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Transcript:

Comune di Civita d Antino Prot. 7690 del 14.11.2016 AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE E L AGGIORNAMENTO DI UN ELENCO APERTO DI AVVOCATI CUI AFFIDARE GLI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE E DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEI SINGOLI INCARICHI Approvato con determinazione n. 74 del 14.11.2016 1 OGGETTO Istituzione Elenco comunale di avvocati da cui attingere per procedere al conferimento di incarichi di rappresentanza legale in un arbitrato o in una conciliazione o in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche, nonché di consulenza legale da fornire in preparazione di uno dei predetti procedimenti o qualora vi sia un indizio concreto ed una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di un procedimento. L elenco verrà formato, tenuto ed aggiornato dal responsabile del Settore Amministrativo e verrà pubblicato sul profilo committente del Comune, nella sotto sezione bandi gara e contratti di Amministrazione Trasparente. L inserimento degli avvocati nell elenco avverrà nel rispetto dell ordine cronologico di presentazione delle istanze. L elenco degli avvocati sarà articolato nelle seguenti sezioni: A. CONTROVERSIE IN MATERIA DI DIRITTO CIVILE: Diritti reali e contratti, Recupero crediti e procedure esecutive, Altro B. CONTROVERSIE IN MATERIA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO: Edilizia, Urbanistica, Commercio, Appalti e contratti pubblici, Altro C. CONTROVERSIE SU QUESTIONI TRIBUTARIE: si richiede la documentata esperienza in controversie relative a tributi locali D. CONTROVERSIE IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO: si richiede la documentata esperienza in controversie afferenti rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione E. DIRITTO PENALE: costituzione di parte civile. 2 ISTANZA DI ISCRIZIONE: DURATA, TERMINI, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL ISTANZA La durata dell iscrizione all elenco avvocati del Comune è pari a trentasei (36) mesi, decorrenti dalla pubblicazione dell elenco degli idonei e comunque fino al 31 dicembre dell anno solare in cui scade il periodo di trentasei (36) mesi. L elenco, così come istituito all esito della presente procedura, sarà pubblicato sul sito del Comune e sarà oggetto di aggiornamenti periodici semestrali. Le domande di iscrizione dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del giorno 29 Novembre 2016. Le istanze che perverranno oltre il suddetto termine perentorio saranno valutate in occasione del primo aggiornamento semestrale dell elenco in oggetto.

Le domande di iscrizione dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite la propria pec professionale e indirizzate al seguente indirizzo PEC del Comune: info@pec.comune.civitadantino.aq.it La domanda di iscrizione, redatta secondo un modello predisposto dal responsabile del settore Amministrativo e allegato all avviso pubblico, dovrà essere corredata dei seguenti documenti: a) curriculum vitae scientifico professionale da cui si evinca specializzazione/esperienza specifica nelle materie della specifica sezione dell Elenco a cui si chiede l iscrizione; in una apposita sezione del curriculum dovrà essere indicata l eventuale esperienza maturata in attività di difesa e rappresentanza in giudizio di pubbliche amministrazioni; b) fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. Il legale potrà indicare in quale delle cinque sezioni essere inserito potendo comunque optare per l iscrizione in massimo 2 sezioni. 3 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E PROFESSIONALE DEI CANDIDATI ALL ISCRIZIONE NELL ELENCO Per conseguire l iscrizione all elenco, gli avvocati istanti dovranno essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell Unione Europea; iscrizione ad un Ordine degli Avvocati da almeno cinque (5) anni; eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data; godimento dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne penali e non essere soggetti a procedimenti penali che impediscano rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione; non versare in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione; avere assolto l obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal consiglio nazionale forense; essere in regola con l assolvimento degli obblighi contributivi con la Cassa nazionale forense; assenza di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare; assenza di conflitto di interessi con il Comune o, comunque, assenza di incarichi professionali di rappresentanza e difesa contro il Comune nel corso degli ultimi tre anni, alla data di presentazione della domanda; avere in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall esercizio della professione. Possono essere iscritti nell elenco tutti gli avvocati, singoli o associati, che ne facciano richiesta in possesso dei requisiti di cui al presente articolo. L iscrizione all elenco da parte di una associazione professionale avviene attraverso l iscrizione dei singoli avvocati associati che dovranno presentare i requisiti di cui al presente articolo e la documentazione prevista dall art. 2. Nel caso di affidamento di incarico difensivo all associazione, il Comune indicherà l avvocato di volta in volta prescelto per l esecuzione dell incarico. 4 CRITERI DI SELEZIONE PER L AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI La scelta dei legali cui affidare gli incarichi compete al responsabile del Settore Amministrativo, a seguito dell approvazione di apposita deliberazione della Giunta Municipale che autorizza il sindaco a promuovere una controversia o a resistere in un giudizio.

