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Schema di decreto ministeriale concernente: Regolamento in materia di società per l esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183

Il Ministro della Giustizia di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONIOMICO Visto l articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400; Visto l articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante Disposizioni per la formazione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare il comma 10, che rimette al Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, l adozione di regolamento allo scopo di disciplinare le materia di cui ai commi 4, lettera c), 6 e 7 dello stesso articolo 10; Visto l articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dall articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, recante Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo ; Visto decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante Attuazione della direttiva 95/5/CE volta a facilitare l esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale ; Visto l articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante Regolamento di attuazione dell art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui al art. 2188 del codice civile ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell adunanza del 7 giugno 2012; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data Prot. N... ADOTTA il seguente regolamento:

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per a) «società tra professionisti» o «società professionale»: la società, costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste dall articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183, avente ad oggetto l esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico.; b) «società multidisciplinare»: la società tra professionisti costituita per l esercizio di più attività professionali ai sensi dell articolo 10, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Art. 2. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle società per l esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, la cui costituzione è consentita ai sensi dell articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183. 2. Per le associazioni professionali e le società tra professionisti costituite secondo modelli vigenti alla data di entrata in vigore delle legge di cui al comma 1 resta ferma l applicazione dell articolo 10, comma 9, della medesima legge. Capo II CONFERIMENTO ED ESECUZIONE DELL INCARICO PROFESSIONALE Art. 3. Conferimento dell incarico 1. Al fine di garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti per l esercizio della professione svolta in forma societaria, sono imposti alla società obblighi di informazione del cliente secondo quanto previsto dal presente capo. Art. 4. Obblighi di informazione 1. La società professionale, al momento del primo contatto con il cliente, gli deve fornire, anche tramite il socio professionista, le seguenti informazioni: a) sul diritto del cliente di chiedere che l esecuzione dell incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti; b) sulla possibilità che l incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l esercizio dell attività professionale; c) sulla esistenza di situazioni di conflitto d interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d investimento. 2. Al fine di consentire la scelta prevista al comma 1, lettera a), la società professionale deve consegnare al cliente l elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonché l elenco dei soci con finalità d investimento.

3. La prova dell adempimento degli obblighi di informazione prescritti dai commi 1 e 2 ed il nominativo del professionista o dei professionisti eventualmente indicati dal cliente devono risultare da atto scritto. Art. 5. Esecuzione dell incarico 1. Nell esecuzione dell incarico ricevuto, il socio professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione di ausiliari e, solo in relazione a particolari attività, caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, può avvalersi di sostituti. In ogni caso i nominativi dei sostituti e degli ausiliari sono comunicati al cliente ai sensi dell articolo 4, commi 2 e 3. 2. E fatta salva la facoltà del cliente di comunicare per iscritto il proprio dissenso, entro tre giorni dalla comunicazione del comma 1. Capo III PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETA TRA PROFESSIONISTI Art. 6. Incompatibilità 1. L incompatibilità di cui all articolo 10, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183 sulla partecipazione del socio a più società professionali si determina anche nel caso della società multidisciplinare e si applica per tutta la durata della iscrizione della società all ordine di appartenenza. 2. L incompatibilità di cui al comma 1 viene meno alla data in cui il recesso del socio, l esclusione dello stesso, ovvero il trasferimento dell intera partecipazione alla società tra professionisti producono i loro effetti per quanto riguarda il rapporto sociale. 3. Il socio per finalità d investimento può far parte di una società professionale solo quando: a) sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l iscrizione all albo professionale cui la società è iscritta ai sensi dell articolo 8 del presente regolamento; b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione; c) non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari. 4. Costituisce requisito di onorabilità ai sensi del periodo che precede la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali. 5. Le incompatibilità previste dai commi 3 e 4 si applicano anche ai legali rappresentanti e agli amministratori delle società, le quali rivestono la qualità di socio per finalità d investimento di una società professionale. 6. Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità, desumibile anche dalle risultanze dell iscrizione all albo o al registro tenuto presso l ordine o il collegio professionale secondo le disposizioni del capo IV, integrano illecito disciplinare per la società tra professionisti e per il singolo professionista. Art. 7. Iscrizione nel registro delle imprese 1. Con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ai fini della verifica dell incompatibilità di cui all articolo 6, la società tra professionisti è iscritta nella sezione speciale istituita ai sensi dell articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

