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C.M. 1 agosto 1975, n. 219, prot. n. 3069.- Periodo di prova per personale direttivo e docente delle scuole materne, elementari, secondarie e artistiche e del personale educativo. 1. Periodo di prova 2. L'art. 58 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 prevede una nuova disciplina per il periodo di prova del personale in oggetto. La durata del periodo di prova è di un solo anno scolastico, sempreché il servizio d'insegnamento sia stato prestato durante lo stesso anno scolastico per almeno 180 giorni. Per il computo di tale periodo, va considerata anche la partecipazione alle sessioni di esame (per l'intera durata della sessione secondo il calendario di svolgimento stabilito dal Ministero e comprensiva delle sedute conclusive della commissione) e la frequenza ai corsi di formazione e aggiornamento indetti dall'amministrazione scolastica, ivi compresi quelli organizzati a livello di circolo o istituto; va, inoltre, precisato che il periodo di servizio deve essere computato con inizio dall'1 ottobre. Deve essere computato, ai fini della prova e per l'intera durata della sessione di esame, anche il servizio eventualmente prestato in qualità di membro interno delle commissioni giudicatrici degli esami di maturità, in quanto l'interessato è scelto fra gli insegnanti di materie che costituiscono oggetto delle prove scritte o del colloquio e, pertanto, la sua attività di docente è svolta in relazione a materie di insegnamento appartenenti alla classe di concorso a cattedre alla quale si riferisce la nomina in prova. Lo stesso criterio deve essere osservato relativamente ai docenti in prova che sono nominati membri esterni di commissioni giudicatrici di esami di maturità, a condizione che essi siano nominati per materie comprese nella classe di concorso al quale si riferisce la nomina in prova. Allo scopo si assicurare la validità, ai fini della prova, del servizio prestato dagli insegnanti che rientrino in attività dopo il 30 aprile, ai sensi del comma 4 dell'art. 62 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 (1) e delle relative istruzioni ministeriali impartite con circ. n. 80 del 2 aprile 1975, i direttori didattici, i presidi e i direttori degli istituti di istruzione artistica indicati nell'art. 126 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 (2) utilizzeranno gli interessati in supplenze, in corsi di sostegni, di recupero, di integrazione nei quali sia svolto l'insegnamento appartenente a quello della medesima classe di concorso a cattedre o del posto per il quale il docente ha conseguito la nomina in prova. Per i presidi il servizio è valido se prestato in presidenza appartenente ai tipi di scuola per i quali è stato indetto il relativo concorso. L'art. 58 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417 stabilisce il principio generale per cui il personale in prova deve essere impiegato nella cattedra, nel posto o nell'ufficio per il quale la nomina è stata conseguita; si precisa, in proposito, con riferimento al personale docente, che il servizio deve essere prestato per insegnamento appartenente alla medesima classe di concorso a cattedre. Per deroghe al principio suesposto si rinvia al paragrafo 2 della presente circolare. Con particolare riguardo al personale docente si richiama inoltre l'attenzione delle SS.VV. sul fatto che la validità della prova è subordinata alla prestazione del servizio per almeno 180 giorni e non anche per un numero minimo di ore settimanali prestate dagli interessati. Ai fini del compimento dei 180 giorni di servizio non si computano i periodi di assenza a qualunque titolo (es.: congedi ordinari e straordinari, aspettative per salute e per infermità). Parimenti non si computa - limitatamente al personale docente - il periodo di chiusura della scuola (così dette vacanze estive) fatto salvo, come già specificato nei commi 2 e 3 della presente circolare,