Per l affidamento degli incarichi in questione si opererà nel rispetto dei principi descritti dall art. 4 del D.Lgs. 50/2016, vale a dire di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità. Il responsabile del Settore Amministrativo individua il professionista, con proprio atto adeguatamente motivato, sulla base dei seguenti criteri: a) foro di competenza della causa affidata; b) esperienza maturata in relazione all oggetto dell incarico, come documentata nel curriculum presentato all atto dell iscrizione nell elenco aperto; c) analogia, consequenzialità e/o complementarietà con altri incarichi conferiti, aventi lo stesso o analogo oggetto, per ragioni di continuità nella linea di difesa; d) rotazione degli incarichi. L incarico può essere confermato anche nei successivi gradi di giudizio, nonché nelle diverse fasi del giudizio stesso, per ragioni di continuità nella difesa, salvo il caso di rinuncia dell incaricato o di revoca per negligenza o incompatibilità sopravvenuta. L inserimento nell elenco non comporta alcun diritto da parte del professionista ad ottenere l incarico. Al fine di compiere le valutazioni prodromiche al conferimento dell incarico, il responsabile del Settore Amministrativo provvede, salvo casi del tutto eccezionali connessi con i termini processuali della specifica causa ovvero nell ipotesi di individuazione del professionista sulla base del criterio di cui alla superiore lettera c), a richiedere un preventivo circa il costo complessivo per la difesa in giudizio ad almeno 3 professionisti individuati sulla base dei criteri di cui alle lettere a), b) e d). 5 - COMPENSI PROFESSIONALI Per la determinazione dei compensi relativi alle prestazioni professionali per la difesa dell ente, l avvocato interpellato, nella redazione del progetto di parcella dovrà attenersi, quali parametri di riferimento ai valori previsti dalle tabelle inserite nel Decreto del Ministero di Giustizia n. 55/2014, ai quali potrà essere applicata a discrezione del professionista una eventuale ulteriore riduzione percentuale. Per quanto sopra l onorario costituirà legittimamente oggetto di offerta ai fini della valutazione comparativa della stessa. A seguito del conferimento dell incarico, il legale dovrà sottoscrivere apposita scrittura privata non autentica avente ad oggetto l accettazione dell incarico professionale e patto sul compenso. Il compenso così concordato tra le parti verrà impegnato previa verifica della relativa copertura finanziaria. In caso di giudizio conclusosi con soccombenza dell Ente, il legale accetta una riduzione della suddetta parcella del 25% rispetto al valore stabilito; In caso in cui la causa si concluda per incompetenza territoriale, per materia o per valore e comunque con sentenze di rito, la riduzione sarà del 40% rispetto al valore stabilito. In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna a tutte le spese di lite, il legale nominato si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza e accetta di ricevere il compenso nella misura determinata dal giudice e non potrà pretendere ulteriori somme dal comune a qualsiasi titolo. In caso di condanna alle spese solo parziale della controparte la differenza sarà corrisposta dal Comune nei limiti di quanto concordato. Ove il professionista, nel corso del giudizio, ritenga necessario ulteriore impegno di spesa per l attività prestata rispetto alla somma impegnata con il conferimento dell incarico, è tenuto ad avvisare il Comune dell entità delle somme ritenute necessarie onde permettere la predisposizione degli atti di impegno successivo, motivando le ragioni della richiesta e soprattutto documentando le maggiori spese sostenute. Il saldo sarà liquidato a definizione del giudizio e a seguito di trasmissione della sentenza o provvedimento reso dall autorità giudiziaria adita previa presentazione della fattura elettronica dell importo corrispondente al medesimo saldo, decurtato dell anticipo del quale

