COMUNE DI CADORAGO UFFICIO TRIBUTI. Tel. 031/ IUC (IMPOSTA COMUNALE UNICA) 2018 IMU 2018

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Transcript:

COMUNE DI CADORAGO UFFICIO TRIBUTI Tel. 031/903100 www.comune.cadorago.co.it IUC (IMPOSTA COMUNALE UNICA) 2018 IMU 2018 La legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha abolito l IMU sulle abitazioni principali e le relative pertinenze, con l eccezione delle abitazioni di lusso classificate in categoria catastale A1-A8-A9. Permane tuttavia l obbligo di versare l IMU su tutti i fabbricati diversi dall abitazione principale, sulle aree fabbricabili e sui terreni. Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l effettività dell esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile. Sono ASSIMILATE all abitazione principale: a. l abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; c. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture; d. l unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; e. l unità immobiliare posseduta da cittadini italiani iscritti all AIRE già pensionati nei rispettivi paesi di residenza a condizione che non risulti locata o data in comodato. 1

DALL ANNO 2016 alle unità immobiliari concesse in COMODATO GRATUITO dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori o figli), che le utilizzano come abitazione principale si applica la riduzione del 50% della base imponibile purché: - l immobile non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; - il contratto di comodato sia registrato; - il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l immobile concesso in comodato; - il comodante possieda un solo immobile in Italia, oppure possieda nello stesso comune, oltre all immobile concesso in comodato, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Sono, altresì, ESENTI dall imposta: 1. i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133. 2. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per usufruire di tale beneficio è necessario presentare la dichiarazione IMU entro i termini stabiliti dalla legge. Base Imponibile La base imponibile è costituita dalla Rendita Catastale rivalutata del 5% e dei seguenti valori, a seconda delle categorie catastali degli immobili; di seguito si elencano le principali categorie catastali che interessano il nostro territorio: CATEGORIA BASE IMPONIBILE A/1 - A/8 A/9 Rendita per 160 A2 - A3 - A4 -A5- A6 - A7 Rendita per 160 ESENTE se abitazione principale A/10 Rendita per 80 C/1 Rendita per 55 C/2 Rendita per 160 C/3 Rendita per 140 C/4 Rendita per 140 C/6 Rendita per 160 C/7 Rendita per 160 D/1 Rendita per 65 D/2 Rendita per 65 D/5 Rendita per 80 D/6 Rendita per 65 D/7 Rendita per 65 D/8 Rendita per 65 D/10 ESENTE D/11 Rendita per 65 2

Per i terreni agricoli la base imponibile è costituta dal reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per: - 75 per quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP, iscritti alla previdenza agricoli; - 135 per altri agricoli. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono dette condizioni. Aliquote e detrazioni Le aliquote e le detrazioni deliberate dal Comune per l anno 2018 sono le seguenti: Aliquota per abitazione principale, classificata in A1, A8 e A9 e relative pertinenze: 3 (tre per mille) Detrazione 200,00 Aliquota per tutti gli altri immobili, comprese le aree edificabili e i terreni: 10,6 (dieci virgola sei per mille) Versamento I versamenti di quanto dovuto dovrà essere effettuato in autoliquidazione in due rate: 1 rata 18.06.2018 2 rata 17.12.2018 I versamenti andranno effettuati esclusivamente con il Mod. F24 presso una qualsiasi banca o ufficio postale. Esclusivamente per i fabbricati ad uso produttivo classificati o classificabili nel gruppo catastale D e per i fabbricati rurali strumentali è riservata allo Stato la quota di imposta pari all'importo calcolato applicando l aliquota di base (7,6 per mille). La differenza di imposta scaturente dall applicazione dell aliquota deliberata dal Consiglio Comunale, pari al 3,00 per mille deve essere versata al Comune. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a euro 12,00. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. I codici da evidenziare sul Mod. F24 sono i seguenti: 3912 IMU imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze 3914 IMU imposta municipale propria per i terreni 3

