INFORMATIVA IMU E TASI ANNO 2017
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- Graziano Borrelli
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1 Comune di Ponte di Piave Provincia di Treviso UFFICIO TRIBUTI Piazza Garibaldi 1, Tel , Fax mail: INFORMATIVA IMU E TASI ANNO 2017 l'imu e la TASI sono dovute: - sugli immobili adibiti ad abitazioni principali di lusso (A1, A8 e A9) e sulle relative pertinenze; - su tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni principali; - sulle ulteriori pertinenze oltre la prima dell'abitazione principale (C2, C6, C7); - sulle aree edificabili - sui terreni agricoli non condotti direttamente (solo IMU); la base imponibile IMU e TASI è ridotta del 50% per le unità immobiliari fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 E A/9 concesse a comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzano come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti: il comodante deve risiedere nello stesso comune; il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune) escluse le sopracitate categorie A/1, A/8 e A/9; sia il proprietario (comodante) che colui che occupa l'immobile (comodatario) devono avere la residenza e dimora nel Comune di Ponte di Piave; il comodato deve essere regolarmente registrato; Colui in possesso di tali requisiti dovrà attestarli mediante l'ordinaria dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo; non è dovuta l'imu sui terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoltori professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l aliquota TASI è ridotta allo 0,1%; non è dovuta la quota TASI dall'inquilino che occupa l'immobile come abitazione principale. PER MAGGIORI DETTAGLI SU ALIQUOTE, DETRAZIONI E MODALITA' DI PAGAMENTO CONSULTARE LA PAGINA SUCCESSIVA
2 ALIQUOTE IMU E TASI 2017 E CHI E' TENUTO AL PAGAMENTO Con deliberazione n. 39 del 20/12/2016 il Consiglio Comunale ha confermato le seguenti aliquote: TIPOLOGIA IMMOBILE Abitazione principale categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, e relative pertinenze (massimo una per ciascuna categoria C/2, C/6, C/7) Abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (massimo una per ciascuna categoria C/2, C/6, C/7) - detrazione. 200,00 ** Abitazione concessa in comodato a parenti in linea retta - genitori/figli e viceversa - e relative pertinenze (massimo una per ciascuna categoria C/2, C/6, C/7) con contratto NON REGISTRATO Abitazione concessa in comodato a parenti in linea retta - genitori/figli e viceversa - e relative pertinenze (massimo una per ciascuna categoria C/2, C/6, C/7) con contratto REGISTRATO Altri fabbricati (seconde abitazioni, altre pertinenze oltre la prima, commerciali, artigianali, industriali, magazzini, uffici, ecc.) Abitazione posseduta da anziani o disabili ricoverati in istituti di ricovero o sanitari, purchè non locata o occupata Casa coniugale assegnata al coniuge dal giudice (esclusi gli immobili classificati A/1, A/8 e A/9) Abitazione posseduta da cittadini italiani residenti all estero (A.I.R.E.), purché già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, e l immobile non sia locato o concesso in comodato d uso Unica unità immobiliare, posseduta e non locata, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate, forze di polizia militare e civile, vigili del fuoco, carriera prefettizia Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati Fabbricati strumentali all attività agricola con regolare annotazione catastale Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola ALIQUOTA IMU (per mille) ALIQUOTA TASI (per mille) 4,00 1,50 7,60 1,00 7,60 - Base imponibile ridotta del 50% 1,00 - Base imponibile ridotta del 50% 8,90 1,00 esenti 1,00 esenti 1,00 esenti esenti Terreni agricoli diversi da quelli sopra 7,60 esenti Aree edificabili 8,90 1,00 ** Sull'imposta calcolata spetta una detrazione pari a 200,00 per l'abitazione principale e le relative pertinenze, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (in misura uguale fra coloro che vi risiedono e non in base alla percentuale di proprietà);