il computo dei periodi di servizio prestati per la partecipazione alle sessioni di esame per l'intera durata della sessione. Non devono essere detratti, ai fini predetti, le domeniche e gli altri giorni festivi né le vacanze pasquali e natalizie, né il giorno settimanale in cui il docente, in rapporto alla ripartizione, all'interno della scuola, dell'orario di cattedra, sia libero dall'insegnamento, né infine, i periodi di eventuali interruzioni delle lezioni dovute a ragioni di pubblico interesse (es.: ragioni profilattiche, utilizzazione dei locali scolastici per lo svolgimento di operazioni elettorali politiche o amministrative). 2. Computo di periodi per effetto di disposizioni speciali Agli effetti del compimento del periodo di prova, devono essere computati tutti quei periodi, non prestati nella cattedra, nel posto o nell'ufficio per il quale la nomina è stata conseguita, che speciali disposizioni di Legge considerino espressamente validi anche ai fini della prova. Si citano ad esempio: - il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare (, ultimo comma, art. 4 della Legge 31 ottobre 1965, n. 1261, con l'interpretazione autentica datagli dall'articolo unico della Legge 21 novembre 1967, n. 1148); - il primo mese di assenza (astensione obbligatoria) per maternità (art. 31 del R.D. 21 agosto 1937, n. 1542); - il servizio prestato, dal personale docente, nell'insegnamento di materie affini, anche in istituti o scuole di grado inferiore, nei casi previsti dall'art. unico della Legge 14 agosto 1974, n. 391. Si fa riserva di istruzioni circa la permanenza o meno in vigore delle disposizioni dell'art. 2 del D.L. 21 settembre 1973, n. 567, modificato dalla Legge di conversione legge 15 novembre 1973, n. 727, trattandosi di norme di data anteriore al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417; nel merito è stato richiesto il parere del consiglio di Stato. Limitatamente all'anno scolastico 1974-1975 e agli incarichi conferiti anteriormente al 12 novembre 1974, in base all'o.m. 26 marzo 1974 (B.U. - parte I - supplemento - n. 13 del 28 marzo 1974) deve tuttavia ritenersi valido il servizio prestato quale incaricato alla presidenza di scuola o istituto, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del D.L. 21 settembre 1973, n. 567, sostituito dall'art. unico della Legge 15 novembre 1973, n. 727, in quanto l'art. 58 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, è entrato in vigore il 12 novembre 1974, a incarichi, cioè, già conferiti. 3. Conferma in ruolo Al termine del periodo di prova, in caso di esito favorevole della stessa, gli interessati conseguono la conferma nel ruolo con effetto dall'1 ottobre successivo (3). Tale decorrenza deriva dal fatto che la prova ha la durata di un anno scolastico di cui i 180 giorni previsti dal comma 1 - art. 58 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 costituiscono semplicemente il minimo di servizio che deve essere prestato. I relativi decreti, ove trattasi di personale docente, sono emessi dalle SS.VV., valutati gli elementi forniti dal direttore didattico e dal preside competente a seguito del parere obbligatorio del comitato per la valutazione del servizio, (parere che deve essere testualmente riportato nella relazione del direttore o del preside), nonché degli elementi acquisiti a seguito di eventuali accertamenti ispettivi disposti dal Ministero o dalle SS.VV. nel corso dell'anno di prova.

