eventuali altri elementi integrativi forniti dai soggetti interessati hanno la finalità di rendere manifesta la volontà degli stessi di essere iscritta all Albo dei Fornitori, senza alcun obbligo per l ARIT in merito all assegnazione di qualsivoglia affidamento. Per la partecipazione degli operatori economici a procedure di pubblici appalti non comporta, ai sensi dell art. 45 del vigente D.Lgs. 163/2006, la necessità dell iscrizione all Albo Fornitori. ART. 2 ISTITUZIONE E PUBBLICAZIONE L Avviso per l istituzione dell Albo Fornitori ed il presente con i relativi moduli vengono pubblicati sul sito dell ARIT www.arit.it. 2

ART. 3 DOCUMENTAZIONE L avviso e tutta la documentazione necessaria per l iscrizione all Albo Fornitori sono scaricabili dal sito web dell ARIT www.arit.it. Nello specifico è possibile scaricare: o Il presente per l istituzione e la gestione dell Albo Fornitori Modulo domanda d iscrizione (Allegato A ); Modulo comunicazione annuale di conferma iscrizione (Allegato B ); Modulo comunicazione di variazione (Allegato C ); ART. 4 PROCEDURA DI ISCRIZIONE Per essere iscritti all Albo Fornitori occorre presentare apposita domanda, contenente tutte le informazioni e la documentazione richiesta, secondo le modalità indicate nel presente e nei suoi Allegati. Gli operatori economici interessati possono presentare domanda di iscrizione ad una o più categorie dell Albo osservando in ogni caso, per ogni singola Sezione, le prescritte modalità e forme. Nella domanda di iscrizione vanno specificate le categorie nelle quali si colloca l attività dell operatore economico, barrando le relative caselle. La domanda di iscrizione con i relativi allegati devono essere redatti in lingua italiana e contenenti in un plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura. Il suddetto plico deve essere inviato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante corriere o altrimenti consegnato a mano da un incaricato dell Operatore economico dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00 presso la sede ARIT, sita in Tortoreto Lido (TE), alla Via Napoli, 4. Il plico dovrà riportare all esterno la dicitura: Albo Fornitori Domanda di iscrizione. Nel caso di invio tramite corrieri, la dicitura di cui al punto precedente, dovrà essere apposta anche sull involucro all interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre il plico contenente la documentazione prevista per l iscrizione. 3

L invio del plico per l iscrizione all Albo Fornitori è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa ogni responsabilità dell ARIT per eventuali disguidi postali o di altra natura che non consentano al plico di giungere a destinazione. Ai fini dell iscrizione viene considerato l ordine progressivo di arrivo delle domande, purché le stesse risultino regolari e complete della documentazione richiesta. ART. 5 SCELTA DEL FORNITORE La scelta dei Fornitori iscritti all Albo, da invitare alle singole procedure per l affidamento di lavori, servizi e forniture, seguirà il criterio di rotazione, con scorrimento sistematico per ciascuna Sezione, secondo l ordine precostituito sulla base della data di iscrizione. Resta ferma la facoltà dell ARIT, di invitare alle procedure per la scelta del contraente di cui all art. 1, Operatori economici non iscritti all Albo, ritenuti idonei, quando si tratti di lavori, forniture e servizi che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non consentano di utilizzare l Albo Fornitori, ovvero nel caso in cui, in relazione alla sezione di interesse, non sia presente nell Albo un numero di Fornitori tale da soddisfare il numero minimo richiesto, dal vigente D.Lgs. 163/2006, per la procedura di scelta adottata. Nell eventualità rappresentate, l ARIT inviterà contestualmente i nuovi Fornitori ad iscriversi secondo le modalità indicate nel presente all Albo Fornitori. ART. 6 REQUISITI PER L AMMISSIONE ALL ALBO Per essere iscritti all Albo Fornitori, occorre essere in possesso requisiti e rendere dichiarazione di alcuni dati e informazioni, tra cui: l iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. relativa al settore per il quale si richiede l iscrizione; l insussistenza delle cause di esclusione di cui all art. 38 del vigente D.Lgs. 163/2006; l adempimento agli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente; l osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 68/99 ss.mm.; 4