3916 IMU imposta municipale propria per le aree fabbricabili 3918 IMU imposta municipale propria per gli altri fabbricati 3925 3930 IMU imposta municipale propria per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO IMU imposta municipale propria per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D INCREMENTO COMUNE IL CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI CADORAGO E B346 Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto di altri a condizione che il versamento si riferisca all intera proprietà dell immobile condiviso e che si comunichino all Ufficio Tributi del Comune i nominativi e le percentuali di possesso su appositi modelli. Dichiarazione Per i soggetti passivi il cui obbligo dichiarativo è sorto dal 1^ gennaio 2018 la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2019 utilizzando il modello che sarà approvato con Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze. Valori minimi dei terreni edificabili A seguito dell approvazione del nuovo Piano di Governo del Territorio e della prima variante, con deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 07.08.2014, sono stati confermati i valori minimi delle aree edificabili ai fini I.M.U. con effetto dall anno 2014. Non si procederà ad accertamento di maggior valore nei casi in cui l imposta sia versata sulla base dei valori non inferiori a quelli stabiliti nella predetta delibera, dei quali si riporta una tabella riassuntiva. NB i valori presenti nella tabella comunale sono da utilizzare solamente nel caso in cui non siano già presenti valori riferibili ad atti contrattuali o successori. TABELLA VALORI MINIMI DEI TERRENI EDIFICABILI AI FINI IMU PARTE PRIMA: TERRENI PGT PRG Valore NAF A1-A2 120 /MQ AU-VA-NR-LC A3-B1-B2-C1-C2-C3-C4- C5 Libero 90 /MQ Già edif > 0.8 100 /MQ Già edif 0.5-0.8 90 /MQ Già edif < 0.5 70 /MQ P.A. con volume fino a 3,000 mc. -10% P.A. con volume da 3,000 mc. a 6,000 mc. -15% P.A. con volume oltre 6,000 mc. -20% STANDARD Residenziale F1 45 /MQ 4

Commerc/terziario F3 80 /MQ Produttivo F2 60 /MQ IA D1-D2-D3 140 /MQ TC D4-D5-D6 160 /MQ P.A. con superficie fino a 10,000 mq. -10% P.A. con superficie da 10,000 mq. a 20,000 mq. -15% P.A. con superficie da 20,000 mq. a 40,000 mq. -20% P.A. con superficie oltre 40,000 mq. -25% PARTE SECONDA: VOLUMETRIE RESIDENZIALI Resid.nuova costruz Resid. Ampliamento Resid.aggiuntivo 50 /MC 80 /MC 180 /MC PARTE TERZA: SLP INDUSTRIALI;COMMERCIALI..etc Commerciale nuovo Commerciale ampl. Commerciale aggiunt. Produttivo nuovo Produttivo amp. Produttivo aggiunt. 15 /MQSLP 20 /MQSLP 150 /MQSLP 12 /MQSLP 16 /MQSLP 100 /MQSLP PARTE QUARTA: AMBITI STRATEGICI AS/1 comparto A via Volta 50 /MQ AS/1 comparto B via Alfieri 70 /MQ AS/1 comparto C via Carducci -Ariosto 65 /MQ AS/2 via Dei Pini 80 /MQ AS/3 via Volta-via Vivaldi 100 /MQ AS/7 via Vittorio Veneto 45 /MQ AS/8 via Giovio-Cantù- Pellico 40 /MQ AS/9 via Michelangelo-Cattaneo 55 /MQ AS/11 via Carducci -Pascoli 25 /MQ AS/12 via Carducci -Pascoli 40 /MQ AS/13 via Marconi - Garibaldi 45 /MQ AS/14 via Diaz 40 /MQ AS/15 via Rossini 80 /MQ Il Comune di Cadorago sta predisponendo l invio per la gran parte dei contribuenti dei modelli F24 precompilati per il pagamento dell Imposta Municipale Propria (IMU) relativa all anno 2018. 5

TASI 2018 TASI: La Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha escluso l applicazione della TASI sull abitazione principale così come definita ai fini IMU ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso). E confermata l aliquota vigente nell anno 2017 nella misura di seguito indicata: Aliquota per abitazione principale, classificata in A1, A8 e A9 e relative pertinenze: 3 (tre per mille) Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi all Ufficio Tributi nei seguenti giorni e orari: lunedì dalle ore 10,30 alle 12,30 mercoledì dalle ore 8,30 alle 12,30 giovedì dalle 10.30 alle 17,30 2 e 4 sabato del mese dalle 9,30 alle 12,00 Cadorago, lì 10 maggio 2018 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI Dott.ssa Paola Alfieri IL SINDACO Paolo Clerici 6