2. La certificazione relativa all iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 1 riporta la specificazione della qualifica di società tra professionisti. 3. L iscrizione è eseguita secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558. Si applica l articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Capo IV ISCRIZIONE ALL ALBO PROFESSIONALE E REGIME DISCIPLINARE Art. 8. Obbligo di iscrizione 1. La società tra professionisti è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti. 2. La società multidisciplinare è iscritta presso l albo o il registro dell ordine o collegio professionale relativo all attività individuata come prevalente nello statuto o nell atto costitutivo. Art. 9. Procedimento 1. La domanda di iscrizione di cui all articolo 8 è rivolta al consiglio dell ordine o del collegio professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società tra professionisti ed è corredata della seguente documentazione: a) atto costitutivo e statuto della società in copia autentica; b) certificato di iscrizione nel registro delle imprese; c) certificato di iscrizione all albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l ordine o il collegio cui è rivolta la domanda. 2. La società tra professionisti costituita nella forme della società semplice può allegare alla domanda di iscrizione, in luogo del documento indicato al comma 1, lettera a), una dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti l amministrazione della società. 3. Il consiglio dell ordine o del collegio professionale, verificata l osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, iscrive la società professionale nella sezione speciale di cui all articolo 8, curando l indicazione, per ciascuna società, della ragione o denominazione sociale, dell oggetto professionale unico o prevalente, della sede legale, del nominativo del legale rappresentante, dei nomi dei soci iscritti, nonché degli eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni. 4. L avvenuta iscrizione deve essere annotata nella sezione speciale del registro delle imprese su richiesta di chi ha la rappresentanza della società. 5. Le variazioni delle indicazioni di cui al comma 3, le deliberazioni che importano modificazioni dell atto costitutivo o dello statuto e le modifiche del contratto sociale, che importino variazioni della composizione sociale, sono comunicate all ordine o al collegio competenti ai sensi del comma 1, i quali provvedono alle relative annotazioni nella sezione speciale dell albo o del registro. Art. 10. Diniego d iscrizione 1. Prima della formale adozione di un provvedimento negativo d iscrizione o di annotazione per mancanza dei requisiti previsti dal presente capo, il consiglio dell ordine o del collegio professionale competente comunica tempestivamente al legale rappresentante della società professionale i motivi che ostano all accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, la società istante ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Dell eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella lettera di comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo.

2. La lettera di diniego è comunicata al legale rappresentante della società ed è impugnabile secondo le disposizioni dei singoli ordinamenti professionali. E comunque fatta salva la possibilità, prevista dalle leggi vigenti, di ricorrere all autorità giudiziaria. Art. 11. Cancellazione dall albo per difetto sopravvenuto di un requisito 1. Il consiglio dell ordine o collegio professionale presso cui è iscritta la società procede, nel rispetto del principio del contraddittorio, alla cancellazione della stessa dall albo qualora, venuto meno uno dei requisiti previsti dalla legge o dal presente regolamento, la società non abbia provveduto alla regolarizzazione nel termine perentorio di tre mesi, decorrente dal momento in cui si è verificata la situazione di irregolarità, fermo restando il diverso termine previsto dall articolo 10, comma 4, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183. Art. 12 Regime disciplinare della società 1. Ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista, che è soggetto alle regole deontologiche dell ordine o collegio al quale è iscritto, la società professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell ordine al quale risulti iscritta. 2. Se la violazione deontologica commessa dal socio professionista, anche iscritto ad un ordine o collegio diverso da quello della società, è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì Il Ministro della giustizia Il Ministro dello sviluppo economico