le dichiarazioni inerenti: o il fatturato globale realizzato in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della domanda di iscrizione all Albo Fornitori; o il fatturato specifico realizzato in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari (approvati alla data di presentazione della domanda di iscrizione all Albo Fornitori) per lavori, forniture e servizi analoghi a quello oggetto della categoria per la quale si richiede l iscrizione; o il possesso delle eventuali certificazioni di qualità e/o di gestione ambientale o il possesso delle eventuali attestazioni SOA in riferimento ai lavori per i quali si chiede l iscrizione. ART. 7 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER L ISCRIZIONE Gli Operatori Economici che intendono essere iscritti nell Albo Fornitori, devono, a pena di inammissibilità della relativa domanda, produrre la seguente documentazione, racchiusa nel plico di cui al precedente art. 4: 1. domanda di iscrizione all Albo Fornitori, usando il modulo di cui all art. 3 del presente, con l indicazione specifica della categoria dei lavori, servizi o forniture per i quali si richiede l iscrizione e alla domanda deve essere allegata copia del documento di identità in corso di validità del soggetto che la sottoscrive; 2. il presente, firmato in ogni sua pagina per accettazione di quanto in esso contenuto; 3. il certificato di iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A., avente data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione che riporti la dicitura antimafia di cui all art.10, della legge 575/1965; 4. copia dei Bilanci o estratti dei bilanci, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 così come previsto dall art 41 del vigente D.Lgs. 163/2006; 5. due dichiarazioni bancarie dalle quali risulta la capacità di ricorso al credito e alla garanzia ai sensi dell art. 41 del vigente D.Lgs. 163/2006; 5

6. l eventuale certificazione di qualità e/o di gestione ambientale qualora il Fornitore ne sia in possesso; 7. eventuali attestazioni SOA relative ai lavori di manutenzione per i quali si chiede l iscrizione. In alternativa può essere resa idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi dell art. 46 del DPR 445/2000 riportante i medesimi dati, con allegata copia del documento di identità del legale rappresentante che sottoscrive la predetta dichiarazione; 8. copia della Procura Speciale nel caso in cui la domanda d iscrizione e le dichiarazioni siano rese e sottoscritte dal Procuratore Speciale; 9. atto costitutivo in caso di consorzio o RTI costituito. E facoltà del Fornitore presentare ogni ulteriore documentazione utile ai fini della presentazione dell impresa. L ARIT si riserva, nel corso del procedimento di iscrizione, di chiedere al Fornitore di comprovare il possesso dei requisiti, attraverso la presentazione di specifica ed ulteriore documentazione. La documentazione presentata per l iscrizione deve essere sottoscritta dal titolare se si tratta di impresa individuale, dal socio in caso di società in nome collettivo e dai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice e dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, nel caso di altro tipo di società o altra forma associata. ART. 8 VERIFICA DOCUMENTAZIONE L ARIT esamina la completezza e la correttezza della documentazione inviata a corredo della domanda di iscrizione all Albo Fornitore. Il procedimento di iscrizione è uniforme per tutti i soggetti indicati all art. 1 del presente documento. Sia l ammissione, che il rigetto per inammissibilità della domanda di iscrizione, vengono comunicati per iscritto a ciascun Fornitore. Una volta ricevuta la comunicazione dell esito positivo della propria domanda, l operatore non deve compiere altre attività, se non quelle richieste per il mantenimento della propria iscrizione, secondo le disposizioni di cui al presente, nonché quelle eventualmente comunicate dall ARIT. 6

In caso di documentazione irregolare o incompleta, l ARIT si riserva di richiedere le opportune rettifiche o integrazioni e in questo caso i termini rimangono sospesi. L ARIT procede al rigetto della domanda di iscrizione nei seguenti casi: per carenza anche di uno solo dei requisiti di cui all art. 6 del presente : per mancata produzione anche di uno solo dei documenti previsti dall art. 7 del presente documento; la documentazione prodotta a comprova dei requisiti richiesti non è idonea a confermare il possesso anche di uno solo di essi. Non è consentita la presentazione, da parte di un unico soggetto, della domanda di iscrizione per una categoria e sezione di cui all art. 14, contemporaneamente in forma individuale e in forma associata; altresì non è consentita la partecipazione in due o più Consorzi che hanno presentato domanda per un singola categoria di cui all art. 14 pena il rigetto di tutte le domande presentate. L ARIT si riserva di effettuare accertamenti, anche a campione, ai sensi del DPR 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, relativamente al possesso dei requisiti dichiarati. Inoltre l ARIT in sede si procedura di gara provvederà alle verifiche dei requisiti ai sensi dell art. 48 del vigente D.Lgs. 163/2006. ART. 9 DECORRENZA DELL ISCRIZIONE Ai sensi dell art. 45 del vigente D.Lgs. 163/2006, gli operatori economici interessati ad essere iscritti all Albo Fornitori potranno presentare apposita domanda in qualsiasi momento. Dalla data di pubblicazione de presente, secondo quanto previsto nell art. 2, l ARIT provvede ad effettuare l iscrizione tenendo conto del seguente calendario: - entro il 31 dicembre per le domande presentate dal 1 settembre al 30 novembre; - entro il 31 marzo per le domande presentate dal 1 dicembre al 28 febbraio; - entro il 30 giugno per le domande presentate dal 1 aprile al 30 maggio; - entro il 30 settembre per le domande presentate dal 1 giugno al 31 agosto; Per ciascuna delle categorie di cui all art. 14, l iscrizione all Albo Fornitori è effettuata in base all ordine cronologico di ricevimento delle domande di iscrizione, a cui viene attribuito appositamente un numero d ordine dall ARIT. 7

