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COMUNE DI PIEVE D OLMI 21 MARZO 2015 Provincia di Cremona VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRITTO FISSO PER GLI ACCORDI DI SEPARAZIONE CONSENSUALE, RICHIESTA CONGIUNTA DI SCIOGLIMENTO O DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO, NONCHÉ MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO INNANZI ALL UFFICIALE DI STATO CIVILE DEL COMUNE DI PIEVE D OLMI L anno DUEMILAQUINDICI, addi VENTUNO del mese di MARZO alle ore 10:00 nella sala delle adunanze. Previa l osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti della Giunta Comunale. All appello risultano: Giunta Comunale Presenti Assenti 1) ZABERT ATTILIO PAOLO (SINDACO) SI = 2) SOLDI FRANCESCA (ASSESSORE) SI = 3) GENERALI MANUEL (ASSESSORE) NO SI Totale 2 1 Partecipa all adunanza il Segretario Comunale Sig. Puzzi dr. Pietro il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il dr. Zabert Attilio Paolo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE Premesso che nella G.U. n. 212 del 12/09/2014 è stato pubblicato il D.L. n. 132 in data 12/09/2014 Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell arretrato in materia di processo civile convertito con modificazioni con Legge n. 162 del 10/11/2014, pubblicata nelle G.U. del 10/11/2014; Richiamato l art. 12 del citato D.L. che recita testualmente: I coniugi possono concludere, innanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. ; Rilevato che all atto della conclusione dell accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di cui al sopra citato art. 12, è prevista la riscossione di un diritto fisso; Richiamato il comma 6 del suddetto articolo nel quale si dispone che, alla Tabella D), allegata alla legge 08 giugno 1962, n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali, si inserisca il seguente punto: «11-bis) Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune non può essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642». Dato pertanto atto che il diritto fisso in oggetto non può essere determinato in misura superiore a quella fissata dall art. 4 della Tabella A) allegata al D.P.R. n. 642/1972 per l imposta di bollo da applicarsi alle pubblicazioni di matrimonio che, attualmente, ammonta ad. 16,00= (sedici); Ritenuto quindi di determinare in 16,00= (sedici) l importo da esigere quale diritto fisso, da parte dei coniugi, all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, cosi come regolato dall art. 12 del D.L. 132/2014, dando atto che detto importo potrà aumentare o diminuire, automaticamente, a seguito della variazione dell imposta di bollo da applicare alle pubblicazioni di matrimonio; Vista la L. n. 604 del 08/06/1962 ed il D.P.R. n. 642 del 26/10/1972; Richiamato il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il vigente Statuto ed il Regolamento di Contabilità di questo Comune; Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio Amministrativo e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell art. 49 del D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; Per tutto quanto premesso; Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA 1) Di approvare le premesse del presente atto, da intendersi qui richiamate come parte integrante, formale e sostanziale del presente dispositivo; 2) di determinare in 16,00= (sedici) l importo del diritto fisso, di cui al punto 11-bis della Tabella D) allegata alla L. n. 604/1962, da esigere, da parte dei coniugi, per gli accordi di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di cui all art. 12 del D.L. 132/2014, conclusi davanti all Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pieve d Olmi; 3) di dare atto che detto importo potrà aumentare o diminuire, automaticamente, a seguito della variazione dell imposta di bollo da applicare alle pubblicazioni di matrimonio; 4) di dare altresì atto che lo stesso verrà riscosso tramite versamento sul C/C postale n. 11952264, intestato alla Tesoreria Comunale di Pieve d Olmi, con la causale Diritto fisso per il pagamento di cui al punto 11-bis della Tabella D) allegata alla Legge 604/1962 ; 5) di introitare le suddette entrate nel capitolo inerente i Diritti di Segreteria; 6) di trasmettere copia del presente atto, per quanto di competenza, ai Responsabili dei Servizi Finanziario ed Amministrativo del Comune; 7) di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione, ai sensi dell art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000.

COMUNE DI PIEVE D OLMI 21 MARZO 2015 Provincia di Cremona OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRITTO FISSO PER GLI ACCORDI DI SEPARAZIONE CONSENSUALE, RICHIESTA CONGIUNTA DI SCIOGLIMENTO O DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO, NONCHÉ MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO INNANZI ALL UFFICIALE DI STATO CIVILE DEL COMUNE DI PIEVE D OLMI PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA AMMINISTRATIVA (ARTT. 49 E 97 DEL D. LGS. 267 DEL 18/08/2000) X FAVOREVOLE Pieve d Olmi, lì 21/03/2015 Il Responsabile del Servizio f.to dr. Pozzari Franco PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151, COMMA 4, DEL D. LGS. 267 DEL 18/08/2000) X FAVOREVOLE Pieve d Olmi, lì 21/03/2015 Il Responsabile Finanziario f.to Dr.ssa Belgioioso Daria Ines

Il presente verbale viene così sottoscritto: IL PRESIDENTE f.to Dr Zabert Attilio Paolo RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE Prot. n 1168 La su estesa Deliberazione viene oggi pubblicata all Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi. La stessa è stata comunicata in data odierna ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000. Pieve d Olmi, lì 25/03/15 Copia conforme all originale per uso amministrativo Pieve d Olmi, li 25/03/15 f.to Puzzi dott.pietro CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ Si Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi di Legge, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267. Pieve d Olmi, lì