3 ULTERIORI INFORMAZIONI: SOGGETTI PASSIVI Sono tenuti al pagamento dell'imposta tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che siano possessori di immobili a titolo proprietà, usufrutto, abitazione o altro diritto reale. In caso di successione il coniuge superstite diviene titolare (art. 540 del C.C.) del diritto di abitazione sugli immobili di residenza coniugale, anche in presenza di altri eredi. E' soggetto passivo dell'imposta anche uno dei due coniugi qualora entrambi siano proprietari di un immobile nel Comune di Ponte di Piave ed adibiti ad abitazione principale. IMPONIBILE PER I FABBRICATI Per i fabbricati l'imposta si calcola sulla rendita catastale rivalutata del 5% - e moltiplicata per i seguenti coefficienti: Categoria catastale abitazioni A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8-A9 160 Magazzini, garage e tettorie C2 C6 C7 160 Uffici A10 80 Negozi C1 55 Laboratori, locali sportivi, stabilimenti C3 C4 C5 140 Collegi, scuole, caserme B 140 Fabbricati rurali strumentali D10 60 Istituti di credito D5 80 Capannoni industrial, alberghi ecc D1 D2 D3 D4 - D6 -D7 D8 - D9 65 La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico (art. 10 del codice di cui al D.Lgs 42/2004) e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili; L'aliquota è ridotta al 75% per gli immobili ad uso abitativo locati ai sensi delle Legge 9 dicembre 1998, n AREE FABBRICABILI La base imponibile per le aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio al 1^ gennaio dell'anno di imposizione; i valori fissati dalla Giunta Comunale ai fini ICI possono ritenersi indicativi per il calcolo della base imponibile - pubblicati sul sito del Comune nella sezione ICI ( ) TERRENI AGRICOLI: Il valore si determina applicando al reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, il seguente coefficiente di moltiplicazione: 135 per i soggetti che non sono coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola;
4 VERSAMENTI L'imposta va interamente versata al Comune, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D il versamento va effettuato allo Stato ad aliquota base (0,76 %) e al Comune per l'incremento dell'aliquota pari allo 0,13% acconto Saldo 16/06/ /12/2017 Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando il mod. F24 indicando i seguenti codici: Codice Comune (Ponte di Piave) G846 DESCRIZIONE Tributo Codice tributo F24 quota Comune quota Stato IMU abitazione principale e pertinenze IMU fabbricati rurali ad uso strumentale (con esclusione di quelli classificati nel gruppo catastale D ) IMU terreni agricoli IMU aree fabbricabli IMU altri fabbricati IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D IMU immobili strumentali all'agricoltura classificati nel gruppo D Codice Comune (Ponte di Piave) G846 DESCRIZIONE Tributo Codice tributo F24 quota Comune TASI abitazione principale e pertinenze 3958 TASI fabbricati rurali ad uso strumentale 3959 TASI aree fabbricabli 3960 TASI altri fabbricati 3961 TASI - interessi 3962 TASI sanzioni 3963
5 Ripartizione possessore / occupante 90% 10% Il possessore è tenuto al pagamento della TASI nella misura del 90% del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile L'occupante è tenuto al pagamento della TASI nella misura del 10% del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile. Qualora l'immobile venga adibito ad abitazione principale, l'occupante è esentato dal pagamento. ***** I versamenti non devono essere eseguiti quando l imposta complessivamente dovuta per l anno (acconto e saldo) è inferiore ad euro 10,00= (dieci,00) ***** Dichiarazione Le dichiarazioni IMU vanno presentate, su modello ministeriale, entro il 30 giugno dell'anno successivo dall'evento da denunciare (inizio possesso o variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta) ed hanno effetto, salvo variazioni, anche per gli anni successivi, per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo. Sul sito del Comune sono scaricabili i modelli TASI per la comunicazione dell'occupante e/o proprietario dell'immobile. Per informazioni e assistenza per il calcolo rivolgersi all'ufficio tributi (0422/858903) e/o consultare il sito
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