E' opportuno che il comitato per la valutazione del servizio e il preside o il direttore, qualora ritengano che il docente abbia superato favorevolmente il periodo di prova, facciano menzione della durata del servizio effettivamente prestato e concludano le proprie valutazioni con l'esplicita proposta di conferma in ruolo dell'interessato. Copia degli eventuali accertamenti ispettivi disposti dal Ministero sarà trasmessa ai Provveditori agli studi interessati. Ove trattasi di personale direttivo, la conferma nel ruolo è disposta con decreto ministeriale valutati gli elementi forniti dalle SS.VV. e quelli acquisiti a seguito di eventuali accertamenti ispettivi disposti dal Ministero o dalle SS.VV. nel corso dell'anno di prova; copia degli eventuali accertamenti ispettivi disposti dalle SS.VV. sarà inviata al Ministero. E' opportuno che il Provveditore agli studi, qualora ritenga l'interessato meritevole della conferma in ruolo, faccia menzione della durata del servizio effettivamente prestato e concluda esplicitamente in tal senso le proprie valutazioni. Il decreto che dispone la conferma in ruolo del personale docente farà riferimento esplicito, nelle premesse, al giudizio formulato dal direttore o preside e dal comitato di valutazione per il personale direttivo, a quello formulato dal Provveditore agli studi e agli eventuali accertamenti ispettivi. Il provvedimento di conferma in ruolo deve essere trasmesso in copia all'interessato. 4. Proroga del periodo di prova - Retrodatazione della conferma in ruolo in casi determinati. La proroga del periodo di prova consegue a due ipotesi distinte e disciplinate ciascuna in modo specifico dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417: a) qualora il personale direttivo e docente non abbia prestato, nell'anno scolastico, 180 giorni di effettivo servizio (art. 58); b) per esito sfavorevole del periodo di prova quando sia necessario acquisire nuovi elementi di valutazione (art. 59). Nell'ipotesi prevista dalla precedente lett. a), la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato del Provveditore agli studi sia per il personale docente appartenente ai ruoli provinciali, sia per il personale docente appartenente ai ruoli nazionali; per il personale direttivo la competenza è del Ministero. Si precisa, in relazione all'ipotesi di cui alla lett. a), che per dare luogo al provvedimento di proroga è sufficiente il semplice accertamento - al quale la motivazione del provvedimento deve richiamarsi - della mancata prestazione del servizio per almeno 180 giorni nell'anno scolastico. All'accertamento della sussistenza o meno del periodo minimo di servizio, provvede, per il personale insegnante, il direttore didattico o il preside, per il personale direttivo, il Provveditore agli studi. Nel caso previsto dalla precedente lett. b) (esito sfavorevole del periodo di prova), la proroga di un anno scolastico del periodo di prova è disposta dal Provveditore agli studi, sentito il Consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali, o dal Ministero, sentito il Consiglio Nazionale della P.I., se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali. A differenza della proroga del periodo di prova stabilita in relazione a insufficiente durata del servizio prestato e che deve essere disposta dall'organo competente sulla base del semplice accertamento della mancata prestazione dell'effettivo servizio per almeno 180 giorni, la proroga derivante da esito sfavorevole del periodo di prova deve essere riferita all'esigenza di acquisire

nuovi elementi di valutazione. Si precisa, a tal fine, che l'esigenza di acquisire nuovi elementi di valutazione deve essere esplicitamente indicata, per il personale docente, dal direttore didattico o dal preside sentito il Comitato per la valutazione del servizio, il cui parere deve esser testualmente riportato nella relazione del direttore didattico o del preside; è opportuno che anche il Comitato per la valutazione del servizio, qualora ritenga di dover acquisire nuovi elementi di giudizio, concluda esplicitamente in tal senso le proprie valutazioni. Per il personale direttivo, l'esigenza di acquisire nuovi elementi di giudizio deve essere indicata dal Provveditore agli studi. Per effetto del rinvio, disposto dall'art. 139 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, alle norme sugli impiegati civile dello Stato, e quindi anche del comma 3 dell'art. 10 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (4), la proroga di un anno, in caso di esito sfavorevole della prova, può essere disposta per una sola volta; al termine del secondo anno, l'interessato, qualora non consegua, a causa dell'esito sfavorevole della prova, la nomina in ruolo, è dispensato dal servizio o restituito al ruolo di provenienza con le modalità previste dall'art. 59 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417. In caso di dispensa dal servizio, l'interessato