si è beneficiato;ai fini della liquidazione del saldo del compenso, il legale incaricato dovrà altresì rilasciare apposita relazione, nella quale dovrà dare conto, in modo analitico, dell intera attività processuale posta in essere nell espletamento dell incarico legale; Resta inteso che è sempre possibile concordare con il professionista un compenso inferiore a quanto sopra indicato. Qualora la sentenza favorevole all Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso è dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato. In questo caso, l Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell Ente e senza ulteriore compenso, per l attività di recupero crediti, l esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati. 6 AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI Il conferimento dell incarico avviene in forma scritta prima della costituzione in giudizio. Prima del conferimento dell incarico, anche ai sensi dell art. 24 del Codice deontologico forense, il professionista presenta una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e indica gli estremi della polizza di responsabilità civile professionale, il relativo massimale e la scadenza. Il Comune, di norma, non conferisce incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura del contenzioso implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. Ricorrendo tali casi l atto di nomina dovrà essere adeguatamente motivato. 7 ELEMENTI ESSENZIALI DELL ATTO DI CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE I rapporti giuridici e finanziari sono regolati, in disparte il conferimento della procura alle liti, da un disciplinare che contiene le seguenti indicazioni: a) valore della causa; b) compenso da riconoscere al professionista, che non potrà superare l importo determinato in base al precedente punto 5; c) obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico e del codice integrativo di comportamento adottato dall Ente e che dovrà essere allegato all atto di incarico; d) obblighi di comunicazione assunti dal professionista; e) obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto; f) obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'ente sullo stato generale del giudizio e l esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito; g) obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato; h) obbligo di parere scritto in ordine all eventuale proposta di transazione giudiziale i) garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare. 8 AGGIORNAMENTO E CANCELLAZIONE DEGLI ISCRITTI DALL ELENCO Gli avvocati iscritti nell elenco sono tenuti a comunicare tempestivamente qualunque variazione dei requisiti richiesti e dichiarati per l iscrizione, di cui al precedente art.3.

L elenco degli avvocati sarà oggetto di aggiornamenti periodici semestrali, in costanza dei quali saranno inseriti i professionisti che avranno inoltrato apposita richiesta presentata, entro la fine di giugno e dicembre. I soggetti che intendono rinnovare l iscrizione devono inviare, entro il termine di scadenza della stessa (36 mesi dall iscrizione nell elenco), semplice richiesta di mantenimento nell elenco corredata da espressa dichiarazione, a pena di esclusione, che permangono i requisiti e le condizioni di cui alla precedente domanda. I professionisti inseriti nell Elenco comunale possono essere cancellati qualora: a) Inoltrino specifica richiesta di cancellazione al Comune; b) Abbiano tenuto comportamenti inequivocabilmente non diligenti nell espletamento di incarichi ricevuti e, fatta salva ogni altra conseguenza di legge, nel caso in cui abbiano arrecato danni al Comune; c) Si costituiscano in giudizio contro l Ente e, comunque, nei casi di conflitto di interesse; d) Abbiano perso i requisiti per l iscrizione; e) Abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico proposto dal Comune. 9 AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CARATTERE ECCEZIONALE Il comune potrà, comunque, affidare gli incarichi di cui all art. 1 ad avvocati non iscritti all elenco in questione nelle ipotesi di controversie complesse o di valore economico elevato che rendono opportuno affidare la difesa e rappresentanza dell Ente a docenti universitari o a riconosciuti specialisti della materia oggetto del ricorso. 10 TRATTAMENTO DEI DATI Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.i.m., si fa presente che il conferimento di dati al Comune è necessario per l assolvimento dei compiti previsti dalla legge, per la procedura di iscrizione nell Elenco e successivamente, per l eventuale affidamento di incarichi professionali, secondo quanto previsto dall art. 15 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Relativamente ai citati dati, all interessato, in quanto tale, vengono riconosciuti i diritti di cui al citato D.Lgs. n. 196/2003 e s.i.m. Per eventuali chiarimenti e/o informazioni gli interessati potranno rivolgersi a: Comune di Civita d Antino Via Genova 67050 CIVITA D ANTINO (AQ) Tel. 0863978122 fax 0863978564, E-Mail: info@comune.civitadantino.aq.it Responsabile del procedimento: Sig.ra Anna Cicchinelli