L iscrizione all Albo Fornitori decorre dalla data di comunicazione, anche a mezzo fax, del provvedimento di ammissione da parte dell ARIT. L iscrizione ha validità di un anno ed è soggetta a rinnovo. ART. 10 VALIDITA DELL ALBO ED ISCRIZIONI L Albo Fornitori è operativo dalla data di pubblicazione sul sito web arit www.arit.it. L iscrizione è soggetta a revisione annuale e gli iscritti all Albo devono provvedere a riconfermare la propria iscrizione nei 30 giorni che precedono la scadenza annuale presentando una dichiarazione che attesti la permanenza dei requisiti al momento dell iscrizione, unitamente a copia del Bilancio o estratto, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 dell ultimo esercizio finanziario. Gli iscritti hanno, comunque, l obbligo di comunicare all ARIT ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni fornite ai fini dell iscrizione, entro 30 giorni dall intervenuta modifica. L ARIT si riserva di procedere periodicamente a verificare, anche a campione, il permanere dei requisiti di iscrizione e l attualità delle dichiarazioni rese dal fornitore, adottando gli opportuni provvedimenti. ART. 11 SOSPENSIONE DALL ALBO FORNITORI La sospensione dall Albo Fornitori viene disposta per la durata di una anno in caso di mancata presentazione dell offerta a seguito dell invito di gara, per n. 3 volte nell arco del triennio di iscrizione. Viene inoltre disposta, a insindacabile giudizio dell ARIT, nel caso in cui l iscritto si renda inadempiente, per più di un caso nell arco di un anno contrattuale, nell esecuzione delle attività affidatagli. La sospensione può essere, altresì, disposta nel caso in cui il soggetto iscritto abbia un procedimento giudiziale e/o arbitrale in corso con l ARIT per tutta la durata del procedimento. Della sospensione dall Albo viene data comunicazione motivata al soggetto interessato. 8

ART. 12 CANCELLAZIONE DALL ALBO La cancellazione dall Albo Fornitori viene disposta nei seguenti casi: mancata o falsa dichiarazione sulla sussistenza dei requisiti necessari per l iscrizione; mancato rinnovo dell iscrizione; mancata comunicazione delle modifiche del Fornitore rilevanti per l iscrizione entro i termini previste nel presente documento; mancata presentazione di offerte per due inviti nel corso di un anno solare; per risoluzione per inadempimento contrattuale; per accertata inosservanza degli obblighi fiscali e contributivi; per espressa richiesta del Fornitore. Della cancellazione dall Albo viene data comunicazione motivata al soggetto interessato per mezzo fax e raccomandata. La domanda di iscrizione, con eccezione per il caso di mancato rinnovo, non può essere ripresentata prima che siano decorsi n. 2 anni dall avvenuta cancellazione. ART. 13 TRATTAMENTO DATI L operatore economico unitamente alla domanda di iscrizione deve esprimere l assenso al trattamento dei dati. L ARIT utilizzerà i dati mediante sistemi elettronici e manuali tali da garantirne la sicurezza e riservatezza ai sensi del D.Lgs 196/2003 ss.mm. ART. 14 CATEGORIE BENI, SERVIZI E LAVORI SEZIONE 1 - BENI 1.1 Arredamento per ufficio Mobili, complementi arredo 9

Tendaggi Tappezzerie Lampade Segnaletica interna ed esterna 1.2 Materiale per ufficio ed Hardware Apparecchiature per stampare e riproduzione fotostatiche Apparecchiature per telecomunicazioni Hardware, Software e materiale informatico materiale per la prevenzione e sicurezza sul lavoro Attrezzature meccaniche ed elettroniche 1.3 Forniture varie Libri e riviste SEZIONE 2 SERVIZI 2.1 Servizi di manutenzione ed assistenza tecnica Manutenzione impianti elettrici Manutenzione impianti meccanici Manutenzione sistemi elettronici Manutenzione apparati informatici Manutenzione impianti di riscaldamento/ raffreddamento Manutenzione impianti idraulici Manutenzione complementi di arredo interni ed esterni 2.2 Servizi Informatici Sviluppo software Installazione e configurazione dei sistemi Gestione dei sistemi Assistenza tecnica, sistemistica e operativa 10

Manutenzione software Sicurezza ICT Disaster recovery 2.3 Utenze Telefonia fissa Telefonia mobile 2.4 Servizi vari Servizi tipografici Servizi assicurativi SEZIONE 3 LAVORI DI MANUTENZIONE 3.1 Impianti Antincendio Trasmissione dati e apparati di rete Riscaldamento/ raffreddamento Elettrici Sicurezza e sorveglianza Telefonici Idraulici Rilevazione presenze 3.2 Fabbricati Lavori edili Lavori in metallo Lavori in legno Lavori di artigianato vari 11

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Lucia Del Grosso Allegati: - Modulo domanda di iscrizione (Allegato A ); - Modulo comunicazione annuale di conferma iscrizione (Allegato B ); - Modulo comunicazione di variazione (Allegato C ). 12