ha diritto ad una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova. La prova è invece prorogata, qualora non siano stati prestati almeno 180 giorni di servizio, anche per i successivi anni scolastici in relazione a periodi di congedo o aspettative a qualunque titolo concessi, ivi compresi i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro a norma dell'art. 4 della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulle lavoratrici madri (congedo per maternità), salve restando, ovviamente, le disposizioni di Legge che considerano valutabili anche ai fini della prova determinati periodi diversi dall'insegnamento (v. precedente paragrafo). La conferma in ruolo, al termine della proroga del periodo di prova, se concluso favorevolmente, ha effetto dall'1 ottobre dell'anno scolastico successivo (5). La conferma in ruolo deve, invece, essere disposta con effetto retroattivo e sempre che la prova si sia conclusa favorevolmente: a) per le insegnanti che siano state assenti dal servizio a norma dell'art. 4 della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (astensione obbligatoria per maternità) come già stabilito con circolare di questo Ministero (Gabinetto) n. 54 del 23 febbraio 1972. Tale criterio deve essere osservato anche relativamente al personale direttivo; b) per il personale che sia stato assente per servizio militare, come da parere del Consiglio di Stato - Adunanza Generale - n. 1493 del 30 luglio 1970 richiamato dalla circ. di questo Ministero - Direzione Generale Istruzione secondaria di I grado - n. 318 del 26 ottobre 1971. Le disposizioni della citata circolare devono essere applicate al personale docente non soltanto della scuola media, ma di tutti gli altri ordini di scuola e ai relativi direttori e presidi, in relazione all'art. 52 della legge 27 dicembre 1947 Costituzione; per le stesse ragioni devono considerarsi estese a tutti gli altri casi di servizio militare obbligatorio diverso da quello di leva (servizio militare per richiamo alle armi, servizio militare per anticipazione del servizio militare di leva: artt. 38, 66 e 67 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3). Le disposizioni stesse, infine, devono essere applicate; 1) a coloro che soddisfino l'obbligo del servizio militare nei modi previsti dalla Legge 15 dicembre 1972, modificata dalla Legge 24 dicembre 1974, n. 695 (norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza), in quanto l'art. 10 della medesima Legge dispone che gli interessati sono equiparati ad ogni effetto civile, penale, amministrativo, disciplinare, e nel trattamento economico ai cittadini che prestano il normale servizio militare;

2) a coloro che abbiano prestato servizio civile in Paesi in via di sviluppo, ai sensi della Legge 8 novembre 1966, n. 1033 e legge 15 dicembre 1971, n. 1222, purché tale servizio sia stato equiparato, ai sensi dell'art. 33 della citata Legge 15 dicembre 1971, n. 1222, al servizio militare di leva: si ricorda che tale equiparazione è subordinata all'avvenuta dispensa dal servizio militare concesso, ai sensi dell'art. 4 della Legge 8 novembre 1966, n. 1033 e dall'art. 33 della Legge 15 dicembre 1971, n. 1222 - dal Ministero della Difesa o computabilità - disposta dal Ministero della Difesa - ai fini del compimento della ferma di leva, del servizio civile prestato in posizione di "rinvio" del servizio militare, nel Paese di destinazione, ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 1966, n. 1033. 5. Dispensa dal servizio o restituzione al ruolo di provenienza L'esito sfavorevole del periodo di prova, sempreché non sia stato ritenuto necessario acquisire nuovi elementi di valutazione (circostanza, questa, che determina la proroga di un anno della prova come si è già chiarito nel precedente paragrafo) produce, a norma dell'art. 59 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, uno dei seguenti effetti: a) dispensa dal servizio; b) oppure, se il personale proviene da altro ruolo docente o direttivo, la restituzione al ruolo di provenienza. L'esito sfavorevole della prova deve essere dichiarato esplicitamente - per il personale insegnante - dal direttore didattico o dal preside, sentito il Comitato per la valutazione del servizio (anche la valutazione del comitato, nel caso in esame, è opportuno che si concluda esplicitamente in tale senso); dal Provveditore agli studi, per il personale direttivo. L'adozione di uno o dell'altro provvedimento non è rimessa alla scelta discrezionale dell'amministrazione, ma consegue direttamente alla condizione giuridica del soggetto, nel senso che nei confronti del personale che provenga da altro ruolo docente o direttivo deve essere disposta esclusivamente la restituzione a detto ruolo mentre nei confronti del personale che non si trovi in tali condizioni deve essere disposta esclusivamente la dispensa dal servizio, come si evince dalla precisa formulazione del citato