PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS GIUNTA PROVINCIALE

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Transcript:

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS GIUNTA PROVINCIALE Delibera n.97 Data: 17.06.2013 Oggetto: Determinazione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato Personale Dirigente Anno 2013. L anno duemilatredici, il giorno diciassette del mese di giugno, alle ore 16:30 in Iglesias, nella residenza provinciale in via Argentaria n. 14, sotto la presidenza del signor Salvatore Cherchi, Presidente della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale, per trattare gli argomenti compresi nell Ordine del Giorno. Sono presenti i Signori: PRESENTE ASSENTE 1) CHERCHI SALVATORE Presidente X 2) CICILLONI CARLA Assessore X 3) GROSSO MARINELLA Assessore X 4) PILI ALBERTO Assessore X 5) PINTUS ALESSANDRA Assessore X 6) PIZZUTO LUCA Assessore X 8) VACCA GUIDO Assessore X Totale 5 2 Partecipa il Segretario Generale Dott. Franco Nardone 1

LA GIUNTA PROVINCIALE VISTO il vigente C.C.N.L. 23.12.1999 per l Area della dirigenza del Comparto Regioni - Enti locali, ed in particolare: - l art. 26, relativo al finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato; - l art. 28, comma 1, che recita: Al fine di sviluppare, all interno degli enti, l orientamento ai risultati anche attraverso la valorizzazione della quota della retribuzione accessoria ad essi legata, al finanziamento della retribuzione di risultato è destinata una quota, definita dai singoli enti, delle risorse complessive di cui all art. 26 e comunque in misura non inferiore al 15%. CONSIDERATO - che il Fondo del trattamento accessorio per i dirigenti viene utilizzato per corrispondere gli stessi la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato; - che è vietato corrispondere compensi accessori ulteriori rispetto al trattamento accessorio fissato dalle disposizioni contrattuali; VISTO il comma 2-bis dell art. 6 della decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, il quale prevede che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010; RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta provinciale: n. 61 del 15.3.2012 avente per oggetto: Determinazione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato e di posizione Personale Dirigente Anno 2011 ; n. 62 dell 15.3.2011, avente per oggetto: Determinazione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 2011 Personale Dirigente ; n. 273 del 2.12.2011, avente per oggetto: Pesatura posizioni dirigenziali ; n. 10 del 31.01.2012, avente per oggetto: Indirizzi in materia di organizzazione delle direzioni. Nuovo organigramma funzionale ; n. 28 del 03.02.2012, avente per oggetto Integrazione delibera n.273 in data 02.12.2011. Pesatura e graduazione delle posizioni dirigenziali ; n. 40 del 21.02.2012 avente per oggetto Pesatura e graduazione delle posizioni dirigenziali, con la quale si è provveduto a determinare l attribuzione delle fasce 2

retributive e della corrispondente retribuzione di posizione alle singole Direzioni, con decorrenza dal 1 marzo 2012; n. 122 del 7.6.2012 avente per oggetto Comunicazione alla Giunta in merito alla relazione dell Organismo Interno di Valutazione sulla valutazione dei risultati dei dirigenti anno 2011. CONSIDERATO che per effetto delle richiamate deliberazioni della Giunta Provinciale sulla pesatura delle Direzioni ai fini della determinazione della retribuzione di posizione, la stessa retribuzione risulta fissata in 146.201,56 anche per l anno 2013; DATO ALTRESÌ ATTO CHE con la deliberazione n. 122 del 7.6.2012 si è preso atto della valutazione della dirigenza per l anno 2011 e si è provveduto alla liquidazione di soli 51.600,00 a fronte di 96.000,00 stanziati con la citata Deliberazione n. 61 del 15.3.2012; il secondo comma dell art. 28, del citato C.C.N.L. per l Area della dirigenza del Comparto Regioni - Enti locali prevede che: Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono essere integralmente utilizzate nell anno di riferimento. Ove ciò non sia possibile, le eventuali risorse non spese sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell anno successivo. CONSIDERATO CHE il Presidente della Provincia ha richiesto per le vie brevi il parere dell lspettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia (RGS-IGOP), al fine di verificare se le risorse stanziate per l'indennità di risultato di un determinato anno e non attribuite per effetto dell'esito della valutazione, si sommino con quelle dell'esercizio successivo o ritornino nella disponibilità dell'ente. La Direzione Generale dell lspettorato ha supportato la Presidenza della Provincia nel chiarimento dei problemi sottoposti, in particolare attraverso la comunicazione, da parte del competente Ufficio, della posizione di RGS-IGOP, che ritiene che la quota del fondo dell'indennità di risultato di un determinato anno non erogata a seguito dell'esito della valutazione ritorni nella piena disponibilità dell'ente, nonché trasmettendo in data 16.5.2013, a conclusivo chiarimento, il parere dell ARAN Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, disponibile dall'agosto 2010, concernente I'applicazione dell'art. 28 del C.C.N.L. 23.12.1999; L ARAN, in riscontro a formale quesito avanzato sulla medesima materia dal Segretario Direttore Generale con nota protocollo n. 10847 del 17 aprile 2013, ha precisato, con nota prot. 5827 del 27 maggio 2013, assunta in data 31.5.2013 al protocollo dell Ente al n. 14234, il seguente parere che di seguito si riporta: ( ) I risparmi nella erogazione della retribuzione di risultato per mancato raggiungimento degli obiettivi nell anno di riferimento non possano legittimare l'applicazione del citato art.28, comma 2, del C.C.N.L. del 23.12.1999. 3