art. 59 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417. I provvedimenti di dispensa dal servizio e di restituzione al ruolo di provenienza sono disposti: - dal Provveditore agli studi, sentito il Consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali; - dal Ministero, sentito il Consiglio Nazionale della P.I., per il personale appartenente ai ruoli nazionali. La dispensa dal servizio o la restituzione al ruolo di provenienza hanno effetto dall'1 ottobre dell'anno scolastico successivo a quello al quale si riferisce la valutazione sfavorevole della prova (6). Il provvedimento che dispone la dispensa dal servizio o la restituzione al ruolo di provenienza farà riferimento esplicito - per il personale docente - al giudizio espresso dal direttore didattico o preside, dal Comitato di valutazione e dal Consiglio scolastico provinciale; a quello espresso dal Provveditore agli studi e dal Consiglio Nazionale della P.I., se trattasi di personale direttivo. Il provvedimento sarà comunicato all'interessato. 6. Termini per la comunicazione degli elementi di valutazione all'organo competente e decisioni di quest'ultimo - Conferma in ruolo per decorrenza dei termini

Il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 dispone, all'art. 139, che, per quanto non previsto dal decreto stesso, si applicano le norme concernenti gli impiegati civili dello Stato. Ciò comporta che, ai sensi, del comma 4, dell'art. 10 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (7), qualora nei confronti del personale in esame che abbia compiuto l'anno di prova (almeno 180 giorni di effettivo servizio) non sia intervenuto, entro i tre mesi successivi alla scadenza del periodo di prova un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente. Ad evitare che si determinino situazioni in contrasto con le finalità di cui all'art. 59 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, si dispone: 1. che il Comitato per la valutazione del servizio programmi una o più riunioni nel mese di settembre di ogni anno, da concludersi entro il 15 settembre - per formulare le proprie valutazioni in merito al personale docente che abbia compiuto almeno 180 giorni di effettivo servizio nell'anno scolastico; 2. che il direttore didattico o il preside comunichino al Provveditorato agli studi, relativamente al personale docente, i propri elementi di giudizio unitamente al giudizio espresso dal Comitato di valutazione, entro il 20 settembre; 3. che il provveditorato agli studi adotti l'eventuale provvedimento di proroga, di dispensa dal servizio o di restituzione al ruolo di provenienza non oltre il 30 settembre. Il provvedimento ha effetto comunque dall'1 ottobre dell'anno scolastico successivo a quello durante il quale è stata prestata la prova oggetto di valutazione (8). Per i provvedimenti di cui al precedente n. 3 relativi al personale direttivo, e al personale docente dei ruoli nazionali, è competente il Ministero; in riferimento a tale personale, pertanto, è necessario che il Provveditore agli studi trasmetta tutti gli atti alla Direzione Generale competente del Ministero entro il 10 settembre di ciascun anno. La documentazione deve comprendere: a) per il personale direttivo: copia delle relazioni su eventuali visite ispettive disposte dal Provveditore agli studi e, in ogni caso, il motivato parere del Provveditore agli studi; b) per il personale docente: la relazione del preside o del direttore comprensiva del giudizio del Comitato per la valutazione degli insegnanti, accompagnata dal motivato parere del Provveditore agli studi. Si ritiene opportuno precisare che la conferma "automatica" in ruolo per effetto del comma 4, dell'art. 10 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, non opera nel caso in cui l'interessato non abbia prestato nell'anno scolastico almeno 180 giorni di effettivo servizio, in quanto, in tale ipotesi, la prova s'intende non compiuta per insussistenza del periodo minimo del servizio richiesto, circostanza, questa, diversa da quella della prova compiuta e il cui esito sia stato sfavorevole, con le conseguenze previste dall'art. 59 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417. Per il personale direttivo che non abbia prestato almeno 180 giorni di servizio nell'anno scolastico, i Provveditori agli studi forniscono le opportune comunicazioni al Ministero, per la conseguente emissione del decreto motivato di proroga di un anno del periodo di prova. Il Provveditore agli studi, qualora dagli atti rimessigli riscontri elementi che conclusivamente non siano univoci, può acquisire ulteriori elementi a seguito di visita ispettiva. Dopo l'emanazione del provvedimento di conferma in ruolo, di proroga del periodo di prova, di dispensa dal servizio, di restituzione al ruolo di provenienza, il docente, su propria richiesta, può prendere visione del testo integrale del giudizio espresso dal comitato di valutazione.