In una situazione di questo genere, infatti, non si ritiene possa essersi verificata una situazione di impossibilità di utilizzo delle risorse. Queste sono state utilizzate per il finanziamento della retribuzione di risultato dei dirigenti con riferimento ad un determinato anno, solo che non è stata possibile la effettiva erogazione per effetto di una valutazione che ha accertato il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati agli stessi. Le risorse di cui si tratta, quindi, sono state finalizzate al pagamento della retribuzione di risultato di un determinato anno in relazione al raggiungimento dei diversi obiettivi assegnati ai dirigenti per lo stesso anno. Pertanto, ove questi obiettivi non siano raggiunti e non sia erogata la retribuzione di risultato, proprio in considerazione del venire meno delle finalità cui erano state espressamente ed esclusivamente destinate, le risorse previste per il finanziamento di tale voce retributiva nello stesso anno di riferimento non possono che divenire economie di bilancio e tornano nella disponibilità dell'ente. Diversamente ritenendo, si determinerebbe il paradosso per cui, in caso di valutazione negativa ai dirigenti non viene erogata (o viene erogata in misura ridotta) la retribuzione di risultato, ma gli stessi non avrebbero alcuna conseguenza negativa sostanziale, in quanto le risorse non erogate nell'anno di riferimento verrebbero comunque salvaguardate a vantaggio dei dirigenti stessi attraverso la trasposizione sull'anno successivo, in aggiunta a quelle disponibili per tale anno relativamente a tale voce retributiva. Ai dirigenti, nell anno successivo, verrebbe garantita la possibilità di percepire un importo più elevato della retribuzione di risultato, pure in presenza di una valutazione negativa nell'anno precedente. ( ) RICHIAMATE le considerazioni contenute nella nota presidenziale prot. n. 13249 del 21.5.2013, qui sintetizzate, ovvero: che RGS-IGOP e ARAN concordemente definiscono: a) I'integrale utilizzazione delle risorse assegnate in un determinato anno non equivale a integrale erogazione, essendo il quantum erogato determinato dall'esito della valutazione; b) le risorse non erogate in un determinato anno per effetto degli esiti della valutazione dei risultati, ritornano nella disponibilità dell'ente. che sulla base delle posizioni di RGS-IGOP ed ARAN la Giunta, confortata anche dal parere del Segretario - Direttore Generale, ha agito correttamente e con equità, quando non ha approvato la proposta di deliberazione di rideterminazione in aumento, con le economie 2011, dell'indennità di risultato per I'anno 2012 e quando ha formulato in analogia la deliberazione di determinazione dell'indennità di risultato per il 2013; CONSIDERATO l intendimento comunicato agli Assessori ed ai Dirigenti con detta nota presidenziale prot. n. 13249 del 21.5.2013 che la Giunta conseguentemente esamini gli atti di 4

competenza sulla materia, in conformità con quanto sopra esposto, dando altresì mandato al Direttore Generale perché ne curi la preparazione e presentazione; CONSIDERATO che, alla luce delle sopraindicate deliberazioni e delle precedenti considerazioni, l importo da impegnare in bilancio per la complessiva retribuzione di risultato per l anno 2013 è fissato in 96.000,00 in ottemperanza alle vigenti norme sul contenimento della spesa pubblica, e si intende che 96.000,00 costituiscono l importo massimo delle risorse distribuibili per l anno, quali che siano le fonti di finanziamento; VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., VISTO il Bilancio per l esercizio 2013 approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 34 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.; ACQUISITI i pareri ai sensi dell art. 49 del D. Lgs. 267/2000; Tutto ciò premesso e considerato Con voto unanime 5

DELIBERA di dare atto che le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza di cui all art. 26 del C.C.N.L. del 23.12.1999 per l anno 2013 sono determinate come segue: Indennità di risultato 96.000,00 Indennità di posizione 146.201,56 Totale complessivo 242.201,56 oltre agli oneri a carico dell Ente; di dare atto che, con la determinazione delle predette misure, viene rispettata la disposizione degli artt. 26 e 28 del vigente C.C.N.L. 23.12.1999 per l Area della dirigenza del Comparto Regioni - Enti locali; di dare atto che il Fondo del trattamento accessorio come determinato in premessa risulta compatibile con i vincoli di bilancio ed il rispetto del patto di stabilità; di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori, per l espressione di apposito parere; all Organismo Interno di Valutazione; alle Organizzazioni Sindacali, per debita informazione; all A.R.A.N., per quanto di competenza Con successiva e separata votazione e ad unanimità di voti la Giunta delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni. VISTO DEL PRESIDENTE PROPONENTE Il Presidente Ing. Salvatore Cherchi PARERE DI REGOLARITA TECNICA Il Direttore Generale Dott. Franco Nardone PARERE DI REGOLARITA CONTABILE Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Mauro Manca 6

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. Il Presidente Salvatore Cherchi Il Segretario Generale Franco Nardone Si attesta che: la presente deliberazione è stata pubblicata all Albo Pretorio Provinciale in data 18.06.2013 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL). è stata pubblicata all Albo Pretorio Provinciale dal 18.06.2013 al. è stata trasmessa in copia all Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. Consiglio Provinciale) in data 18.06.2013. è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 18.06.2013. è stata comunicata al Prefetto in data Prot. n. (art. 135, co. 2, TUEL) è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data Prot. n. è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data (art. 134 co. 4 TUEL) è stata trasmessa al Servizio competente in data per l esecuzione. 7