7. Disposizioni per il personale degli istituti di istruzione artistica. (omissis) 8. Disposizioni particolari per il personale della scuola materna Ogni qualvolta nella presente circolare si fa richiamo all'1 ottobre come data di decorrenza dei provvedimenti e di altri adempimenti, tale data deve intendersi sostituita, per il personale della scuola materna, con l'1 settembre. 9. Disposizioni per il personale educativo. (omissis) 10. Disposizioni sul personale direttivo dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato. (omissis) 11. Disposizioni transitorie e finali Nell'attesa della costituzione del consiglio scolastico provinciale previsto dall'art. 13 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, il Provveditore agli studi non può adottare i provvedimenti previsti dall'art. 59 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, nei confronti del personale docente della scuola media in quanto il personale stesso continuerà - fino alla costituzione di tale consiglio - ad appartenere ai ruoli nazionali (v. art. 122 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417); detti provvedimenti sono riservati al Ministero, sentita - relativamente alla dispensa dal servizio e in attesa della costituzione del consiglio nazionale della pubblica istruzione - la competente sezione del consiglio superiore della pubblica istruzione (art. 38 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416). I provvedimenti di cui all'art. 59 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 (dispensa dal servizio o restituzione al ruolo di provenienza in caso di esito sfavorevole del periodo di prova) sono invece immediatamente di competenza del Provveditore agli studi relativamente al personale educativo (ruolo provinciale di cui all'art. 121 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417). Poiché a tale personale si applicano, a norma del citato 'art. 121 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, le disposizioni sullo stato giuridico degli insegnanti elementari e tenuto conto che il consiglio scolastico provinciale di cui all'art. 13 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 non è stato ancora costituito, il Provveditore agli studi sentirà, nell'applicazione dell''art. 121 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, l'attuale consiglio scolastico provinciale (9). L'art. 58 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, non ha innovato le disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, in materia di trattamento economico. Conseguentemente restano fermi i periodi di permanenza in ciascuna classe di stipendio fissati nella sezione B del quadro III della "tabella unica degli stipendi paghe o retribuzioni dei dipendenti civili e militari dello Stato" allegata al D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 predetto. La conferma in ruolo dopo un anno, quindi, non comporta per il personale in questione, l'attribuzione della seconda classe di stipendio. La riduzione del periodo di prova ad un anno incide invece sul riconoscimento dei servizi pre-ruolo, dal momento che il termine ordinatorio di sei mesi, previsto dall'o.m. 7 settembre 1970, trasmessa con circolare ministeriale (Gabinetto) n. 275 di pari data, per chiedere il riconoscimento medesimo, decorre dalla data di conferma in ruolo. Infine, poiché si ha notizia che la C.M. 27 gennaio 1975, n. 17, prot. n. 28333/373 (10), relativa alla conferma in ruolo del personale direttivo e docente nominato in ruolo con decorrenza 1 ottobre 1973 non è ancora stata applicata in alcune province, si ritiene necessario invitare i Provveditori agli studi a promuoverne la più sollecita esecuzione; nel merito si precisa che la relazione sul periodo di prova, relativamente ai docenti che hanno prestato servizio, dall'1 ottobre 1973 al 12 novembre 1974 in tipi di scuole diversi ai sensi del D.L. 21 settembre 1973 n. 567 e della Legge di conversione legge 15 novembre 1973 n. 727 (es.: dall'1 ottobre 1973 in una scuola elementare e,

dall'1 ottobre 1974, in una scuola media) devono essere redatte due distinte relazioni: una dal preside o direttore didattico della scuola presso la quale l'interessato ha prestato servizio fino al 30 settembre 1974, l'altra dal preside o direttore della scuola presso la quale l'interessato ha prestato servizio dall'1 ottobre 1974, sentiti, in entrambi i casi, i rispettivi comitati per la valutazione del servizio."